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Document 52016PC0482

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

COM/2016/0482 final - 2016/0231 (COD)

Bruxelles, 20.7.2016

COM(2016) 482 final

2016/0231(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 247 final}
{SWD(2016) 248 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nell'ottobre del 2014 il Consiglio europeo ha approvato il quadro strategico 2030 per il clima e l'energia che ha stabilito l'impegno dell'Unione europea (UE) in relazione ad un obiettivo vincolante relativo alla riduzione delle emissioni di gas serra (GES) del 40% rispetto al 1990 per tutte le attività economiche entro il 2030. Tutti i settori dovranno contribuire a raggiungere la riduzione delle suddette emissioni. Il Consiglio europeo ha confermato che l'obiettivo sarà raggiunto collettivamente dall'Unione europea nel modo più efficiente possibile rispetto ai costi, con riduzioni delle emissioni sia nei settori ETS sia in quelli non ETS, pari rispettivamente al 43% e al 30% rispetto al 2005 entro il 2030.

Con le attuali politiche si ritiene che le emissioni di gas serra non possano diminuire sufficientemente per centrare l'obiettivo dell'Unione europea della riduzione almeno del 40% rispetto al 1990 entro il 2030 e, in modo particolare, la riduzione del 30% rispetto al 2005 dei gas serra nei settori non ETS. Secondo le attuali tendenze e con la piena attuazione dei vigenti obiettivi giuridicamente vincolanti e delle politiche adottate relative, tra l'altro, all'efficienza energetica, alla prestazione energetica nell'edilizia, alla riduzione del CO2 dei veicoli stradali, alle discariche, all'economia circolare e ai gas fluorurati a effetto serra, si prevede che le emissioni contemplate nella "decisione sulla condivisione degli sforzi" (Effort sharing decision - ESD) 1 diminuiscano entro il 2030 del 24% circa rispetto al 2005. Pertanto, sono necessari obiettivi di riduzione nazionali, come incentivo per politiche future, che portino a più forti riduzioni delle emissioni. La presente proposta stabilisce gli obiettivi nazionali in linea con le riduzione del 30% rispetto al 2005 a livello dell'UE nei settori non rientranti nel sistema ETS entro il 2030, in modo equo, e garantisce nello stesso tempo l'efficacia rispetto ai costi come approvato dal Consiglio europeo. Tutti gli Stati membri contribuiranno alla riduzione globale dell'UE nel 2030 con obiettivi compresi fra lo 0% e il -40% al di sotto dei livelli del 2005. Le riduzioni incluse in questo regolamento favoriscono miglioramenti in particolare nell'edilizia, nell'agricoltura, nella gestione dei rifiuti e nei trasporti.

La presente proposta stabilisce anche gli impegni dell'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato una proposta affinché l'Unione europea ratifichi l'accordo di Parigi 2 . La presente proposta fa seguito alla valutazione della Commissione sull'accordo di Parigi 3 .

La 21a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ha adottato, nel dicembre 2015, l'accordo di Parigi che stabilisce l'obiettivo a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C, rispetto ai livelli pre-industriali e di perseverare negli sforzi per mantenerlo al di sotto dell'1,5 °C. In linea con le scoperte scientifiche del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPPC), l'obiettivo climatico dell'UE è ridurre le emissioni di gas serra dell'80-95% rispetto al 1990 entro il 2050, nell'ambito delle necessarie riduzioni da parte dei paesi sviluppati come gruppo.

L'Unione europea e tutte le altri parti sono tenute a comunicare ogni 5 anni i contributi stabiliti a livello nazionale (NDC), in base al bilancio globale dell'accordo che avrà luogo ogni cinque anni a partire dal 2023.

Per raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'Unione europea di tagliare le emissioni di almeno l'80% a livello nazionale entro il 2050, occorre progredire costantemente nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. La transizione richiede dei cambiamenti sia nelle attività economiche sia nel comportamento in materia di investimenti e incentivi dell'intero spettro delle politiche. È importante sottolineare che questa transizione offrirà all'Unione europea l'opportunità di creare posti di lavoro e generare crescita. Incentiverà gli investimenti e l'innovazione nel settore delle energie rinnovabili, contribuendo così all'ambizione dell'UE di diventare leader mondiale in questo ambito, incrementando la crescita sui mercati di beni e servizi prodotti nell'Unione europea, ad esempio nel settore dell'efficienza energetica. Nel contesto della transizione verso un'energia pulita, dovrebbero essere predisposte ulteriori politiche e misure per ridurre le emissioni dei singoli Stati membri. Si dovrà vivamente incoraggiare l'azione dei governi locali e regionali, delle singole città e delle organizzazioni locali e regionali. Gli Stati membri dovranno assicurare la cooperazione tra le autorità locali e centrali ad ogni livello.

L'attuazione di un efficace quadro strategico per il clima è l'elemento chiave per la costruzione di un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. Il raggiungimento di tale obiettivo richiede continuità nell'ambiziosa azione per il clima anche nei settori non ETS e progressi in tutti gli ambiti dell'Unione per l'energia al fine di garantire ai cittadini europei un'energia sicura, sostenibile, competitiva e affidabile.

La Norvegia e l'Islanda hanno manifestato l'intenzione di partecipare all'azione congiunta dell'Unione e dei suoi Stati membri. I termini che disciplinano l'eventuale partecipazione della Norvegia e dell'Islanda saranno stabiliti nella normativa di accompagnamento. Per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, la Norvegia ha chiaramente specificato che intende partecipare appieno agli sforzi per la riduzione delle emissioni nei settori non ETS. Essendo il range degli obiettivi di ogni Stato membro da 0% a - 40% sulla base del prodotto interno lordo (PIL) pro capite, alla Norvegia potrebbe essere attribuito un obiettivo di riduzione di un valore stimato a 40% per la riduzione delle emissioni rispetto ai livelli del 2005. La Norvegia e l'Islanda potranno avvalersi dei meccanismi di flessibilità come gli altri Stati membri. Gli obiettivi finali saranno determinati solo al momento dell'adozione della proposta. La presente proposta non pregiudica la modalità di partecipazione della Norvegia e dell'Islanda all'azione congiunta.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta, nel complesso, mantiene l'approccio delle disposizioni vigenti per i settori non ETS stabilite dalla decisione sulla condivisione degli sforzi. Il Consiglio europeo ha esplicitamente richiesto di mantenere l'architettura normativa attuale e ha fornito indicazioni su aspetti specifici da affrontare nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030, anche per fissare gli obiettivi di riduzione delle emissioni a livello nazionale.

L'approccio generale per fissare gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, in linea con l'approccio adottato nella vigente decisione sulla condivisione degli sforzi e con le indicazioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014, si basa sul PIL relativo pro capite. Per gli Stati membri con un PIL pro capite superiore alla media europea, gli obiettivi sono ulteriormente adeguati per riflettere l'efficacia rispetto ai costi nell'ambito di questo gruppo. Tale approccio concilia le considerazioni di equità e quelle di efficacia rispetto ai costi, come confermato dal Consiglio europeo.

Al fine di incentivare misure supplementari efficaci nel settore delle attività di uso del suolo, tra cui l'agricoltura, garantendo nello stesso tempo un'efficace contabilità e un'integrità ambientale generale, la presente proposta prevede una nuova flessibilità che consente un uso limitato degli assorbimenti netti da alcune categorie contabili in materia di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF), assicurando al tempo stesso che non si verifichino debiti nei settori LULUCF, al fine di rendere conto del rispetto degli obiettivi da parte degli Stati membri nei settori ESD, se necessario.

