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Document 32016R0582

Regolamento (UE) 2016/582 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l'analisi di arsenico inorganico, piombo e idrocarburi policiclici aromatici e per alcuni criteri di prestazione relativi all'analisi (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/2130

GU L 101 del 16.4.2016, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/582/oj

16.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/3


REGOLAMENTO (UE) 2016/582 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l'analisi di arsenico inorganico, piombo e idrocarburi policiclici aromatici e per alcuni criteri di prestazione relativi all'analisi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 333/2007 (2) della Commissione definisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (3) stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. Il regolamento (UE) 2015/1006 (4) della Commissione ha modificato il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico. Di conseguenza è opportuno stabilire procedure specifiche relative all'analisi dell'arsenico inorganico.

(3)

La norma EN 13804 relativa alla determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche è stata aggiornata ed è quindi opportuno aggiornare di conseguenza il riferimento a tale norma.

(4)

I tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei semi di cacao e nei prodotti derivati devono essere stabiliti in rapporto alla materia grassa. Le prove valutative effettuate dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli IPA mostrano alcune divergenze nella determinazione del contenuto di materia grassa. È pertanto opportuno armonizzare l'approccio volto alla determinazione del contenuto di materia grassa.

(5)

Sulla base del parere del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti, è opportuno modificare sia la definizione del limite di quantificazione sia i criteri di prestazione relativi al limite di rilevazione per i metodi di analisi di piombo, cadmio, mercurio e stagno inorganico.

(6)

È opportuno che le disposizioni relative ai metodi di campionamento e di analisi siano applicate a prescindere dai controlli ufficiali.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari»;

2)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il campionamento e l'analisi per il controllo dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici («IPA») di cui alle parti 3, 4 e 6 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuati conformemente all'allegato del presente regolamento.»;

3)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

(3)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(4)  Regolamento (UE) 2015/1006 della Commissione, del 25 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti alimentari (GU L 161 del 26.6.2015, pag. 14).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

1)

il punto C.2.2.1 è sostituito dal seguente:

«C. 2.2.1.   Procedure specifiche per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico e l'arsenico inorganico

L'analista deve garantire che i campioni non subiscano alcuna contaminazione durante la loro preparazione. Se possibile, le apparecchiature e le attrezzature che vengono a contatto con il campione non devono contenere i metalli da determinare e devono essere realizzate con materiali inerti, ad esempio materie plastiche come il polipropilene, il politetrafluoroetilene (PTFE) ecc. La pulizia dovrebbe essere effettuata con acidi per ridurre al minimo il rischio di contaminazione. Per le lame è consentito l'impiego di acciaio inossidabile di elevata qualità.

Esistono numerose procedure specifiche di preparazione dei campioni che risultano adeguate e sono utilizzabili per i prodotti considerati. Per gli aspetti non specificamente disciplinati dal presente regolamento risultano adeguate le disposizioni descritte nella norma CEN “Prodotti alimentari. Determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche. Considerazioni generali e requisiti specifici” (*), ma è possibile che altri metodi di preparazione dei campioni siano altrettanto validi.

Nel caso dello stagno inorganico occorre prestare la massima attenzione affinché tutto il materiale entri in soluzione, in quanto è noto che possono facilmente verificarsi perdite di sostanza, soprattutto a seguito dell'idrolisi con la formazione di idrossidi di stagno (IV) insolubili.

(*)  Norma EN 13804: 2013, “Prodotti alimentari. Determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche. Considerazioni generali e requisiti specifici”, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.»"

2)

al punto C.2.2.2 Procedure specifiche per gli idrocarburi policiclici aromatici, è aggiunto il paragrafo seguente:

«Per l'analisi degli IPA nel cacao e nei prodotti derivati, la determinazione del contenuto di materia grassa è effettuata conformemente al metodo ufficiale AOAC 963.15 per la determinazione del contenuto di materia grassa dei semi di cacao e dei prodotti derivati. È possibile applicare procedure equivalenti per la determinazione della materia grassa se è dimostrabile che tali procedure forniscano lo stesso valore (equivalente) per il contenuto di materia grassa.»

3)

al punto C.3.1. Definizioni, la definizione di LOQ è sostituita dalla seguente:

«“LOQ”

=

limite di quantificazione: il minimo tenore di analita misurabile con ragionevole certezza statistica. Se l'accuratezza e la precisione sono costanti in un intervallo di concentrazione prossimo al limite di rilevazione, il limite di quantificazione è numericamente pari al decuplo della deviazione standard della media delle determinazioni in matrice bianca (n ≥ 20).»

4)

al punto C.3.3.1. Criteri di prestazione, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico e l'arsenico inorganico

Tabella 5

Parametro

Criterio

Applicabilità

Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006

Specificità

Nessuna interferenza di matrice o spettro

Ripetibilità (RSDr)

HORRATr meno di 2

Riproducibilità (RSDR)

HORRATR meno di 2

Recupero

Si applicano le disposizioni di cui al punto D.1.2

LOD

= tre decimi del LOQ

LOQ

Stagno inorganico

≤ 10 mg/kg

Piombo

ML < 0,01 mg/kg

0,01 < ML ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < ML < 0,1 mg/kg

ML ≥ 0,1 mg/kg

≤ ML

≤ due terzi del ML

≤ due quinti del ML

≤ un quinto del ML

Cadmio, mercurio, arsenico inorganico

ML è < 0,100 mg/kg

ML è ≥ 0,100 mg/kg

≤ due quinti del ML

≤ un quinto del ML»

5)

il punto C.3.2. è sostituito dal seguente:

«C.3.2.   Prescrizioni generali

I metodi di analisi utilizzati per il controllo alimentare devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004.

I metodi di analisi per lo stagno totale sono adeguati ai controlli relativi al tenore di stagno inorganico.

Per l'analisi relativa alla presenza di piombo nel vino sono applicabili i metodi e le norme stabilite dall'OIV (**) conformemente all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (***).

I metodi di analisi per l'arsenico totale sono adeguati al monitoraggio per i controlli relativi al tenore di arsenico inorganico. Se la concentrazione totale di arsenico è al di sotto del tenore massimo consentito, non sono richieste ulteriori analisi e il campione è considerato conforme al tenore massimo di arsenico inorganico. Se la concentrazione di arsenico totale è pari o superiore al tenore massimo consentito, è necessario effettuare ulteriori prove di controllo per determinare se la concentrazione di arsenico inorganico supera il tenore massimo consentito.

(**)  Organizzazione internazionale della vigna e del vino."

(***)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»"



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