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Document 52015DP0436

Decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos (2015/2238(IMM))

GU C 399 del 24.11.2017, p. 204–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/204


P8_TA(2015)0436

Richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos

Decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos (2015/2238(IMM))

(2017/C 399/26)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos, trasmessa il 21 luglio 2015 dalla Procura presso la Corte suprema di Grecia nel quadro di una denuncia dell'Ispettorato del lavoro dell'Attica orientale per mancato pagamento di salari (1) e comunicata in Aula il 9 settembre 2015,

visto il fatto che Georgios Kyrtsos ha rinunciato al suo diritto ad essere ascoltato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013 (2),

visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0358/2015),

A.

considerando che la Procura presso la Corte suprema di Grecia ha richiesto la revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos, deputato al Parlamento europeo, nell'ambito di un'eventuale azione giudiziaria per presunto reato;

B.

considerando che l'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato;

C.

considerando che, ai sensi dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica, durante il suo mandato, nessun deputato può essere perseguito, arrestato, detenuto o privato in tutt'altra maniera della sua libertà personale senza autorizzazione previa del Parlamento;

D.

considerando che Georgios Kyrtsos è accusato del mancato pagamento di parte del salario di uno dei suoi ex dipendenti;

E.

considerando che l'accusa è relativa a parte del salario del 2013 di un ex dipendente di due imprese editrici di giornali, delle quali Georgios Kyrtsos era all'epoca il manager, ed è rivolta a Georgios Kyrtsos in quanto ex manager di queste imprese;

F.

considerando che il presunto reato non ha qualsivoglia relazione con il mandato di Georgios Kyrtsos quale deputato al Parlamento europeo ma è piuttosto relativo alla sua precedente posizione di manager di due imprese editrici di giornali;

G.

considerando che il procedimento giudiziario non riguarda alcuna opinione o voto espressi nell'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo in questione ai fini dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

H.

considerando che non sussiste alcun motivo per presumere che l'intenzione soggiacente del procedimento sia quella di pregiudicare l'attività politica del deputato (fumus persecutionis), dato che è stato avviato alcuni anni prima dell'inizio del mandato del deputato;

1.

decide di revocare l'immunità di Georgios Kyrtsos;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità greche.


(1)  Riferimento del documento ABM:IB2014/8927.

(2)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


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