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Document 32016R0895

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/895 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/3369

    GU L 152 del 9.6.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/895/oj

    9.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 152/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/895 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 giugno 2016

    che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, Danisco (UK) Ltd ha presentato una domanda in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione con riferimento al regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (2).

    (2)

    Il richiedente sostiene di aver trasferito i diritti di commercializzazione del preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) a STI Biotechnologie con effetto a decorrere dal 12 novembre 2015.

    (3)

    Le modifiche proposte dei termini dell'autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata in merito alla presentazione della domanda.

    (4)

    Per consentire che l'additivo per mangimi sia commercializzato con il nome di STI Biotechnologie è necessario modificare i termini dell'autorizzazione.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2008.

    (6)

    Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 1290/2008 è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1290/2008, seconda colonna, le parole «Danisco (UK) Ltd» sono sostituite da «STI Biotechnologie».

    Articolo 2

    Le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 20).


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