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Document 52007PC0844

    Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Rifusione) [COM(2007) 843 definitivo] [SEC(2007) 1679] [SEC(2007) 1682]

    /* COM/2007/0844 def. - COD 2007/0286 */

    52007PC0844




    IT

    Bruxelles, 21.12.2007

    COM(2007) 844 definitivo

    2007/0286 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

    (Rifusione)

    (presentata dalla Commissione)

    [COM(2007) 843 definitivo]

    [SEC(2007) 1679]

    [SEC(2007) 1682]

    RELAZIONE

    1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivazione e obiettivi della proposta

    L’agenda di Lisbona, il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, nonché la strategia per lo sviluppo sostenibile dell'UE hanno contribuito in modo importante alla decisione di rivedere la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) e la legislazione in materia di emissioni industriali. Queste iniziative mirano in particolare a migliorare la tutela dell’ambiente, garantendo al tempo stesso un rapporto costi-efficacia favorevole e promuovendo l’innovazione tecnica. Inoltre, tale revisione si iscrive nell’ambito dell’iniziativa “legiferare meglio” ed è stata inserita nel programma aperto di semplificazione della CE che abbraccia il periodo 2006-2009.

    Contesto generale

    L’attività industriale rappresenta una parte importante della nostra economia ma, al tempo stesso, contribuisce all’inquinamento ambientale, alla produzione di rifiuti e al consumo di energia. Nonostante la riduzione delle emissioni realizzata nel corso degli ultimi decenni, l'attività industriale resta una delle principali fonti di sostanze inquinanti.

    La direttiva IPPC riguarda circa 52 000 impianti; le emissioni atmosferiche provenienti da tali impianti rappresentano una quota significativa delle emissioni totali delle principali sostanze inquinanti e superano di gran lunga gli obiettivi fissati nella Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico. In mancanza di un’ulteriore riduzione delle emissioni degli impianti oggetto della direttiva, non si concretizzeranno gli effetti benefici per la salute e l’ambiente previsti da tali obiettivi.

    L’attività industriale ha anche altri effetti non trascurabili sull’ambiente, quali le emissioni nell'acqua, nel suolo e la produzione di rifiuti. Per la concessione delle autorizzazioni è pertanto essenziale adottare un approccio integrato che tenga conto delle interazioni tra le varie matrici ambientali.

    Elemento centrale di tale approccio è l’attuazione delle migliori tecniche disponibili (BAT). Esso consiste nell’utilizzo di tecniche consolidate che siano le più efficaci per conseguire un elevato livello di protezione ambientale nel complesso e che possano essere applicate nel settore interessato in modo fattibile dal punto di vista economico e tecnico, tenuto conto dei costi e dei vantaggi.

    La Commissione organizza uno scambio di informazioni sulle BAT con gli Stati membri e le altre parti interessate al fine di elaborare documenti di riferimento in materia (denominati BREF) che indichino le tecniche considerate come le migliori disponibili a livello comunitario per ogni settore industriale.

    Gli impianti industriali sono inoltre disciplinati da direttive di settore che stabiliscono le condizioni di esercizio e altre prescrizioni di carattere tecnico. Tali disposizioni sono da considerare prescrizioni minime in relazione alla direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    La presente proposta è destinata a rivedere e rifondere in un unico testo giuridico i seguenti strumenti giuridici.

    Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio, GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19.

    Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio, GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1.

    Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio, GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11 (queste prime tre direttive sono note con la denominazione collettiva di: "direttive TiO2").

    Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (“direttiva IPPC”), GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

    Direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (“direttiva solventi COV”), GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

    Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (“direttiva sull’incenerimento dei rifiuti”), GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

    Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, sull'incenerimento dei rifiuti (“direttiva sull’incenerimento dei rifiuti”), GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    La presente proposta è conforme al disposto dell’articolo 175 del trattato che istituisce la Comunità europea e mira ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e della salute umana.

    2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

    Consultazione delle parti interessate

    Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti alla consultazione

    Il processo di riesame ha preso inizio alla fine del 2005 ed è basato su un vasto programma di studi e su una concertazione permanente con le parti interessate che si è concretizzata, tra l'altro, nell'istituzione di un gruppo consultivo, nell'organizzazione di una conferenza delle parti interessate e in una consultazione condotta tramite internet.

    Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

    Nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 18 giugno 2007 è stata organizzata una consultazione in internet nel corso della quale sono state ricevute ed analizzate quasi 450 risposte.

    La grande maggioranza dei partecipanti al sondaggio concorda su quanto segue:

    · è opportuno che la normativa comunitaria continui a coprire in modo integrato tutti i principali impatti ambientali degli impianti IPPC;

    · occorre che le BAT restino il principio essenziale per la prevenzione o la riduzione al minimo del rischio di inquinamento dovuto agli impianti industriali e che i BREF svolgano un ruolo centrale nell’attuazione delle BAT;

    · a livello comunitario occorre fissare talune norme minime in materia di verifiche e definire misure supplementari nel campo del controllo e delle relazioni sulle emissioni;

    · ricerche specifiche possono contribuire ad individuare nuove tecniche che, in futuro, potrebbero imporsi come migliori tecniche disponibili;

    · occorre eliminare le prescrizioni inutili in materia di controllo e di comunicazione di informazioni che i gestori sono tenuti a osservare ed occorre razionalizzare e semplificare tutti gli obblighi in materia di relazioni da fornire alla Commissione che incombono agli Stati membri.

    Tutte le informazioni generali possono essere consultate nel sito internet pubblico di CIRCA [1] dedicato a questa iniziativa.

    Ricorso al parere di esperti

    Settori scientifici/di competenza interessati

    Per elaborare la presente proposta sono stati utilizzati i seguenti settori di competenza: 1) valutazione degli effetti delle emissioni industriali (nell’atmosfera, nell’acqua e nel suolo) sulla salute e l’ambiente; 2) tecnologie ambientali per la prevenzione o la riduzione delle emissioni industriali; 3) analisi economica e creazione di modelli; 4) stima degli effetti nocivi sulla salute, compresa una loro quantificazione monetaria; 5) stima dei vantaggi per gli ecosistemi; 6) valutazione competente nei settori della concessione delle autorizzazioni e del monitoraggio degli impianti industriali.

    Metodologia applicata

    Si è ricorso soprattutto a riunioni di esperti ed è stato commissionato un vasto programma di studi, in particolare studi di costruzione di modelli e una raccolta di informazioni dettagliate sull’applicazione attraverso studi di casi, come pure una valutazione settoriale e geografica.

    Principali organizzazioni/esperti consultati

    Sono stati consultati numerosi esperti nazionali, esperti in campo scientifico, rappresentanti dell’industria, ONG impegnate nella tutela dell’ambiente e consulenti specializzati.

    Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

    Gli elementi raccolti dalla Commissione possono essere sintetizzati come segue: i) le emissioni industriali possono nuocere gravemente alla salute umana e all'ambiente, ma possono essere prevenute e ridotte in modo economicamente vantaggioso attraverso l’applicazione delle migliori tecniche disponibili; ii) è necessario rafforzare le disposizioni vigenti per sfruttare il potenziale delle BAT a vantaggio dell’ambiente e per aiutare gli Stati membri ad applicare tali disposizioni; iii) occorre razionalizzare le interazioni tra i diversi testi legislativi e semplificare alcune disposizioni relative al controllo e alla comunicazione delle informazioni per ridurre gli oneri amministrativi inutili e migliorare le pratiche di attuazione adottate al momento.

    Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

    Tutte le relazioni (progetti e versioni finali) degli esperti e delle persone contattate, come pure i commenti e i contributi delle parti interessate, sono stati sistematicamente messi a disposizione del pubblico attraverso internet.

    Valutazione dell'impatto

    I principali problemi evidenziati dalla valutazione d’impatto riguardano: 1) le lacune nell’attuale legislazione che conducono ad un’attuazione insoddisfacente delle disposizioni e a difficoltà nel controllare l’applicazione a livello comunitario e, di conseguenza, alla perdita dei vantaggi per l’ambiente e la salute; 2) la complessità e la mancanza di coerenza di alcune parti del quadro legislativo vigente. Tali problemi non solo complicano il conseguimento degli obiettivi enunciati nella strategia per lo sviluppo sostenibile, e in particolare nelle strategie tematiche, ma possono anche creare distorsioni della concorrenza a causa delle grandi disparità nelle norme ambientali e degli oneri amministrativi inutili.

    Tenuto conto dei risultati di cui sopra, la valutazione d’impatto ha preso in esame una serie di opzioni strategiche per definire un pacchetto di misure economicamente vantaggiose per affrontare i problemi sopra esposti. La valutazione ha indotto la Commissione a formulare le proposte che seguono.

    Per quanto attiene alla mancanza di coerenza e alla complessità della legislazione in vigore, la Commissione propone un’unica direttiva che riunisca, per mezzo di una rifusione, la direttiva IPPC e sei direttive settoriali.

    È inoltre necessaria una revisione di talune disposizioni della legislazione in vigore per colmare le lacune nell’applicazione effettiva delle migliori tecniche disponibili, per risolvere i problemi che pongono alcune prescrizioni vaghe (ad esempio, relativamente al sistema di autorizzazione basato sulle migliori tecniche disponibili o al riesame delle autorizzazioni), per rimediare alla mancanza di disposizioni sul controllo dell’applicazione e alle limitazioni della legislazione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi delle strategiche tematiche. Le principali modifiche alla legislazione raccomandate sono le seguenti:

    · chiarimento e rafforzamento del concetto di migliori tecniche disponibili;

    · revisione dei valori limite di emissione minimi per i grandi impianti di combustione e gli impianti che producono biossido di titanio per conformarli alle norme previste dalle BAT;

    · istituzione di un comitato incaricato di adattare i requisiti tecnici non essenziali esistenti al progresso scientifico e tecnico o definire il tipo e il formato delle relazioni che gli Stati membri devono presentare;

    · introduzione di disposizioni in materia di ispezioni e che mirano a migliorare la tutela dell’ambiente;

    · promozione dell’innovazione e dello sviluppo e introduzione di nuove tecniche;

    · semplificazione e chiarimento di determinate disposizioni relative alla procedura di autorizzazione, al monitoraggio e alla comunicazione di informazioni per ridurre gli oneri amministrativi inutili;

    · estensione e chiarimento del campo di applicazione e delle disposizioni della legislazione per meglio contribuire agli obiettivi delle strategie tematiche.

    La relazione della valutazione d’impatto può essere consultata al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/environment/ippc/index.htm.

    3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Sintesi delle misure proposte

    La presente proposta mira a rivedere e a fondere in una sola direttiva sette direttive esistenti relative alle emissioni industriali.

    Il ricorso alla tecnica di rifusione permette di combinare in un testo unico sia le modifiche di fondo che ci si propone di apportare alle direttive sia le disposizioni originali di queste che restano invariate.

    Inoltre, la proposta rafforzerà alcune disposizioni o ne aggiungerà altre al fine di migliorare l’attuazione e il controllo dell'applicazione della legislazione da parte delle autorità nazionali al fine di conseguire un elevato livello di tutela dell'ambiente, pur semplificando la legislazione e riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi inutili. Disposizioni più chiare permetteranno di migliorare il monitoraggio e il controllo dell’applicazione della legislazione attraverso azioni a livello comunitario.

    Base giuridica

    L’obiettivo principale della direttiva è la tutela dell’ambiente. La presente proposta si basa pertanto sull’articolo 175 del trattato CE.

    Principio di sussidiarietà

    Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

    Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi di seguito indicati.

    La legislazione vigente fissa norme minime in materia di prevenzione e riduzione delle emissioni industriali nella Comunità. Questo principio è rispettato nella proposta. Inoltre, la maggior parte delle emissioni industriali (ad esempio, nell’atmosfera o nell’acqua) è di natura transfrontaliera. Tutti gli Stati membri devono pertanto adottare misure affinché sia possibile ridurre i rischi per la popolazione e per l’ambiente in tutti gli Stati membri.

    L'azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i motivi esposti di seguito.

    La presente proposta è rivolta principalmente a modificare e semplificare la legislazione vigente in materia di emissioni industriali che applica norme minime per la prevenzione e la riduzione di tali emissioni in tutta la Comunità. Le emissioni industriali contribuiscono significativamente alle emissioni globali nell’atmosfera, nell’acqua e nel suolo, nonché alla produzione di rifiuti e al consumo di energia. Le emissioni industriali hanno di norma anche importanti effetti transfrontalieri; le sostanze inquinanti emesse nell’atmosfera o nell’acqua di uno Stato membro contribuiscono, infatti, all’inquinamento rilevato in altri Stati membri. La portata del problema esige un’azione a livello comunitario. Gli Stati membri, da soli, non possono risolvere i problemi ed occorre un’azione concertata a livello comunitario.

    La proposta è imperniata sulla semplificazione della legislazione in vigore e sul rafforzamento di alcune disposizioni per migliorarne l’attuazione da parte degli Stati membri e il controllo della sua applicazione a livello comunitario. La proposta lascia alle autorità competenti degli Stati membri la scelta dei mezzi per l’attuazione della legislazione, per il controllo della sua applicazione e per la messa in conformità, garantendo in tal modo norme minime di tutela dell’ambiente e di tutti i cittadini dell’Unione europea.

    La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

    Principio di proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

    Lo strumento giuridico prescelto è una direttivo perché: 1) la proposta è finalizzata a rifondere e semplificare altre direttive in vigore; 2) fissa gli obiettivi, ma lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire le modalità precise di attuazione.

    La proposta introduce numerose innovazioni che ridurranno gli oneri finanziari e amministrativi inutili, in particolare promuovendo, a livello degli Stati membri, un sistema di autorizzazione combinato per gli impianti che sono soggetti a diversi testi legislativi a livello comunitario, attraverso la semplificazione delle prescrizioni di monitoraggio e di presentazione di relazioni e l’adozione progressiva di un sistema per la condivisione delle informazioni e la trasmissione elettronica delle informazioni sulle emissioni industriali. Saranno inoltre abrogati alcuni obblighi in materia di comunicazione delle informazioni.

    Pur contemplando disposizioni più specifiche in materia di controllo dell’applicazione, di rispetto delle disposizioni e di riesame delle autorizzazioni, la proposta lascia alle autorità degli Stati membri un margine di manovra sufficiente nella scelta dei sistemi di applicazione economicamente più vantaggiosi per conseguire gli obiettivi della legislazione. La proposta si propone inoltre di chiarire l'attuale campo di applicazione della legislazione per evitare le interpretazioni divergenti che ne danno attualmente gli Stati membri. Si propone inoltre di assoggettare alla legislazione un numero limitato di settori supplementari, tenuto conto dei risultati di un'analisi approfondita degli effetti che abbia dimostrato tale necessità, del valore aggiunto e della proporzionalità di una tale estensione.

    La proposta rispetta pertanto il principio di proporzionalità.

    Scelta dello strumento

    Strumento proposto: direttiva.

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi che seguono.

    La presente proposta mira a fondere e a semplificare in un solo strumento sette direttive esistenti. In questo contesto, e tenuto conto del fatto che la legislazione in vigore fissa obiettivi comunitari pur lasciando agli Stati membri la scelta delle misure di esecuzione, lo strumento migliore è rappresentato da una direttiva.

    4) INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna

    5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

    Semplificazione

    La proposta prevede una semplificazione della legislazione e delle procedure amministrative ad uso delle autorità pubbliche (a livello comunitario o nazionale).

    La rifusione semplificherà e razionalizzerà le disposizioni esistenti. Le disposizioni superflue e gli obblighi inutili saranno abrogati, mentre le esigenze in materia di comunicazione delle informazioni e di monitoraggio saranno semplificate grazie ad un sistema di trasmissione elettronica delle informazioni. Tali modifiche dovrebbero aiutare gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi inutili, dato che i risparmi più significativi possono essere ottenuti proprio modificando le pratiche d’attuazione della legislazione a livello degli Stati membri. Tale approccio riflette la natura della legislazione che fissa il quadro e i principi, piuttosto che le modalità d’attuazione.

    La proposta compare, con il riferimento CLWP 2007/ENV/002, nel programma aperto della Commissione per la semplificazione dell’acquis comunitario e nel suo programma legislativo e di lavoro.

    Abrogazione di disposizioni vigenti

    L'adozione della proposta porterà all'abrogazione delle sette direttive esistenti.

    Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia

    La Commissione riesaminerà l’attuazione della legislazione e ne riferirà ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento europeo.

    Tavola di concordanza

    Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva.

    Spazio economico europeo

    L’atto proposto riguarda una materia che interessa lo Spazio economico europeo e andrà quindi ad esso esteso.

    Illustrazione dettagliata della proposta

    Il campo di applicazione delle direttive in vigore non è stato modificato. La proposta si applica alle attività elencate all’allegato I (che corrisponde al campo di applicazione dell’attuale direttiva IPPC) e nella parte 1 dell’allegato VII (che corrisponde al campo di applicazione dell’attuale direttiva sui COV emessi dai solventi), agli impianti di combustione, agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti, nonché agli impianti che producono biossido di titanio. Tuttavia, l’attuale campo di applicazione dell’allegato I è stato leggermente modificato per includere altre attività come gli impianti di combustione di potenza termica compresa tra 20 e 50 MW, la conservazione del legno e dei prodotti in legno.

    La proposta è articolata in sette capi. Il capo I è la parte generale che fissa disposizioni comuni applicabili a tutte le attività industriali disciplinate dalla presente direttiva. Il capo II riguarda le attività elencate nell’allegato I e fissa disposizioni speciali applicabili a queste attività modificando le attuali prescrizioni della direttiva IPPC. I capi da III a VI contengono prescrizioni tecniche minime applicabili, rispettivamente, ai grandi impianti di combustione, agli impianti di incenerimento dei rifiuti, agli impianti che utilizzano solventi e agli impianti che producono biossido di titanio. Il capitolo VII contiene disposizioni riguardanti le autorità competenti, le comunicazioni che devono essere trasmesse agli Stati membri, il comitato, le sanzioni e le comuni disposizioni finali.

    Commenti agli articoli

    Le osservazioni si riferiscono esclusivamente agli articoli che sono nuovi o ai quali sono state apportate modifiche di fondo.

    · Determinazione delle condizioni di autorizzazione per le attività elencate nell’allegato I (articoli da 14 a 17)

    Per assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso occorre che l'autorizzazione definisca tutte le misure necessarie ed inoltre che fissi valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, requisiti adeguati per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché prescrizioni in materia di monitoraggio. È opportuno che le condizioni dell'autorizzazione siano definite sulla base delle migliori tecniche disponibili.

    Per definire ciò che occorre considerare come migliori tecniche disponibili e limitare le disparità a livello comunitario relativamente al livello di emissioni delle attività industriali, la Commissione adotta i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili, nel prosieguo denominati “documenti di riferimento sulle BAT (BREF)”, derivanti da uno scambio di informazioni tra le parti interessate.

    Un’analisi dettagliata ha rivelato l'esistenza di gravi lacune nell'applicazione delle migliori tecniche disponibili a causa della mancanza di disposizioni chiare in materia di BAT nella legislazione in vigore, dell’alto grado di discrezionalità concesso che permette alle autorità competenti di non attenersi alle disposizioni nella procedura di autorizzazione e del ruolo poco chiaro dei BREF. Di conseguenza, le autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva IPPC contengono spesso condizioni che esulano dalle BAT descritte nei BREF senza che vi sia alcuna giustificazione per tali divergenze.

    A causa di queste lacune, i vantaggi ambientali inizialmente previsti non sono stati ottenuti e le distorsioni del mercato interno restano significative.

    Per colmare tali lacune la proposta stabilisce disposizioni che rafforzano e chiariscono l’uso delle BAT. La proposta specifica che i documenti di riferimento sulle BAT devono fungere da riferimento per stabilire condizioni di autorizzazione e che i valori limite di emissione non devono superare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte negli stessi documenti di riferimento sulle BAT.

    Per tenere conto di talune circostanze particolari, la proposta concede alle autorità competenti la facoltà di accordare deroghe affinché i valori limite di emissione possano superare i livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili, che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT. Occorre, tuttavia, che tali deroghe siano basate su criteri ben definiti e che non autorizzino il superamento dei valori limite di emissione fissati nei capi da III a VI della presente direttiva. Inoltre, è opportuno rendere pubbliche tali deroghe, unitamente alla loro giustificazione.

    Per permettere ai gestori di sperimentare tecniche nuove che potrebbero garantire livelli più elevati di protezione ambientale, la proposta prevede inoltre che le autorità competenti possano accordare deroghe temporanee ai livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili, che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT.

    La proposta introduce anche un nuovo obbligo che riguarda il monitoraggio periodico del suolo e delle acque sotterranee nel sito degli impianti, in modo da poter disporre di informazioni adeguate per proteggere questi ambienti dalla contaminazione con sostanze pericolose.

    · Disposizioni riguardanti il rispetto delle condizioni di autorizzazione e il miglioramento della tutela ambientale per le attività elencate nell’allegato I (articoli 22, 24 e 25)

    Le disposizioni della legislazione vigente riguardanti la comunicazione di informazioni relative al rispetto delle condizioni di autorizzazione, le ispezioni e il riesame delle autorizzazioni sono vaghe e sono all’origine di grandi disparità nell’applicazione della legislazione da uno Stato membro all’altro e, di conseguenza, di livelli di tutela dell’ambiente insoddisfacenti e di distorsioni del mercato interno.

    La proposta fissa pertanto disposizioni più specifiche per garantire un’attuazione e un controllo efficaci dell’applicazione della presente direttiva. È stata pertanto introdotta una nuova disposizione che impone ai gestori di riferire periodicamente circa il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione all’autorità competente. È opportuno che gli Stati membri facciano sì che il gestore e l'autorità competente adottino le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva.

    La proposta prevede inoltre il riesame e, ove necessario, l'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione dopo l'adozione di un nuovo documento di riferimento sulle BAT o dopo l’aggiornamento di un documento BAT esistente, per tenere conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili o di altri cambiamenti nelle modalità d’esercizio di un impianto.

    La proposta stabilisce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di organizzare un sistema di ispezioni ambientali. Queste nuove disposizioni sono basate in gran parte sulla raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri.

    I cambiamenti introdotti permetteranno di garantire e, in alcuni casi, accelerare l’applicazione delle BAT, contribuendo così al conseguimento delle strategie tematiche e riducendo le distorsioni della concorrenza.

    · Chiusura e bonifica dei siti per le attività elencate nell’allegato I (articolo 23)

    Le attività industriali possono avere effetti negativi significativi sulla qualità del suolo e delle acque sotterranee a causa dell’utilizzo, della produzione o dello scarico di sostanze pericolose. Le disposizioni dell’acquis in vigore riguardanti la chiusura e la bonifica dei siti dopo la cessazione delle attività sono vaghe.

    Per chiarire tali prescrizioni e contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia tematica per la protezione del suolo, la proposta prevede che i gestori elaborino una relazione di base contenente informazioni quantitative circa il livello di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Dopo la cessazione definitiva delle attività, il gestore è tenuto a ripristinare il sito alla condizione registrata nella relazione.

    · Valori limite di emissione per gli impianti di combustione (articoli 33 e 35, parti 1 e 2 dell’allegato V)

    Le emissioni atmosferiche provenienti da grandi impianti di combustione rappresentano una quota significativa delle emissioni totali delle principali sostanze inquinanti e superano di gran lunga gli obiettivi fissati nella Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico. In mancanza di un’ulteriore riduzione delle emissioni di tali impianti, non si concretizzeranno gli effetti benefici per la salute e l’ambiente previsti da tali obiettivi. È pertanto necessario fissare, per determinate categorie di impianti di combustione e di sostanze inquinanti, valori limite di emissione più severi e corrispondenti alle migliori tecniche disponibili.

    · Prescrizioni in materia di monitoraggio per gli impianti di incenerimento dei rifiuti e per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti (articolo 43 e 35, parte 6 dell’allegato VI)

    Per semplificare la legislazione e ridurre le spese amministrative inutili senza arrecare pregiudizio al livello di tutela ambientale, la proposta prevede nuove deroghe alle attuali prescrizioni minime riguardanti il monitoraggio di alcune emissioni prodotte dagli impianti di incenerimento dei rifiuti e dagli impianti di coincenerimento dei rifiuti. L’autorità competente può accordare tali deroghe esclusivamente alle condizioni specifiche stabilite nella proposta.

    · Valori limite di emissione e obblighi di relazione per gli impianti che producono biossido di titanio (articoli 63 e 64, parti 1, 3 e 4 dell’allegato VIII)

    Gli impianti che producono biossido di titanio possono dare origine a importanti tassi di inquinamento atmosferico e delle acque. Per ridurre tali conseguenze la proposta introduce, per determinate sostanze inquinanti, valori limite di emissione più severi e corrispondenti alle migliori tecniche disponibili.

    · Misure di esecuzione

    La direttiva conferisce competenze di esecuzione alla Commissione. I casi in cui sono state conferite competenze di esecuzione sono specificati in ogni articolo pertinente. Le misure adottate dalla Commissione saranno soggette alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE.

    Le misure di esecuzione saranno utilizzate in particolare per definire criteri per la concessione di deroghe relativamente ai livelli di emissione legati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT e per adattare al progresso tecnico e scientifico le prescrizioni minime non essenziali di cui agli allegati da V a VIII.

    96/61/CE (adattato)

    nuovo

    2007/0286 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulle emissioni industriali sulla (prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S 175 paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione [2],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [3],

    visto il parere del Comitato delle regioni [4],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C 251 del trattato [5],

    considerando quanto segue:

    nuovo

    (1) Alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio [6], alla direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio [7], alla direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio [8], alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [9], alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti [10], alla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti [11] e alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione [12] devono essere apportate diverse modifiche sostanziali. A fini di chiarezza occorre procedere alla rifusione di dette direttive.

    (2) Per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio “chi inquina paga” e del principio della prevenzione dell'inquinamento, è necessario definire un quadro generale che disciplini le principali attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali.

    (3) Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'atmosfera, nelle acque o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra le varie matrici ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso; è pertanto appropriato assicurare un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel terreno, alla gestione dei rifiuti, dell’uso efficiente dell’energia e alla prevenzione degli incidenti.

    (4) Occorre rivedere la legislazione relativa agli impianti industriali per semplificare e chiarire le disposizioni esistenti, ridurre i vincoli amministrativi inutili ed attuare le conclusioni delle comunicazioni della Commissione sulla strategia tematica sull’inquinamento atmosferico [13], sulla strategia tematica per la protezione del suolo [14], sulla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti [15] adottate come seguito alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [16]. Tali strategie tematiche fissano obiettivi di tutela della salute umana e dell'ambiente che non possono essere raggiunti senza nuove riduzioni delle emissioni che provengono dagli impianti industriali.

    (5) Per assicurare la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, occorre che i singoli impianti possano operare esclusivamente se sono in possesso di un’autorizzazione oppure, nel caso di talune attività e di taluni impianti che utilizzano solventi organici, esclusivamente se detengono un’autorizzazione oppure se sono registrati.

    (6) Per facilitare il rilascio delle autorizzazioni, è opportuno che gli Stati membri possano fissare requisiti per talune categorie di impianti in norme generali vincolanti.

    (7) Per evitare la doppia regolamentazione, è opportuno che l’autorizzazione rilasciata per un impianto compreso nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [17] non contenga un valore limite per le emissioni dirette di gas serra, salvo ove ciò sia indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale o quando un impianto sia temporaneamente escluso da tale sistema.

    (8) Occorre che i gestori presentino all'autorità competente una domanda d'autorizzazione contenente le informazioni necessarie alla definizione delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. È opportuno che, quando presentano una domanda per il rilascio di un’autorizzazione, i gestori possano utilizzare le informazioni derivanti dall'applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [18] e della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [19].

    (9) Occorre che l'autorizzazione definisca tutte le misure necessarie per assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso ed inoltre che fissi valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, requisiti adeguati per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché prescrizioni in materia di monitoraggio. È opportuno che le condizioni dell'autorizzazione siano definite sulla base delle migliori tecniche disponibili.

    (10) Per definire ciò che occorre considerare come migliori tecniche disponibili e limitare le disparità a livello comunitario relativamente al livello di emissioni delle attività industriali, è opportuno che la Commissione adotti i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili, nel prosieguo denominati “documenti di riferimento sulle BAT”, derivanti da uno scambio di informazioni tra le parti interessate. Tali documenti di riferimento sulle BAT devono fungere da riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione e possono essere integrati da altre fonti.

    (11) Per tenere conto di talune circostanze particolari, occorre che le autorità competenti possano accordare deroghe affinché i valori limite d'emissione possano superare i livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili, che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT. È opportuno che tali deroghe siano basate su criteri ben definiti e che non autorizzino il superamento dei valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.

    (12) Per permettere ai gestori di sperimentare tecniche nuove che potrebbero garantire un più elevato livello di protezione dell’ambiente, occorre che le autorità competenti possano inoltre accordare deroghe temporanee ai livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili, che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT.

    (13) Una modifica apportata ad un impianto può provocare un aumento dei livelli di inquinamento; è pertanto necessario notificare all'autorità competente tutte le modifiche previste che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente. Occorre che le modifiche sostanziali apportate a un impianto, che possono avere significativi effetti negativi sulle persone o sull'ambiente, comportino il riesame dell’autorizzazione per garantire che l'impianto interessato continui a rispettare le prescrizioni della presente direttiva.

    (14) Lo spargimento di effluenti di allevamento e liquiletame può portare a gravi ripercussioni sulla qualità dell’ambiente. Per garantire la prevenzione e la riduzione integrate di tali conseguenze è necessario che i gestori o i terzi ricorrano alle migliori tecniche disponibili per lo spargimento degli effluenti di allevamento e del liquiletame prodotti da attività che rientrano nella presente direttiva. Per assicurare che gli Stati membri dispongano di un certo grado di flessibilità nel conformarsi a queste prescrizioni, l’obbligo per il gestore o per i terzi di ricorrere alle migliori tecniche disponibili per lo spargimento può essere specificato nell’autorizzazione o in altre misure.

    (15) Per tenere conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili o di altri cambiamenti nelle modalità d’esercizio di un impianto, è opportuno riesaminare regolarmente e, se necessario, aggiornare le condizioni dell’autorizzazione, in particolare quando la Commissione adotta un nuovo documento di riferimento sulle BAT o aggiorna un documento esistente.

    (16) È necessario assicurarsi che l’esercizio di un impianto non comporti un deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee. Occorre dunque che le condizioni dell’autorizzazione prevedano il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee e l’obbligo per il gestore di bonificare il sito in occasione della cessazione definitiva delle attività.

    (17) Per garantire un’applicazione efficace della presente direttiva ed un controllo altrettanto efficace della sua applicazione, occorre che i gestori riferiscano periodicamente all'autorità competente in merito al rispetto delle condizioni dell’autorizzazione. È opportuno che gli Stati membri facciano in modo che il gestore e l'autorità competente adottino le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva e prevedano un sistema di ispezioni ambientali.

    (18) È necessario che i cittadini possano partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno alle decisioni prese. Occorre che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere.

    (19) I grandi impianti di combustione contribuiscono considerevolmente all'emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera, che hanno gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente. Per ridurre tale impatto e contribuire al rispetto delle prescrizioni contenute nella direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici [20] e al conseguimento degli obiettivi fissati nella comunicazione della Commissione “Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico”, è necessario stabilire valori limite di emissione più severi a livello comunitario per talune categorie di impianti di combustione e di sostanze inquinanti.

    (20) Occorre che, nel caso di un’improvvisa interruzione della fornitura di combustibile o gas a basso tenore di zolfo dovuta a una situazione di penuria grave, l'autorità competente possa accordare deroghe temporanee che autorizzino gli impianti di combustione interessati a superare i valori limite di emissione fissati dalla presente direttiva.

    (21) È opportuno che il gestore interessato non lasci in funzione l’impianto per oltre 24 ore dopo un guasto o un cattivo funzionamento del dispositivo di abbattimento e che la durata complessiva del funzionamento in assenza di abbattimento non ecceda le 120 ore nell'arco di 12 mesi, per limitare gli effetti negativi dell'inquinamento sull'ambiente. Tuttavia, nel caso vi sia l’assoluta necessità di continuare le forniture di energia o sia necessario evitare un aumento complessivo delle emissioni derivante dalla messa in funzione di un altro impianto di combustione, occorre che le autorità competenti possano autorizzare una deroga a queste limitazioni temporali.

    (22) Per garantire un livello elevato di tutela dell’ambiente e della salute umana, e per evitare gli spostamenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti soggetti a norme ambientali meno rigorose, è opportuno definire e fare rispettare condizioni di esercizio, prescrizioni tecniche e valori limite di emissione rigorosi per gli impianti d’incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nella Comunità.

    (23) L’uso di solventi organici in determinate attività e in determinati impianti provoca emissioni di composti organici nell'atmosfera che possono contribuire alla formazione locale e transfrontaliera di ossidanti fotochimici che causano danni alle risorse naturali e hanno effetti nocivi per la salute umana. È pertanto necessario adottare misure preventive per limitare l’uso di solventi organici ed esigere il rispetto dei valori limite di emissione di composti organici e di condizioni di esercizio adeguate. Dovrebbe essere possibile concedere deroghe all’obbligo di rispettare i valori limite di emissione che i gestori sono tenuti ad osservare quando altre misure, come l'utilizzo di prodotti o di tecniche senza solventi o a basso tenore di solventi, permettono di limitare in modo equivalente le emissioni.

    (24) Gli impianti che producono biossido di titanio possono dare origine a importanti tassi di inquinamento atmosferico e idrico. Per ridurre tali ripercussioni è necessario fissare valori limite di emissione più severi per determinate sostanze inquinanti a livello comunitario.

    (25) Occorre che i provvedimenti necessari per l’attuazione della presente direttiva siano adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [21].

    (26) Occorre in particolare autorizzare la Commissione a definire criteri per la concessione di deroghe riguardanti i livelli di emissione legati alle migliori tecniche disponibili indicati nei documenti di riferimento sulle BAT, come pure per la determinazione della frequenza del monitoraggio periodico e del contenuto della relazione di riferimento, nonché per la valutazione dei rischi per l'ambiente. È opportuno inoltre autorizzare la Commissione ad adottare misure riguardanti la messa a punto e l'applicazione di tecniche nuove, a fissare in alcuni casi un valore limite medio di emissione per il biossido di zolfo, a stabilire la data a partire dalla quale le emissioni nell'atmosfera di metalli pesanti, di diossine e di furani saranno misurate senza soluzione di continuità, a definire il tipo e la forma delle informazioni riguardanti l’attuazione della direttiva che gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione e ad adeguare gli allegati da V a VIII al progresso scientifico e tecnico. Nel caso degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, ciò può comprendere la definizione di criteri in base ai quali ammettere deroghe al controllo senza soluzione di continuità delle emissioni di polveri totali. Trattandosi di misure di portata generale, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o a completarla con l'aggiunta di elementi nuovi non essenziali, tali misure vanno adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (27) È opportuno che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne assicurino l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    (28) Per lasciare agli impianti esistenti un tempo sufficiente per adeguarsi, sul piano tecnico, alle nuove prescrizioni della presente direttiva, occorre che alcune di queste nuove prescrizioni si applichino agli impianti esistenti dopo un periodo di tempo determinato a partire dalla data d'applicazione della presente direttiva. Gli impianti di combustione necessitano di un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure di abbattimento delle emissioni richieste per conformarsi ai valori limite di emissione di cui all’allegato V.

    (29) Poiché gli obiettivi dell’azione richiesti per garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e migliorare la qualità dell’ambiente non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e poiché quindi, a motivo del carattere transfrontaliero dell’inquinamento provocato dalle attività industriali, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

    (30) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a promuovere l’applicazione dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    (31) L'obbligo di attuare la presente direttiva si limita alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di attuare le disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

    (32) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei termini per l'attuazione e l'applicazione delle direttive indicate nell'allegato IX, parte B,

    96/61/CE (adattato)

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPO I

    Disposizioni comuni

    Articolo 1

    Finalità e campo di applicazione Oggetto

    La presente direttiva ha per oggetto stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle da attività industriali di cui all'allegato I.

    Essa fissa inoltre norme prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai e a impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati nonché altri requisiti comunitari.

    nuovo

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1. La presente direttiva si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI.

    2. Essa non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

    96/61/CE (adattato)

    Articolo 2 3

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1)1. “sostanze”, gli elementi chimici e loro composti, escluse ad eccezione delle seguenti sostanze :

    a) le sostanze radioattive ai sensi della come definite nella direttiva 80/836/Euratom 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti [22]; e

    b) gli organismi i microrganismi geneticamente modificati ai sensi della come definiti nella direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati [23]; e

    c) gli organismi geneticamente modificati come definiti nella direttiva 90/220/CEE [24]2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio [25];

    2)2. “inquinamento”, l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

    3)3. “impianto”, l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I o nella parte I dell’allegato VII e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo , che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

    4. «impianto esistente»: un impianto in funzione, o, nell'ambito della legislazione vigente anteriormente alla data di messa in applicazione della presente direttiva, un impianto autorizzato o che abbia costituito oggetto, a parere dell'autorità competente, di una richiesta di autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro un anno dalla data di messa in applicazione della presente direttiva;

    4)5. “emissione”, lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel terreno;

    (5)6. “valori limite di emissione”, la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, ad esclusione di un'eventuale diluizione nella loro determinazione. Per quanto concerne gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente fatte salve le disposizioni della direttiva 76/464/CEE e delle direttive adottate per la sua applicazione;

    6)7. “norma di qualità ambientale”, la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella legislazione comunitaria;

    8. “autorità competente”, la o le autorità o gli organismi che sono incaricati, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri, dell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva;

    7)9. “autorizzazione”, la parte o la totalità di una o più decisioni scritte, che autorizzano l' l’autorizzazione scritta all’ esercizio di un impianto o di parte di esso oppure di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un'autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

    8)10. a) “modifica dell'impianto”, una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;

    b) “modifica sostanziale”, una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un impianto o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti dell’impianto che, secondo l’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente.

    Ai fini della presente definizione, le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato I;

    9)11. “migliori tecniche disponibili”, la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni dell’autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

    a) Per: “tecniche” si intende sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

    b) per “disponibili”, qualifica si intendono le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

    c) per “migliori”, qualifica si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

    Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tener conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV;

    10)12. “gestore”, qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto o l’impianto di combustione, l’impianto di incenerimento dei rifiuti o l’impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure, se previsto dalla legislazione nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi del medesimo;

    2003/35/CE articolo 4.1 lettera b) (adattato)

    11)13. “pubblico”, una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

    12)14. “pubblico interessato”, il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell’adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

    nuovo

    13) “tecnica emergente”, una tecnica innovativa per un’attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;

    14) “sostanze pericolose”, sostanze o preparati pericolosi quali definiti nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [26] e nella direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi [27];

    15) “relazione di riferimento”, informazioni quantificate sullo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose;

    16) “ispezione ordinaria”, un’ispezione ambientale effettuata nell’ambito di un programma di ispezione pianificato;

    17) “ispezione non ordinaria”, un’ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami o durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni;

    2001/80/CE articolo 2 (adattato)

    18)6. “combustibile”, qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, destinata ad alimentare l'impianto di combustione, eccettuati i rifiuti contemplati dalla direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani [28], 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani [29], e 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi [30] o da eventuali atti comunitari che abrogano e sostituiscono una o più di queste direttive;

    19)7) “impianto di combustione” qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto.

    20)(11) per “biomassa” si intendono:

    a) prodotti costituiti interamente o in parte di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico; e

    b) i rifiuti seguenti usati come combustibile:

    ai) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

    bii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;

    ciii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;

    div) rifiuti di sughero;

    ev) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.

    21)8. “impianto di combustione multicombustibile”, qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile;

    22)12. “turbina a gas”, qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica e costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e la turbina.

    2000/76/CE articolo 3, (adattato)

    1(23) “«rifiuto»”, qualsiasi i rifiutoi solido o liquido qualei definitoi all’articolo 31 lettera a) della direttiva 20../…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di rifiuti [31] 75/442/EEC;

    2(24) “«rifiuto pericoloso»”, qualsiasi i rifiutoi solido o liquido pericolosi qualei definitoi all’articolo 3, lettera b)1(4) della direttiva 20../…/CE 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

    25)3. “rifiuti urbani misti”:, i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative che, per natura e composizione, sono analoghi ai rifiuti domestici, ad esclusione degli elementi menzionati nell’allegato della decisione 94/3/CE al punto 20 01 dell’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che istituisce l’Elenco europeo di rifiuti pericolosi [32] che sono raccolti separatamente alla fonte e degli altri rifiuti di cui al punto 20 02 di tale allegato;

    26)4. “impianto di incenerimento dei rifiuti :, qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. attraverso In questa definizione sono inclusi l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio i procedimenti del plasma, sempreché a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite;

    27)5. “impianto di coincenerimento dei rifiuti :, qualsiasi impianto unità tecnica fissoa o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, sempre che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite ;

    28)7. “capacità nominale”:, la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento dei rifiuti o un impianto di coincenerimento dei rifiuti , secondo quanto dichiarato dal costruttore e confermato dal gestore, tenuto conto in particolare del valore calorifico dei rifiuti, espresso in quantità oraria di rifiuti inceneriti;

    29)10. “diossine e furani”:, tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui all'allegato I alla parte 2 dell’allegato VI;

    30)13. “residuo”:, qualsiasi materiale rifiuto liquido o solido (comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito) definito come rifiuto all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, generato dal processo da un impianto di incenerimento dei rifiuti o di coincenerimento, dal trattamento dei gas di scarico o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell' da un impianto di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti ;

    1999/13/CE articolo 2, (adattato)

    16(31) “composto organico”, qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

    32)17. “composto organico volatile”, (COV) qualsiasi composto organico , nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della presente direttiva, la frazione di creosoto che supera il valore indicato per la pressione di vapore alla temperatura di 293,15 K è considerata come un COV;

    (33)18. “solvente organico”, qualsiasi VOC composto organico volatile usato:

    a) da solo o in combinazione con altri agenti e che non subisca senza subire una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto;

    b) o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti;

    c) oppure come dissolvente;

    d) come mezzo di dispersione;

    e) come correttore di viscosità;

    f) come correttore di tensione superficiale;

    g) come plastificante;

    h) o come conservante;

    34)20. “rivestimento”, ogni preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un effetto decorativo, protettivo o funzionale rivestimento quale definito all’articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria ;

    Articolo 5

    Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti vigilino, mediante autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, in modo opportuno, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle condizioni, che entro un massimo di otto anni successivi alla messa in applicazione della presente direttiva gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, primo e secondo trattino, nonché all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche.

    2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 11, 12, 14, terzo trattino, dell'articolo 15, paragrafi 1, 3 e 4, degli articoli 16, 17 e 18, paragrafo 2, agli impianti esistenti a decorrere dalla messa in applicazione della presente direttiva.

    96/61/CE articolo 4, (adattato)

    Articolo 4

    Autorizzazione di nuovi impianti Obbligo di detenere un’autorizzazione

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun nuovo impianto o impianto di combustione, impianto di incenerimento dei rifiuti o impianto di coincenerimento dei rifiuti funzioni senza autorizzazione come previsto dalla presente direttiva, fatte salve le eccezioni previste nella direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione [33].

    1999/13/CE articolo 3, (adattato)

    In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione degli impianti contemplati esclusivamente al Capo V.

    1999/13/CE articolo 2, (adattato)

    8. registrazione una La procedura, di registrazione è specificata in un atto giuridico vincolante , che e comprende comporta almeno la notifica all'autorità competente, da parte del gestore, della sua intenzione di gestire un impianto o un'attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva; .

    96/61/CE articolo 2, paragrafo 9, (adattato)

    2. Un’autorizzazione può valere per due uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito o su siti differenti e gestiti dal medesimo gestore;

    nuovo

    Nel caso in cui l’autorizzazione riguardi due o più impianti, ogni impianto è conforme alle prescrizioni contenute nella presente direttiva.

    Articolo 5

    Gestori

    Due o più persone fisiche o giuridiche possono essere il gestore comune di un impianto o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti oppure di un impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure possono essere i gestori di parti differenti di un impianto.

    96/61/CE (adattato)

    Articolo 68

    Decisioni Rilascio di un’autorizzazione

    1. Fatti salvi altri requisiti prescritti da disposizioni nazionali o comunitarie, lL’autorità competente rilascia l’autorizzazione contenente condizioni che garantiscano la conformità dell' se l’ impianto è conforme ai requisiti previsti dalla presente direttiva oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità.

    Ogni autorizzazione concessa o modificata deve includere le modalità previste per la protezione di aria, acqua e terreno di cui alla presente direttiva.

    Articolo 7

    Approccio integrato del rilascio dell'autorizzazione

    2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento della procedura delle procedure e delle condizioni di per il rilascio dell’ autorizzazione quando sono coinvoltei più autorità competenti o più gestori oppure è rilasciata più di un’autorizzazione, al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura.

    96/61/CE articolo 9, (adattato)

    3.2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale cui si applica l'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione degli articoli 5, 6, e 7 e 9 di tale direttiva devono essere prese in considerazione esaminate e utilizzate per il rilascio dell’autorizzazione.

    Articolo 7

    Disposizioni generali vincolanti

    8. Fatto salvo l'obbligo di espletare una procedura di detenere un’ autorizzazione secondo le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire determinati inserire requisiti per talune categorie di impianti, impianti di combustione, impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti sotto forma di disposizioni generali vincolanti, anziché sotto forma di condizioni per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato e un'elevata protezione equivalente dell'ambiente nel complesso.

