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Document 32015L1787

Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

GU L 260 del 7.10.2015, p. 6–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/01/2023; abrogato da 32020L2184

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1787/oj

7.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/6


DIRETTIVA (UE) 2015/1787 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2015

recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE stabiliscono i requisiti minimi dei programmi di controllo per tutte le acque destinate al consumo umano e le specifiche per il metodo di analisi dei vari parametri.

(2)

Le specifiche riportate negli allegati II e III citati dovrebbero essere aggiornate alla luce del progresso scientifico e tecnico e in modo da garantire la coerenza con la legislazione dell'Unione.

(3)

L'allegato II della direttiva 98/83/CE prevede un certo grado di flessibilità per lo svolgimento dei controlli di verifica e dei controlli di routine consentendo, in determinate circostanze, dei campionamenti meno frequenti. Le condizioni specifiche per eseguire il controllo dei parametri con frequenza appropriata e la gamma di tecniche di controllo devono essere chiarite alla luce dei progressi scientifici.

(4)

A partire dal 2004 l'Organizzazione mondiale della sanità ha elaborato il piano per la sicurezza dell'acqua che si basa su principi di valutazione e gestione del rischio riportati negli orientamenti dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile (Guidelines for Drinking Water Quality) (2). Gli orientamenti, insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza dell'approvvigionamento di acqua potabile, sono principi riconosciuti a livello internazionale su cui si basano il controllo e l'analisi dei parametri contenuti nell'acqua potabile. L'allegato II della direttiva 98/83/CE dovrebbe pertanto essere allineato ai più recenti aggiornamenti di tali principi.

(5)

Al fine di contenere i rischi per la salute umana, i programmi di controllo dovrebbero garantire che siano previste misure in tutta la catena di approvvigionamento idrico e dovrebbero prendere in considerazione le informazioni provenienti da corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile. Gli obblighi generali in materia di programmi di controllo dovrebbero colmare il divario tra estrazione e approvvigionamento dell'acqua. Conformemente all'articolo 6 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) gli Stati membri devono garantire l'istituzione di un registro o registri delle aree protette. Le aree protette includono tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile o destinati a tale uso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva. I risultati derivanti dal controllo di tali corpi idrici ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e dell'articolo 8 della direttiva dovrebbero essere utilizzati per determinare il rischio potenziale per l'acqua potabile prima e dopo il trattamento ai fini della direttiva 98/83/CE.

(6)

L'esperienza ha dimostrato che, per molti parametri (in particolare quelli fisico-chimici), le concentrazioni presenti supererebbero di rado i valori limite stabiliti. I controlli e la comunicazione dei parametri senza rilevanza pratica comportano costi significativi, in particolare se occorre prenderne in esame un numero importante. In questi casi, l'introduzione di frequenze flessibili per i controlli offrirebbe potenziali opportunità di riduzione dei costi pur senza pregiudicare la salute pubblica o altri benefici. La flessibilità nella frequenza dei controlli riduce inoltre la raccolta di dati che forniscono poche o nessuna informazione sulla qualità dell'acqua potabile.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare dai programmi di controllo da loro istituiti, a condizione di svolgere valutazioni del rischio credibili che possono basarsi sulle linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile e dovrebbero tenere conto del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE.

(8)

La tabella B2 dell'allegato II della direttiva 98/83/CE, che riguarda le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, è diventata obsoleta, in quanto tratta di prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali prodotti sono anche compresi nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo» (sistema HACCP) definiti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché dai principi dei controlli ufficiali stabiliti nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). A seguito dell'adozione di tali regolamenti, l'allegato II della direttiva 98/83/CE non si applica più, de facto, alle acque confezionate in bottiglie o in contenitori destinati alla vendita.

(9)

La direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio (7) ha introdotto disposizioni specifiche per il controllo delle sostanze radioattive. I programmi di controllo per le sostanze radioattive dovrebbe pertanto essere istituiti esclusivamente nell'ambito di tale direttiva.

(10)

I laboratori che applicano le specifiche per l'analisi dei parametri di cui all'allegato III della direttiva 98/83/CE dovrebbero operare secondo procedure approvate internazionalmente o norme di prestazione basate su criteri specifici e usare metodi di analisi che, nei limiti del possibile, siano stati convalidati.