Questa impostazione è in linea con le indicazioni del Consiglio europeo che evidenziano il potenziale di mitigazione ridotto del settore agricolo e della destinazione dei suoli e l'importanza di riflettere sulle modalità più adeguate per ottimizzare il contributo del settore alla mitigazione e al sequestro dei gas serra, anche attraverso l'afforestazione.

È stato predisposto inoltre un nuovo meccanismo di flessibilità, conforme alle linee guida del Consiglio europeo, per gli Stati membri che hanno obiettivi di riduzione delle emissioni a livello nazionale notevolmente superiori sia all'obiettivo medio dell'UE che al loro potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace in termini di costi, nonché per gli Stati membri cui non erano state assegnate quote gratuite per gli impianti industriali nel 2013. La flessibilità permette agli Stati membri idonei di rispettare più agevolmente i loro obblighi ESD mediante l'annullamento delle quote ETS dell'UE.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi concordati dal Consiglio europeo, ovvero almeno il 27% di quota di energia rinnovabile consumata nell'UE entro il 2030 e il miglioramento dell'efficienza energetica di almeno il 27% entro il 2030 (questo dato sarà riesaminato entro il 2020, poiché si ha in mente un livello del 30% nell'UE), sono previste proposte legislative complementari entro la fine del 2016. Tali proposte dovrebbero facilitare il raggiungimento degli obiettivi climatici nei settori non ETS, in particolare nel settore edile. Inoltre, una comunicazione della Commissione sulla decarbonizzazione del settore dei trasporti prevede interventi per ridurre ulteriormente le emissioni GES nel settore dei trasporti.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero, che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale. È necessario il coordinamento dell'azione per il clima a livello europeo e, ove possibile, a livello globale. L'azione dell'UE è giustificata da motivi di sussidiarietà. Dal 1992 l'Unione europea si è adoperata per mettere a punto soluzioni congiunte e portare avanti un'azione globale per affrontare i cambiamenti climatici. Più in particolare, l'azione a livello UE consentirà di conseguire, in modo efficace rispetto ai costi, gli obiettivi di riduzione delle emissioni del 2030 e gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni, garantendo al contempo l'equità e l'integrità ambientale.

Gli articoli da 191 a 193 del TFUE confermano e specificano le competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici. La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192 del TFUE. Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, l'Unione europea deve contribuire al perseguimento, inter alia, dei seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dello stesso, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire adottando delle misure, ai sensi del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

La presente proposta di regolamento ottempera al principio di proporzionalità, in quanto non va oltre a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dell'UE relativo al periodo 2021-2030, in modo efficace rispetto ai costi, garantendo al contempo equità e integrità ambientale.

Il Consiglio europeo ha concordato, in tutte le attività economiche e a livello nazionale, una riduzione generale di almeno il 40% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. La presente proposta riguarda più della metà delle emissioni di gas serra e il suo obiettivo sarà raggiunto meglio mediante un regolamento. La presente proposta presenta numerose sinergie con il regolamento sul meccanismo di monitoraggio (MMR) 4 . Gli Stati membri così come l'Agenzia europea dell'ambiente sono tenuti a contribuire al raggiungimento delle necessarie riduzioni delle emissioni a livello nazionale.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Una valutazione dell' ESD è stata effettuata nel 2015, prima della presente proposta, a norma del suo articolo 14 che impone alla Commissione europea di elaborare una relazione di valutazione dell'attuazione dell' ESD entro il 31 ottobre 2016 5 .

L'ESD è ancora nelle prime fasi di attuazione, ma si può ritenere che gli impegni ESD siano stati efficaci, almeno in parte, nell'incentivare nuove politiche e misure nazionali che promuovono un'effettiva riduzione delle emissioni di gas serra nel campo di applicazione dell'ESD. Questo impatto è stato rafforzato dal fatto che l'ESD è stato avviato insieme ad una serie di altre politiche climatiche ed energetiche dell'UE nel quadro del pacchetto 2020, in particolare sull'efficienza energetica e le energie rinnovabili. Per diversi settori ESD, compresi l'edilizia, i trasporti, l'agricoltura e i rifiuti, una parte significativa delle riduzioni delle emissioni gas ottenute finora può essere attribuita a fattori come le evoluzioni tecnologiche, che sono influenzati dagli interventi strategici legati al pacchetto 2020. A parte le politiche climatiche ed energetiche a livello nazionale ed europeo, in alcuni paesi la crisi economica e la crescita delle attività economiche hanno inciso sulle emissioni di gas serra.

Nel complesso, l'ESD ha incentivato gli Stati membri a esaminare nuove misure per ridurre le emissioni nei settori ESD e migliorarne l'impostazione. Si è riscontrato che l'ESD ha determinato un onere amministrativo aggiuntivo limitato a livello di Stati membri, e probabilmente si potrebbero ridurre ulteriormente i costi amministrativi a livello di UE. I costi amministrativi che la Commissione deve sostenere per il sistema di monitoraggio e conformità ammontano a 650 000 EUR l'anno, mentre i costi annuali per l'insieme dei 28 Stati membri sono stimati a 500 000 EUR l'anno.

Consultazioni dei portatori di interesse

La Commissione europea ha organizzato una consultazione pubblica 6 sugli sforzi degli Stati membri per ridurre le loro emissioni di gas serra, al fine di rispettare l'impegno di riduzione dei gas serra dell'Unione europea all'orizzonte 2030.

La consultazione è andata ad integrare la consultazione sul Libro Verde nell'ambito del quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima che è stata realizzata nel 2013 ed era aperta a tutti. La consultazione si è concentrata sul miglioramento degli strumenti di flessibilità esistenti, la comunicazione e la conformità, l'approccio alla fissazione degli obiettivi di riduzione dei gas serra nazionali e la flessibilità limitata "una tantum" tra l'ETS e l'ESD. Riguardava inoltre l'azione complementare a livello di UE per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione, il potenziamento delle capacità e altre forme di sostegno per l'attuazione a livello nazionale, regionale e locale. La Commissione ha ricevuto 114 risposte ufficiali da un'ampia gamma di soggetti interessati provenienti degli Stati membri 7 .

La Commissione europea ha anche consultato gli Stati membri in occasione di quattro incontri dei Gruppi di lavoro del comitato sui cambiamenti climatici tenutisi nel 2015. Tali consultazioni vertevano su diverse opzioni per migliorare i meccanismi di flessibilità nazionali esistenti nell'ESD nel periodo successivo al 2020 e sulle modalità di gestione della comunicazione e della conformità.

Una sintesi della consultazione delle parti interessate è contenuta nell'allegato 8.2 della valutazione d'impatto della presente proposta.

Assunzione e uso di perizie

La valutazione in termini quantitativi degli impatti futuri sull'UE si basa e completa l'analisi effettuata per la proposta del quadro strategico del 2030 e l'aggiorna su aspetti specifici relativi all'ESD. La Commissione ha stipulato un contratto con l'Università Tecnica Nazionale di Atene, IIASA e EuroCare per modellizzare uno scenario di riferimento aggiornato 8 e su questa base sono stati quantificati degli scenari strategici. Il sistema energetico e la modellizzazione delle emissioni di CO2 si basano sul modello PRIMES. La modellizzazione delle emissioni GES diverse dal CO2 si basa sul modello GAINS. Le emissioni agricole diverse dal CO2 sono valutate nell'ambito del quadro di modellizzazione CAPRI.

I pareri espressi dalle parti interessate, nell'ambito della consultazione pubblica, così come le proiezioni GES nazionali presentate nel 2015 dagli Stati membri, ai sensi del regolamento sul meccanismo di monitoraggio, sono stati utilizzati come ulteriori fonti di conoscenza per completare questa analisi.

