EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0376

Decisione di esecuzione (UE) 2016/376 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che autorizza l'immissione sul mercato del 2'-O-fucosyllactose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 1423]

C/2016/1423

GU L 70 del 16.3.2016, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/376/oj

16.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/376 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2016

che autorizza l'immissione sul mercato del 2'-O-fucosyllactose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 1423]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 giugno 2014 la società Glycom A/S ha presentato alle autorità competenti dell'Irlanda la richiesta di immettere sul mercato il 2′-O-fucosyllactose quale nuovo ingrediente alimentare.

(2)

Il 3 ottobre 2014 l'ente irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che il 2′-O-fucosyllactose soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(3)

Il 9 ottobre 2014 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(4)

Sono state presentate obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.

(5)

Il 22 dicembre 2014 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendole un'ulteriore valutazione del 2′-O-fucosyllactose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.

(6)

Il 29 giugno 2015 l'EFSA ha concluso, nel suo «parere scientifico sulla sicurezza del 2′-O-fucosyllactose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97» (2), che il 2′-O-fucosyllactose è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.

(7)

Il 5 ottobre 2015 il richiedente ha inviato una lettera alla Commissione e ha fornito ulteriori informazioni a sostegno dell'uso e dell'approvazione di 2′-O-fucosyllactose e di lacto-N-neotetraose negli integratori alimentari per la popolazione generale (esclusi i lattanti) a norma del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

Il 14 ottobre 2015 la Commissione ha consultato l'EFSA chiedendole di effettuare una valutazione della sicurezza di questi nuovi prodotti alimentari negli integratori alimentari anche per i bambini (esclusi i lattanti).

(9)

Il 28 ottobre 2015 l'EFSA ha concluso, nella sua «dichiarazione sulla sicurezza del lacto-N-neotetraose e del 2′-O-fucosyllactose quali nuovi ingredienti alimentari negli integratori alimentari per i bambini» (3), che il 2′-O-fucosyllactose è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.

(10)

La direttiva 96/8/CE della Commissione (4) fissa prescrizioni relative agli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. La direttiva 1999/21/CE della Commissione (5) fissa prescrizioni per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) fissa prescrizioni per gli integratori alimentari. La direttiva 2006/125/CE della Commissione (7) fissa prescrizioni per gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. La direttiva 2006/141/CE della Commissione (8) fissa prescrizioni relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) fissa prescrizioni sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (10) fissa prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione (11) fissa prescrizioni relative all'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. L'impiego del 2′-O-fucosyllactose dovrebbe essere autorizzato, fatte salve le prescrizioni di tali norme.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il 2′-O-fucosyllactose di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi definiti e ai livelli massimi specificati nell'allegato II, fatte salve le disposizioni specifiche delle direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2002/46/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE, dei regolamenti (CE) n. 1925/2006 e (CE) n. 41/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014.

Articolo 2

1.   La denominazione del 2′-O-fucosyllactose autorizzato dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che lo contengono è «2′-O-fucosyllactose».

2.   Si devono fornire informazioni al consumatore del fatto che gli integratori alimentari contenenti 2′-O-fucosyllactose non dovrebbero essere utilizzati se altri alimenti addizionati di 2′-O-fucosyllactose vengono consumati lo stesso giorno.

3.   Si devono fornire informazioni al consumatore del fatto che gli integratori alimentari contenenti 2′-O-fucosyllactose destinati ai bambini nella prima infanzia non dovrebbero essere utilizzati se il latte materno o altri alimenti addizionati di 2′-O-fucosyllactose vengono consumati lo stesso giorno.

Articolo 3

La società Glycom A/S, Diplomvej 373, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(7):4184.

(3)  EFSA Journal 2015;13(11):4299.

(4)  Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).

(5)  Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).

(6)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(7)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

(8)  Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

(10)  Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).


ALLEGATO I

SPECIFICHE DEL 2′-O-FUCOSYLLACTOSE

Definizione:

Denominazione chimica

α-L-fucopiranosil-(1→2)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranosio

Formula chimica

C18H32O15

Peso molecolare

488,44 g/mol

N. CAS

41263-94-9

Descrizione: Il 2′-O-fucosyllactose è una polvere da bianca a biancastra.

Purezza:

Test

Specifiche

Tenore

Non meno del 95 %

D-lattosio

Non più dell'1 % p/p

L-fucosio

Non più dell'1 % p/p

Isomeri del difucosil-D-lattosio

Non più dell'1 % p/p

2′-Fucosil-D-lattulosio

Non più dello 0,6 % p/p

pH (20 °C, soluzione al 5 %)

3,2-7,0

Acqua (%)

Non più del 9,0 %

Ceneri, solfatate

Non più dello 0,2 %

Acido acetico

Non più dello 0,3 %

Solventi residui (metanolo, 2-propanolo, acetato di metile, acetone)

Non più di 50 mg/kg separatamente

Non più di 200 mg/kg in combinazione

Proteine residue

Non più dello 0,01 %

Palladio

Non più di 0,1 mg/kg

Nichel

Non più di 3,0 mg/kg

Criteri microbiologici:

Conteggio totale dei batteri aerobi mesofili

Non più di 500 CFU/g

Lieviti

Non più di 10 CFU/g

Muffe

Non più di 10 CFU/g

Endotossine residue

Non più di 10 EU/mg


ALLEGATO II

IMPIEGHI AUTORIZZATI DI 2′-O-FUCOSYLLACTOSE

Categoria di alimenti

Livelli massimi

Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte

1,2 g/l

Prodotti non aromatizzati, fermentati, a base di latte

1,2 g/l per le bevande

19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

Prodotti aromatizzati, fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente

1,2 g/l per le bevande

19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande

1,2 g/l per le bevande

12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

400 g/kg per i preparati per la macchiatura

Barrette ai cereali

12 g/kg

Edulcoranti da tavola

200 g/kg

Alimenti per lattanti, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE

1,2 g/l in combinazione con 0,6 g/l di lacto-N-neotetraose in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE

1,2 g/l in combinazione con 0,6 g/l di lacto-N-neotetraose in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

1.2 g/l per i prodotti alimentari liquidi pronti per il consumo, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

1,2 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi aggiunto da solo o in combinazione con lacto-N-neotetraose, a concentrazioni di 0,6 g/l, in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui i prodotti sono destinati

Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, quali definiti dalla direttiva 96/8/CE (solo per i prodotti presentati come sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera)

4,8 g/l per le bevande

40 g/kg per le barrette

Prodotti di panetteria e paste alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009 (1)

60 g/kg

Bevande aromatizzate

1,2 g/l

Caffè, tè (eccettuato il tè nero), infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

9,6 g/l (2)

Integratori alimentari, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, eccettuati gli integratori alimentari destinati ai lattanti

3,0 g/giorno per la popolazione generale

1,2 g/giorno per i bambini nella prima infanzia


(1)  A decorrere dal 20 luglio 2016 la categoria «Prodotti di panetteria e paste alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009» è sostituita come segue: «Prodotti di panetteria e paste alimentari recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità ai requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione».

(2)  Il livello massimo si riferisce ai prodotti pronti per l'uso.


Top