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Document 32015R0923

    Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2015/1530

    GU L 150 del 17.6.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/923/oj

    17.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 150/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/923 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 marzo 2015

    che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 73, paragrafo 7, terzo comma, e l'articolo 84, paragrafo 4, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per evitare l'arbitraggio regolamentare e garantire un'applicazione armonizzata delle norme sui requisiti di fondi propri nell'Unione, è importante assicurare un approccio uniforme in materia di deduzioni dagli elementi di fondi propri delle detenzioni indirette e sintetiche di propri strumenti di fondi propri dell'ente e delle detenzioni indirette e sintetiche di strumenti di soggetti del settore finanziario.

    (2)

    Dato che il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede già norme in materia di detenzione diretta di strumenti di fondi propri dell'ente da parte dell'ente stesso e di detenzione diretta da parte dell'ente di strumenti di fondi propri di altri soggetti del settore finanziario, è opportuno stabilire norme integrative in materia di deduzione dai fondi propri di detenzioni dell'ente riferite a detenzioni indirette e sintetiche di tali strumenti dell'ente stesso o di altri soggetti del settore finanziario.

    (3)

    Le detenzioni indirette derivanti da detenzioni di indici sono disciplinate dall'articolo 76 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dagli articoli 25 e 26 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 (2) della Commissione. Tuttavia, nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 non rientrano le detenzioni indirette e sintetiche di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), all'articolo 56, lettere a), c), d) e f), e all'articolo 66, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013. È necessario stabilire nuove norme in materia di trattamento delle detenzioni indirette e sintetiche di cui alle predette disposizioni.

    (4)

    Quando il merito di credito proprio dell'ente influisce sui tassi fissati dagli indici di mercato utilizzati anche come riferimento per la remunerazione degli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 dell'ente, la correlazione tra le distribuzioni sullo strumento e il merito di credito dell'ente suscita riserve prudenziali. Il numero e la diversità degli enti nel panel dovrebbero essere sufficientemente elevati da rispecchiare correttamente le attività nel relativo mercato. Pertanto, se un ente emette strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2 a tasso variabile o a tasso fisso che si trasforma in tasso variabile, il tasso che l'ente paga sullo strumento non dovrebbe aumentare quando il merito di credito dell'ente diminuisce. Pertanto, quando il tasso è legato ad un indice, l'indice dovrebbe essere sufficientemente «generale» da garantire che il merito di credito dell'ente non costituisca uno dei fattori principali che determinano i tassi fissati dall'indice. È opportuno distinguere tra correlazione dovuta ad una situazione di stress che colpisce l'intero settore e che incide sul tasso di riferimento e correlazione dovuta al merito di credito dell'ente che influenza il tasso di riferimento.

    (5)

    Il calcolo degli interessi di minoranza dovrebbe essere uniforme a livello consolidato e a livello subconsolidato. Di conseguenza, gli interessi di minoranza ammissibili di una filiazione che sia essa stessa ente impresa madre di un soggetto del settore finanziario dovrebbero essere pari all'importo risultante, per l'ente impresa madre di detta filiazione, dall'applicazione del consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    (6)

    Data la natura analoga delle deduzioni di cui agli articoli 84, 85 e 87 del regolamento (UE) n. 575/2013, a tutti questi casi dovrebbero applicarsi le stesse disposizioni in materia di calcolo degli interessi di minoranza ammissibili.

    (7)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

    (8)

    L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (9)

    È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 241/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 è così modificato:

    1.

    all'articolo 1, sono aggiunte le seguenti lettere o) e p):

    «o)

    le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali di mercato ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    p)

    il calcolo di subconsolidamento necessario ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, e degli articoli 85 e 87 del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente all'articolo 84, paragrafo 4, dello stesso regolamento.».

    2.