    96/61/CE (adattato)

    Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l’autorizzazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse.

    nuovo

    Articolo 8

    Relazione sulla conformità

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che:

    1) il gestore trasmetta una relazione sul rispetto delle condizioni dell’autorizzazione all’autorità competente almeno ogni dodici mesi;

    96/61/CE articolo 14, (adattato)

    2) il gestore informi regolarmente l'autorità competente dei risultati della sorveglianza dei rifiuti del proprio impianto e tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo sull'ambiente;

    Articolo 914

    Violazioni Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché: il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni dell'autorizzazione siano rispettate ;.

    1999/13/CE articolo 10 (adattato)

    nuovo

    2. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che, qQualora si accerti una violazione della presente direttiva , gli Stati membri provvedono affinché :

    a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente; e

    b) il gestore e l’autorità competente adotti adottino le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità.;

    b) sSe la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente e fino a che la conformità non venga ripristinata alle condizioni di cui alla lettera a) conformemente alla lettera b) del primo comma, l'esercizio dell’impianto è dell'attività sia sospeso.

    2003/87/CE articolo 26, (adattato)

    Articolo 10

    Emissioni di gas serra

    1. Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE in relazione a un’attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

    2. Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE [34] gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

    3. Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.

    4. I tre commi precedenti paragrafi da 1 a 3 non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

    96/61/CE (adattato)

    CAPO II

    Disposizioni particolari per le attività elencate nell’allegato I

    nuovo

    Articolo 11

    Campo di applicazione

    Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell’allegato I e, se del caso, che raggiungono i valori limite di capacità fissati nello stesso allegato.

    96/61/CE (adattato)

    Articolo 123

    Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore

    Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché perché le autorità competenti garantiscano che l’impianto sia gestito in modo conforme ai principi che seguono :

    1) a) che siano sono prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,;

    2) applicando segnatamente sono applicate le migliori tecniche disponibili;

    3)(b) che non si verifichino verificano fenomeni di inquinamento significativi;

    4)(c) che sia è evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 20../../CE 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti;

    5) in nel caso si producano rifiuti contrario, questi sono ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente;

    6)(d) che l’energia sia è utilizzata in modo efficace;

    7)(e) che siano prese sono adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

    8)(f) che si provvedea affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente conformemente allo stato di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3 .

    L'osservanza del presente articolo è sufficientemente soddisfatta se gli Stati membri fanno in modo che le competenti autorità tengano conto dei principi generali definiti nel presente articolo quando determinano le condizioni dell'autorizzazione.

    Articolo 136

    Domanda di autorizzazione

    1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché una domanda di autorizzazione presentata all'autorità competente contenga la descrizione:

    a) dell'impianto, del tipo e della portata delle sue attività;

    b) delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall'impianto;

    c) delle fonti di emissione dell'impianto;

    d) dello stato del sito di ubicazione dell'impianto;

    nuovo

    e) se del caso, una relazione di riferimento;

    96/61/CE

    f) del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

    g) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall'impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

    h) ove necessario, delle misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto;

    i) delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all'articolo 3 12;

    j) delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;

    2003/35/CE articolo 4.2, (adattato)

    k) delle eventuali principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte prese in esame dal richiedente in forma sommaria.

    96/61/CE

    Detta domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma ai trattini precedenti.

    2. Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 96/82/CE 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al paragrafo 1 presente articolo, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate.

    nuovo

    Articolo 14

    Documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile

    1. La Commissione adotta i documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile in base ai risultati dello scambio di informazioni di cui all’articolo 29.

    2. I documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile descrivono in particolare le migliori tecnologie disponibili, i livelli di emissione correlati e il loro controllo, il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee, nonché la bonifica del sito e le tecniche emergenti, con particolare attenzione ai criteri elencati nell’allegato III. Se del caso, la Commissione riesamina ed aggiorna i documenti di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile.

    96/61/CE (adattato)

    Articolo 159

    Condizioni dell’autorizzazione

    1. Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 312 e 1019 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso attraverso una protezione degli elementi ambientali aria, acqua e terreno.

    2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale cui si applica l'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.

    3. Tali misure includono almeno: L'autorizzazione deve includere

    a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, II e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e terreno).;

    b) Se necessario, l'autorizzazione contiene disposizioni che garantiscono la protezione del terreno e delle acque sotterranee e le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto;. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti.

    c) 5. L'autorizzazione contiene gli opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione e l'obbligo di comunicare periodicamente all'autorità competente i risultati del monitoraggio di tali scarichi e gli altri dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione;.

    Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, le misure di cui al presente paragrafo possono tener conto dei costi e benefici.

    nuovo

    d) prescrizioni relative al controllo periodico delle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito, tenuto conto della possibilità di contaminazione del terreno e delle acque sotterranee presso il sito dell’impianto;

    96/61/CE (adattato)

    e) 6. L'autorizzazione contiene le misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali. Qualora sussistano rischi per l'ambiente, sono altresì tenuti nella debita considerazione all'avvio, alle perdite, alle disfunzioni, agli arresti temporanei e all'arresto definitivo dell'impianto.

    f) In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

    L'autorizzazione può parimenti contenere deroghe temporanee ai requisiti di cui al paragrafo 4, se un piano di ammodernamento approvato dall'autorità competente assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.

    7. L'autorizzazione può contenere altre condizioni specifiche ai fini della presente direttiva, giudicate opportune dallo Stato membro o dall'autorità competente.

    2. Se del caso, Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti.

    Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione fissati in conformità delle disposizioni del presente paragrafo tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

    nuovo

    3. I documenti di riferimento sulle BAT devono fungere da riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione.

    4. Quando un impianto o parte di un impianto non sono coperti dai documenti di riferimento sulle BAT o quando questi documenti non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività sull'ambiente, l'autorità competente determina le migliori tecniche disponibili per l'impianto o per le attività interessate basandosi sui criteri di cui all'allegato III e stabilisce le condizioni dell’autorizzazione di conseguenza.

    5. Nel caso degli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i paragrafi da 1 a 4 si applicano fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.

    96/61/CE articolo 2, (adattato)

    Articolo 16

    Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti

    1.6. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto e non si tiene conto di , ad esclusione di un’eventuale diluizione prima di quel punto nella loro determinazione di tali valori .

    Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto interessato , a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente fatte salve le disposizioni della direttiva 76/464/CEE e delle direttive adottate per la sua applicazione;.

    96/61/CE articolo 9

    24. Fatto salvo l'articolo 19 10, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, al paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

    nuovo

    L'autorità competente fissa valori limite di emissione che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT.

    3. In deroga al secondo comma del paragrafo 2, in casi specifici, e sulla base di una valutazione dei costi e dei vantaggi ambientali ed economici, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto interessato, della sua installazione geografica e delle condizioni locali nell'ambiente, l’autorità competente può fissare valori limite di emissione che superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT.

    Se del caso, tali valori limite di emissione non superano, tuttavia, i valori limite di emissione fissati negli allegati da V a VIII.

    La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la concessione della deroga di cui al presente paragrafo.

    Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

    4. I paragrafi 2 e 3 si applicano allo spargimento di effluenti di allevamento e di liquiletame al di fuori del sito dell'impianto di cui al punto 6.6 dell’allegato I. Gli Stati membri possono inserire tali prescrizioni in disposizioni diverse da un’autorizzazione.

    5. L'autorità competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni del paragrafo 2 e dell’articolo 12, primo comma, punti 1) e 2), in caso di aumento delle emissioni dovuto alla sperimentazione e all'utilizzo di tecniche nuove, a condizione che nei sei mesi che seguono la concessione della deroga, l'utilizzo di tali tecniche sia sospeso o che le emissioni dell’attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

    Articolo 17

    Disposizioni in materia di controllo

    1. Le disposizioni in materia di controllo, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d) sono basate, se del caso, sulle conclusioni del controllo descritto nei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili.

    2. La periodicità del controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d) è determinata dall'autorità competente nell’autorizzazione rilasciata ad ogni impianto o in norme generali vincolanti.

    Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato almeno ogni sette anni.

    La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la frequenza dei controlli periodici.

    Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

    Articolo 18

    Disposizioni generali vincolanti

    96/61/CE articolo 9, paragrafo 8, (adattato)

    1. Quando adottano Fatto salvo l'obbligo di espletare una procedura di autorizzazione secondo le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire determinati requisiti per talune categorie di impianti sotto forma di disposizioni generali vincolanti anziché sotto forma di condizioni per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti gli Stati membri assicurano un approccio integrato e un'elevata protezione dell’ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni dell'ambiente nel complesso.

    nuovo

    2. Le disposizioni generali vincolanti sono basate sulle migliori tecniche disponibili, ma non prescrivono l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica.

    Gli Stati membri fanno sì che le disposizioni generali vincolanti prescrivano valori limite di emissione, o parametri o misure tecniche equivalenti, che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT.

    3. Gli Stati membri fanno sì che le disposizioni generali vincolanti siano aggiornate sulla base dei progressi delle migliori tecniche disponibili.

    Quando la Commissione adotta un nuovo documento di riferimento sulle BAT o aggiorna un documento esistente, gli Stati membri, ove necessario ed entro quattro anni dalla data di pubblicazione, riesaminano e aggiornano le disposizioni generali vincolanti per gli impianti interessati.

    4. Le disposizioni generali vincolanti adottate conformemente ai paragrafi da 1 a 3 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

    96/61/CE (adattato)

    nuovo

    Articolo 1910

    Migliori tecniche disponibili e nNorme di qualità ambientale

    Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene prescrive misure supplementari particolari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

    Articolo 2011

    Sviluppi delle migliori tecniche disponibili

    Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o sia informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili. e sulla pubblicazione di documenti di riferimento sulle BAT nuovi o aggiornati.

    Articolo 2112

    Modifica degli impianti da parte dei gestori

    1. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché il gestore comunichi all’autorità competente le eventuali modifiche o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento progettate dell'impianto che possano produrre conseguenze sull’ambiente di cui all'articolo 2, punto 10, lettera a). Ove necessario, l’autorità competente aggiorna l'autorizzazione o le relative condizioni.

    2. Gli Stati membri provvedono affinché nessuna modifica sostanziale riguardante la gestione dell'impianto, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, lettera b), progettata dal gestore, sia effettuata senza un’autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva.

    La domanda di autorizzazione e la decisione dell'autorità competente debbono riferirsi si riferiscono alle parti dell'impianto e agli aspetti di cui all'articolo 613 che possono essere oggetto della modifica sostanziale . Si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni degli articoli 3, da 6 a 10 e dell'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

    96/61/CE articolo 2, paragrafo 10, lettera b) (adattato)

    3.b) Ai fini della presente definizione, lLe modifiche o gli ampliamenti dell’impianto sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé raggiungono i sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato I.

    96/61/CE (adattato)

    Articolo 2213

    Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le l’ autorità competentei riesaminino periodicamente e aggiornino, se necessario, tutte le condizioni dell'autorizzazione e, se necessario per assicurare la conformità alla presente direttiva, aggiornino le condizioni stesse .

    nuovo

    2. Su richiesta dell'autorità competente, il gestore presenta tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni dell’autorizzazione.

    In occasione del riesame delle condizioni dell’autorizzazione, l'autorità competente utilizza tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

    3. Quando la Commissione adotta un nuovo documento di riferimento sulle BAT o aggiorna un documento esistente, gli Stati membri, entro quattro anni dalla data di pubblicazione, provvedono affinché l’autorità competente, ove necessario, riesamini e aggiorni le disposizioni generali vincolanti per gli impianti interessati.

    Il primo comma si applica a ogni deroga accordata conformemente all’articolo 16, paragrafo 3

    96/61/CE (adattato)

    nuovo

    42. Il riesame è effettuato comunque quando Le condizioni dell’autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate almeno nei seguenti casi :

    a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite d'emissione esistenti nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite,;

    b) le gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

    c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

    d) ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale conformemente all’articolo 19.

    - nuove disposizioni legislative comunitarie o dello Stato membro lo esigono.

    nuovo

    Articolo 23

    Chiusura e bonifica del sito

    1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale [35] e della direttiva 20../../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e che modifica la direttiva 2004/35/CE [36], l'autorità competente provvede affinché le condizioni dell’autorizzazione imposte per garantire il rispetto dei principi enunciati all'articolo 12, punto 8) siano soddisfatte in occasione della cessazione definitiva delle attività.

    2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’impianto, il gestore elabora una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell’impianto o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’impianto. Questa relazione contiene le informazioni quantitative necessarie per determinare lo stato iniziale del suolo e delle acque sotterranee.

    La Commissione definisce i criteri relativi al contenuto della relazione di riferimento.

    Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

    3. Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta il livello di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose; Se l'impianto ha provocato un inquinamento di qualsiasi natura del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose rispetto allo stato iniziale constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore ripristina il sito e lo riporta allo stato iniziale descritto nella relazione.

    4. Se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore adotta le misure necessarie, in occasione della cessazione definitiva delle attività, affinché il sito non presenti rischi gravi per la salute umana e per l'ambiente.

    nuovo

    Articolo 24

    Relazione sulla conformità

    La relazione riguardante il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, punto 1), raffronta le prestazioni dell’impianto rispetto all’applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT.

    Articolo 25

    Ispezioni

    1. Gli Stati membri organizzano un sistema di ispezioni degli impianti.

    Tale sistema comporta ispezioni in loco

    96/61/CE (adattato)

    Articolo 14

    Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione

    Gli Stati membri provvedono adottano le misure necessarie affinché:

    - il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni dell'autorizzazione,

    - il gestore informi regolarmente l'autorità competente dei risultati della sorveglianza dei rifiuti del proprio impianto e tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo sull'ambiente;

    - i gestori degli impianti forniscano ai rappresentanti dell' alle autorità competentie tutta l'assistenza necessaria per permettere a tali autorità di svolgere lo svolgimento di qualsiasi ispezione in loco relativa all'impianto, per di prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini della presente direttiva.

    nuovo

    2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti siano coperti da un piano d'ispezione.

    3. Ogni piano d’ispezione contiene i seguenti elementi:

    a) analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

    b) la zona geografica coperta dal piano d’ispezione;

    c) un registro degli impianti coperti dal piano d’ispezione e una valutazione generale del loro livello di conformità alle prescrizioni della presente direttiva;

    d) disposizioni relative alla revisione del piano d’ispezione;

    e) una descrizione dei programmi delle ispezioni ordinarie conformemente al paragrafo 5;

    f) le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 6;

    g) se necessario, disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione.

    4. Sulla base dei piani d’ispezione, l’autorità redige periodicamente programmi di ispezione e determina la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di impianti.

    Questi programmi prevedono almeno una visita in loco ogni dodici mesi, per ogni impianto, salvo i casi in cui i programmi sono basati su una valutazione sistematica dei rischi ambientali presentati dagli impianti interessati.

    La Commissione stabilisce i criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.

    Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

    5. Le ispezioni ordinarie devono permettere di esaminare tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dall'impianto interessato.

    Le ispezioni ordinarie garantiscono che il gestore rispetti le condizioni dell’autorizzazione.

    Le ispezioni ordinarie servono inoltre a valutare l’efficacia delle condizioni dell’autorizzazione.

    6. Le ispezioni straordinarie sono effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell’aggiornamento di un’autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti e di infrazione in materia ambientale.

    7. Dopo ogni ispezione, sia ordinaria che straordinaria, l'autorità competente redige una relazione che contiene i riscontri rilevati in merito alla conformità dell'impianto alle prescrizioni della presente direttiva e le conclusioni riguardanti eventuali provvedimenti da prendere.

    La relazione è trasmessa al gestore interessato e resa pubblica nei due mesi che seguono l'ispezione.

    L'autorità competente provvede affinché tutte le misure necessarie contenute nella relazione siano adottate entro un termine ragionevole.

    96/61/CE

    Articolo 2615

    Accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione

    2003/35/CE articolo 4,3, (adattato)

    1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla procedura relativa alle seguenti procedure :

    a) al rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti;,

    b) al rilascio di un’autorizzazione per modifiche sostanziali nel funzionamento dell'impianto;,

    c) all'aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto a norma dell'articolo 2213, paragrafo 42, lettera a) primo trattino.

    nuovo

    d) adozione di disposizioni generali vincolanti come previsto dagli articoli 7 e 18.

    2003/35/CE articolo 4,3, (adattato)

    Ai fini di A tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato IV V.

    nuovo

    2. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a) il nuovo impianto o la modifica sostanziale rientrano nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE;

    b) disposizioni generali vincolanti coprono tutte le condizioni di autorizzazione necessarie;

    c) non è necessario imporre prescrizioni più rigorose per ottemperare alle disposizioni dell'articolo 19.

    2003/35/CE articolo 4,3, (adattato)

    35. Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all’aggiornamento di un'autorizzazione o sull’adozione o l’aggiornamento di disposizioni generali vincolanti sia stata adottata, l'autorità competente informa il pubblico in base ad adeguate procedure e rende disponibili al pubblico allo stesso le seguenti informazioni:

    a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione nonché delle eventuali condizioni e degli eventuali successivi aggiornamenti; e

    b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico; incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico.

    nuovo

    c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell’adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;

    d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'impianto o l'attività interessati;

    e) il metodo utilizzato per determinare i valori limite di emissione indicati nell’autorizzazione o nelle disposizioni generali vincolanti, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione associati descritti nei documenti di riferimento sulle BAT;

    f) se è stata accordata una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, i motivi di tale deroga e le condizioni a cui è soggetta;

    g) il risultato del riesame delle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e del riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 3 e 4;

    96/61/CE (adattato)

    h)2. iI risultati del controllo degli scarichi, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 e in possesso dell'autorità competente devono altresì essere messi a disposizione del pubblico.

    43. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano nel rispetto delle restrizioni previste dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale 3, paragrafi 2 e 3 della direttiva 90/313/CEE.

    2003/35/CE articolo 4,3, (adattato)

    Articolo 2715 bis

    Accesso alla giustizia

    1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 26 quando è rispettata una delle seguenti condizioni:

    a) essi vantano che vantino un interesse sufficiente; o, in alternativa;

    b) essi fanno che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.,

    abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

    2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

    3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

    A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14 è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del paragrafo 1 presente articolo.

    Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del paragrafo 1 presente articolo.

    4. Le disposizioni del presente articolo dei paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

    Tale procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

    5. Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gGli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

    96/61/CE

    Articolo 2817

    Effetti transfrontalieri

    2003/35/CE articolo 4.5, lettera a) (adattato)

    1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un impianto può avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 1221, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato IV V nel momento stesso in cui le mette a disposizione dei propri cittadini del pubblico .

    Tali informazioni servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e della parità di trattamento.

    96/61/CE

    2. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dei loro rapporti bilaterali, affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato membro eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.

    2003/35/CE articolo 4,5 lettera b) (adattato)

    3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere sono prese in considerazione dall'autorità competente al momento della decisione sulla domanda.

    4. L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 2615, paragrafo 35. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili in modo appropriato al pubblico interessato nel proprio territorio.

    96/61/CE (adattato)

    nuovo

    Articolo 2916

    Scambio di informazioni

    1. Ai fini di uno scambio di informazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare ogni tre anni la Commissione, per la prima volta entro un termine di diciotto mesi dalla data di messa in applicazione delle presente direttiva, i dati rappresentativi sui valori limite disponibili secondo le categorie di attività elencate nell'allegato I e, se del caso, le migliori tecniche disponibili dalle quali essi sono stati ricavati, in conformità segnatamente dell'articolo 9. Per le comunicazioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le procedure previste al paragrafo 3 del presente articolo.

    2. La Commissione organizza lo scambio di informazioni tra con gli Stati membri, e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e i relativi sviluppi. e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale sui seguenti temi:

    nuovo

    a) le caratteristiche degli impianti relativamente alle emissioni, all’inquinamento, al consumo di materie prime e alla natura di queste, all'utilizzo di energia o alla produzione di rifiuti;

    96/61/CE (adattato)

    b) le sulle migliori tecniche disponibili utilizzate , sulle le relative prescrizioni in materia di controllo e i loro relativi sviluppi.

    La Commissione pubblica ogni tre anni i risultati degli scambi di informazioni.

    3. Le relazioni sull'applicazione della presente direttiva e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente sono redatte a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE. La prima relazione comprenderà il triennio successivo alla data di messa in applicazione di cui all'articolo 21 della presente direttiva. La Commissione presenta detta relazione al Consiglio, corredata se del caso di proposte.

    4. Gli Stati membri istituiscono o designano la o le autorità incaricate dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e ne informano la Commissione.

    nuovo

    Articolo 30

    Tecniche nuove

    Gli Stati membri adottano misure per indurre i gestori a mettere a punto e ad applicare tecniche nuove.

    Ai sensi del primo comma, la Commissione adotta misure per determinare:

    a) il tipo di attività industriali prioritarie per la messa a punto e l'applicazione di tecniche nuove;

    b) gli obiettivi che gli Stati membri devono conseguire in materia di messa a punto e applicazione di tecniche nuove;

    c) gli strumenti che permettono di valutare i progressi realizzati nella messa a punto e nell'applicazione di tecniche nuove.

    Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

    96/61/CE (adattato)

    Articolo 18

    Valori limite comunitari di emissione

    1. Su proposta della Commissione il Consiglio stabilisce, secondo le procedure previste dal trattato, valori limite di emissione per:

    - le categorie di impianti di cui all'allegato I, fatta eccezione per le discariche di cui ai paragrafi 5.1 e 5.4 di tale allegato e

    e

    - le sostanze inquinanti di cui all'allegato III

    per le quali sia stata riscontrata la necessità di un'azione comunitaria in base, segnatamente, allo scambio di informazioni di cui all'articolo 16.

    2. In mancanza di valori limite comunitari di emissione definiti in applicazione della presente direttiva, i pertinenti valori limite di emissione minimi quali fissati nelle direttive di cui all'allegato II e alle altre regolamentazioni comunitarie, si applicano ai sensi della presente direttiva agli impianti di cui all'allegato I.

    Fatte salve le prescrizioni della presente direttiva, le prescrizioni tecniche applicabili alle discariche di cui ai paragrafi 5.1 e 5.4 dell'allegato I sono fissate dal Consiglio, su proposta della Commissione, nel rispetto delle procedure stabilite dal trattato.

    2001/80/CE articolo 1, (adattato)

    CAPO III

    Disposizioni particolari per gli impianti di combustione

    Articolo 311

    Campo di applicazione

    La Il presente capo direttiva si applica agli impianti di combustione destinati alla produzione di energia aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).

    Articolo 2

    Agli effetti della presente direttiva s'intende per:

    1) "emissione": lo scarico nell'aria di sostanze provenienti dall'impianto di combustione;

    2) "scarico gassoso": l'effluente gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la sua portata volumetrica è espressa in metri cubi all'ora in condizioni normalizzate di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 kPa), previa detrazione del tenore di vapore acqueo (in appresso: Nm3/h);

    3) "valore limite di emissione": la quantità di una data sostanza, contenuta negli scarichi gassosi dell'impianto di combustione, che si può immettere nell'atmosfera in un determinato periodo; essa è determinata in concentrazione massima per volume dello scarico gassoso, espressa in mg/Nm3, considerando un tenore di ossigeno del 3% in volume dello scarico gassoso per i combustibili liquidi e gassosi, del 6% in volume per i combustibili solidi e del 15% in volume per le turbine a gas;

    4) "grado di desolforazione": il rapporto tra la quantità di zolfo non emessa nell'atmosfera nel sito dell'impianto di combustione per un determinato periodo di tempo e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione e utilizzata per lo stesso periodo di tempo;

    5) "gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica che sia responsabile della conduzione dell'impianto di combustione o che detenga o a cui sia stato delegato un potere economico determinante in relazione a quest'ultimo;

    6) "combustibile": qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, destinata ad alimentare l'impianto di combustione, eccettuati i rifiuti contemplati dalla direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani [37], 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani [38], e 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi [39] o da eventuali atti comunitari che abrogano e sostituiscono una o più di queste direttive;

    7) "impianto di combustione": qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto.

    Nella presente direttiva sono contemplati soltanto gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. In particolare questa direttiva Il presente capo non si applica ai seguenti impianti:

    a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico;

    b) impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la destinati alla depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non siano gestiti sia gestito come impianto indipendente impianti indipendenti di combustione;

    c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;

    d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

    e) reattori utilizzati nell’industria chimica;

    f) batteria di forni per il coke;

    g) cowpers degli altiforni;

    h) qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave o un aeromobile;

    i) turbine a gas usate su piattaforme off-shore;

    j) impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido diverso dai rifiuti di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera a)

    j) turbine a gas autorizzate anteriormente al 27 novembre 2002 o che, secondo l'autorità competente, sono oggetto di una richiesta completa di autorizzazione presentata anteriormente al 27 novembre 2002, sempreché esse siano messe in funzione entro il 27 novembre 2003, salve le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e all'allegato VIII, parti A e B.

    Gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

    8) "impianto multicombustibile": qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile;

    9) "nuovo impianto": qualsiasi impianto di combustione la cui autorizzazione iniziale di costruzione o, in mancanza di tale procedura, la cui autorizzazione iniziale di conduzione sia stata concessa a partire dal 1° luglio 1987;

    10) "impianto esistente": qualsiasi impianto di combustione la cui autorizzazione iniziale di costruzione o, in mancanza di tale procedura, la cui autorizzazione iniziale di conduzione sia stata concessa anteriormente al 1° luglio 1987;

    11) "biomassa": prodotti costituiti interamente o in parte di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico, e i rifiuti seguenti usati come combustibile:

    a) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

    b) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;

    c) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;

    d) rifiuti di sughero;

    e) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.

    12) “turbina a gas”: qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica e costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e la turbina.

    13) Per "regioni ultraperiferiche" si intendono per la Francia i dipartimenti francesi d'oltremare, per il Portogallo le Azzorre e Madeira e per la Spagna le isole Canarie.

    nuovo

    Articolo 32

    Norme sul cumulo delle emissioni

    1. Quando gli scarichi gassosi di due o più impianti di combustione distinti sono emessi attraverso un camino comune, l’insieme formato da questi impianti è considerato un impianto di combustione unico e se ne sommano le capacità.

    2001/80/CE articolo 2, paragrafo 7, (adattato)

    2. La combinazione degli impianti è considerata come un'unità un impianto di combustione unico e le capacità dei singoli impianti sono sommate nel caso in cui due o più singoli nuovi impianti di combustione che hanno ricevuto un’autorizzazione o che hanno presentato una domanda completa di autorizzazione dopo la data di cui all’articolo 72, paragrafo 2 siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano a giudizio delle autorità competenti essere convogliati verso un unico camino.

    2001/80/CE

    Articolo 3

    1. Non oltre il 1° luglio 1990 gli Stati membri predispongono adeguati programmi miranti a ridurre gradualmente le emissioni annue complessive provenienti dagli impianti esistenti. Oltre al calendario delle scadenze, tali programmi stabiliscono anche le relative modalità di attuazione.

    2. Conformemente ai programmi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri continuano a rispettare i massimali di emissione e le relative riduzioni in percentuale fissate per l'anidride solforosa nell'allegato I, colonne da 1 a 6, e per gli ossidi di azoto nell'allegato II, colonne da 1 a 4, alle date ivi indicate, fino all'attrazione delle disposizioni dell'articolo 4 che si applicano agli impianti esistenti.

    3. Durante l'attuazione dei programmi gli Stati membri determinano parimenti le emissioni annue complessive conformemente all'allegato VIII, parte C.

    4. 4. Se un cambiamento sostanziale e imprevisto della domanda di energia o della disponibilità di taluni combustibili o di taluni impianti di produzione crea serie difficoltà tecniche per l'attuazione da parte di uno Stato membro del programma di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato e tenendo conto dei termini di tale richiesta, prende una decisione per modificare nei confronti di tale Stato membro il massimale delle emissioni e/o le date stabilite negli allegati I e II e comunica la sua decisione al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferire entro tre mesi la decisione della Commissione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere entro tre mesi una decisione diversa.

    Articolo 4

    1. Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri prendono i provvedimenti appropriati affinché qualsiasi autorizzazione di costruzione o, in mancanza di tale procedura, di conduzione di un nuovo impianto che, secondo l'autorità competente è oggetto di una richiesta completa di autorizzazione presentata anteriormente al 27 novembre 2002 sempreché esso sia messo in funzione entro il 27 novembre 2003, preveda condizioni relative al rispetto dei valori limite di emissione fissati dagli allegati da III a VII, rispettivamente, parte A, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri.

    2001/80/CE articolo 9, (adattato)

    Articolo 33

    Valori limite di emissione

    1. Gli scarichi gassosi degli impianti di combustione devono essere smaltiti in modo controllato attraverso un camino contenente uno o più canne di scarico, . L'autorizzazione di cui all'articolo 4, e le autorizzazioni per gli impianti di combustione di cui all'articolo 10, stabiliscono le condizioni per lo smaltimento. La competente autorità in particolare garantisce che l' la cui altezza del camino sia è calcolata in modo da salvaguardare la salute umana e l’ambiente.

    2001/80/CE (adattato)

    2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti appropriati affinché qualsiasi autorizzazione di costruzione o, in mancanza di tale procedura, di conduzione di un nuovo impianto diverso da quelli contemplati al paragrafo 1, preveda condizioni relative al rispetto dei Tutte le autorizzazioni per impianti contenenti impianti di combustione che hanno ottenuto un’autorizzazione o per i quali è stata presentata una domanda completa prima della data di cui all’articolo 72, paragrafo 2, a condizione che detto impianto sia messo in servizio al più tardi entro un anno da quella data, contengono condizioni che assicurano che le emissioni nell’atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione fissati dalla parte 1B dell’allegato degli allegati da III a VII per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri.

    3. Tutte le autorizzazioni per impianti contenenti impianti di combustione non coperti dal paragrafo 2 contengono condizioni che garantiscono che le emissioni nell’atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell’allegato V.

    2001/80/CE articolo 7, (adattato)

    42. L'autorità competente può accordare una deroga sospensione per un massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3 all'articolo 4, per l'anidride solforosa in impianti di combustione che a tale scopo normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite, a causa dell'interruzione delle forniture del combustibile summenzionato dovuta ad una situazione di grave penuria.

    Gli Stati membri comunicano Questi casi vengono immediatamente portati a conoscenza della alla Commissione ogni deroga concessa a norma del primo comma .

    53. L'autorità competente può accordare una deroga dall’obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3 all’articolo 4, qualora un impianto di combustione , che normalmente funziona soltanto con utilizza esclusivamente combustibile gassoso e che altrimenti dovrebbe essere dotato di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi, debba ricorrere eccezionalmente, per un periodo non superiore a 10 giorni, salvo che non vi sia la necessità assoluta di continuare le forniture di energia, all’uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e per tale motivo dovrebbe essere dotato di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi . Tale deroga è concessa per un periodo non superiore a 10 giorni, salvo che non vi sia la necessità assoluta di continuare le forniture di energia.

    L’operatore informa immediatamente l’autorità La competente autorità deve essere immediatamente informata di ogni caso specifico di cui al primo comma che si presenti.

    Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma ai casi di cui al presente paragrafo.

    2001/80/CE (adattato)

    Articolo 10

    6. Qualora un impianto di combustione sia ampliato di almeno 50 MW, il valore limite di emissione specificato , quale stabilito nella parte 2 dell’allegato negli allegati da III a VII, rispettivamente parte B, è applicato alla nuova parte dell’impianto interessata dalla modifica ed è fissato in funzione della potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione . Questa disposizione non si applica nei casi contemplati all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

    Se il gestore dell'impianto di combustione prevede una modifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) e l'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE, si applicano i valori limite di emissione stabiliti negli allegati da III a VII, parte B per SO2, NOx e polveri.

    2001/80/CE articolo 4, (adattato)

    3. Fatte salve la direttiva 96/61/CE e la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente [40], gli Stati membri realizzano entro il 1° gennaio 2008, una riduzione significativa dei valori limite delle emissioni

    a) prendendo i provvedimenti appropriati affinché qualsiasi autorizzazione di conduzione di impianti esistenti preveda condizioni relative al rispetto dei requisiti fissati per i nuovi impianti di cui al paragrafo 1; o

    b) assicurando che gli impianti esistenti siano oggetto del piano di riduzione nazionale delle emissioni illustrato al paragrafo 6;

    e, se del caso, applicando gli articoli 5, 7 e 8.

    4. Fatte salve le direttive 96/61/CE e 96/62/CE gli impianti esistenti possono essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui al paragrafo 3 e di essere inclusi nel piano nazionale di riduzione delle emissioni alle seguenti condizioni:

    a) il gestore di un impianto esistente si impegna, con una dichiarazione scritta presentata entro il 30 giugno 2004 all'autorità competente, a non far funzionare l'impianto per più di 20000 ore operative a partire dal 1o gennaio 2008 e non oltre il 31 dicembre 2015;

    b) il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrati i tempi di utilizzo e di non utilizzo assegnati per il restante periodo di funzionamento degli impianti.

    5. Gli Stati membri possono esigere che si osservino valori limite di emissione e termini per l'applicazione più rigorosi di quelli indicati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 e all'articolo 10. Possono anche includervi altri inquinanti e imporre condizioni supplementari o adeguamenti degli impianti al progresso tecnico.

    6. Gli Stati membri possono, fatta salva la presente direttiva e la direttiva 96/61/CE, e tenuto conto di costi e benefici, nonché dei loro propri obblighi ai sensi della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici [41] e della direttiva 96/62/CE, definire e attuare un piano nazionale di riduzione delle emissioni per gli impianti esistenti, tra l'altro tenendo conto dell'obbligo di rispettare i massimali di cui agli allegati I e II.

    Il piano di riduzione nazionale riduce il totale annuo delle emissioni di ossidi di azoto, di anidride solforosa e di polveri degli impianti esistenti ai livelli che si sarebbero raggiunti applicando i valori limite di emissione di cui al paragrafo 3, agli impianti esistenti in funzionamento nell'anno 2000 (inclusi quelli che sono oggetto di un piano di riabilitazione per il 2000 approvato dalle autorità competenti per realizzare la riduzione delle emissioni prescritta dalla legislazione nazionale) in base all'effettivo periodo di funzionamento annuale di ciascun impianto, al combustibile utilizzato e alla potenza termica, secondo la media degli ultimi cinque anni di funzionamento fino al 2000 compreso.

    La chiusura di un impianto compreso nel piano di riduzione delle emissioni non deve comportare l'aumento delle emissioni nazionali totali annue dei restanti impianti del piano.

    Il piano nazionale di riduzione delle emissioni in nessun caso può esonerare un impianto dal rispetto della pertinente normativa comunitaria, compresa la direttiva 96/61/CE.

    A detti piani nazionali di riduzione delle emissioni si applicano le seguenti condizioni:

    a) il piano comprende obiettivi generali e mirati, provvedimenti e calendari per il raggiungimento degli obiettivi stessi nonché un sistema di monitoraggio;

    b) gli Stati membri comunicano la loro strategia nazionale di riduzione delle emissioni alla Commissione entro il 27 novembre 2003;

    c) entro sei mesi dalla comunicazione di cui al punto ii), la Commissione valuta se il piano risponde o meno alle prescrizioni di cui al presente paragrafo. Se la Commissione non ritiene il piano rispondente alle suddette prescrizioni, lo comunica allo Stato membro. Lo Stato membro comunica entro i tre mesi successivi quali misure ha adottato per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo;

    d) la Commissione, entro il 27 novembre 2002, stabilisce degli orientamenti al fine di assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani.

    7. Entro il 31 dicembre 2004 e alla luce dei progressi compiuti per proteggere la salute umana e raggiungere gli obiettivi ambientali comunitari riguardo all'acidificazione e alla qualità dell'aria ambiente, ai sensi della direttiva 96/62/CE, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui sono valutati:

    a) la necessità di ulteriori misure;

    b) le quantità di metalli pesanti emesse dai grandi impianti di combustione;

    c) l'efficacia economica e i costi e benefici dell'ulteriore riduzione di emissioni nel settore dei grandi impianti di combustione negli Stati membri rispetto ad altri settori;

    d) la fattibilità tecnica ed economica di tale riduzione delle emissioni;

    e) gli effetti sull'ambiente e il mercato interno indotti delle norme stabilite per i grandi impianti di combustione, comprese le disposizioni relative ai combustibili solidi indigeni, e della situazione della concorrenza nel mercato dell'energia;

    f) i piani nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6.

    La Commissione include nella sua relazione una proposta appropriata di possibili date limite o di valori limite inferiori applicabili alla deroga contenuta nella nota in calce n. 2 relativa all'allegato VI, parte A.

    8. La relazione di cui al paragrafo 7 è corredata, ove occorra, di opportune proposte, tenuto conto della direttiva 96/61/CE.

    2001/80/CE

    Articolo 5

    In deroga all'allegato III:

    1) I nuovi impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 400 MW, che non sono in funzione per più del numero di ore annue di seguito indicato (calcolato in media mobile su un periodo di cinque anni),

    – fino al 31 dicembre 2015, 2000 ore,

    – dal 1° gennaio 2016, 1500 ore;

    sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3.

    Detta norma non si applica ai nuovi impianti per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

    2) Sino al 31 dicembre 1999 il Regno di Spagna può autorizzare nuovi impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MW che bruciano combustibili solidi indigeni o importati, messi in servizio entro il 2005 e che soddisfano i seguenti requisiti:

    a) in caso di combustibili solidi importati un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3;

    b) in caso di combustibili solidi indigeni, un tasso di desolforazione pari ad almeno 60%,

    a condizione che la capacità totale autorizzata degli impianti ai quali si applica questa deroga non superi:

    – 2000 MWe in caso di impianti che bruciano combustibili solidi indigeni,

    – in caso di impianti che bruciano combustibili solidi importati, 7500 MWe oppure il 50% della nuova capacità complessiva di tutti gli impianti che bruciano combustibili solidi autorizzati entro il 31 dicembre 1999, a seconda di quale sia il valore inferiore.

    Articolo 6

    Nel caso di nuovi impianti per i quali l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, o di impianti di cui all'articolo 10, gli Stati membri provvedono affinché sia esaminata la fattibilità tecnica ed economica della generazione combinata di calore e di elettricità. Qualora tale fattibilità sia confermata, tenendo conto della situazione del mercato e della distribuzione, gli impianti sono trasformati di conseguenza.

    2001/80/CE (adattato)

    Articolo 347

    Cattivo funzionamento o guasto degli impianti di abbattimento

    1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni di cui all'articolo 4, prevedano disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento.

    2. In particolare, lL’autorità competente chiede al gestore, nell'ipotesi di un guasto, di ridurre o cessare l'attività se il funzionamento normale non viene ripristinato entro ventiquattro ore, oppure di far funzionare l'impianto usando combustibili poco inquinanti.

    In ogni caso Il gestore informa l'autorità competente è informata entro quarantotto ore dal cattivo funzionamento o dal guasto dell’impianto di abbattimento .

    La durata complessiva del funzionamento privo di abbattimento non può mai eccedere nell'arco di 12 mesi eccede mai le centoventi ore nell'arco di 12 mesi .

    L'autorità competente può consentire deroghe al limite temporale di cui al primo e al terzo comma di ventiquattro e centoventi ore nei casi seguenti in cui a suo parere:

    a) vi sia la necessità assoluta di mantenere l'offerta energetica;

    b) l'impianto di combustione guasto sarebbe sostituito per un periodo limitato con un altro che causerebbe un aumento generale delle emissioni.

    2001/80/CE (adattato)

    Articolo 3512

    Controllo delle emissioni nell’atmosfera

    1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire provvedono affinché il controllo delle sostanze inquinanti per l’atmosfera sia effettuato conformemente all'allegato VVIII, parte 3A, delle emissioni degli impianti di combustione contemplati dalla presente direttiva e di tutti gli altri valori richiesti per l'attuazione della stessa. Gli Stati membri possono esigere che tale controllo venga effettuato a spese del gestore.

    nuovo

    2. L’impianto e il funzionamento del dispositivo automatico di controllo sono sottoposti al monitoraggio e ai test annuali di verifica di cui all'allegato V, parte 3.

    3. L’autorità competente stabilisce la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni.

    4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all’autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento e dei valori limite di emissione previsti dall'autorizzazione.

    2001/80/CE (adattato)

    Articolo 36

    Osservanza dei valori limite di emissione

    I valori limite di emissione per l’atmosfera sono considerati rispettati se si osservano le condizioni fissate nella parte 4 dell’allegato V.

    2001/80/CE (adattato)

    nuovo

    Articolo 378

    Impianti di combustione multicombustibile

    1. Per gli impianti di combustione multicombustibilei che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, nel concedere l'autorizzazione di cui agli articoli 4, paragrafo 1 o paragrafo 2 e per gli impianti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 o all'articolo 10 l'autorità competente stabilisce i valori limite conformemente alla procedura che segue nel modo seguente:

    a) anzitutto, prendendo prendere il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell’ intero impianto di combustione quale è stabilita nelle parti 1 e 2 dell’allegato V negli allegati da III a VII;

    b) in secondo luogo, determinando determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) sopra per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;

    c) in terzo luogo, addizionando addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

    2. Negli Per gli impianti di combustione multicombustibile che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, la Commissione può modificare il paragrafo 1 per fissare un valore limite medio per le emissione di anidride solforosa per tutti gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW. per il loro proprio consumo, le disposizioni relative al combustibile con il più elevato valore di emissione (combustibile determinante) sono applicabili in deroga al paragrafo 1 se durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile è almeno del 50% rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili.

    nuovo

    Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

    2001/80/CE (adattato)

    1 Rettifica, GU L 319 del 23.11.2002, pag. 30

    Se la proporzione del combustibile determinante è inferiore al 50%, il valore limite di emissione è fissato proporzionalmente al calore fornito da ciascuno dei combustibili, considerata la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, nel modo seguente:

    a) anzitutto, prendendo il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto quale è stabilita negli allegati da III a VII;

    b) in secondo luogo, calcolando il valore limite di emissione per il combustibile determinante (combustibile con il valore limite di emissione più elevato facendo riferimento agli allegati da III a VII e, nel caso di due combustibili aventi il medesimo valore limite, quello che fornisce la quantità più elevata di calore); tale valore si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione di cui agli allegati da III a VII per tale combustibile e sottraendo dal risultato il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato;

    c) in terzo luogo, determinando i valori limite di emissione ponderati per combustibile; tali valori si ottengono moltiplicando il valore limite di emissione calcolato del combustibile per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile determinante e moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;

    d) in quarto luogo, addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

    3. In alternativa al paragrafo 2 si possono applicare i seguenti valori limite medi di emissione per l'anidride solforosa (indipendentemente dalla miscela di combustibili usata):

    a) per gli impianti nuovi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3: 1000 mg/Nm3, come media di tutti detti impianti della raffineria;

    b) per gli impianti nuovi di cui all'articolo 4, paragrafo 2: 600 mg/Nm3, come media di tutti detti impianti della raffineria, ad eccezione delle turbine a gas.

    Le autorità competenti provvedono affinché l'applicazione di questa disposizione non conduca ad un aumento delle emissioni degli impianti esistenti.

    4. Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, nel concedere l'autorizzazione di cui agli articoli 4, paragrafo 1 o paragrafo 2 e per gli impianti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 o all'articolo 10 sono applicabili i valori limite di emissione di cui agli allegati da III a VII corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati.

    Articolo 11

    In caso di costruzione di impianti di combustione che potrebbero notevolmente pregiudicare l'ambiente di un altro Stato membro, gli Stati membri garantiscono che si proceda a tutte le necessarie informazioni e consultazioni, in conformità dell'articolo 7 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [42].

    Articolo 13

    Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i gestori informino entro congrui termini le autorità competenti dei risultati delle misurazioni continue, della verifica del funzionamento delle apparecchiature di misurazione, delle misurazioni discontinue, nonché di tutte le altre misurazioni effettuate per valutare il rispetto della presente direttiva.

    Articolo 15

    1. Entro il 31 dicembre 1990 gli Stati membri informano la Commissione in merito ai programmi stabiliti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

    Al più tardi un anno dopo il termine delle varie fasi di riduzione delle emissioni degli impianti esistenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione di sintesi sui risultati dell'attuazione dei programmi.

    A metà di ogni fase è inoltre richiesta una relazione intermedia.

    2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 forniscono una panoramica:

    a) di tutti gli impianti di combustione che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;

    b) delle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto, espresse in tonnellate/anno e come concentrazioni di queste sostanze negli scarichi gassosi;

    c) delle misure già prese o previste allo scopo di ridurre le emissioni, nonché dei cambiamenti nella scelta del combustibile utilizzato;

    d) delle modifiche, effettuate o previste, delle modalità di conduzione;

    e) delle chiusure definitive, effettuate o previste, di impianti di combustione;

    f) e, se del caso, dei valori limite di emissione fissati nei programmi per gli impianti esistenti.

    Per determinare le emissioni annue e le concentrazioni d'inquinanti negli scarichi gassosi gli Stati membri tengono conto delle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14.

    3. Gli Stati membri che applicano l'articolo 5 o le disposizioni dei nota bene dell'allegato III o delle note in calce all'allegato VI, parte A, riferiscono annualmente, in merito, alla Commissione.

    Articolo 17

    1. La direttiva 88/609/CEE è abrogata a partire dal 27 novembre 2002 fermi restando il paragrafo 2, e gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento e l'applicazione della direttiva indicati nell'allegato IX.