Nel 2015 un gruppo di consulenti esterni ha effettuato, per conto della Commissione, uno studio di supporto per la valutazione dell'attuazione dell'ESD 9 .

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto, che accompagna la presente proposta 10 , integra l'analisi condotta nelle valutazioni di impatto 2014 relative al quadro strategico 2030 per il clima e l'energia 11 . Su questa base analitica è stato stabilito l'obiettivo di riduzione delle emissioni GES di almeno il 40% entro il 2030 rispetto al 1990, così come la suddivisione tra i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni del 30% e del 43% tra i settori non-ETS e ETS entro il 2030 rispetto al 2005.

La valutazione d'impatto ha considerato varie opzioni per l'attuazione della riduzione delle emissioni nei settori non ETS diversi dai settori LULUCF, sulla base dell'ESD attuale e delle indicazioni fornite dal Consiglio europeo. La valutazione ha esaminato l'impatto della proposta sull'equità, l'efficienza dei costi e l'integrità ambientale.

La valutazione d'impatto rivisita la metodologia di fissazione degli obiettivi in base al PIL pro capite che garantisce l'equità e la aggiorna sulla base dei dati relativi al 2013. Valuta in quale misura gli obiettivi potrebbero essere modificati all'interno del gruppo degli Stati membri che hanno un PIL pro-capite superiore alla media e per quali Stati membri il raggiungimento degli obiettivi all'insegna dell'efficienza dei costi possa costituire una particolare preoccupazione. Per quanto riguarda il punto di partenza della traiettoria lineare verso l'obiettivo, dal punto di vista dell'integrità ambientale è considerato auspicabile adottare una metodologia simile all'attuale metodologia dell'ESD basata sulle recenti emissioni, che peraltro non pone particolari problemi dal punto di vista amministrativo.

La valutazione d'impatto dimostra che le nuove flessibilità nei settori ETS e LULUCF devono essere limitate, al fine di garantire che si intervenga in modo più incisivo e efficace nei settori non ETS, in linea con gli obiettivi di riduzione a lungo termine. Allo stesso tempo, entrambe le flessibilità consentono di tenere conto di eventuali circostanze specifiche degli Stati membri. Per quanto riguarda la flessibilità una tantum, generalmente è legata alla preoccupazione relativa all'efficienza dei costi per gli Stati membri con gli obiettivi più elevati. Per il settore LULUCF si tratta di preoccupazioni relative al limitato potenziale di mitigazione delle emissioni diverse dal CO2 nel settore agricolo, aspetto che è di vitale importanza per gli Stati membri con un'elevata quota di emissioni provenienti dall'agricoltura. Le flessibilità esistenti sono ancora da verificare e offrono un ampio margine d'azione per ridurre i costi e garantirne l'efficienza. È necessario che qualsiasi miglioramento tenga conto dei potenziali impatti amministrativi. I costi amministrativi sia per gli Stati membri sia per la Commissione europea sono attualmente limitati e saranno ulteriormente ridotti quando si passerà ad un controllo di conformità ogni cinque anni.

La politica proposta incide perlopiù sulle amministrazioni nazionali. Non esistono obblighi di comunicazione diretta o altre conseguenze amministrative per le imprese, le PMI e le microimprese. A seconda della natura e della portata delle misure dell'Unione europea per ridurre le emissioni, esse riguarderanno vari soggetti, imprese e consumatori compresi. Ogni effetto specifico nell'ambito di tali proposte politiche dovrà essere valutato.

Efficienza normativa e semplificazione

In linea con l'impegno della Commissione di "Legiferare meglio", la proposta è stata preparata in uno spirito di inclusione, sulla base della trasparenza e del coinvolgimento continuo delle parti interessate. Viene proposto un controllo della conformità annuale da effettuare ogni cinque anni, pertanto l'onere amministrativo e i costi per la gestione della conformità saranno ridotti sia per gli Stati membri sia per la Commissione. Se si mantiene l'attuale sistema di comunicazione annuale passando però ad un controllo della conformità ogni cinque anni il costo complessivo nell'arco dell'intero periodo di riferimento 2021-2030, sia per la Commissione che per gli Stati membri, dovrebbe ammontare a circa 60-70% dei costi amministrativi di un sistema che prevede controlli della conformità ogni anno, pari a 1 150 000 EUR l'anno.

Non sussistono obblighi di comunicazione diretta per le PMI o per le altre aziende ai sensi della vigente legislazione. La proposta non modificherebbe tale situazione.

Diritti fondamentali

Poiché la politica proposta si rivolge in primo luogo agli Stati membri in qualità di attori istituzionali, essa è coerente con la Carta dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Gli impatti indiretti sui bilanci degli Stati membri dipenderanno dalle loro scelte in termini di politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni GES e delle altre azioni di mitigazione nei settori disciplinati dalla presente iniziativa. La proposta di fissare obiettivi nazionali ridurrà i costi per gli Stati membri a basso reddito rispetto ad una proposta che stabilisca obiettivi basati esclusivamente sull'efficienza in termini di costi. Essa prevede una maggiore flessibilità per garantire che i costi per gli Stati membri ad alto reddito rimangano limitati.

La proposta prevede di mantenere la relazione annuale, ma con controlli di conformità meno frequenti. Ciò consentirà di ridurre i costi amministrativi per gli Stati membri.

Questa proposta avrà delle ripercussioni molto limitate sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Relazioni trasparenti e periodiche in merito agli obblighi degli Stati membri insieme a rigidi controlli di conformità, sono elementi fondamentali per garantire progressi verso la realizzazione degli impegni di riduzione delle emissioni a lungo termine dell'UE.

Il monitoraggio dei progressi e la valutazione della conformità continueranno a basarsi su un quadro globale di monitoraggio, comunicazione e verifica definito nella proposta come modifica dei relativi articoli del MMR. Le relazioni e le valutazione rigorose, previste dall'attuale ESD, saranno mantenute ai fini della presente proposta, con l'unica differenza che saranno pienamente integrate nelle pertinenti disposizioni dell'MMR. Queste disposizioni dovrebbero essere pienamente integrate nella governance dell'Unione dell'energia, in relazione alla quale, nel programma di lavoro della Commissione, è prevista una proposta della Commissione entro la fine del 2016 e potrebbero essere ulteriormente semplificate nell'ambito di tale proposta.

La presente proposta prevede che se, sulla base della valutazione annuale svolta dalla Commissione, i progressi compiuti da uno Stato membro si discostano dalla sua assegnazione annuale, lo Stato membro deve presentare un piano d'azione al fine di garantire il rispetto degli obblighi che gli incombono. Questo piano di azione dovrà essere tenuto in considerazione nel piano nazionale integrato in materia di energia e clima di tale Stato membro e farà parte del sistema di governance da definire nella prossima proposta legislativa relativa alla governance dell'Unione dell'energia. L'obbligo per gli Stati membri di elaborare questi piani di azione integrati in materia di energia e clima dovrebbe essere incluso in tale proposta legislativa.

Inoltre i piani nazionali integrati in materia di energia e clima di cui si parlerà nella futura proposta legislativa in materia di governance dell'Unione dell'energia dovrebbero fare riferimento ai limiti di emissioni annuali vincolanti stabiliti dal presente regolamento.

