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Document 62015CN0587

Causa C-587/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lithuania) il 12 novembre 2015 — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius e Jurgita Dockevičienė

GU C 27 del 25.1.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lithuania) il 12 novembre 2015 — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius e Jurgita Dockevičienė

(Causa C-587/15)

(2016/C 027/21)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras

Resistenti: Gintaras Dockevičius e Jurgita Dockevičienė

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2, 10, paragrafi 1 e 4, e 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/103 (1), gli articoli 3, paragrafo 4, 5, paragrafi 1 e 4, 6, paragrafo 1, e 10 del regolamento generale (2), nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (congiuntamente o separatamente, ma senza limitarsi alle suddette disposizioni) debbano essere intesi e interpretati nel senso che, nella circostanza in cui:

un ufficio nazionale d’assicurazione (ufficio A) paghi un indennizzo alla persona lesa in un incidente stradale nello Stato membro nel quale tale ufficio è stabilito poiché il cittadino di un altro Stato membro, responsabile per il danno, non era assicurato per la responsabilità civile;

per via di tale indennizzo, l’ufficio A sia surrogato nei diritti della persona lesa e chieda il rimborso delle spese sostenute nella liquidazione del sinistro all’ufficio nazionale d’assicurazione nel paese di origine della persona responsabile (ufficio B);

senza dar corso ad un’indagine indipendente e senza chiedere informazioni supplementari, l’ufficio B soddisfi la domanda di rimborso presentata dall’ufficio A;

l’ufficio B intenti un’azione di regresso avverso i resistenti (la persona responsabile e il proprietario del veicolo) chiedendo il rimborso delle spese da esso sostenute,

il ricorrente nel presente procedimento (ufficio B) può fondare la sua domanda avverso i resistenti (la persona responsabile e il proprietario del veicolo) unicamente sul pagamento delle spese corrisposto all’ufficio A e che esso (il ricorrente) non ha alcun obbligo di accertare che siano soddisfatte le condizioni che disciplinano la responsabilità civile del resistente/persona responsabile (colpa, atti illeciti, nesso causale e ammontare del danno) né che il diritto estero sia stato correttamente applicato quando la parte lesa è stata indennizzata.

2)

Se l’articolo 24, paragrafo 1, comma 5, lettera c), della direttiva 2009/103 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 4, del regolamento generale (congiuntamente o separatamente, ma senza limitarsi alle suddette disposizioni) debbano essere intesi e interpretati nel senso che, prima di adottare una decisione definitiva di pagare un indennizzo per il danno subito dalla persona lesa, l’ufficio A deve informare, in modo chiaro e comprensibile (con riferimento anche alla lingua in cui le informazioni sono fornite) la persona responsabile e il proprietario del veicolo (se non sono la stessa persona) dell’inizio della procedura di liquidazione del sinistro e del suo svolgimento, e dare loro un termine sufficiente per presentare le loro osservazioni o obiezioni in ordine alla decisione di pagare un indennizzo e/o all’ammontare di detto indennizzo.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione (ovvero se i resistenti — la persona responsabile e il proprietario del veicolo — possono chiedere al ricorrente — l’ufficio B — di fornire prove o possono sollevare obiezioni o dubbi riguardo, inter alia, alle circostanze dell’incidente stradale, all’applicazione del quadro normativo concernente la responsabilità civile del responsabile, all’ammontare del danno e alle modalità di calcolo del medesimo), se gli articoli 2, 10, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/103 e l’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento generale (congiuntamente o separatamente, ma senza limitarsi alle suddette disposizioni) debbano essere intesi e interpretati nel senso che, nonostante l’ufficio B non abbia chiesto all’ufficio A, prima che fosse adottata la decisione finale, di fornire informazioni sull’interpretazione della normativa applicabile nello Stato in cui è avvenuto l’incidente stradale e sulla liquidazione del sinistro, l’ufficio A deve in ogni caso fornire tali informazioni all’ufficio B se quest’ultimo successivamente le richieda, insieme a tutte le altre informazioni necessarie affinché l’ufficio B possa fondare la sua richiesta (di rimborso) nei confronti dei resistenti (la persona responsabile e il proprietario del veicolo).

4)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione: (ovvero se l’ufficio A è tenuto ad informare la persona responsabile e il proprietario del veicolo della procedura di liquidazione del sinistro e a fornire loro l’opportunità di sollevare obiezioni sulla responsabilità o sull’ammontare del danno), quali conseguenze comporti la mancata osservanza dell’obbligo dell’ufficio A di fornire informazioni:

a)

sull’obbligo dell’ufficio B di soddisfare la domanda di rimborso presentata dall’ufficio A;

b)

sull’obbligo della persona responsabile e del proprietario del veicolo di rimborsare all’ufficio B le spese da esso sostenute.

5)

Se gli articoli 5, paragrafo 1, e 10 del regolamento generale debbano essere intesi e interpretati nel senso che la somma pagata a titolo di indennizzo dall’ufficio A alla persona lesa deve essere considerata come un rischio non rimborsabile assunto dallo stesso ufficio A (sempre che siffatto rischio non sia assunto dall’ufficio B), invece che come un’obbligazione pecuniaria gravante sull’altra persona coinvolta nel medesimo incidente stradale, tenuto conto, a fortiori, delle seguenti circostanze del caso di specie:

inizialmente, l’organismo di indennizzo (ufficio A) ha respinto la domanda di indennizzo della persona lesa;

per tale ragione, la persona lesa ha agito in giudizio chiedendo un indennizzo;

tale azione intentata nei confronti dell’ufficio A è stata respinta dai giudici di grado inferiore in quanto infondata e non supportata da prove;

una composizione amichevole tra la persona lesa e l’ufficio A è stata raggiunta soltanto dinanzi a un giudice di grado superiore, dopo che quest’ultimo ha fatto presente che, se le parti avessero rifiutato di raggiungere una composizione amichevole, la causa sarebbe stata rinviata per un nuovo esame;

l’ufficio A ha giustificato la sua decisione di raggiungere una composizione amichevole adducendo essenzialmente che ciò avrebbe evitato ulteriori spese dovute al protrarsi del contenzioso;

nel presente procedimento, nessun giudice ha accertato la responsabilità (colpa) del resistente coinvolto nell’incidente stradale.


(1)  Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU, L 263, pag. 11).

(2)  Regolamento generale del consiglio dei Bureaux, adottato con la Convenzione del 30 maggio 2002 tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati, allegata come appendice alla decisione della Commissione 2003/564/CE, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 192, pag. 23).


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