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Document 52016PC0544

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

COM/2016/0544 final - 2013/0141 (COD)

Bruxelles, 24.8.2016

COM(2016) 544 final

2013/0141(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante


2013/0141 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

1.Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
[documento COM (2013) 267 final - 2013/0141 COD]:

6 maggio 2013

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

10 dicembre 2013

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

15 aprile 2014

Data di trasmissione della proposta modificata:

*

Data di adozione della posizione del Consiglio:

18 luglio 2016

*In considerazione delle discussioni informali tra il Consiglio e il Parlamento europeo dopo la prima lettura del Parlamento europeo, la Commissione non ha redatto una proposta modificata, ma ha espresso il suo parere sugli emendamenti del Parlamento nella comunicazione intitolata "Communication de la Commission sur les suites données aux avis et résolutions adoptés par le Parlement eropéen lors de la session d'avril 2014" [documento SP (2014)471], trasmessa al Parlamento europeo il 7 luglio 2014.

2.Finalità della proposta della Commissione

La proposta abroga e sostituisce la normativa dell'Unione sulla protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che consiste nella direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, nonché in altre sei direttive concernenti le misure fitosanitarie e gli organismi nocivi. L'attuale quadro legislativo è in vigore dal 1977 ed ha dovuto essere adeguato viste le nuove sfide derivanti dall'aumento degli scambi commerciali e dal cambiamento climatico. La proposta fa parte di un pacchetto di revisioni riguardanti la salute delle piante, la salute degli animali, i controlli ufficiali concernenti le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi nonché le spese dell'Unione per le relative strategie.

La proposta riguarda la valutazione e la gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per le piante. Tali organismi sono classificati come organismi nocivi da quarantena e organismi nocivi regolamentati non da quarantena, in base ai criteri delle norme internazionali. Gli organismi nocivi da quarantena sono a loro volta classificati in organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione (cioè per tutto il territorio dell'Unione) e organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette (cioè solo per particolari zone protette). Tutti questi organismi nocivi sono elencati unicamente sulla base di una valutazione del rischio conforme alle norme internazionali. È stato anche proposto che il 10% degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che presenta gli effetti più gravi sull'economia, sulla società e sull'ambiente sia classificato come organismi nocivi prioritari, cui saranno applicate prescrizioni più rigorose nelle indagini e nei piani d'azione per l'eradicazione.

La proposta introduce obblighi nuovi e più specifici per quanto riguarda la notifica della presenza di organismi nocivi da parte di tutte le parti interessate (autorità competenti, operatori professionali e privati). Essa stabilisce inoltre norme nuove e più specifiche in materia di eradicazione degli organismi nocivi, indagini, piani di sorveglianza pluriennali, piani di emergenza ed esercizi di simulazione concernenti gli organismi nocivi prioritari, misure provvisorie da adottare per gli organismi nocivi non ancora inseriti nell'elenco come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, misure nazionali più rigorose finalizzate all'eradicazione ed eccezioni a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi.

La proposta presenta inoltre un sistema più proattivo per l'introduzione nell'Unione e lo spostamento al suo interno di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono ospitare tali organismi nocivi e rappresentare un rischio fitosanitario inaccettabile. Essa semplifica le norme sulla certificazione con la richiesta di un passaporto delle piante uniforme per tutte le piante da impianto. Essa introduce inoltre il certificato di pre-esportazione che assicura un migliore coordinamento tra gli Stati membri se una pianta, un prodotto vegetale o altri oggetti vengono spostati da uno Stato all'altro prima di essere esportati in un paese non facente parte dell'UE.

La proposta persegue l'obiettivo di una migliore regolamentazione, poiché semplifica le norme sull'inserimento di tutti gli organismi nocivi (organismi nocivi da quarantena e organismi nocivi regolamentati non da quarantena) in un unico quadro giuridico, definisce norme più chiare e dettagliate su come reagire ai focolai di organismi nocivi e armonizza e chiarisce i requisiti per la certificazione dei prodotti regolamentati per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione. Essa stabilisce inoltre regole più trasparenti per quanto riguarda la valutazione e la gestione del rischio fitosanitario.

