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Document 32005H0737

Raccomandazione della Commissione, del 18 maggio 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 276 del 21.10.2005, p. 54–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 475–478 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/737/oj

21.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/54


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2005

sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/737/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'aprile 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla gestione dei diritti d'autore e diritti connessi nel mercato interno.

(2)

Il Parlamento europeo, nella relazione del 15 gennaio 2004 (1), ha affermato che i titolari dovrebbero poter usufruire di una tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi estesa a tutta la loro durata, ovunque tali diritti siano riconosciuti, indipendentemente dalle frontiere nazionali o dalle modalità di utilizzo.

(3)

Il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato che eventuali interventi comunitari nel settore della gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi dovrebbero accrescere la fiducia degli artisti, inclusi scrittori e musicisti, di poter ottenere una remunerazione economica a fronte dell'utilizzo paneuropeo delle loro opere creative (2).

(4)

Le nuove tecnologie hanno determinato la nascita di una nuova generazione di utilizzatori commerciali che impiegano le opere musicali e altri materiali on line. L'offerta di servizi musicali on line autorizzati richiede la gestione di una serie di diritti d'autore e di diritti connessi.

(5)

Una categoria di questi diritti è data dal diritto esclusivo di riproduzione che comprende ogni tipo di riproduzione realizzata nel corso della distribuzione on line di un'opera musicale. Altre categorie di diritti sono: il diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, il diritto ad un'equa remunerazione per la comunicazione al pubblico di altri materiali e il diritto esclusivo di mettere a disposizione un'opera musicale o altro materiale.

(6)

A norma della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (3), e della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (4), per l'utilizzazione on line delle opere musicali occorre una licenza per ciascun diritto. Tali diritti possono essere gestiti da gestori collettivi dei diritti, che forniscono in qualità di agenti determinati servizi di gestione ai titolari dei diritti, oppure dai singoli titolari.

(7)

La concessione di licenze di diritti on line è spesso limitata su base territoriale e gli utilizzatori commerciali trattano in ciascuno Stato membro con ciascuno dei rispettivi gestori collettivi dei diritti l'esercizio di ciascun diritto compreso nell'utilizzo on line.

(8)

Nell'era dell'utilizzo on line delle opere musicali, gli utilizzatori commerciali hanno però bisogno di una politica di concessione delle licenze che si adatti all'ubiquità del mondo on line e sia multiterritoriale. È quindi opportuno prevedere una licenza multiterritoriale in grado di offrire maggiore certezza del diritto agli utilizzatori commerciali per quanto riguarda la loro attività e di promuovere lo sviluppo di servizi on line autorizzati, con conseguente aumento dei proventi per i titolari dei diritti.

(9)

La libertà di fornire servizi transfrontalieri di gestione collettiva comporta che i titolari dei diritti possano scegliere liberamente il gestore collettivo dei diritti chiamato a gestire i diritti necessari alla prestazione di servizi musicali on line autorizzati in tutta la Comunità. Tale diritto implica la possibilità di affidare o trasferire tutti i diritti on line o parte degli stessi a un altro gestore collettivo dei diritti indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla cittadinanza del gestore collettivo dei diritti o del titolare dei medesimi.

(10)

La promozione di strutture efficaci per la gestione transfrontaliera dei diritti dovrebbe inoltre garantire il raggiungimento da parte dei gestori collettivi dei diritti di un livello di razionalizzazione e trasparenza più elevati in materia di rispetto delle regole della concorrenza, soprattutto tenuto conto delle esigenze che derivano dal digitale.

(11)

Il rapporto tra titolari dei diritti e gestori collettivi dei medesimi, sia esso di natura contrattuale oppure fondato su norme di iscrizione obbligatoria, dovrebbe comprendere una tutela minima dei titolari dei diritti per tutte le categorie di diritti necessari alla prestazione di servizi musicali on line autorizzati. Lo Stato membro di residenza o la cittadinanza non dovrebbero determinare alcuna differenza di trattamento dei titolari dei diritti da parte dei gestori dei diritti.

(12)

Le royalty incassate per conto dei titolari dovrebbero essere ripartite equamente e senza discriminazioni basate sulla residenza, sulla cittadinanza o sulla categoria del titolare dei diritti. Dovrebbero in particolare essere ripartite quanto più efficacemente ed efficientemente possibile le royalty incassate per conto dei titolari di diritti in Stati membri diversi da quelli in cui i titolari sono residenti o di cui sono cittadini.