    Sono inseriti i seguenti articoli da 15 bis a 15 undecies:

    «Articolo 15 bis

    Detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

    1.   Ai fini degli articoli 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies e 15 decies, per “soggetto intermedio” di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 114, del regolamento (UE) n. 575/2013 si intendono i seguenti soggetti che detengono strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario:

    a)

    gli organismi di investimento collettivo;

    b)

    i fondi pensione diversi dai fondi pensione a prestazioni definite;

    c)

    i fondi pensione a prestazioni definite, quando sostengono il rischio di investimento e quando non sono indipendenti dall'ente promotore;

    d)

    soggetti che sono direttamente o indirettamente sotto il controllo o sotto l'influenza notevole di uno dei seguenti soggetti:

    (1)

    l'ente o le sue filiazioni;

    (2)

    l'impresa madre dell'ente o le filiazioni dell'impresa madre;

    (3)

    la società di partecipazione finanziaria madre dell'ente o le filiazioni della società di partecipazione finanziaria madre;

    (4)

    la società di partecipazione mista madre dell'ente o le filiazioni della società di partecipazione mista madre;

    (5)

    la società di partecipazione finanziaria mista madre dell'ente o le filiazioni della società di partecipazione finanziaria mista madre;

    e)

    i soggetti che sono congiuntamente, direttamente o indirettamente, sotto il controllo o sotto l'influenza notevole di un ente, di vari enti, o di una rete di enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale, o del sistema di tutela istituzionale o della rete di enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l'ente appartiene;

    f)

    le società veicolo;

    g)

    i soggetti la cui attività è detenere strumenti finanziari di soggetti del settore finanziario;

    h)

    tutti i soggetti che l'autorità competente ritiene siano utilizzati al fine di aggirare le norme in materia di deduzione delle detenzioni indirette e sintetiche.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, lettera h), non sono “soggetti intermedi” ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 114, del regolamento (UE) n. 575/2013:

    a)

    le società di partecipazione mista, gli enti, le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione;

    b)

    i soggetti che in virtù della normativa nazionale applicabile sono soggetti ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE;

    c)

    i soggetti del settore finanziario, diversi dai soggetti di cui alla lettera a), tenuti a dedurre dal loro capitale regolamentare le detenzioni dirette e indirette di propri strumenti di capitale e le detenzioni di strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario e che sono soggetti alla relativa vigilanza.

    3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il fondo pensione a prestazioni definite è considerato indipendente dall'ente promotore se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    il fondo pensione a prestazioni definite è giuridicamente separato dall'ente promotore e ha una governance indipendente;

    b)

    lo statuto, l'atto costitutivo e i regolamenti interni del fondo pensione, a seconda dei casi, sono stati approvati da un'autorità di regolamentazione indipendente; o le norme applicabili in materia di costituzione e funzionamento dei fondi pensione a prestazioni definite, a seconda dei casi, sono fissate dalla normativa nazionale applicabile dello Stato membro;

    c)

    i gestori fiduciari o gli amministratori del fondo pensione a prestazioni definite hanno l'obbligo ai sensi della normativa nazionale applicabile di agire in modo imparziale nel migliore interesse dei beneficiari del fondo e non nell'interesse del promotore, di gestire le attività del fondo pensione a prestazioni definite in maniera prudente e di conformarsi alle restrizioni previste dallo statuto, dall'atto costitutivo o dai regolamenti interni del fondo pensione, o dalle disposizioni statutarie o regolamentari di cui alla lettera b);

    d)

    lo statuto, l'atto costitutivo o le norme che disciplinano la costituzione e il funzionamento dei fondi pensione a prestazioni definite di cui alla lettera b) prevedono restrizioni agli investimenti che i fondi pensione a prestazioni definite possono effettuare in strumenti di fondi propri emessi dall'ente promotore.

    4.   Quando il fondo pensione a prestazioni definite di cui al paragrafo 1, lettera c), detiene strumenti di fondi propri dell'ente promotore, quest'ultimo tratta le detenzioni come detenzioni indirette di propri strumenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2, a seconda dei casi. L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2, a seconda dei casi, dell'ente promotore è calcolato conformemente all'articolo 15 quater.

