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Document 32012D0635

Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

GU L 282 del 16.10.2012, p. 58–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/635/oj

16.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/58


DECISIONE 2012/635/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2012

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), che ha attuato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1737 (2006).

(2)

Il 23 aprile 2007 la posizione comune 2007/140/PESC è stata modificata dalla posizione comune 2007/246/PESC (2) al fine di attuare l'UNSCR 1747 (2007). Il Consiglio ha in seguito modificato ulteriormente la posizione comune 2007/140/PESC mediante l'adozione, in data 7 agosto 2008, della posizione comune 2008/652/PESC (3) che ha attuato l'UNSCR 1803(2008).

(3)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (4) che ha attuato l'UNSCR 1929 (2010) e abrogato la posizione comune 2007/140/PESC.

(4)

Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/35/PESC che ha modificato la decisione 2010/413/PESC rafforzando le misure restrittive nei confronti dell'Iran sulla base delle serie e crescenti preoccupazioni più volte espresse circa la natura del programma nucleare iraniano, in particolare per le scoperte riguardanti le attività dell'Iran relative allo sviluppo di tecnologia nucleare militare, come riportato nella relazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Tali misure sono state ulteriormente rafforzate il 15 marzo 2012 con decisione 2012/152/PESC (5).

(5)

Data l'incapacità dell'Iran di avviare seri negoziati per affrontare le preoccupazioni internazionali relative al suo programma nucleare, il Consiglio ritiene necessario adottare misure restrittive aggiuntive nei confronti dell'Iran.

(6)

In questo contesto è opportuno rivedere il divieto di vendita, fornitura o trasferimento all'Iran di altri prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (6), al fine di includervi prodotti che potrebbero essere di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che potrebbero essere di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, tenendo conto al contempo della necessità di evitare effetti indesiderati sulla popolazione civile iraniana.

(7)

Dovrebbero altresì essere vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas naturale dall'Iran.

(8)

Dovrebbero, inoltre, essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran di grafite e metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, e software per integrare i processi industriali, che è di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che è di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano.

(9)

Dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, manutenzione o adattamento di navi.

(10)

Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero sottoscrivere nuovi impegni per fornire sostegno finanziario agli scambi con l'Iran. Questo non dovrebbe pregiudicare gli impegni esistenti e non dovrebbe riguardare gli scambi a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.

(11)

Dovrebbe essere altresì vietato agli Stati membri costruire o partecipare alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran.

(12)

Al fine di impedire il trasferimento di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, dovrebbero essere vietate le operazioni tra l'Unione e le banche e le istituzioni finanziarie iraniane, salvo previa autorizzazione dello Stato membro interessato. Questo non dovrebbe impedire la prosecuzione degli scambi che non sono vietati ai sensi della decisione 2010/413/PESC.

(13)

Dovrebbe essere inoltre vietata la fornitura alle petroliere e alle navi mercantili iraniane di servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione.

(14)

Dovrebbe essere vietata la fornitura di navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone ed entità iraniane o ad altre persone ed entità ai fini del trasporto o dello stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani.

(15)

Inoltre, è opportuno modificare le disposizioni relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche della Banca centrale dell'Iran.

(16)

Infine, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, in particolare gli enti statali iraniani attivi nel settore del petrolio e del gas, dal momento che forniscono un'importante fonte di reddito al governo dell'Iran. Inoltre, talune persone ed entità dovrebbero essere cancellate da detto elenco e dovrebbe essere modificata la voce per un'entità.

(17)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.

(18)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/413/PESC del Consiglio è così modificata:

1)

è aggiunto l' articolo seguente:

"Articolo 3 sexies

1.   Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di gas naturale iraniano.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione pertinenti all'assicurazione e alla riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di gas naturale iraniano.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione dei contratti per la fornitura di gas naturale di uno Stato diverso dall'Iran a uno Stato membro dell'UE.";

2)

l'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 ter

1.   Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010 o del 16 ottobre 2012.

2.   I divieti di cui all'articolo 4 non pregiudicano l’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010 o del 16 ottobre 2012 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di tali date da imprese stabilite negli Stati membri.

3.   Il divieto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o del 16 ottobre 2012.

4.   I divieti di cui all'articolo 4 bis non pregiudicano l’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o del 16 ottobre 2012 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di tali date da imprese stabilite negli Stati membri.

