EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0144

Regolamento (UE) n. 144/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 44 del 18.2.2011, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/144/oj

18.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/7


REGOLAMENTO (UE) N. 144/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva e paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma e l’articolo 7, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (3), si applica agli scambi intra-UE di animali della specie bovina. Essa stabilisce che i bovini da allevamento e da produzione devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica e, se sono di età superiore a 12 mesi, aver reagito negativamente ad una prova individuale eseguita nei 30 giorni precedenti l’uscita dall’allevamento d’origine, conformemente alle disposizioni dell’allegato D.

(2)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce inoltre i test diagnostici da utilizzare per la brucellosi e i requisiti di certificazione per gli scambi intra-UE di animali della specie bovina da allevamento e da produzione. Inoltre tale direttiva, modificata dalla decisione 2008/984/CE (4) della Commissione, prevede attualmente la polarizzazione di fluorescenza come test diagnostico standard.

(3)

La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nell’Unione di ungulati vivi. Tali norme comprendono condizioni specifiche di polizia sanitaria per gli ungulati vivi che si basano sulle norme definite dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda le malattie alle quali tali animali sono sensibili.

(4)

La direttiva 2004/68/CE stabilisce inoltre che, qualora l’Unione sia in grado di riconoscere ufficialmente l’equivalenza delle garanzie sanitarie ufficiali fornite dal paese terzo interessato, è possibile stabilire condizioni particolari di polizia sanitaria per tale paese terzo.

(5)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5), contiene prescrizioni in materia di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite contenenti animali vivi o carni fresche. Gli allegati I e II di detto regolamento definiscono gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell’Unione le partite di tali animali e carni.

(6)

L’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre condizioni specifiche per l’introduzione nell’Unione di animali domestici della specie bovina destinati all’allevamento o alla produzione, insieme a un modello di certificato veterinario per tali animali, incluse le specie Bison e Bubalus e loro incroci (BOV-X).

(7)

Le condizioni specifiche di cui all’allegato I, punto IVb, del regolamento (UE) n. 206/2010 fanno riferimento a un territorio con aziende autorizzate, riconosciute ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ai fini dell’esportazione nell’Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X. Tali condizioni specifiche devono essere modificate per tenere conto delle disposizioni concernenti gli allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di cui alla direttiva 64/432/CEE.

(8)

Occorre perciò modificare di conseguenza le condizioni specifiche di cui all’allegato I, parte 1, punto IVb, del regolamento (UE) n. 206/2010 e stabilite nel modello di certificato veterinario (BOV-X) di cui alla parte 2 di detto allegato.

(9)

Occorre inoltre modificare l’allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 per tenere conto della polarizzazione di fluorescenza come test diagnostico di cui alla direttiva 64/432/CEE.

(10)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre che le carni fresche introdotte nell’Unione devono soddisfare i requisiti stabiliti nell’idoneo certificato veterinario per tali carni redatto secondo il pertinente modello di cui all’allegato II, parte 2, tenendo conto delle condizioni specifiche o delle garanzie supplementari richieste per tali carni.

(11)

Il Botswana ha richiesto l’autorizzazione ad esportare nell’Unione carni bovine disossate e frollate di animali provenienti dalla zona veterinaria di sorveglianza 4a all’interno del territorio identificato come BW-4 nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(12)

Le prescrizioni per le importazioni nell’Unione di carni provenienti da paesi terzi dipendono dalla situazione zoosanitaria del paese terzo, del territorio o della loro parte che esporta le carni. L’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) determina lo stato sanitario relativo all’afta epizootica (FMD) dei suoi paesi membri e nel maggio 2010 ha riconosciuto indenne dall’afta epizootica l’area in questione, nella quale non si effettua la vaccinazione. Il Botswana ha stabilito una zona di sorveglianza intensiva di 10 km per isolare dalle altri parti del paese la zona indenne dalla malattia.

