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Document 31996D0103

    96/103/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1996, recante modifica dell'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative Comunitàrie specifiche di cui all'allegato A, capitolo i della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 24 del 31.1.1996, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/103/oj

    31996D0103

    96/103/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1996, recante modifica dell'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative Comunitàrie specifiche di cui all'allegato A, capitolo i della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 024 del 31/01/1996 pag. 0028 - 0030


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 1996 recante modifica dell'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/103/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 95/339/CE (2), in particolare l'articolo 15, secondo comma,

    considerando che l'applicazione delle disposizioni previste ha creato difficoltà per gli scambi e le importazioni di stallatico liquido, soprattutto per le aziende frontaliere; che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno modificare le condizioni di scambio e d'importazione dello stallatico liquido;

    considerando che gli scambi e le importazioni di stallatico liquido non trasformato possono costituire una fonte di propagazione delle malattie animali; che occorre pertanto vietare gli scambi e le importazioni di stallatico liquido di talune specie animali;

    considerando che è tuttavia possibile, in condizioni ben specificate, autorizzare gli scambi di alcuni tipi di stallatico liquido; che tali scambi devono essere effettuati sotto il controllo delle competenti autorità degli Stati membri;

    considerando che per maggiore chiarezza è opportuno rielaborare l'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo 14 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 2 febbraio 1996.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (2) GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 36.

    ALLEGATO

    « CAPITOLO 14

    Stallatico liquido

    Ai sensi del presente capitolo, per stallatico liquido si intendono gli escrementi e l'urina di biungulati, equidi e/o volatili da cortile, con o senza lettiera, nonché il guano.

    I. Stallatico liquido non trasformato

    A. Scambi di stallatico liquido non trasformato

    1. a) Gli scambi di stallatico liquido non trasformato di specie diverse dai volatili da cortile e dagli equidi sono vietati, fatta eccezione per:

    - lo stallatico originario di una zona non soggetta a restrizioni per una malattia trasmissibile grave, e

    - lo stallatico destinato allo spandimento, sotto il controllo dell'autorità competente, sulle terre di una stessa azienda situata su entrambi i lati della frontiera di due Stati membri.

    b) Tuttavia, in deroga alla lettera a), uno Stato membro può autorizzare, con un'apposita approvazione, l'introduzione nel proprio territorio:

    - di stallatico destinato ad essere trattato in uno stabilimento appositamente riconosciuto dall'autorità competente per la fabbricazione dei prodotti di cui alla parte II; all'atto del riconoscimento di cui sopra, si tiene conto dell'origine dello stallatico;

    - di stallatico destinato allo spandimento di un'altra azienda. Questo tipo di scambi può essere effettuato soltanto previo accordo delle competenti autorità dello Stato membro di origine e di destinazione. All'atto di tale approvazione occorre tener conto in particolare dell'origine dello stallatico, della sua destinazione e dei problemi inerenti alla protezione della salute animale.

    Nei casi suddetti lo stallatico liquido è accompagnato da un certificato sanitario il cui modello è fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 18.

    2. Per gli scambi di stallatico liquido non trasformato di volatili da cortile si devono rispettare le seguenti condizioni:

    a) lo stallatico deve essere originario di una zona non soggetta a restrizioni per la malattia di Newcastle o l'influenza aviaria;

    b) lo stallatico non trasformato proveniente da allevamenti di volatili vaccinati contro la malattia di Newcastle non deve essere spedito in una regione che abbia ottenuto lo statuto di regione "che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle", ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE;

    c) lo stallatico liquido è accompagnato da un certificato sanitario il cui modello è fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 18.

    3. Gli scambi di stallatico liquido di equidi non trasformato non sono soggetti ad alcuna condizione di polizia sanitaria.

    B. Importazioni di stallatico liquido non trasformato

    Per le importazioni di stallatico non trasformato si devono rispettare le seguenti condizioni:

    1) lo stallatico deve rispondere, secondo la specie di cui trattasi, alle condizioni di cui alla sezione A, punto 1, lettera a);

    2) lo stallatico deve essere accompagnato dal certificato di cui all'articolo 10.

    II. Stallatico liquido trasformato e prodotti trasformati a base di stallatico liquido

    Tutti i concimi organici devono avere subito un trattamento in modo che il prodotto sia esente da agenti patogeni.

    A. Per gli scambi di stallatico liquido trasformato e di prodotti trasformati a base di stallatico liquido si devono rispettare le seguenti condizioni:

    1) devono provenire da uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente;

    2) devono:

    - essere esenti da salmonelle (salmonelle assenti in 25 g di prodotto trasformato),

    - essere esenti da enterobatteri (secondo le misure del tenore in germi aerobi:

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