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Document 62012CJ0334

Massime della sentenza

Causa C-334/12 RX-II

Oscar Orlando Arango Jaramillo e altri

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Riesame della sentenza T-234/11 P — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Termine di ricorso — Termine non fissato da una disposizione del diritto dell’Unione — Nozione di “termine ragionevole” — Interpretazione — Obbligo per il giudice dell’Unione di tener conto delle circostanze proprie a ciascuna causa — Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Pregiudizio alla coerenza del diritto dell’Unione»

Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 febbraio 2013

  1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Osservanza di un termine ragionevole – Procedimento amministrativo – Procedimento giurisdizionale – Valutazione da effettuare in concreto – Criteri di valutazione – Ricorso dei dipendenti della Banca europea per gli investimenti – Termine non fissato da una disposizione del diritto dell’Unione – Applicazione analogica delle disposizioni dello Statuto dei funzionari dell’Unione – Inammissibilità – Violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1; Statuto dei funzionari, art. 91, § 3; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)

  2. Riesame – Constatazione di un pregiudizio alla coerenza o all’unità del diritto dell’Unione – Criteri di valutazione – Conseguenze che ne derivano – Annullamento della sentenza e rinvio della causa dinanzi al giudice dell’impugnazione

    (Art. 6 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Statuto della Corte di giustizia, art. 62 ter, primo comma)

  1.  Per quanto riguarda il problema del carattere ragionevole del termine entro il quale deve essere proposto un ricorso o una domanda e che non è stato previsto da alcuna disposizione del diritto dell’Unione, il giudice dell’Unione è tenuto a prendere in considerazione le circostanze proprie del caso di specie, come nel caso del problema del carattere ragionevole delle procedure amministrative per lo svolgimento delle quali nessuna disposizione del diritto dell’Unione prevede un termine preciso. A tal riguardo, il carattere ragionevole di un termine non può essere fissato facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato astrattamente, bensì deve essere valutato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in causa. Orbene, la nozione di termine ragionevole non può essere intesa come un termine di decadenza specifica.

    Pertanto, poiché nessun testo del diritto dell’Unione impone un termine entro il quale un dipendente della Banca europea per gli investimenti deve proporre un ricorso di annullamento avverso un atto da essa emanante che lo danneggia, il termine di tre mesi previsto all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari non può essere applicato per analogia come termine di decadenza ai dipendenti della Banca allorché essi propongono un ricorso.

    Peraltro, atteso che il termine di ricorso per i dipendenti della Banca contro gli atti che li danneggiano non è stato fissato previamente da una norma giuridica dell’Unione, né limitato conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tali dipendenti hanno il diritto di aspettarsi non già che sia loro opposto un termine prefissato di decadenza al loro ricorso, bensì che sia applicata la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di termine ragionevole per giudicare la ricevibilità di quest’ultimo. Tale snaturamento della nozione di termine ragionevole pone i dipendenti interessati nell’impossibilità di difendere i loro diritti mediante un ricorso effettivo dinanzi ad un tribunale nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    (v. punti 25, 28, 29, 33, 39, 44, 45)

  2.  Costituisce una decisione che pregiudica l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, una sentenza con la quale il Tribunale, quale giudice dell’impugnazione, si è discostato da una costante giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di termine ragionevole e al principio della tutela giurisdizionale effettiva, che sono applicabili indipendentemente dalla materia di cui trattasi e che occupano una posizione importante nell’ordinamento giuridico dell’Unione, allorché tale sentenza tratta per la prima volta una questione che può costituire un precedente per cause future. In particolare, il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un tribunale, garantito dall’articolo 47 della Carta, ha lo stesso valore giuridico delle disposizioni dei Trattati, conformemente all’articolo 6 TUE.

    A tal proposito, l’articolo 62 ter, primo comma, dello statuto della Corte dispone che, qualora la Corte constati che la decisione del Tribunale pregiudica la coerenza del diritto dell’Unione, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale, il quale è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte. Quest’ultima può, inoltre, indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. Ne consegue che la Corte non può limitarsi a constatare il pregiudizio alla coerenza o all’unità del diritto dell’Unione senza trarre conseguenze da tale constatazione sulla controversia di cui trattasi. Una sentenza siffatta deve quindi essere annullata in ragione dello snaturamento della nozione di termine ragionevole e la causa deve essere rinviata dinanzi al Tribunale.

