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Document 31980L1274
Council Directive 80/1274/EEC of 22 December 1980 amending, consequent on the accession of Greece, Directive 64/432/EEC on animal health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine and Directive 80/217/EEC introducing Community measures for the control of classical swine fever
Direttiva 80/1274/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro le peste suina classica
Direttiva 80/1274/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro le peste suina classica
GU L 375 del 31.12.1980, p. 75–75
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force
Direttiva 80/1274/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro le peste suina classica
Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1980 pag. 0075 - 0075
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 32 pag. 0210
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 20 pag. 0140
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 20 pag. 0140
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0272
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0272
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1980 che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (80/1274/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 22 dell'atto di adesione del 1979, gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II devono essere effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato; che la direttiva 64/432/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/219/CEE (2), deve essere di conseguenza adattata; considerando altresì che la direttiva 80/217/CEE (3), adottata dopo la firma del trattato di adesione e la cui validità si estende oltre il 1o gennaio 1981, deve essere adattata ai fini della concordanza con le disposizioni dell'atto di adesione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue: 1. All'allegato B, punto 12, è aggiunta la lettera seguente: «j) Grecia: Ktisiatrikon Institoyton Loimodon kai Parasitikon Nosimaton Iera odos, 75 Athinai, 301». 2. All'allegato C, punto 9, è aggiunta la lettera seguente: «j) Grecia: Ktiniatrikon Institoyton Loimodon kai Parasitikon Nosimaton Iera odos, 75 Athinai, 301». 3. All'allegato F, la nota a piè di pagina 4 del certificato modello I e la nota a piè di pagina 5 dei certificati modelli II, III e IV sono completate con le indicazioni seguenti: «In Grecia: O Proistamenos tis Ktiniatrikis Ypiresias toy simeioy exodoy». Articolo 2 La menzione seguente è aggiunta all'elenco dei laboratori nazionali della peste suina dell'allegato II della direttiva 80/217/CEE: «In Grecia: Ktisiatrikon Institoyton Loimodon kai Parasitikon Nosimaton (Ergastirion iologias) Neapoleos, 9 Agia Paraskevi Attikis». Articolo 3 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle norme della presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1981 per quanto riguarda l'articolo 1 e il 1o luglio 1981 al più tardi per quanto riguarda l'articolo 2. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980. Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.(2) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 25.(3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.