(13)

È quindi opportuno concedere al Botswana l’autorizzazione ad introdurre nell’Unione carni bovine disossate e frollate di animali provenienti dalla zona indenne dalla malattia. Nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è opportuno indicare il riferimento al modello di certificato veterinario BOV. Di conseguenza occorre modificare l’allegato II, parte 1, del suddetto regolamento.

(14)

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 devono essere modificati di conseguenza.

(15)

È necessario stabilire un periodo transitorio per dare agli Stati membri e agli operatori tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a conformarsi alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 206/2010, come modificato dal presente regolamento, senza perturbare gli scambi commerciali.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell’Unione le partite di animali domestici della specie bovina destinati all’allevamento e/o alla produzione per le quali siano stati rilasciati i certificati veterinari conformemente al modello BOV-X, come disposto dall’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dall’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(3)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.

(4)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 38.

(5)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) n. 206/2010 sono così modificati:

(1)

L’allegato I è così modificato:

a)

Nella parte 1, la condizione specifica di cui al punto IVb è sostituita dalla seguente:

«“IVb”:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell’allegato D della direttiva 64/432/CEE ai fini dell’esportazione nell’Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.»

b)

Nella parte 2, il modello BOV-X è sostituito dal seguente:

«Modello BOV-X

Image Image Image Image Image

c)

Nella parte 6, il protocollo per la brucellosi (Brucella abortus) (BRL) è sostituito dal seguente:

«Brucellosi (Brucella abortus) (BRL)

I test di sieroagglutinazione e di fissazione del complemento, la prova all’antigene di brucella tamponato, il saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) e la polarizzazione di fluorescenza (FPA) devono essere effettuati conformemente all’allegato C della direttiva 64/432/CEE.»

(2)

Nell’allegato II, la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori e loro parti  (1)

Codice ISO e nome del paese terzo

Codice del territorio

Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Termine finale (2)

Termine iniziale (3)

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albania

AL-0

Tutto il paese

 

 

 

 

AR – Argentina

AR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

AR-1

Le province di:

 

Buenos Aires,

 

Catamarca,

 

Corrientes (ad eccezione dei dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar)

 

Entre Ríos,

 

La Rioja,

 

Mendoza,

 

Misiones,

 

parte della provincia di Neuquén (escluso il territorio incluso in AR-4),

 

parte della provincia di Río Negro (escluso il territorio incluso in AR-4),

 

San Juan,

 

San Luis,

 

Santa Fe,

 

Tucuman,

 

Cordoba,

 

La Pampa,

 

Santiago del Estero,

 

Chaco, Formosa, Jujuy e Salta, eccettuata la zona tampone di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

BOV

A

1

 

18 marzo 2005

RUF

A

1

 

1o dicembre 2007

RUW

A

1

 

1o agosto 2010

AR-2

Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1o marzo 2002

AR-3

Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar

BOV

RUF

A

1

 

1o dicembre 2007

AR-4

Parte della provincia di Río Negro (tranne: nel dipartimento di Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada provinciale 250, nel dipartimento di Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, nel dipartimento di El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7, dalla sua intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e nel dipartimento di San Antonio la zona situata a est delle strade provinciali 250 e 2)

Parte della provincia di Neuquén (tranne nel dipartimento di Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e nel dipartimento di Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1o agosto 2008

AU – Australia

AU-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA – Bosnia-Erzegovina

BA-0

Tutto il paese

-

 

 

 

 

BH – Bahrein

BH-0

Tutto il paese

-

 

 

 

 

BR – Brasile

BR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

BR-1

Stato di Minas Gerais

Stato di Espírito Santo

Stato di Goiás

Stato di Mato Grosso

Stato di Rio Grande Do Sul, Stato di Mato Grosso Do Sul (esclusa la zona di alta sorveglianza di 15 Km dalle frontiere esterne nei comuni di Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo e la zona di alta sorveglianza nei comuni di Corumbá e Ladário).