    2. Per quanto riguarda i nuovi impianti autorizzati 1 entro il 27 novembre 2002, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, l'articolo 15, paragrafo 3, gli allegati III, VI, VIII e l'allegato IX, punto A.2, della direttiva 88/609/CEE come modificata dalla direttiva 94/66/CEE, si applicheranno fino al 1° gennaio 2008, data alla quale sono abrogati.

    3. I riferimenti alla direttiva 88/609/CEE s'intendono come riferimenti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato X.

    2000/76/CE (adattato)

    Capo IV

    Disposizioni particolari per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti

    2000/76/CE (adattato)

    Articolo 1

    Obiettivi

    La presente direttiva ha lo scopo di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino.

    Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità, soddisfacendo altresì le prescrizioni della direttiva 75/442/CEE.

    2000/76/CE (adattato)

    Articolo 382

    Campo di applicazione

    1. Il La presente capo direttiva si applica agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento di rifiuti solidi o liquidi .

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della del presente capo direttiva gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti comprendono si intende per:

    1) "rifiuto": qualsiasi rifiuto solido o liquido quale definito all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;

    2) "rifiuto pericoloso": qualsiasi rifiuto solido o liquido quale definito all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi(19).

    Ai seguenti rifiuti pericolosi non si applicano le prescrizioni specifiche della presente direttiva in materia di rifiuti pericolosi:

    a) i rifiuti liquidi combustibili, ivi compresi gli oli usati come definiti all'articolo 1 della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati(20), a condizione che siano soddisfatti i criteri seguenti:

    i) il tenore di massa degli idrocarburi aromatici policlorurati, per esempio difenili policlorurati (PCB) o pentaclorofenoli (PCP), presenti concentrazioni non superiori a quelle fissate nella pertinente legislazione comunitaria;

    ii) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell'allegato II della direttiva 91/689/CEE in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e

    iii) il valore calorifico netto sia almeno 30 MJ per chilogrammo;

    b) qualsiasi rifiuto liquido combustibile che non può causare, nei fumi risultanti direttamente dalla sua combustione, emissioni diverse da quelle prodotte dal gasolio come definito nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/12/CEE del Consiglio(21), oppure una concentrazione delle emissioni più elevata di quella risultante dalla combustione del gasolio così definito;

    3) "rifiuti urbani misti": i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative che, per natura e composizione, sono analoghi ai rifiuti domestici, ad esclusione degli elementi menzionati nell'allegato della decisione 94/3/CE della Commissione(22) al punto 2001 che sono raccolti separatamente alla fonte e degli altri rifiuti di cui al punto 2002 di tale allegato;

    4) "impianto di incenerimento": qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. In questa definizione sono inclusi l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio i procedimenti del plasma, sempreché le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite.

    La definizione include il sito e l'insieme dell'impianto di incenerimento, comprese tutte le linee di incenerimento o di coincenerimento , i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, le installazioni di trattamento dei gas di scarico degli scarichi gassosi , le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento o di coincenerimento , di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento o di coincenerimento ;.

    5) "impianto di coincenerimento": qualsiasi impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e - che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o - in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento.

    Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi del punto 4.

    La definizione include il sito e l'insieme dell'impianto di incenerimento, comprese tutte le linee di coincenerimento, i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, le installazioni di trattamento del gas di scarico; le installazioni in loco di trattamento o stoccaggio dei residui e delle acque reflue, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento;

    6) "impianto di incenerimento o coincenerimento esistente": un impianto di incenerimento o coincenerimento:

    a) in esercizio e autorizzato conformemente alla normativa comunitaria prima del 28 dicembre 2002; o

    b) autorizzato o registrato per l'incenerimento o il coincenerimento e la cui autorizzazione sia stata rilasciata prima del 28 dicembre 2002, conformemente alla normativa comunitaria, purché l'impianto sia messo in funzione entro il 28 dicembre 2003; oppure

    c) oggetto, a parere dell'autorità competente, di una richiesta completa di autorizzazione prima del 28 dicembre 2002, purché l'impianto sia messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;

    7)"capacità nominale": la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento, secondo quanto dichiarato dal costruttore e confermato dal gestore, tenuto conto in particolare del valore calorifico dei rifiuti, espresso in quantità oraria di rifiuti inceneriti;

    8. "emissione": la diffusione diretta o indiretta nell'aria, nell'acqua o nel suolo di sostanze, vibrazioni, calore o rumore da fonti localizzate o diffuse dell'impianto;

    9)"valori limite di emissione": la massa, espressa in termini di parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione, che non possono essere superati in uno o più intervalli di tempo;

    10)"diossine e furani": tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui all'allegato I;

    11)"gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'impianto o, se previsto dalla legislazione nazionale, alla quale sia stato delegato il potere economico decisionale del funzionamento tecnico dell'impianto;

    12)"autorizzazione": la decisione o più decisioni scritte da parte dell'autorità competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un'autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

    13) "residuo": qualsiasi materiale liquido o solido (comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito) definito come rifiuto all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento dei gas di scarico o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento.

    2000/76/CE articolo 2, (adattato)

    2. I seguenti impianti sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: Il presente capo non si applica ai seguenti impianti:

    a) impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:

    i) i rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafo 21, lettera b),

    i) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

    ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;

    iii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;

    iv) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.

    v) rifiuti di sughero;

    iivi) rifiuti radioattivi;

    iiivii) rifiuti animali, come regolati dalla direttiva 90/667/CEE, fatte salve le sue ulteriori modifiche dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [43];

    ivviii) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di quest'ultimi;

    b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.

    2000/76/CE (adattato)

    Articolo 394

    Domande di e autorizzazione

    1. Fatto salvo l'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE, o l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE, il funzionamento di qualunque impianto di incenerimento o di coincenerimento è subordinato al rilascio di un'autorizzazione a svolgere l'attività.

    2. Fatta salva la direttiva 96/61/CE, le La domandae di autorizzazione relativae ad un impiantoi di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti presentate all'autorità competente contiene contengono una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni :

    a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti fissati dalla presente capo direttiva, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire ;

    b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato per quanto praticabile, ad esempio attraverso la produzione di calore ed energia combinati, la produzione di vapore industriale o energia il teleriscaldamento;

    c) i residui saranno ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno;

    d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarà effettuato conformemente alla normativa nazionale e comunitaria.

    3. L'autorizzazione è rilasciata soltanto ove risulti dalla domanda che le tecniche di misurazione proposte per le emissioni nell'atmosfera sono conformi all'allegato III e per quanto riguarda le acque sono conformi all'allegato III, punti 1 e 2.

    Articolo 40

    Condizioni dell’autorizzazione

    14. L'autorizzazione contiene quanto segue rilasciata dall'autorità competente per un impianto di incenerimento o di coincenerimento, oltre a conformarsi ad ogni requisito applicabile posto dalle direttive 91/271/CEE, 96/61/CE, 96/62/CE, 76/464/CEE e 1999/31/CE:

    a) un elenco di tutte elenca esplicitamente le categorie di rifiuti che possono essere trattati. L'elenco che utilizza almeno le categorie di rifiuti contemplati nell’Elenco di rifiuti europeo istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione dal catalogo europeo dei rifiuti (CER), laddove possibile, e contiene informazioni sulla quantità di ciascuna categoria di dei rifiuti, se del caso;

    b) indica la capacità complessiva di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti dell'impianto;

    2000/76/CE articolo 8, paragrafo 6, (adattato)

    6. L’autorizzazione:

    ca) stabilisce i valori limite di per le emissionie nell’atmosfera e nell’acqua per gli inquinanti di cui all'allegato IV ai sensi del paragrafo 2 e al fine di ottemperare ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a);

    db) fissa parametri di controllo operativo per le acque reflue, almeno relativamente le prescrizioni relative al pH, alla temperatura e al flusso degli scarichi di acque reflue;

    2000/76/CE (adattato)

    ec) specifica le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di misurazione periodica dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni ;.

    2000/76/CE articolo 13, (adattato)

    f) 1. L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le concentrazioni presenti negli scarichi le emissioni nell'atmosfera e nelle gli scarichi di acque reflue depurate delle sostanze regolamentate possono superare i valori limite di emissione previsti.

    2000/76/CE (adattato)

    25. In aggiunta alle prescrizioni fissate nel ai dati previsti dal paragrafo 14, nell’autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per un impianto di incenerimento di rifiuti o per un impianto di coincenerimento di rifiuti che utilizza rifiuti pericolosi contiene :

    a) sono indicate le un elenco delle quantità delle diverse categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati;

    b) sono specificati i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di inquinanti, per esempio PCB, PCP, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti .

    36. Fatte salve le disposizioni del trattato è data facoltà agli Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire un elenco delle categorie di rifiuti da inserire indicare nell'autorizzazione che possono essere coinceneriti in talune determinate categorie di impianti di coincenerimento di rifiuti .

    7. Fatta salva la direttiva 96/61/CE, 4 L’ l'autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione.

    9. Qualora un impianto di incenerimento o coincenerimento non ottemperi ai requisiti dell'autorizzazione, in particolare per quanto riguarda i valori limite di emissione nell'atmosfera o nell'acqua, l'autorità competente adotta le misure necessarie a ottenerne l'osservanza.

    Articolo 417

    Controllo delle emissioni Valori limite di emissione nell'atmosfera

    2000/76/CE articolo 6, paragrafo 5, (adattato)

    15. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da impedire che le emissioni nell'atmosfera causino un inquinamento atmosferico significativo al livello del suolo. I gas di scarico Gli scarichi gassosi , in particolare, sono evacuati in modo controllato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti e dagli impianti di coincenerimento dei rifiuti e in conformità delle pertinenti norme comunitarie in materia di qualità dell'aria mediante un camino, la cui altezza sia tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

    2000/76/CE (adattato)

    21. Le emissioni nell’atmosfera degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti non superano i valori limite di emissione fissati nelle parti 3 e 4 dell’allegato VI oppure determinati conformemente alla parte 4 dello stesso allegato Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di emissione previsti all'allegato V per i gas di scarico.

    2. Gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di emissione per i gas di scarico determinati conformemente all'allegato II o in esso previsti.

    Qualora più del 40% del calore liberato in un impianto di coincenerimento dei rifiuti sia prodotto da rifiuti pericolosi, qualora l’impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, si applicano i valori limite di emissione di cui alla parte 3 deall'allegato VI V della presente direttiva.

    3. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione sono normalizzati in base alle condizioni di cui all'articolo 11.

    4. Nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite sono determinati in conformità dell'allegato V e l'allegato II non si applica.

    5. Fatte salve le disposizioni del trattato, gli Stati membri possono fissare valori limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici o altri inquinanti.

    Articolo 8

    Evacuazione di acque provenienti dalla depurazione dei gas di scarico

    1. Le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

    32. L'evacuazione in ambiente idrico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi dei gas di scarico è limitata per quanto possibile, e le concentrazioni di sostanze inquinanti non superano rispettando almeno i valori limite di emissione di cui alla parte 5 deall'allegato VI IV.

    3. Purché previsto da una specifica disposizione contenuta nell'autorizzazione, le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico possono essere evacuate in ambiente idrico dopo essere state trattate separatamente a condizione che:

    a) siano soddisfatti i requisiti fissati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e locali espressi come valori limite di emissione e

    b) le concentrazioni di massa degli inquinanti di cui all'allegato IV non superino i valori limite di emissione ivi indicati.

    4. I valori limite di emissione si applicano al punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione dei gas di scarico e degli scarichi gassosi e contenenti gli inquinanti di cui all'allegato IV sono evacuate dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall’impianto di coincenerimento dei rifiuti .

    Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate in loco congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti del sito, il gestore effettua le misurazioni di cui all'articolo 11:

    a) sul flusso di acque reflue provenienti dai processi di depurazione dei gas di scarico prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

    b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

    c) al punto di scarico finale, dopo il trattamento, delle acque reflue provenienti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento.

    Il gestore effettua gli opportuni calcoli del bilancio di massa al fine di stabilire i livelli di emissione che nello scarico finale delle acque reflue possono essere attribuiti alla depurazione dei gas di scarico, in modo da verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione dei gas di scarico.

    In nessun caso si procede alla diluizione delle acque reflue ai fini dell'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti dall'allegato IV.

    5. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi dei gas di scarico e contenenti gli inquinanti di cui all'allegato IV siano trattate al di fuori dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dell’impianto o di coincenerimento dei rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione fissati nella parte 5 dell'allegato VI IV si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall'impianto di trattamento. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione di scarichi gassosi siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, il loco o al di fuori del sito,

    Qualora l'impianto di trattamento fuori sito non sia adibito esclusivamente al trattamento delle acque reflue provenienti da impianti di incenerimento, il gestore effettua gli opportuni calcoli del bilancio di massa, utilizzando i risultati delle misure fissate all'allegato VI, parte 6, punto 2 come previsto al paragrafo 4, lettere a), b) e c), ai fini di stabilire i livelli di emissione che nello scarico finale delle acque reflue possono essere attribuiti alla depurazione degli scarichi gassosi dei gas di scarico, in modo da verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione dei gas di scarico.

    In nessun caso si procede alla diluizione delle acque reflue per farle rientrare nei valori limite di emissione stabiliti nella parte 5 dedall’allegato VI IV.

    57. Il sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti e il sito dell’impianto o di coincenerimento dei rifiuti , ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, è progettato e gestito in modo da evitare l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.

    , conformemente alle disposizioni della pertinente normativa comunitaria. Inoltre, è È prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dal sito dell’impianto o di coincenerimento o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.

    8. Fatte salve le disposizioni del trattato, gli Stati membri possono fissare valori limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici o altri inquinanti.

    2000/76/CE articolo 13, (adattato)

    63. Fatto salvo l'articolo 645, paragrafo 34, lettera c), per nessun motivo l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l’impianto o di coincenerimento dei rifiuti o i singoli forni che fanno parte di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti o la linea di incenerimento può possono continuare ad incenerire rifiuti ininterrottamente per un tempo superiore a quattro ore in caso di superamento dei valori limite di emissione.; inoltre,

    lLa durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno non supera le deve essere inferiore a 60 ore.

    Il limite temporale di cui al secondo comma La durata di 60 ore si applica ai forni alle linee dell'intero impianto che sono collegatie allo stesso dispositivo di lavaggio degli scarichi gassosi dei gas di combustione.

    2000/76/CE (adattato)

    Articolo 4213

    Condizioni anomale di funzionamento Guasti

    2. In caso di guasto il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

    2000/76/CE (adattato)

    Articolo 4311

    Prescrizioni per le misurazioni Controllo delle emissioni

    1. Gli Stati membri assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente alle parti 6 e 7 dell’allegato VI , attraverso condizioni specificate nell'autorizzazione o fissando norme generali vincolanti, l'osservanza dei paragrafi da 2 a 12 e 17, per quanto concerne l'atmosfera, nonché dei paragrafi 9 e da 14 a 17, per quanto concerne l'acqua.

    2. Negli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono eseguite le seguenti misurazioni di inquinanti atmosferici, in conformità dell'allegato III:

    a) misurazioni continue delle seguenti sostanze: NOx, purché siano stabiliti i valori limite di emissione, CO, polveri totali, TOC, HCl, HF, SO2;

    b) misurazioni continue dei seguenti parametri di processo: temperatura vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, concentrazione di ossigeno, pressione, temperatura e tenore di vapore acqueo dei gas di scarico;

    c) almeno due misurazioni all'anno per i metalli pesanti, le diossine e i furani; per i primi dodici mesi di funzionamento è tuttavia effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi. Gli Stati membri possono stabilire periodi di misurazione qualora abbiano fissato valori limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici o altri inquinanti.

    3. 3. Il tempo di permanenza, la temperatura minima e il tenore di ossigeno dei gas di scarico sono adeguatamente verificati almeno una volta quando l'impianto di incenerimento o di coincenerimento è messo in funzione e nelle condizioni di funzionamento più sfavorevoli ipotizzabili.

    4. La misurazione continua dell'HF può essere omessa se vengono utilizzate fasi di trattamento per l'HCl che garantiscano che il valore limite di emissione relativo a tale sostanza non è superato. In questo caso le emissioni di HF sono sottoposte alle misurazioni periodiche di cui al paragrafo 2, lettera c).

    5. La misurazione continua del tenore di vapore acqueo non è richiesta qualora i gas di scarico campionati siano essiccati prima dell'analisi delle emissioni.

    6. Nell'autorizzazione l'autorità competente può consentire in un impianto di incenerimento o di coincenerimento le misurazioni periodiche previste al paragrafo 2, lettera c), per HCl, HF e SO2 anziché la misurazione continua se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti.

    7. Nell'autorizzazione l'autorità competente può consentire la riduzione della frequenza delle misurazioni periodiche da due all'anno a una ogni due anni per i metalli pesanti e da due all'anno a una all'anno per le diossine e i furani, purché le emissioni derivanti dal coincenerimento o dall'incenerimento siano inferiori al 50% dei valori limite di emissione determinati, rispettivamente, in base all'allegato II o all'allegato V e purché siano disponibili criteri relativi ai requisiti da soddisfare, stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 17. Tali criteri sono almeno basati sulle disposizioni di cui al secondo comma, lettere a) e d).

    Fino al 1° gennaio 2005 la riduzione della frequenza può essere autorizzata anche se non siano disponibili tali criteri, a condizione che:

    a) i rifiuti da coincenerire o da incenerire consistano esclusivamente in determinate frazioni combustibili selezionate di rifiuti non pericolosi non adatti ad essere riciclati, dotati di determinate caratteristiche e ulteriormente specificati in base alla valutazione di cui alla lettera d);

    b) per i rifiuti in questione siano disponibili criteri qualitativi nazionali comunicati alla Commissione;

    c) il coincenerimento e l'incenerimento di tali rifiuti siano conformi ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;

    d) il gestore possa provare all'autorità competente che le emissioni sono in ogni caso notevolmente inferiori ai valori limite di emissione stabiliti nell'allegato II o nell'allegato V per le diossine, i furani e i metalli pesanti; tale valutazione si basa su informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione e sulle misurazioni delle emissioni dei summenzionati inquinanti;

    e) nell'autorizzazione siano specificati i criteri qualitativi e il nuovo periodo di effettuazione delle misurazioni periodiche; e

    f) tutte le decisioni in merito alla frequenza delle misurazioni di cui al presente paragrafo, integrate da informazioni sulla quantità e sulla qualità dei rifiuti in questione, siano comunicate annualmente alla Commissione.

    8. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione sono normalizzati in base alle seguenti condizioni e per l'ossigeno secondo la formula di cui all'allegato VI:

    a) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, ossigeno 11%, gas secco, nel gas di scarico degli impianti di incenerimento;

    b) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, ossigeno 3%, gas secco, nel gas di scarico in caso di incenerimento unicamente di oli usati, secondo la definizione della direttiva 75/439/CEE;

    c) se i rifiuti sono inceneriti o coinceneriti in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati a un tenore di ossigeno stabilito dall'autorità competente che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso;

    d) nel caso del coincenerimento i risultati delle misurazioni sono normalizzati a un tenore totale di ossigeno calcolato in conformità dell'allegato II.

    Se le emissioni di inquinanti sono ridotte mediante trattamento dei gas di scarico in un impianto di incenerimento o di coincenerimento destinato al trattamento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base ai tenori di ossigeno di cui al primo comma è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato per lo stesso periodo per l'inquinante in questione supera il pertinente tenore di ossigeno normalizzato.

    2000/76/CE (adattato)

    Articolo 10

    Controllo e sorveglianza

    1. Sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento.

    2. Le prescrizioni riguardanti le misurazioni sono specificate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o nelle condizioni ad essa annesse.

    23. La corretta L’installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici del dispositivo automatico di sorveglianza delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua sono sottoposti a controllo e a un test annualie di verifica come prescritto nell'allegato VI, parte 6, punto 1 . La taratura deve essere effettuata mediante misurazioni parallele in base ai metodi di riferimento almeno ogni tre anni.

    34. L’autorità competente stabilisce la La localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni è stabilita dall'autorità competente.

    5. Le misurazioni periodiche delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua sono effettuate in conformità dell'allegato III, punti 1 e 2.

    2000/76/CE articolo 11 (adattato)

    49. Tutti i risultati dei controlli delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste dall'autorizzazione e dei valori limite di emissione contenuti nell'autorizzazione stabiliti dalla presente direttiva secondo le procedure fissate dalla stessa autorità.

    10. I valori limite di emissione per l'atmosfera si considerano rispettati se:

    a) - nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V, lettera a) o nell'allegato II,

    - il 97% del valore medio giornaliero nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione stabilito nell'allegato V, lettera e), primo trattino;

    b) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A dell'allegato V, lettera b), oppure, ove applicabile, il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B dell'allegato V, lettera b);

    c) nessuno dei valori medi stabiliti per i metalli pesanti, le diossine e i furani durante il periodo di campionamento supera i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V, lettere c) e d) o nell'allegato II;

    d) sono rispettate le disposizioni dell'allegato V, lettera e), secondo trattino o dell'allegato II.

    11. I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di confidenza specificato al punto 3 dell'allegato III. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

    Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua.

    12. I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO2, sono determinati come previsto all'articolo 10, paragrafi 2 e 4 e all'allegato III.

    513. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, non appena siano disponibili nella Comunità tecniche di misurazione opportune, fissa stabilisce la data a decorrere dalla quale le misurazioni continue relative ai valori limite di alle emissionie nell'atmosfera per le di diossine, e i metalli pesanti e furani devono essere effettuate in conformità dell'allegato III.

    nuovo

    Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

    2000/76/CE articolo 11 (adattato)

    Articolo 44

    Osservanza dei valori limite di emissione

    10. I valori limite di emissione per l'atmosfera e per l’acqua si considerano rispettati se sono rispettate le condizioni descritte nella parte 8 dell’allegato VI :

    14. Al punto di scarico delle acque reflue sono effettuate le seguenti misurazioni:

    a) misurazioni continue dei parametri di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b);

    b) misurazioni giornaliere del totale dei solidi sospesi effettuate su campioni per sondaggio; in alternativa gli Stati membri possono predisporre misurazioni di un campione rappresentativo proporzionale al flusso su un periodo di 24 ore;

    c) misurazioni almeno mensili di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico, su un periodo di 24 ore, degli inquinanti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e ai punti da 2 a 10 dell'allegato IV;

    d) misurazioni almeno semestrali delle diossine e dei furani; tuttavia nei primi dodici mesi di funzionamento è effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi. Gli Stati membri possono stabilire periodi di misurazione per gli idrocarburi policiclici aromatici o altri inquinanti qualora ne abbiano fissato valori limite di emissione.

    15. La sorveglianza della massa di inquinanti presenti nelle acque reflue trattate è effettuata conformemente alla normativa comunitaria ed è prevista nell'autorizzazione, che precisa anche la frequenza delle misurazioni.

    16. I valori limite di emissione per l'acqua si considerano rispettati se:

    a) per il totale dei solidi sospesi (inquinanti di cui al punto 1) il 95% e il 100% dei valori misurati non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV;

    b) per i metalli pesanti (inquinanti di cui ai punti da 2 a 10) non più di una misurazione all'anno supera i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV; ovvero, ove lo Stato membro effettui più di 20 campionamenti l'anno, se non oltre il 5% di tali campioni supera i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV;

    c) per le diossine e i furani (inquinante di cui al punto 11) le misurazioni semestrali non superano i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV.

    2000/76/CE (adattato)

    Articolo 456

    Condizioni di esercizio

    1. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti sono gestiti in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il tenore di carbonio organico totale (TOC) delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3% o la loro perdita per ignizione sia inferiore al 5% del peso a secco del materiale. Se necessario sono utilizzate Ciò può implicare l'utilizzazione di adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

    2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dall’ dal processo di incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, per due secondi.

    Se sono inceneriti o coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l’1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del primo comma è pari ad almeno 1100 °C è portata ad almeno 1100 °C, per almeno due secondi.

    Negli impianti di incenerimento dei rifiuti, le temperature fissate nel primo e nel secondo comma sono misurate vicino alla parete interna della camera di combustione. L’autorità competente può autorizzare misurazioni effettuate presso un altro punto rappresentativo della camera di combustione.

    3. Ciascuna camera di combustione linea di un impianto di incenerimento dei rifiuti è dotata di almeno un bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto delle temperature di cui al paragrafo 2 di 850 °C o di 1100 °C, a seconda dei casi. Tale bruciatore è utilizzato anche nelle operazioni di avvio e di arresto dell'impianto per garantire che tali temperature siano sempre mantenute costanti una temperatura costante di 850 °C o di 1100 °C, a seconda dei casi, durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.

    Durante le fasi di avvio e di arresto o quando la temperatura dei gas di combustione scende al di sotto di 850 °C o di 1100 °C, a seconda dei casi, Ilil bruciatore di riserva non è alimentato con combustibili che provochino emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi [44] 75/716/CEE, di gas liquefatto o di gas naturale.

    2. Gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C per due secondi. Se sono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura è portata a 1100 °C.

    43. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti fanno funzionare sono dotati di un sistema automatico per impedire l'introduzione di rifiuti nelle seguenti situazioni :

    a) all'avvio, fino al raggiungimento della temperatura di cui al paragrafo 2 di 850 °C o di 1100 °C, a seconda dei casi, oppure la temperatura specificata ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1 del paragrafo 4;

    b) ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto della temperature di cui al paragrafo 2 scenda al di sotto di 850 °C o di 1100 °C, a seconda dei casi, oppure della temperatura specificata ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1 del paragrafo 4;

    c) ogniqualvolta le misurazioni continue previste dalla presente direttiva indichino che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi .

    56. Il calore generato dagli impianti dai processi di incenerimento dei rifiuti o dagli impianti di coincenerimento dei rifiuti è recuperato per quanto praticabile.

    67. I rifiuti ospedalieri infetti sono dovrebbero essere introdotti direttamente nel forno, senza essere prima mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.

    78. Gli Stati membri provvedono affinché La gestione dell' l’ impianto di incenerimento dei rifiuti o l’impianto di coincenerimento dei rifiuti sia gestito e controllato da è affidata ad una persona fisica competente a gestire l'impianto..

    Articolo 46

    Autorizzazione a modificare le condizioni di esercizio

    1.4. Per determinate categorie di rifiuti o per determinati processi termici l'autorità competente può autorizzare l'applicazione di condizioni diverse da quelle di cui all’articolo 45, al paragrafio 1, 2 e 3, nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui all’articolo 45, al paragrafo 43, specificandole nell'autorizzazione, sempreché siano rispettate le altre prescrizioni del della presente capo direttiva. Gli Stati membri possono definire le norme che disciplinano tali autorizzazioni.

    2. Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti laLa modifica delle condizioni di esercizio non deve dare luogo a una maggiore quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di sostanze inquinanti organichei rispetto ai residui che si otterrebbero applicando le condizioni di cui all’articolo 45, al paragrafio 1, 2 e 3.

    Per determinate categorie di rifiuti o per determinati processi termici l'autorità competente può autorizzare l'applicazione di condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2 nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui al paragrafo 3, specificandole nell'autorizzazione, sempreché siano rispettate le prescrizioni della presente direttiva. Gli Stati membri possono definire le norme che disciplinano tali autorizzazioni. Queste ultime sono subordinate almeno all'osservanza delle prescrizioni relative ai valori limite di emissione fissati nell'allegato V per il carbonio organico totale e il monossido di carbonio (CO).

    3. Gli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1 rispettano almeno i valori limite di emissione fissati nella parte 3 dell’allegato VI per il carbonio organico totale e il monossido di carbonio (CO).

    Nel caso di coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in I bollitori per corteccia utilizzati nelle industrie della pasta di legno e della carta che coincineriscono i rifiuti di corteccia nel luogo di produzione che erano in funzione e avevano un'autorizzazione prima del 28 dicembre 2002 e che erano autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1 rispettano , tale autorizzazione è subordinata almeno all'osservanza delle prescrizioni relative ai i valori limite di emissione fissati nella parte 3 dnell’allegato VI V per il carbonio organico totale.

    4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte Tutte le condizioni di esercizio autorizzate definite ai sensi dei del presente paragrafoi 1, 2 e 3 e i risultati delle verifiche effettuate sono comunicati dallo Stato membro alla Commissione nell'ambito delle informazioni fornite in conformità dei previsti obblighi di relazione a norma dell’articolo 67 .

    Articolo 475

    Consegna e ricezione dei rifiuti

    1. Il gestore dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dell’impianto di coincenerimento dei rifiuti adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull’ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure soddisfano almeno i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4.

    2. Prima dell'accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento dei rifiuti o nell’impianto di coincenerimento dei rifiuti , il gestore determina la massa di ciascuna categoria di rifiuti, possibilmente in base all’Elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione al CER.

    3. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento dei rifiuti o nell’impianto di coincenerimento dei rifiuti , il gestore deve raccogliere disporre di informazioni sui rifiuti al fine di verificare, fra l'altro, l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione e specificati all'articolo 404, paragrafo 25.

    Tali informazioni comprendono quanto segue :

    a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al paragrafo 4, lettera a),

    b) la composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento;

    c) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.

    4. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento dei rifiuti o nell’impianto di coincenerimento dei rifiuti o di coincenerimento il gestore applica almeno le seguenti procedure di ricezione:

    a) controllo dei documenti prescritti dalla direttiva 20../…./CE 91/689/CEE e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio [45] e dalla legislazione in materia di dalle disposizioni sul trasporto di merci pericolose;

    b) prelievo di campioni rappresentativi, a meno che ciò non risulti inopportuno, ad esempio per rifiuti ospedalieri infetti, per quanto possibile prima dello scarico, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al paragrafo 3, e per consentire all'autorità competente di determinare la natura dei rifiuti trattati.

    I campioni di cui alla lettera b) sono conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti in questione .

    5. L'autorità competente può concedere deroghe ai paragrafi 2, 3 e 4 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti o per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti che sono parte di un impianto di cui al capo II e inceneriscono o coinceneriscono esclusivamente i rifiuti prodotti all’interno di tale impianto per gli impianti industriali e le imprese che inceneriscono o coinceneriscono unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, sempreché siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva.

    Articolo 489

    Residui

    1. La quantità e la nocività dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento sono ridotte al minimo; i residui sono riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria.

    2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio dei residui secchi sotto forma di polveri, ad esempio polveri di caldaia e residui secchi prodotti dal trattamento dei gas di combustione, sono effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente di tali residui , ad esempio utilizzando contenitori chiusi.

    3. Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il riciclaggio dei residui degli impianti di incenerimento o di coincenerimento, sono effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui dell'incenerimento. L'analisi concerne Tali prove concernono l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.

    2000/76/CE articolo 4, (adattato)

    Articolo 49

    Modifica sostanziale

    8. Se il gestore La modifica dell’attività di un impianto di incenerimento dei rifiuti o dell’impianto di coincenerimento dei rifiuti che tratta esclusivamente di rifiuti non pericolosi in un impianto di cui al capo II prevede una modifica dell'attività che comporti comporta l'incenerimento e il coincenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica è considerata sostanziale ai sensi dell'articolo 2, punto 10, lettera b), della direttiva 96/61/CE e si applica l'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva.

    2000/76/CE (adattato)

    Articolo 5012

    Relazioni e informazioni al pubblico circa gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico

    1. Fatte salve la direttiva 90/313/CEE [46] del Consiglio e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, leLe domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento dei rifiuti e per impianti di coincenerimento dei rifiuti sono messi a disposizione del accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico in uno o più luoghi , quali le sedi di istituzioni locali (...), per un periodo adeguato di tempo affinché il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni sulle domande prima della decisione dell'autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico.

    2. Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti e per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l'ora la relazione di cui all’articolo 67 contiene informazioni relative e in deroga all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, la relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che il gestore deve fornire all'autorità competente , illustra il funzionamento del processo di incenerimento e di coincenerimento e raffronta il livello delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua con i valori limite di emissione. Tali informazioni è resa accessibile sono rese accessibili al pubblico. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dalla presente direttiva.

    3. L'autorità competente redige un elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora, che dovrà essere reso accessibile al pubblico.

    2000/76/CE (adattato)

    Articolo 14

    Clausola di revisione

    Fatta salva la direttiva 96/61/CE, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2008, una relazione basata sull'esperienza relativa all'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i nuovi impianti, e sui progressi registrati dalle tecniche di controllo delle emissioni, nonché sull'esperienza acquisita nella gestione dei rifiuti. La relazione è altresì basata sull'evoluzione tecnologica, sull'esperienza relativa al funzionamento degli impianti e sui requisiti ambientali. La relazione comprende una sezione specifica sull'applicazione dell'allegato II.1.1 e in particolare la fattibilità economica e tecnica per i forni per cemento esistenti, di cui alla nota in calce dell'allegato II.1.1 per quanto riguarda il rispetto del valore limite delle emissioni di NOx dei nuovi forni per cemento fissato nel suddetto allegato. La relazione, se del caso, è accompagnata da proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva. Tuttavia la Commissione, se del caso, propone una modifica dell'allegato II.3 prima della suddetta relazione, qualora importanti quantità di rifiuti dovessero essere avviati a tipi di impianti di incenerimento diversi da quelli trattati all'allegato II.1 e II.2.

    Articolo 15

    Relazioni

    Le relazioni sull'applicazione della presente direttiva sono redatte conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio. La prima relazione riguarda almeno il primo periodo completo di tre anni a partire dal 28 dicembre 2002 e rispetta i periodi di cui all'articolo 17 della direttiva 94/67/CE ed all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE. A tal fine la Commissione elabora a tempo debito l'appropriato questionario.

    Articolo 16

    Futuro adeguamento della direttiva

    La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, modifica gli articoli 10, 11 e 13 e gli allegati I e III, per adeguarli al progresso tecnico e alle nuove conoscenze relative ai benefici per la salute derivanti da una riduzione delle emissioni.

    1999/13/CE (adattato)

    Capo V

    Disposizioni particolari per impianti ed attività che utilizzano solventi organici

    Articolo 511

    Finalità e Ccampo di applicazione

    La presente direttiva mira a prevenire o a ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di composti organici volatili nell'ambiente, principalmente nell'aria, e i rischi potenziali per la salute umana mediante misure e procedure da attuare per quanto riguarda le attività di cui all'allegato I, nella misura in cui l'esercizio delle medesime comporti il superamento delle soglie di consumo di solvente di cui all'allegato II A.

    Il presente capo si applica alle attività elencate nella parte 1 dell’allegato VII e, se del caso, che raggiungono le soglie di consumo fissate nella parte 2 dello stesso allegato.

    Articolo 522

    Definizioni

    Ai fini della presente capo, direttiva si intende per:

    1. impianto un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività rientranti nell'ambito di applicazione definito nell'articolo 1 e qualsiasi altra attività direttamente correlata che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel sito suddetto e possano influire sulle emissioni;

    12) “impianto esistente”, un impianto in funzione o, nell'ambito della legislazione vigente anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva, un impianto autorizzato o registrato o che abbia costituito oggetto, a giudizio dell'autorità competente, di una domanda di autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro un anno dalla data di recepimento della presente direttiva; che è stato autorizzato prima del 1° aprile 2001 o che ha presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1° aprile 2001, a condizione che l’impianto sia stato messo in funzione entro il 1° aprile 2002 ;

    3. piccolo impianto un impianto che figura nella fascia di soglia più bassa dei punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16, o 17 dell'allegato II A, ovvero per le altre attività dell'allegato II A, che hanno un consumo di solventi inferiore a 10 tonnellate all'anno;

    4. modifica sostanziale:

    – per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE, la definizione ivi specificata,

    – per un piccolo impianto, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%. Qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente è anch'essa considerata modifica sostanziale,

    – per tutti gli altri impianti, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10%. Qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente è anch'essa considerata modifica sostanziale;

    5. autorità competente la o le autorità o gli organismi incaricati, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva;

    6. gestore qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'impianto oppure, se previsto dalla legislazione nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico del medesimo;

    7. autorizzazione una decisione scritta in base alla quale l'autorità competente concede il permesso di esercizio di un impianto o di parte di esso;

    8. registrazione una procedura, specificata in un atto giuridico, che comporta almeno la notifica all'autorità competente, da parte del gestore, della sua intenzione di gestire un impianto o un'attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

    9. emissione qualsiasi scarico di composti organici volatili da un impianto nell'ambiente;

    112) “scarichi gassosi”, gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento;. I flussi volumetrici sono espressi in m³/h in condizioni standard;

    10)3) “emissioni diffuse”, qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua, non contenuta negli scarichi gassosi di composti organici volatili nonché, tranne se altrimenti indicato nell'allegato II A, i solventi contenuti in qualsiasi prodotto , tranne se altrimenti indicato nella Parte 2 dell'allegato VII . Sono comprese le emissioni non catturate scaricate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili;

    12.4) “emissioni totali”, la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi;

    13. valore limite di emissione la massa di composti organici volatili, espressa in base a taluni parametri specifici, alla concentrazione, alla percentuale e/o al livello di un'emissione, calcolati in condizioni standard N, che non può essere superata in uno o più periodi di tempo;

    14. sostanze qualsiasi elemento chimico e i suoi composti quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in forma solida, liquida o gassosa;

    15.5) preparato le miscele o le soluzioni composte di due o più sostanze; “preparato”, preparato come definito all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [47],

    16. composto organico qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

    17. composto organico volatile (COV) qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della presente direttiva, la frazione di creosoto che supera il valore indicato per la pressione di vapore alla temperatura di 293,15 K è considerata come un COV;

    18. solvente organico qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti e che non subisca una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;

    19. solvente organico alogenato un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;

    20. rivestimento ogni preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un effetto decorativo, protettivo o funzionale;

    21.6) “adesivo”, qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un prodotto;

    22.7) “inchiostro”, un preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato in un’attività di stampa per stampare testi o immagini su una superficie;

    23.8) “vernice”, un rivestimento trasparente;

    24.9) “consumo”, il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi composto organico volatile COV recuperato per riutilizzo;

    25.10) “input”, la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi riciclati all'interno e all'esterno dell'impianto, che vengono registrati ogniqualvolta vengano utilizzati per svolgere l'attività;

    26.11) “riutilizzo”, di solventi organici l'uso di solventi organici recuperati da un impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l’uso come combustibile, ad esclusione dello smaltimento definitivo, come rifiuti, dei solventi organici recuperati;

    27. flusso di massa la quantità di COV scaricata, espressa in unità di massa/ora;

    28. capacità nominale la massa massima di solventi organici immessi in un impianto, espressa in media giornaliera, se l'impianto funziona in condizioni di esercizio normale e con il rendimento previsto;

    29. esercizio normale tutti i periodi di funzionamento di un impianto o di un'attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, arresto e manutenzione delle attrezzature;

    30.12) “condizioni di sconfinamento”, le condizioni nelle quali un impianto è gestito in maniera tale che i componenti organici volatili COV scaricati dall'attività sono raccolti ed evacuati in modo controllato mediante un camino o un dispositivo di abbattimento e non sono quindi completamente diffusi;

    31. condizioni standard una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;

    32. media su 24 ore la media aritmetica di tutte le letture valide effettuate nel periodo di 24 ore di esercizio normale;

    33.13) “operazioni di avviamento e di arresto”, le operazioni , ad esclusione delle fasi regolari di oscillazione di un’attività, di messa in servizio, messa fuori servizio, interruzione di un'attività, di un elemento dell'impianto o di un serbatoio. Le fasi regolari di oscillazione di un'attività non devono essere considerate come avviamenti e arresti.,

    Articolo 3

    Obblighi che si applicano ai nuovi impianti

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

    1. tutti i nuovi impianti siano conformi agli articoli 5, 8 e 9;

    2. tutti i nuovi impianti non contemplati dalla direttiva 96/61/CE siano soggetti a registrazione o ad autorizzazione prima di entrare in funzione.

    Articolo 4

    Obblighi che si applicano agli impianti esistenti

    Fatta salva la direttiva 96/61/CE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

    1. gli impianti esistenti siano conformi agli articoli 5, 8 e 9 entro il 31 ottobre 2007;

    2. tutti gli impianti esistenti siano registrati o autorizzati entro e non oltre il 31 ottobre 2007;

    3. gli impianti esistenti che devono essere autorizzati o registrati secondo il piano di riduzione di cui all'allegato II B ne trasmettano notifica alle autorità competenti entro e non oltre il 31 ottobre 2005;

    4. se un impianto:

    – è sottoposto a modifica sostanziale, oppure

    – rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale,

    la parte dell'impianto oggetto della modifica sostanziale verrà trattata come un nuovo impianto oppure come un impianto esistente, purché le emissioni totali dell'intero impianto non superino quelle che si sarebbero ottenute se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse stata trattata come un nuovo impianto.

    1999/13/CE articolo 5, paragrafo 6, (adattato)

    Articolo 53

    Sostituzione delle sostanze pericolose

    6. Le sostanze o i preparati ai quali, a causa del loro tenore di composti organici volatili COV sono classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai sensi della direttiva 67/548/CEE [48], sono assegnate, o sui quali devono essere apposte, le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, o R61 sono sostituiti, quanto prima e nei limiti del possibile, e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, paragrafo 1, con sostanze o preparati meno nocivi.

    1999/13/CE (adattato)

    Articolo 545

    Prescrizioni Controllo delle emissioni

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare: o precisando le condizioni dell'autorizzazione o emanando regole generali vincolanti affinché siano osservati i paragrafi da 2 a 12.

    2. Tutti gli impianti sono conformi:

    a) che le emissioni di composti organici volatili da parte degli impianti non superino i ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi e ai valori limite di emissione diffusa o ai valori limite di emissione totale e che siano osservati nonché ad altri requisiti indicati nelle parti 2 e 3 dell’allegato VII nell'allegato II A;

    o

    b) che gli impianti rispettino i ai requisiti del piano di riduzione di cui fissati nella parte 5 dell’allegato VII all'allegato II B a condizione che sia ottenuta una riduzione equivalente delle missioni rispetto a quello conseguito attraverso l’applicazione dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) .

    1999/13/CE allegato II B.1 (adattato)

    Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai progressi realizzati nel conseguimento di una riduzione equivalente delle emissioni di cui alla lettera b), a norma dell'articolo 67, paragrafo 1.

    1999/13/CE (adattato)

    2).3. a) In deroga al paragrafo 1, lettera a), nel caso in cui il gestore Per quanto riguarda le emissioni diffuse, gli Stati membri applicano i valori di emissione diffusa agli impianti come valore limite di emissione. Tuttavia, qualora si comprovi dimostri all'autorità competente che per un singolo impianto questo valore il valore limite di emissione delle emissioni diffuse non è tecnicamente ed economicamente fattibile, l'autorità competente può fare un'eccezione per tale singolo impianto può permettere che le emissioni superino tale valore limite di emissione , sempreché a condizione che ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente. Per ogni deroga e che il gestore deve comprovare dimostri all'autorità competente che sono utilizzate le migliori tecniche disponibili viene utilizzata la migliore tecnica disponibile.

    3. In deroga al paragrafo 1, per le attività di rivestimento di cui alla voce 8 della tabella nella parte 2 dell’allegato VII, che non possono essere effettuate in condizioni di confinamento, l’autorità competente può permettere che le emissioni dell’impianto non rispettino le prescrizioni fissate in quel paragrafo, se il gestore dimostra all’autorità competente che tale osservanza non è tecnicamente ed economicamente fattibile e che sono utilizzate le migliori tecniche disponibili.

    b) Le attività che non possono essere gestite in condizioni di confinamento possono essere dispensate dai controlli di cui all'allegato II A, qualora tale possibilità sia esplicitamente menzionata in detto allegato. In tal caso si ricorrerà al piano di riduzione di cui all'allegato II B, a meno che si comprovi all'autorità competente che questa opzione non è tecnicamente ed economicamente fattibile. In questo caso, il gestore deve comprovare all'autorità competente che viene utilizzata la miglior tecnica disponibile.

    4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle deroghe di cui ai paragrafi alle lettere a)2 e b)3 a norma dell'articolo 11 67, paragrafo 2.

    4. Per gli impianti che non usano il piano di riduzione, eventuali dispositivi di abbattimento installati dopo la data di recepimento della presente direttiva devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato II A.

    5. Le emissioni di Gli effluenti dei composti organici volatili COV di cui ai paragrafi 6 e 8 alle quali sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le frasi di rischio R40, R45, R46, R49, R60, R61 o R68 devono essere controllatei come emissioni di impianto in condizioni di confinamento, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, e non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 4 dell’allegato VII .

    6.5. Gli impianti adibiti a due o più attività che individualmente superano le soglie di cui alla parte 2 dell’allegato VII all'allegato II A devono:

    a) per le sostanze specificate nei paragrafi 6, 7 e 8 nel paragrafo 5 soddisfare i requisiti di tale paragrafo dette disposizioni per ciascuna attività;

    b) per tutte le altre sostanze:

    i) soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 12 per ciascuna attività, oppure

    ii) avere emissioni totali di composti organici volatili che non superino quelle che si sarebbero avute applicando il disposto del punto i).

    7. Per gli effluenti dei COV di cui al paragrafo 6, vale a dire effluenti in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura di cui al detto paragrafo è uguale o superiore a 10 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 2 mg/Nm³. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.

    8. Per gli effluenti dei COV alogenati cui sono state assegnate etichette con la frase di rischio R40, vale a dire effluenti in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura R40 è uguale o superiore a 100 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.

    9. Gli effluenti dei COV ai quali, dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, viene assegnata, o che devono riportare, una delle frasi di rischio di cui ai paragrafi 6 e 8 devono rispettare quanto prima i valori limite di emissione specificati, rispettivamente, nei paragrafi 7 e 8.