    Articolo 15 ter

    Detenzioni sintetiche ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

    1.   Sono considerati detenzioni sintetiche di strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 i seguenti prodotti finanziari:

    a)

    strumenti derivati il cui sottostante è costituito da strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario o per i quali il soggetto del settore finanziario è il soggetto di riferimento;

    b)

    garanzie personali o protezioni del credito fornite ad un terzo in relazione agli investimenti del terzo in strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario.

    (2)   Tra i prodotti finanziari di cui al paragrafo 1 rientrano:

    a)

    gli investimenti in total return swaps sugli strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario;

    b)

    le opzioni call acquistate dall'ente sugli strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario;

    c)

    le opzioni put vendute dall'ente sugli strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario od ogni altro obbligo contrattuale, effettivo o potenziale, dell'ente di acquistare propri strumenti di fondi propri;

    d)

    gli investimenti in accordi di acquisto a termine di strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario.

    Articolo 15 quater

    Calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

    L'importo delle detenzioni indirette da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 come previsto all'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolato secondo uno dei seguenti metodi:

    a)

    secondo il metodo di default di cui all'articolo 15 quinquies;

    b)

    se l'ente dimostra con piena soddisfazione dell'autorità competente che il metodo descritto all'articolo 15 quinquies è eccessivamente gravoso, secondo il metodo basato sulla struttura descritto all'articolo 15 sexies. Gli enti non usano il metodo basato sulla struttura descritto all'articolo 15 sexies per calcolare l'importo delle predette deduzioni in relazione a investimenti in soggetti intermedi di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, lettere d) ed e).

    Articolo 15 quinquies

    Metodo di default per il calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

    (1)   L'importo delle detenzioni indirette di strumenti del capitale primario di classe 1 da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolato come segue:

    a)

    se le esposizioni di tutti gli investitori verso il soggetto intermedio sono di pari rango, l'importo è pari alla percentuale di finanziamento moltiplicata per l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio;

    b)

    se le esposizioni di tutti gli investitori verso il soggetto intermedio non sono di pari rango, l'importo è pari alla percentuale di finanziamento moltiplicata per l'importo più basso tra i seguenti:

    i)

    l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio;

    ii)

    l'esposizione dell'ente verso il soggetto intermedio assieme a tutti gli altri finanziamenti forniti al soggetto intermedio di rango pari all'esposizione dell'ente.

    (2)   Il metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica per ogni segmento di finanziamento di rango pari al finanziamento fornito dall'ente.

    (3)   La percentuale di finanziamento ai fini del paragrafo 1 è pari all'esposizione dell'ente verso il soggetto intermedio divisa per la somma delle esposizioni dell'ente verso il soggetto intermedio e di tutte le altre esposizioni verso il soggetto intermedio di rango pari all'esposizione dell'ente.

    (4)   Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato separatamente per ciascuna partecipazione in un soggetto del settore finanziario detenuta da ogni soggetto intermedio.

    (5)   Quando gli investimenti in strumenti del capitale primario di classe 1 di un soggetto del settore finanziario sono detenuti indirettamente mediante soggetti intermedi successivi o mediante numerosi soggetti intermedi, la percentuale dei finanziamenti di cui al paragrafo 1 è determinata dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):

    a)

    il risultato della moltiplicazione degli importi dei finanziamenti forniti dall'ente ai soggetti intermedi per gli importi dei finanziamenti forniti da detti soggetti intermedi a soggetti intermedi successivi e per gli importi dei finanziamenti forniti da detti soggetti intermedi successivi al soggetto del settore finanziario;

    b)

    il risultato della moltiplicazione degli importi degli strumenti di capitale o di altri strumenti pertinenti emessi da ogni soggetto intermedio.