BOV

A and H

1

 

1o dicembre 2008

BR-2

Stato di Santa Catarina

BOV

A and H

1

 

31 gennaio 2008

BR-3

Stati di Paraná e São Paulo

BOV

A and H

1

 

1o agosto 2008

BW – Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1o dicembre 2007

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 marzo 2002

BW-3

La zona veterinaria di sorveglianza 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20 ottobre 2008

20 gennaio 2009

BW-4

La zona veterinaria di sorveglianza 4a, tranne la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l’afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica

BOV

F

1

 

[inserire la data di applicazione del presente regolamento]

BY – Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

-

 

 

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

CA – Canada

CA-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW,

G

 

 

 

CH – Svizzera

CH-0

Tutto il paese

*

 

 

 

 

CL – Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN – Cina

CN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

CO – Colombia

CO-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

CR – Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

CU – Cuba

CU-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ – Algeria

DZ-0

Tutto il paese

 

 

 

 

ET – Etiopia

ET-0

Tutto il paese

 

 

 

 

FK – Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL – Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT – Guatemala

GT-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Tutto il paese

 

 

 

 

HN – Honduras

HN-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

HR – Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL – Israele

IL-0

Tutto il paese

 

 

 

 

IN – India

IN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

IS – Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE – Kenya

KE-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MA – Marocco

MA-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

ME – Montenegro

ME-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG – Madagascar

MG-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MK – ex Repubblica iugoslava di Macedonia(4) (4)

MK-0

Tutto il paese

OVI, EQU

 

 

 

 

MU – Maurizio

MU-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MX – Messico

MX-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

NA – Namibia

NA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est

BOV, OVI,RUF, RUW

F e J

1

 

 

NC – Nuova Caledonia

NC-0

Tutto il paese

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI – Nicaragua

NI-0

Tutto il paese

 

 

 

 

PA – Panama

NZ-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA – Panama

PA-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

PY – Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

PY-1

Tutto il paese tranne la zona di alta sorveglianza di 15 km dalle frontiere esterne

BOV

A

1

 

1o agosto 2008

RS – Serbia (5)

RS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU – Russia

RU-0

Tutto il paese

 

 

 

 

RU-1

Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nenets

RUF

 

 

 

 

SV – El Salvador

SV-0

Tutto il paese

 

 

 

 

SZ – Swaziland

SZ-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Zona situata ad ovest della cosiddetta “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sud Africa ad ovest di Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l’afta epizootica di cui all’atto legislativo pubblicato come decreto n. 51 del 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4 agosto 2003

TH – Thailandia

TH-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TN – Tunisia

TN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TR – Turchia

TR-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TR-1

Province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA – Ucraina

UA-0

Tutto il paese

 

 

 

 

US – Stati Uniti

US-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU,SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY – Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

BOV,

A

1

 

1o novembre 2001

OVI

A

1

 

 

ZA – Sud Africa

ZA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di lotta all’afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona di confine con il Botswana ad est del 28o di longitudine, e

il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Tutto il paese

 

 

 

 

*

=

Requisiti conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

=

Non è previsto alcun certificato e l’importazione di carni fresche è vietata (tranne per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

Non è autorizzata l’introduzione di frattaglie nell’Unione (tranne il diaframma e i muscoli masseteri delle specie bovine).»


(1)  Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi dell’Unione con paesi terzi.

(2)  Le carni di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 possono essere importate nell’Unione per un periodo di 90 giorni da tale data. Le partite che sono trasportate via mare su rotte d’altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono essere importate nell’Unione per 40 giorni da tale data. (N.B.: se nella colonna 7 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).

(3)  Possono essere importate nell’Unione solo le carni di animali macellati a decorrere dalla data indicata nella colonna 8 (se nella colonna 8 non figura alcuna data significa che non vi sono limitazioni temporali).

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

*

=

Requisiti conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

=

Non è previsto alcun certificato e l’importazione di carni fresche è vietata (tranne per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

1:   Restrizioni per la categoria

Non è autorizzata l’introduzione di frattaglie nell’Unione (tranne il diaframma e i muscoli masseteri delle specie bovine).»


Top