Gli Stati membri hanno sempre l'obbligo di rispettare i limiti annuali e una traiettoria lineare nel periodo 2021-2030, anche se il riesame globale degli inventari delle emissioni di gas serra degli Stati membri e il controllo effettivo di conformità saranno organizzati ogni 5 anni e non più ogni anno. La Commissione effettuerà due controlli di conformità, uno nel 2027 (per gli anni relativi al periodo 2021-2025) e l'altro nel 2032 (per gli anni 2026-2030). Questo consentirà di tenere conto del potenziale contributo delle attività relative alle superfici coltivate a bosco, ai terreni coltivati e ai pascoli gestiti ai sensi del regolamento [ ].

Per garantire che la valutazione di conformità si basi su dati accurati, la Commissione continuerà ad esaminare gli inventari delle emissioni GES presentati annualmente dagli Stati membri.

Un esame del funzionamento del presente regolamento avrà luogo il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni. Questo esame valuterà il funzionamento generale del presente regolamento, ad esempio la flessibilità nel trasferimento tra Stati membri di parti delle quote annuali di emissioni, il che è importante per garantire l'efficienza in termini dei costi. L'esame può anche basarsi sui risultati del bilancio globale dell'accordo di Parigi.

Oltre ai controlli di conformità con conseguenze giuridicamente vincolanti, i progressi verso gli obiettivi 2030 saranno monitorati ogni anno nell'ambito della relazione sui progressi compiuti pubblicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 21 dell'MMR; tali risultati continueranno ad essere utilizzati nel contesto del Semestre europeo e integrati nella relazione sullo stato dell'Unione dell'energia 12 . Il monitoraggio dei progressi consente di individuare tempestivamente eventuali problemi qualora alcuni Stati membri registrino ritardi nell'adempimento dei loro obblighi e incentiva l'adozione delle misure necessarie. Le prescrizioni vigenti mantengono l'obbligo per gli Stati membri di elaborare ogni due anni una relazione sulle politiche e misure adottate per raggiungere i loro obiettivi vincolanti previsti dalla presente proposta, nonché sulle loro proiezioni in termini di emissioni.



   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1 – Oggetto

Questo articolo precisa che il regolamento stabilisce i contributi minimi degli Stati membri per la riduzione delle emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 e le norme per la determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e della valutazione dei progressi compiuti.

Articolo 2 – Campo di applicazione

L'articolo definisce il campo di applicazione del regolamento. Precisa chiaramente che questo regolamento riguarda le emissioni delle categorie di fonti IPCC: energia, processi industriali e uso dei prodotti, agricoltura e rifiuti. Le emissioni provenienti dai settori che rientrano nel sistema ETS dell'UE e nel regolamento [ ] non sono disciplinate nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 3 - Definizioni

L'articolo definisce il termine gas a effetto serra (GES) in termini di gas a effetto serra che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 4 - Livelli annuali di emissioni per il periodo 2021-2030

Questo articolo stabilisce i limiti delle emissioni degli Stati membri nel 2030, di cui all'allegato I, e le modalità di fissazione dei livelli delle emissioni per il periodo 2021-2030. Si mantiene inalterato l'approccio dei limiti vincolanti di emissione annuali stabiliti nell'ESD. I livelli di emissione annuali sono determinati sulla base di una traiettoria lineare che inizia con le emissioni medie per gli anni 2016, 2017 e 2018 basate sui dati più recenti relativi alle emissioni GES verificati. Le assegnazioni annuali di emissioni in termini di CO2 equivalenti per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo di riferimento saranno stabilite in un atto di esecuzione.

Articolo 5 - Strumenti di flessibilità per rispettare i limiti annuali

L'articolo definisce gli strumenti di flessibilità a disposizione degli Stati membri per raggiungere i loro limiti annuali, tra cui la flessibilità nel tempo grazie alla pratica dell'"accumulare e prendere a prestito" delle assegnazioni annuali di emissioni nell'ambito del periodo di impegno, e la flessibilità tra Stati membri attraverso i trasferimenti di tali assegnazioni.

Articolo 6 - Strumento di flessibilità per alcuni Stati membri a seguito di una riduzione delle quote ETS dell'UE

È stato predisposto un nuovo strumento di flessibilità che consiste nella cancellazione di quote ETS fino ad un limite prestabilito. Gli Stati membri ammissibili decideranno prima del 2020 se vogliono utilizzare questa flessibilità, mentre le quantità precise saranno determinate nell'atto di esecuzione che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni. Questo tipo di flessibilità è a disposizione degli Stati membri elencati nell'allegato II. L'atto di esecuzione di cui all'articolo 4 determinerà anche la quantità massima di quote che uno Stato membro può scegliere di cancellare, in modo che se ne tenga conto ai fini del rispetto dei limiti previsti.

Articolo 7 - Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti.

È stato predisposto un nuovo strumento di flessibilità, che consente agli Stati membri, nella misura in cui ne hanno bisogno, di utilizzare una quantità limitata di assorbimenti netti di cui al regolamento [ ] a determinate condizioni. I limiti per ciascuno Stato membro, in termini di CO2 equivalente, sono elencati nell'allegato III.

Articolo 8 – Misure correttive

Se, sulla base della valutazione annuale svolta dalla Commissione, i progressi di uno Stato membro si discostano dalla sua assegnazione annuale di emissioni, esso dovrà preparare un piano d'azione che prevede misure supplementari da attuare al fine di garantire il rispetto dei suoi obblighi.

Articolo 9 – Verifica della conformità

Le disposizioni per la verifica della conformità e le misure correttive di cui alla ESD restano in vigore, con l'unica eccezione che vi sarà un controllo di conformità soltanto ogni cinque anni per ciascuno degli anni precedenti del periodo. Qualora dovesse risultare che uno Stato membro non ha rispettato le sue assegnazioni di emissioni annuali per un qualsiasi anno del periodo, si applicheranno misure correttive aggiungendo alle emissioni dell'anno successivo una quantità pari al numero in tonnellate di CO2 equivalente alle emissioni in eccesso, moltiplicato per un fattore di 1,08. Il diritto di trasferire le AEA sarà sospeso fino a quando lo Stato membro non ottempera alle disposizioni vigenti.

Articolo 10 - Adeguamenti

Per garantire la coerenza dell'obiettivo delle emissioni a livello dell'UE entro il 2030, le eventuali variazioni del campo di applicazione del sistema ETS (per esempio modifica del numero di impianti o di fonti rientranti nel sistema ETS dell'UE) devono necessariamente comportare un adeguamento corrispondente del presente regolamento. L'articolo mantiene la disposizione prevista dall'ESD che illustra in che modo si possono apportare tali modifiche. È previsto anche l'utilizzo di crediti generati ai sensi dell'articolo 24 bis dell'ETS dell'UE, mantenendo la flessibilità che esiste nell'ESD. Questo articolo esamina anche la situazione specifica degli Stati membri con limiti positivi nell'ESD e assegnazioni di emissioni crescenti tra il 2017 e il 2020.

Articolo 11 - Registro

Mantiene l'attuale attuazione dell'ESD nel regolamento sul registro e la adatta al presente regolamento. Nell'ambito del presente regolamento è necessario garantire una contabilizzazione accurata delle operazioni ed evitare i doppi conteggi.

Articolo 12 - Esercizio della delega

La proposta autorizza la Commissione ad adottare atti delegati secondo le pertinenti procedure.

Articolo 13 - Procedura di comitato

Si tratta della stessa procedura di comitato dell'ESD che si avvale del comitato sui cambiamenti climatici.

Articolo 14 - Riesame

Nel 2024 e successivamente ogni 5 anni, si procederà all'esame di tutti gli elementi del regolamento per determinare se continuano a rispondere al loro scopo.