(13)

Ulteriori raccomandazioni in materia di responsabilità, rappresentanza dei titolari dei diritti negli organi decisionali dei gestori collettivi dei diritti e risoluzione delle controversie dovrebbero garantire il raggiungimento di un livello di razionalizzazione e trasparenza più elevati da parte dei gestori collettivi dei diritti e la possibilità per i titolari dei diritti e gli utilizzatori commerciali di operare scelte consapevoli. La categoria di iscrizione al gestore collettivo dei diritti non dovrebbe determinare alcuna differenza di trattamento: a tutti i titolari di diritti, siano essi autori, compositori, editori, produttori fonografici, artisti interpreti o esecutori, o altro, dovrebbe essere assicurato pari trattamento.

(14)

È opportuno procedere a una valutazione continuativa degli sviluppi del mercato musicale on line,

RACCOMANDA:

Definizioni

1)

Ai fini della presente raccomandazione si intende per:

a)

«gestione a livello comunitario dei diritti d'autore e dei diritti connessi per la prestazione di servizi musicali on line autorizzati»: la prestazione di servizi di concessione di licenze a utilizzatori commerciali, di controllo e monitoraggio dei diritti, di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, di raccolta e ripartizione delle royalty ai titolari dei diritti;

b)

«opere musicali»: un'opera musicale o altro materiale protetto;

c)

«repertorio»: il catalogo di opere musicali gestito da un gestore collettivo dei diritti;

d)

«licenza multiterritoriale»: una licenza che copre il territorio di più Stati membri;

e)

«gestore collettivo di diritti»: qualsiasi soggetto che presti a più titolari di diritti i servizi di cui alla lettera a);

f)

«diritti on line»: uno qualsiasi dei diritti seguenti:

i)

il diritto esclusivo di riproduzione comprendente ogni riproduzione prevista dalla direttiva 2001/29/CE sotto forma di copie immateriali, realizzata nel corso della distribuzione on line di opere musicali;

ii)

il diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, inteso come diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico a norma della direttiva 2001/29/CE, oppure come diritto a un'equa remunerazione a norma della direttiva 92/100/CEE, comprendente i servizi di trasmissione via Internet (webcasting), di internet radio, di diffusione simultanea (simulcasting) o quasi a richiesta (near on demand) ricevuti tramite un PC o un telefono cellulare;

iii)

il diritto esclusivo di mettere a disposizione un'opera musicale a norma della direttiva 2001/29/CE, comprendente i servizi su richiesta (on demand) o altri servizi interattivi;

g)

«titolare dei diritti»: qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di diritti on line;

h)

«utilizzatore commerciale»: qualsiasi persona coinvolta nella prestazione di servizi musicali on line, che deve avere una licenza da parte del titolare dei diritti per fornire servizi musicali on line autorizzati;

i)

«accordo di rappresentanza reciproca»: qualsiasi accordo bilaterale tra gestori collettivi dei diritti in base al quale un gestore collettivo di diritti concede all'altro il diritto a rappresentare il proprio repertorio nel territorio dell'altro.

Aspetti generali

2)

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le iniziative necessarie ad agevolare lo sviluppo nella Comunità di servizi on line autorizzati mediante la promozione del contesto normativo più adatto alla gestione, a livello comunitario, dei diritti d'autore e dei diritti connessi per la prestazione di servizi musicali on line autorizzati.

Rapporto tra titolari dei diritti, gestori collettivi dei diritti e utilizzatori commerciali

3)

I titolari dei diritti dovrebbero avere il diritto di affidare a un gestore collettivo di diritti di loro scelta, in un ambito territoriale di loro scelta, la gestione di qualsivoglia diritto on line necessario ai fini della prestazione di servizi musicali on line autorizzati, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla cittadinanza del gestore collettivo dei diritti o del titolare dei diritti.

4)

I gestori collettivi dei diritti dovrebbero esercitare la massima diligenza nel rappresentare gli interessi dei titolari dei diritti.

