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Document 62015TN0112

Causa T-112/15: Ricorso proposto il 2 marzo 2015 — Repubblica ellenica/Commissione

GU C 171 del 26.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 171/27


Ricorso proposto il 2 marzo 2015 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-112/15)

(2015/C 171/32)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I.-K. Chalkias, G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e A.-E. Vasilopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C (2014) 10135] (GU L 369, pag. 71), nella parte in cui vengono escluse dal finanziamento dell’Unione europea spese effettuate nel settore degli aiuti per superficie nell’anno di domanda 2008 e corrispondenti al: a) 10 % dell’importo complessivo delle spese sostenute per gli aiuti al pascolo, b) 5 % dell’importo complessivo delle spese sostenute per gli aiuti supplementari accoppiati e c) 5 % dell’importo complessivo delle spese sostenute nel settore dello sviluppo rurale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i motivi di seguito esposti.

1.

Per quanto concerne la rettifica del 10 % imposta per le aree a pascolo:

con il primo motivo di annullamento si deducono l’erronea interpretazione ed applicazione della disposizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 (1) della Commissione, del 21 aprile 2004, relativamente alla definizione di pascolo, l’insufficienza di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità.

2.

Per quanto riguarda le rettifiche del 5 % imposte per gli aiuti supplementari accoppiati connessi alla superficie e per le misure di sviluppo rurale:

con il secondo motivo di annullamento si sostiene che la rettifica finanziaria del 5 % per gli aiuti supplementari accoppiati connessi alla superficie è stata imposta in base ad un errore di fatto, con una motivazione insufficiente e in violazione del principio di proporzionalità;

con il terzo motivo di annullamento la ricorrente fa valere che la rettifica finanziaria del 5 % prevista per gli aiuti del secondo pilastro è stata imposta ingiustificatamente e che, in ogni caso, la valutazione effettuata dalla Commissione al riguardo è scaturita da un errore di fatto ed è manifestamente sproporzionata rispetto al rischio prospettato nelle sue conclusioni in merito alle misure del secondo pilastro. In particolare, per quanto attiene alla misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale, si adduce che la rettifica imposta è in parte la seconda consecutiva per lo stesso oggetto, motivo per il quale essa è illegittima e deve essere dichiarata nulla.


(1)  Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).


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