Articolo 15 - Modifica del regolamento n. 525/2013/UE

L'MMR viene modificato al fine di garantire che gli obblighi di comunicazione attualmente applicabili all'EDS siano mantenuti nel quadro di tale regolamento. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente le proprie emissioni GES e continuano a dover segnalare ogni due anni le loro proiezioni e le politiche e le misure attuate per garantire la conformità con i loro obiettivi. Al fine di rafforzare la trasparenza e facilitare i trasferimenti tra gli Stati membri, questi sono anche tenuti a riferire sui volumi che intendono acquistare o vendere, a norma dell'articolo 5.

La Commissione seguirà i progressi degli Stati membri in relazioni ai loro limiti di emissione, includendo nella relazione annuale sui progressi compiuti nell'Azione a favore del clima una valutazione sui progressi compiuti dagli Stati membri per assolvere i loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

2016/0231 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea 13 ,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 14 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 15 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia dell'Unione di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 è stato approvato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima e ribadito nella sessione del marzo 2016. Il Consiglio "Ambiente" del 6 marzo 2015 ha formalmente approvato suddetto obiettivo quale contributo previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(2)In base alle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014, l'obiettivo dovrà essere raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile in termini di costi, mediante riduzioni da realizzare entro il 2030 sia nei settori che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) sia negli altri settori, pari rispettivamente, al 43% e al 30% rispetto al 2005, ripartendo lo sforzo in base al prodotto interno lordo (PIL) pro capite. È opportuno che tutti i settori dell'economia contribuiscano a realizzare tali riduzioni e tutti gli Stati membri partecipino a questo sforzo in uno spirito di equilibrio fra equità e solidarietà e che gli obiettivi nazionali per gli Stati membri con un PIL pro capite superiore alla media dell'Unione siano adeguati di conseguenza affinché il principio dell'efficacia rispetto ai costi sia applicato in modo equo ed equilibrato. Il conseguimento di queste riduzioni di gas a effetto serra nelle suddette proporzioni dovrebbe incentivare l'efficienza e l'innovazione nell'economia europea, in special modo promuovendo miglioramenti nell'edilizia, nell'agricoltura, nella gestione dei rifiuti e nei trasporti, nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(3)Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015. 

(4)L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020.

(5)Per realizzare la transizione verso l'energia pulita occorre modificare i comportamenti d'investimento e offrire nuovi incentivi nell'intero spettro delle politiche. Per l'Unione è di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con azioni ambiziose per il clima mediante il presente regolamento e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia, come indicato nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici 16 .

(6)Il presente regolamento si applica alle emissioni delle categorie di fonti individuate dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), ossia energia, processi industriali e uso dei prodotti, agricoltura e rifiuti, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 , fatta eccezione per le emissioni provenienti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 18 . Il presente regolamento non si applica alle attività contemplate dal regolamento [ ] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia].

(7)I dati attualmente contenuti negli inventari nazionali dei gas a effetto serra, nei registri nazionali e nel registro dell'Unione non sono sufficienti a determinare, a livello di singolo Stato membro, le emissioni di CO2 prodotte dal settore del trasporto aereo a livello nazionale che non sono disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. Nell'adottare gli obblighi di comunicazione, l'Unione non dovrebbe imporre agli Stati membri e alle piccole e medie imprese (PMI) oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. Poiché le emissioni di CO2 prodotte dai voli non disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE costituiscono soltanto un'esigua parte delle emissioni totali di gas a effetto serra, subordinarle a obblighi di comunicazione sarebbe ingiustificatamente oneroso alla luce degli attuali obblighi imposti al settore in generale dalla direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno che ai fini del presente regolamento le emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC "1.A.3.A trasporto aereo" siano considerate pari a zero.

(8)È auspicabile che la riduzione che ciascuno Stato membro deve effettuare per raggiungere il livello stabilito per il 2030 sia determinata rispetto ai livelli delle sue emissioni riesaminate di gas a effetto serra del 2005 contemplate dal presente regolamento, tranne le emissioni verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 ma inclusi nell'ETS UE successivamente. Le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2021 al 2030 dovrebbero essere determinate sulla base dei dati presentati dagli Stati membri e riesaminati dalla Commissione.

(9)L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel 2020 al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni. 2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030. 

(10)È introdotto un nuovo strumento di flessibilità una tantum con cui s'intende agevolare il conseguimento degli obiettivi per gli Stati membri aventi obiettivi nazionali di riduzione notevolmente superiori sia alla media dell'Unione sia al loro potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace in termini di costi, nonché per gli Stati membri che nel 2013 non hanno assegnato quote gratuite agli impianti industriali, come illustrato nella valutazione d'impatto 20 .

(11)Una serie di misure dell'Unione rafforza la capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni assunti sul fronte del clima ed è determinante per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni nei settori disciplinati dal presente regolamento. Si tratta in particolare della legislazione in materia di gas fluorurati a effetto serra, riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli stradali, prestazione energetica dell'edilizia, fonti rinnovabili di energia, efficienza energetica ed economia circolare, nonché degli strumenti unionali di finanziamento destinati a investimenti nel settore del clima.

(12)Il regolamento [ ] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti ai termini del regolamento [ ], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di 280 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [ ].

(13)Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe vertere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. L'applicazione delle deduzioni dovrebbe tuttavia essere presa in considerazione soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere conto del contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento [ ]. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine. 

(14)Per potenziare l'efficacia globale rispetto ai costi delle riduzione totali, gli Stati membri dovrebbero poter trasferire ad altri Stati membri parte della loro assegnazione annuale di emissioni. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in totale trasparenza, ad esempio con modalità reciprocamente concordate come la vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o accordi bilaterali.

(15)Il compito dell'Agenzia europea dell'ambiente è promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell'ambiente in Europa, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche, alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale.

(16)Al fine di garantire la corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso il ricorso agli strumenti di flessibilità e l'applicazione dei controlli di conformità, è opportuno, riguardo all'articolo 11, delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [ ] e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. 

(17)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 4 in base al quale saranno determinati i limiti annuali di emissioni degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 .

(18)Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare obiettivi nazionali più rigorosi.

(19)Qualsiasi adeguamento del campo d'applicazione di cui agli articoli 11, 24, 24 bis e 27 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 22 dovrebbe comportare l'adeguamento corrispondente della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra contemplate dal presente regolamento. Di conseguenza, gli Stati membri che includano nei loro impegni a norma del presente regolamento emissioni supplementari relative a impianti precedentemente disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE dovrebbero attuare politiche e misure supplementari nei settori contemplati dal presente regolamento al fine di ridurre tali emissioni.

(20)Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi. 

(21)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dello stesso, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi relativi ai contributi minimi degli Stati membri all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, e le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC "energia", "processi industriali e uso dei prodotti", "agricoltura" e "rifiuti" determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, escluse le emissioni risultanti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. 

2.Il presente regolamento non si applica alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra disciplinati dal regolamento [ ][LULUCF]. 

3.Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC "1.A.3.A trasporto aereo" sono considerate pari a zero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1."emissioni di gas a effetto serra", le emissioni di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), trifluoruro di azoto (NF3) e esafluoruro di zolfo (SF6) espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 e rientranti nel campo d'applicazione del presente regolamento;

2."assegnazioni annuali di emissioni", le emissioni massime di gas a effetto serra consentite per ogni anno tra il 2021 e il 2030, determinate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10.

Articolo 4

Livelli annuali di emissioni per il periodo 2021-2030

1.Entro il 2030 gli Stati membri limitano le loro emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell'allegato I della presente decisione rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinati a norma del paragrafo 3.

2.Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

3.La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini del suddetto atto di esecuzione, la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013.