3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

3.1Osservazioni generali

La proposta della Commissione è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 6 maggio 2013. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 15 aprile 2014 e si è espresso a favore degli obiettivi principali della proposta della Commissione. Il Parlamento europeo si è dichiarato in particolare concorde sulla classificazione degli organismi nocivi, le misure relative alle notifiche, l'eradicazione, le indagini, i piani di emergenza, gli esercizi di simulazione, la necessità di un sistema di importazione più proattivo e il nuovo approccio per quanto riguarda la certificazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti. Il Parlamento europeo ha proposto di abolire la soglia del 10% relativa agli organismi nocivi prioritari, ha introdotto alcuni emendamenti per prescrizioni più rigorose sulle importazioni e sul transito di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ed ha anche introdotto obblighi di segnalazione per quanto riguarda l'ampliamento del campo di applicazione dei passaporti delle piante e l'effetto delle misure relative all'importazione. Il Parlamento europeo ha proposto anche l'inserimento di tutti gli organismi nocivi regolamentati negli allegati del regolamento.

La posizione del Parlamento europeo comprendeva 136 emendamenti alla proposta originaria della Commissione.

La Commissione non ha presentato alcuna proposta modificata. Nella comunicazione intitolata "Communication de la Commission sur les suites données aux avis et résolutions adoptés par le Parlement eropéen lors de la session d'avril 2014" [documento SP (2014) 471], trasmessa al Parlamento europeo il 7 luglio 2016, la Commissione ha indicato di poter accettare integralmente, in parte, in linea di massima o a condizione di una riformulazione 50 dei 136 emendamenti, in quanto riteneva che potevano chiarire o migliorare la sua proposta ed erano coerenti con i suoi obiettivi generali.

Dopo l'adozione della posizione del Parlamento in prima lettura sono continuate le discussioni informali tra le delegazioni del Parlamento europeo, della presidenza del Consiglio e della Commissione in vista della conclusione di un accordo nella fase di posizione comune ("accordo rapido in seconda lettura").

Tali discussioni sono andate a buon esito e si riflettono nella posizione comune del Consiglio, che è stata adottata a maggioranza qualificata. La Commissione ritiene che la posizione comune del Consiglio corrisponda agli obiettivi originari della sua proposta e tenga conto di molte osservazioni del Parlamento europeo. Anche se per alcuni aspetti la posizione comune è diversa dalla sua proposta originaria, la Commissione riconosce che essa rappresenta un compromesso accuratamente equilibrato e si dice soddisfatta che comprenda tutte le questioni che ha considerato essenziali al momento dell'adozione della proposta.

3.2Emendamenti del Parlamento europeo accettati dalla Commissione e inseriti integralmente, parzialmente o in linea di massima nella posizione del Consiglio in prima lettura

Informazione degli operatori professionali interessati in merito piani di emergenza. Il Parlamento europeo ha introdotto un emendamento (56) in cui precisa che, a richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri e "informano tutti gli operatori interessati". L'informazione di tutti gli operatori interessati è un'aggiunta utile, che è stata accettata dalla Commissione e dal Consiglio ed è stata inserita nel testo del regolamento.

Partecipazione delle parti interessate a esercizi di simulazione. Il Parlamento europeo ha introdotto un emendamento (57) che stabilisce che tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole e "con il coinvolgimento delle parti interessate". Il coinvolgimento delle parti interessate è un'aggiunta utile, che è stata accettata dalla Commissione e dal Consiglio.

3.3Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e inseriti integralmente, parzialmente o in linea di massima nella posizione del Consiglio in prima lettura

Soppressione della soglia del 10% per gli organismi nocivi prioritari. Il Parlamento europeo ha ritenuto arbitrario il limite superiore del 10% sul numero totale di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ed ha quindi proposto la sua soppressione (emendamento 40). La Commissione ha respinto l'emendamento per garantire il rispetto del principio di attribuzione della priorità al momento dell'adozione dell'elenco degli organismi nocivi prioritari. Il Consiglio ha accettato l'emendamento e la soglia del 10% è stata soppressa dal regolamento. La Commissione può accettare questa posizione in uno spirito di compromesso e dato che resterà possibile rispettare l'attribuzione della priorità senza fissare un limite specifico mediante la legislazione.