(11)

La direttiva 2009/90/CE della Commissione (8) prevede che per la convalida dei metodi di analisi vengano utilizzate la norma EN ISO/IEC 17025 o altre norme equivalenti accettate a livello internazionale. La norma EN ISO/IEC 17025 è inoltre una delle norme utilizzate conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 per l'accreditamento dei laboratori designati dalle autorità competenti degli Stati membri. È pertanto necessario prevedere che tale norma o altre norme equivalenti accettate a livello internazionale vengano utilizzate per la convalida dei metodi di analisi nel contesto della direttiva 98/83/CE. Al fine di allineare l'allegato III della direttiva 98/83/CE con la direttiva 2009/90/CE, il limite di quantificazione e l'incertezza di misura andrebbero introdotti in qualità di caratteristiche di prestazione. Tuttavia, per un periodo limitato, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a consentire l'uso di criteri quali esattezza, precisione e limite di rilevazione in quanto caratteristiche di prestazione conformi all'allegato III della direttiva 98/83/CE, dando così ai laboratori il tempo sufficiente per adeguarsi a questo progresso tecnico.

(12)

Sono state stabilite una serie di norme ISO per l'analisi dei parametri microbiologici. Pertanto, le norme EN ISO 9308-1 e EN ISO 9308-2 (per il conteggio di E. coli e batteri coliformi) e la norma EN ISO 14189 (per l'analisi del Clostridium perfringens) forniscono tutte le necessarie specifiche per effettuare l'analisi. Si tratta di nuove norme e di sviluppi tecnici che dovrebbero essere riflessi nell'allegato III della direttiva 98/83/CE.

(13)

Al fine di valutare l'equivalenza dei metodi alternativi con il metodo di cui all'allegato III della direttiva 98/83/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare la norma EN ISO 17994, già sancita quale norma di riferimento sull'equivalenza dei metodi microbiologici nel contesto della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dalla decisione n. 2009/64/CE della Commissione (10). In alternativa, essi dovrebbero poter utilizzare la norma EN ISO 16140 o altri protocolli simili riconosciuti a livello internazionale di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (11), per stabilire l'equivalenza dei metodi basati su principi diversi dalla coltura, che si situano al di fuori dell'ambito di applicazione della norma EN ISO 17994.

(14)

Gli allegati II e III della decisione 98/83/CE vanno quindi modificati di conseguenza.

(15)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato sull'acqua potabile istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 98/83/CE è così modificata:

1)

l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente direttiva;

2)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 ottobre 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

(2)  http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html.

(3)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

(8)  Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).

(9)  Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

(10)  Decisione 2009/64/CE della Commissione, del 21 gennaio 2009, che designa, in conformità della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la norma ISO 17994:2004(E) quale norma sull'equivalenza dei metodi microbiologici (GU L 23 del 27.1.2009, pag. 32).

(11)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

CONTROLLO

PARTE A

Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

1.

I programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono:

a)

verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la catena di approvvigionamento (dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione) siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;

b)

mettere a disposizioni informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4 e 5, nonché i valori parametrici stabiliti nell'allegato I, siano stati rispettati;

c)

individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.

2.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, le autorità competenti stabiliscono programmi di controllo che rispettano i parametri e le frequenze di cui alla parte B del presente allegato che consistono in:

a)

raccolta e analisi di campioni discreti delle acque; oppure

b)

misurazioni registrate attraverso un processo di controllo continuo.

Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere in:

a)

ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature; e/o

b)

ispezioni del bacino idrografico, estrazione delle acque, trattamento, stoccaggio e infrastrutture di distribuzione.

3.

I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del rischio stabilita nella parte C.

4.

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di controllo siano riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque anni.

PARTE B

Parametri e frequenze

1.   Quadro generale

Un programma di controllo deve prendere in considerazione i parametri di cui all'articolo 5, compresi quelli che sono importanti per la valutazione dell'impatto dei sistemi di distribuzione domestica sulla qualità dell'acqua nel punto in cui i valori devono essere rispettati, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1. La scelta di parametri adeguati per il controllo deve tenere conto delle condizioni locali per ciascun sistema di approvvigionamento idrico.

Gli Stati membri garantiscono che i parametri elencati al punto 2 vengano sottoposti a monitoraggio con la frequenza di campionamento stabilita al punto 3.

2.   Elenco dei parametri

Parametri — gruppo A

Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 3:

a)

Escherichia coli (E. coli), batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, conduttività;

b)

altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e, se del caso, attraverso la valutazione del rischio di cui alla parte C.

In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:

a)

ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina;

b)

alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.

Parametri — gruppo B

Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici stabiliti alla presente direttiva occorre controllare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo 5, alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 3.

3.   Frequenza di campionamento

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento

(cfr. note 1 e 2)

m3

Parametri — gruppo A

numero di campioni all'anno

(cfr. nota 3)

Parametri — gruppo B

numero di campioni all'anno

 

≤ 100

> 0

(cfr. nota 4)

> 0

(cfr. nota 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+ 3

per ogni 1 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

1

+ 1

per ogni 4 500 m3/d e relativa frazione del volume totale

> 10 000

≤ 100 000

3

+ 1

per ogni 10 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

> 100 000

 

12

+ 1

per ogni 25 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

Nota 1:

una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 2:

i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite).