5.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione e a condizione che l'esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

6.   I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione e a condizione che l'esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.";

3)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

"Articolo 4 sexies

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di grafite e metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, che sono di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che sono di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, siano essi originari o meno di detto territorio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   Sono altresì vietate:

a)

la fornitura all'Iran di assistenza o formazione tecnica e di altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1;

b)

la fornitura all'Iran di finanziamenti o di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura o il trasferimento di prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti stabiliti ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 septies

I divieti di cui all'articolo 4 sexies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 4 octies

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran o ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale settore, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, manutenzione o adattamento di navi, siano esse originarie o meno di detto territorio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica la fornitura di attrezzature e tecnologie navali fondamentali a una nave non posseduta né controllata dall'Iran che sia stata costretta a ormeggiare in un porto iraniano o nelle acque territoriali iraniane per causa di forza maggiore.

3.   Sono altresì vietate:

a)

la fornitura all'Iran di assistenza o formazione tecnica e di altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1;

b)

la fornitura all'Iran di finanziamenti o di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento di prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate.

4.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti stabiliti ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 4 nonies

I divieti di cui all'articolo 4 octies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 febbraio 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 4 decies

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di software per integrare i processi industriali, che è di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che è di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, sia esso originario o meno di detto territorio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   Sono altresì vietate:

a)

la fornitura all'Iran di assistenza o formazione tecnica e di altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1;

b)

la fornitura all'Iran di finanziamenti o di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento di prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 undecies

I divieti di cui all'articolo 4 decies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 gennaio 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.";

4)

all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni a breve, medio o lungo termine a fornire sostegno finanziario per gli scambi con l'Iran, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, né gli Stati membri garantiscono o riassicurano tali impegni.";

5)

è aggiunto l'articolo seguente:

"COSTRUZIONE DI PETROLIERE

Articolo 8 bis

1.   Fatto salvo l'articolo 4 octies, è vietata la costruzione o la partecipazione alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran o per persone e entità iraniane.

2.   È vietato fornire assistenza tecnica o finanziamenti o assistenza finanziaria alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran o per persone e entità iraniane.";

6)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1.   Al fine di impedire il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o il trasferimento a favore o da parte di cittadini degli Stati membri, di entità disciplinate dal loro diritto interno (incluse le succursali all'estero) o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, le istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano o continuano a partecipare ad operazioni con:

a)

banche domiciliate in Iran, compresa la Banca centrale dell'Iran;

b)

succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran;

c)

succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran;

d)

enti finanziari non domiciliati in Iran, ma controllati da persone o entità domiciliate in Iran,

salvo previa autorizzazione di tali operazioni da parte dello Stato membro interessato in conformità dei paragrafi 2 e 3.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare le seguenti operazioni:

a)

operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;

b)

operazioni relative a rimesse personali;

c)

operazioni relative all'esecuzione delle deroghe previste dalla presente decisione;

d)

operazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate ai sensi della presente decisione;

e)

operazioni concernenti una missione diplomatica o consolare o un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali operazioni siano destinate ad essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale;

f)

operazioni concernenti pagamenti intesi a soddisfare pretese nei confronti dell'Iran, di persone o entità iraniane, caso per caso e fatta salva la notifica dieci giorni prima dell'autorizzazione, e operazioni di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi della presente decisione.

Per operazioni di cui alle lettere da a) ad e) di importo inferiore a 10 000 EUR non è necessaria alcuna autorizzazione o notifica.

3   I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran attraverso banche e istituzioni finanziarie iraniane per le operazioni di cui al paragrafo 2 sono trattati come segue:

a)

i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari inferiori a 100 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;

b)

i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari superiori a 100 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo superiore a 40 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse;

c)

altri trasferimenti di importo superiore a 10 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.

4.   I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 3 sono trattati come segue:

a)

i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;

b)

altri trasferimenti di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;

c)

altri trasferimenti di importo superiore a 40 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione si considera concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte.

5.   Alle succursali e filiali delle banche domiciliate in Iran rientranti nella giurisdizione degli Stati membri è altresì richiesto di notificare, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, tutti i trasferimenti di fondi che hanno effettuato o ricevuto, entro i cinque giorni lavorativi dall'effettuazione o dalla ricezione del trasferimento di fondi in questione.

Fatte salve le disposizioni sullo scambio di informazioni, le autorità competenti notificate trasmettono senza indugio tali informazioni sulle notifiche, ove opportuno, alle autorità competenti di altri Stati membri nei quali sono stabilite le controparti di tali operazioni.";

7)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

"Articolo 18 bis

A decorrere dal 15 gennaio 2013 è vietata la fornitura alle petroliere e alle navi mercantili iraniane da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, di servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione, incluso qualsiasi tipo di numero di registrazione e di identificazione.

Articolo 18 ter

1   È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi iraniani.