    7.10. Sono adottate tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni di composti organici volatili durante le operazioni fasi di avviamento e di arresto.

    11. Gli impianti esistenti che utilizzano un dispositivo di abbattimento esistente e sono conformi ai valori limite di emissione di:

    – 50 mg C/Nm³ in caso di incenerimento,

    – 150 mg C/Nm³ per qualsiasi altro dispositivo di abbattimento

    sono esonerati dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all'allegato II A per un periodo di dodici anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 15, a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non superino le emissioni che si sarebbero verificate osservando tutti i requisiti indicati nella suddetta tabella.

    12. Né il piano di riduzione né l'applicazione del paragrafo 11 o dell'articolo 6 esonerano gli impianti che scaricano sostanze specificate ai paragrafi 6, 7 e 8 dall'obbligo di conformarsi ai requisiti indicati in tali paragrafi.

    13. Qualora sia effettuata una valutazione del rischio, ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio [49] e del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione [50] o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e della direttiva 93/67/CEE della Commissione [51], di una qualsiasi delle sostanze che comportano l'etichettatura R40, R60 o R61, disciplinate nell'ambito della presente direttiva, la Commissione esamina le conclusioni della valutazione del rischio e adotta, se del caso, le misure necessarie.

    1999/13/CE

    Articolo 6

    Piani nazionali

    1. Fatta salva la direttiva 96/61/CE, gli Stati membri possono definire e attuare piani nazionali per ridurre le emissioni delle attività e degli impianti industriali di cui all'articolo 1, escluse le attività 4 e 11 dell'allegato II A. Nessuna delle altre attività può essere esclusa dall'ambito di applicazione della presente direttiva con un piano nazionale. Questi piani devono portare ad una riduzione delle emissioni annue di COV prodotte dagli impianti esistenti contemplati dalla presente direttiva, entro lo stesso termine e come minimo di entità pari a quella che si sarebbe ottenuta applicando i limiti di emissione di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'allegato II, durante il periodo di validità del piano nazionale. Il piano nazionale, aggiornato se del caso, sarà presentato nuovamente alla Commissione ogni tre anni.

    Lo Stato membro che definisce e attua i piani nazionali può dispensare gli impianti esistenti dall'applicazione dei valori limite di emissione di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'allegato II. Un piano nazionale non può in alcun caso dispensare un impianto esistente dall'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 96/61/CE.

    2. Un piano nazionale comprende un elenco delle misure adottate o da adottare per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, compresi i dettagli del meccanismo di controllo proposto, nonché obiettivi di riduzione intermedia vincolanti, con riferimento ai quali sia possibile misurare i progressi realizzati. Esso è compatibile con la normativa comunitaria vigente in materia, comprese le pertinenti disposizioni della presente direttiva, ed include:

    – un'identificazione dell'attività o delle attività a cui il piano si applica;

    – la riduzione delle emissioni che tali attività devono raggiungere e che corrisponde a quella che si sarebbe ottenuta applicando i limiti di emissione di cui al paragrafo 1;

    – il numero di impianti interessati dal piano e le relative emissioni totali nonché le emissioni totali di ogni attività.

    Il piano include inoltre una descrizione dettagliata della serie di strumenti tramite i quali verranno applicati i suoi requisiti, la prova dell'applicabilità di tali strumenti e una descrizione dettagliata dei metodi attraverso i quali verrà comprovata la conformità al piano.

    3. Lo Stato membro trasmette il piano alla Commissione. Al piano va allegata una documentazione di sostegno, sufficiente ad accertare che l'obiettivo di cui al paragrafo 1 sarà raggiunto, nonché qualsiasi altra documentazione espressamente richiesta dalla Commissione. Agli impianti esistenti che subiscono una modifica sostanziale continua ad essere applicato il piano nazionale, purché vi rientrassero prima di subire tale modifica sostanziale.

    4. Lo Stato membro designa un'autorità nazionale per la raccolta e la valutazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 e per l'attuazione del piano nazionale.

    5. a) La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 13 circa i criteri per la valutazione dei piani nazionali, al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

    b) Se la Commissione, nell'esaminare il piano, il piano ripresentato o le relazioni sui progressi compiuti presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11, ritiene che i risultati del piano non saranno raggiunti entro il termine stabilito, ne informa lo Stato membro e il comitato di cui all'articolo 13, esponendo i motivi di questo suo parere, entro sei mesi dal ricevimento del piano o della relazione. Entro i tre mesi successivi lo Stato membro notifica alla Commissione le misure correttive che intende adottare per garantire il conseguimento degli obiettivi e ne informa il comitato.

    6. Se entro sei mesi dalla notificazione delle misure correttive la Commissione decide che queste misure sono insufficienti a garantire il conseguimento dell'obiettivo del piano entro il termine stabilito, lo Stato membro è obbligato a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'allegato II entro il termine specificato nella presente direttiva per gli impianti esistenti. La Commissione informa della sua decisione il comitato di cui all'articolo 13.

    1999/13/CE (adattato)

    Articolo 558

    Controllio delle emissioni

    1. Gli Stati membri introducono l'obbligo per il gestore di un impianto contemplato dalla presente direttiva di fornire una volta all'anno o su richiesta all'autorità competente dati che consentano a quest'ultima di verificare la conformità alla presente direttiva.

    2. Gli Stati membri assicurano che i canali muniti di dispositivi di abbattimento e con più di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico siano oggetto di un controllo continuo delle emissioni onde verificarne la conformità.

    3. Negli altri casi gli Stati membri provvedono affinché vengano eseguite misurazioni continue o periodiche. Per le misurazioni periodiche si devono ottenere almeno tre letture durante ogni misurazione.

    4. Non sono richieste misurazioni quando il dispositivo di abbattimento di fine ciclo non è tenuto a conformarsi alla presente direttiva.

    5. La Commissione organizza uno scambio di informazioni sull'applicazione dei piani di gestione dei solventi negli Stati membri, sulla base dei dati relativi all'applicazione della presente direttiva nei tre anni successivi alla data di cui all'articolo 15.

    Gli Stati membri, precisando le condizioni dell'autorizzazione o emanando disposizioni generali vincolanti, provvedono affinché le misure delle emissioni siano effettuate conformemente alla parte 6 dell’allegato VII

    1999/13/CE (adattato)

    Articolo 569

    Conformità ai valori limite di emissione

    I valori limite di emissione per l’atmosfera sono considerati rispettati se si osservano le condizioni fissate nella parte 8 dell’allegato V.

    Articolo 57

    Relazione sulla conformità

    1. Si deve fornire all'autorità competente una prova soddisfacente della conformità:

    La relazione sulla conformità di cui all’articolo, paragrafo 1 dimostra il rispetto di uno dei seguenti elementi :

    a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite di emissione diffusa e ai valori limite di emissione totale;

    b) ai requisiti del piano di riduzione di cui alla parte 5 dell’allegato VII all'allegato II B;

    c) alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3. le deroghe concesse conformemente all’articolo 54, paragrafi 2 e 3

    Nell'allegato III sono indicate linee guida sui La relazione sulla conformità può contenere un pianoi di gestione dei solventi che consentono di dimostrare la conformità a questi parametri preparato conformemente alla parte 7 dell’allegato VII .

    Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione.

    3. In caso di misurazioni continue la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se:

    (a) nessuna delle medie, nel corso di 24 ore di esercizio normale, supera i valori limite di emissione, e

    (b) nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione stabiliti di un fattore superiore a 1,5.

    4. Per le misurazioni periodiche la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se nel corso di un controllo:

    (a) la media di tutte le letture non supera i valori limite di emissione e

    (b) nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione stabilito di un fattore superiore a 1,5.

    5. La conformità alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 7 e 8, è verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso, ove non altrimenti specificato nell'allegato II A.

    1999/13/CE articolo 2, paragrafo 4, (adattato)

    Articolo 58

    Modifiche sostanziali agli impianti esistenti

    1. Una modifica della massa massima di solventi organici immessi in un impianto esistente, espressa in media giornaliera, se l'impianto funziona con il rendimento previsto in condizioni di esercizio diverse dalle operazioni di avviamento e di arresto e di manutenzione delle attrezzature, è considerata sostanziale se comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore:

    – al 25% per un impianto le cui attività rientrano nella fascia di soglia più bassa dei punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 della parte 2 dell’allegato VII oppure, per le altre attività di cui alla parte 2 dell'allegato VII, hanno un consumo di solventi inferiore a 10 tonnellate all'anno;

    – al 10% per tutti gli altri impianti.

    1999/13/CE articolo 4, paragrafo 4, (adattato)

    2.4. Sse un impianto: esistente è sottoposto a modifica sostanziale, oppure rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'impianto oggetto della modifica sostanziale è verrà trattata come un nuovo impianto oppure come un impianto esistente, purché le emissioni totali dell'intero impianto non superino quelle che si sarebbero ottenute se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse stata trattata come un nuovo impianto.

    1999/13/CE articolo 9, paragrafo 2, (adattato)

    3.2. La conformità è nuovamente verificata dopo Nel caso di una modifica sostanziale l’autorità competente verifica la conformità dell’impianto alle prescrizioni della presente direttiva .

    1999/13/CE (adattato)

    Articolo 59

    Scambio di informazioni sulla sSostituzione di solventi organici

    1. La Commissione assicura organizza lo scambio di informazioni tra con gli Stati membri e le attività interessate , le imprese interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale sull'uso di sostanze solventi organicihe e sui loro sostituti potenziali. Essa esamina l’idoneità all’uso, e sulle tecniche aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana.

    I temi elencati in seguito sono oggetto dello scambio di informazioni:

    a) l’idoneità all’uso;,

    b) i possibili effetti sulla salute umana in generale e in particolare quelli derivanti dall'esposizione per motivi professionali;,

    c) gli effetti potenziali sull’ambiente; e

    d) le conseguenze economiche, in particolare i costi e i vantaggi delle soluzioni disponibili.

    allo scopo di fornire linee guida sull'uso di sostanze e di tecniche aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana.

    In seguito allo scambio di informazioni la Commissione pubblica le linee guida per ciascuna attività.

    2. Gli Stati membri provvedono affinché si tenga conto delle linee guida di cui al paragrafo 1 ai fini dell'autorizzazione e della formulazione di regole generali vincolanti.

    Articolo 10

    Violazioni

    Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che, qualora si accerti una violazione della presente direttiva:

    a) il gestore informi l'autorità competente e adotti le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

    b) se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana e fino a che la conformità non venga ripristinata alle condizioni di cui alla lettera a), l'esercizio dell'attività sia sospeso.

    Articolo 11

    Sistemi di informazione e relazioni

    1. Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva sotto forma di relazione. Tale relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE [52]. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. Gli Stati membri pubblicano le relazioni contemporaneamente alla loro trasmissione alla Commissione, fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/313/CEE [53]. La prima relazione verte sui primi tre anni successivi alla data di cui all'articolo 15.

    2. Le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 comprendono, in particolare, dati sufficienti e rappresentativi atti a dimostrare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 5 e, se del caso, all'articolo 6.

    3. La Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva in base ai dati forniti dagli Stati membri al più tardi cinque anni dopo la presentazione delle prime relazioni da parte degli Stati membri. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione corredata, se necessario, di proposte.

    Articolo 60

    Accesso del pubblico all’informazione

    1. Fatto salvo quanto stabilito nella direttiva 90/313/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che almeno le domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali degli impianti per i quali sia necessaria un'autorizzazione ai sensi della direttiva 96/61/CE siano rese accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico, affinché quest'ultimo possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. Fatto salvo quanto stabilito nella direttiva 96/61/CE, non è obbligatorio modificare la presentazione dell'informazione destinata al pubblico.

    1. Anche lLa decisione dell'autorità competente, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve essere è messa a disposizione del pubblico.

    Le regole generali vincolanti applicabili agli impianti e l'elenco delle attività registrate e autorizzate degli impianti soggetti ad autorizzazione e registrazione sono messi a disposizione del pubblico.

    2. I risultati delle operazioni di controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione o della registrazione di cui all’articolo 55 agli articoli 8 e 9 e in possesso dell'autorità competente, vengono sono messi a disposizione del pubblico.

    3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le restrizioni riguardanti i motivi di rifiuto, da parte delle pubbliche autorità, di fornire informazioni, compresa la riservatezza commerciale ed industriale di cui all'articolo 4 3, paragrafi 1 2 e 2 3, della direttiva 90/313/CEE 2003/4/CE.

    78/176/CEE (adattato)

    Capo VI

    Disposizioni particolari per gli impianti che producono biossido di titanio

    Articolo 61

    Campo di applicazione

    Il presente capo si applica agli impianti che producono biossido di titanio.

    Articolo 1

    1. La presente direttiva ha come oggetto la prevenzione e, in vista della sua eliminazione, la diminuzione progressiva dell’inquinamento causato dai rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio.

    2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

    (a) inquinamento: lo scarico di qualsiasi residuo risultante dal processo di produzione del biossido di titanio, effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo in un ambiente, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi dell’ ambiente interessato;

    (b) rifiuto:

    – ogni residuo risultante dal processo di produzione del biossido di titanio, di cui il detentore si disfa o ha l’obbligo di disfarsi in virtù delle disposizioni nazionali vigenti;

    – ogni residuo risultante da un processo di trattamento di un residuo del tipo definito al primo trattino;

    (c) eliminazione:

    – la raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento dei rifiuti, come pure lo stoccaggio e il deposito al suolo o nel suolo e l’iniezione nel suolo;

    – lo scarico in acque superficiali, in acque sotterranee e in mare, nonché l’immersione in mare;

    – le operazioni di trasformazione necessarie alla loro riutilizzazione, al loro recupero o al loro riciclo;

    (d) stabilimenti industriali già esistenti: gli stabilimenti industriali già costruiti alla data della notifica della presente direttiva;

    (e) stabilimenti industriali nuovi: gli stabilimenti industriali in corso di costruzione alla data della notifica della presente direttiva o costruiti dopo tale data. Sono assimilate agli stabilimenti industriali nuovi gli ampliamenti apportati agli stabilimenti industriali già esistenti in modo da dar luogo, sullo stesso sito, ad un aumento della capacità di produzione di biossido di titanio dello stabilimento in questione pari o superiore a 15 000 t/anno.

    82/883/CEE

    Articolo 1

    La presente direttiva fissa, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 78/176/CEE, le modalità di vigilanza e di controllo degli effetti che lo scarico, l’immersione, lo stoccaggio, il deposito o l’iniezione dei rifiuti dell’industria del biossido di titanio hanno sugli ambienti considerati sotto l’aspetto fisico, chimico, biologico ed ecologico.

    Articolo 2

    Ai sensi della presente direttiva si intendono:

    – per ambienti colpiti: l’acqua, la superficie terrestre e il sottosuolo e l’atmosfera in cui vengono scaricati, immersi, stoccati, depositati o iniettati i rifiuti dell’industria del biossido di titanio,

    – per luogo di prelievo: il punto caratteristico in cui è effettuato il campionamento.

    Articolo 3

    1. I parametri applicabili per la vigilanza e il controllo di cui all’articolo 1 figurano negli allegati.

    2. Per i parametri menzionati nella colonna «determinazione obbligatoria» degli allegati, il prelievo e l'analisi dei campioni sono effettuati per i compartimenti indicati.

    3. Per i parametri menzionati nella colonna «determinazione facoltativa» degli allegati, il prelievo e l’analisi dei campioni sono effettuati per i compartimenti indicati se gli Stati membri lo ritengono necessario.

    92/112/CEE

    Articolo 1

    La presente direttiva fissa, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 78/176/CEE, le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti degli stabilimenti industriali già esistenti ed è intesa a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio.

    Articolo 2

    1. Ai fini della presente direttiva:

    a) nel caso di procedimento al solfato, si intendono per:

    - «rifiuti solidi»:

    - i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico nel procedimento di fabbricazione;

    - il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO47H2O);

    - «rifiuti fortemente acidi»:

    - le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanile. Se tali acque madri sono miscelate con rifiuti leggermente acidi che contengono complessivamente più dello 0,5% di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti (3), l'insieme degli effluenti liquidi deve essere considerato come rifiuto fortemente acido;

    - «rifiuti di trattamento»:

    - i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;

    - «rifiuti leggermente acidi»:

    - le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5% o meno di acido solforico libero;

    - «rifiuti neutralizzati»:

    - i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurne l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;

    - «polveri»:

    - le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale e di pigmento;

    - «SOx»:

    - l'anidride solforosa e solforica gassosa liberata nelle varie fasi dei procedimenti di fabbricazione e di trattamento interno dei rifiuti, compresi gli acidi vescicolari;

    b) nel caso di procedimento al cloro, si intendono per:

    - «rifiuti solidi»:

    - residui insolubili di minerale che non vengono attaccati dal cloro nel procedimento di fabbricazione;

    - i cloruri metallici e idrossidi metallici (sostanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;

    - residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;

    - «rifiuti fortemente acidi»:

    - i rifiuti contenenti più dello 0,5% di acido cloridrico libero e vari metalli pesanti (1);

    - «rifiuti di trattamento»:

    - i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) di rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;

    - «rifiuti leggermente acidi»:

    - le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5% o meno di acido cloridrico libero;

    - «rifiuti neutralizzati»:

    - i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurne l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;

    - «polveri»:

    - le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale, di pigmento e di coke;

    - «cloro»:

    - il cloro gassoso liberato nelle varie fasi del procedimento di fabbricazione;

    c) nel caso di procedimento al solfato o al cloro, si intendono per:

    - «immersione»:

    - qualsiasi eliminazione deliberata nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali o in alto mare, di sostanze e di materiali da parte di navi o di aeromobili (2)

    2. I termini definiti nella direttiva 78/176/CEE hanno lo stesso significato ai sensi della presente direttiva.

    92/112/CEE (adattato)

    Articolo 624

    Divieto di scarico dei rifiuti

    Gli Stati membri vietano lo scarico prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di dei seguenti rifiuti in qualsiasi corpo d’acqua, nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali e in alto mare o nell’oceano siano vietati:

    1a) per quanto riguarda i rifiuti solidi;, i rifiuti fortemente acidi e i rifiuti di trattamento provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

    - alla data del 15 giugno 1993, in tutte le acque citate;

    b) per quanto riguarda i rifiuti solidi ed i rifiuti fortemente acidi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro:

    - alla data del 15 giugno 1993, in tutte le acque citate.

    92/112/CEE articolo 2, paragrafo 1, lettera a) (adattato)

    2) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanile da impianti che utilizzano il procedimento al solfato ;. Se tali acque madri sono miscelate con compresi i rifiuti leggermente acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente più dello 0,5% di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti (3), compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5% o meno di acido solforico libero ;l'insieme degli effluenti liquidi deve essere considerato come rifiuto fortemente acido;

    3) i rifiuti provenienti da impianti che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti più dello 0,5% di acido cloridrico, nonché vari metalli pesanti, compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5% o meno di acido solforico libero;

    4) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti fortemente acidi di cui ai paragrafi 2 e 3 e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.,

    78/176/CEE

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti verranno eliminati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:

    – senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;

    – senza danneggiare la natura e il paesaggio.

    Articolo 3

    Gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere la prevenzione, il riciclo, la trasformazione dei rifiuti e l’estrazione dai medesimi di materie prime, nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti.

    Articolo 4

    1. Lo scarico, l’immersione, lo stoccaggio, il deposito e l’iniezione dei rifiuti sono vietati, salvo autorizzazione preventiva rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio i rifiuti sono prodotti. Un’autorizzazione preventiva deve anche essere rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro

    – sul cui territorio i rifiuti sono scaricati, stoccati, depositati o iniettati;

    – a partire dal cui territorio essi sono scaricati o immersi.

    2. L’autorizzazione può essere concessa solo per un periodo limitato. Essa può essere rinnovata.

    Articolo 5

    In caso di scarico o d’immersione, le autorità competenti, in applicazione dell'articolo 2 e in base alle informazioni fornite conformemente all’allegato I, possono accordare l’autorizzazione di cui all’articolo 4 a condizione:

    (a) che l’eliminazione dei rifiuti non possa essere effettuata con mezzi più idonei;

    (b) che una stima effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili non lasci prevedere nessun effetto dannoso, immediato o successivo, sull’ambiente acquatico;

    (c) che non si arrechi nessun pregiudizio alla navigazione, alla pesca, alla ricreazione, all’estrazione delle materie prime, alla dissalazione, alla piscicoltura e alla molluschicoltura, alle regioni aventi interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti delle acque in questione.

    Articolo 6

    In caso di stoccaggio, di deposito e di iniezione, le autorità competenti, in applicazione dell’articolo 2 e in base alle informazioni fornite conformemente all’allegato I, possono accordare l’autorizzazione di cui all’articolo 4 a condizione:

    (a) che l’eliminazione dei rifiuti non possa essere effettuata con mezzi più idonei;

    (b) che una stima effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili non lasci prevedere nessun effetto dannoso, immediato o successivo, sulle acque sotterranee, sul suolo o sull’atmosfera;

    (c) che non si arrechi alcun pregiudizio alla ricreazione, all’estrazione delle materie prime, alle piante, agli animali, alle regioni aventi interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti degli ambienti in questione.

    92/112/CEE (adattato)

    Articolo 3

    L'immersione di tutti i rifiuti solidi, fortemente acidi, di trattamento, leggermente acidi o neutralizzati di cui all'articolo 2 è vietata alla data del 15 giugno 1993.

    Articolo 5

    Agli Stati membri che incontrino serie difficoltà tecniche ed economiche nel rispettare la data di applicazione prevista dall'articolo 4, la Commissione può concedere un rinvio a condizione che le venga sottoposto, alla data del 15 giugno 1993, un programma di riduzione efficace di siffatti rifiuti. Detto programma deve portare al loro divieto definitivo entro il 30 giugno 1993.

    Entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva, la Commissione viene informata dei suddetti casi che sono oggetto di consultazione con tale istituzione. Essa ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 11

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio e in particolare quelli di cui è vietato lo scarico o l'immersione nelle acque o lo scarico nell'atmosfera:

    - siano evitati o riutilizzati, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile,

    - siano riutilizzati o smaltiti senza compromettere la salute umana o danneggiare l'ambiente.

    Lo stesso vale per i rifiuti provenienti dal reimpiego o dal trattamento di tali rifiuti.

    92/112/CEE (adattato)

    Articolo 636

    Controllo delle emissioni nell’acqua

    1. Le emissioni degli impianti nell’acqua superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell’allegato VIII.

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti siano ridotti conformemente alle disposizioni seguenti:

    a) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

    - i rifiuti leggermente acidi e i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 31 dicembre 1993, in tutte le acque, ad un valore non superiore a 800 kg di solfato totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni di SO4 contenuti nell'acido solforico libero e nei solfati metallici);

    b) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro:

    - i rifiuti leggermente acidi, i rifiuti di trattamento ed i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 15 giugno 1993, in tutte le acque, ai seguenti valori di cloruro totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni cloro contenuti nell'acido cloridrico libero e nei cloruri metallici):

    - 130 kg se si utilizza rutilio naturale,

    - 228 kg se si utilizza rutilio sintetico,

    - 450 kg se si utilizza «slag».

    Nel caso di stabilimenti che utilizzino più di un tipo di minerale, i valori si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.

    Articolo 7

    Salvo il caso delle acque superficiali interne, gli Stati membri possono rinviare non oltre il 31 dicembre 1994 la data limite di cui all'articolo 5, lettera a), qualora ciò sia necessario per gravi difficoltà tecniche ed economiche e purché venga presentato alla Commissione un efficace programma di riduzione dello scarico dei rifiuti in questione entro il 15 giugno 1993. Tale programma consentirà di raggiungere alla data indicata il seguente valore limite per tonnellata di biossido di titanio prodotto:

    - rifiuti leggermente acidi e rifiuti neutralizzati: 1 200 kg, al 15 giugno 1993,

    - rifiuti leggermente acidi e rifiuti neutralizzati: 800 kg, al 31 dicembre 1994.

    Entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva, la Commissione è informata di tali casi e consultata in merito. Essa ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 8

    1. Per quanto riguarda gli obblighi previsti all'articolo 6, gli Stati membri possono ricorrere ad obiettivi di qualità, con adeguati valori limite, applicati in modo che i loro effetti sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta contro le distorsioni della concorrenza siano equivalenti a quelli dei valori limite stabiliti nella presente direttiva.

    2. Qualora uno Stato membro decida di ricorrere ad obiettivi di qualità, esso presenta alla Commissione un programma (1) in cui dimostri che le misure in questione consentono di ottenere effetti, in termini di tutela dell'ambiente e di lotta contro le distorsioni della concorrenza, equivalenti a quelli dei valori limite alle date in cui tali valori vengono applicati conformemente all'articolo 6.

    Il programma è sottoposto alla Commissione almeno sei mesi prima che lo Stato membro proponga di applicare gli obiettivi di qualità.

    La valutazione del programma è effettuata dalla Commissione secondo le procedure previste all'articolo 10 della direttiva 78/176/CEE.

    La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    78/176/CEE (adattato)

    Articolo 8

    2.1. Le autorità competenti dello Gli Statoi Membroi interessato adottano i provvedimenti necessari affinché le prove di tossicità acuta siano effettuate conformemente all‘allegato VIII, parte 2, punto 1 e i risultati di tali prove siano conformi ai valori di cui all’allegato VIII, parte 2, punto 2. adottano tutti i provvedimenti necessari per rimediare ad una delle seguenti situazioni e, se del caso, esigono la sospensione delle operazioni di immersione, di scarico, di stoccaggio, di deposito o di iniezione:

    a) se i risultati del controllo previsto all’allegato II, parte A, punto 1, dimostrano che non sono soddisfatte le condizioni dell’autorizzazione preventiva di cui agli articoli 4, 5 e 6, ovvero

    b) se i risultati delle prove di tossicità acuta di cui all’allegato II, parte A, punto 2, mostrano che sono stati superati i valori massimi ivi indicati, o

    82/883/CEE articolo 12 (adattato)

    c) se i risultati del controllo che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare sull’ambiente interessato indicano una degradazione nella zona considerata, oppure

    78/176/CEE (adattato)

    (d) se, in caso di scarico o di immersione, si arreca pregiudizio alla navigazione, alla pesca, alla ricreazione, all’estrazione delle materie prime, alla dissalazione, alla piscicoltura o alla molluschicoltura, alle regioni aventi un interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti delle acque in questione, ovvero ancora

    (e) se, in caso di stoccaggio, deposito o iniezione, si arreca pregiudizio alla ricreazione, all’estrazione delle materie prime, alle piante, agli animali, alle regioni a interesse scientifico particolare e agli altri usi legittimi degli ambienti in questione.

    2. Se è interessato più di uno Stato membro, i provvedimenti sono adottati di concerto.

    78/176/CEE

    1 83/29/CEE articolo 1

    Articolo 9

    1. Nel caso degli stabilimenti industriali già esistenti, gli Stati membri stabiliscono programmi per la riduzione progressiva dell’inquinamento, al fine della sua eliminazione definitiva, provocato dai rifiuti provenienti da tali stabilimenti.

    2. I programmi di cui al paragrafo 1 fissano obiettivi generali di riduzione dell’inquinamento dovuto ai rifiuti liquidi, solidi e aeriformi, da conseguire non oltre il 1° luglio 1987. Essi comprendono altresì obiettivi intermedi. Contengono inoltre informazioni sullo stato dell’ambiente interessato, sulle misure di riduzione dell’inquinamento e sui metodi di trattamento dei rifiuti direttamente prodotti dai procedimenti di fabbricazione.

    3. 1 I programmi di cui al paragrafo 1 vengono trasmessi alla Commissione non oltre il 1° luglio 1980 la quale presenterà al Consiglio, anteriormente al 15 marzo 1983, adeguate proposte allo scopo di armonizzare detti programmi per quanto riguarda la riduzione e quindi l’eliminazione definitiva dell’inquinamento e migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione di biossido di titanio. Il Consiglio delibera su tali proposte entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

    4. Gli Stati membri pongono in atto un programma il 1° gennaio 1982 al più tardi.

    Articolo 10

    1. I programmi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, debbono prendere in considerazione tutti gli stabilimenti industriali già esistenti ed indicare le misure da adottare per quanto riguarda ogni stabilimento.

    2. Qualora, in circostanze particolari, uno Stato membro non ritenga necessarie, per quanto riguarda uno stabilimento particolare, misure supplementari per soddisfare gli obblighi della presente direttiva, esso deve fornire alla Commissione, entro sei mesi dalla notifica della presente direttiva, le prove che lo hanno portato a tale conclusione.

    3. Dopo aver proceduto in modo indipendente alla necessaria verifica di tali prove, la Commissione può convenire con lo Stato membro che non occorre prendere misure supplementari riguardo al particolare stabilimento interessato. La Commissione deve dare il suo accordo motivato nel termine di sei mesi.

    4. Qualora la Commissione non sia d’accordo con lo Stato membro, si dovranno includere nel programma di quest’ultimo misure supplementari riguardanti tale stabilimento.

    5. Qualora la Commissione si dichiari d’accordo, tale consenso è soggetto ad una revisione periodica, effettuata in base ai risultati del controllo eseguito ai sensi delle disposizioni della direttiva e in base a mutamenti significativi intervenuti nel procedimento di produzione o negli obiettivi della politica dell’ambiente.

    Articolo 11

    Gli stabilimenti industriali nuovi costituiscono oggetto di richieste di autorizzazione preventiva da indirizzare alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si prevede la loro costruzione. Dette autorizzazioni devono essere precedute da studi d’impatto sull’ambiente. Le autorizzazioni possono essere concesse soltanto alle imprese che dichiarino di impegnarsi ad utilizzare unicamente i materiali, i procedimenti e le tecnologie disponibili sul mercato, che siano meno dannosi per l’ambiente.

    Articolo 12

    Fatta salva la presente direttiva, gli Stati membri possono adottare regolamentazioni più rigorose.

    92/112/CEE (adattato)

    Articolo 649

    Prevenzione e controllo delle emissioni nell’atmosfera

    1.(iii) gli Stati membri dispongono che vengano installati impianti per prevenire Si previene l'emissione di acidi vescicolari dagli impianti ;

    2. Le emissioni degli impianti nell’atmosfera non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 3 dell’allegato VIII.

    Articolo 10

    I valori e le riduzioni di cui agli articoli 6, 8 e 9 sono controllati dagli Stati membri in relazione alla produzione effettiva di ogni stabilimento.

    78/176/CEE (adattato)

    Articolo 765

    Controllo delle emissioni e dell’ambiente

    1. Qualunque siano le modalità e il grado di trattamento dei rifiuti considerati, il loro scarico, la loro immersione, il loro stoccaggio, il loro deposito e la loro iniezione devono essere accompagnati da operazioni di controllo dei rifiuti nonché dell’ambiente interessato sotto l’aspetto fisico, chimico, biologico ed ecologico d cui all’allegato II.

    2. Le operazioni di controllo sono effettuate periodicamente da uno o più organismi designati dallo Stato membro le cui autorità competenti hanno rilasciato un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4. In caso di inquinamento che oltrepassi i limiti delle frontiere tra Stati membri, l’organismo è designato congiuntamente dalle parti interessate.

    3. La Commissione presenterà al Consiglio entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva una proposta relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti in questione. Il Consiglio delibera in merito a tale proposta entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

    1. Gli Stati membri assicurano il controllo delle emissioni nell’acqua per permettere all’autorità competente di verificare il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione e del disposto dell’articolo 63.

    2. Gli Stati membri assicurano il controllo delle emissioni nell’atmosfera per permettere all’autorità competente di verificare il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione e del disposto dell’articolo 64.

    nuovo

    Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui alla parte 5 dell’allegato VII.

    82/883/CEE (adattato)

    Articolo 4

    31. Gli Stati membri assicurano il provvedono alla vigilanza e al controllo dell’ambiente interessato dagli scarichi nell’acqua dei rifiuti degli impianti che producono biossido di titanio, conformemente alla parte 4 dell’allegato VIII. degli ambienti colpiti e di una zona vicina che si presume non colpita tenendo conto in particolare delle condizioni locali di tali ambienti e delle condizioni di eliminazione, intermittente o continua, di tali rifiuti.

    2. Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati, gli Stati membri definiscono, caso per caso, il luogo esatto del prelievo, la relativa distanza dal più vicino punto di eliminazione dei rifiuti e la profondità o l’altezza alla quale devono essere prelevati i campioni.

    Il campionamento deve essere effettuato negli stessi luoghi e alle medesime condizioni nel corso di operazioni di campionamento che si succedono; per esempio, nel caso delle acque marine soggette a marea, il campionamento è effettuato alla stessa ora rispetto all’alta marea, al coefficiente di marea.

    3. Per la vigilanza ed il controllo degli ambienti colpiti, gli Stati membri fissano la frequenza di campionamento e di analisi per ciascun parametro riportato negli allegati.

    Per quanto riguarda i parametri la cui determinazione è obbligatoria, la frequenza di campionamento e di analisi non può essere inferiore alle frequenze minime indicate negli allegati. Tuttavia, allorché il comportamento, il divenire e gli effetti dei rifiuti sono stati per quanto possibile stabiliti e se non vi è un deterioramento significativo della qualità dell’ambiente, gli Stati membri possono prescrivere una frequenza di campionamento e di analisi inferiore alle frequenze suddette. Se successivamente viene costatato un deterioramento significativo della qualità dell’ambiente imputabile ai rifiuti o ad un cambiamento nelle modalità di eliminazione degli stessi lo Stato membro ripristina una frequenza di campionamento e di analisi almeno uguale a quella specificata negli allegati. Qualora lo ritenga necessario o opportuno, uno Stato membro può distinguere tra diversi parametri applicando il presente comma ai parametri che non hanno indicato nessun deterioramento significativo della qualità dell’ambiente.

    4. Per la sorveglianza ed il controllo di una zona vicina idonea che si presume non colpita, la fissazione della frequenza di campionamento e di analisi è lasciata alla valutazione degli Stati membri. Se uno Stato membro costata che non è possibile determinare una zona di questo tipo ne riferisce alla Commissione.

    nuovo

    4. Il controllo è effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, a norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

    82/883/CEE (adattato)

    Articolo 5

    1. I metodi di misurazione di riferimento per la determinazione del valore dei parametri sono specificati negli allegati. I laboratori che impiegano altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano comparabili.

    2. I recipienti destinati a contenere i campioni, le sostanze o i metodi usati per conservare un campione parziale per l’analisi di uno o più parametri, il trasporto e lo stoccaggio dei campioni, nonché la loro preparazione per l’analisi, non devono esser tali da modificare in modo significativo i risultati di quest’ultima.

    Articolo 6

    Per la vigilanza ed il controllo degli ambienti interessati gli Stati membri possono stabilire in qualsiasi momento altri parametri oltre a quelli previsti nella presente direttiva.

    78/176/CEE

    Articolo 13

    1. Per l’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie circa:

    – le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 4, 5 e 6;,

    – i risultati del controllo dell’ambiente interessato, effettuato conformemente all’articolo 7;

    – le misure adottate ai sensi dell’articolo 8.

    Gli Stati membri forniscono inoltre alla Commissione informazioni di carattere generale sui materiali, sui procedimenti e sulle tecnologie da essi ricevute nel quadro dell’articolo 11.

    2. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto ai fini dell’applicazione della presente direttiva.

    3. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva, le quali, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.

    4. I paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiano indicazioni su imprese o associazioni di imprese.

    Articolo 14

    91/692/CEE articolo 2, paragrafo 1 e allegato I.b

    Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE [54]. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

    La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.

    La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

    82/883/CEE

    Articolo 7

    1. Nella relazione che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 14 della direttiva 78/176/CEE devono figurare i dati sulle operazioni di vigilanza e controllo effettuate dagli organismi designati in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, della stessa direttiva. Tali dati comprendono in particolare per ogni ambiente colpito:

    – la descrizione del luogo di prelievo; questa comporta alcuni elementi fissi, che possono essere rappresentati mediante un codice, e varie altre informazioni amministrative e geografiche. La descrizione è fatta una sola volta, in occasione della fissazione del punto caratteristico di campionamento;

    – la descrizione dei metodi di prelievo impiegati;

    – i risultati delle misurazioni dei parametri la cui determinazione è obbligatoria e, qualora gli Stati membri lo ritengano utile, quelli dei parametri la cui determinazione è facoltativa;

    – i metodi di misurazione e di analisi impiegati, e, eventualmente, i loro limiti di rilevamento, la loro accuratezza e la loro precisione;

    – i cambiamenti introdotti conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, per quanto riguarda la frequenza di campionamento e d’analisi.

    2. Le prime informazioni da comunicare in applicazione del paragrafo 1 sono quelle raccolte nel corso del terzo anno successivo alla notifica della presente direttiva.

    3. La Commissione pubblica in forma riassunta, previo accordo dello Stato membro interessato, le informazioni che le sono state comunicate.

    4. La Commissione valuta l’efficacia della procedura di vigilanza e controllo degli ambienti colpiti e, entro un termine massimo di sei anni dalla notifica della presente direttiva, presenta, se del caso, al Consiglio proposte volte a migliorare tale procedura e ad armonizzare i metodi di misurazione, includendo i limiti di rilevamento, la loro accuratezza e la loro precisione, nonché i metodi di campionamento.

    Articolo 8

    Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva in caso di inondazioni, catastrofi naturali o condizioni meteorologiche eccezionali.

    Articolo 9

    Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico

    i parametri della colonna «determinazione facoltativa» ed

    i metodi di misurazione di riferimento

    indicati negli allegati sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 11.

    Articolo 13

    Allorché l’eliminazione dei rifiuti richiede, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 78/176/CEE, il rilascio di autorizzazioni preventive da parte delle autorità competenti di vari Stati membri, gli Stati membri interessati si consultano sul contenuto e sull’attuazione del programma di controllo.

    96/61/CE (adattato)

    Capo VII

    Comitato, disposizioni transitorie e finali

    nuovo

    Articolo 66

    Autorità competenti

    Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che sono incaricati dell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva.

    Articolo 67

    Relazioni presentate dagli Stati membri

    1. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione della Commissione informazioni sull’attuazione della presente direttiva, su dati rappresentativi circa le emissioni e altri effetti sull’ambiente, sull’applicazione delle migliori tecniche disponibili conformemente agli articoli 15 e 16.

    Gli Stati membri elaborano e aggiornano periodicamente sistemi d’informazione nazionali per rendere disponibili le informazioni di cui al primo comma in formato elettronico.

    2. La Commissione stabilisce il tipo e il formato delle informazioni che gli Stati membri devono rendere disponibili a norma del paragrafo 1.

    Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

    3. La Commissione presenta una relazione sull’attuazione della presente direttiva, redatta sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, al Parlamento europeo ed al Consiglio entro tre anni dalla data di cui all’articolo 71, paragrafo 1, e in seguito ogni tre anni, corredandola, se del caso, di proposte legislative.

    Articolo 68

    Modifiche degli allegati

    La Commissione adegua le parti 3 e 4 dell'allegato V, le parti 1, 2, 6, 7 e 8 dell'allegato VI, le parti 1, 5, 6, 7, 8 dell'allegato VII e le parti 2 e 4 dell'allegato VIII al progresso tecnico e scientifico sulla base delle migliori tecniche disponibili.

    Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

    82/883/CEE

    Articolo 10

    1. È istituito un comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, qui di seguito chiamato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    807/2003 articolo 3 e allegato III.34

    Articolo 11

    1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adattamento al progresso tecnico.

    1882/2003 articolo 3 e allegato III.61 (adattato)

    Articolo 1969

    Procedura di Ccomitato

    1882/2003 articolo 1 e allegato Allegato I.17 e articolo 3 e allegato III.61

    1. La Commissione è assistita da un Comitato.

    2000/76/CE

    Articolo 17

    Comitato di regolamentazione

    1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione.

    2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    807/2003 articolo 3 e allegato III.34

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE [55].

    1882/2003 articolo 1 e allegato I, punto 17 e articolo 3 e allegato III, punto 61

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE [56], tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    807/2003 articolo 3 e allegato III, punto 34, 1882/2003 articolo 3 e allegato III, punto 61, 2000/76/CE articolo 17

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    807/2003 articolo 3 e allegato III.34, 1882/2003 articolo 1 e allegato I.17 e articolo 3 e allegato III.61

    3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

    2000/76/CE articolo 17

    3. Il comitato adotta le proprie regole di procedura.

    nuovo

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    1999/13/CE articolo 14 (adattato)

    Articolo 14

    Sanzioni

    Gli Stati membri decidono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali emanate in attuazione della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni decise devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 15 e notificano senza indugio ogni loro successiva modificazione.

    2000/76/CE (adattato)

    Articolo 19

    Sanzioni

    Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 28 dicembre 2002 e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

    2001/80/CE (adattato)

    Articolo 16

    Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni in caso di violazione delle norme nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    nuovo

    Articolo 70

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Occorre che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [giorno/mese/anno (ad esempio, 1° gennaio 2011)] e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

    Articolo 71

    Recepimento

    1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, all’articolo 3, paragrafo 4 e paragrafi da 14 a 18, all’articolo 4, paragrafo 2, agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 12, paragrafo 8, all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), all’articolo 14, all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d) e paragrafi da 3 a 5, all’articolo 16, paragrafi da 2 a 5, all’articolo 17, all’articolo 18, paragrafi da 2 a 4, all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, all’articolo 22, paragrafo 4, lettere b) e d), agli articoli 23, 24 e 25, all’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 26, paragrafo 2 e all’articolo 26, paragrafo 3, lettere da c) a g), all’articolo 29, lettere a) e b), agli articoli 30 e 32, all’articolo 33, paragrafo 3, all’articolo 35, paragrafi da 2 a 4, all’articolo 36, all’articolo 37, paragrafo 2, all’articolo 43, paragrafo 5, all’articolo 65, paragrafi 2 e 4, agli articoli 66, 67 e 70, nonché all’allegato I, punti 1.1, 2.5, lettera c), 3.5, 4.7, 5.2, 5.3, 6.1, lettera c), 6.4, lettera b), 6.6, 6.9 e 6.10, all’allegato IV, punto 1, lettera b), all’allegato V, parti da 1 a 4, all’allegato VI, parte 1, lettera b), parte 4, punti 2.2, 3.1 e 3.2, parte 6, punti 2.5 e 2.6, all’allegato VII, parte 7, punto 3, all’allegato VIII, parte 1, punti 1 e 2, lettera c) e parte 3, punti 2 e 3, entro il [giorno/mese/anno (ad esempio, il 30 giugno 2012, vale a dire un anno e mezzo dopo l’entrata in vigore)]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a partire dal [giorno/mese/anno (ad esempio, 30 giugno 2012, vale a dire un anno e mezzo dopo l’entrata in vigore)]. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 72

    Abrogazione

    1. Le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 96/61/CE, 1999/13/CE e 2000/76/CE, come modificate dagli atti elencati nell’allegato IX, parte A sono abrogate con effetto dal [giorno/mese/anno (ad esempio, il 1° gennaio 2014, vale a dire 3 anni dopo l’entrata in vigore)], salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di trasposizione nel diritto nazionale e applicazione delle direttive figuranti nell’allegato IX, parte B.

    2. La direttiva 2001/80/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato IX, parte A, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2016, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di trasposizione nel diritto nazionale e applicazione delle direttive figuranti nell’allegato IX, parte B.

    3. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

    nuovo

    Articolo 73

    Disposizioni transitorie

    1. Per quanto riguarda gli impianti di cui all’allegato I, punti 1.2, 1.3, 1.4, da 2.1 a 2.4, punto 2.5 lettere a) e b), punti 2.6, 3, da 4.1 a 4.6, 5.1, 5.2, punto 5.3, lettere a) e b), punto 5.4, punto 6.1, lettere a) e b), punti da 6.2 a 6.5, punto 6.6, lettere b) e c), punti 6.7 e 6.8, nonché gli impianti di cui al punto 1.1 con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e gli impianti di cui al punto 6.6, lettera a), dotati di oltre 40 000 posti per il pollame e che sono in funzione o detengono un'autorizzazione oppure che hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima della data di cui all’articolo 71, paragrafo 1, a condizione che tali impianti siano messi in funzione entro un anno da tale data, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all’articolo 71, paragrafo 1 a partire dal [giorno/mese/anno (ad esempio, 1° gennaio 2014, vale a dire tre anni dopo l’entrata in vigore)].

    2. Per quanto riguarda gli impianti di cui all’allegato I, punto 2.5, lettera c), punto 5.3, lettere c), d) ed e), punto 6.1, lettera c), punti 6.9 e 6.10, nonché gli impianti di cui al punto 1.1 con potenza termica nominale inferiore a 50 MW e gli impianti di cui al punto 6.6, lettera a), dotati di meno di 40 000 posti per il pollame e che sono in funzione prima della data di cui all’articolo 71, paragrafo 1, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all’articolo 71, paragrafo 1 a partire dal [giorno/mese/anno (ad esempio, 1° luglio 2015, vale a dire quattro anni e mezzo dopo l’entrata in vigore)].

    3. Per quanto riguarda gli impianti di combustione di cui al capo III, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all’articolo 71, paragrafo 1 a partire dal 1° gennaio 2016.

    4. Per quanto riguarda gli impianti di combustione per il coincenerimento dei rifiuti, l’allegato VI, parte 4, punto 3.1 si applica fino al 31 dicembre 2015.

    Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2016 si applica a tali impianti l’allegato VI, parte 4, punto 3.2.

    Articolo 74

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 75

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    […] […]

    96/61/CE (adattato)

    ALLEGATO I

    Categorie di attività industriali di cui all’articolo 1 11

    1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.