Nota 3:

la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio 4 300 m3/d = 16 campioni (quattro per i primi 1 000 m3/d + 12 per gli ulteriori 3 300 m3/d).

Nota 4:

gli Stati membri che hanno deciso di esentare singole forniture conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva applicano queste frequenze solo per le zone di approvvigionamento che distribuiscono tra 10 e 100 m3 al giorno.

PARTE C

Valutazione del rischio

1.

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di derogare ai parametri e alle frequenze di campionamento di cui alla parte B, a condizione che effettuino una valutazione del rischio in conformità alla presente parte.

2.

La valutazione del rischio di cui al punto 1 si basa sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti secondo norme internazionali quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile — Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici).

3.

La valutazione del rischio tiene conto dei risultati provenienti dai programmi di monitoraggio stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per i corpi idrici individuati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, che forniscono più di 100 m3 al giorno in media, in conformità con l'allegato V di tale direttiva.

4.

Sulla base dei risultati della valutazione del rischio viene ampliato l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte B e/o vengono aumentate le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

a)

l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1;

b)

è necessario procedere a ulteriori controlli ai fini dell'articolo 7, paragrafo 6;

c)

è necessario fornire le necessarie garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A.

5.

Sulla base dei risultati della valutazione del rischio, possono essere ridotti l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte B e le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte B, a condizione che si osservino le seguenti condizioni:

a)

la frequenza di campionamento per E. coli non deve essere inferiore a quella stabilita al punto 3 della parte B, quali che siano le circostanze;

b)

per tutti gli altri parametri:

i)

l'ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine della sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 6;

ii)

per ridurre la frequenza minima di campionamento di un parametro, come indicato al punto 3 della parte B, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 60 % del valore parametrico;

iii)

per rimuovere un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a controllo, come indicato al punto 2 della parte B, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 30 % del valore parametrico;

iv)

la rimozione di un particolare parametro di cui al punto 2 della parte B, dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo deve basarsi sui risultati della valutazione del rischio, sulla base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1;

v)

è possibile ridurre la frequenza di campionamento oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare come stabilito ai punti ii) e iii), solo se la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

6.

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le valutazioni del rischio siano approvate dalle loro autorità competenti; nonché

b)

siano disponibili informazioni che indicano che è stata eseguita una valutazione del rischio, unitamente a una sintesi dei risultati.

PARTE D

Metodi di campionamento e punti campionamento

1.

I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dei punti in cui i valori devono essere rispettati, di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.

2.

Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi:

a)

i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo e nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;

b)

i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).

3.

Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).


(1)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).»


ALLEGATO II

L'allegato III della direttiva 98/83/CE è così modificato:

1)

il paragrafo introduttivo è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC -17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.»;

2)

il punto 1 è così modificato:

a)

il titolo del punto 1 è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi»;

b)

i paragrafi dal terzo al nono, inclusa la nota 1, sono sostituiti dai seguenti:

«I metodi per i parametri microbiologici sono:

a)

Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (EN ISO 9308-1 o EN ISO 9308-2);

b)

Enterococchi (EN ISO 7899-2);

c)

Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266);

d)

enumerazione dei microrganismi coltivabili — conteggio delle colonie a 22 °C (EN ISO 6222);

e)

enumerazione dei microrganismi coltivabili — conteggio delle colonie a 36 °C (EN ISO 6222);

f)

Clostridium perfringens spore comprese (EN ISO 14189)»;

3)

il punto 2 è così modificato:

a)

il titolo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«PARTE B

Parametri chimici e degli indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione»;

b)

il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«1.   Parametri chimici e degli indicatori

Per i parametri di cui alla tabella 1, le caratteristiche di prestazione specificate esigono che il metodo di analisi utilizzato debba essere quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione [definito nell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/90/CE della Commissione (1)] del 30 %, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui alle parti B e C dell'allegato I.

Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono consentire l'uso di “esattezza”, “precisione” e “limite di rilevazione”, quali specificati nella tabella 2, in quanto insieme alternativo di caratteristiche di prestazione rispetto al “limite di quantificazione” e all'“incertezza di misura” specificati, rispettivamente, nel primo paragrafo e nella tabella 1.

L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici di cui all'allegato I.

