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Document 32015R0923
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/923 of 11 March 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 241/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for own funds requirements for institutions (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2015/1530
GU L 150 del 17.6.2015, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/923 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2015
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 73, paragrafo 7, terzo comma, e l'articolo 84, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Per evitare l'arbitraggio regolamentare e garantire un'applicazione armonizzata delle norme sui requisiti di fondi propri nell'Unione, è importante assicurare un approccio uniforme in materia di deduzioni dagli elementi di fondi propri delle detenzioni indirette e sintetiche di propri strumenti di fondi propri dell'ente e delle detenzioni indirette e sintetiche di strumenti di soggetti del settore finanziario. |
(2) |
Dato che il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede già norme in materia di detenzione diretta di strumenti di fondi propri dell'ente da parte dell'ente stesso e di detenzione diretta da parte dell'ente di strumenti di fondi propri di altri soggetti del settore finanziario, è opportuno stabilire norme integrative in materia di deduzione dai fondi propri di detenzioni dell'ente riferite a detenzioni indirette e sintetiche di tali strumenti dell'ente stesso o di altri soggetti del settore finanziario. |
(3) |
Le detenzioni indirette derivanti da detenzioni di indici sono disciplinate dall'articolo 76 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dagli articoli 25 e 26 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 (2) della Commissione. Tuttavia, nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 non rientrano le detenzioni indirette e sintetiche di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), all'articolo 56, lettere a), c), d) e f), e all'articolo 66, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013. È necessario stabilire nuove norme in materia di trattamento delle detenzioni indirette e sintetiche di cui alle predette disposizioni. |
(4) |
Quando il merito di credito proprio dell'ente influisce sui tassi fissati dagli indici di mercato utilizzati anche come riferimento per la remunerazione degli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 dell'ente, la correlazione tra le distribuzioni sullo strumento e il merito di credito dell'ente suscita riserve prudenziali. Il numero e la diversità degli enti nel panel dovrebbero essere sufficientemente elevati da rispecchiare correttamente le attività nel relativo mercato. Pertanto, se un ente emette strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2 a tasso variabile o a tasso fisso che si trasforma in tasso variabile, il tasso che l'ente paga sullo strumento non dovrebbe aumentare quando il merito di credito dell'ente diminuisce. Pertanto, quando il tasso è legato ad un indice, l'indice dovrebbe essere sufficientemente «generale» da garantire che il merito di credito dell'ente non costituisca uno dei fattori principali che determinano i tassi fissati dall'indice. È opportuno distinguere tra correlazione dovuta ad una situazione di stress che colpisce l'intero settore e che incide sul tasso di riferimento e correlazione dovuta al merito di credito dell'ente che influenza il tasso di riferimento. |
(5) |
Il calcolo degli interessi di minoranza dovrebbe essere uniforme a livello consolidato e a livello subconsolidato. Di conseguenza, gli interessi di minoranza ammissibili di una filiazione che sia essa stessa ente impresa madre di un soggetto del settore finanziario dovrebbero essere pari all'importo risultante, per l'ente impresa madre di detta filiazione, dall'applicazione del consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(6) |
Data la natura analoga delle deduzioni di cui agli articoli 84, 85 e 87 del regolamento (UE) n. 575/2013, a tutti questi casi dovrebbero applicarsi le stesse disposizioni in materia di calcolo degli interessi di minoranza ammissibili. |
(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
(8) |
L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(9) |
È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 241/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 è così modificato:
1. |
all'articolo 1, sono aggiunte le seguenti lettere o) e p):
|
2. |
Sono inseriti i seguenti articoli da 15 bis a 15 undecies: «Articolo 15 bis Detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Ai fini degli articoli 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies e 15 decies, per “soggetto intermedio” di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 114, del regolamento (UE) n. 575/2013 si intendono i seguenti soggetti che detengono strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario:
2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera h), non sono “soggetti intermedi” ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 114, del regolamento (UE) n. 575/2013:
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il fondo pensione a prestazioni definite è considerato indipendente dall'ente promotore se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
4. Quando il fondo pensione a prestazioni definite di cui al paragrafo 1, lettera c), detiene strumenti di fondi propri dell'ente promotore, quest'ultimo tratta le detenzioni come detenzioni indirette di propri strumenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2, a seconda dei casi. L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2, a seconda dei casi, dell'ente promotore è calcolato conformemente all'articolo 15 quater. Articolo 15 ter Detenzioni sintetiche ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Sono considerati detenzioni sintetiche di strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 i seguenti prodotti finanziari:
(2) Tra i prodotti finanziari di cui al paragrafo 1 rientrano:
Articolo 15 quater Calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 L'importo delle detenzioni indirette da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 come previsto all'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolato secondo uno dei seguenti metodi:
Articolo 15 quinquies Metodo di default per il calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) L'importo delle detenzioni indirette di strumenti del capitale primario di classe 1 da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolato come segue:
(2) Il metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica per ogni segmento di finanziamento di rango pari al finanziamento fornito dall'ente. (3) La percentuale di finanziamento ai fini del paragrafo 1 è pari all'esposizione dell'ente verso il soggetto intermedio divisa per la somma delle esposizioni dell'ente verso il soggetto intermedio e di tutte le altre esposizioni verso il soggetto intermedio di rango pari all'esposizione dell'ente. (4) Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato separatamente per ciascuna partecipazione in un soggetto del settore finanziario detenuta da ogni soggetto intermedio. (5) Quando gli investimenti in strumenti del capitale primario di classe 1 di un soggetto del settore finanziario sono detenuti indirettamente mediante soggetti intermedi successivi o mediante numerosi soggetti intermedi, la percentuale dei finanziamenti di cui al paragrafo 1 è determinata dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):
(6) La percentuale di finanziamento di cui al paragrafo 5 è calcolata separatamente per ogni partecipazione in un soggetto del settore finanziario detenuta da soggetti intermedi e per ogni segmento di finanziamento di rango pari al finanziamento fornito dall'ente e dai soggetti intermedi successivi. Articolo 15 sexies Metodo basato sulla struttura per il calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari alla percentuale di finanziamento, quale definita all'articolo 15 quinquies, paragrafo 3, moltiplicata per l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'ente detenuti dal soggetto intermedio. (2) L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari alla percentuale di finanziamento, quale definita all'articolo 15 quinquies, paragrafo 3, moltiplicata per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio. (3) Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'ente calcola separatamente per ogni soggetto intermedio l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'ente detenuti dal soggetto intermedio e l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di altri soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio. (4) L'ente considera l'importo delle detenzioni di strumenti del capitale primario di classe 1 dei soggetti del settore finanziario calcolato conformemente al paragrafo 2 un investimento significativo ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ne deduce l'importo conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), dello stesso regolamento. (5) Quando gli investimenti in strumenti del capitale primario di classe 1 sono detenuti indirettamente mediante soggetti intermedi successivi o mediante numerosi soggetti intermedi, si applica l'articolo 15 quinquies, paragrafi 5 e 6. (6) Quando non è in grado di determinare gli importi aggregati degli strumenti del capitale primario di classe 1 propri o di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio, l'ente stima gli importi che non è in grado di determinare utilizzando gli importi massimi che il soggetto intermedio può possedere sulla base dei suoi mandati di investimento. (7) Quando non è in grado di determinare sulla base dei mandati di investimento l'importo massimo degli strumenti del capitale primario di classe 1 propri o di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio, l'ente tratta l'importo del finanziamento che detiene nel soggetto intermedio come un investimento in propri strumenti del capitale primario di classe 1 e lo deduce conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. (8) In deroga al paragrafo 7, l'ente tratta l'importo del finanziamento che detiene nel soggetto intermedio come investimento non significativo e lo deduce conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(9) Quando il finanziamento del soggetto intermedio è nella forma di quote o azioni di OIC, l'ente può affidarsi ai terzi di cui all'articolo 132, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel rispetto delle condizioni stabilite nello stesso articolo, per il calcolo e la segnalazione degli importi aggregati di cui al paragrafo 6. Articolo 15 septies Calcolo delle detenzioni sintetiche ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) L'importo delle detenzioni sintetiche da dedurre dal capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari:
(2) L'ente deduce le detenzioni sintetiche di cui al paragrafo 1 a partire dalla data della firma del contratto tra l'ente e la controparte. Articolo 15 octies Calcolo degli investimenti significativi ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 (1) Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013, per valutare se detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da un soggetto del settore finanziario ai sensi dell'articolo 43, lettera a), dello stesso regolamento, l'ente somma gli importi delle posizioni lunghe lorde nelle detenzioni dirette e le detenzioni indirette di strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, lettere da d) a h). (2) L'autorità competente tiene conto delle detenzioni indirette e sintetiche per stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 43, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Articolo 15 nonies Detenzioni di strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e di strumenti del capitale di classe 2 La