2.   È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi ai fini del trasporto o dello stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.";

8)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b)

dalle persone e entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione nonché da altri membri e entità di alto livello dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto o che forniscono loro assicurazioni o altri servizi essenziali, di cui all'elenco nell'allegato II.

c)

da altre persone e entità non menzionate dall'allegato I che forniscono sostegno al governo dell'Iran e entità da essi possedute o controllate o persone ed entità a essi associate, di cui all'elenco nell'allegato II.";

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

ad un trasferimento da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali;

b)

al rimborso, da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di crediti risultanti da un contratto o da un accordo conclusi da entità pubbliche o private iraniane prima dell'adozione della presente decisione,

a condizione che il trasferimento o il rimborso siano stati autorizzati dallo Stato membro interessato.";

c)

i paragrafi 8, 9 e 10 sono soppressi;

d)

il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11.   Il paragrafo 7 fa salvi i paragrafi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 e l'articolo 10, paragrafi 3 e 4.";

e)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«13.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II che sono titolari di diritti derivati dalla concessione originaria prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall'Iran, di un accordo di produzione condivisa di gas, nella misura in cui tali atti e transazioni abbiano a oggetto la partecipazione di tali entità a detto accordo.

14.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 31 dicembre 2014, degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.».

Articolo 2

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

(2)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67.

(3)  GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.

(4)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(5)  GU L 77 del 16.3.2012, pag. 18.

(6)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.


ALLEGATO

I.

Il titolo della sezione I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:

"Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran"

II.

Le persone ed entità di seguito elencate sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Majid NAMJOO

Nato il 5 gennaio 1963 a Teheran, Iran

Ministro dell'energia. Membro del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, cui compete la definizione della politica nucleare iraniana.

16.10.2012

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Ministero dell'energia

Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81,

tel. 9-8901081.

Responsabile della politica nel settore energetico, che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano.

16.10.2012

2.

Ministero del petrolio

Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge,

tel. 6214-6153751

Responsabile della politica nel settore petrolifero, che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano.

16.10.2012

3.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,

Taleghani Avenue Teheran - Iran/First Central Building,

Taleghan St., Teheran, Iran,

Codice postale: 1593657919

P.O. Box 1863 e 2501

Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce risorse finanziarie al governo dell'Iran. Il Ministro del petrolio è direttore del consiglio di amministrazione della NIOC, e il viceministro del petrolio ne è amministratore delegato.

16.10.2012

4.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,

Suntec Tower One 038987,

Singapore;

numero di registrazione 199004388C

Singapore

Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

5.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,

4 Victoria Street,

Londra

SW1H 0NE,

Regno Unito;

numero registro delle società del Regno Unito 02772297

(Regno Unito)

Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

6.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

No. 23 East Daneshvar St.

North Shiraz St.

Molasadra St.

Vanak Sq.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188604760-6

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

7.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial Zone

Ahwaz

Khouzestan

Iran

Tel.: (+98) 6114446464

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

8.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

No. 61 Shahid Kalantari St.

Sepahbod Qarani Ave.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188898650-60

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

9.

North Drilling Company

(NDC)

No. 8 35th St.

Alvand St.

Argentine Sq.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188785083-8

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

10.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

No. 19 11th St.

Khaled Eslamboli St.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188722430

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

11.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.

Pasdaran Blvd.

Ahwaz

Khouzestan

Iran

Tel.: (+98) 6114440151

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

12.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.

Karimkhan Zand Blvd.

Shiraz

Iran

Tel.: (+98) 7112138204

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

13.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.

(Km 12)

Ahwaz

Iran

Tel.: (+98) 6114434073

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

14.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed Soleyman

Khouzestan

Iran

Tel.: (+98) 68152228001

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

15.

Gachsaran Oil & Gas Company

Gachsaran

Kohkiluye-va-Boyer

Ahmad

Iran

Tel.: (+98) 7422222581

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

16.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.

Omidieh

Khouzestan

Iran

Tel.: (+98) 611914701

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

17.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.

Khoramshar

Iran

Tel.: (+98) 6324214021

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

18.

West Oil & Gas Production Company

No. 42 Zan Blvd.

Naft Sq.

Kermanshah

Iran

Tel.: (+98) 8318370072

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

19.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

No. 18 Payam 6 St.

Payam Ave.

Sheshsad Dastgah

Mashhad

Iran

Tel.: (+98) 5117633011

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

20.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

No. 17 Beyhaghi St.

Argentine Sq.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188732221

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

21.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.

Assaluyeh

Boushehr

Iran

Tel.: (+98) 7727376330

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

22.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

No.20, Alvand St, Argentina Sq,

Teheran, 1514938111

IRAN

Tel: +9821 888 77 0 11

Fax: +9821 888 77 0 25

info@iranlng.ir

Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

23.

Naftiran Intertrade Company

(alias Naftiran Trade Company)

(NICO)

Tel.: (+41) 213106565

OG 1

International House

The Parade

St. Helier JE3QQ

Jersey, UK

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

24.