4.Il suddetto atto di esecuzione specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

5.Il suddetto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Articolo 5

Strumenti di flessibilità per rispettare i limiti annuali

1.Gli Stati membri possono utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 6 e agli articoli 6 e 7.

2.Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5% dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo. 

3Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6, riportare la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni agli anni successivi, fino al 2030.

4.Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5% dell'assegnazione annuale di emissioni per un dato anno. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

5.Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte dell'assegnazione annuale di emissioni in eccesso rispetto alle sue emissioni di gas a effetto serra relative all'anno in questione, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4 e all'articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

6.Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti ad essi rilasciati a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell'articolo 9, senza limiti quantitativi di alcun tipo ed evitando la doppia contabilizzazione.

Articolo 6

Strumento di flessibilità per alcuni Stati membri a seguito di una riduzione delle quote ETS UE

1.Gli Stati membri interessati da una cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di 100 milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell'allegato II del regolamento stesso.

2.Gli Stati membri che figurano nell'allegato II notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, l'eventuale intenzione di avvalersi di una cancellazione limitata di quote fino alla rispettiva percentuale indicata nell'allegato II, ai fini della conformità a norma dell'articolo 9.

3.Su richiesta di uno Stato membro, l'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE ("l'amministratore centrale") tiene conto della quantità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell'articolo 9. Un decimo della quantità di quote determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, è cancellato a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030.

Articolo 7

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

1.Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "terre coltivate gestite" e "pascoli gestiti" di cui all'articolo 2 del regolamento [ ] [LULUCF], a condizione che: 

a) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per tutti gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 non superi il livello stabilito nell'allegato III per tale Stato membro;

b) tale quantità sia eccedentaria rispetto agli obblighi dello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento [ ][LULUCF];

c) lo Stato membro non abbia acquisito da altri Stati membri più assorbimenti netti a norma del regolamento [ ][LULUCF] di quelli che ha trasferito; e

d) lo Stato membro abbia rispettato le disposizioni del regolamento [ ] [LULUCF].

2. Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il paragrafo 1 del presente articolo al fine di tenere conto di un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 8

Misure correttive

1.Lo Stato membro che secondo la valutazione effettuata a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 non registra progressi in misura sufficiente, entro tre mesi presenta alla Commissione un piano d'azione che comprende:

a) gli interventi predisposti al fine di adempiere gli obblighi specifici a norma dell'articolo 4, sotto forma di politiche e misure nazionali e attuando l'azione dell'Unione;

b) un calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali.

2.L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione dei piani d'azione in linea con il suo programma di lavoro annuale.

Articolo 9

Verifica della conformità

1.Nel 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti:

a)si aggiunge alle emissioni dello Stato membro dell'anno successivo una quantità pari all'ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra moltiplicata per un fattore di 1,08, in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 11; e

b)è temporaneamente vietato allo Stato membro trasferire una parte dell'assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro fino a quando non ottempera al presente regolamento. L'amministratore centrale dispone tale divieto nel registro di cui all'articolo 11.

2. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 ai sensi del regolamento [ ] sono superiori agli assorbimenti determinati a norma dell'articolo 12 del medesimo regolamento, si deduce dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari all'ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, di tali emissioni eccedentarie di gas a effetto serra per gli anni pertinenti.

Articolo 10

Adeguamenti

1.Le assegnazioni annuali degli Stati membri a norma dell'articolo 4 del presente regolamento sono adeguate in modo da rispecchiare: 

a) gli adeguamenti apportati al numero di quote di emissioni di gas a effetto serra rilasciate in applicazione dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE in seguito a una modifica delle fonti contemplate dalla medesima direttiva;

b) gli adeguamenti apportati al numero di quote o crediti rilasciati rispettivamente in applicazione degli articoli 24 e 24 bis della direttiva 2003/87/CE in relazione alle riduzioni delle emissioni in uno Stato membro; e

c) gli adeguamenti apportati al numero di quote di emissioni di gas a effetto serra degli impianti esclusi dall'ETS UE a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per il periodo in cui sono esclusi.

2.L'importo riportato nell'allegato IV del presente regolamento viene aggiunto all'assegnazione per l'anno 2021 per ciascun Stato membro di cui a tale allegato.

3.La Commissione pubblica i valori risultanti da tali adeguamenti.

Articolo 11

Registro

1.La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, che comprende le assegnazioni annuali di emissioni, gli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 4 e 7, la conformità a norma dell'articolo 9 e la modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Queste informazioni sono rese pubbliche.

2.Al fine di attuare il paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12.

Articolo 12

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 11, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 

Articolo 14

Riesame

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.

Articolo 15

Modifica del regolamento (UE) n. 525/2013

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:

1. L'articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:

a) è inserita la lettera seguente a bis:

"a bis)e decorrere dal 2023, le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all'articolo 2 del regolamento [ESR] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per l'anno X-2, conformemente alle prescrizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione;".

2.All'articolo 7, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri informano ogni anno la Commissione nelle rispettive relazioni dell'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento [ESR] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030.".

3.All'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente viii):

"viii).a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento [ESR] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030, e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;".

4.All'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente f):

"f)a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e stime separate delle emissioni di gas a effetto serra previste per le fonti di emissione disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e dal regolamento [ESR] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030.".

5. All'articolo 21, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente c):

"c) gli obblighi a norma dell'articolo 4 del regolamento [ESR] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030. La valutazione tiene conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione nonché delle informazioni comunicate dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione verte anche sulle proiezioni dei progressi compiuti dall'Unione nel mantenimento degli impegni di riduzione assunti e dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi ad essi incombenti.".

6. All'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente 4:

"La Commissione può formulare pareri sui piani d'azione presentati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [ESR] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030.".

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 20212030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi.

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 23  

Ambito della politica: Azione per il clima

Attività ABB: Azione per il clima a livello internazionale e dell'Unione (codice ABB 34 02 01)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 24  

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La proposta fa parte della normativa di attuazione del pacchetto 2030 per il clima e l'energia approvato dal Consiglio europeo nel mese di ottobre 2014, per raggiungere l'obiettivo UE di riduzione delle emissioni dei gas serra entro il 2030 di almeno il 40% rispetto al 1990 a livello nazionale, in modo efficace rispetto ai costi, e per contribuire a limitare il riscaldamento globale.

La proposta fa parte delle dieci priorità politiche della Commissione ed è un elemento importante del quadro strategico per l'Unione dell'energia.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1

Monitorare i progressi compiuti e verificare il rispetto degli obblighi di riduzione delle emissioni degli Stati membri in conformità alla proposta, al fine di raggiungere a livello europeo una riduzione del 30% delle emissioni GES nei settori non ETS rispetto al 2005 in modo equo e efficiente rispetto ai costi e che garantisca l'integrità ambientale.

Attività ABM/ABB interessate

Azione per il clima

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta assicurerà un livello di riduzione del 30% delle emissioni di gas serra a livello europeo nei settori non-ETS entro il 2030 in confronto a quelli del 2005.

La proposta fissa obiettivi nazionali non-ETS che si basano principalmente sul PIL pro capite, affrontando in questo modo la principale preoccupazione degli Stati membri relativa all'equità. Le modifiche dell'obiettivo previste per gli Stati membri con un alto reddito, così come il miglioramento delle flessibilità nuove ed esistenti, consentono il raggiungimento dell'obiettivo in modo economicamente efficiente. Per garantire l'integrità ambientale generale, il punto di partenza del 2021 della traiettoria verso l'obiettivo deve essere stabilito in base alle emissioni storiche e le nuove flessibilità devono essere limitate per non rischiare di disattendere l'impegno dell'UE sul piano internazionale nell'ambito delle riduzioni nazionali delle emissioni di gas serra di almeno il 40% rispetto al 1990 entro il 2030.