    2. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesimoa punto voce siano gestite in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

    nuovo

    Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, non si tiene conto degli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 3 MW .

    Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, non si tiene conto degli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW e che funzionano per non più di 350 ore all'anno.

    96/61/CE (adattato)

    nuovo

    1. Attività energetiche

    1.1 Impianti di Ccombustione di combustibili in impianti con una potenza termica calorifica nominale totale di combustione di oltre 50 MW (1) pari o superiore a 20 MW .

    1.2. Raffinazione Raffinerie di petrolio e di gas

    1.3. produzione di coke Cokerie

    1.4. Impianti di Ggassificazione o e liquefazione di combustibili del carbone

    2. Produzione e trasformazione dei metalli

    2.1. Impianti di Aarrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

    2.2. Impianti di Pproduzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

    2.3. Impianti destinati alla Ttrasformazione di metalli ferrosi mediante:

    a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

    b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

    c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

    2.4. Funzionamento di fFonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate di pezzi fusi al giorno

    2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: Impianti:

    a) destinati a ricavare produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

    b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli e ad esclusione delle attività delle fonderie;

    nuovo

    (c) funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, che producono prodotti in metallo fuso con una capacità di produzione superiore a 2,4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 12 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

    96/61/CE (adattato)

    nuovo

    2.6. Impianti per il tTrattamento di superficie di metalli o e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3

    3. Industria dei prodotti minerali

    3.1.

    Impianti destinati alla pProduzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

    3.2. Impianti destinati alla pProduzione di amianto o e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto

    3.3. Impianti per la fFabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

    3.4. Impianti per la fFusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

    3.5. Impianti per la fFabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e o con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3

    4. Industria chimica

    Nnell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 di cui alla presente sezione, si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.74.6.

    4.1. Impianti chimici per la fFabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

    a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

    b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;

    c) idrocarburi solforati;

    d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

    e) idrocarburi fosforosi;

    f) idrocarburi alogenati;

    g) composti organometallici;

    h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

    i) gomme sintetiche;

    j) sostanze coloranti e pigmenti;

    k) tensioattivi e agenti di superficie.

    4.2. Impianti chimici per la fFabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

    a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

    b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

    c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

    d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

    e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

    4.3. Impianti chimici per la fFabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

    4.4. Impianti chimici per la fFfabbricazione di prodotti di base fitosanitari o e di biocidi

    4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fFabbricazione di prodotti farmaceutici di base compresi i prodotti intermedi

    4.6. Impianti chimici per la fFabbricazione di esplosivi

    nuovo

    4.7. Fabbricazione di prodotti chimici destinati a essere utilizzati come combustibili o lubrificanti

    96/61/CE (adattato)

    nuovo

    5. Gestione dei rifiuti

    Salvi l'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1):

    5.1. Impianti per lL’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno, che comportano il ricorso alle seguenti attività:

    a) trattamento biologico;

    b) trattamento fisico-chimico;

    c) incenerimento o coincenerimento;

    d) dosaggio o miscelatura;

    e) ricondizionamento;

    f) stoccaggio con una capacità superiore a 10 tonnellate;

    g) uso principale come combustibile o altro mezzo di produzione d’energia;

    h) rigenerazione/recupero dei solventi;

    i) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;

    j) rigenerazione degli acidi o delle basi;

    k) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;

    l) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;

    m) Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.

    5.2. Impianti di iIncenerimento di dei rifiuti non pericolosi urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

    5.3. Impianti per lL'eliminazione o il recupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, che comportano il ricorso alle seguenti attività:

    a) trattamento biologico;

    b) trattamento fisico-chimico;

    nuovo

    c) pretrattamento dei rifiuti destinati al coincenerimento

    d) trattamento di scorie e ceneri;

    e) trattamento di rottami metallici.

    96/61/CE (adattato)

    5.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

    6. Altre attività

    6.1. Impianti industriali destinati alla fFabbricazione in impianti industriali di :

    a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

    b) di carta o e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

    nuovo

    c) pannelli a base di legno, ad eccezione del compensato, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.

    96/61/CE (adattato)

    nuovo

    6.2. Impianti per il pPretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno

    6.3. Impianti per la cConcia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito

    6.4. a) Funzionamento di Mmacelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno

    b) Trattamento e trasformazione , diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinatie alla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale a partire da:

    i) materie prime annuali animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

    ii) materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)

    nuovo

    una miscela di materie prime animali e vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti in tonnellate al giorno superiore a;

    – 75 se A è pari o superiore a 10; oppure

    – [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi

    dove “A” è la percentuale (%) di materia animale della capacità di produzione di prodotti finiti

    L’imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

    La presente sottosezione non si applica nel caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte.

    96/61/CE (adattato)

    c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)

    6.5. Impianti per Ll’eliminazione o il ricupero di carcasse e o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno

    6.6 Impianti per l'Aallevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

    a) 40 000 posti pollame;

    nuovo

    a) 40 000 posti per polli da carne o 30 000 posti per galline ovaiole o 24 000 posti per anatre o 11 500 posti per tacchini

    96/61/CE

    b) 2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o

    c) 750 posti scrofe

    nuovo

    Nei casi di specie di pollame diverse da quelle di cui alla lettera a) o di vari tipi di specie di cui alle lettere a), b) e c) allevate nello stesso impianto, la soglia è calcolata sulla base dei fattori di escrezione di azoto equivalente, anziché sulla base delle soglie fissate sopra.

    96/61/CE (adattato)

    6.7 Impianti per il Ttrattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventei organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

    6.8 Impianti per la Ffabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione

    nuovo

    6.9 Conservazione del legno e dei prodotti in legno con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno

    6.10 Trattamento fuori sito di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane [57] ed evacuate da un impianto di cui al capo I.

    96/61/CE (adattato)

    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2 E ALL'ARTICOLO 20

    1. Direttiva 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto

    2. Direttiva 82/176/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

    3. Direttiva 83/513/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio

    4. Direttiva 84/156/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

    5. Direttiva 84/491/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano

    6. Direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE successivamente modificata dalle direttive 88/347/CEE e 90/415/CEE che modificano l'allegato II della direttiva 86/280/CEE

    7. Direttiva 89/369/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani

    8. Direttiva 89/429/CEE concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani

    9. Direttiva 94/67/CE sull'incenerimento di rifiuti pericolosi

    10. Direttiva 92/112/CEE che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio

    11. Direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione, modificata da ultimo dalla direttiva 94/66/CE

    12. Direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità

    13. Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE

    14. Direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati

    15. Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

    96/61/CE (adattato)

    nuovo

    ALLEGATO IIIII

    Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione Elenco delle sostanze inquinanti

    ARIA

    1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo

    2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto

    3. Monossido di carbonio

    4. Composti organici volatili

    5. Metalli e relativi composti

    6. Polveri comprese le particelle sottili

    7. Amianto (particelle in sospensione e fibre)

    8. Cloro e suoi composti

    9. Fluoro e suoi composti

    10. Arsenico e suoi composti

    11. Cianuri

    12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera

    13. Poli-cloro-dibenzo-diossina (PCDD) e poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF)

    ACQUA

    1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico

    2. Composti organofosforici

    3. Composti organici dello stagno

    4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso

    5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili

    6. Cianuri

    7. Metalli e loro composti

    8. Arsenico e suoi composti

    9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici

    10. Materie in sospensione

    11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare)

    12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO).

    nuovo

    13. Sostanze di cui all'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque [58].

    96/61/CE (adattato)

    ALLEGATO IIIIV

    Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili

    Considerazioni da tener presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'articolo 2, punto 11, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione

    1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti

    2. Impiego di sostanze meno pericolose

    3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti

    4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale

    5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico

    6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione

    7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti

    8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile

    9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica

    10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi

    11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente

    12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 o da organizzazioni internazionali.

    2003/35/CE

    ALLEGATO IVV

    Partecipazione del pubblico alle decisioni

    1. Il pubblico è informato (attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

    a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 22 15, paragrafo 1, compresa la descrizione degli elementi di cui all’articolo 13, paragrafo 1 6, paragrafo 1

    nuovo

    b) le disposizioni generali vincolanti nuove o aggiornate, stabilite a norma dell’articolo 18, compresi il loro contenuto ed una sintesi non tecnica del quadro giuridico e di quello amministrativo nei quali tali disposizioni saranno applicate;

    2003/35/CE (adattato)

    bc) eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 28 17;

    cd) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

    de) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;

    ef) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;

    fg) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

    gh) le modalità precise della partecipazione e della consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.

    2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

    a) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 1;

    b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 che sono pertinenti ai fini della decisione di cui all'articolo 68 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 1.

    3. Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione.

    4. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere prese adeguatamente in considerazione al momento della decisione.

    5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica). Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente allegato.

    2001/80/CE (adattato)

    1 2006/105/CE articolo 1 e allegato B(2)

    2 articolo 20 e allegato II, pag. 703

    3 articolo 20 e allegato II, pag. 703 e articolo 20 e allegato II, pag. 704

    ALLEGATO V I

    Disposizioni tecniche per gli impianti di combustione

    Parte 1

    MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI SO2 PER GLI IMPIANTI ESISTENTI [59] [60]

    Stato membro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

    | Emissioni di SO2 per grandi impianti di combustione nel 1980(Kton) | Massimali di emissione(Kton/anno) | % di riduzione emissione nel 1980 | % di riduzione emissione adeguate rispetto al 1980 |

    | | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |

    | | 1993 | 1998 | 2003 | 1993 | 1998 | 2003 | 1993 | 1998 | 2003 |

    Belgio | 530 | 318 | 212 | 159 | -40 | -60 | -70 | -40 | -60 | -70 |

    1 Bulgaria | 1 1734 | 1 1410 | 1 1300 | 1 1190 | 1 -19 | 1 -25 | 1 -31 | 1 -19 | 1 -25 | 1 -31 |

    2 Repubblica ceca | 2 1408 | 2 919 | 2 303 | 2 155 | 2 -35 | 2 -79 | 2 -89 | 2 -35 | 2 -79 | 2 -89 |

    Danimarca | 323 | 213 | 141 | 106 | -34 | -56 | -67 | -40 | -60 | -70 |

    Germania | 2225 | 1335 | 890 | 668 | -40 | -60 | -70 | -40 | -60 | -70 |

    2 Estonia | 2 240 | 2 123 | 2 91 | 2 76 | 2 -49 | 2 -62 | 2 -68 | 2 -49 | 2 -62 | 2 -68 |

    Grecia | 303 | 320 | 320 | 320 | +6 | +6 | +6 | -45 | -45 | -45 |

    Spagna | 2290 | 2290 | 1730 | 1440 | 0 | -24 | -37 | -21 | -40 | -50 |

    Francia | 1910 | 1146 | 764 | 573 | -40 | -60 | -70 | -40 | -60 | -70 |

    Irlanda | 99 | 124 | 124 | 124 | +25 | +25 | +25 | -29 | -29 | -29 |

    Italia | 2450 | 1800 | 1500 | 900 | -27 | -39 | -63 | -40 | -50 | -70 |

    3 Cipro | 3 17 | 3 29 | 3 32 | 3 34 | 3 +71 | 3 +88 | 3 +100 | 3 +71 | 3 +88 | 3 +100 |

    3 Lettonia | 3 60 | 3 40 | 3 30 | 3 25 | 3 -30 | 3 -50 | 3 -60 | 3 -30 | 3 -50 | 3 -60 |

    3 Lituania | 3 163 | 3 52 | 3 64 | 3 75 | 3 -68 | 3 -61 | 3 -54 | 3 -68 | 3 -61 | 3 -54 |

    Lussemburgo | 3 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | -40 | -50 | -60 | -40 | -50 | -50 |

    3 Ungheria | 3 720 | 3 429 | 3 448 | 3 360 | 3 -40 | 3 -38 | 3 -50 | 3 -40 | 3 -38 | 3 -50 |

    3 Malta | 3 12 | 3 13 | 3 17 | 3 14 | 3 +14 | 3 +51 | 3 +17 | 3 +14 | 3 +51 | 3 +17 |

    Paesi Bassi | 299 | 180 | 120 | 90 | -40 | -60 | -70 | -40 | -60 | -70 |

    Portogallo | 115 | 232 | 270 | 206 | +102 | +135 | +79 | -25 | -13 | -34 |

    3 Polonia | 3 2087 | 3 1454 | 3 1176 | 3 1110 | 3 -30 | 3 -44 | 3 -47 | 3 -30 | 3 -44 | 3 -47 |

    1 Romania | 1 561 | 1 692 | 1 503 | 1 518 | 1 23 | 1 -10 | 1 -8 | 1 23 | 1 -10 | 1 -8 |

    3 Slovenia | 3 125 | 3 122 | 3 98 | 3 49 | 3 -2 | 3 -22 | 3 -61 | 3 -2 | 3 -22 | 3 -61 |

    3 Slovacchia | 3 450 | 3 177 | 3 124 | 3 86 | 3 -60 | 3 -72 | 3 -81 | 3 -60 | 3 -72 | 3 -81 |

    Regno Unito | 3883 | 3106 | 2330 | 1553 | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 | -60 |

    Austria | 90 | 54 | 36 | 27 | -40 | -60 | -70 | -40 | -60 | -70 |

    Finlandia | 171 | 102 | 68 | 51 | -40 | -60 | -70 | -40 | -60 | -70 |

    Svezia | 112 | 67 | 45 | 34 | -40 | -60 | -70 | -40 | -60 | -70 |

    ALLEGATO II

    MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI NOX PER GLI IMPIANTI ESISTENTI [61] [62]

    Stato membro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

    | Emissioni di NOx (come NO2) per grandi impianti di combustione nel 1980(Kton) | Massimali di emissione di NOx (Kton/anno) | % di riduzione rispetto a emissioni NOx nel 1980 | % di riduzione emissioni NOx adeguate rispetto al 1980 |

    | | Fase 1 | Fase 2 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 1 | Fase 2 |

    | | 1993 [63] | 1998 | 1993 [64] | 1998 | 1993 [65] | 1998 |

    Belgio | 110 | 88 | 66 | -20 | -40 | -20 | -40 |

    1 Bulgaria | 1 155 | 1 125 | 1 95 | 1 -19 | 1 -39 | 1 -19 | 1 -39 |

    3 Repubblica ceca | 3 403 | 3 228 | 3 113 | 3 -43 | 3 -72 | 3 -43 | 3 -72 |

    Danimarca | 124 | 121 | 81 | -3 | -35 | -10 | -40 |

    Germania | 870 | 696 | 522 | -20 | -40 | -20 | -40 |

    3 Estonia | 3 20 | 3 10 | 3 12 | 3 -52 | 3 -40 | 3 -52 | 3 -40 |

    Grecia | 36 | 70 | 70 | +94 | +94 | 0 | 0 |

    Spagna | 366 | 368 | 277 | +1 | -24 | -20 | -40 |

    Francia | 400 | 320 | 240 | -20 | -40 | -20 | -40 |

    Irlanda | 28 | 50 | 50 | +79 | +79 | 0 | 0 |

    Italia | 580 | 570 | 428 | -2 | -26 | -20 | -40 |

    3 Cipro | 3 3 | 3 5 | 3 6 | 3 +67 | 3 +100 | 3 +67 | 3 +100 |

    3 Lettonia | 3 10 | 3 10 | 3 9 | 3 -4 | 3 -10 | 3 -4 | 3 -10 |

    3 Lituania | 3 21 | 3 8 | 3 11 | 3 -62 | 3 -48 | 3 -62 | 3 -48 |

    Lussemburgo | 3 | 2,4 | 1,8 | -20 | -40 | -20 | -40 |

    3 Ungheria | 3 68 | 3 33 | 3 34 | 3 -51 | 3 -49 | 3 -51 | 3 -49 |

    3 Malta | 3 1,7 | 3 7 | 3 2,5 | 3 +299 | 3 +51 | 3 +299 | 3 +51 |

    Paesi Bassi | 122 | 98 | 73 | -20 | -40 | -20 | -40 |

    Portogallo | 23 | 59 | 64 | +157 | +178 | -8 | 0 |

    3 Polonia | 3 698 | 3 426 | 3 310 | 3 -39 | 3 -56 | 3 -39 | 3 -56 |

    1 Romania | 1 135 | 1 135 | 1 77 | 1 -1 | 1 -43 | 1 -1 | 1 -43 |

    3 Slovenia | 3 17 | 3 15 | 3 16 | 3 -12 | 3 -6 | 3 -12 | 3 -6 |

    3 Slovacchia | 3 141 | 3 85 | 3 46 | 3 -40 | 3 -67 | 3 -40 | 3 -67 |

    Regno Unito | 1016 | 864 | 711 | -15 | -30 | -15 | -30 |

    Austria | 19 | 15 | 11 | -20 | -40 | -20 | -40 |

    Finlandia | 81 | 65 | 48 | -20 | -40 | -20 | -40 |

    Svezia | 31 | 25 | 19 | -20 | -40 | -20 | -40 |

    ALLEGATO III

    Valori limite per gli impianti di combustione di cui all’articolo 33, paragrafo 2 di SO2

    Combustibili solidi

    A. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 6%) che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:

    2001/80/CE articolo 2 (adattato)

    1. Tutti i valori limite di emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi, al 3% per le caldaie che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15% per le turbine a gas e per i motori a gas

    (...PICT...)

    2001/80/CE (adattato)

    (...PICT...)

    NB.

    Qualora i valori limite di emissione di cui sopra non possano essere rispettati per le caratteristiche del combustibile, si dovrà ottenere un grado di desolforazione pari ad almeno il 60% nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 100 MWth, 75% nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 100 MWth e inferiore o pari a 300 MWth e 90% per impianti con potenza superiore a 300 MWth. Nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 500 MWth, si applicherà un grado di desolforazione pari ad almeno il 94%, o ad almeno il 92% qualora sia stato stipulato un contratto relativo alla messa a punto di un sistema di desolforazione dei gas di scarico o di iniezione di calcio e i lavori di installazione dello stesso siano iniziati prima del 1° gennaio 2001.

    B. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 6%) che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ad eccezione delle turbine a gas.

    Tipo di combustione | 50 - 100 MWth | 100 - 300 MWth | > 300 MWth |

    Biomassa | 200 | 200 | 200 |

    Caso generale | 850 | 200 [66] | 200 |

    NB.

    Qualora i valori limite di emissione di cui sopra non possano essere rispettati per le caratteristiche del combustibile, si dovrà ottenere per gli impianti un valore di 300 mg/Nm3 SO2, o un grado di desolforazione pari ad almeno il 92% nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 300 MWth e, nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 300 MWth, si applicherà un grado di desolforazione pari ad almeno il 95%, oltre ad un valore limite di emissione massimo consentito pari a 400 mg/Nm3.

    ALLEGATO IV

    VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI SO2

    Combustibili liquidi

    A. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 3%) che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:

    (...PICT...)

    (...PICT...)

    B. Valori limite di SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 3%) che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ad eccezione delle turbine a gas

    50 - 100 MWth | 100 - 300 MWth | > 300 MWth |

    850 | 400 - 200(diminuzione lineare) [67] | 200 |

    Nel caso di due impianti di Creta e Rodi con potenza termica nominale di 250 MWth per i quali l'autorizzazione sarà rilasciata anteriormente al 31 dicembre 2007 si applica il valore limite di emissione di 1700 mg/Nm3.

    nuovo

    Nel caso delle turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato dotate di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard può essere definito dall'autorità competente, in funzione delle caratteristiche dell’impianto interessato.

    2001/80/CE (adattato)

    nuovo

    2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile solido o liquido

    Potenza termica nominale (MWth) | Carbone e lignite | Biomassa | Torba | Combustibili liquidi |

    50-100 | 400 | 200 | 300 | 350 |

    100-300 | 250 | 200 | 300 | 250 |

    > 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |

    2001/80/CE articolo 5 (adattato)

    In deroga all'allegato III:

    1) Gli I nuovi impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 400 MW, alimentati a combustibile solido che hanno ricevuto un’autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 del numero di ore annue, di seguito indicato (calcolateo in media mobile su un periodo di cinque anni), sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3.

    2001/80/CE (adattato)

    nuovo

    ALLEGATO V

    3. Valori limite di emissione (in mg/Nm3) di SO2 per le caldaie alimentate a combustibile gassoso

    Combustibili gassosi

    A. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 3%) to che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:

    Tipo di combustibile | Valori limite(mg/Nm3) |

    Combustibili gassosi Inin generale | 35 |

    Gas liquido | 5 |

    Gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie, gas a fornio a coke gas d'altoforno | 800400 |

    Gas a basso potere calorifico originati da altiforni | 200 |

    Gas derivati dal carbone | [68] |

    B. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 3%) che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2:

    Combustibili gassosi in generale | 35 |

    Gas liquefatto | 5 |

    Gas a basso potere calorifico dei forni a coke | 400 |

    Gas a basso potere calorifico degli altiforni | 200 |

    nuovo

    4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie alimentate con combustibili solidi o liquidi

    Potenza termica nominale (MWth) | Carbone e lignite | Biomassa e torba | Combustibili liquidi |

    50-100 | 300450 in caso di combustione di lignite polverizzata | 300 | 450 |

    100-300 | 200 | 250 | 200 |

    > 300 | 200 | 200 | 150 |

    2001/80/CE allegato VI (adattato)

    (2) Fino al 31 dicembre 2015, gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MW, che non sono in funzione, a partire dal 2008, per più di 2 000 ore all'anno (calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni):

    - gli impianti autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa (misurato come NO2) pari a 600 mg/Nm3;

    - gli impianti soggetti ad un piano nazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, vedono il loro contributo al piano nazionale calcolato sulla base di un valore limite di 600 mg/Nm3.

    A partire dal 1° gennaio 2016, gli impianti suddetti, Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido con potenza termica nominale non superiore a 500 MW ai quali è stata concessa un’autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all’anno, (calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni), sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx di anidride solforosa (misurato come NO2) pari a 450 mg/Nm3.

    Gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MV alimentati a combustibile solido che hanno ricevuto un’autorizzazione prima del 1° luglio 1987 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all’anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm3.

    2001/80/CE (adattato)

    nuovo

    ALLEGATO VI

    5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx (MISURATI COME NO2) e CO per gli impianti di combustione a gas

    A. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm3 (O2: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:

    Tipo di combustibile: | Valori limite [69](mg/Nm3) |

    Solido [70], [71]: | |

    50 - 500 MWth: | 600 |

    >500 MWth: | 500 |

    Dal 1° gennaio 2016 | |

    50 - 500 MWth: | 600 |

    >500 MWth: | 200 |

    Liquido: | |

    50 - 500 MWth: | 450 |

    >500 MWth: | 400 |

    Gassoso: | |

    50 - 500 MWth: | 300 |

    >500 MWth: | 200 |

    B. Valori limite di emissione NOx espresso in mg/Nm3 che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ad eccezione delle turbine a gas

    Combustibili solidi (tenore di O2: 6%)

    Tipo di combustibile | 50 - 100 MWth | 100 - 300 MWth | > 300 MWth |

    Biomassa | 400 | 300 | 200 |

    Caso generale | 400 | 200 [72] | 200 |

    Combustibili liquidi (tenore di O2: 3%)

    50 - 100 MWth | 100 - 300 MWth | > 300 MWth |

    400 | 200 [73] | 200 |

    Nel caso di due impianti di Creta e Rodi con potenza termica nominale di 250 MWth per i quali l'autorizzazione sarà rilasciata anteriormente al 31 dicembre 2007 si applica il valore limite di emissione di 400 mg/Nm3.

    Combustibili gassosi (tenore di O2: 3%)

    | 50 - 300 MWth | > 300 MWth |

    Gas naturale (nota 1) | 150 | 100 |

    Altri gas | 200 | 200 |

    Turbine a gas

    Valori limite di emissione NOx espresso in mg/Nm3 (tenore di O2: 15%) che devono essere applicati dalle unità a una sola turbina a gas ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (i valori limite si applicano soltanto con un carico superiore al 70%):

    | > 50 MWth(potenza termica alle condizioni ISO |

    Gas naturale (nota 1) | 50 (nota 2) |

    Combustibili liquidi (nota 3) | 120 |

    Combustibili gassosi (diversi dal gas naturale) | 120 |

    | NOx | CO |

    Caldaie a gas | 100 | 100 |

    Turbine a gas (comprese le CCGT), che utilizzano il gas naturale(1) come combustibile | 50(2)(3) | 100 |

    Turbine a gas (comprese le CCGT), che utilizzano combustibili diversi dal gas naturale(4) | 90 | 100 |

    Motori a gas | 100 | 100 |

    Notae 1:

    1) Il gas naturale è il metano presente in natura con non più del 20% (in volume) di inerti ed altri costituenti.

    Nota 2:

    2) 75 mg/Nm3 nei casi seguenti, in cui l'efficienza della turbina a gas è determinata alle condizioni ISO di carico di base:

    i) turbine a gas usate in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità che hanno un grado di rendimento globale superiore al 75%;

    ii) turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato che hanno un grado di rendimento elettrico globale medio annuo superiore al 55%;

    iii) turbine a gas per trasmissioni meccaniche.

    3) Per le turbine a gas che non rientrano in una delle categorie di cui sopra alla nota 2) , ma che hanno un grado di efficienza superiore al 35% - determinato alle condizioni ISO di carico base – il valore limite di emissione di NOx sarà pari a 50x*η/35 dove η è l’efficienza della turbina a gas alle condizioni ISO di carico base espressa in percentuale (e determinata alle condizioni ISO di carico base).

    Nota 3:

    4) Questi valori Questo limite di emissione si applica unicamente anche alle turbine a gas che utilizzano alimentate con distillati leggeri e medi come combustibili liquidi .

    Per le turbine a gas (comprese le CCGT) , i valori limite di emissione di NOx e CO fissati nella tabella di cui al presente punto si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

    Le turbine a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno non sono coperte sono escluse da detti dai valori limite di emissione stabiliti al presente punto . Il gestore di questi impianti registra il tempo di funzionamento utilizzato è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrati i tempi di tale utilizzazione.

    nuovo

    6. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3, per le caldaie che utilizzano combustibili solidi o liquidi

    Potenza termica nominale (MWth) | Carbone e lignite | Biomassa e torba | Combustibili liquidi |

    50-100 | 30 | 30 | 30 |

    100-300 | 25 | 20 | 25 |

    > 300 | 20 | 20 | 20 |

    2001/80/CE (adattato)

    ALLEGATO VII

    VALORI LIMITE DI EMISSIONE DELLE POLVERI

    A. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4 paragrafi 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:

    Tipo di combustibile | Potenza termica nominale(MW) | Valori limite(mg/Nm3) |

    Solido | ≥ 500< 500 | 50 [74]100 |

    Liquido [75] | tutti gli impianti | 50 |

    Gassoso | tutti gli impianti | 5 di regola10 per i gas di altoforno e50 per i gas prodotti dalle acciaierie che possono essere impiegati altrove |

    B. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ad eccezione delle turbine a gas:

    Combustibili solidi (tenore di O2: 6%)

    50 - 100 MWth | > 100 MWth |

    50 | 30 |

    Combustibili liquidi (tenore di O2: 3%)

    50 - 100 MWth | > 100 MWth |

    50 | 30 |

    Nel caso di due impianti di Creta e Rodi con potenza termica nominale di 250 MWth per i quali l'autorizzazione sarà rilasciata anteriormente al 31 dicembre 2007 si applica il valore limite di emissione di 50 mg/Nm3.

    7. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3, per caldaie che utilizzano combustibili gassosi (tenore di O2: 3%)

    Di norma In generale | 5 |

    Per il Ggas di altiforni | 10 |

    Per i Ggas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati altrove | 30 |

    Parte 2

    Valori limite di emissione per gli impianti di combustione di cui all’articolo 33, paragrafo 3

    2001/80/CE articolo 2 (adattato)

    1. Tutti i valori limite di emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi, al 3% per le caldaie che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15% per le turbine a gas e per i motori a gas .

    nuovo

    Nel caso delle turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato dotate di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard può essere definito dall'autorità competente, in funzione delle caratteristiche dell’impianto interessato.

    2001/80/CE allegati III e IV (adattato)

    nuovo

    2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile solido o liquido .

    Potenza termica nominale (MWth) | Carbone e lignite | Biomassa | Torba | Combustibili liquidi |

    50-100 | 400 | 200 | 300 | 350 |

    100-300 | 200 | 200 | 300250 in caso di combustione a letto fluido | 200 |

    > 300 | 150200 in caso di combustione a letto fluido circolante o sotto pressione | 150 | 150 200 in caso di combustione a letto fluido | 150 |

    2001/80/CE allegato V (adattato)

    3. Valori limite di emissione di SO2 espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano combustibili gassosi B. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 3%) che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2:

    Combustibili gassosi In generale | 35 |

    Gas liquido | 5 |

    Gas a basso potere calorifico da forno a coke | 400 |

    Gas a basso potere calorifico d’altoforno | 200 |

    2001/80/CE allegato VI (B) (adattato)

    nuovo

    4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano combustibili solidi o liquidi.

    Potenza termica nominale (MWth) | Carbone e lignite | Biomassa e torba | Combustibili liquidi |

    50-100 | 300 400 in caso di combustione di lignite polverizzata | 250 | 300 |

    100-300 | 200 | 200 | 150 |

    > 300 | 150200 in caso di combustione di lignite polverizzata | 150 | 100 |

    5. Valori limite di emissione di NOx e CO espressi in mg/Nm3 per impianti di combustione alimentati a gas

    | NOx | CO |

    Caldaie alimentate a gas | 100 | 100 |

    Turbine a gas (comprese le CCGT)(1) | 50(2) | 100 |

    Motori a gas | 75 | 100 |

    2001/80/CE allegato VI (adattato)

    nuovo

    Note

    1) I valori limite di emissione di NOx e CO fissati al presente punto si applicano anche alle turbine a gas che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi.

    2) Per le turbine a gas che hanno un grado di efficienza superiore al 35% - determinato alle condizioni ISO di carico di base - il valore limite di emissione di NO x sarà pari a 50x*η/35 dove η è l'efficienza della turbina a gas alle condizioni ISO di carico base espressa in percentuale.

    Per le turbine a gas (comprese le CCGT) , i valori limite di emissione di NOx e CO fissati al presente punto si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

    Le turbine a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno sono escluse da detti dai valori limite di emissione fissati al presente punto . Il gestore di questi impianti registra il tempo di funzionamento utilizzato è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrati i tempi di tale utilizzazione.

    2001/80/CE allegato VII (adattato)

    6. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano combustibili solidi o liquidi .

    nuovo

    Potenza termica nominale (MWth) | |

    50- 300 | 20 |

    > 300 | 1020 per la biomassa e la torba |

    2001/80/CE allegato VII (adattato)

    7. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano combustibili gassosi .

    Di norma In generale | 5 |

    Per il Ggas di altiforni | 10 |

    Per i Ggas prodotti dall’industria siderurgica che possono essere usati altrove. | 30 |

    2001/80/CE (adattato)

    ALLEGATO VIII

    Parte 3

    Controllo delle emissioni METODI DI MISURAZIONE DELLE EMISSIONI

    A. Modalità di misurazione e di valutazione delle emissioni di impianti di combustione

    1. Fino al 27 novembre 2004

    Le concentrazioni di SO2, polveri, NOx sono misurate senza soluzione di continuità nel caso di nuovi impianti per i quali è stata concessa una licenza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 con potenza termica nominale superiore a 30 MW. Tuttavia, il controllo di SO2 e delle polveri può limitarsi a misurazioni discontinue o ad altre opportune procedure di determinazione qualora tali misurazioni o procedure, che devono essere verificate e riconosciute dalle autorità competenti, possano essere utilizzate per determinare la concentrazione.

    Nel caso di nuovi impianti per i quali è stata concessa una licenza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 non previsti dal primo comma, le autorità competenti possono chiedere l'esecuzione di misurazioni senza soluzione di continuità di questi tre inquinanti, ove lo ritengano necessario. Nei casi in cui non sono richieste tali misurazioni, si applicano regolarmente misurazioni discontinue o opportune procedure di determinazione approvate dalle autorità competenti, per valutare la quantità delle sostanze sopra menzionate presenti nelle emissioni.

    2. A decorrere dal 27 novembre 2002, senza pregiudizio dell'articolo 18, paragrafo 2

    1. Le autorità competenti impongono misurazioni senza soluzione di continuità delle Le concentrazioni di SO2, NOx e polveri dallo scarico gassoso negli scarichi gassosi di ciascun impianto di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW sono misurate senza soluzione di continuità .

    nuovo

    La concentrazione di CO negli scarichi gassosi degli impianti di combustione alimentati con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW è misurata senza soluzione di continuità.

    2001/80/CE (adattato)

    nuovo

    2. In deroga al primo comma L’autorità competente può possono non essere decidere di non rendere obbligatorie le misurazioni senza soluzione di continuità di cui al punto 1 nei casi seguenti:

    a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10 000 ore di funzionamento;

    b) per SO2 e per le polveri delle caldaie a gas naturale o delle turbine degli impianti di combustione alimentatei con gas naturale;

    c) per SO2 delle turbine a gas o delle caldaie degli impianti di combustione alimentatei a gasolio con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione degli scarichi gassosi ;

    d) per SO2 delle caldaie alimentate degli impianti di combustione alimentatei con biomassa se il gestore può provare che le emissioni di SO2 non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti.

    3. Nei casi in cui non sono richieste misurazioni senza soluzione di continuità, sono necessarie come minimo misurazioni discontinue di SO2, NOx, polveri e, per gli impianti alimentati a gas, anche di CO una volta ogni sei mesi.

    nuovo

    4. Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale saranno misurate almeno una volta all’anno.

    2001/80/CE (adattato)

    nuovo

    5. In alternativa alle misurazioni di SO2 e NOx di cui al punto 3 , si possono usare opportune altre procedure, di determinazione che devono essere verificate ed approvate dalle autorità dall’autorità competentei, per valutare determinare la quantità degli inquinanti sopra menzionati presenti nelle emissioni di SO2 e di NOx . Queste procedure applicano le pertinenti norme CEN non appena esse sono disponibili. oppure, seSe non sono disponibili norme CEN, si applicano le norme ISO, le norme nazionali o internazionali, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

    3. Nel caso di impianti che devono rispondere ai gradi di desolforazione fissati dall'articolo 5, paragrafo 2 e dall'allegato III, sono applicabili i requisiti riguardanti le misurazioni delle emissioni di anidride solforosa stabiliti nel precedente punto 2. Inoltre il tenore di zolfo del combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione deve essere controllato regolarmente.

    64. In caso di sostanziali significative modifiche in merito al combustibile utilizzato o al modo di conduzione degli impianti, le autorità competenti devono l’autorità competente deve esserne informatea. Esse decidono L’autorità competente decide se le disposizioni in materia di controllo di cui ai punti da 1 a 4 al punto 2 sono appropriate o se richiedono un adeguamento.

    75. Le misurazioni senza soluzione di continuità effettuate conformemente al punto 12 comprendono le misurazioni del i seguenti parametri di funzionamento del processo: tenore di ossigeno, della temperatura, della pressione e del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi . La misurazione senza soluzione di continuità del tenore di vapore acqueo dei gas di scarico degli scarichi gassosi non è necessaria, a condizione che lo il gas di scarico gassoso prelevato sia essiccato prima dell'analisi delle emissioni.

    8. Le misurazioni rappresentative, ossia Il campionamento ed l’analisi dei delle sostanze inquinanti pertinenti inquinanti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali i sistemi di misura automatici, sono effettuatei conformemente alle norme CEN non appena esse sono disponibili. Se non sono disponibili norme CEN si applicano norme ISO, norme nazionali o internazionali, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

    I sistemi di misurazione continua automatici sono soggetti a controllo mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno.

    2001/80/CE articolo 13 (adattato)

    Articolo 13

    Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché Ii gestori informanoinformino entro congrui termini le l’ autorità competentei dei risultati delle misurazioni continue, della verifica dei sistemi del funzionamento delle apparecchiature di misurazione automatici , delle misurazioni discontinue, nonché di tutte le altre misurazioni effettuate per valutare il rispetto della presente direttiva.

    2001/80/CE (adattato)

    nuovo

    96. A livello dei valori limite di emissione, Ii valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non superano le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

    Monossido di carbonio | 10% |

    Anidride solforosa | 20% |

    Ossidi di azoto | 20% |

    Polveri | 30% |

    10. I valori medi orari e giornalieri convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati dopo detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui al punto 9 sopra.

    11. Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema automatico di misure in continuo non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema automatico di misure di controllo in continuo.

    B. Determinazioni delle emissioni totali annue degli impianti di combustione

    Fino al 2003 compreso, le autorità competenti ottengono la determinazione delle emissioni totali annue di anidride solforosa e ossidi d'azoto da nuovi impianti di combustione. Qualora si usi il controllo continuo, il gestore dell'impianto di combustione addiziona separatamente per ogni inquinante la massa di inquinante emesso quotidianamente, sulla base delle portate volumetriche degli scarichi gassosi. Qualora non si usi il controllo continuo, le stime delle emissioni annue totali vengono determinate dal gestore, sulla base delle disposizioni di cui alla parte A, punto 1, conformi alle esigenze delle autorità competenti.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le emissioni annue totali di anidride solforosa e di ossidi di azoto dei nuovi impianti insieme alla comunicazione richiesta ai sensi della parte C, punto 3, concernente le emissioni annue totali degli impianti esistenti.

    Gli Stati membri stabiliscono, a decorrere dal 2004 e per ogni anno successivo, un inventario delle emissioni di SO2, NOx e polveri di tutti gli impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW. L'autorità competente riceve per ogni impianto gestito in una data località da un unico gestore i dati seguenti:

    le emissioni annue totali di SO2, NOx e polveri (come totale di particelle in sospensione),.

    la quantità annua totale di apporto di energia, con riferimento al potere calorifico netto, suddiviso secondo cinque categorie di combustibile: biomassa, altri combustibili solidi, combustibili liquidi, gas naturale, altri gas.

    Un sommario dei risultati di questo inventario che mostra separatamente le emissioni delle raffinerie è comunicato alla Commissione ogni tre anni, entro dodici mesi dalla fine del triennio considerato. I dati annuali, impianto per impianto, sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest'ultima. La Commissione metterà a disposizione degli Stati membri un sommario del raffronto e della valutazione degli inventari nazionali entro dodici mesi dal ricevimento di questi ultimi.

    A partire dal 1° gennaio 2008 gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione una relazione sugli impianti esistenti che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 4, paragrafo 1 quater e la registrazione dei tempi di utilizzazione e di non utilizzazione assegnati per il restante periodo di funzionamento degli impianti..

    C. Determinazione delle emissioni annue totali degli impianti esistenti fino al 2003 compreso

    1. Gli Stati membri elaborano, a partire dal 1990 e ogni successivo anno fino al 2003 compreso, un inventario completo delle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto per gli impianti esistenti:

    impianto per impianto per gli impianti di oltre 300 MWth e per le raffinerie,

    su base generale per gli altri impianti di combustione cui si applica la presente direttiva.

    2. La metodologia utilizzata per questi inventari deve essere analoga a quella impiegata per determinare le emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto originate da impianti di combustione nel 1980.

    3. I risultati dell'inventario vengono comunicati alla Commissione, opportunamente raccolti, entro nove mesi dal termine dell'anno considerato. La metodologia utilizzata per l'elaborazione di detti inventari delle emissioni e le informazioni dettagliate di base sono messe a disposizione della Commissione su richiesta di quest'ultima.

    4. La Commissione procede ad un raffronto sistematico degli inventari nazionali e, se del caso, presenta al Consiglio proposte intese all'armonizzazione delle metodologie utilizzate per l'elaborazione degli inventari delle emissioni ai fini di una efficace attuazione della presente direttiva.

    2001/80/CE articolo 14 (adattato)

    1 Rettifica, GU L 319 del 23.11.2002, pag. 30

    nuovo

    Parte 4

    Valutazione del rispetto dei valori limite di emissione

    Articolo 14

    1. Nel caso di misurazioni continue possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicati nella parte A degli allegati da III a VII, se la valutazione dei risultati rivela che, nelle ore di funzionamento lungo un anno civile:

    a) nessun valore medio del mese civile supera i valori limite d'emissione e

    b) per quanto concerne:

    i) l'anidride solforosa e le polveri, il 97% di tutti i valori medi di 48 ore non supera il 110% dei valori limite di emissione;

    ii) gli ossidi di azoto, il 95% di tutti i valori medi di 48 ore non supera il 110% dei valori limite di emissione.

    Non si tiene conto dei periodi di cui all'articolo 7 né dei periodi di avvio e di arresto.

    2. Qualora siano richieste soltanto misurazioni discontinue, o altre opportune procedure di determinazione, i valori limite di emissione indicati negli allegati da III a VII possono considerarsi rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità stabilite dalle competenti autorità, non superano i valori limite di emissione.

    1 3. Nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, i gradi di desolforazione si considerano rispettati se la valutazione delle misurazioni effettuate a norma dell'allegato VIII, parte A, punto 3 indica che tutti i valori medi dei mesi civili o tutti i valori medi calcolati mensilmente raggiungono i gradi di desolforazione richiesti.

    Non si tiene conto dei periodi di cui all'articolo 7 né dei periodi di avvio e di arresto.

    4. Per i nuovi impianti per i quali l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, i valori limite di emissione nelle ore di funzionamento lungo un anno civile sono considerati conformi in presenza dei seguenti requisiti:

    a) nessun valore medio giornaliero convalidato supera i pertinenti dati di cui agli allegati da III a VII, parte B;

    b) il 95% di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200% dei pertinenti dati di cui alla parte B degli allegati da III a VII.

    I "valori medi convalidati" sono determinati conformemente all'allegato VIII, parte A, punto 6.

    Non si tiene conto dei periodi di cui all'articolo 7 né dei periodi di avvio e di arresto.

    nuovo

    1. Nel caso di misurazioni continue possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2, se la valutazione dei risultati delle misurazioni rivela che, nelle ore di funzionamento nel corso di un anno civile, sono state rispettate tutte le condizioni che seguono:

    a) nessun valore medio mensile convalidato supera i valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2;

    b) nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110% dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2;

    c) nei casi di impianti di combustione composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone con una potenza termica nominale inferiore a 50 MW, nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 150% dei valori limite di emissione pertinenti indicate nelle parti 1 e 2,

    d) il 95% di tutti i valori medio orari convalidati nel corso dell’anno non supera il 200% dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2.

    I valori medi convalidati sono determinati conformemente a quanto disposto alla parte 3, parte 10.

    Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione, non si tiene conto dei valori misurati durante i periodi di cui all’articolo 33, paragrafi 4 e 5 e all’articolo 34, né di quelli misurati durante i periodi di avvio e di arresto.

    2. Qualora non siano richieste misurazioni senza soluzione di continuità, i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2 sono considerati rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità stabilite dalle competenti autorità, non superano i valori limite di emissione.

    2000/76/CE articolo 3 (adattato)

    1 Rettifica, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 52

    ALLEGATO VI

    Disposizioni tecniche relative agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti

    Parte 1

    Definizioni

    Ai fini della del presente allegato direttiva si intende per:

    6. 1

    a) “«impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti »” esistente un impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti :

    ia) che era in esercizio e era autorizzato conformemente alla normativa comunitaria applicabile prima del 28 dicembre 2002; o

    iib) che era autorizzato o registrato per l’incenerimento dei rifiuti o il coincenerimento e la cui autorizzazione era sia stata rilasciata prima del 28 dicembre 2002, conformemente alla normativa comunitaria applicabile , purché l’impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003; oppure

    iiic) che era stato oggetto, a parere dell’autorità competente, di una richiesta completa di autorizzazione prima del 28 dicembre 2002, purché l’impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;

    nuovo

    b) “nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti”, ogni impianto di incenerimento dei rifiuti che non rientra nella lettera a).

    2000/76/CE (adattato)

    ANNEX I Parte 2

    Fattori di equivalenza per le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani

    Per la determinazione della concentrazione totale [TE (EQUIVALENTE TOSSICO)] delle diossine e dei furani, le concentrazioni di massa delle seguenti dibenzo-p-diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma:

    | Fattore di equivalenza tossico |

    2,3,7,8 — Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) | 1 |

    1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) | 0,5 |

    1,2,3,4,7,8 — Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |

    1,2,3,6,7,8 — Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |

    1,2,3,7,8,9 — Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |

    1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzodiossina (HpCDD) | 0,01 |

    Octaclorodibenzodiossina (OCDD) | 0,001 |

    2,3,7,8 — Tetraclorodibenzofurano (TCDF) | 0,1 |

    2,3,4,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) | 0,5 |

    1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) | 0,05 |

    1,2,3,4,7,8 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |

    1,2,3,6,7,8 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |

    1,2,3,7,8,9 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |

    2,3,4,6,7,8 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |

    1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) | 0,01 |

    1,2,3,4,7,8,9 — Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) | 0,01 |

    Octaclorodibenzofurano (OCDF) | 0,001 |

    Parte 3 ALLEGATO V

    Valori limite per le emissioni nell'atmosfera da parte degli impianti di incenerimento dei rifiuti

    2000/76/CE articolo 11 (adattato)

    18. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione sono normalizzati in base alle seguenti condizioni e per l'ossigeno secondo la formula di cui all'allegato VI: Tutti i valori limite di emissione saranno calcolati a una

    (a) temperatura di 273,15 K 273 K, a una pressione di 101,3 kPa e dopo la correzione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi. ossigeno 11%,gas secco, nel gas di scarico degli impianti di incenerimento;.

    b) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, ossigeno 3%, gas secco, nel gas di scarico in caso di incenerimento unicamente di oli usati, secondo la definizione della direttiva 75/439/CEE;

    I valori limite di emissione sono normalizzati all’11% di ossigeno negli scarichi gassosi, tranne che nel caso di incenerimento di oli minerali usati, come definiti all’articolo 3, lettera h), della direttiva 20../../CE, quando sono normalizzati al 3% di ossigeno, e nei casi di cui alla parte 5, punto 2.7.