    (v. punti 50-54, 56, 57, 59)

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Causa C-334/12 RX-II

Oscar Orlando Arango Jaramillo e altri

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Riesame della sentenza T-234/11 P — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Termine di ricorso — Termine non fissato da una disposizione del diritto dell’Unione — Nozione di “termine ragionevole” — Interpretazione — Obbligo per il giudice dell’Unione di tener conto delle circostanze proprie a ciascuna causa — Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Pregiudizio alla coerenza del diritto dell’Unione»

Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 febbraio 2013

  1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Osservanza di un termine ragionevole – Procedimento amministrativo – Procedimento giurisdizionale – Valutazione da effettuare in concreto – Criteri di valutazione – Ricorso dei dipendenti della Banca europea per gli investimenti – Termine non fissato da una disposizione del diritto dell’Unione – Applicazione analogica delle disposizioni dello Statuto dei funzionari dell’Unione – Inammissibilità – Violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1; Statuto dei funzionari, art. 91, § 3; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)

  2. Riesame – Constatazione di un pregiudizio alla coerenza o all’unità del diritto dell’Unione – Criteri di valutazione – Conseguenze che ne derivano – Annullamento della sentenza e rinvio della causa dinanzi al giudice dell’impugnazione

    (Art. 6 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Statuto della Corte di giustizia, art. 62 ter, primo comma)

  1.  Per quanto riguarda il problema del carattere ragionevole del termine entro il quale deve essere proposto un ricorso o una domanda e che non è stato previsto da alcuna disposizione del diritto dell’Unione, il giudice dell’Unione è tenuto a prendere in considerazione le circostanze proprie del caso di specie, come nel caso del problema del carattere ragionevole delle procedure amministrative per lo svolgimento delle quali nessuna disposizione del diritto dell’Unione prevede un termine preciso. A tal riguardo, il carattere ragionevole di un termine non può essere fissato facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato astrattamente, bensì deve essere valutato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in causa. Orbene, la nozione di termine ragionevole non può essere intesa come un termine di decadenza specifica.

    Pertanto, poiché nessun testo del diritto dell’Unione impone un termine entro il quale un dipendente della Banca europea per gli investimenti deve proporre un ricorso di annullamento avverso un atto da essa emanante che lo danneggia, il termine di tre mesi previsto all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari non può essere applicato per analogia come termine di decadenza ai dipendenti della Banca allorché essi propongono un ricorso.

    Peraltro, atteso che il termine di ricorso per i dipendenti della Banca contro gli atti che li danneggiano non è stato fissato previamente da una norma giuridica dell’Unione, né limitato conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tali dipendenti hanno il diritto di aspettarsi non già che sia loro opposto un termine prefissato di decadenza al loro ricorso, bensì che sia applicata la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di termine ragionevole per giudicare la ricevibilità di quest’ultimo. Tale snaturamento della nozione di termine ragionevole pone i dipendenti interessati nell’impossibilità di difendere i loro diritti mediante un ricorso effettivo dinanzi ad un tribunale nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    (v. punti 25, 28, 29, 33, 39, 44, 45)

  2.  Costituisce una decisione che pregiudica l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, una sentenza con la quale il Tribunale, quale giudice dell’impugnazione, si è discostato da una costante giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di termine ragionevole e al principio della tutela giurisdizionale effettiva, che sono applicabili indipendentemente dalla materia di cui trattasi e che occupano una posizione importante nell’ordinamento giuridico dell’Unione, allorché tale sentenza tratta per la prima volta una questione che può costituire un precedente per cause future. In particolare, il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un tribunale, garantito dall’articolo 47 della Carta, ha lo stesso valore giuridico delle disposizioni dei Trattati, conformemente all’articolo 6 TUE.

    A tal proposito, l’articolo 62 ter, primo comma, dello statuto della Corte dispone che, qualora la Corte constati che la decisione del Tribunale pregiudica la coerenza del diritto dell’Unione, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale, il quale è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte. Quest’ultima può, inoltre, indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. Ne consegue che la Corte non può limitarsi a constatare il pregiudizio alla coerenza o all’unità del diritto dell’Unione senza trarre conseguenze da tale constatazione sulla controversia di cui trattasi. Una sentenza siffatta deve quindi essere annullata in ragione dello snaturamento della nozione di termine ragionevole e la causa deve essere rinviata dinanzi al Tribunale.

    (v. punti 50-54, 56, 57, 59)

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