Si consigliano controlli di conformità meno frequenti, cioè ogni cinque anni invece che ogni anno; ciò ridurrà l'onere amministrativo per gli Stati membri e la Commissione europea. Non esistono obblighi di comunicazione diretta o altre conseguenze amministrative per le imprese, le PMI e le micro-imprese.

La proposta è rivolta agli Stati membri in qualità di attori istituzionali. La politica proposta deve essere attuata a livello nazionale e riguarda quindi la maggior parte delle loro amministrazioni nazionali. A seconda della natura e della portata delle misure nazionali attuate dai singoli Stati membri, queste interesseranno vari attori nei settori in questione.

Ulteriori effetti dipenderanno dalle politiche nazionali e dalle misure scelte in ogni singolo paese.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Indicatore n.1: Livello di riduzione delle emissioni di gas serra non-ETS nell'UE.

Indicatore n.2: Livelli di riduzione delle emissioni negli Stati membri.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Gli Stati membri devono raggiungere i loro obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni entro il 2030. Dovranno attuare le politiche, le misure e le disposizioni di legge e amministrative necessarie a livello nazionale per conformarsi alla proposta. La Commissione dovrà mettere a punto le relative misure di attuazione per il periodo successivo al 2020.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero. Poiché l'obiettivo dell'azione proposta non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri che agiscono individualmente, è necessario il coordinamento dell'azione per il clima a livello europeo e, ove possibile, a livello globale e l'azione dell'UE è giustificata sulla base del principio di sussidiarietà. L'UE e i suoi Stati membri partecipano congiuntamente all'attuazione dell'accordo di Parigi. L'azione congiunta consente all'UE di affrontare le questioni di equità ed efficienza, raggiungendo al contempo un ambizioso obiettivo ambientale. Gli articoli da 191 a 193 del TFUE confermano le competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Mentre l'attuale decisione sulla condivisione degli sforzi (ESD) è ancora nelle prime fasi di attuazione, si può ritenere che gli impegni degli Stati membri siano riusciti, almeno in parte, ad incentivare nuove politiche e misure nazionali che promuovono riduzioni efficaci delle emissioni di gas serra nel campo di applicazione dell'ESD. Questo effetto è stato rafforzato dal fatto che l'ESD è stata avviata insieme a varie altre politiche climatiche ed energetiche dell'UE nell'ambito del pacchetto 2020, in particolare sull'efficienza energetica e le energie rinnovabili. Per diversi settori ESD, compresi l'edilizia, i trasporti, l'agricoltura e i rifiuti, una parte significativa delle riduzioni delle emissioni dei gas serra ottenute finora può essere attribuita a fattori quali le evoluzioni tecnologiche, che sono influenzate dagli interventi strategici legati al pacchetto 2020. Nel complesso, l'ESD ha portato gli Stati membri a diventare più attivi nell'esaminare nuove misure per ridurre le emissioni nei diversi settori e nel migliorarne l'impostazione. Si è riscontrato che l'ESD ha determinato un limitato un onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri, e probabilmente sarà possibile ridurre ulteriormente i costi amministrativi a livello UE.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta mantiene l'attuale meccanismo di condivisione degli sforzi a livello europeo per i settori non ETS fino al 2030 ed è parte integrante del quadro strategico 2030 per il clima e l'energia, nonché della strategia della Commissione per un'Unione dell'energia resiliente con una politica lungimirante verso i cambiamenti climatici. In particolare, contribuisce a realizzare la quarta dimensione dell'Unione dell'energia per la decarbonizzazione dell'economia.

È coerente con altre parti del pacchetto dell'Unione dell'energia, come ad esempio il pacchetto sull'efficienza energetica, che pone una forte attenzione sull'efficienza energetica degli edifici, il pacchetto sull'energia rinnovabile, così come l'iniziativa sulla decarbonizzazione del settore dei trasporti.

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione di politiche e misure idonee a soddisfare i propri obblighi, alcuni dei quali si prevede che contribuiscano al rispetto degli impegni dell'UE in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata

◻Proposta/iniziativa in vigore dal 2021 al 2030

◻Incidenza finanziaria dal 2019 al 2031

◻Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 25  

X Gestione diretta a opera della Commissione

◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione

   dalle agenzie esecutive

Gestione condivisa con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La proposta costituisce il seguito della decisione vigente n. 406/2009/CE (decisione sulla condivisione degli sforzi) con gli stessi obblighi di monitoraggio e comunicazione per gli Stati membri e gli stessi compiti di gestione per la Commissione. L'Agenzia europea dell'ambiente continuerà a coadiuvare la Commissione nel monitoraggio dei progressi compiuti dagli Stati membri per adempiere ai loro obblighi ai sensi della proposta.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il monitoraggio dei progressi e la valutazione della conformità si baseranno sul quadro globale di monitoraggio, comunicazione e verifica definito in parte nell'ESD e in parte nel regolamento sul meccanismo di monitoraggio (regolamento (UE) n. 525/2013) e nelle relative disposizioni di applicazione. Il ciclo di comunicazione e controllo della conformità equilibrato definito nell'ESD sarà mantenuto nella presente proposta. Gli Stati membri sono sempre tenuti a rispettare i limiti di emissione annuali e una traiettoria lineare nel periodo 2021-2030 anche se la verifica di conformità effettiva sarà effettuata ogni 5 anni invece che ogni anno.

Per garantire che la valutazione di conformità si basi su dati accurati, gli inventari delle emissioni dei gas serra (GES) presentati dagli Stati membri continueranno ad essere esaminati dalla Commissione. L'Agenzia europea dell'ambiente continuerà a coordinare il controllo della trasparenza, della precisione, della coerenza, della comparabilità e della completezza delle informazioni fornite.

Sono mantenute le prescrizioni vigenti, in base alle quali gli Stati membri devono riferire ogni due anni sulle politiche e le misure adottate al fine di rispettare gli impegni previsti dalla proposta, nonché sulle loro proiezioni delle emissioni.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Stati membri che non comunicano o non comunicano per tempo le loro emissioni annuali di gas serra.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Grazie all'attuale sistema di relazioni annuali consolidato per le emissioni di gas serra degli Stati membri, previsto dal regolamento sul meccanismo di monitoraggio, esistono delle procedure per garantire che le comunicazioni delle emissioni arrivino per tempo e che ogni Stato membro che non rispetta gli obblighi di comunicazione possa beneficiare di assistenza.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Il rischio di errore non è applicabile.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Il monitoraggio dei progressi degli Stati membri rispetto ai loro impegni derivanti dalla presente proposta si basa su un sistema esistente e consolidato per il controllo qualità e la verifica delle loro relazioni annuali sulle emissioni di gas serra. Ciò garantisce che le eventuali lacune o irregolarità nei dati riportati sulle emissioni siano affrontate e corrette per tempo in vista del controllo di conformità.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Diff./Non diff. 26

di paesi EFTA 27

dai paesi candidati 28

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2

34.02.01 29

Diff.

NO

NO

NO

NO

2

07.02.06 30

Diff.