metodologia di cui agli articoli da 15 bis a 15 septies si applica mutatis mutandis alle detenzioni di strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 ai fini dell'articolo 56, lettere a), c), e d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e alle detenzioni di strumenti del capitale di classe 2 ai fini dell'articolo 66, lettere a), c) e d), dello stesso regolamento, nel qual caso i riferimenti al capitale primario di classe 1 sono intesi come riferimenti al capitale aggiuntivo di classe 1 e al capitale di classe 2. Articolo 15 decies Ordine e importo massimo delle deduzioni delle detenzioni indirette di strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario (1) Fatti salvi i limiti di cui al paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi, se il soggetto intermedio detiene strumenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario, sono dedotti per primi gli strumenti del capitale primario di classe 1, per secondi gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e per ultimi gli strumenti del capitale di classe 2. (2) Se il soggetto intermedio detiene strumenti di fondi propri di enti, nell'applicare il primo comma ad ogni tipo di detenzioni gli enti deducono in primo luogo le detenzioni di propri strumenti di fondi propri. (3) Se l'ente detiene indirettamente strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario, l'importo da dedurre dai fondi propri dell'ente non supera il più basso dei seguenti importi:
Articolo 15 undecies Avviamento Per l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 575/2013, gli enti possono scegliere di non rilevare separatamente l'avviamento in sede di determinazione dell'importo applicabile da dedurre ai sensi dell'articolo 46 dello stesso regolamento.». |
3. |
È inserito il seguente articolo 24 bis: «Articolo 24 bis Distribuzione su strumenti di fondi propri — indici generali di mercato (1) Un indice di tassi di interesse è considerato indice generale di mercato se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
(2) Ai fini del paragrafo 1, lettera e), il livello sufficiente di rappresentatività si ritiene raggiunto in entrambi i seguenti casi:
(3) Il relativo mercato, di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), è pari alla somma delle attività e delle passività dei partecipanti effettivi al panel nella valuta nazionale divisa per la somma delle attività e delle passività nella valuta nazionale degli enti creditizi nello Stato membro in questione, incluse le succursali stabilite nello Stato membro, e dei fondi comuni monetari nello Stato membro in questione. (4) Un indice azionario è considerato un indice generale di mercato quando è adeguatamente diversificato ai sensi dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013.». |
4. |
È inserito il seguente articolo 34 bis: «Articolo 34 bis Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato (1) Ai fini del calcolo su base subconsolidata previsto all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 85, paragrafo 2, e all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli interessi di minoranza ammissibili di cui all'articolo 81 dello stesso regolamento di una filiazione che è essa stessa un'impresa madre di un soggetto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono calcolati come descritto nei paragrafi da 2 a 4. (2) Quando l'autorità competente ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4 è effettuato sulla base della situazione in cui l'ente si sarebbe trovato se la facoltà non fosse stata esercitata. (3) Quando la filiazione è conforme alle disposizioni della parte tre del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base della sua situazione consolidata, si applica il seguente trattamento:
(4) Ai fini del consolidamento di cui al paragrafo 3, lettera c), la filiazione non include i requisiti patrimoniali risultanti dalle sue filiazioni che non sono incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente per il quale sono calcolati gli interessi di minoranza ammissibili. (5) Se alla filiazione si applica la deroga di cui all'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualsiasi impresa madre della filiazione che beneficia della deroga può includere nel suo capitale primario di classe 1 interessi di minoranza derivanti da filiazioni della filiazione che beneficia della deroga, a condizione che per ciascuna di dette filiazioni siano stati effettuati i calcoli di cui all'articolo 84, paragrafo 1, dello stesso regolamento e al presente regolamento. L'importo del capitale primario di classe 1 incluso nei fondi propri a livello di impresa madre non supera l'importo che sarebbe incluso se alla filiazione non fosse stata accordata la deroga. (6) Se la filiazione intermedia dell'impresa madre non rientra tra quelle di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e se la filiazione intermedia ha essa stessa filiazioni rientranti tra quelle indicate all'articolo 81, paragrafo 1, dello stesso regolamento, l'impresa madre può includere nel suo capitale primario di classe 1 l'importo degli interessi di minoranza derivanti dalle predette filiazioni calcolati conformemente all'articolo 84, paragrafo 1, dello stesso regolamento. L'impresa madre non può tuttavia includere nel suo capitale primario di classe 1 gli interessi di minoranza derivanti da una filiazione intermedia non rientrante tra quelle indicate all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. (7) La metodologia stabilita ai paragrafi 2, 3 e 4 si applica mutatis mutandis anche ai fini del calcolo dell'importo degli strumenti del capitale di classe 1 ammissibili ai sensi dell'articolo 85 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'importo dei fondi propri ammissibili ai sensi dell'articolo 87 dello stesso regolamento, nel qual caso i riferimenti al capitale primario di classe 1 sono intesi come riferimenti al capitale di classe 1 o ai fondi propri.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).