    2000/76/CE (adattato)

    1.1a) Valori medi giornalieri dei limiti di emissione per le seguenti sostanze inquinanti, espressi in mg/Nm³

    Polvere totale | 10 mg/m³ |

    Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC) | 10 mg/m³ |

    Cloruro di idrogeno (HCl) | 10 mg/m³ |

    Fluoruro di idrogeno (HF) | 1 mg/m³ |

    Biossido di zolfo (SO2) | 50 mg/m³ |

    Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come NO2 biossido di azoto per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti | 200 mg/m³ [76] |

    Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come NO2 biossido di azoto per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti con una capacità nominale pari o inferiore a 6 t/ora | 400 mg/m³ [77] |

    Le autorità competenti possono concedere deroghe relativamente a NOx per impianti di incenerimento esistenti:

    – dotati di capacità nominale ≤ 6 t/ora, purché l'autorizzazione preveda che il valore medio giornaliero non superi 500 mg/m3, e ciò fino al 1° gennaio 2008,

    – dotati di capacità nominale > 6 t/ora ma ≤ 16 t/ora, purché l'autorizzazione preveda che il valore medio giornaliero non superi 400 mg/m3, e ciò fino al 1° gennaio 2010,

    – dotati di capacità nominale > 16 t/ora, ma t/ora che non scaricano acque reflue, purché l'autorizzazione preveda che il valore medio giornaliero non superi 400 mg/m3, e ciò fino al 1° gennaio 2008.

    Fino al 1° gennaio 2008 l'autorità competente può concedere deroghe relativamente alla polvere per impianti di incenerimento esistenti, purché l'autorizzazione preveda che i valori medi giornalieri non superino 20 mg/m3.

    1.2b) Valori limite di emissione su 30 minuti per le seguenti sostanze inquinanti espressi in mg/Nm³

    | (100%) A | (97%) B |

    Polvere totale | 30 mg/m³ | 10 mg/m³ |

    Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC) | 20 mg/m³ | 10 mg/m³ |

    Cloruro di idrogeno (HCl) | 60 mg/m³ | 10 mg/m³ |

    Fluoruro di idrogeno (HF) | 4 mg/m³ | 2 mg/m³ |

    Biossido di zolfo (SO2) | 200 mg/m³ | 50 mg/m³ |

    Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come NO2 biossido di azoto per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti | 400 mg/m³ [78] | 200 mg/m³ [79] |

    Fino al 1° gennaio 2010 l’autorità competente può concedere deroghe relativamente a NOx per impianti di incenerimento esistenti, dotati di una capacità nominale tra 6 e 16 t/ora, purché i valori medi su 30 minuti non superino 600 mg/m3 per la colonna A o 400 mg/m3 per la colonna B.

    1.3c) Tutti i Vvalori limite di emissione medi espressi in mg/Nm³ per i metalli pesanti elencati di seguito in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore.

    Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) | 0,05 in totale mg/m³ | 0,01 mg/m3 in totale [80] |

    Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl) | | |

    Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg) | 0,05 mg/m³ | 0,1 mg/m3 [81] |

    Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb) | 0,5 in totale mg/m³ | 1 mg/m3 in totale [82] |

    Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As) | | |

    Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb) | | |

    Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr) | | |

    Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co) | | |

    Rame e suoi composti espressi come rame (Cu) | | |

    Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn) | | |

    Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni) | | |

    Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V) | | |

    Tali valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di gas e vapori dei metalli pesanti in questione dei relativi composti.

    1.4d) I vValori limite di emissione medi espressi in ng/Nm³ per diossine e furani sono misurati in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore. I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani calcolata ricorrendo al concetto di equivalenza tossica in conformità della parte 2 dell’allegato I.

    Diossine e furani | 0,1 ng/m³ |

    1.5e) I seguenti Vvalori limite di emissione espressi in mg/Nm³ per le concentrazioni di il monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione negli scarichi gassosi (escluse le fasi di avvio e arresto):

    a) 50 mg/m3 di gas di combustione, come valore medio giornaliero,

    b) 100 mg/m3 di gas di combustione di tutte le misurazioni, come valore medio su 30 minuti in un periodo di 24 ore.

    (c) 150 mg/m3 di gas di combustione per almeno il 95% di tutte le misurazioni, come valore medio su 10 minuti oppure 100 mg/m3 di gas di combustione di tutte le misurazioni, come valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore.

    L’autorità competente può concedere deroghe ai valori limite di emissione fissati nel presente punto per gli impianti di incenerimento dei rifiuti che utilizzano la tecnologia del letto fluido, purché l’autorizzazione fissi preveda un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) inferiore o pari a 100 mg/m3 mg/Nm3 come valore medio orario.

    2000/76/CE articolo 13 (adattato)

    2. Valori limite di emissione applicabile nelle circostanze descritte nell’articolo 41, paragrafo 5 e nell’articolo 42.

    4. Il tenore La concentrazione di polvere delle nelle emissioni nell’atmosfera di un impianto di incenerimento dei rifiuti non può superare in nessun caso i 150 mg/m3 mg/Nm3 espressi come media su 30 minuti.; Nonnon possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell’atmosfera di TOC e CO e TOC fissati ai punti 1.2 e 1.5, lettera b) . Devono essere rispettate tutte le altre condizioni di cui all’articolo 6.

    2000/76/EC (adattato)

    nuovo

    f) 3. Gli Stati membri possono stabilire norme volte a disciplinare le deroghe previste nel presente allegato.

    ALLEGATO II Parte 4

    Determinazione dei valori limite per le emissioni nell’atmosfera provenienti dal coincenerimento dei rifiuti

    1. La seguente formula (formula di miscelazione) sarà deve essere applicata ogniqualvolta non sia stato stabilito uno specifico valore limite totale di emissione «C» in una tabella della del presente parte allegato.

    Il valore limite di emissione per ciascuna agente sostanza inquinante e il CO monossido di carbonio presenti negli scarichi gassosi nei gas di scarico provenienti dal coincenerimento dei rifiuti è calcolato come segue:

    (...PICT...)

    Vrifiuti | : | volume dei gas di scarico degli scarichi gassosi provenienti dall'incenerimento dei soli rifiuti, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico specificato nell'autorizzazione e normalizzato alle condizioni stabilite nella presente direttiva.Qualora il calore liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosi sia inferiore al 10% del calore totale liberato nell'impianto, Vrifiuti deve essere calcolato in base ad un quantitativo (nozionale) di rifiuti che, se incenerito, libererebbe un calore pari al 10% del calore totale liberato in questione. |

    Crifiuti | : | valore limite di emissione per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui alla parte 3 fissati nell’allegato V per i pertinenti inquinanti e il monossido di carbonio. |

    Vprocesso | : | volume dei gas di scarico degli scarichi gassosi provenienti dal processo dell'impianto, inclusa la combustione dei combustibili autorizzati normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato sulla base dei tenori di ossigeno stabiliti previsti nella normativa comunitaria o nazionale ai fini della normalizzazione delle emissioni. In assenza di normativa per questo tipo di impianti, si deve utilizzare il tenore reale di ossigeno dei gas di scarico degli scarichi gassosi non diluiti con aggiunta di aria non indispensabile per il processo. La normalizzazione alle altre condizioni è specificata dalla presente direttiva. |

    Cprocesso | : | valori limite di emissione fissati nella indicati nelle tabelle del presente parte allegato per talunei attività settori industriali o, in caso di assenza di tali tabelle o valori, valori limite di emissione degli inquinanti e del monossido di carbonio presenti nei fumi degli impianti conformi alle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative vigenti per tali impianti, quando vengono bruciati i combustibili normalmente utilizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limite di emissione fissati che figurano nell’autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si ricorre alle concentrazioni reali di massa. |

    C | : | valori limite totali di emissione ad un determinato e tenore di ossigeno fissati nella indicati nelle tabelle del presente parte allegato per talunei attività industriali e per talunei sostanze inquinanti o, in caso di assenza di tali tabelle o valori, valori limite totali di emissione per il monossido di carbonio e i pertinenti inquinanti in sostituzione dei che sostituiscono i valori limite di emissione stabiliti nei come previsto dai pertinenti allegati della presente direttiva. Il tenore totale di ossigeno che sostituisce il tenore di ossigeno ai fini della normalizzazione è calcolato sulla base del suddetto tenore, rispettando i volumi parziali. Tutti i valori limite si emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e dopo la correzione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi. |

    Gli Stati membri possono stabilire misure volte a disciplinare le esenzioni previste nella presente parte allegato.

    2.II.1. Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coinceneriscono rifiuti

    Valori medio giornalieri (per le misurazioni continue). Periodi di campionamento e altri requisiti relative alla misurazione di cui all’articolo 7. Tutti i valori sono espresso in mg/m3 (diossine e furani in ng/m3).

    2.1 I valori limite di emissione stabiliti ai punti 2.2 e 2.3 si applicano come valori medi giornalieri di polveri totali, HCI, HF, NOx, SO2 e TOC (per misurazioni senza soluzione di continuità), come valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore per i metalli pesanti e come valori medi in un periodi di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore per diossine e furani.

    I risultati delle misurazioni effettuate per verificare il rispetto dei Tutti i valori limite di emissione sono normalizzati alle seguenti condizioni: temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa a ossigeno 10%, gas secco.

    I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

    2.2II.1.1 C – Valori limite totali di emissione (espressi in mg/Nm3 tranne che per diossine e furani) per le seguenti sostanze inquinanti

    Inquinanti Sostanza inquinante | C |

    Polveri totali | 30 |

    HCl | 10 |

    HF | 1 |

    NOx per gli impianti esistenti | 800 |

    NOx per quelli nuovi | 500 [83] |

    Cd + Tl | 0,05 |

    Hg | 0,05 |

    Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 |

    Diossine e furani (ng/Nm³) | 0,1 |

    Fino al 1° gennaio 2008, esenzioni per i NOx possono essere autorizzate dalle autorità competenti per i forni esistenti per cemento operanti a umido o che bruciano meno di tre tonnellate di rifiuti all’ora, purché l’autorizzazione preveda un valore limite complessivo per l’emissione di NOx inferiore o pari a 1200 mg/m3.

    Fino al 1° gennaio 2008, esenzioni per le polveri possono essere autorizzate dalle autorità competenti per i forni di cemento che bruciano meno di tre tonnellate di rifiuti all’ora, purché l’autorizzazione preveda un valore limite complessivo di emissioni inferiore o pari a 50 mg/m3.

    2.3II.1.2. C – Valorei limite totali di emissione (espressi in mg/Nm³) per SO2 e TOC

    Inquinanti | C |

    SO2 | 50 |

    TOC | 10 |

    L’autorità competente può concedere deroghe rispetto ai valori limite di emissione stabiliti al presente punto nei casi in cui l’incenerimento di rifiuti non dia luogo a TOC e SO2.

    II.1.3. Valore limite di emissione per il CO

    I valori limite di emissione per il CO possono essere stabiliti dall’autorità competente.

    3.II.2. Disposizioni speciali per impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti

    3.1II.2.1. Cprocesso espresso come valori medi giornalieri (in mg/Nm³) valido fino al 31 dicembre 2015

    Fatta salva la direttiva 88/609/CEE e qualora per i grandi impianti di combustione si stabiliscano, conformemente ad una futura normativa comunitaria, valori limite di emissione più severi, questi ultimi sostituiranno, per gli impianti e gli inquinanti in questione, i valori limite di emissione fissati nelle tabelle seguenti (Cproc). In tal caso le tabelle seguenti sono adeguate senza indugio ai valori limite di emissione più severi secondo la procedura di cui all'articolo 17. Per determinare la potenza termica nominale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni di cui all’articolo 32.

    I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

    Cprocesso:

    Cprocesso per combustibili solidi esclusa la biomassa espresso in mg/Nm3 (tenore di O2 6%):

    Sostanza Iinquinantie | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |

    SO2 | - | 850 | 200 | 200 |

    caso generale | | 850 | da 850 a 200(decremento lineare da 100 a 300 MWth) | 200 |

    combustibili indigeni | | o tasso di desolforazione ≥90% | o tasso di desolforazione ≥92% | o tasso di desolforazione ≥95% |

    NOx | - | 400 | 200 300 | 200 |

    Polvere | 50 | 50 | 30 | 30 |

    Fino al 1° gennaio 2007 e fatta salva la pertinente normativa comunitaria, il valore limite di emissione per NOx non si applica agli impianti che coinceneriscono esclusivamente rifiuti pericolosi.

    Fino al 1° gennaio 2008, esenzioni per NOx e SO2 possono essere autorizzate dalle autorità competenti per gli impianti di coincenerimento esistenti da 100 a 300 MWth che utilizzano la tecnologia del letto fluidizzato e bruciano combustibili solidi, purché l’autorizzazione preveda un valore Cprocesso inferiore o pari a 350 mg/Nm3 per NOx e inferiore o pari a 850-400 mg/Nm3 (decremento lineare da 100 a 300 MWth) per SO2.

    Cprocesso per la biomassa espresso in mg/Nm3 (tenore di O2 6%):

    «Biomassa»: prodotto costituito da qualsiasi insieme o parte di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabile per recuperarne il contenuto energetico, nonché dai rifiuti contemplati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a v):

    Sostanza Iinquinantie | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |

    SO2 | - | 200 | 200 | 200 |

    NOx | - | 350 | 300 | 200 300 |

    Polvere | 50 | 50 | 30 | 30 |

    Fino al 1° gennaio 2008 le autorità competenti possono concedere deroghe relativamente a NOx per gli impianti di incenerimento esistenti tra 100 e 300 MWth che utilizzano la tecnologia del letto fluido e che bruciano biomassa purché l’autorizzazione preveda un valore Cprocesso inferiore o pari a 350 mg/Nm3.

    Cprocesso per i combustibili liquidi espresso in mg/Nm3 (tenore di O2 3%):

    Sostanza Iinquinantie | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |

    SO2 | - | 850 | da 400 850 a 200(decremento lineare da 100 a 300 MWth) | 200 |

    NOx | - | 400 | 200 300 | 200 |

    Polvere | 50 | 50 | 30 | 30 |

    nuovo

    3.2 Cprocesso espresso in valori medi giornalieri (in mg/Nm³) valido dal 1° gennaio 2016 in poi

    Per determinare la potenza termica nominale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni di cui all’articolo 32. I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

    3.2.1 Cprocesso per gli impianti di combustione di cui all’articolo 33, paragrafo 2

    Cprocesso per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O2 6%):

    Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |

    SO2 | - | 400per la torba: 300 | 200 | 200 |

    NOx | - | 300per la polverizzata: 400 | 200 | 200 |

    Polvere | 50 | 30 | 25per la torba: 20 | 20 |

    Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6%):

    Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |

    SO2 | - | 200 | 200 | 200 |

    NOx | - | 300 | 250 | 200 |

    Polvere | 50 | 30 | 20 | 20 |

    Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3%):

    Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |

    SO2 | - | 350 | 250 | 200 |

    NOx | - | 400 | 200 | 150 |

    Polvere | 50 | 30 | 25 | 20 |

    3.2.2 Cprocesso per gli impianti di combustione di cui all’articolo 33, paragrafo 3

    Cprocesso per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O2 6%):

    Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |

    SO2 | - | 400per la torba: 300 | 200per la torba: 300, tranne nel caso di combustione a letto fluido: 250 | 150per combustione a letto fluido circolante o a letto fluido oppure, nel caso di combustione di torba, per tutti i tipi di combustione a letto fluido: 200 |

    NOx | - | 300per la torba: 250 | 200 | 150per la combustione di lignite polverizzata: 200 |

    Polvere | 50 | 20 | 20 | 10Per la torba: 20 |

    Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6%):

    Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |

    SO2 | - | 200 | 200 | 150per combustione a letto fluido: 200 |

    NOx | - | 250 | 200 | 150 |

    Polvere | 50 | 20 | 20 | 20 |

    Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 6%):

    Sostanza inquinante | < 50 MWth | da 50 a 100 MWth | da 100 a 300 MWth | > 300 MWth |

    SO2 | - | 350 | 200 | 150 |

    NOx | - | 300 | 150 | 100 |

    Polvere | 50 | 30 | 25 | 20 |

    2000/76/CE (adattato)

    1 Rettifica, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 52

    3.3II.2.2. C — Valori limite totali di emissione per metalli pesanti (in mg/Nm3)

    C espresso come in mg/Nm3 (tenore di O2 6%). Tutti i valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore (tenore di O2 6% per i combustibili solidi e 3% per i combustibili liquidi) .

    Inquinanti Sostanze inquinanti | C |

    Cd + Tl | 0,05 |

    Hg | 0,05 |

    Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 |

    3.4 C – valori limite totali di emissione (in ng/Nm3) per diossine e furani

    C espresso come in ng/Nm3 (tenore di O2 6%). Tutti i valorie medio misuratio in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore (tenore di O2 6% per i combustibili solidi e 3% per i combustibili liquidi).

    Inquinanti Sostanza inquinante | C |

    Diossine e furani | 0,1 |

    4II.3. Disposizioni speciali per i gli impianti di coincenerimento nei , che coinceneriscono rifiuti, settori industriali non contemplati nei punti 2 e 3 della presente parte II.1 o II.2

    4II.3.1. C — valorei limite totalei di emissione (in ng/Nm3)

    C per diossine e furani espresso come in ng/Nm3. Tutti i valorei medio misuratoi in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore:

    Inquinanti Sostanza inquinante | C |

    Diossine e furani | 0,1 |

    4.2 C – valori limite totali di emissione (in mg/Nm3) per i metalli pesanti

    C espresso come in mg/Nm3. Tutti i valori medi misurati in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore:

    Inquinanti Sostanze inquinanti | C |

    Cd + Tl | 0,05 |

    Hg | 0,05 |

    Parte 5 ALLEGATO IV

    Valori limite di emissione relativi agli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli scarichi gassosi dei gas di scarico

    Inquinanti | Valori limite di emissione espressi in concentrazioni di massa per campioni non filtrati (mg/l tranne che per diossine e furani) |

    1. Solidi sospesi totali definiti dalla nell’allegato I della direttiva 91/271/CEE | (95%)(30 mg/l) | (100%)(45 mg/l) |

    2. Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) | 0,03 mg/l |

    3. Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) | 0,05 mg/l |

    4. Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl) | 0,05 mg/l |

    5. Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) | 0,15 mg/l |

    6. Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) | 0,2 mg/l |

    7. Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) | 0,5 mg/l |

    8. Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) | 0,5 mg/l |

    9. Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) | 0,5 mg/l |

    10. Zinco e suoi composti, espressi come zinco (Zn) | 1,5 mg/l |

    11. Diossine e furani definiti come somma delle singole diossine e dei singoli furani determinati in conformità dell'allegato I | 1 0,3 ng/l |

    Fino al 1° gennaio 2008 l'autorità competente può concedere deroghe relativamente ai solidi sospesi totali per gli impianti di incenerimento esistenti, purché l'autorizzazione preveda che l'80% dei valori misurati non superi 30 mg/l e nessuno di essi superi 45 mg/l.

    Parte 6 ALLEGATO III

    Controllo delle emissioni

    1. Tecniche di misurazione

    1.1 Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua sono devono essere eseguite in modo rappresentativo.

    1.2 Il campionamento e l’analisi di tuttei gli le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura dei sistemi automatici di misurazione in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. I sistemi automatici di misurazione sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l’anno.

    1.3 I valori degli intervalli di confidenza al 95% di un singolo risultato di misurazione determinati ai valori limite giornalieri di emissione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

    Monossido di carbonio: | 10% |

    Biossido di zolfo: | 20% |

    Biossido di azoto: | 20% |

    Polvere totale: | 30% |

    Carbonio organico totale: | 30% |

    Cloruro di idrogeno: | 40% |

    Fluoruro di idrogeno: | 40%. |

    2000/76/CE articolo 10

    5. Le misurazioni periodiche delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua sono effettuate in conformità dell’allegato III, dei punti 1.1 e 1.2 2.

    2000/76/CE articolo 11 (adattato)

    nuovo

    Articolo 11

    Prescrizioni per le misurazioni

    2. Misurazioni relative agli inquinanti atmosferici

    2.1 Negli impianti di incenerimento o di coincenerimento Ssono eseguite le seguenti misurazioni di relative agli inquinanti atmosferici, in conformità dell’allegato III:

    (a) misurazioni continue delle seguenti sostanze: NOx, purché siano stabiliti i valori limite di emissione, CO, polveri totali, TOC, HCl, HF, SO2;

    (b) misurazioni continue dei seguenti parametri di processo: temperatura vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, concentrazione di ossigeno, pressione, temperatura e tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi dei gas di scarico;

    (c) almeno due misurazioni all'anno per i metalli pesanti, le diossine e i furani; per i primi dodici mesi di funzionamento è tuttavia effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi. Gli Stati membri possono stabilire periodi di misurazione qualora abbiano fissato valori limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici o altri inquinanti.

    2.23. Il tempo di permanenza, la temperatura minima e il tenore di ossigeno degli scarichi gassosi dei gas di scarico sono adeguatamente verificati almeno una volta quando l’impianto di incenerimento dei rifiuti o l’impianto di coincenerimento dei rifiuti è messo in funzione e nelle condizioni di funzionamento più sfavorevoli.

    2.34. La misurazione continua dell'HF può essere omessa se vengono utilizzate fasi di trattamento per l'HCl che garantiscano che il valore limite di emissione relativo a tale sostanza non è superato. In questo tal caso le emissioni di HF sono sottoposte alle misurazioni periodiche di cui al in paragrafo 2 punto 2.1 , lettera c).

    2.45. La misurazione continua del tenore di vapore acqueo non è richiesta qualora gli scarichi gassosi i gas di scarico campionati siano essiccati prima dell’analisi delle emissioni.

    2.56. Nell’autorizzazione Ll’autorità competente può decidere di non imporre misurazioni continue per HCI, HF e SO2 negli impianti consentire in un di incenerimento dei rifiuti o negli impianti di coincenerimento dei rifiuti e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c) oppure può decidere di non imporre alcuna misurazione le misurazioni periodiche previste al paragrafo 2, lettera c) per HCl, HF e SO2 anziché la misurazione continua se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti.

    L’autorità competente può decidere di non imporre misurazioni continue per NOx e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c) negli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 6 t/ora oppure negli impianti esistenti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 6 t/ora se il gestore può dimostrare, sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione, delle tecnologie utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di NOx possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto.

    2.67. L’autorità competente può decidere di imporre meno di due misurazioni all’anno o di non imporre alcuna misurazione per i metalli pesanti e per le diossine e i furani Nell'autorizzazione l'autorità competente può consentire la riduzione della frequenza delle misurazioni periodiche da due all'anno a una ogni due anni per i metalli pesanti e da due all'anno a una all'anno per le diossine e i furani, purché nei seguenti casi:

    a) le emissioni derivanti dal coincenerimento o dall'incenerimento dei rifiuti siano in tutte le circostanze inferiori al 50% dei valori limite di emissione; determinati, rispettivamente, in base all'allegato II o all'allegato V e purché siano disponibili criteri relativi ai requisiti da soddisfare, stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 17. Tali criteri sono almeno basati sulle disposizioni di cui al secondo comma, lettere a) e d).

    Fino al 1° gennaio 2005 la riduzione della frequenza può essere autorizzata anche se non siano disponibili tali criteri, a condizione che:

    ba) i rifiuti da coincenerire o da incenerire consistano esclusivamente in determinate frazioni combustibili selezionate di rifiuti non pericolosi non adatti ad essere riciclati, dotati di determinate caratteristiche e ulteriormente specificati in base alla valutazione di cui alla lettera cd);

    b) per i rifiuti in questione siano disponibili criteri qualitativi nazionali comunicati alla Commissione;

    c) il coincenerimento e l'incenerimento di tali rifiuti siano conformi ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;

    cd) il gestore possa provare all'autorità competente che le emissioni sono in ogni caso notevolmente inferiori ai valori limite di emissione stabiliti nell'allegato II o nell'allegato V per le diossine, i furani e i metalli pesanti; tale valutazione si basa su sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione e del monitoraggio sulle misurazioni delle emissioni dei summenzionati inquinanti; che le emissioni sono in tutte le circostanze significativamente al di sotto dei valori limite di emissione per i metalli pesanti, le diossine e i furani;

    e) nell'autorizzazione siano specificati i criteri qualitativi e il nuovo periodo di effettuazione delle misurazioni periodiche; e

    f) tutte le decisioni in merito alla frequenza delle misurazioni di cui al presente paragrafo, integrate da informazioni sulla quantità e sulla qualità dei rifiuti in questione, siano comunicate annualmente alla Commissione.

    2.78. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l’osservanza dei valori limite di emissione sono normalizzati utilizzando le concentrazioni di ossigeno standard di cui alla parte 3 o calcolate conformemente alla parte 4 e applicando la formula di cui alla parte 7. in base alle seguenti condizioni e per l'ossigeno secondo la formula di cui all'allegato VI:

    a) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, ossigeno 11%, gas secco, nel gas di scarico degli impianti di incenerimento;

    b) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, ossigeno 3%, gas secco, nel gas di scarico in caso di incenerimento unicamente di oli usati, secondo la definizione della direttiva 75/439/CEE;

    c) Sse i rifiuti sono inceneriti o coinceneriti in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati a un tenore di ossigeno stabilito dall'autorità competente che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso.;

    d) nel caso del coincenerimento i risultati delle misurazioni sono normalizzati a un tenore totale di ossigeno calcolato in conformità dell'allegato II.

    Se le emissioni di sostanze inquinanti sono ridotte mediante trattamento degli scarichi gassosi dei gas di scarico in un impianto di incenerimento dei rifiuti o in un impianto di coincenerimento dei rifiuti destinato al trattamento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base ai tenori di ossigeno di cui al primo comma è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato per lo stesso periodo per la sostanza l’ inquinante in questione supera il pertinente tenore di ossigeno normalizzato.

    3. Misurazioni relative alle sostanze inquinanti dell’acqua

    14. 3.1 Al punto di scarico delle acque reflue sono effettuate le seguenti misurazioni:

    a) misurazioni continue di pH, temperatura e flusso dei parametri di cui all’articolo 8, paragrafo 6, lettera b);

    b) misurazioni giornaliere del totale dei solidi sospesi effettuate su campioni per sondaggio oppure misurazioni di un campione rappresentativo proporzionale al flusso su un periodo di 24 ore; ; in alternativa gli Stati membri possono predisporre misurazioni di un campione rappresentativo proporzionale al flusso su un periodo di 24 ore;

    c) misurazioni almeno mensili di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico, su un periodo di 24 ore degli inquinanti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e ai punti da 2 a 10 dell'allegato IV di Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Ni e Zn;

    d) misurazioni almeno semestrali delle diossine e dei furani; tuttavia nei primi dodici mesi di funzionamento è effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi. Gli Stati membri possono stabilire periodi di misurazione per gli idrocarburi policiclici aromatici o altri inquinanti qualora ne abbiano fissato valori limite di emissione.

    2000/76/CE articolo 8 (adattato)

    3.2 Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi dei gas di scarico siano trattate in loco congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti del sito, il gestore effettua le misurazioni di cui all’articolo 11:

    (a) sul flusso di acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli scarichi gassosi dei gas di scarico prima dell’immissione nell’impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

    (b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

    (c) al punto di scarico finale, dopo il trattamento, delle acque reflue provenienti dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall’impianto di coincenerimento dei rifiuti .

    2000/76/CE (adattato)

    Parte 7 ALLEGATO VI

    Formula per il calcolo delle concentrazioni di emissioni calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata

    (...PICT...)

    ES | = | concentrazione di emissione calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata |

    EM | = | concentrazione di emissione misurata |

    OS | = | concentrazione di ossigeno normalizzata |

    OM | = | concentrazione di ossigeno misurata |

    Parte 8

    Valutazione dell’osservanza dei valori limite di emissione

    2000/76/CE articolo 11 (adattato)

    1. Valori limite di emissione nell’atmosfera

    101.1. I valori limite di emissione per l'atmosfera si considerano rispettati se:

    a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti nel punto 1.1 della parte 3 o nella parte 4 nell’allegato V, lettera a) o nell’allegato II oppure calcolati conformemente alla parte 4 ;

    il 97% del valore medio giornaliero nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione stabilito nell'allegato V, lettera e), primo trattino;

    b) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A dell’allegato V, lettera b), della tabella al punto 1.2 della parte 3 oppure, ove applicabile, il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B dell’allegato V, lettera b), della tabella al punto 1.2 della parte 3;

    c) nessuno dei valori medi stabiliti per i metalli pesanti, le diossine e i furani durante il periodo di campionamento supera i valori limite di emissione stabiliti nei punti 1.3 e 1.4 della parte 3 o nella parte 4 dell’allegato V, lettere c) e d) o nell’allegato II oppure calcolati conformemente alla parte 4 ;

    d) sono rispettate le disposizioni dell'allegato V, lettera e), secondo trattino o dell'allegato II.

    d) per il monossido di carbonio (CO):

    i) nel caso di impianti di incenerimento dei rifiuti:

    - almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell’anno non supera il valore limite di emissione stabiliti nel punto 1.5, lettera a), della parte 3;

    e

    - almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione stabiliti nel punto 1.5, lettere b) e c) della parte 3

    ii) nel caso di impianti di coincenerimento dei rifiuti: non sono rispettate le disposizioni della parte 4.

    1.211. I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di confidenza specificato al punto 1.3 della parte 6 punto 3 dell’allegato III. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

    Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua.

    1.312. I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO2 sono determinati come previsto agli articoli 40, paragrafo 1, lettera e) e 43, paragrafo 3 all’articolo 10, paragrafi 2 e4 e all’allegato III al punto 1 della parte 6.

    15. La sorveglianza della massa di inquinanti presenti nelle acque reflue trattate è effettuata conformemente alla normativa comunitaria ed è prevista nell'autorizzazione, che precisa anche la frequenza delle misurazioni.

    2.16. Valori limite di emissione nell’acqua.

    I valori limite di emissione per l'acqua si considerano rispettati se:

    a) per il totale dei solidi sospesi (inquinanti di cui al punto 1), il 95% e il 100% dei valori misurati non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti nella parte 5 nell'allegato IV;

    b) per i metalli pesanti (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni e Zn) (inquinanti di cui ai punti da 2 a 10) non più di una misurazione all’anno supera i valori limite di emissione stabiliti nella parte 5 nell’allegato IV; ovvero, ove lo Stato membro effettui più di 20 campionamenti l'anno, se non oltre il 5% di tali campioni supera i valori limite di emissione stabiliti nella parte 5 nell’allegato IV;

    (c) per le diossine e i furani (inquinante di cui al punto 11), i risultati delle misurazioni semestrali non superano i valori limite di emissione stabiliti nella parte 5 nell’allegato IV.

    17. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione nell'atmosfera o nell'acqua stabiliti dalla presente direttiva sono superati, si provvede a informarne senza indugio l'autorità competente.

    1999/13/CE (adattato)

    1 Rettifica, GU L 240 del 10.9.1999, pag. 24

    ALLEGATO VIII

    Parte 1

    Attività AMBITO DI APPLICAZIONE

    Il presente allegato comprende le categorie di attività di cui all'articolo 1. Le attività di cui all'allegato II A rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva se vengono superate le soglie fissate in detto allegato. In ciascun caso 1. In ciascuno dei punti che seguono l’attività comprende la pulizia dell’apparecchiatura ma non quella dei prodotti, salvo indicazione contraria.

    2. Rivestimento adesivo

    Qualsiasi attività in cui un adesivo è applicato ad una superficie, ad eccezione dei rivestimenti e laminati adesivi nelle attività di stampa.

    3. Attività di rivestimento

    Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su:

    a) uno qualsiasi dei seguenti veicoli, e precisamente:

    i) autovetture nuove, definite come veicoli della categoria M1 nella direttiva 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e della categoria N1, nella misura in cui esse sono trattate nello stesso impianto come i veicoli M1 [84];,

    ii) cabine di autocarri, definite come la cabina per il guidatore e tutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura tecnica dei veicoli delle categorie N2 e N3 nella direttiva 70/156/CEE 70/156/EEC;,

    iii) furgoni e autocarri, definiti come veicoli delle categorie N1, N2 e N3 nella direttiva 70/156/CEE, ma escluse le cabine di autocarri;,

    iv) autobus, definiti come veicoli delle categorie M2 e M3 nella direttiva 70/156/CEE;

    v) rimorchi, definiti nelle categorie O1, O2, O3 e O4 nella direttiva 70/156/CEE;

    b) superfici metalliche e di plastica, comprese le superfici di aeroplani, navi, treni, ecc.;

    c) superfici di legno;

    d) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta;

    e) cuoio.

    Le attività di rivestimento non comprendono Non è compreso il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e spruzzatura chimica. Se l'attività di rivestimento comprende una fase durante la quale è stampato lo stesso articolo, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, questa fase di stampa è considerata parte dell'attività di rivestimento. Non sono però incluse le attività di stampa a sé stanti, ma possono essere contemplate dal capo V della presente dalla direttiva se l’attività di stampa rientra nell’ambito di applicazione della stessa.

    4. Verniciatura in continuo di metalli (coil coating)

    Qualsiasi attività per rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo.

    5. Pulitura a secco

    Qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza composti organici volatili COV in un impianto di pulitura di indumenti, elementi di arredamento e prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento.

    6. Fabbricazione di calzature

    Qualsiasi attività di produzione di calzature, o di parti di esse.

    7. Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi

    La fabbricazione dei prodotti finali sopra indicati e di quelli intermedi se effettuata nello stesso sito mediante miscela di pigmenti, resine e materiali adesivi con solventi organici o altre basi, comprese attività di dispersione e di dispersione preliminare, correzioni di viscosità e tinta, nonché operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale.

    8. Fabbricazione di prodotti farmaceutici

    Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso sito, la fabbricazione di prodotti intermedi.

    9. Stampa

    Qualsiasi attività di riproduzione di testi e/o immagini nella quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro è trasferito su qualsiasi tipo di superficie. Sono comprese le tecniche correlate di verniciatura, rivestimento e laminazione. Tuttavia, nell'ambito di applicazione del capo V della direttiva rientrano soltanto i sottoprocessi seguenti:

    a) flessografia - un'attività di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano mediante evaporazione;

    b) offset - un'attività di stampa con sistema a bobina con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano: per «sistema a bobina» si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate. La zona non stampante è trattata in modo da attirare acqua e quindi respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per assorbire e trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato;

    c) laminazione associata all'attività di stampa - si fanno aderire insieme due o più materiali flessibili per produrre laminati;

    d) fabbricazione di carta per rotocalco - rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, opuscoli, cataloghi o prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene;

    e) rotocalcografia - un'attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso è rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro e assorba l'inchiostro dalle cellette;

    f) offset dal rotolo - un'attività di stampa con sistema a bobina, nella quale l'inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto mediante evaporazione. Per «sistema a bobina» si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate;

    g) laccatura - un'attività di applicazione ad un materiale flessibile di una vernice o di un rivestimento adesivo in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio.

    10. Conversione di gomma

    Qualsiasi attività di miscela, macinazione, dosaggio, calandratura, estrusione e vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale o sintetica in un prodotto finito.

    11. Pulizia di superficie

    Qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura. Un'attività di pulizia comprendente più di una fase prima o dopo qualsiasi altra fase di lavorazione viene considerata attività di pulizia di superficie. Questa attività non riguarda la pulizia dell'attrezzatura, bensì la pulizia della superficie dei prodotti.

    12. Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale

    Qualsiasi attività di estrazione di olio vegetale da semi e altre sostanze vegetali, la lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi, la depurazione di grassi e oli vegetali ricavati da semi, sostanze vegetali e/o sostanze animali.

    13. Finitura di veicoli

    Qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento nonché attività associata di sgrassatura riguardante:

    a) il rivestimento originale dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, con materiali del tipo di finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione;, o

    b) il rivestimento di rimorchi (compresi i semirimorchi) (categoria O nella direttiva 70/156/CEE ).

    14. Rivestimento di filo per avvolgimento

    Qualsiasi attività di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, motori, ecc.

    15. Impregnazione del legno

    Qualsiasi attività di applicazione al legno di antisettici.

    16. Stratificazione di legno e plastica

    Qualsiasi attività in cui si fanno aderire insieme legno e/o plastica per produrre laminati.

    Parte 2 Allegato IIA

    I. Soglie e valori limite limiti di emissione

    31) condizioni standard I valori limite di emissione negli scarichi gassosi sono calcolati una temperatura di 273,15 K ed , a una pressione di 101, kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi .;

    | Attività(soglia di consumo di solvente in tonnellate/anno) | Soglia(soglie di consumo di solvente in tonnellate/anno) | Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (mg C/Nm3) | Valori limite di emissione diffusa (percentuale di input di solvente) | Valori limite di emissione totale | Disposizioni speciali |

    | | | | Impianti nNuovi | Impianti eEsistenti | Impianti nNuovi | Impianti eEsistenti | |

    1 | Stampa offset(> 15) | 15—25> 25 | 10020 | 30 (1)30 (1) | | (1) Il residuo di solvente nel prodotto finito non va considerato parte delle emissioni diffuse. |

    2 | Carta per rotocalco(> 25) | | 75 | 10 | 15 | | | |

    3 | Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset dal rotolo, unità di laminazione o laccatura (> 15), offset dal rotolo su tessili/cartone (> 30) | 15—25> 25> 30 (1) | 100100100 | 252020 | | (1) Soglia per offset dal rotolo su tessili e cartone. |

    4 | Pulizia di superficie usando composti specificati all’articolo 54, paragrafo 5 articolo 5, paragrafi 6 e 8.(1)(> 1) | 1—5> 5 | 20 (12)20 (12) | 1510 | | (12) Il valore limite si riferisce alla massa di composti in mg/Nm3, e non al carbonio totale. |

    5 | Altri tipi di pulizia di superficie(> 2) | 2—10> 10 | 75 (1)75 (1) | 20 (1)15 (1) | | (1) Gli impianti che dimostrano all’autorità competente che il tenore medio di solvente organico di tutti i materiali da pulizia usati non supera il 30% in peso sono esonerati dall’applicare questi valori. |

    6 | Rivestimento di veicoli (< 15) e finitura di veicoli | > 0,5 | 50 (1) | 25 | | (1) L’ottemperanza al disposto dell’articolo 9, paragrafo 3, del punto 2 della parte 8 è dovrebbe essere dimostrata in base a misurazioni della durata media di 15 minuti. |

    7 | Verniciatura in continuo (coil coating)(> 25) | | 50 (1) | 5 | 10 | | (1) Per gli impianti che usano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il valore limite di emissione è 150. |

    8 | Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili (5), tessuti, film e carta(> 5) | 5—15> 15 | 100 (1) (4)50/75 (2) (3) (4) | 1 25 (4) 20 (4) | | (1) Il valore limite di emissione concerne l’applicazione del rivestimento e i processi di essiccazione in condizioni di confinamento.(2) Il primo valore limite di emissione concerne i processi di essiccazione, il secondo i processi di applicazione del rivestimento.(3) Per gli impianti di rivestimento di tessili che applicano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il valore limite di emissione applicato ai processi di applicazione del rivestimento e di essiccazione considerati insieme è di 150.(4) Le attività di rivestimento che non possono essere svolte in condizioni di confinamento (come la costruzione di navi, la verniciatura di aerei) possonoessere esonerate da questi valori, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b) 54, paragrafo 3.(5) L’offset dal rotolo su tessili è coperta dall’attività n. 3. |

    9 | Rivestimento di filo per avvolgimento(> 5) | | | | 10 g/kg (1)5 g/kg (2) | (1) Si applica agli impianti dove il diametro medio del filo è ≤ 0,1 mm.(2) Si applica a tutti gli altri impianti. |

    10 | Rivestimento delle superfici di legno(> 15) | 15—25> 25 | 100 (1)50/75 (2) | 2520 | | (1) Il valore limite di emissione si applica ai processi di applicazione di rivestimento ed essiccazione in condizioni di confinamento.(2) Il primo valore concerne i processi di essiccazione e il secondo quelli di applicazione del rivestimento. |

    11 | Pulitura a secco | | | | 20 g/kg (1) (2) (3) | (1) Espressa in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato.(2) Il valore limite di emissione di cui all’articolo 5, paragrafo 8 al punto 2 della parte 4 non si applica a questo settore questa attività .(3) La seguente deroga si riferisce soltanto alla Grecia. Il valore limite di emissione totale non si applica,per un periodo di dodici anni a decorrere dalla data di recepimento della presente direttiva, agli impianti esistenti ubicati in aree isolate e/o insulari con una popolazione non superiore a 2 000 abitanti permanenti, nei quali l’uso di attrezzature tecnologicamente avanzate non è economicamente possibile. |

    12 | Impregnazione del legno(> 25) | | 100 (1) | 45 | 11 kg/m3 | (1) Il valore limite di emissione nNon si applica all’impregnazione con creosoto. |

    13 | Rivestimento di cuoio(> 10) | 10—25> 25> 10 (1) | | | 85 g/m275 g/m2150 g/m2 | I valori limite di emissione sono espressi in grammi di solvente emesso per m2 di prodotto fabbricato.(1) Per le attività di rivestimento di cuoio nell’arredamento e nella pelletteria particolare utilizzata come piccoli articoli per i consumatori (per es. borse, cinture, portafogli, ecc.). |

    14 | Fabbricazione di calzature(> 5) | | | | 25 g per paio | I valori Il valore limite di emissione sono espressi è espresso in grammi di solvente emesso per paio completo di calzature prodotto. |

    15 | Stratificazione di legno e plastica(> 5) | | | | 30 g/m2 | |

    16 | Rivestimenti adesivi(> 5) | 5—15> 15 | 50 (1)50 (1) | 2520 | | (1) Se sono applicate tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150. |

    17 | Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi(> 100) | 100—1 000> 1 000 | 150150 | 53 | 5% di input di solvente3% di input di solvente | Il valore limite di emissioni diffuse non comprende il solvente venduto come parte di un preparato per rivestimenti in un contenitore sigillato. |

    18 | Conversione della gomma(> 15) | | 20 (1) | 25 (2) | 25% di input di solvente | (1) Se si applicano tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150.(2) Il valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parti di prodotti o preparati in un contenitore sigillato. |

    19 | Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale(> 10) | | | | Grasso animale: 1,5 kg/tonnellataricino 3 kg/tonnellatacolza: 1 kg/tonnellatasemi di girasole: 1 kg/tonnellatasemi di soia (frantumazione normale): 0,8 kg/tonnellatasemi di soia (fiocchi bianchi): 1,2 kg/tonnellataaltri semi e altre sostanze vegetali: 3 kg/tonnellata (1) 1,5 kg/tonnellata (2) 4 kg/tonnellata (3) | (1) I valori limite di emissione totale per gli impianti che lavorano partite individuali di semi e altre sostanze vegetali dovrebbero essere fissati dalle autorità competenti caso per caso, applicando le migliori tecniche disponibili.(2) Si applica a tutti i processi di frazionamento, ad esclusione della demucillaginazione (eliminazione delle materie gommose dall’olio).(3) Si applica alla demucillaginazione. |

    20 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici(> 50) | | 20 (1) | 5 (2) | 15 (2) | 5% di input di solvente | 15% di input di solvente | (1) Se si applicano tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150.(2) Il valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parte di prodotti o preparati in un contenitore sigillato. |

    Parte 3

    II. Valori limite di emissione per gli impianti dell’ industria del rivestimento di veicoli

    1. I valori limite di emissione totale sono espressi in grammi di solvente organico emesso per metro quadrato di superficie del prodotto e in chilogrammi di solvente organico emesso in rapporto con la carrozzeria del veicolo.

    2. La superficie dei prodotti di cui alla tabella al punto 3 sottostante è definita come segue:

    - la superficie calcolata sulla base del rivestimento per elettroforesi totale e la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo di rivestimento, rivestite con gli stessi rivestimenti usati per il prodotto in questione, o la superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto.

    La superficie del rivestimento per elettroforesi è calcolata con la seguente formula:

    (...PICT...)

    2 × peso totale della scocca Spesso medio della lamiera × densità della lamiera |

    Questo metodo si applica anche per altre parti di lamiera rivestite.

    La progettazione assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti sono usati per calcolare la superficie delle altre parti aggiunte oppure la superficie totale rivestita nell'impianto.

    3. Nella tabella seguente, il valorie limite di emissione totale si riferisconoe a tutte le tappe del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo, sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonché al solvente utilizzato per pulire l'attrezzatura, comprese le cabine di verniciatura a spruzzo e altre attrezzature fisse sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso. Il valore limite di emissione totale è espresso in massa totale di composti organici per metro quadro della superficie totale del prodotto trattato e in somma della massa dei composti organici per singola carrozzeria.