NO

5

34,01%

Non diff.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: Non applicabile 

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione………………………………………]

Diff./Non diff.

di paesi EFTA

dai paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

]

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Crescita sostenibile: Risorse naturali

DG: CLIMA

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

Stanziamenti operativi

34 02 01

Impegni

(1)

0,900

0,900

Pagamenti

(2)

0,540

0,360

0,900

07 02 06

Impegni

(1a)

0,200

0,200

0,400

Pagamenti

(2a)

0,200

0,200

0,400

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 31  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG CLIMA

Impegni

=1+1a +3

1,100

0,200

1,300

Pagamenti

=2+2a

+3

0,740

0,560

1,300






TOTALE degli stanziamenti

Impegni

(4)

1,100

0,200

1,300

Pagamenti

(5)

0,740

0,560

1,300

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 2
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

1,100

0,200

1,300

Pagamenti

=5+ 6

0,740

0,560

1,300

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

1,100

0,200

1,300

Pagamenti

=5+ 6

0,740

0,560

1,300

Le misure proposte saranno attuate nell'ambito della dotazione finanziaria di LIFE e in misura minore dall'Agenzia europea dell'ambiente come stabilito dal QFP 2014-2020.





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

DG: CLIMA

Risorse umane

0,402

0,402

0,606

0,606

2,016

Altre spese amministrative

0,015

0,015

0,030

TOTALE DG CLIMA

Stanziamenti

0,402

0,402

0,621

0,621

2,046

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,402

0,402

0,621

0,621

2,046

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA da1 a 5
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,402

0,402

1,721

0,821

3,346

Pagamenti

0,402

0,402

1,361

1,181

3,346

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

OUTPUTS

Tipo 32

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1

Risultato

Contratto di servizio

0,900

1

0,900

1

0,900

Risultato

sviluppo IT

0,200

1

0,200

1

0,200

2

0,400

Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

2

1,100

1

0,200

5

3,100

OBIETTIVO SPECIFICO 2

Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

2

1,100

1

0,200

3

1,300

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,402

0,402

0,606

0,606

2,016

Altre spese amministrative

0,015

0,015

0,030

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

0,402

0,402

0,621

0,621

2,046

Esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale 33

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale 
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,402

0,402

0,621

0,621

2,046

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2017

Anno
2018

Anno 2019

Anno 2020

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

34 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

3

3

4

4

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 34

34 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

1

1

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  35

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

3

3

5

5

34 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Poiché la proposta prevede la continuazione della decisione sulla condivisione dello sforzo vigente, l'attuale équipe AD di CLIMA ne continuerà la gestione. Dal 2019 sarà necessario un ulteriore funzionario AD per garantire l'assistenza dei rappresentanti degli Stati membri e per sviluppare e gestire la parte ESD del registro dell'Unione esistente, un sistema fondamentale e complesso.

Personale esterno

Occorrerà un agente contrattuale (AC) come supporto durante la fase di transizione e la fase di sovrapposizione tra la decisione ESD attuale e quella futura nel 2019-2020 e per l'avvio della nuova iniziativa.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 36

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

(1) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(2) COM(2016) 395 final.
(3) COM(2016) 110 final.
(4) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, p. 13).
(5) COM(2016) 483 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dell'attuazione della decisione n. 406/2009/CE conformemente al suo articolo 14.
(6) La consultazione ha avuto luogo dal 26 marzo al 18 giugno 2015 ed è disponibile sul sito web "EU Survey http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
(7) Vedi SWD(2016) 247, Allegato 8.2.
(8) Commissione europea: Scenario di Riferimento UE 2016, Energia, Trasporti ed Emissioni GES, Tendenze al 2050.
(9) Supporting study for the Evaluation of Decision No. 406/2009/EC (Effort Sharing Decision), Ricardo Energy and Environment with Trinomic and Vito.
(10) SWD(2016) 247 e SWD(2016) 248. Il comitato per il controllo normativo ha espresso parere positivo sul progetto di relazione sulla valutazione d'impatto, vedi SEC(2016)339.
(11) SWD(2014)15, SWD(2014)255 final.
(12) La relazione illustra i progressi degli Stati membri nei confronti dei loro obblighi in base all'Unione dell'energia e al suo sistema di governance.
(13) GU C del , pag. .
(14) GU C del , pag. .
(15) GU C del , pag. .
(16) COM(2015) 80.
(17) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
(18) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(19) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(20) SWD(2016) 247.
(21) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(22) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(23) ABM: gestione basata sulle attività; ABM: bilancio basato sulle attività.
(24) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(25) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(26) Diff. = Stanziamenti differenziati/Non-diff. = stanziamenti non differenziati.
(27) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(28) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(29) Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (mitigazione).
(30) Sovvenzione all'Agenzia europea dell'ambiente.
(31) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(32) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(33) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(34) AC = Agenti contrattuali; AL = personale locale; END = esperto nazionale distaccato; personale INT = agenzia; JED = Junior Esperti in delegazioni.
(35) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(36) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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Bruxelles, 20.7.2016

COM(2016) 482 final

ALLEGATI

della

proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 , relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

{SWD(2016) 247 final}
{SWD(2016) 248 final}


ALLEGATO I

RIDUZIONI DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL’ARTICOLO 4

Riduzioni delle emissioni di gas a effetto degli Stati membri nel 2030 rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3

Belgio

-35%

Bulgaria

-0%

Repubblica ceca

-14%

Danimarca

-39%

Germania

-38%

Estonia

-13%

Irlanda

-30%

Grecia

-16%

Spagna

-26%

Francia

-37%

Croazia

-7%

Italia

-33%

Cipro

-24%

Lettonia

-6%

Lituania

-9%

Lussemburgo

-40%

Ungheria

-7%

Malta

-19%

Paesi Bassi

-36%

Austria

-36%

Polonia

-7%

Portogallo

-17%

Romania

-2%

Slovenia

-15%

Slovacchia

-12%

Finlandia

-39%

Svezia

-40%

Regno Unito

-37%

ALLEGATO II

STATI MEMBRI LA CUI CANCELLAZIONE LIMITATA DI QUOTE ETS PUÒ ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA CONFORMITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 6

Percentuale massima di emissioni del 2005 determinata in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento

Belgio

2%

Danimarca

2%

Irlanda

4%

Lussemburgo

4%

Malta

2%

Paesi Bassi

2%

Austria

2%

Finlandia

2%

Svezia

2%


ALLEGATO III

ASSORBIMENTI NETTI TOTALI RISULTANTI DALLE CATEGORIE CONTABILI DI TERRENI DISBOCATI, TERRENI IMBOSCHITI, TERRE COLTIVATE GESTITE E PASCOLI GESTITI DI CUI GLI STATI MEMBRI POSSONO TENERE CONTO A FINI DI CONFORMITÀ PER IL PERIODO 2021-2030 A NORMA DELL'ARTICOLO 7

Quantità massima espressa in milioni di tonnellate di CO2 equivalente

Belgio

3,8

Bulgaria

4,1

Repubblica ceca

2,6

Danimarca

14,6

Germania

22,3

Estonia

0,9

Irlanda

26,8

Grecia

6,7

spagna

29,1

Francia

58,2

Croazia

0,9

Italia

11,5

Cipro

0,6

Lettonia

3,1

Lituania

6,5

Lussemburgo

0,25

Ungheria

2,1

Malta

0,03

Paesi Bassi

13,4

Austria

2,5

Polonia

21,7

Portogallo

5,2

Romania

13,2

Slovenia

1,3

Slovacchia

1,2

Finlandia

4,5

Svezia

4,9

Regno Unito

17,8

Totale massimo:

280

ALLEGATO IV

ADEGUAMENTO TOTALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

Adeguamento totale a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, espresso in tonnellate di CO2 equivalente

Bulgaria

1602912

Repubblica ceca

4440079

Estonia

145944

Croazia

1148708

Lettonia

547061

Lituania

2165895

Ungheria

6705956

Polonia

7456340

Portogallo

1655253

Romania

10932743

Slovenia

178809

Slovacchia

2160210

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