    (6)   La percentuale di finanziamento di cui al paragrafo 5 è calcolata separatamente per ogni partecipazione in un soggetto del settore finanziario detenuta da soggetti intermedi e per ogni segmento di finanziamento di rango pari al finanziamento fornito dall'ente e dai soggetti intermedi successivi.

    Articolo 15 sexies

    Metodo basato sulla struttura per il calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

    (1)   L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari alla percentuale di finanziamento, quale definita all'articolo 15 quinquies, paragrafo 3, moltiplicata per l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'ente detenuti dal soggetto intermedio.

    (2)   L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari alla percentuale di finanziamento, quale definita all'articolo 15 quinquies, paragrafo 3, moltiplicata per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio.

    (3)   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'ente calcola separatamente per ogni soggetto intermedio l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'ente detenuti dal soggetto intermedio e l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di altri soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio.

    (4)   L'ente considera l'importo delle detenzioni di strumenti del capitale primario di classe 1 dei soggetti del settore finanziario calcolato conformemente al paragrafo 2 un investimento significativo ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ne deduce l'importo conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), dello stesso regolamento.

    (5)   Quando gli investimenti in strumenti del capitale primario di classe 1 sono detenuti indirettamente mediante soggetti intermedi successivi o mediante numerosi soggetti intermedi, si applica l'articolo 15 quinquies, paragrafi 5 e 6.

    (6)   Quando non è in grado di determinare gli importi aggregati degli strumenti del capitale primario di classe 1 propri o di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio, l'ente stima gli importi che non è in grado di determinare utilizzando gli importi massimi che il soggetto intermedio può possedere sulla base dei suoi mandati di investimento.

    (7)   Quando non è in grado di determinare sulla base dei mandati di investimento l'importo massimo degli strumenti del capitale primario di classe 1 propri o di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio, l'ente tratta l'importo del finanziamento che detiene nel soggetto intermedio come un investimento in propri strumenti del capitale primario di classe 1 e lo deduce conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

    (8)   In deroga al paragrafo 7, l'ente tratta l'importo del finanziamento che detiene nel soggetto intermedio come investimento non significativo e lo deduce conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    gli importi del finanziamento sono inferiori allo 0,25 % del capitale primario di classe 1 dell'ente;

    b)

    gli importi del finanziamento sono inferiori a 10 milioni di EUR;

    c)

    l'ente non può ragionevolmente determinare gli importi dei propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dal soggetto intermedio.

    (9)   Quando il finanziamento del soggetto intermedio è nella forma di quote o azioni di OIC, l'ente può affidarsi ai terzi di cui all'articolo 132, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel rispetto delle condizioni stabilite nello stesso articolo, per il calcolo e la segnalazione degli importi aggregati di cui al paragrafo 6.

    Articolo 15 septies

    Calcolo delle detenzioni sintetiche ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

    (1)   L'importo delle detenzioni sintetiche da dedurre dal capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari:

    a)

    per le detenzioni nel portafoglio di negoziazione:

    i)

    per le opzioni, all'importo equivalente al delta dei pertinenti strumenti calcolato conformemente alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    ii)

    per le altre detenzioni sintetiche, all'importo nominale o nozionale, a seconda dei casi;

    b)

    per le detenzioni esterne al portafoglio di negoziazione:

    i)

    per le opzioni call, al valore corrente di mercato;

    ii)

    per le altre detenzioni sintetiche, all'importo nominale o nozionale, a seconda dei casi.

    (2)   L'ente deduce le detenzioni sintetiche di cui al paragrafo 1 a partire dalla data della firma del contratto tra l'ente e la controparte.

    Articolo 15 octies

    Calcolo degli investimenti significativi ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013

    (1)   Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013, per valutare se detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da un soggetto del settore finanziario ai sensi dell'articolo 43, lettera a), dello stesso regolamento, l'ente somma gli importi delle posizioni lunghe lorde nelle detenzioni dirette e le detenzioni indirette di strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, lettere da d) a h).

