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Document 32015R2229

    Regolamento delegato (UE) 2015/2229 della Commissione, del 29 settembre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 317 del 3.12.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2229/oj

    3.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 317/13


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2229 DELLA COMMISSIONE

    del 29 settembre 2015

    recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (procedura PIC) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

    (2)

    È opportuno tenere in considerazione la normativa che disciplina alcune sostanze chimiche adottata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (3)

    L'approvazione della sostanza fenbutatin ossido è stata ritirata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

    (4)

    Le sostanze quali i composti di piombo, di dibutilstagno e di diottilstagno, il triclorobenzene, il pentacloroetano, l'1,1,2,2-tetracloroetano, l'1,1,1,2-tetracloroetano, l'1,1,2-tricloroetano e l'1,1-dicloroetene, in conformità del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono soggette a rigorose restrizioni in quanto sostanze chimiche industriali ad uso pubblico e devono pertanto essere iscritte alla parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 850/2004 è stato modificato nel 2012 dalla Commissione al fine di attuare la decisione adottata in conformità della convenzione di Stoccolma di inserire l'endosulfan nella parte 1 dell'allegato A della convenzione stessa, iscrivendo questa sostanza nella parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Di conseguenza, la sostanza è stata inserita nella parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 e va depennata dalla parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

    (6)

    In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifeniletere commerciale, compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, e l'ottabromodifeniletere commerciale, compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere; pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista dalla convenzione. Di conseguenza, queste sostanze chimiche devono essere aggiunte all'elenco di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

    (7)

    Il codice della nomenclatura combinata (codice NC) è importante per determinare le misure di controllo che si applicano ai beni scambiati. Per agevolare la gestione dei codici NC e l'identificazione delle corrette misure di controllo che si applicano alle sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, i codici NC che coprono un numero superiore di sostanze chimiche rispetto a quelle elencate nell'allegato I devono essere preceduti da «ex».

    (8)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.

    (9)

    È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

    (2)  Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).


    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato come segue:

    1)

    la parte 1 è così modificata:

    a)

    la voce «endosulfan» è soppressa;

    b)

    sono aggiunte le seguenti voci:

    Sostanza chimica

    N. CAS

    Numero Einecs

    Codice NC (***)

    Sottocate-goria (*)

    Limitazioni d'impiego (**)

    Paesi che non richiedono notifica

    «1,1-dicloroetilene

    75-35-4

    200-864-0

    ex 2903 29 00

    i(2)

    sr

     

    1,1,2-tricloroetano

    79-00-5

    201-166-9

    ex 2903 19 80

    i(2)

    sr

     

    1,1,1,2-tetracloroetano

    630-20-6

    211-135-1

    ex 2903 19 80

    i(2)

    sr

     

    1,1,2,2-tetracloroetano

    79-34-5

    201-197-8

    ex 2903 19 80

    i(2)

    sr

     

    Composti di dibutilstagno

    683-18-1

    77-58-7

    1067-33-0

    e altri

    211-670-0

    201-039-8

    213-928-8

    e altri

    ex 2931 90 80

    i(2)

    sr

     

    Composti di diottilstagno

    3542-36-7

    870-08-6

    16091-18-2

    e altri

    222-583-2

    212-791-1

    240-253-6

    e altri

    ex 2931 90 80

    i(2)

    sr

     

    Fenbutatin ossido

    13356-08-6

    236-407-7

    ex 2931 90 80

    p(1)

    b

     

    Composti di piombo

    598-63-0

    1319-46-6

    7446-14-2

    7784-40-9

    7758-97-6

    1344-37-2

    25808-74-6

    13424-46-9

    301-04-2

    7446-27-7

    15245-44-0

    e altri

    209-943-4

    215-290-6

    231-198-9

    232-064-2

    231-846-0

    215-693-7

    247-278-1

    236-542-1

    206-104-4

    231-205-5

    239-290-0

    e altri

    ex 2836 99 17

    ex 3206 49 70

    ex 2833 29 60

    ex 2842 90 80

    ex 2841 50 00

    ex 3206 20 00

    ex 2826 90 80

    ex 2850 00 60

    ex 2915 29 00

    ex 2835 29 90

    ex 2908 99 00

    i(2)

    sr

     

    Pentacloroetano

    76-01-7

    200-925-1

    ex 2903 19 80

    i(2)

    sr

     

    Triclorobenzene

    120-82-1

    204-428-0

    ex 2903 99 90

    i(2)

    sr»

     

    c)

    il termine «Codice NC» nel titolo della colonna è sostituito da «Codice NC (***)»;

    d)

    è aggiunta la nota seguente:

    «(***)

    se il codice è preceduto da “ex”, significa che possono rientrare in questa voce anche sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla colonna “Sostanza chimica”.»;

    2)

    la parte 2 è così modificata:

    a)

    viene aggiunta la seguente voce:

    Sostanza chimica

    CAS

    Numero Einecs

    Codice NC (***)

    Categoria (*)

    Limitazioni d'impiego (**)

    «Fenbutatin ossido

    13356-08-6

    236-407-7

    ex 2931 90 80

    p

    b)

    il termine «codice NC» nel titolo della colonna è sostituito da «Codice NC (***)»;

    c)

    è aggiunta la nota seguente:

    «(***)

    se il codice è preceduto da “ex”, significa che possono rientrare in questa voce anche sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla colonna “Sostanza chimica”.»;

    3)

    la parte 3 è così modificata:

    a)

    sono aggiunte le seguenti voci:

    Sostanza chimica

    Numero/i CAS pertinente/i

    Codice HS

    Sostanza pura (**)

    Codice HS

    Miscele contenenti la sostanza (**)

    Categoria

    «Pentabromodifeniletere commerciale, compresi

     

    ex ex 3824.90

    ex ex 3824.90

    Industriale

    tetrabromodifeniletere

    40088-47-9

    pentabromodifeniletere

    32534-81-9

    Ottabromodifeniletere commerciale, compresi

     

    ex ex 3824.90

    ex ex 3824.90

    Industriale»

    esabromodifeniletere

    36483-60-0

    eptabromodifeniletere

    68928-80-3

    b)

    il termine «Codice HS Sostanza pura» nel titolo della colonna è sostituito da «Codice HS Sostanza pura (**)»;

    c)

    il termine «Codice HS Miscele contenenti la sostanza» nel titolo della colonna è sostituito da «Codice HS Miscele contenenti la sostanza (**)»;

    d)

    è aggiunta la nota seguente:

    «(**)

    se il codice è preceduto da “ex”, significa che possono rientrare in questa voce anche sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla colonna “Sostanza chimica”.»


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