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Document 32009R0076

Regolamento (CE) n. 76/2009 della Commissione, del 26 gennaio 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 504/2007 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 23 del 27.1.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/76/oj

27.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/3


REGOLAMENTO (CE) N. 76/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 504/2007 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 504/2007 della Commissione (2), per la determinazione del dazio addizionale l'importatore può chiedere che venga applicato il prezzo cif all'importazione della partita considerata, qualora quest'ultimo sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento. In assenza di tale richiesta, il paragrafo 3 dello stesso articolo prevede che la determinazione del dazio addizionale avvenga sulla base del prezzo rappresentativo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2)

La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza emessa il 13 dicembre 2001 nel quadro della causa C-317/99 Kloosterboer Rotterdam BV v Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij  (3), ha dichiarato non valido l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (4), nella parte in cui stabilisce che il dazio addizionale da esso previsto venga determinato, in linea di principio, sulla base del prezzo rappresentativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1484/95 e che tale dazio venga fissato sulla base del prezzo cif all'importazione della partita considerata soltanto se l'importatore ne fa domanda. I suddetti paragrafi erano identici ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 504/2007. L’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), corrisponde all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (6). L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 504/2007 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(3)

Al fine di rispettare la sentenza della Corte occorre modificare il regolamento (CE) n. 504/2007.

(4)

A decorrere dal 1o gennaio 2008, alcuni codici NC del capitolo 4 sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (7). L’allegato del regolamento (CE) n. 504/2007 deve essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 504/2007 è modificato come segue:

1)

all'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I dazi addizionali applicabili a norma dell'articolo 4 sono fissati dalla Commissione allo stesso tempo dei prezzi rappresentativi.»;

2)

all'articolo 3, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Qualora la differenza tra il prezzo limite in questione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e il prezzo cif all’importazione della partita considerata:»;

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Il dazio addizionale è determinato sulla base del prezzo cif all’importazione della partita considerata secondo quanto disposto all’articolo 3.

2.   Quando il prezzo cif all’importazione per 100 kg di una partita è superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all’articolo 2, paragrafo 2, l’importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro d’importazione almeno i seguenti documenti giustificativi:

a)

il contratto d'acquisto o prova equivalente;

b)

il contratto di assicurazione;

c)

la fattura;

d)

il certificato di origine (se del caso);

e)

il contratto di trasporto;

f)

in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

3.   Nel caso contemplato al paragrafo 2, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (8), pari agli importi dei dazi addizionali che avrebbe pagato se questi ultimi fossero stati calcolati sulla base del prezzo rappresentativo applicabile al prodotto in questione.

4.   L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, entro un termine di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata. Il termine di sei mesi può essere tuttavia prorogato dall'autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

La cauzione costituita è svincolata se vengono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio.

In caso contrario la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

5.   Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

4)

l'allegato I è così modificato:

a)

nella prima colonna:

il codice 0402 91 11 è sostituito dal codice 0402 91 10,

il codice 0402 91 31 è sostituito dal codice 0402 91 30,

il codice 0402 99 11 è sostituito dal codice 0402 99 10;

b)

i codici 0402 91 19 e 0402 91 39, e i dati relativi a tali codici, sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 119 del 9.5.2007, pag. 7.

(3)  Racc. 2001, pag. I-09863.

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(6)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77.

(7)  GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1.

(8)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.»;


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