Relazione sui passaporti delle piante. Il Parlamento europeo ha introdotto un emendamento che stabilisce l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita con l'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. Tale relazione deve comprendere una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori (emendamenti 108 e 109). La Commissione ha respinto questo emendamento, dato che la valutazione dell'impatto ha rivelato che l'ampliamento del campo di applicazione del passaporto delle piante a tutte le piante da impianto non avrà alcun impatto significativo sugli operatori e sugli scambi commerciali di piante. Il Consiglio ha accettato l'emendamento. La Commissione può accettare la posizione del Consiglio in uno spirito di compromesso.

Relazioni sulle misure relative alle importazioni. Il Parlamento europeo ha proposto l'obbligo per la Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di un'analisi dei costi e dei benefici, sull'applicazione e sull'efficacia delle misure relative alle importazioni nel territorio dell'Unione (emendamento 98). Il Consiglio ha accettato l'emendamento. Sebbene la Commissione abbia inizialmente respinto l'emendamento del Parlamento europeo considerandolo troppo oneroso, essa può accettare il testo ripreso nella posizione del Consiglio nell'intento di trovare una soluzione di compromesso.

3.4Emendamenti del Parlamento europeo accettati dalla Commissione integralmente, parzialmente o in linea di massima ma non inseriti nella posizione del Consiglio in prima lettura

Alcuni emendamenti di ordine minore sono stati accettati parzialmente dalla Commissione, ma non sono stati specificamente inseriti nella posizione finale del Consiglio, poiché nel corso dei negoziati sono diventati superflui o sono stati chiariti altrove o inclusi implicitamente nella proposta (p. es. gli emendamenti 43, 44, 45, 46, 51, 52 e 53).

3.5Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e non inseriti nella posizione del Consiglio in prima lettura

Introduzione delle specie esotiche invasive nella definizione degli organismi nocivi. Il Parlamento europeo ha proposto l'introduzione delle specie esotiche invasive nella definizione degli organismi nocivi (emendamento 19). La Commissione ha respinto questo emendamento dato che un tale ampliamento del campo di applicazione darebbe luogo a sovrapposizioni con il regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, e supererebbe le risorse disponibili per la valutazione e la gestione degli organismi nocivi. Anche il Consiglio ha respinto un tale ampliamento del campo di applicazione, ma ha accettato di inserire le piante non parassite nel campo di applicazione degli "organismi nocivi" a determinate condizioni (cfr. punto 3.6).

Creazione di un elenco degli organismi nocivi nell'allegato del regolamento anziché in un atto di esecuzione. Il Parlamento europeo ha proposto un emendamento per elencare tutti gli organismi nocivi negli allegati del regolamento (p. es. gli emendamenti 14, 30 e 31). La Commissione ha respinto tale emendamento. Essa ritiene che i criteri di decisione sulla creazione di un elenco degli organismi nocivi siano un elemento essenziale del campo di applicazione del regolamento, non l'elenco in sé, che è transitorio. Lo status degli organismi nocivi negli elenchi cambia di frequente ed è strettamente associato alle misure adottate contro tali organismi nocivi e agli specifici paesi terzi o agli Stati membri interessati. Gli organismi nocivi dovrebbero quindi essere elencati in atti di esecuzione, non negli allegati del regolamento. Il Consiglio ha respinto questo emendamento per le stesse ragioni.