Tabella 1

Caratteristica di prestazione minima “Incertezza di misura”

Parametri

Incertezza di misura

(cfr. nota 1)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Note

Alluminio

25

 

Ammonio

40

 

Antimonio

40

 

Arsenico

30

 

Benzo(a)pirene

50

Cfr. nota 5

Benzene

40

 

Boro

25

 

Bromato

40

 

Cadmio

25

 

Cloruro

15

 

Cromo

30

 

Conduttività

20

 

Rame

25

 

Cianuro

30

Cfr. nota 6

1,2-dicloroetano

40

 

Fluoruro

20

 

Concentrazione in ioni idrogeno (espresso in unità pH)

0,2

Cfr. nota 7

Ferro

30

 

Piombo

25

 

Manganese

30

 

Mercurio

30

 

Nichel

25

 

Nitrato

15

 

Nitrito

20

 

Ossidabilità

50

Cfr. nota 8

Pesticidi

30

Cfr. nota 9

Idrocarburi policiclici aromatici

50

Cfr. nota 10

Selenio

40

 

Sodio

15

 

Solfato

15

 

Tetracloroetilene

30

Cfr. nota 11

Tricloroetene

40

Cfr. nota 11

Trialometano totale

40

Cfr. nota 10

Carbonio organico totale (TOC)

30

Cfr. nota 12

Torbidità

30

Cfr. nota 13

Acrilammide, epicloroidrina e cloruro di vinile da controllare secondo le specifiche del prodotto.


Tabella 2

Le caratteristiche di prestazione minima “esattezza”, “precisione” e “limite di rilevazione” — possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2019

Parametri

Esattezza

(cfr. nota 2)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Precisione

(cfr. nota 3)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Limite di rilevazione

(cfr. nota 4)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Note

Alluminio

10

10

10

 

Ammonio

10

10

10

 

Antimonio

25

25

25

 

Arsenico

10

10

10

 

Benzo(a)pirene

25

25

25

 

Benzene

25

25

25

 

Boro

10

10

10

 

Bromato

25

25

25

 

Cadmio

10

10

10

 

Cloruro

10

10

10

 

Cromo

10

10

10

 

Conduttività

10

10

10

 

Rame

10

10

10

 

Cianuro

10

10

10

Cfr. nota 6

1,2-dicloroetano

25

25

10

 

Fluoruro

10

10

10

 

Concentrazione in ioni idrogeno (espresso in unità pH)

0,2

0,2

 

Cfr. nota 7

Ferro

10

10

10

 

Piombo

10

10

10

 

Manganese

10

10

10

 

Mercurio

20

10

20

 

Nichel

10

10

10

 

Nitrato

10

10

10

 

Nitrito

10

10

10

 

Ossidabilità

25

25

10

Cfr. nota 8

Pesticidi

25

25

25

Cfr. nota 9

Idrocarburi policiclici aromatici

25

25

25

Cfr. nota 10

Selenio

10

10

10

 

Sodio

10

10

10

 

Solfato

10

10

10

 

Tetracloroetilene

25

25

10

Cfr. nota 11

Tricloroetene

25

25

10

Cfr. nota 11

Trialometano totale

25

25

10

Cfr. nota 10

Torbidità

25

25

25

 

Acrilammide, epicloroidrina e cloruro di vinile da controllare secondo le specifiche del prodotto.

(1)  Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).»;"

c)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.   Note alle tabelle 1 e 2

Nota 1

L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura (k = 2) è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella, o una percentuale superiore. L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.

Nota 2

L'esattezza è la misura di un errore sistematico, cioè la differenza fra il valore medio di numerose misurazioni ripetute e il loro valore vero. La norma ISO 5725 riporta ulteriori specifiche.

Nota 3

La precisione è la misura di un errore casuale ed è generalmente espressa come la deviazione standard (nell'ambito di un singolo lotto di campioni e fra lotti) dell'intervallo di variabilità dei risultati rispetto alla media. La precisione accettabile è pari al doppio della deviazione standard relativa. Questo termine è definito in maniera più completa nella norma ISO 5725.

Nota 4

Il limite di rilevazione è pari a:

tre volte la deviazione standard all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una concentrazione poco elevata del parametro; oppure

cinque volte la deviazione standard del campione bianco (all'interno di un lotto).

Nota 5

In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60 %).

Nota 6

Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.

Nota 7

I valori di esattezza, precisione e incertezza di misura sono espressi in unità pH.

Nota 8

Metodo di riferimento: EN ISO 8467

Nota 9

Le caratteristiche di prestazione dei singoli pesticidi vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi pesticidi è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30 %, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80 %.

Nota 10

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25 % del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.

Nota 11

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50 % del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.

Nota 12

L'incertezza di misura va stimata a livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Utilizzare le linee guida CEN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC).

Nota 13

L'incertezza di misura va stimata a livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma EN ISO 7027.»;

4)

il punto 3 è soppresso.



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