Naftiran Intertrade Company Srl

Sàrl Ave.

De la Tour-Haldimand 6

1009 Pully

Schweiz

Società controllata (100 %) dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

25.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(alias PetroIran; alias "PEDCO")

National Iranian Oil Company - PEDCO,

P.O. Box 2965,

Al Bathaa Tower,

9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,

Emirati arabi uniti;

P.O. Box 15875-6731,

Teheran,

Iran; 41,

1st Floor, International House,

The Parade,

St. Helier JE2 3QQ,

Jersey;

No. 22, 7th Lane,

Khalid Eslamboli Street,

Shahid Beheshti Avenue,

Teheran,

Iran;

No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,

Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,

Shariati Street,

Teheran 19199/45111,

Iran;

Kish Harbour,

Bazargan Ferdos Warehouses,

Kish Island,

Iran;

numero di registrazione 67493 (Jersey)

Società controllata dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

26.

Petropars Ltd. (alias Petropasr Limited; alias "PPL")

Calle La Guairita,

Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8,

Oficina 8E,

Chuao,

Caracas 1060,

Venezuela;

No. 35,

Farhang Blvd.,

Saadat Abad,

Teheran,

Iran;

P.O. Box 3136,

Road Town,

Tortola,

Isole Vergini

britanniche;

tutti gli uffici del mondo.

Società controllata dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

27.

Petropars International FZE

(alias PPI FZE)

P.O. Box 72146,

Dubai,

Emirati arabi uniti;

tutti gli uffici del mondo

Società controllata dalla Petropars Ltd.

16.10.2012

28.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,

Londra W1G 9JG,

Regno Unito;

numero registro delle società del Regno Unito 03503060

(Regno Unito);

tutti gli uffici del mondo.

Società controllata dalla Petropars Ltd.

16.10.2012

29.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

(1)

National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,

Karimkhan Boulevard,

Teheran,

Iran

(2)

P.O. Box 15875,

Teheran,

Iran

(3)

NIGC Main Bldg.

South Aban St.

Karimkhan Ave.,

Teheran 1598753113,

Iran

Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce risorse finanziarie al governo iraniano. Il ministro del petrolio è presidente del consiglio di amministrazione della NIGC e il viceministro del petrolio è amministratore delegato e vicepresidente della NIGC.

16.10.2012

30.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,

Teheran 1598666611,

P.O .Box 15815/3499

Teheran

Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano. Il ministro del petrolio è presidente del consiglio di amministrazione della NIORDC.

16.10.2012

31.

National Iranian Tanker Company

(NITC)

35 East Shahid Atefi Street,

Africa Ave., 19177

Teheran,

P.O.Box: 19395-4833,

Tel: +98 21 23801,

Email: info@nitc-tankers.com;

tutti gli uffici del mondo

Controllata di fatto dal governo iraniano. Fornisce sostegno finanziario al governo iraniano attraverso i suoi azionisti che mantengono legami con esso.

16.10.2012

32.

Trade Capital Bank

220035 Bielorussia

Timiriazeva str. 65A

Tel: +375 (17) 3121012

Fax +375 (17) 3121008

e-mail: info@tcbank.by

Società controllata (99%) dalla Tejarat Bank.

16.10.2012

33.

Bank of Industry and Mine

No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction)

Valiaar St.

Teheran

Tel. 021-22029859

Fax: 021-22260272-5

Impresa di proprietà statale che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano.

16.10.2012

34.

Cooperative Development Bank

(alias Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St.

Vali-e Asr Ave

Teheran

Tel: +(9821) 66419974 / 66418184

Fax: (+9821) 66419974

e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir

Impresa di proprietà statale che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano.

16.10.2012

III.

La voce relativa all'entità riportata nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC di seguito elencata è sostituita dalla seguente:

B.   Entità

Nome

Informazioni identificative

Motivazione

Data di inserimento nell'elenco

Banca centrale dell'Iran

(alias Banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran)

Indirizzo postale: Mirdamad Blvd., NO.144,

Tehran,

Islamic Republic of Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Switchboard: +98 21 299 51

Indirizzo cablografico: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22 MZBK IR SWIFT

Address: BMJIIRTH

Sito web: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Coinvolta in attività volte a eludere le sanzioni. Fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran.

23.1.2012

IV.

Le persone ed entità di seguito elencate sono cancellate dall'elenco riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

1.

Mohammad MOKHBER

2.

Hassan BAHADORI

3.

Dr. Peyman Noori BROJERDI

4.

Dr. Mohammad JAHROMI

5.

Mahmoud Reza KHAVARI

6.

Dr. M H MOHEBIAN

7.

Bahman VALIKI

8.

Pouya Control

9.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

10.

OTS Steinweg Agency


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