    Attività(soglia di consumo di solvente in tonnellate/anno) | Soglia di produzione(produzione annuale del prodotto rivestito) | Valore limite di emissione totale |

    | | Impianti Nnuovi | Impianti Eesistenti |

    Rivestimento di autovetture nuove (> 15) | > 5 000 | 45 g/m2 o 1,3 kg/carrozzeria + 33 g/m2 | 60 g/m2 o 1,9 kg/carrozzeria + 41 g/m2 |

    | ≤ 5 000 monoscocca o > 3 500 telaio | 90 g/m2 o 1,5 kg/carrozzeria + 70 g/m2 | 90 g/m2 o 1,5 kg/carrozzeria + 70 g/m2 |

    | | Valore limite di emissione totale (g/m2) |

    Rivestimento di cabine di autocarri nuovi (> 15) | ≤ 5 000 | 65 | 85 |

    | > 5 000 | 55 | 75 |

    Rivestimento di furgoni e autocarri nuovi (> 15) | ≤ 2 500 | 90 | 120 |

    | > 2 500 | 70 | 90 |

    Rivestimento di autobus nuovi (> 15) | ≤ 2 000 | 210 | 290 |

    | > 2 000 | 150 | 225 |

    4. Gli impianti di rivestimento di veicoli con soglie di consumo di solvente inferiori ai valori riportati nella della tabella al punto 3di cui sopra devono rispettare i requisiti per il settore finitura di veicoli fissati nella parte 2 di cui all’allegato II A.

    1999/13/CE articolo 5 (adattato)

    Parte 4

    Valori limite di emissione relativi ai composti organici volatili aventi frasi di rischio specifiche

    1.7. Per gli effluenti le emissioni dei COV composti organici volatili di cui al paragrafo 6, all’articolo 53 vale a dire effluenti emissioni in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l’etichettatura di cui al detto articolo paragrafo è uguale o superiore a 10 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 2 mg/Nm3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.

    2.8. Per gli effluenti le emissioni dei COV composti organici volatili alogenati cui sono state assegnate etichette con la frase di rischio R40 o R68 , vale a dire effluenti emissioni in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l’etichettatura R40 o R68 è uguale o superiore a 100 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.

    1999/13/CE (adattato)

    Parte 5 ALLEGATO IIB

    Piano di riduzione

    1. Principi

    Il piano di riduzione ha lo scopo di dare al gestore la possibilità di conseguire con mezzi diversi riduzioni di emissione equivalenti a quelle conseguite applicando i valori limite di emissione. A tal fine il gestore può utilizzare qualsiasi piano di riduzione appositamente elaborato per il suo impianto, a condizione che, una volta applicato tale piano, si pervenga ad una riduzione equivalente delle emissioni. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 11 della direttiva, dei progressi compiuti nel conseguimento di una riduzione di emissione equivalente, inclusa l'esperienza acquisita nell'applicazione del piano di riduzione.

    2. Prassi

    1. In caso di applicazione di rivestimenti, vernici, adesivi o inchiostri può essere utilizzato il piano seguente. Qualora il metodo seguente sia inadeguato, l’autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare qualsiasi piano alternativo di esenzione che soddisfi, a giudizio dell’autorità, i principi qui esposti che permetta di conseguire riduzioni delle emissioni equivalenti a quelli conseguiti se fossero applicati i valori limite di emissione di cui alle parti 2 e 3 . Il piano deve essere è impostato in modo da tener conto degli elementi seguenti:

    ai) se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, il gestore deve disporre dispone di un periodo di proroga per attuare i suoi piani di riduzione di emissione;

    bii) il punto di riferimento per le riduzioni di emissione dovrebbe corrispondere il più fedelmente possibile alle emissioni che ci sarebbero state in assenza di un intervento di riduzione.

    2. Il piano seguente si applica agli impianti per i quali un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato e utilizzato per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione:

    i) Il gestore presenta un piano di riduzione di emissione comprendente in particolare diminuzioni del tenore medio di solvente dell'input totale e/o maggiore efficienza nell'uso di materie solide per conseguire una riduzione delle emissioni totali dell'impianto rispetto ad una data percentuale delle emissioni di riferimento annue, designate l'emissione bersaglio. Ciò deve avvenire entro i termini seguenti:

    Termini | Emissioni totali annue autorizzate |

    Nuovi impianti | Impianti esistenti | |

    Entro il 31.10.2001 | Entro il 31.10.2005 | Emissione bersaglio × 1,5 |

    Entro il 31.10.2004 | Entro il 31.10.2007 | Emissione bersaglio |

    aii) L'emissione annua di riferimento è calcolata come segue:

    ia) La massa totale di materia solida nella quantità di rivestimento e/o inchiostro, vernice o adesivo consumata in un anno è determinata. Per materia solida si intendono tutte le sostanze contenute nelle vernici, negli inchiostri e negli adesivi che diventano solide dopo l'evaporazione dell'acqua o dei composti organici volatili.

    ii) Le emissioni annue di riferimento sono calcolate moltiplicando la massa determinata di cui al punto i) alla lettera a) per l'opportuno fattore elencato nella tabella seguente. Le autorità competenti possono modificare questi fattori per singoli impianti onde riflettere il provato aumento di efficienza nell'uso di materia solida.

    Attività | Fattore di moltiplicazione da usare per la lettera), punto ii) il punto ii), lettera b) |

    Rotocalcografia, flessografia; laminazione associata all’attività di stampa; laccatura associata all’attività di stampa; rivestimento del legno; rivestimento di tessili, tessuti o carta; rivestimento adesivo | 4 |

    Verniciatura in continuo (coil coating), finitura di veicoli | 3 |

    Rivestimento a contatto di prodotti alimentari, rivestimenti aerospaziali | 2,33 |

    Altri rivestimenti e offset dal rotolo | 1,5 |

    bc) L'emissione bersaglio è uguale all'emissione annua di riferimento moltiplicata per una percentuale pari:

    1) (al valore limite di emissione diffusa + 15), per gli impianti che rientrano nel punto 6 e nella fascia di soglia inferiore dei punti 8 e 10 della parte 2 dell’allegato II A,

    2) (al valore limite di emissione diffusa + 5) per tutti gli altri impianti.

    cd) La conformità è realizzata se l'emissione effettiva di solvente determinata in base al piano di gestione dei solventi è inferiore o uguale all'emissione bersaglio.

    1999/13/CE articolo 8 (adattato)

    Parte 6

    Controllio delle emissioni

    1.2. Gli Stati membri assicurano che iI canali muniti di dispositivi di abbattimento e con più di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico, sono siano oggetto di un controllo continuo delle emissioni onde verificarne la conformità.

    23. Negli altri casi gli Stati membri provvedono affinché vengano eseguite misurazioni continue o periodiche. Per le misurazioni periodiche si devono ottenere almeno tre valori di misurazione letture durante ogni misurazione.

    34. Non sono richieste misurazioni quando il dispositivo di abbattimento di fine ciclo non è tenuto a conformarsi alla presente direttiva.

    1999/13/CE (adattato)

    nuovo

    Parte 7 ALLEGATO III

    Piano di gestione dei solventi

    1. Introduzione

    Il presente allegato contiene linee guida per la realizzazione di un piano di gestione dei solventi: presenta i principi da applicare (punto 2) e fornisce un quadro per il bilancio di massa (punto 3) nonché indicazioni sui requisiti di verifica della conformità (punto 4).

    12. Principi

    Il piano di gestione dei solventi serve a ha gli obiettivi seguenti:

    ai) verificare la conformità come specificato all’articolo 57 9, paragrafo 1;

    bii) individuare le future opzioni di riduzione;

    ciii) consentire di mettere a disposizione del pubblico informazioni in materia di consumo di solvente, emissioni di solvente e conformità alle prescrizioni del capo Valla direttiva.

    23. Definizioni

    Le seguenti definizioni forniscono un quadro di riferimento per elaborare il bilancio di massa.

    Input di solventi organici (I):

    I1 La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell’arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.

    I2 La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solventi nel processo. (Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l’attività.)

    Output di solventi organici (O):

    O1 Emissioni negli scarichi gassosi.

    O2 Solventi organici dispersi nell’acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.

    O3 La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.

    O4 Emissioni non catturate di solventi organici nell'aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali, nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.

    O5 Solventi organici e/o composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, mediante assorbimento, se non sono registrati ai punti O6, O7 o O8).

    O6 Solventi organici contenuti nei rifiuti di raccolta.

    O7 Solventi organici o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale.

    O8 Solventi organici contenuti in preparati recuperati per riuso, ma non per immissione nel processo, se non sono registrati al punto O7.

    O9 Solventi organici scaricati in altro modo.

    43. Linee guida sull’uso Uso del piano di gestione dei solventi per la verifica di conformità.

    L’uso del piano di gestione dei solventi è sarà determinato in base al requisito particolare da verificare, come segue:

    ai) vVerifica della conformità rispetto all’opzione al sistema di riduzione stabilito nella parte 5 allegato II B, con un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nelle parti 2 e 3 nell’allegato II A.

    ia) Per per tutte le attività che utilizzano il sistema di riduzione stabilito nella applicano parte 5, l’allegato II B il piano di gestione dei solventi è deve essere elaborato ogni anno per determinare il consumo (C). Il consumo può essere è calcolato secondo la formula seguente:

    C = I1 − O8

    In parallelo si determinano si devono anche determinare le materie solide usate nel rivestimento per calcolare l'emissione di riferimento annua e l'emissione bersaglio ogni anno.

    iib) Per per valutare la conformità ad un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nelle parti 2 e 3 nell’allegato II A,il piano di gestione dei solventi è deve essere elaborato ogni anno per determinare le emissioni (E). Le emissioni sono possono essere calcolate con la formula seguente:

    E = F + O1

    Dovedove F è l’emissione diffusa quale definita alla lettera b, punto i)al punto ii), lettera a). Il valore di emissione è poi diviso per il pertinente parametro di prodotto.

    iiic) Per per valutare la conformità ai requisiti dell’articolo 54, paragrafo 6, lettera b), punto ii) 5, paragrafo 5, lettera b), punto ii), il piano di gestione dei solventi è deve essere ogni anno per determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate; questa cifra è va poi comparata con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati per ogni singola attività i requisiti delle parti 2, 3 e 5 dell’allegato II.

    bii) Determinazione delle emissioni diffuse per raffronto con i valori limite di emissione diffusa della parte 2 dell’allegato II A:

    ia) Metodologia

    L’emissione diffusa è può essere calcolata secondo una delle seguentei formulae;:

    F = I1 − O1 − O5 − O6 − O7 − O8

    oppure

    F = O2 + O3 + O4 + O9

    F Questa quantità può essere è determinata sia mediante misurazioni dirette delle quantità. sia mediante Alternativamente, si può effettuare un metodo o un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l’efficienza di cattura del processo.

    Il valore limite di emissione diffusa è espresso in percentuale dell’input, che è può essere calcolato con la seguente formula:

    I = I1 + I2

    iib) Frequenza

    La determinazione delle emissioni diffuse è può essere effettuata mediante una serie breve ma completa di misurazioni e non deve ripetuta sino all’eventuale modifica dell’impianto.

    1999/13/CE articolo 9 (adattato)

    Parte 8

    Valutazione della cConformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi

    13. In caso di misurazioni continue la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se:

    a) nessuna delle medie aritmetiche di tutte le letture valide prese durante un qualsiasi periodo di 24 ore di esercizio di un impianto o di un’attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, arresto e manutenzione delle attrezzature , nel corso di 24 ore di esercizio normale supera i valori limite di emissione, e

    b) nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione stabiliti di un fattore superiore a 1,5.

    24. Per le misurazioni periodiche la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se nel corso di un controllo:

    a) la media di tuttei i valori di misurazione le letture non supera i valori limite di emissione e

    b) nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione stabilito di un fattore superiore a 1,5.

    35. La conformità alle disposizioni della parte 4 dell'articolo 5, paragrafi 7 e 8, è verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso, ove non altrimenti specificato nella parte 2 nell’allegato II A.

    4.1. Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione.

    92/112/CEE (adattato)

    nuovo

    ALLEGATO VIII

    Disposizioni tecniche relative agli impianti che producono biossido di titanio

    Parte 1

    Valori limite di emissione per le emissioni nell'acqua

    Articolo 6

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti siano ridotti conformemente alle disposizioni seguenti:

    1.a) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino Nel caso di impianti che utilizzano il procedimento al solfato (come media annuale) :

    - i rifiuti leggermente acidi e i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 31 dicembre 1993, in tutte le acque, ad un valore non superiore a 550 800 kg di solfato totale per tonnellata di biossido di titano prodotto (cioè corrispondente agli ioni di SO4 contenuti nell'acido solforico libero e nei solfati metallici);

    2.b) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino Nel caso di impianti che utilizzano il procedimento con cloruro al cloro (come media annuale) :

    - i rifiuti leggermente acidi, i rifiuti di trattamento ed i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 15 giugno 1993, in tutte le acque, ai seguenti valori di cloruro totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni cloro contenuti nell'acido cloridrico libero e nei cloruri metallici):

    (a)- 130 kg di cloruro per tonnellata di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio naturale,

    (b)- 228 kg di cloruro per tonnellata di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio sintetico,

    (c)- 450 330 kg di cloruro per tonnellata di biossido di titanio prodotto si utilizza “slag”.

    3. Nel caso di stabilimenti che utilizzino Per impianti che utilizzano il processo con cloruro e che utilizzano più di un tipo di minerale, i valori limite di emissione di cui al punto 2 si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.

    78/176/CEE (adattato)

    Parte 2 ALLEGATO II

    Prove di tossicità acuta Sorveglianza e controllo delle operazioni di eliminazione

    A. Controllo dei rifiuti

    Le operazioni di eliminazione saranno integrate da 1. un controllo della quantità, della composizione e della tossicità dei rifiuti al fine di verificare che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione preventiva, di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano soddisfatte;

    12. Prove di tossicità acuta saranno effettuate su talune specie di molluschi, crostacei, pesci e plancton, e di preferenza, sulle specie che si trovano comunemente nei luoghi di scarico. Si effettueranno inoltre prove su esemplari della specie artemia (Artemia salina).

    2. Tassi di mortalità massimi risultanti dalle prove di cui al punto 1, Da tali prove non deve risultare, in un periodo di 36 ore, ad una diluizione dell’effluente di 1/5 000:

    - un tasso di mortalità superiore al 20%, a) per gli individui adulti di ciascuna specie esaminata : mortalità del 20% ,

    -b) una mortalità più elevata di quella riscontrata in un gruppo di controllo, per quanto riguarda le larve delle specie esaminate: , una mortalità piè elevata di quella riscontrata in un gruppo di controllo.

    B. Sorveglianza e controllo dell’ambiente interessato

    I. In caso di scarico in acque dolci o in mare, o in caso di immersione, il controllo riguarda i tre punti seguenti: colonna d’acqua, materia vivente e sedimenti. Il controllo periodico dello stato della zona oggetto degli scarichi permetterà di seguire l’evoluzione degli ambienti interessati.

    Il controllo riguarderà in particolare:

    1. il valore del pH;

    2. l’ossigeno disciolto;

    3. la trasparenza dell’acqua;

    4. gli ossidi idratati e gli idrossidi di ferro in sospensione;

    5. i metalli tossici presenti nell’acqua, nei solidi in sospensione, nei sedimenti e accumulati negli organismi bentonici e pelagici selezionati;

    6. la varietà e l’abbondanza relativa e assoluta della flora e della fauna.

    II. In caso di stoccaggio, scarico o iniezione, il controllo comprenderà in particolare: 1. prove per verificare l’assenza di effetti negativi sulle acque di superficie o sulle acque sotterranee. Queste prove devono analizzare tra l’altro:

    - l’acidità,

    - il tenore di ferro (disciolto e in sospensione)

    - il tenore di calcio,

    - eventualmente, la concentrazione di metalli tossici (disciolti e in sospensione);

    2. ove occorra, prove per determinare eventuali danni alla struttura del sottosuolo;

    3. una valutazione generale dell’ecologia della zona in prossimità del luogo di scarico, di stoccaggio o di iniezione.

    1999/13/CE articolo 2 (adattato)

    Parte 3

    Valori limite di emissione nell’atmosfera

    131. I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni di massa per metro cubo (Nm3) sono calcolati a condizioni standard una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo negli scarichi gassosi.

    92/112/CEE (adattato)

    nuovo

    Articolo 9

    1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi nell'atmosfera siano ridotti conformemente alle seguenti disposizioni:

    a) nel caso di stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

    2.i) per quanto riguarda Per le polveri:, gli scarichi sono ridotti entro il 31 dicembre 1993 ad un valore non superiore a 50 mg/Nnm3 come media oraria (2) per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/nm3 (2) per tutte le altre fonti(3);

    3.ii) per quanto riguarda l’SOx Per l'anidride solforosa e solforica gassosa, compresi gli acidi vescicolari calcolati come SO2 equivalente proveniente dalla digestione e dalla calcinazione nella produzione del biossido di titanio, gli scarichi sono ridotti entro il 1° gennaio 1995 ad un valore non superiore a

    (a) 10 6 kg di SO2 equivalente per tonnellata di biossido di titanio prodotto come media annuale ;

    iii) gli Stati membri dispongono che vengano installati impianti per prevenire l'emissione di acidi vescicolari;

    b)iv) gli impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi non devono scaricare più di 500 mg/Nnm3 come media oraria per gli impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi SOx calcolati come SO2 equivalente (1);

    v) gli impianti per l'arrostimento dei sali risultanti dal trattamento dei rifiuti dovranno utilizzare la migliore tecnologia disponibile che non richieda costi eccessivi per ridurre le emissioni SOx;

    4.b) Per il cloro nel caso di impianti stabilimenti industriali esistenti che utilizzano il procedimento con cloruro al cloro:

    i) per quanto riguarda le polveri, gli scarichi sono ridotti entro il 15 giugno 1993 ad un valore non superiore a 50 mg/Nm3 (2) per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/Nm3 (2) per tutte le altri fonti (3);

    ii) per quanto riguarda il cloro, gli scarichi sono ridotti entro il 15 giugno 1993 ad una concentrazione

    (a) 5 mg/Nm3 come media giornaliera non superiore a 5 mg/nm3 (4) e

    (b) comunque in ogni momento non superiore a 40 mg/Nm3 in ogni momento mg/ng3 .

    2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 80/779/CEE.

    3. La procedura di controllo delle misurazioni di riferimento degli scarichi di SOx nell'atmosfera è esposta in allegato.

    82/883/CEE (adattato)

    Parte 4 ALLEGATO II

    Controllo dell’ambiente interessato dagli scarichi nell’acqua di rifiuti provenienti da impianti che producono biossido di titanio

    METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: SCARICO O IMMERSIONE NELLE ACQUE MARINE

    (estuari, coste, mare aperto)

    Compartimenti | Parametri la cui determinazione è | Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi | Metodi di misurazione di riferimento |

    | obbligatoria | facoltativa | | |

    Colonna d’acquaAcqua marina non filtrata [85] | Temperatura(°C) | | 3 | Termometria — Misurazione da eseguirsi in situ al momento del campionamento |

    | Salinità(‰) | | 3 | Conduttometria |

    | pH(unità pH) | | 3 | Elettrometria — Misurazione da eseguirsi in situ al momento del campionamento |

    | O2 disciolto(mg/O2 disciolti/l) | | 3 | Metodo di WinklerMetodo elettrochimico |

    | Torbidità(mg solidi/l)oppureMaterie in sospensione(mg/l) | | 3 | Per torbidità: TorbidimetriaPer materie in sospensione: gravimetriaFiltrazione su membrana filtrante di 0,45 µm di porosità, essiccazione a 105 °C e pesaturaCentrifugazione (tempo minimo 5 minuti, accelerazione media 2 800-3 200 g), essiccazione a 105 °C e pesatura |

    | Fe (disciolto e in sospensione)(mg/l) | | 3 | Dopo preparazione appropriata del campione; dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico e spettrofotometria ad assorbimento molecolare |

    | | Cr, Cd totale, Hg totale(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomicoSpettrofotometria ad assorbimento molecolare |

    | Ti(mg/l) | V, Mn, Ni, Zn(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomico |

    | | Cu, Pb(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomicoPolarografia |

    Acqua marina filtrata su membrana filtrante di porosità 0,45 µm [86]. | Fe disciolto(mg/l) | | 3 | Dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o mediante spettrometria ad assorbimento molecolare |

    | | Cr, Cd, Hg(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomicoSpettrofotometria ad assorbimento molecolare |

    | | Ti, V, Mn, Ni, Zn(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomico |

    | | Cu, Pb(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomicoPolarografia |

    Solidi in sospensione trattenuti da membrana filtrante di porosità 0,45 µm | Fe totale(mg/l) | Cr, Cd, Hg(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomicoSpettrofotometria ad assorbimento molecolare |

    | | Ti, V, Mn, Ni, Zn(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomico |

    | | Cu, Pb(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomicoPolarografia |

    | Ossidi idratati e idrossidi di ferro(mg Fe/l) | | 3 | Estrazione del campione in ambiente acido appropriato; dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o spettrometria ad assorbimento molecolareLo stesso procedimento di estrazione acida verrà seguito per tutti i campioni provenienti dal medesimo luogo |

    SedimentiNello strato superficiale dei sedimenti il più vicino possibile alla superficie | Ti, Fe totali(mg/kg materie secche) | V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb(mg/kg materie secche) | 1 | Metodi analoghi a quelli utilizzati per le misurazioni nella colonna d'acqua,previa opportuna preparazione del campione (mineralizzazione per via umida o secca e depurazione). I tenori di metalli possono essere stimati per una determinata classe granulometrica |

    | Ossidi idratati e idrossidi di ferro(mg Fe/kg) | | 1 | Metodi analoghi a quelli utilizzati per le misurazioni nella colonna d'acqua |

    Organismi viventiSpecie rappresentative del luogo:pesci e invertebrati bentonici o altre specie appropriate [87] | Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb(mg/kg peso umido e secco) | V, Mn, Cu, Cd, Hg(mg/kg peso umido e secco) | 1 | Spettrometria ad assorbimento atomico, previa opportuna preparazione del campione composito di carni macinate (mineralizzazione per via umida o secca e depurazione).Per i pesci, si cercano i metalli sul tessuto muscolare o su altri organi appropriati; il campione deve essere composto di almeno 10 individuiPer i molluschi e i crostacei, si cercano i metalli nella carne; il campione deve essere composto di almeno 50 individui |

    Fauna bentonica | Varietà e abbondanza relativa | | 1 | Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza |

    Fauna planctonica | | Varietà e abbondanza relativa | 1 | Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza |

    Flora | | Varietà e abbondanza relativa | 1 | Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza |

    In particolare pesci | Presenza di lesioni anatomopatologiche nei pesci | | 1 | Ispezione ottica dei campioni delle specie rappresentative, prese per l'analisi chimica |

    ALLEGATO III

    METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: SCARICO NELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI

    Compartimenti | Parametri la cui determinazione è | Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi | Metodi di misurazione di riferimento |

    | obbligatoria | facoltativa | | |

    Colonna d’acqua [88]Acqua dolce non filtrata | Temperatura(°C) | | 3 | Termometria — Misurazione da eseguirsi in situ al momento del campionamento |

    | Conduttività a 20 °C(µS cm−1) | | 3 | Misurazione elettrometrica |

    | pH(unità pH) | | 3 | Elettrometria — Misurazione da eseguirsi in situ al momento del campionamento |

    | O2 disciolto(mg/O2 disciolti/l) | | 3 | Metodo di WinklerMetodo elettrochimico |

    | Torbidità(mg solidi/l) o Materie in sospensione(mg/l) | | 3 | Per torbidità: TorbidimetriaPer materie in sospensione gravimetriaFiltrazione su membrana filtrante di 0,45 µm di porosità, essiccazione a 105 °C e pesaturaCentrifugazione (tempo minimo 5 minuti, accelerazione media 2 800-3 200 g), essiccazione a 105 °C e pesatura |

    Acqua dolce non filtrata [89] | Fe (disciolto e in sospensione)(mg/l) | | 3 | Dopo preparazione appropriata del campione; dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico e spettrofotometria ad assorbimento molecolare |

    | | Cr, Cd totale, Hg totale(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomicoSpettrofotometria ad assorbimento molecolare |

    | Ti(mg/l) | V, Mn, Ni, Zn(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomico |

    | | Cu, Pb(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomicoPolarografia |

    Acqua dolce filtrata su membrana filtrante di porosità 0,45 µm [90]. | Fe disciolto(mg/l) | | 3 | Dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o mediante spettrometria ad assorbimento molecolare |

    | | Cr, Cd, Hg(mg/l) | 3 | Assorbimento atomicoSpettrofotometria ad assorbimento molecolare |

    | | Ti, V, Mn, Ni, Sn(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomico |

    | | Cu, Pb(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomicoPolarografia |

    Solidi in sospensione trattenuti da membrana filtrante di porosità 0,45 µm | Fe(mg/l) | Cr, Cd, Hg(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomicoSpettrofotometria ad assorbimento molecolare |

    | | Ti, V, Mn, Ni, Zn(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomico |

    | | Cu, Pb(mg/l) | 3 | Spettrometria ad assorbimento atomicoPolarografia |

    | Ossidi idratati e idrossidi di ferro(mg Fe/l) | | 3 | Estrazione del campione in ambiente acido appropriato; dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o spettrometria ad assorbimento molecolareLo stesso procedimento di estrazione acida verrà seguito per tutti i campioni provenienti dal medesimo luogo |

    SedimentiNello strato superficiale dei sedimenti il più vicino possibile alla superficie | Ti, Fe(mg/kg materie secche) | V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb(mg/kg materie secche) | 1 | Metodi analoghi a quelli utilizzati per le misurazioni nella colonna d'acqua,previa opportuna preparazione del campione (mineralizzazione per via umida o secca e depurazione). I tenori di metalli possono essere stimati per una determinata classe granulometrica |

    | Ossidi idratati e idrossidi di ferro(mg Fe/kg) | | 1 | Metodi analoghi a quelli utilizzati per le misurazioni nella colonna d'acqua |

    Organismi viventiSpecie rappresentative del luogo | Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb(mg/kg peso umido e secco) | V, Mn, Cu, Cd, Hg(mg/kg peso umido e secco) | 1 | Spettrometria ad assorbimento atomico, previa opportuna preparazione del campione composito di carni macinate (mineralizzazione per via umida o secca e depurazione).Per i pesci, si cercano i metalli sul tessuto muscolare o su altri organi appropriati; il campione deve essere composto di almeno 10 individuiPer i molluschi e i crostacei, si cercano i metalli nella carne; il campione deve essere composto di almeno 50 individui |

    Fauna bentonica | Varietà e abbondanza relativa | | 1 | Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza |

    Fauna planctonica | | Varietà e abbondanza relativa | 1 | Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza |

    Flora | | Varietà e abbondanza relativa | 1 | Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza |

    In particolare pesci | | Presenza di lesioni anatomopatologiche nei pesci | 1 | Ispezione ottica dei campioni delle specie rappresentative, prese per l'analisi chimica |

    1. La colonna d’acqua è controllata almeno tre volte all’anno, mediante controllo dell'acqua non filtrata o dell'acqua filtrata, attraverso la determinazione dei seguenti parametri:

    a) in caso di controllo dell’acqua non filtrata: temperatura, salinità o conduttività a 20°C, pH, O2 disciolto, torbidità o materie in sospensione, Fe disciolto e in sospensione, Ti;

    b) in caso di controllo dell’acqua filtrata:

    i) nell’acqua filtrata attraverso una membrana filtrante di porosità 0,45 µm: Fe disciolto;

    ii) nei solidi in sospensione trattenuti nella membrana filtrante di porosità 0,45 µm: Fe, ossidi idratati e idrossidi di ferro.

    2. I sedimenti sono controllati almeno una volta l’anno raccogliendo campioni nello strato superficiale dei sedimenti il più vicino possibile alla superficie e attraverso la determinazione dei parametri che seguono in tali campioni: Ti, Fe, ossidi idratati e idrossidi di ferro.

    3. Gli organismi viventi sono controllati almeno una volta l’anno determinando la concentrazione delle sostanze che seguono nelle specie rappresentative del substrato: Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb, e determinando la varietà e l’abbondanza relativa della fauna bentonica, nonché la presenza di lesioni anatomopatologiche nei pesci.

    4. Nel corso di operazioni di campionamento che si succedono, il campionamento è effettuato negli stessi luoghi, alla stessa profondità e alle medesime condizioni.

    nuovo

    Parte 5

    Controllo delle emissioni

    Il controllo delle emissioni nell’atmosfera comprende almeno il controllo senza soluzione di continuità:

    a) del SO2 proveniente da impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi in impianti che utilizzano il procedimento al solfato

    b) il cloro proveniente da impianti che utilizzano il procedimento con cloruro

    c) polvere provenienti dalle fonti principali.

    82/883/CEE

    ALLEGATO I

    METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: SCARICO NELL’ATMOSFERA

    Compartimenti | Parametri la cui determinazione è | Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi | Osservazioni |

    | obbligatoria | facoltativa | | |

    Atmosfera | Diossido di zolfo (SO2) [91]Cloro [92] | Polveri | Di continuo | 1. Regione in cui esiste una rete di sorveglianza dell'inquinamento atmosferico che abbia almeno una stazione vicino al luogo di produzione, rappresentativa dell'inquinamento proveniente da tale luogo |

    | | | 12 [93] | 2. Regione priva di una rete di sorveglianzaMisura dei quantitativi totali degli scarichi gassosi emessi dal luogo di produzione. Nel caso di più fonti di scarico provenienti da uno stesso luogo, si può prevedere la misura sequenziale per questi scarichi.Il metodo di misurazione di riferimento per l'anidride solforosa è quello figurante nell'allegato III della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 30) |

    ALLEGATO IV

    METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: STOCCAGGIO E DEPOSITO DEL SUOLO

    Compartimenti | Parametri la cui determinazione è | Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi | Metodi di misurazione di riferimento |

    | obbligatoria | facoltativa | | |

    1. Acque superficiali non filtrate intorno all'area nella zona influenzata del deposito e in un punto esterno a questo zona [94] [95] [96]2. Acque sotterranee non filtrate intorno all'area di deposito, compresi eventualmente i punti di affioramento [97] [98] | pH(unità pH) | | 1 | Elettrometria — Misurazione da eseguirsi in situ al momento del campionamento |

    | SO4 [99](mg/l) | | 1 | 1. Gravimetria2. Complessometria con EDTA3. Spettrofotometria ad assorbimento molecolare |

    | Ti [100](mg/l) | V, Mn, Ni, Zn(mg/l) | 1 | Spettrometria ad assorbimento atomico |

    | Fe [101](mg/l) | Cr(mg/l) | 1 | 4. Spettrometria ad assorbimento atomico5. Spettrofotometria ad assorbimento molecolare |

    | Ca(mg/l) | | 1 | 6. Spettrometria ad assorbimento atomico7. Complessometria |

    | | Cu, Pb(mg/l) | 1 | 8. Spettrometria ad assorbimento atomico9. Polarografia |

    | Cl [102](mg/l) | | 1 | Titrimetria (metodo di Mohr) |

    Ambiente nel luogo di stoccaggio e di deposito | Ispezione ottica relativa:alla topografia e gestione dell’areaagli effetti sul sottosuoloecologia dell’area: | | 1 | Metodi scelti sotto la responsabilità dello Stato membro |

    ALLEGATO V

    METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: INIEZIONE NEL SUOLO

    Compartimenti | Parametri la cui determinazione è | Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi | Metodi di misurazione di riferimento |

    | obbligatoria | facoltativa | | |

    1. Acque superficiali intorno al luogo di iniezione, nella zona influenzata dall'iniezione2. Acque sotterranee sotto e intorno al luogo di iniezione, compresi i punti di affioramento | pH(unità pH) | | 1 | Elettrometria — Misurazione da eseguirsi in situ al momento del campionamento |

    | SO4 [103](mg/l) | | 1 | Gravimetria Complessometria con EDTA Spettrofotometria ad assorbimento molecolare |

    | Ti [104](mg/l) | V, Mn, Ni, Zn(mg/l) | 1 | Spettrometria ad assorbimento atomico |

    | Fe [105](mg/l) | Cr(mg/l) | 1 | Spettrometria ad assorbimento atomico Spettrofotometria ad assorbimento molecolare |

    | Ca(mg/l) | | 1 | Spettrometria ad assorbimento atomico Complessometria |

    | | Cu, Pb(mg/l) | 1 | Spettrometria ad assorbimento atomico Polarografia |

    | Cl [106](mg/l) | | 1 | Titrimetria (metodo di Mohr) |

    AmbienteTopografia | Stabilità del suolo | | 1 | Controllo fotografico e topografico |

    | PermeabilitàPorosità | | 1 | Prove di pompaggioDiagrafie di trivellazione |

    78/176/CEE

    ALLEGATO I

    INFORMAZIONI DA FORNIRE IN VISTA DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5 E 6

    A. Caratteristiche e composizione della sostanza:

    1. Quantitativo totale e composizione media della sostanza (esempio: annualmente).

    2. Forma (per esempio: solida, fangosa, liquida o gassosa).

    3. Proprietà fisiche (quali solubilità e densità), chimiche e biochimiche (quali richiesta di ossigeno) e biologiche.

    4. Tossicità.

    5. Persistenza: fisica, chimica e biologica.

    6. Accumulazione e trasformazione biologica in sostanze biologiche o sedimenti.

    7. Sensibilità ai cambiamenti fisici, chimici e biochimici, e interazione nell’ambiente interessato con altre sostanze organiche e inorganiche.

    8. Probabilità di contaminazione o altre alterazioni che riducano la commerciabilità delle risorse marine (pesci, molluschi e crostacei, ecc.).

    B. Caratteristiche del luogo di immersione o di scarico e metodi di eliminazione

    1. Ubicazione (ad esempio: coordinate della zona di immersione o di scarico, profondità e distanza dalle coste), ubicazione rispetto ad altre aree (ad esempio: zone amene, vivai e zone di pesca, altre risorse utilizzabili).

    2. Entità dello scarico in un periodo determinato (per esempio: quantità per giorno, settimana, mese).

    3. Metodi di imballo e di condizionamento, se del caso.

    4. Diluizione iniziale ottenuta con il metodo di scarico proposto, in particolare velocità della nave.

    5. Caratteristiche di dispersione (esempio: effetti delle correnti, delle maree e del vento sullo spostamento orizzontale e sul mescolamento verticale).

    6. Caratteristiche dell’acqua (quali temperature, pH, salinità, stratificazione, indici di inquinamento: in particolare ossigeno disciolto (DO), richiesta chimica di ossigeno (COD), richiesta biochimica di ossigeno (BOD), presenza di azoto in forma organica o inorganica e in particolare presenza di ammoniaca, di sostanze in sospensione, di altre sostanze nutritive, produttività biologiche dell’acqua).

    7. Caratteristiche del fondale (quali topografia, caratteristiche geochimiche e geologiche, produttività biologica).

    8. Esistenza ed effetti di altre immersioni o di scarichi effettuati nella zona interessata (rilevamento di metalli pesanti e tenore di carbonio organico).

    C. Caratteristiche del luogo di scarico, di stoccaggio o di iniezione e metodi di eliminazione:

    1. Ubicazione;

    2. Caratteristiche delle zone adiacenti.

    3. Metodi di imballo e di condizionamento, se del caso.

    4. Caratteristiche dei sistemi di scarico, di stoccaggio e di iniezione, inclusa la valutazione delle precauzioni adottate per evitare l’inquinamento delle acque, del suolo e dell’atmosfera.

    ALLEGATO II

    SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI ELIMINAZIONE

    A. Controllo dei rifiuti

    Le operazioni di eliminazione saranno integrate da:

    1. un controllo della quantità, della composizione e della tossicità dei rifiuti al fine di verificare che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione preventiva, di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano soddisfatte;

    2. prove di tossicità acuta su talune specie di molluschi, crostacei, pesci e plancton, e, di preferenza, sulle specie che si trovano comunemente nei luoghi di scarico. Si effettueranno inoltre prove su esemplari della specie artemia (Artemia salina).

    Da tali prove non deve risultare, in un periodo di 36 ore, ad una diluizione dell’effluente di 1/5 000:

    – un tasso di mortalità superiore al 20%, per gli individui adulti di ciascuna specie esaminata;

    – una mortalità più elevata di quella riscontrata in un gruppo di controllo, per quanto riguarda le larve.

    B. Sorveglianza e controllo dell’ambiente interessato

    I. In caso di scarico in acque dolci o in mare, o in caso di immersione, il controllo riguarda i tre punti seguenti: colonna d’acqua, materia vivente e sedimenti. Il controllo periodico dello stato della zona oggetto degli scarichi permetterà di seguire l’evoluzione degli ambienti interessati.

    Il controllo riguarderà in particolare:

    1. il valore del pH;

    2. l’ossigeno disciolto;

    3. la trasparenza dell’acqua;

    4. gli ossidi idratati e gli idrossidi di ferro in sospensione;

    5. i metalli tossici presenti nell’acqua, nei solidi in sospensione, nei sedimenti e accumulati negli organismi bentonici e pelagici selezionati;

    6. la varietà e l’abbondanza relativa e assoluta della flora e della fauna.

    II. In caso di stoccaggio, scarico o iniezione, il controllo comprenderà in particolare:

    1. prove per verificare l’assenza di effetti negativi sulle acque di superficie o sulle acque sotterranee. Queste prove devono analizzare tra l’altro:

    – l’acidità,

    – il tenore di ferro (disciolto e in sospensione),

    – il tenore di calcio,

    – eventualmente, la concentrazione di metalli tossici (disciolti e in sospensione);

    2. ove occorra, prove per determinare eventuali danni alla struttura del sottosuolo;

    3. una valutazione generale dell’ecologia della zona in prossimità del luogo di scarico, di stoccaggio o di iniezione.

    92/112/CEE (adattato)

    ALLEGATO

    Procedura di controllo delle misurazioni di riferimento per gli effluenti gassosi di SOx

    Le quantità di SO2, di SO3 e di acidi vescicolari espresse in SO2 equivalente scaricate dagli impianti specifici vengono calcolate tenendo conto del volume di gas scaricato durante le operazioni specifiche e del tenore medio di SO2-SO3 misurato nello stesso intervallo di tempo. Le determinazioni della portata e del tenore di SO2-SO3 devono essere effettuate nelle stesse condizioni di temperatura e di umidità.

    ALLEGATO IX

    Parte A

    Direttive abrogate e loro successive modifiche

    (previste all’articolo 72)

    Direttiva 78/176/CEE del Consiglio (GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19) | |

    Direttiva 83/29/CEE del Consiglio(GU L 32 del 3.2.1983, pag. 28) | |

    Direttiva 91/692/CEE del Consiglio(GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48) | esclusivamente l’allegato I, lettera b) |

    Direttiva 82/883/CEE del Consiglio (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1) | |

    Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36) | esclusivamente l’allegato III, punto 34 |

    Direttiva 92/112/CEE del Consiglio (GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11) | |

    Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26). | |

    Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17). | esclusivamente l’articolo 4 e l’allegato II |

    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). | esclusivamente l’articolo 26 |

    Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). | esclusivamente l’allegato III, punto 61 |

    Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1). | esclusivamente l’articolo 21, paragrafo 2 |

    Direttiva 1999/13/CE del Consiglio (GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1) | |

    Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). | esclusivamente l’allegato I, punto 17 |

    Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87) | esclusivamente l’articolo 13, paragrafo 1 |

    Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91) | |

    Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1) | |

    Direttiva 2006/105/CE del Consiglio(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368) | esclusivamente l’allegato, parte B, punto 2 |

    Parte B

    Termini di attuazione nel diritto nazionale (previsti all'articolo 72)

    Direttiva | Termine per il recepimento | Termini per l’applicazione |

    78/176/CE | 25 febbraio 1979 | |

    82/883/CE | 31 dicembre 1984 | |

    92/112/CE | 15 giugno 1993 | |

    96/61/CE | 30 ottobre 1999 | |

    1999/13/CE | 1° aprile 2001 | |

    2000/76/CE | 28 dicembre 2000 | 28 dicembre 200228 dicembre 2005 |

    2001/80/CE | 27 novembre 2002 | 27 novembre 2004 |

    2003/35/CE | 25 giugno 2005 | |

    2003/87/CE | 31 dicembre 2003 | |

    _____________

    ALLEGATO X

    Tavola di concordanza

    Direttiva 78/176/CEE | Direttiva 82/883/CEE | Direttiva 92/112/CEE | Direttiva 96/61/CE | Direttiva 1999/13/CE | Direttiva 2000/76/CE | Direttiva 2001/80/CE | Presente direttiva |

    Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 1, primo paragrafo | | Articolo 1 |

    Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) | | | Articolo 2, paragrafo 2 | | | | Articolo 3, paragrafo 2 |

    Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) | | | | | Articolo 3, paragrafo 1 | | Articolo 3, paragrafo 23 |

    Articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e) | | | | | | | --- |

    Articolo 2 | | | | | | | Articolo 62 |

    Articolo 3 | | | | | | | Articolo 12, punti 4) e 5) |

    Articolo 4 | | | Articolo 4 | Articolo 3, frase introduttiva e paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 | | Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 5 |

    Articolo 5 | | | | | | | Articolo 12, punti 4) e 5) |

    Articolo 6 | | | | | | | Articolo 12, punti 4) e 5) |

    Articolo 7, paragrafo 1 | | | | | | | Articoli 65, paragrafo 1, e 65, paragrafo 2, primo comma |

    Articolo 7, paragrafi 2 e 3 | | | | | | | --- |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 65, paragrafo 2, secondo comma |

    Articolo 8, paragrafo 1 | | | | | | | Articolo 63, paragrafo 2 |

    Articolo 8, paragrafo 2 | | | | | | | Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma |

    Articolo 9 | | | | | | | --- |

    Articolo 10 | | | | | | | --- |

    Articolo 11 | | | | | | | Articolo 13 |

    Articolo 12 | | | | | | | --- |

    Articolo 13, paragrafo 1 | | | | | | | Articolo 67 |

    Articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4 | | | | | | | --- |

    Articolo 14 | | | | | | | --- |

    Articolo 15 | Articolo 14 | Articolo 12 | Articolo 21 | Articolo 15 | Articolo 21 | Articolo 18, paragrafi 1 e 3 | Articolo 71 |

    Articolo 16 | Articolo 15 | Articolo 13 | Articolo 23 | Articolo 17 | Articolo 23 | Articolo 20 | Articolo 75 |