    (2)   L'autorità competente tiene conto delle detenzioni indirette e sintetiche per stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 43, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Articolo 15 nonies

    Detenzioni di strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e di strumenti del capitale di classe 2

    La metodologia di cui agli articoli da 15 bis a 15 septies si applica mutatis mutandis alle detenzioni di strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 ai fini dell'articolo 56, lettere a), c), e d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e alle detenzioni di strumenti del capitale di classe 2 ai fini dell'articolo 66, lettere a), c) e d), dello stesso regolamento, nel qual caso i riferimenti al capitale primario di classe 1 sono intesi come riferimenti al capitale aggiuntivo di classe 1 e al capitale di classe 2.

    Articolo 15 decies

    Ordine e importo massimo delle deduzioni delle detenzioni indirette di strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario

    (1)   Fatti salvi i limiti di cui al paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi, se il soggetto intermedio detiene strumenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario, sono dedotti per primi gli strumenti del capitale primario di classe 1, per secondi gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e per ultimi gli strumenti del capitale di classe 2.

    (2)   Se il soggetto intermedio detiene strumenti di fondi propri di enti, nell'applicare il primo comma ad ogni tipo di detenzioni gli enti deducono in primo luogo le detenzioni di propri strumenti di fondi propri.

    (3)   Se l'ente detiene indirettamente strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario, l'importo da dedurre dai fondi propri dell'ente non supera il più basso dei seguenti importi:

    a)

    il finanziamento totale fornito dall'ente al soggetto intermedio;

    b)

    l'importo degli strumenti di fondi propri detenuti dal soggetto intermedio nel soggetto del settore finanziario.

    Articolo 15 undecies

    Avviamento

    Per l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 575/2013, gli enti possono scegliere di non rilevare separatamente l'avviamento in sede di determinazione dell'importo applicabile da dedurre ai sensi dell'articolo 46 dello stesso regolamento.».

    3.

    È inserito il seguente articolo 24 bis:

    «Articolo 24 bis

    Distribuzione su strumenti di fondi propri — indici generali di mercato

    (1)   Un indice di tassi di interesse è considerato indice generale di mercato se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

    a)

    è usato per fissare il tasso di prestito interbancario in una o più valute;

    b)

    è usato come tasso di riferimento per il debito a tasso variabile emesso dall'ente nella stessa valuta, laddove applicabile;

    c)

    è calcolato come tasso medio da un organismo indipendente dagli enti che contribuiscono all'indice (“panel”);

    d)

    ciascuno dei tassi fissati in base all'indice è basato su quotazioni comunicate da un panel di enti operanti nel mercato interbancario in questione;

    e)

    la composizione del panel di cui alla lettera c) assicura un sufficiente livello di rappresentatività degli enti presenti nello Stato membro.

    (2)   Ai fini del paragrafo 1, lettera e), il livello sufficiente di rappresentatività si ritiene raggiunto in entrambi i seguenti casi:

    a)

    quando il panel di cui al paragrafo 1, lettera c), include almeno 6 diversi partecipanti prima che siano applicate eventuali attualizzazioni delle quotazioni ai fini della fissazione dei tassi;

    b)

    quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    i)

    il panel di cui al paragrafo 1, lettera c), include almeno 4 diversi partecipanti prima che siano applicate eventuali attualizzazioni delle quotazioni ai fini della fissazione dei tassi;

    ii)

    i partecipanti al panel di cui al paragrafo 1, lettera c), rappresentano almeno il 60 % del relativo mercato.

    (3)   Il relativo mercato, di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), è pari alla somma delle attività e delle passività dei partecipanti effettivi al panel nella valuta nazionale divisa per la somma delle attività e delle passività nella valuta nazionale degli enti creditizi nello Stato membro in questione, incluse le succursali stabilite nello Stato membro, e dei fondi comuni monetari nello Stato membro in questione.