5)

Per quanto concerne la concessione di una licenza per i diritti on line il rapporto tra i titolari dei diritti e i gestori collettivi dei medesimi, sia esso di natura contrattuale oppure fondato su norme di iscrizione obbligatoria, dovrebbe essere perlomeno disciplinato in base ai seguenti principi:

a)

i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di determinare i diritti on line da affidare alla gestione collettiva;

b)

i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di determinare la portata territoriale del mandato dei gestori collettivi dei diritti;

c)

i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di ritirare, previo ragionevole preavviso, qualsivoglia diritto on line e trasferire la gestione multiterritoriale di tali diritti a un altro gestore collettivo, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla cittadinanza del gestore collettivo dei diritti o del titolare dei medesimi;

d)

nel caso di trasferimento della gestione di un diritto on line da parte di un titolare dei diritti a un altro gestore collettivo, tutti i gestori collettivi dei diritti interessati dovrebbero, fatte salve altre forme di collaborazione tra gestori, garantire il ritiro di quei diritti on line da ogni vigente accordo di rappresentanza reciproca che li vincoli.

6)

I gestori collettivi dei diritti dovrebbero informare i titolari dei diritti e gli utilizzatori commerciali in merito al repertorio che rappresentano, a eventuali accordi di rappresentanza reciproca, alla portata territoriale dei loro mandati per quel repertorio e alle tariffe applicabili.

7)

I gestori collettivi dei diritti dovrebbero comunicare con ragionevole preavviso agli altri gestori e agli utilizzatori commerciali le variazioni del repertorio che rappresentano.

8)

Gli utilizzatori commerciali dovrebbero informare i gestori collettivi dei diritti in merito alle varie caratteristiche dei servizi per i quali intendono acquisire diritti on line.

9)

I gestori collettivi dei diritti dovrebbero concedere le licenze agli utilizzatori commerciali in base a criteri obiettivi e senza alcuna discriminazione tra gli utilizzatori.

Equa ripartizione e trattenute

10)

I gestori collettivi dei diritti dovrebbero ripartire equamente le royalty a tutti i titolari di diritti o alla categoria di titolari di diritti da essi rappresentati.

11)

I contratti e le norme di iscrizione obbligatoria che disciplinano il rapporto tra i gestori collettivi dei diritti e i titolari dei diritti in materia di gestione a livello comunitario delle opere musicali per il loro utilizzo on line dovrebbero precisare l'eventuale esistenza e la portata delle trattenute, operate per fini diversi rispetto ai servizi di gestione erogati, sulle royalty da ripartire.

12)

In sede di corresponsione delle royalty, i gestori collettivi dei diritti dovrebbero indicare a tutti i titolari dei diritti da essi rappresentati le trattenute operate per fini diversi rispetto ai servizi di gestione erogati.

Non discriminazione e rappresentanza

13)

Il rapporto tra i gestori collettivi dei diritti e i titolari dei medesimi, sia esso di natura contrattuale oppure fondato su norme di iscrizione obbligatoria, dovrebbe essere ispirato ai seguenti principi:

a)

a ogni categoria di titolari di diritti è assicurato pari trattamento in relazione a ogni componente del servizio di gestione erogato;

b)

la rappresentanza dei titolari dei diritti nel processo decisionale interno è equa ed equilibrata.

Responsabilità e obbligo di rendere conto

14)

I gestori collettivi dei diritti dovrebbero informare regolarmente tutti i titolari dei diritti, di cui esercitano la rappresentanza direttamente o in base ad accordi di rappresentanza reciproca, in merito alle eventuali licenze concesse, alle tariffe applicabili e alle royalty incassate e ripartite.

Risoluzione delle controversie

15)

Gli Stati membri sono invitati a predisporre efficaci meccanismi di risoluzione delle controversie, soprattutto in materia di tariffe, condizioni di concessione delle licenze, affidamento dei diritti on line finalizzato alla loro gestione e ritiro dei diritti on line.

Seguito

16)

Gli Stati membri e i gestori collettivi dei diritti sono invitati a comunicare annualmente alla Commissione le misure adottate in relazione alla presente raccomandazione e ad informarla sulla gestione a livello comunitario dei diritti d'autore e dei diritti connessi per la prestazione di servizi musicali on line autorizzati.

17)

La Commissione intende valutare continuativamente lo sviluppo del settore musicale on line, anche alla luce della presente raccomandazione.

18)

La Commissione, sulla base della valutazione di cui al punto 17, considererà la necessità di ulteriori interventi a livello comunitario.

Destinatari

19)

Sono destinatari della presente raccomandazione gli Stati membri e tutti gli operatori economici coinvolti nella gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi nella Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  A5-0478/2003.

(2)  Ibidem, considerando 29.

(3)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(4)  GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/29/CE.


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