    Allegato I | | | | | | | --- |

    Allegato II A frase introduttiva e punto 1 | | | | | | | --- |

    Allegato II A punto 2 | | | | | | | Allegato VIII, parte 2 |

    Allegato II B | | | | | | | --- |

    | Articolo 2 | | | | | | --- |

    | Articolo 3 | | | | | | --- |

    | Articolo 4, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 2, primo comma | | | | | | Articolo 65, paragrafo 3 |

    | Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma | | | | | | Allegato VIII, parte 4 |

    | Articolo 4, paragrafi 3 e 4 | | | | | | |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 65, paragrafo 4 |

    | Articolo 5 | | | | | | --- |

    | Articolo 6 | | | | | | --- |

    | Articolo 7 | | | | | | --- |

    | Articolo 8 | | | | | | --- |

    | Articolo 9 | | | | | | --- |

    | Articolo 10 | | | | | | Articolo 69 |

    | Articolo 11, paragrafo 1 | | Articolo 19, paragrafo 1 | Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 17, paragrafo 1 | | Articolo 69, paragrafo 1 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 69, paragrafo 2 |

    | Articolo 11, paragrafi 2 e 3 | | | | | | --- |

    | Articolo 12 | | | | | | --- |

    | Articolo 13 | | | | | | --- |

    | Allegato I | | | | | | --- |

    | Allegato II | | | | | | Allegato VIII, parte 4 |

    | Allegato III | | | | | | Allegato VIII, parte 4 |

    | Allegato IV | | | | | | --- |

    | Allegato V | | | | | | --- |

    | | Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva | | | | | --- |

    | | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva e primo trattino | | | | | --- |

    | | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino | | | | | Articolo 62, paragrafo 2 |

    | | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino e articolo 2, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino | | | | | Articolo 62, paragrafo 4 |

    | | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), quarto, quinto, sesto e settimo trattino | | | | | --- |

    | | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva e primo, quarto, quinto, sesto e settimo trattino | | | | | --- |

    | | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino | | | | | Articolo 62, paragrafo 3 |

    | | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), | | | | | --- |

    | | Articolo 2, paragrafo 2 | | | | | --- |

    | | Articolo 3 | | | | | Articolo 62 |

    | | Articolo 4 | | | | | Articolo 62 |

    | | Articolo 5 | | | | | --- |

    | | Articolo 6, primo paragrafo, frase introduttiva | | | | | Articolo 63, paragrafo 1 |

    | | Articolo 6, primo paragrafo, lettera a) | | | | | Allegato VIII, parte 1, punto 1) |

    | | Articolo 6, primo paragrafo, lettera b) | | | | | Allegato VIII, parte 1, punto 2) |

    | | Articolo 6, secondo paragrafo | | | | | Allegato VIII, parte 1, punto 3) |

    | | Articolo 7 | | | | | --- |

    | | Articolo 8 | | | | | --- |

    | | Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva | | | | | Articolo 64, paragrafo 2 |

    | | Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva | | | | | --- |

    | | Articolo 9, paragrafo 1, lettera a, punto i) | | | | | Allegato VIII, parte 3, punto 2) |

    | | Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii) | | | | | Allegato VIII, parte 3, punto 3), frase introduttiva, e punto 3), lettera a) |

    | | Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii) | | | | | Articolo 64, paragrafo 1 |

    | | Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv) | | | | | Allegato VIII, parte 3, punto 3), lettera b) |

    | | Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto v) | | | | | --- |

    | | Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) | | | | | Allegato VIII, parte 3, punto 4) |

    | | Articolo 9, paragrafi 2 e 3 | | | | | --- |

    | | Articolo 10 | | | | | Articolo 65 |

    | | Articolo 11 | | | | | Articolo 12, punti 4) e 5) |

    | | Allegato | | | | | --- |

    | | | Articolo 2, frase introduttiva | | | | Articolo 3, frase introduttiva |

    | | | Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 14 | | | Articolo 3, paragrafo 1 |

    | | | Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 1 | | | Articolo 3, paragrafo 3 |

    | | | Articolo 2, paragrafo 4 | | | | --- |

    | | | Articolo 2, paragrafo 5 | Articolo 2, paragrafo 9 | Articolo 3, paragrafo 8 | Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 3, paragrafo 4 |

    | | | Articolo 2, paragrafo 6 | Articolo 2, paragrafo 13 | Articolo 3, paragrafo 9 | Articolo 2, paragrafo 3, prima parte | Articolo 3, paragrafo 5 |

    | | | Articolo 2, paragrafo 7 | | | | Articolo 3, paragrafo 6 |

    | | | Articolo 2, paragrafo 8 | Articolo 2, paragrafo 5 | | | Articolo 66 |

    | | | Articolo 2, paragrafo 9, prima frase | Articolo 2, paragrafo 7 | Articolo 3, paragrafo 12 | | Articolo 3, paragrafo 7 |

    | | | Articolo 2, paragrafo 9, seconda frase | | | | Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |

    | | | Articolo 2, paragrafo 10, lettera a) | | | | --- |

    | | | Articolo 2, paragrafo 10, lettera b), primo comma | | | | Articolo 3, paragrafo 8 |

    | | | Articolo 2, paragrafo 10, lettera b), secondo comma | | | | Articolo 21, paragrafo 3 |

    | | | Articolo 2, paragrafo 11, primo comma e primo, secondo e terzo trattino | | | | Articolo 3, paragrafo 9 |

    | | | Articolo 2, paragrafo 11, secondo comma | | | | Articoli 14, paragrafo 2 e 15, paragrafo 4 |

    | | | Articolo 2, paragrafo 12 | Articolo 2, paragrafo 6 | Articolo 3, paragrafo 11 | Articolo 2, paragrafo 5 | Articolo 3, paragrafo 10 |

    | | | Articolo 2, paragrafo 13 | | | | Articolo 3, paragrafo 11 |

    | | | Articolo 2, paragrafo 14 | | | | Articolo 3, paragrafo 12 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 3, paragrafi 13, 14, 15, 16 e 17 |

    | | | Articolo 3, primo comma, frase introduttiva | | | | Articolo 12, frase introduttiva |

    | | | Articolo 3, primo comma, lettera a) | | | | Articolo 12, paragrafi 1 e 2 |

    | | | Articolo 3, primo comma, lettera b) | | | | Articolo 12, paragrafo 3 |

    | | | Articolo 3, primo comma, lettera c) | | | | Articolo 12, paragrafi 4 e 5 |

    | | | Articolo 3, primo comma, lettera d) | | | | Articolo 12, paragrafo 6 |

    | | | Articolo 3, primo comma, lettera e) | | | | Articolo 12, paragrafo 7 |

    | | | Articolo 3, primo comma, lettera f) | | | | Articolo 12, paragrafo 8 |

    | | | Articolo 3, secondo comma | | | | --- |

    | | | Articolo 5, paragrafo 1 | | | | Articolo 73, paragrafi 1 e 2 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 73, paragrafi 3 e 4 |

    | | | Articolo 5, paragrafo 2 | | | | Articolo 71. paragrafo 1, secondo comma |

    | | | Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva | | | | Articolo 13, paragrafo 1, frase introduttiva |

    | | | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, primo trattino | | | | Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |

    | | | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino | | | | Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) |

    | | | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino | | | | Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) |

    | | | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino | | | | Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 13, paragrafo 1, lettera e) |

    | | | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino | | | | Articolo 13, paragrafo 1, lettera f) |

    | | | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino | | | | Articolo 13, paragrafo 1, lettera g) |

    | | | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, settimo trattino | | | | Articolo 13, paragrafo 1, lettera h) |

    | | | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, ottavo trattino | | | | Articolo 13, paragrafo 1, lettera i) |

    | | | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, nono trattino | | | | Articolo 13, paragrafo 1, lettera j) |

    | | | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, decimo trattino | | | | Articolo 13, paragrafo 1, lettera k) |

    | | | Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma | | | | Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |

    | | | Articolo 6, paragrafo 2 | | | | Articolo 13, paragrafo 2 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 14 |

    | | | Articolo 7 | | | | Articolo 6, paragrafo 2 |

    | | | Articolo 8, primo paragrafo | | Articolo 4, paragrafo 3 | | Articolo 6, paragrafo 1 |

    | | | Articolo 8, secondo paragrafo | | | | --- |

    | | | Articolo 9, paragrafo 1, prima parte della frase | | | | Articolo 15, paragrafo 1, primo comma |

    | | | Articolo 9, paragrafo 1, seconda parte della frase | | | | --- |

    | | | Articolo 9, paragrafo 2 | | | | Articolo 6, paragrafo 3 |

    | | | Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, prima | | | | Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva e lettere a) e b) |

    | | | Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, terza frase | | | | Articolo 15, paragrafo 2 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5 |

    | | | Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma | | | | --- |

    | | | Articolo 9, paragrafo 3, terzo comma | | | | Articolo 10, paragrafo 1 |

    | | | Articolo 9, paragrafo 3, quarto comma | | | | Articolo 10, paragrafo 2 |

    | | | Articolo 9, paragrafo 3, quinto comma | | | | Articolo 10, paragrafo 3 |

    | | | Articolo 9, paragrafo 3, sesto comma | | | | Articolo 10, paragrafo 4 |

    | | | Articolo 9, paragrafo 4, prima parte della prima frase | | | | Articolo 16, paragrafo 2, primo comma |

    | | | Articolo 9, paragrafo 4, seconda parte della prima frase | | | | Articolo 16, paragrafo 3, primo comma |

    | | | Articolo 9, paragrafo 4, seconda frase | | | | Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera f) |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma e paragrafi 4 e 5 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 17 |

    | | | Articolo 9, paragrafo 5, primo comma | | | | Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera c) |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera d) |

    | | | Articolo 9, paragrafo 5, secondo comma | | | | --- |

    | | | Articolo 9, paragrafo 6, primo comma | | | | Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) |

    | | | Articolo 9, paragrafo 6, secondo comma | | | | --- |

    | | | Articolo 9, paragrafo 7 | | | | --- |

    | | | Articolo 9, paragrafo 8 | | | | Articoli 7 e 18, paragrafo 1 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4 |

    | | | Articolo 10 | | | | Articolo 19 |

    | | | Articolo 11 | | | | Articolo 20 |

    | | | Articolo 12, paragrafo 1 | | | | Articolo 21, paragrafo 1 |

    | | | Articolo 12, paragrafo 2, prima frase | | | | Articolo 21, paragrafo 2, primo comma |

    | | | Articolo 12, paragrafo 2, seconda frase | | | | Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma |

    | | | Articolo 12, paragrafo 2, terza frase | | | | --- |

    | | | Articolo 13, paragrafo 1 | | | | Articolo 22, paragrafo 1 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 22, paragrafi 2 e 3 |

    | | | Articolo 13, paragrafo 2, frase introduttiva | | | | Articolo 22, paragrafo 4, frase introduttiva |

    | | | Articolo 13, paragrafo 2, primo trattino | | | | Articolo 22, paragrafo 4, lettera a) |

    | | | Articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino | | | | Articolo 22, paragrafo 4, lettera b) |

    | | | Articolo 13, paragrafo 2, terzo trattino | | | | Articolo 22, paragrafo 4, lettera c) |

    | | | Articolo 13, paragrafo 2, quarto trattino | | | | --- |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 22, paragrafo 4, lettera d) |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 23 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 24 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 25, paragrafo 1, primo e secondo comma |

    | | | Articolo 14, frase introduttiva | | | | Articolo 9, paragrafo 1, prima parte della frase e articolo 25, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva |

    | | | Articolo 14, primo trattino | | | | Articolo 9, paragrafo 1, seconda parte della frase |

    | | | Articolo 14, secondo trattino | | | | Articolo 8, punto 2) e Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) |

    | | | Articolo 14, terzo trattino | | | | Articolo 25, paragrafo 1, terzo comma |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 25, paragrafi da 2 a 7 |

    | | | Articolo 15, paragrafo 1, frase introduttiva e primo e secondo trattino | Articolo 12, paragrafo 1, primo comma | | | Articolo 26, paragrafo 1, primo comma e lettere a) e b) |

    | | | Articolo 15, paragrafo 1, terzo trattino | | | | Articolo 26, paragrafo 1, primo comma, lettera c) |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 26, paragrafo 1, lettera d) |

    | | | Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma | | | | Articolo 26, paragrafo 1, secondo comma |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 26, paragrafo 2 |

    | | | Articolo 15, paragrafo 2 | | | | Articolo 26, paragrafo 3, lettera h) |

    | | | Articolo 15, paragrafo 4 | | | | Articolo 26, paragrafo 4 |

    | | | Articolo 15, paragrafo 5 | | | | Articolo 26, paragrafo 3, frase introduttiva e lettere a e b) |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 26, paragrafo 3, lettere da c) a g) |

    | | | Articolo 15 bis, primo paragrafo | | | | Articolo 27, paragrafo 1 |

    | | | Articolo 15 bis, secondo paragrafo | | | | Articolo 27, paragrafo 2 |

    | | | Articolo 15 bis, terzo paragrafo | | | | Articolo 27, paragrafo 3 |

    | | | Articolo 15 bis, quarto e quinto paragrafo | | | | Articolo 27, paragrafo 4 |

    | | | Articolo 15 bis, sesto paragrafo | | | | Articolo 27, paragrafo 5 |

    | | | Articolo 16, paragrafo 1 | Articolo 11, paragrafo 1, prima frase e articolo 11, paragrafo 2 | | | Articolo 67, paragrafo 1, primo comma |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 67, paragrafo 1, secondo comma |

    | | | Articolo 16, paragrafo 2, prima frase | | | | Articolo 29, frase introduttiva |

    | | | Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase | | | | --- |

    | | | Articolo 16, paragrafo 3, prima frase | Articolo 11, paragrafo 1, seconda frase | | | Articolo 67, paragrafo 2 |

    | | | Articolo 16, paragrafo 3, seconda frase | | | | --- |

    | | | Articolo 16, paragrafo 3, terza frase | Articolo 11, paragrafo 3 | | | Articolo 67, paragrafo 3 |

    | | | Articolo 16, paragrafo 4 | | | | --- |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 68 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 29, lettere a e b) |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 30 |

    | | | Articolo 17 | | | Articolo 11 | Articolo 28 |

    | | | Articolo 18, paragrafo 1 | | | | --- |

    | | | Articolo 18, paragrafo 2 | | | | Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma |

    | | | Articolo 19, paragrafi 2 e 3 | | | | --- |

    | | | Articolo 20, paragrafi 1 e 2 | | | | --- |

    | | | Articolo 20, paragrafo 3 | | Articolo 18 | Articolo 17 | Articolo 72 |

    | | | Articolo 22 | Articolo 16 | Articolo 22 | Articolo 19 | Articolo 74 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 2, paragrafo 1 |

    | | | Allegato I, primo paragrafo della frase introduttiva | | | | Articolo 2, paragrafo 2 |

    | | | Allegato I, secondo paragrafo della frase introduttiva | | | | Allegato I, primo comma della frase introduttiva |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato I, secondo e terzo comma della frase introduttiva |

    | | | Allegato I, punto 1 | | | | Allegato I, punto 1 |

    | | | Allegato I, punti 2.1 – 2.5, lettera b) | | | | Allegato I, punti 2.1 – 2.5, lettera b) |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato I, punto 2.5, lettera c) |

    | | | Allegato I, punto2.6 | | | | Allegato I, punto 2.6 |

    | | | Allegato I, punto 3 | | | | Allegato I, punto 3 |

    | | | Allegato I, punti 4.1 – 4.6 | | | | Allegato I, punti 4.1 – 4.6 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato I, punto 4.7 |

    | | | Allegato I, punto 5, frase introduttiva | | | | --- |

    | | | Allegato I, punti 5.1 – 5.3, lettera b) | | | | Allegato I, punti 5.1 – 5.3, lettera b) |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato I, punto 5.3, lettere da c) a e) |

    | | | Allegato I, punto 5.4 | | | | Allegato I, punto 5.4 |

    | | | Allegato I, punto 6.1, lettere a) e b) | | | | Allegato I, punto 6.1, lettere a) e b) |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato I, punto 6.1, lettera c) |

    | | | Allegato I, punti 6.2 – 6.4, lettera b) | | | | Allegato I, punti 6.2 – 6.4, lettera b), punto ii) |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato I, punto 6.4, lettera b), punto iii) |

    | | | Allegato I, punti 6.4, lettera c) – 6.6, lettera c) | | | | Allegato I, punti 6.4, lettera c) – 6.6, lettera c) |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato I, punto 6.6, lettera c), ultima frase |

    | | | Allegato I, punti 6.7 - 6.8 | | | | Allegato I, punti 6.7 - 6.8 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato I, punti 6.9 e 6.10 |

    | | | Allegato II | | | | --- |

    | | | Allegato III | | | | Allegato II |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato II, punto 13 |

    | | | Allegato IV, frase introduttiva | | | | Articolo 3, paragrafo 9 |

    | | | Allegato IV, punti da 1 a 11 | | | | Allegato III |

    | | | Allegato IV, punto 12 | | | | --- |

    | | | Allegato V, punto 1, lettera a) | | | | Allegato IV, punto 1, lettera a) |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato IV, punto 1, lettera b) |

    | | | Allegato V, punto 1, lettere b)-g) | | | | Allegato IV, punto 1, lettere c)-h) |

    | | | Allegato V, punti da 2 a 5 | | | | Allegato IV, punti da 2 a 5 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 2 | | | Articolo 52, paragrafo 1 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 3 | | | --- |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 4 | | | Articolo 58, paragrafo 1 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 8 | | | Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 10 | | | Articolo 52, paragrafo 3 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 11 | | | Articolo 52, paragrafo 2 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 12 | | | Articolo 52, paragrafo 4 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 15 | | | Articolo 52, paragrafo 5 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 16 | | | Articolo 3, paragrafo 31 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 17 | | | Articolo 3, paragrafo 32 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 18 | | | Articolo 3, paragrafo 33 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 19 | | | --- |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 20 | | | Articolo 3, paragrafo 34 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 21 | | | Articolo 52, paragrafo 6 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 22 | | | Articolo 52, paragrafo 7 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 23 | | | Articolo 52, paragrafo 8 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 24 | | | Articolo 52, paragrafo 9 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 25 | | | Articolo 52, paragrafo 10 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 26 | | | Articolo 52, paragrafo 11 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 27 | | | --- |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 28 | | | Articolo 58, paragrafo 1 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 29 | | | --- |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 30 | | | Articolo 52, paragrafo 12 |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 31 | | | Allegato VII, parte 2, prima fraseAllegato VIII, parte 3, punto |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 32 | | | --- |

    | | | | Articolo 2, paragrafo 33 | | | Articolo 52, paragrafo 13 |

    | | | | Articolo 3, paragrafo 2 | | | Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |

    | | | | Articolo 4, paragraf1 da 1 a 3 | | | Articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo comma |

    | | | | Articolo 4, paragrafo 4 | | | Articolo 58, paragrafo 2 |

    | | | | Articolo 5, paragrafo 1 | | | Articolo 54, paragrafo 1, primo comma |

    | | | | Articolo 5, paragrafo 2 | | | Articolo 54, paragrafo 1, lettere a) b) |

    | | | | Articolo 5, paragrafo 3, lettera a) | | | Articolo 54, paragrafo 2 |

    | | | | Articolo 5, paragrafo 3, lettera b) | | | Articolo 54, paragrafo 3 |

    | | | | Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma | | | Articolo 54, paragrafo 4 |

    | | | | Articolo 5, paragrafo 4 | | | --- |

    | | | | Articolo 5, paragrafo 5 | | | Articolo 54, paragrafo 6 |

    | | | | Articolo 5, paragrafo 6 | | | Articolo 53 |

    | | | | Articolo 5, paragrafo 7 | | | Allegato VII, parte 4, punto 1 |

    | | | | Articolo 5, paragrafo 8, primo comma | | | Allegato VII, parte 4, punto 2 |

    | | | | Articolo 5, paragrafo 8, secondo comma | | | Articolo 54, paragrafo 5 |

    | | | | Articolo 5, paragrafo 9 | | | --- |

    | | | | Articolo 5, paragrafo 10 | | | Articolo 54, paragrafo 7 |

    | | | | Articolo 5, paragrafi 11, 12 e 13 | | | --- |

    | | | | Articolo 6 | | | --- |

    | | | | Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva e primo, secondo, terzo e quarto trattino | | | Articolo 59 |

    | | | | Articolo 7, paragrafo 1, seconda parte | | | --- |

    | | | | Articolo 7, paragrafo 2 | | | --- |

    | | | | Articolo 8, paragrafo 1 | | | Articolo 8, frase introduttiva e punto 1 |

    | | | | Articolo 8, paragrafo 2 | | | Allegato VII, parte 6, punto 1 |

    | | | | Articolo 8, paragrafo 3 | | | Allegato VII, parte 6, punto 2 |

    | | | | Articolo 8, paragrafo 4 | | | Allegato VII, parte 6, punto 3 |

    | | | | Articolo 8, paragrafo 5 | | | --- |

    | | | | Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva | | | Articolo 57(1), frase introduttiva |

    | | | | Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, primo, secondo e terzo trattino | | | Articolo 57, primo comma, lettere a), b) e c) |

    | | | | Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma | | | Articolo 57, secondo comma |

    | | | | Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma | | | Allegato VII, parte 8, punto 4 |

    | | | | Articolo 9, paragrafo 2 | | | Articolo 58, paragrafo 3 |

    | | | | Articolo 9, paragrafo 3 | | | Allegato VII, parte 8, punto 1 |

    | | | | Articolo 9, paragrafo 4 | | | Allegato VII, parte 8, punto 2 |

    | | | | Articolo 9, paragrafo 5 | | | Allegato VII, parte 8, punto 3 |

    | | | | Articolo 10 | Articolo 4, paragrafo 9 | | Articolo 9, paragrafo 2 |

    | | | | Articolo 11, paragrafo 1, dalla terza alla sesta frase | | | --- |

    | | | | Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma | | | Articolo 60, paragrafo 1, primo comma |

    | | | | Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma | | | Articolo 60, paragrafo 1, secondo comma |

    | | | | Articolo 12, paragrafo 2 | | | Articolo 60, paragrafo 2 |

    | | | | Articolo 12, paragrafo 3 | | | Articolo 60, paragrafo 3 |

    | | | | Articolo 13, paragrafi 12 e 3 | | | --- |

    | | | | Articolo 14 | Articolo 19 | Articolo 16 | Articolo 70 |

    | | | | Allegato I, prima e seconda frase della frase introduttiva | | | Articolo 51 |

    | | | | Allegato I, terza frase della frase introduttiva e elenco delle attività | | | Allegato VII, parte 1 |

    | | | | Allegato II A, parte I | | | Allegato VII, parte 2 |

    | | | | Allegato II A, parte 2 | | | Allegato VII, parte 3 |

    | | | | Allegato II A, parte II, ultima frase del paragrafo 6 | | | --- |

    | | | | Allegato II B, punto 1, prima e seconda frase | | | Articolo 54, paragrafo 1, lettera b) |

    | | | | Allegato II B, punto 1, terza frase | | | Articolo 54, paragrafo 1, secondo comma |

    | | | | Allegato II B, punto 2 | | | Allegato VII, parte 5 |

    | | | | Allegato II B, punto 2, secondo comma, punto i) e tabella | | | --- |

    | | | | Allegato III, punto 1 | | | --- |

    | | | | Allegato III, punto 2 | | | Allegato VII, parte 7, punto 1 |

    | | | | Allegato III, punto 3 | | | Allegato VII, parte 7, punto 2 |

    | | | | Allegato III, punto 4 | | | Allegato VII, parte 7, punto 3 |

    | | | | | Articolo 1, secondo paragrafo | | --- |

    | | | | | Articolo 2, paragrafo 1 | | Articolo 38, paragrafo 1, primo comma |

    | | | | | Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva | | Articolo 38, paragrafo 2, frase introduttiva |

    | | | | | Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), frase introduttiva | | Articolo 38, paragrafo 2, lettera a), frase introduttiva |

    | | | | | Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a v) | | Articolo 38, paragrafo 2, lettera a), punto i) |

    | | | | | Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vi) | | Articolo 38, paragrafo 2, lettera a), punto ii) |

    | | | | | Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vii) | | Articolo 38, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |

    | | | | | Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto viii) | | Articolo 38, paragrafo 2, lettera a), punto iv) |

    | | | | | Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) | | Articolo 38, paragrafo 2, lettera b) |

    | | | | | Articolo 3, paragrafo 2, primo comma | | Articolo 3, paragrafo 24 |

    | | | | | Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma | | --- |

    | | | | | Articolo 3, paragrafo 3 | | Articolo 3, paragrafo 25 |

    | | | | | Articolo 3, paragrafo 4, primo comma | | Articolo 3, paragrafo 26 |

    | | | | | Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma | | Articolo 38, paragrafo 1, secondo comma |

    | | | | | Articolo 3, paragrafo 5, primo comma | | Articolo 3, paragrafo 27 |

    | | | | | Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma | | Articolo 38, paragrafo 1, terzo comma |

    | | | | | Articolo 3, paragrafo 5, terzo comma | | Articolo 38, paragrafo 1, secondo comma |

    | | | | | Articolo 3, paragrafo 6 | | Allegato VI, parte 1, lettera a) |

    | | | | | Articolo 3, paragrafo 7 | | Articolo 3, paragrafo 28 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato VI, parte 1, lettera b) |

    | | | | | Articolo 3, paragrafo 10 | | Articolo 3, paragrafo 29 |

    | | | | | Articolo 3, paragrafo 13 | | Articolo 3, paragrafo 30 |

    | | | | | Articolo 4, paragrafo 2 | | Articolo 39 |

    | | | | | Articolo 4, paragrafo 4, frase introduttiva e lettere a) e b) | | Articolo 40, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere a) e b) |

    | | | | | Articolo 4, paragrafo 4, lettera c) | | Articolo 40, paragrafo 1, lettera e) |

    | | | | | Articolo 4, paragrafo 5 | | Articolo 40, paragrafo 2 |

    | | | | | Articolo 4, paragrafo 6 | | Articolo 40, paragrafo 3 |

    | | | | | Articolo 4, paragrafo 7 | | Articolo 40, paragrafo 4 |

    | | | | | Articolo 4, paragrafo 8 | | Articolo 49 |

    | | | | | Articolo 5 | | Articolo 47 |

    | | | | | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma | | Articolo 45, paragrafo 1 |

    | | | | | Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e articolo 6, paragrafo 2 | | Articolo 45, paragrafo 2 |

    | | | | | Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma | | Articolo 45, paragrafo 3, primo comma |

    | | | | | Articolo 6, paragrafo 1, quarto comma | | Articolo 45, paragrafo 3, secondo comma |

    | | | | | Articolo 6, paragrafo 3 | | Articolo 45, paragrafo 4 |

    | | | | | Articolo 6, paragrafo 4, prima e seconda frase del primo comma e articolo 6, paragrafo 4, secondo comma | | Articolo 46, paragrafo 1 |

    | | | | | Articolo 6, paragrafo 4, terza frase del primo comma | | Articolo 46, paragrafo 2 |

    | | | | | Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma | | Articolo 46, paragrafo 3, secondo comma |

    | | | | | Articolo 6, paragrafo 4, quarto comma | | Articolo 46, paragrafo 4 |

    | | | | | Articolo 6, paragrafo 5 | | Articolo 41, paragrafo 1 |

    | | | | | Articolo 6, paragrafo 6 | | Articolo 45, paragrafo 5 |

    | | | | | Articolo 6, paragrafo 7 | | Articolo 45, paragrafo 6 |

    | | | | | Articolo 6, paragrafo 8 | | Articolo 45, paragrafo 7 |

    | | | | | Articolo 7, paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 2, primo comma | | Articolo 41, paragrafo 2, primo comma |

    | | | | | Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma | | Articolo 41, paragrafo 2, secondo comma |

    | | | | | Articolo 7, paragrafo 3 e articolo 11, paragrafo 8, primo comma, frase introduttiva | | Allegato VI, parte 6, prima parte del punto 2.7 |

    | | | | | Articolo 7, paragrafo 4 | | Articolo 41, paragrafo 2, secondo comma |

    | | | | | Articolo 7, paragrafo 5 | | --- |

    | | | | | Articolo 8, paragrafo 1 | | Articolo 40, paragrafo 1, lettera c) |

    | | | | | Articolo 8, paragrafo 2 | | Articolo 41, paragrafo 3 |

    | | | | | Articolo 8, paragrafo 3 | | --- |

    | | | | | Articolo 8, paragrafo 4, primo comma | | Articolo 41, paragrafo 4, primo comma |

    | | | | | Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma | | Allegato VI, parte 6, prima parte del punto 3.2 |

    | | | | | Articolo 8, paragrafo 4, terzo comma | | Allegato VI, parte 6, seconda parte del punto 3.2 |

    | | | | | Articolo 8, paragrafo 4, quarto comma | | --- |

    | | | | | Articolo 8, paragrafo 5 | | Articolo 41, paragrafo 4, secondo e terzo comma |

    | | | | | Articolo 8, paragrafo 6 | | Articolo 40, paragrafo 1, lettere c) e d) |

    | | | | | Articolo 8, paragrafo 7 | | Articolo 41, paragrafo 4 |

    | | | | | Articolo 8, paragrafo 8 | | --- |

    | | | | | Articolo 9, primo comma | | Articolo 48, paragrafo 1 |

    | | | | | Articolo 9, secondo comma | | Articolo 48, paragrafo 2 |

    | | | | | Articolo 9, terzo comma | | Articolo 48, paragrafo 3 |

    | | | | | Articolo 10, paragrafi 1 e 2 | | --- |

    | | | | | Articolo 10, paragrafo 3, prima frase | | Articolo 43, paragrafo 2 |

    | | | | | Articolo 10, paragrafo 3, seconda frase | | --- |

    | | | | | Articolo 10, paragrafo 4 | | Articolo 43, paragrafo 3 |

    | | | | | Articolo 10, paragrafo 5 | | Allegato VI, parte 6, seconda parte del punto 1.3 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 1 | | Articolo 43, paragrafo 1 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 2 | | Allegato VI, parte 6, punto 2.1 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 3 | | Allegato VI, parte 6, punto 2.2 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 4 | | Allegato VI, parte 6, punto 2.3 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 5 | | Allegato VI, parte 6, punto 2.4 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 6 | | Allegato VI, parte 6, punto 2.5 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 7, prima parte della prima frase del primo comma | | Allegato VI, parte 6, prima parte del punto 2.6 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 7, seconda parte della prima frase del primo comma | | Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera a) |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 7, seconda frase del primo comma | | --- |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 7, secondo comma | | --- |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 7, lettera a) | | Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera b) |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 7, lettere b) e c) | | --- |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 7, lettera d) | | Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera c) |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 7, lettere e) ed f) | | --- |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 8, primo comma, lettere a) e b) | | Allegato VI, parte 3, punto 1, primo e secondo comma |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 8, lettera c) | | Allegato VI, parte 6, seconda parte del punto 2.7 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 8, lettera d) | | Allegato VI, parte 4, punto 2.1, secondo comma |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 8, secondo comma | | Allegato VI, parte 6, terza parte del punto 2.7 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 9 | | Articolo 43, paragrafo 4 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 10, lettere a), b) e c) | | Allegato VI, parte 8, lettere a), b) e c) del punto 1.1 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 10, lettera d) | | Allegato VI, parte 8, lettera d) del punto 1.1 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 11 | | Allegato VI, parte 8, punto 1.2 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 12 | | Allegato VI, parte 8, punto 1.3 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 13 | | Articolo 43, paragrafo 5, primo comma |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 43, paragrafo 5, secondo comma |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 14 | | Allegato VI, parte 6, punto 3.1 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 15 | | Articolo 40, paragrafo 1, lettera e) |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 16 | | Allegato VI, parte 8, punto 2 |

    | | | | | Articolo 11, paragrafo 17 | | Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) |

    | | | | | Articolo 12, paragrafo 1 | | Articolo 50, paragrafo 1 |

    | | | | | Articolo 12, paragrafo 2, prima frase | | Articolo 50, paragrafo 2 |

    | | | | | Articolo 12, paragrafo 2, seconda frase | | --- |

    | | | | | Articolo 12, paragrafo 2, terza frase | | Articolo 50, paragrafo 3 |

    | | | | | Articolo 13, paragrafo 1 | | Articolo 40, paragrafo 1, lettera f) |

    | | | | | Articolo 13, paragrafo 2 | | Articolo 42 |

    | | | | | Articolo 13, paragrafo 3 | | Articolo 41, paragrafo 5 |

    | | | | | Articolo 13, paragrafo 4 | | Allegato VI, parte 3, punto 2 |

    | | | | | Articolo 14 | | --- |

    | | | | | Articolo 15 | | --- |

    | | | | | Articolo 16 | | --- |

    | | | | | Articolo 17, paragrafi 2 e 3 | | --- |

    | | | | | Articolo 20 | | --- |

    | | | | | Allegato I | | Allegato VI, parte 2 |

    | | | | | Allegato II, prima parte (senza numerazione) | | Allegato VI, parte 4, punto 1 |

    | | | | | Allegato II, punto 1, frase introduttiva | | Allegato VI, parte 4, punto 2.1 |

    | | | | | Allegato II, punti 1.1 – 1.2 | | Allegato VI, parte 4, punti 2.2 - 2.3 |

    | | | | | Allegato II, punto 1.3 | | --- |

    | | | | | Allegato II, punto 2.1 | | Allegato VI, parte 4, punto 3.1 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato VI, parte 4, punto 3.2 |

    | | | | | Allegato II, punto 2.2 | | Allegato VI, parte 4, punto 3.3 |

    | | | | | Allegato II, punto 3 | | Allegato VI, parte 4, punto 4 |

    | | | | | Allegato III | | Allegato VI, parte 6, punto 1 |

    | | | | | Allegato IV, tabella | | Allegato VI, parte 5 |

    | | | | | Allegato IV, ultima frase | | --- |

    | | | | | Allegato V, lettera a), tabella | | Allegato VI, parte 3, punto 1.1 |

    | | | | | Allegato V, lettera a), ultime frasi | | --- |

    | | | | | Allegato V, lettera b), tabella | | Allegato VI, parte 3, punto 1.2 |

    | | | | | Allegato V, lettera b), ultima frase | | --- |

    | | | | | Allegato V, lettera c) | | Allegato VI, parte 3, punto 1.3 |

    | | | | | Allegato V, lettera d) | | Allegato VI, parte 3, punto 1.4 |

    | | | | | Allegato V, lettera e) | | Allegato VI, parte 3, punto 1.5 |

    | | | | | Allegato V, lettera f) | | Allegato VI, parte 3, punto 3 |

    | | | | | Allegato VI | | Allegato VI, parte 7 |

    | | | | | | Articolo 1 | Articolo 31 |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 2 | Allegato V, parte 1, punto 1 e parte 2, punto 1 |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 3, seconda parte | Allegato V, parte 1, punto 1 e parte 2, punto 1 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato V, parte 1, ultima frase del punto 1 |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 4 | --- |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 6 | Articolo 3, paragrafo 18 |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 7, primo comma | Articolo 3, paragrafo 19 |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma e lettere da a) e i) | Articolo 31, secondo comma |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, lettera j) | --- |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 7, terzo comma | --- |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 32, paragrafo 1 |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 7, quarto comma | Articolo 32, paragrafo 2 |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 8 | Articolo 3, paragrafo 21 |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 9 | Articolo 32, paragrafo 2 |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 10 | --- |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 11 | Articolo 3, paragrafo 20 |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 12 | Articolo 3, paragrafo 22 |

    | | | | | | Articolo 2, paragrafo 13 | --- |

    | | | | | | Articolo 3 | --- |

    | | | | | | Articolo 4, paragrafo 1 | --- |

    | | | | | | Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 33, paragrafo 2 |

    | | | | | | Articolo 4, paragrafi da 3 a 8 | --- |

    | | | | | | Articolo 5, paragrafo 1 | Allegato V, parte 1, punto 2, ultima frase |

    | | | | | | Articolo 5, paragrafo 2 | --- |

    | | | | | | Articolo 6 | --- |

    | | | | | | Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 34 |

    | | | | | | Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 33, paragrafo 4 |

    | | | | | | Articolo 7, paragrafo 3 | Articolo 33, paragrafo 5 |

    | | | | | | Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 37, paragrafo 1 |

    | | | | | | Articolo 8, paragrafo 2, prima parte del primo comma | Articolo 37, paragrafo 2, prima parte del primo comma |

    | | | | | | Articolo 8, paragrafo 2, seconda parte del primo comma | --- |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 37, paragrafo 2, seconda parte del primo comma |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 37, paragrafo 2, secondo comma |

    | | | | | | Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma | --- |

    | | | | | | Articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a d) | --- |

    | | | | | | Articolo 8, paragrafi 3 e 4 | --- |

    | | | | | | Articolo 9 | Articolo 33, paragrafo 1 |

    | | | | | | Articolo 10, paragrafo 1, prima frase | Articolo 33, paragrafo 6 |

    | | | | | | Articolo 10, paragrafo 1, seconda frase | --- |

    | | | | | | Articolo 10, paragrafo 2 | --- |

    | | | | | | Articolo 12 | Articolo 35, paragrafo 1 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Articolo 35, paragrafi 2, 3 e 4 |

    | | | | | | Articolo 13 | Allegato V, parte 3, terza parte del punto 8 |

    | | | | | | Articolo 14 | Allegato V, parte 4 |

    | | | | | | Articolo 15 | --- |

    | | | | | | Articolo 18, paragrafo 2 | --- |

    | | | | | | Allegato I | --- |

    | | | | | | Allegato II | --- |

    | | | | | | Allegati III e IV | Allegato V, punto 2 della parte 1 e parte 2 |

    | | | | | | Allegato V A | Allegato V, parte 1, punto 3 |

    | | | | | | Allegato V B | Allegato V, parte 2, punto 3 |

    | | | | | | Allegato VI A | Allegato V, parte 1, punti 4 e 5 |

    | | | | | | Allegato VI B | Allegato V, parte 2, punti 4 e 5 |

    | | | | | | Allegato VII A | Allegato V, parte 1, punti 6 e 7 |

    | | | | | | Allegato VII B | Allegato V, parte 2, punti 6 e 7 |

    | | | | | | Allegato VIII A punto 1 | --- |

    | | | | | | Allegato VIII A punto 2 | Allegato V, parte 3, prima parte del punto 1 e punti 2, 3 e 5 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato V, parte 3, seconda parte del punto 1 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato V, parte 3, punto 4 |

    | | | | | | Allegato VIII A punto 3 | --- |

    | | | | | | Allegato VIII A punto 4 | Allegato V, parte 3, punto 6 |

    | | | | | | Allegato VIII A punto 5 | Allegato V, parte 3, punti 7 e 8 |

    | | | | | | Allegato VIII A punto 6 | Allegato V, parte 3, punti 9 e 10 |

    --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Allegato V, parte 4 |

    | | | | | | Allegato VIII B | --- |

    | | | | | | Allegato VIII C | --- |

    | | | | | | Allegato IX | Allegato IX |

    | | | | | | Allegato X | Allegato X |

    [1] http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ippc_rev/library

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU C […] del […], pag. […].

    [5] GU C […] del […], pag. […].

    [6] GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

    [7] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

    [8] GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11.

    [9] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

    [10] GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/42/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

    [11] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

    [12] GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

    [13] COM(2005) 446 definitivo del 21.9.2005.

    [14] COM(2006) 231 definitivo del 22.9.2006.

    [15] COM(2005) 666 definitivo del 21.12.2005.

    [16] GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

    [17] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

    [18] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

    [19] GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/105/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97).

    [20] GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

    [21] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    [22] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

    [23] GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 1.

    [24] Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8.5.1990, pag. 15). Direttiva modificata dalla direttiva 94/15/CE della Commissione (GU n. L 103 del 22.4.1994, pag. 20).

    [25] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

    [26] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

    [27] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

    [28] GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32.

    [29] GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

    [30] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

    [31] GU L […] del […], pag. […].

    [32] GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

    [33] GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/656/CEE (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59).

    [34] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

    [35] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

    [36] GU L […] del […], pag. […].

    [37] GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32.

    [38] GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

    [39] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

    [40] GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

    [41] Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

    [42] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

    [43] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

    [44] GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.

    [45] GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

    [46] Direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 56). Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 1994.

    [47] GU L 136 del 29.5.2007, pag. 33-280.

    [48] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CE della Commissione (GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1).

    [49] GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

    [50] GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

    [51] GU L 227 del 8.9.1993, pag. 9.

    [52] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

    [53] GU L 158, del 23.6.1990, pag. 56.

    [54] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

    [55] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    [56] Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

    [57] GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

    [58] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

    [59] Emissioni ulteriori possono risultare dalla capacità autorizzata il 1° luglio 1987 o successivamente.

    [60] Le emissioni originate dagli impianti di combustione autorizzati anteriormente al 1° luglio 1987 ma non ancora in funzione prima di tale data, o che non sono state prese in considerazione nell'elaborazione dei massimali di emissione stabiliti dal presente allegato devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva per i nuovi impianti o prese in considerazione per le emissioni globali originate dagli impianti esistenti che non devono superare i massimali di cui al presente allegato.

    [61] ulteriori possono risultare dalla capacità autorizzata il 1° luglio 1987 o successivamente.

    [62] Le emissioni originate dagli impianti di combustione autorizzati anteriormente al 1° luglio 1987 ma non ancora in funzione prima di tale data, o che non sono state prese in considerazione nell'elaborazione dei massimali di emissione stabiliti dal presente allegato devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva per i nuovi impianti o prese in considerazione per le emissioni globali originate dagli impianti esistenti che non devono superare i massimali di cui al presente allegato.

    [63] Per motivi tecnici gli Stati membri possono prorogare fino a due anni la data della fase 1 per la riduzione delle emissioni di NOX notificando tale proroga entro un mese dalla notifica della presente direttiva.

    [64] Per motivi tecnici gli Stati membri possono prorogare fino a due anni la data della fase 1 per la riduzione delle emissioni di NOX notificando tale proroga entro un mese dalla notifica della presente direttiva.

    [65] Per motivi tecnici gli Stati membri possono prorogare fino a due anni la data della fase 1 per la riduzione delle emissioni di NOX notificando tale proroga entro un mese dalla notifica della presente direttiva.

    [66] Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali si applicano i valori 850-200 mg/Nm3 (diminuzione lineare).

    [67] Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali si applicano i valori 850-200 mg/Nm3 (diminuzione lineare).

    [68] Il Consiglio fisserà in una fase successiva i valori limite di emissione applicabili a tale gas in base a proposte della Commissione che dovranno tener conto delle ulteriori esperienze tecniche.

    [69] Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali sono applicabili i seguenti valori: Solido in genere: 650 Solido contenente meno del 10% di composti volatili: 1300 Liquido: 450 Gassoso: 350

    [70] Fino al 31 dicembre 2015, gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MW, che non sono in funzione, a partire dal 2008, per più di 2 000 ore all'anno (calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni): - gli impianti autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa (misurato come NO2) pari a 600 mg/Nm3; - gli impianti soggetti ad un piano nazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, vedono il loro contributo al piano nazionale calcolato sulla base di un valore limite di 600 mg/Nm3. A partire dal 1° gennaio 2016, gli impianti suddetti che non sono in funzione per più di 1 500 ore all'anno (calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni), sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa (misurato come NO2) pari a 450 mg/Nm3.

    [71] Fino al 1° gennaio 2018, nel caso di impianti che nei 12 mesi precedenti al 1° gennaio 2001 per il loro funzionamento hanno utilizzato e continuano ad utilizzare combustibili solidi contenenti meno del 10% di composti volatili, si applica un valore limite di emissione pari a 1 200 mg/Nm3.

    [72] Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali si applica il valore di 300 mg/Nm³.

    [73] Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali si applica il valore di 300 mg/Nm³.

    [74] Il valore limite di emissione di 100 mg/Nm³ può essere applicato agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, di potenza termica nominale superiore o pari a 500 MWth alimentati da combustibile liquido, con un contenuto di calore inferiore a 5800 kJ/kg (potere calorifico netto), un contenuto di umidità superiore al 45% in peso, un contenuto combinato di umidità e ceneri superiore al 60% in peso e un contenuto di ossido di calcio superiore al 10%.

    [75] Il valore limite di emissione di 100 mg/Nm³ può essere applicato agli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MWth alimentati da combustibile liquido con un contenuto di ceneri di oltre 0,06%.

    [76] Fino al 1° gennaio 2007 e fatta salva la normativa comunitaria in materia, il valore limite di emissione di NOx non si applica agli impianti che inceneriscono unicamente rifiuti pericolosi.

    [77] Fino al 1° gennaio 2007 e fatta salva la normativa comunitaria in materia, il valore limite di emissione di NOx non si applica agli impianti che inceneriscono unicamente rifiuti pericolosi.

    [78] Fino al 1° gennaio 2007 e fatta salva la normativa comunitaria in materia, il valore limite di emissione di NOx non si applica agli impianti che inceneriscono unicamente rifiuti pericolosi.

    [79] Fino al 1° gennaio 2007 e fatta salva la normativa comunitaria in materia, il valore limite di emissione di NOx non si applica agli impianti che inceneriscono unicamente rifiuti pericolosi.

    [80] Fino al 1° gennaio 2007 i valori medi per impianti esistenti la cui autorizzazione d'esercizio sia stata rilasciata anteriormente al 31 dicembre 1996, e che inceneriscono unicamente rifiuti pericolosi.

    [81] Fino al 1° gennaio 2007 i valori medi per impianti esistenti la cui autorizzazione d'esercizio sia stata rilasciata anteriormente al 31 dicembre 1996, e che inceneriscono unicamente rifiuti pericolosi.

    [82] Fino al 1° gennaio 2007 i valori medi per impianti esistenti la cui autorizzazione d'esercizio sia stata rilasciata anteriormente al 31 dicembre 1996, e che inceneriscono unicamente rifiuti pericolosi.

    [83] Per l'attuazione dei valori limite complessivi per l'emissione di NOx, i forni per cemento funzionati e dotati di autorizzazione conformemente alla normativa comunitaria in vigore e che iniziano a coincenerire rifiuti dopo la data di cui all'articolo 20, paragrafo 3, non devono essere considerati impianti nuovi.

    [84] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

    [85] Per le sostanze elencate nella colonna «Parametri» gli Stati membri possono analizzare l'acqua non filtrata oppure l'acqua filtrate.

    [86] Per le sostanze elencate nella colonna «Parametri» gli Stati membri possono analizzare l'acqua non filtrata oppure l'acqua filtrate.

    [87] Specie rappresentative del luogo di scarico, determinate in particolare in funzione della loro sensibilità a eventuali fenomeni di bioaccumulazione, come: Mytilus edulis, Crangon crangon, passera pianuzza, passera di mare, merluzzo, sgombro, triglia, aringa, sogliola (o un'altra specie bentonica appropriata).

    [88] I prelievi devono essere effettuati nello stesso periodo dell'anno e, se possibile, a 50 cm dalla superficie dell'acqua.

    [89] Per le sostanze elencate nella colonna «Parametri» gli Stati membri possono analizzare l'acqua non filtrata oppure l'acqua filtrate.

    [90] Per le sostanze elencate nella colonna «Parametri» gli Stati membri possono analizzare l'acqua non filtrata oppure l'acqua filtrate.

    [91] Se il processo di produzione impiegato è il procedimento al solfato.

    [92] Da prendere in considerazione quando la tecnologia delle misurazioni permetterà una misurazione appropriata e se il processo di produzione impiegato è il procedimento al cloro.

    [93] I dati devono essere sufficientemente rappresentativi e significativi.

    [94] I campionamenti devono essere effettuati nello stesso periodo dell'anno.

    [95] Nell'ambito del controllo delle acque superficiali e delle acque sotterranee si farà particolarmente attenzione agli eventuali apporti provenienti dalle acque di ruscellamento che fluiscono dall'area di stoccaggio dei rifiuti.

    [96] I prelievi devono essere effettuati nello stesso periodo dell'anno e, se possibile, a 50 cm dalla superficie dell'acqua.

    [97] I campionamenti devono essere effettuati nello stesso periodo dell'anno.

    [98] Nell'ambito del controllo delle acque superficiali e delle acque sotterranee si farà particolarmente attenzione agli eventuali apporti provenienti dalle acque di ruscellamento che fluiscono dall'area di stoccaggio dei rifiuti.

    [99] Determinazione obbligatoria nel caso in cui lo stoccaggio o il deposito contengano rifiuti provenienti dal procedimento al solfato.

    [100] Determinazione obbligatoria nel caso in cui lo stoccaggio o il deposito contengano rifiuti provenienti dal procedimento al cloro.

    [101] Comporta anche la determinazione del ferro sul residuo della filtrazione (materiali in sospensione).

    [102] Determinazione obbligatoria nel caso in cui lo stoccaggio o il deposito contengano rifiuti provenienti dal procedimento al cloro.

    [103] Determinazione obbligatoria nel caso di iniezione nel suolo di rifiuti provenienti dal procedimento al solfato.

    [104] Determinazione obbligatoria nel caso di iniezione nel suolo di rifiuti provenienti dal procedimento al cloro.

    [105] Comporta anche la determinazione del ferro sul residuo della filtrazione (materiali in sospensione).

    [106] Determinazione obbligatoria nel caso di iniezione nel suolo di rifiuti provenienti dal procedimento al cloro.

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