Diritto delle autorità competenti di applicare misure di contenimento anziché di eradicazione. Il Parlamento europeo ha proposto nel suo emendamento che le autorità competenti abbiano la possibilità di applicare, su propria decisione, misure di contenimento anziché di eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, qualora ritengano che l'eradicazione non sia possibile (emendamento 47). La Commissione ha respinto questo emendamento poiché, per la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione, è importante che l'eradicazione rimanga l'unica opzione per le autorità competenti. Il contenimento dovrebbe essere consentito solo se deciso a livello dell'Unione con una decisione di esecuzione della Commissione. Anche il Consiglio ha respinto questo emendamento in base alle stesse ragioni.

Coordinamento dei risarcimenti agli operatori professionali. Il Parlamento europeo ha presentato un emendamento che precisa che, nel caso in cui gli Stati membri risarciscano agli operatori professionali il valore delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti distrutti nel quadro delle misure di eradicazione attuate in un'area transfrontaliera, essi provvedono al coordinamento degli Stati membri interessati, in modo che il risarcimento sia adeguato e siano evitate indebite distorsioni di mercato (emendamento 48). La Commissione ha respinto tale emendamento poiché quest'aggiunta non riguarda l'oggetto della presente proposta bensì il regolamento finanziario per le misure della Commissione e, visto il suo carattere dichiarativo, è contraria alle norme sulla tecnica legislativa. Anche il Consiglio ha respinto questo emendamento in base alle stesse ragioni.

Prescrizioni rigorose per il transito fitosanitario. Nel caso di piante, prodotti vegetali o altri oggetti che si trovano in transito attraverso l'Unione, il Parlamento europeo ha proposto prescrizioni più rigorose, compresi l'utilizzo di un sigillo fitosanitario ufficialmente approvato e lo stretto controllo dello spostamento (emendamenti 91, 92). La Commissione ha respinto questi emendamenti poiché sono onerosi e sproporzionati rispetto al potenziale rischio fitosanitario di tali prodotti. Anche il Consiglio ha respinto questo emendamento in base alle stesse ragioni e anche perché le disposizioni sul transito saranno comprese parallelamente nel nuovo regolamento relativo ai controlli ufficiali [COM (2013) 265 final — 2013/0140 (COD)].

Consultazione del gruppo consultivo. Il Parlamento europeo ha presentato un emendamento che stabilisce che la Commissione interpelli il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale, istituito a norma della decisione 2004/613/CE della Commissione, e che il gruppo consultivo offra il proprio contributo in sede di elaborazione degli atti delegati e di esecuzione (emendamento 113). La Commissione ha respinto questo emendamento poiché tale pratica dovrebbe essere demandata alla discrezione della Commissione e non stabilita in un atto legislativo. La Commissione interpella periodicamente il gruppo consultivo su questioni fitosanitarie e nel 2013 è stato istituito a tal fine un gruppo di lavoro permanente sulle piante nell'ambito del gruppo consultivo. Anche il Consiglio ha respinto questo emendamento in base alle stesse ragioni.

3.6Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio

Il Consiglio ha introdotto molti emendamenti in quasi tutti gli articoli della proposta. La maggior parte di tali emendamenti elabora ulteriormente le disposizioni della proposta e non introduce un approccio nuovo o sostanzialmente modificato. Le disposizioni seguenti, tuttavia, ampliano il campo di applicazione o le prescrizioni della proposta.

Introduzione delle piante non parassite nella definizione degli organismi nocivi. La proposta ha escluso le piante non parassite dalla definizione degli organismi nocivi. Il Consiglio ha aggiunto una disposizione secondo la quale, se esistono elementi di prova che piante non parassite (escluse le specie esotiche invasive) presentano rischi fitosanitari con un grave impatto economico, sociale e ambientale sul territorio dell'Unione, tali piante non parassite possono essere considerate dannose per le piante o i prodotti vegetali (organismi nocivi). La Commissione ha accettato tale emendamento in uno spirito di compromesso.

Zone protette temporanee. Il Consiglio ha aggiunto una disposizione secondo la quale la Commissione può riconoscere una zona protetta temporanea, cui si applicano le condizioni delle comuni zone protette. Per l'istituzione di una zona temporanea, tuttavia, è necessaria solo un'indagine di un anno, mentre per le comuni zone protette è richiesta un'indagine di tre anni. Il riconoscimento di una zona protetta temporanea ha una durata non superiore a tre anni dal riconoscimento e scade automaticamente dopo tre anni. La Commissione ha accettato questa disposizione poiché essa potrebbe garantire un approccio più flessibile per l'istituzione di zone protette.

