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Document 32011R0144
Commission Regulation (EU) No 144/2011 of 17 February 2011 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 144/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 144/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 44 del 18.2.2011, p. 7–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
18.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 144/2011 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva e paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b),
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma e l’articolo 7, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (3), si applica agli scambi intra-UE di animali della specie bovina. Essa stabilisce che i bovini da allevamento e da produzione devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica e, se sono di età superiore a 12 mesi, aver reagito negativamente ad una prova individuale eseguita nei 30 giorni precedenti l’uscita dall’allevamento d’origine, conformemente alle disposizioni dell’allegato D. |
(2) |
La direttiva 64/432/CEE stabilisce inoltre i test diagnostici da utilizzare per la brucellosi e i requisiti di certificazione per gli scambi intra-UE di animali della specie bovina da allevamento e da produzione. Inoltre tale direttiva, modificata dalla decisione 2008/984/CE (4) della Commissione, prevede attualmente la polarizzazione di fluorescenza come test diagnostico standard. |
(3) |
La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nell’Unione di ungulati vivi. Tali norme comprendono condizioni specifiche di polizia sanitaria per gli ungulati vivi che si basano sulle norme definite dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda le malattie alle quali tali animali sono sensibili. |
(4) |
La direttiva 2004/68/CE stabilisce inoltre che, qualora l’Unione sia in grado di riconoscere ufficialmente l’equivalenza delle garanzie sanitarie ufficiali fornite dal paese terzo interessato, è possibile stabilire condizioni particolari di polizia sanitaria per tale paese terzo. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5), contiene prescrizioni in materia di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite contenenti animali vivi o carni fresche. Gli allegati I e II di detto regolamento definiscono gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell’Unione le partite di tali animali e carni. |
(6) |
L’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre condizioni specifiche per l’introduzione nell’Unione di animali domestici della specie bovina destinati all’allevamento o alla produzione, insieme a un modello di certificato veterinario per tali animali, incluse le specie Bison e Bubalus e loro incroci (BOV-X). |
(7) |
Le condizioni specifiche di cui all’allegato I, punto IVb, del regolamento (UE) n. 206/2010 fanno riferimento a un territorio con aziende autorizzate, riconosciute ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ai fini dell’esportazione nell’Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X. Tali condizioni specifiche devono essere modificate per tenere conto delle disposizioni concernenti gli allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di cui alla direttiva 64/432/CEE. |
(8) |
Occorre perciò modificare di conseguenza le condizioni specifiche di cui all’allegato I, parte 1, punto IVb, del regolamento (UE) n. 206/2010 e stabilite nel modello di certificato veterinario (BOV-X) di cui alla parte 2 di detto allegato. |
(9) |
Occorre inoltre modificare l’allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 per tenere conto della polarizzazione di fluorescenza come test diagnostico di cui alla direttiva 64/432/CEE. |
(10) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre che le carni fresche introdotte nell’Unione devono soddisfare i requisiti stabiliti nell’idoneo certificato veterinario per tali carni redatto secondo il pertinente modello di cui all’allegato II, parte 2, tenendo conto delle condizioni specifiche o delle garanzie supplementari richieste per tali carni. |
(11) |
Il Botswana ha richiesto l’autorizzazione ad esportare nell’Unione carni bovine disossate e frollate di animali provenienti dalla zona veterinaria di sorveglianza 4a all’interno del territorio identificato come BW-4 nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. |
(12) |
Le prescrizioni per le importazioni nell’Unione di carni provenienti da paesi terzi dipendono dalla situazione zoosanitaria del paese terzo, del territorio o della loro parte che esporta le carni. L’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) determina lo stato sanitario relativo all’afta epizootica (FMD) dei suoi paesi membri e nel maggio 2010 ha riconosciuto indenne dall’afta epizootica l’area in questione, nella quale non si effettua la vaccinazione. Il Botswana ha stabilito una zona di sorveglianza intensiva di 10 km per isolare dalle altri parti del paese la zona indenne dalla malattia. |
(13) |
È quindi opportuno concedere al Botswana l’autorizzazione ad introdurre nell’Unione carni bovine disossate e frollate di animali provenienti dalla zona indenne dalla malattia. Nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è opportuno indicare il riferimento al modello di certificato veterinario BOV. Di conseguenza occorre modificare l’allegato II, parte 1, del suddetto regolamento. |
(14) |
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 devono essere modificati di conseguenza. |
(15) |
È necessario stabilire un periodo transitorio per dare agli Stati membri e agli operatori tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a conformarsi alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 206/2010, come modificato dal presente regolamento, senza perturbare gli scambi commerciali. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell’Unione le partite di animali domestici della specie bovina destinati all’allevamento e/o alla produzione per le quali siano stati rilasciati i certificati veterinari conformemente al modello BOV-X, come disposto dall’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dall’articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.
(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.
(4) GU L 352 del 31.12.2008, pag. 38.
(5) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (UE) n. 206/2010 sono così modificati:
(1) |
L’allegato I è così modificato:
|
(2) |
Nell’allegato II, la parte 1 è sostituita dalla seguente: «PARTE 1 Elenco di paesi terzi, territori e loro parti (1)
|
(1) Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi dell’Unione con paesi terzi.
(2) Le carni di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 possono essere importate nell’Unione per un periodo di 90 giorni da tale data. Le partite che sono trasportate via mare su rotte d’altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono essere importate nell’Unione per 40 giorni da tale data. (N.B.: se nella colonna 7 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).
(3) Possono essere importate nell’Unione solo le carni di animali macellati a decorrere dalla data indicata nella colonna 8 (se nella colonna 8 non figura alcuna data significa che non vi sono limitazioni temporali).
(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.
(5) Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
* |
= |
Requisiti conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132). |
— |
= |
Non è previsto alcun certificato e l’importazione di carni fresche è vietata (tranne per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese). |
1: Restrizioni per la categoria
Non è autorizzata l’introduzione di frattaglie nell’Unione (tranne il diaframma e i muscoli masseteri delle specie bovine).»