    (4)   Un indice azionario è considerato un indice generale di mercato quando è adeguatamente diversificato ai sensi dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013.».

    4.

    È inserito il seguente articolo 34 bis:

    «Articolo 34 bis

    Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato

    (1)   Ai fini del calcolo su base subconsolidata previsto all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 85, paragrafo 2, e all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli interessi di minoranza ammissibili di cui all'articolo 81 dello stesso regolamento di una filiazione che è essa stessa un'impresa madre di un soggetto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono calcolati come descritto nei paragrafi da 2 a 4.

    (2)   Quando l'autorità competente ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4 è effettuato sulla base della situazione in cui l'ente si sarebbe trovato se la facoltà non fosse stata esercitata.

    (3)   Quando la filiazione è conforme alle disposizioni della parte tre del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base della sua situazione consolidata, si applica il seguente trattamento:

    a)

    il capitale primario di classe 1 della filiazione sulla base della sua situazione consolidata di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 include gli interessi di minoranza ammissibili derivanti dalle sue filiazioni calcolati conformemente all'articolo 84 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni del presente regolamento;

    b)

    ai fini del calcolo su base subconsolidata l'importo del capitale primario di classe 1 richiesto ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari all'importo necessario per soddisfare i requisiti di capitale primario di classe 1 della filiazione a livello della sua situazione consolidata calcolato conformemente all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento. I requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE sono quelli stabiliti dall'autorità competente della filiazione;

    c)

    l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato richiesto ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari al contributo della filiazione sulla base della sua situazione consolidata ai requisiti di fondi propri di capitale primario di classe 1 dell'ente per il quale gli interessi di minoranza ammissibili sono calcolati su base consolidata. Ai fini del calcolo del contributo, sono eliminate tutte le operazioni infragruppo tra imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente.

    (4)   Ai fini del consolidamento di cui al paragrafo 3, lettera c), la filiazione non include i requisiti patrimoniali risultanti dalle sue filiazioni che non sono incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente per il quale sono calcolati gli interessi di minoranza ammissibili.

    (5)   Se alla filiazione si applica la deroga di cui all'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualsiasi impresa madre della filiazione che beneficia della deroga può includere nel suo capitale primario di classe 1 interessi di minoranza derivanti da filiazioni della filiazione che beneficia della deroga, a condizione che per ciascuna di dette filiazioni siano stati effettuati i calcoli di cui all'articolo 84, paragrafo 1, dello stesso regolamento e al presente regolamento. L'importo del capitale primario di classe 1 incluso nei fondi propri a livello di impresa madre non supera l'importo che sarebbe incluso se alla filiazione non fosse stata accordata la deroga.

    (6)   Se la filiazione intermedia dell'impresa madre non rientra tra quelle di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e se la filiazione intermedia ha essa stessa filiazioni rientranti tra quelle indicate all'articolo 81, paragrafo 1, dello stesso regolamento, l'impresa madre può includere nel suo capitale primario di classe 1 l'importo degli interessi di minoranza derivanti dalle predette filiazioni calcolati conformemente all'articolo 84, paragrafo 1, dello stesso regolamento. L'impresa madre non può tuttavia includere nel suo capitale primario di classe 1 gli interessi di minoranza derivanti da una filiazione intermedia non rientrante tra quelle indicate all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    (7)   La metodologia stabilita ai paragrafi 2, 3 e 4 si applica mutatis mutandis anche ai fini del calcolo dell'importo degli strumenti del capitale di classe 1 ammissibili ai sensi dell'articolo 85 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'importo dei fondi propri ammissibili ai sensi dell'articolo 87 dello stesso regolamento, nel qual caso i riferimenti al capitale primario di classe 1 sono intesi come riferimenti al capitale di classe 1 o ai fondi propri.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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