Importazione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio. Il Consiglio ha proposto che, qualora una valutazione preliminare riveli che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo e non soggetti ad altre prescrizioni presentano un rischio fitosanitario di livello inaccettabile per il territorio dell'Unione, essi siano definiti "pianta ad alto rischio", "prodotto vegetale ad alto rischio" o "altro oggetto ad alto rischio" e che la loro introduzione nell'Unione venga vietata. Tale valutazione preliminare tiene conto, a seconda della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto in questione, di determinati criteri prescritti. La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui elenca provvisoriamente, al livello tassonomico appropriato, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ad alto rischio e, se del caso, i paesi terzi, il gruppo di paesi terzi o le specifiche zone dei paesi terzi interessati. Tale elenco può essere modificato se una valutazione completa del rischio dimostra che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti dovrebbero essere sottoposti a una deregolamentazione, a divieti o a misure speciali a norma del presente regolamento. La Commissione ha accettato questo emendamento in uno spirito di compromesso e perché esso può garantire una politica d'importazione proattiva, in conformità all'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.

Norme sul materiale da imballaggio in legno. Il Consiglio ha aggiunto norme più specifiche per l'introduzione, lo spostamento nel territorio dell'Unione e l'uscita dall'Unione del materiale da imballaggio in legno. L'introduzione e lo spostamento di tale materiale devono essere effettuati in esplicita conformità alle relative norme internazionali [norma ISPM 15 della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (International Plant Protection Convention - IPPC)]. La Commissione ha accettato questo emendamento poiché apporta maggiore chiarezza sulle norme riguardanti il materiale da imballaggio in legno.

Strutture di confinamento. Per completare le disposizioni della proposta relative alle stazioni di quarantena, il Consiglio ha aggiunto inoltre una serie di disposizioni per le strutture di confinamento, dato che alcuni Stati membri possono non essere in grado di allestire e gestire stazioni di quarantena. La Commissione ha accettato questo emendamento poiché offre maggiore flessibilità ad alcuni Stati membri.

Certificati fitosanitari per l'importazione di tutte le piante. Secondo la proposta della Commissione, le piante vive (comprese le piante intere, i frutti, gli ortaggi, i fiori recisi, ecc.) oggetto di prescrizioni specifiche relative all'importazione possono essere introdotte nell'Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario. Il Consiglio ha ampliato il campo di applicazione di tale obbligo. Esso ha disposto anche che la Commissione provveda, mediante un atto di esecuzione, che tale obbligo sia applicato a tutte le piante (non solo a quelle per cui sono state fissate prescrizioni sull'importazione). Detto atto di esecuzione stabilisce tuttavia che non è richiesto un certificato fitosanitario per le piante, qualora una valutazione basata su elementi di prova relativi ai rischi connessi agli organismi nocivi e sull'esperienza in ambito commerciale dimostri che tale certificato non è necessario. Tale valutazione tiene conto di alcuni criteri prescritti. La Commissione ha accettato questo ampliamento del campo di applicazione del certificato fitosanitario poiché esso consentirà di avere un migliore quadro d'insieme delle piante importate e offrirà anche migliori garanzie fitosanitarie.

4.Conclusione

La Commissione ritiene che la posizione comune adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata corrisponda agli obiettivi iniziali della sua proposta e tenga conto di molte osservazioni del Parlamento europeo. Anche se per alcuni aspetti la posizione comune è diversa dalla sua proposta originaria, la Commissione riconosce che essa rappresenta un compromesso accuratamente equilibrato e si dice soddisfatta che comprenda tutte le questioni che ha considerato essenziali quando ha adottato la proposta.

Per i motivi sopra indicati la Commissione sostiene la posizione comune adottata il 18 luglio 2016.

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