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Document 32005R0078
Commission Regulation (EC) No 78/2005 of 19 January 2005 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards heavy metalsText with EEA relevance
Regolamento (CE) n. 78/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesantiTesto rilevante ai fini del SEE
Regolamento (CE) n. 78/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesantiTesto rilevante ai fini del SEE
GU L 16 del 20.1.2005, p. 43–45
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 275M del 6.10.2006, p. 59–61
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007
20.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/43 |
REGOLAMENTO (CE) N. 78/2005 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
dopo consultazione del comitato scientifico per l’alimentazione umana e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. Tali misure, specificamente modificate dal regolamento (CE) n. 221/2002 (3), della Commissione, comprendono i tenori massimi dei metalli pesanti piombo, cadmio e mercurio. |
(2) |
Al fine di tutelare la sanità pubblica, è essenziale che il tenore dei contaminanti non comporti rischi sanitari. I tenori massimi di piombo, cadmio e mercurio devono essere sicuri e al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA = as low as reasonably achievable) sulla base di pratiche corrette di manifattura, di coltivazione e di pesca. Sulla scorta di nuove informazioni sull’ottenibilità di tenori massimi in talune specie acquatiche, occorre sottoporre a revisione le relative disposizioni dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 per tali contaminanti in taluni prodotti alimentari. Le disposizioni rivedute mantengono un livello elevato di tutela della salute dei consumatori. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 466/2001 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 684/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 6).
(3) GU L 37 del 7.2.2002, pag. 4.
ALLEGATO
La Parte 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificata come segue:
1) |
Riguardo al piombo (Pb), i punti 3.1.4, 3.1.4.1 e 3.1.5 sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
Riguardo al cadmio (Cd), i punti 3.2.5 e 3.2.5.1 sono sostituiti dai seguenti e viene inserito un nuovo punto 3.2.5.2:
|
3) |
Riguardo al mercurio (Hg), i punti 3.3.1 e 3.3.1.1 sono sostituiti dai seguenti:
|
(1) Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il tenore massimo si applica all’intero pesce.
(2) Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).
(3) Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il tenore massimo si applica all’intero pesce.
(4) Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).
(5) Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il tenore massimo si applica all’intero pesce.
(6) Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).
(7) Pesci e prodotti della pesca delle categorie a), c) e f) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).