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Document 62012CJ0334

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 febbraio 2013.
Oscar Orlando Arango Jaramillo e altri contro Banca europea per gli investimenti (BEI).
Riesame della sentenza T‑234/11 P — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Termine di ricorso — Termine non fissato da una disposizione del diritto dell’Unione — Nozione di “termine ragionevole” — Interpretazione — Obbligo per il giudice dell’Unione di tener conto delle circostanze proprie a ciascuna causa — Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Pregiudizio alla coerenza del diritto dell’Unione.
Causa C‑334/12 RX-II.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:134

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

28 febbraio 2013 ( *1 )

«Riesame della sentenza T-234/11 P — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Termine di ricorso — Termine non fissato da una disposizione del diritto dell’Unione — Nozione di “termine ragionevole” — Interpretazione — Obbligo per il giudice dell’Unione di tener conto delle circostanze proprie a ciascuna causa — Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Pregiudizio alla coerenza del diritto dell’Unione»

Nel procedimento C-334/12 RX-II,

avente ad oggetto il riesame, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 giugno 2012, Arango Jaramillo e a./BEI (T-234/11 P), pronunciata nel procedimento

Oscar Orlando Arango Jaramillo, residente in Lussemburgo (Lussemburgo),

María Esther Badiola, residente in Lussemburgo,

Marcella Bellucci, residente in Lussemburgo,

Stefan Bidiuc, residente in Grevenmacher (Lussemburgo),

Raffaella Calvi, residente in Schuttrange (Lussemburgo),

Maria José Cerrato, residente in Lussemburgo,

Sara Confortola, residente in Verona,

Carlos D’Anglade, residente in Lussemburgo,

Nuno da Fonseca Pestana Ascenso Pires, residente in Lussemburgo,

Andrew Davie, residente in Medernach (Lussemburgo),

Marta de Sousa e Costa Correia, residente in Itzig (Lussemburgo),

Nausica Di Rienzo, residente in Lussemburgo,

José Manuel Fernandez Riveiro, residente in Sandweiler (Lussemburgo),

Eric Gällstad, residente in Rameldange (Lussemburgo),

Andres Gavira Etzel, residente in Lussemburgo,

Igor Greindl, residente in Canach (Lussemburgo),

José Doramas Jorge Calderón, residente in Lussemburgo,

Monica Lledó Moreno, residente in Sandweiler,

Antonio Lorenzo Ucha, residente in Lussemburgo,

Juan Antonio Magaña-Campos, residente in Lussemburgo,

Petia Manolova, residente in Bereldange (Lussemburgo),

Ferran Minguella Minguella, residente in Gonderange (Lussemburgo),

Barbara Mulder-Bahovec, residente in Lussemburgo,

István Papp, residente in Lussemburgo,

Stephen Richards, residente in Blaschette (Lussemburgo),

Lourdes Rodriguez Castellanos, residente in Sandweiler,

Daniela Sacchi, residente in Mondorf-les-Bains (Lussemburgo),

Maria Teresa Sousa Coutinho da Silveira Ramos, residente in Almargem do Bispo (Portugal),

Isabelle Stoffel, residente in Mondorf-les-Bains,

Fernando Torija, residente in Lussemburgo,

María del Pilar Vargas Casasola, residente in Lussemburgo,

Carolina Vento Sánchez, residente in Lussemburgo,

Pé Verhoeven, residente in Bruxelles (Belgio),

Sabina Zajc, residente in Contern (Lussemburgo),

Peter Zajc, residente in Contern,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan e dalla sig.ra A. Prechal, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per O.O. Arango Jaramillo e 34 altri agenti della Banca europea per gli investimenti (BEI), da B. Cortese, avvocato;

per la Banca europea per gli investimenti, da C. Gómez de la Cruz e T. Gilliams, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da J. Currall, H. Kraemer e D. Martin, in qualità di agenti,

visti gli articoli 62 bis e 62 ter, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Il presente procedimento ha ad oggetto il riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) del 19 giugno 2012, Arango Jaramillo e a./BEI (T-234/11 P; in prosieguo: la «sentenza del 19 giugno 2012»), con la quale quest’ultimo ha respinto l’impugnazione proposta dal sig. Arango Jaramillo e 34 altri agenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) (in prosieguo, congiuntamente, i «dipendenti interessati») nei confronti dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 4 febbraio 2011, Arango Jaramillo e a./BEI (F-34/10; in prosieguo: l’«ordinanza del 4 febbraio 2011»), dichiarando irricevibile, in quanto tardivo, il loro ricorso diretto, da un lato, all’annullamento dei loro fogli paga del mese di febbraio 2010, nella parte in cui rivelano le decisioni della BEI di aumentare i loro contributi al regime pensionistico, nonché, dall’altro, alla condanna di quest’ultima al versamento di risarcimenti nei loro confronti.

2

Il riesame verte sulla questione se la sentenza del 19 giugno 2012 pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione in quanto in tale sentenza il Tribunale dell’Unione europea, quale giudice dell’impugnazione, da un lato, ha interpretato la nozione di «termine ragionevole», nel contesto di un ricorso d’annullamento proposto da agenti della BEI avverso un atto da essa emanante che li danneggia, come un termine il cui superamento comporta automaticamente la tardività e, pertanto, l’irricevibilità del ricorso, senza che il giudice dell’Unione sia obbligato a tener conto delle circostanze particolari del caso di specie, e, dall’altro, se tale interpretazione della nozione di «termine ragionevole» sia tale da pregiudicare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Contesto normativo

Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea

3

L’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723 /2004 del Consiglio del 22 marzo 2004, (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari»), recita:

«1.   La Corte di giustizia [dell’Unione europea] è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2. (...)

2.   Un ricorso davanti alla Corte di giustizia [dell’Unione europea] è ricevibile soltanto se:

l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto

tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3.   Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. (...)».

4

Conformemente all’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, tale termine processuale di tre mesi è aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

Il regolamento del personale della BEI

5

Il 20 aprile 1960, il consiglio d’amministrazione della BEI ha adottato il regolamento del personale di quest’ultima, il quale ha subìto, da allora, numerose modifiche. Tale regolamento stabilisce, al suo articolo 41, relativo ai ricorsi, la competenza dei giudici dell’Unione a conoscere dei ricorsi relativi a controversie tra la BEI ed i suoi agenti, senza precisare il termine entro il quale tali ricorsi debbano essere proposti.

Antecedenti del procedimento di riesame

I fatti

6

I dipendenti interessati sono impiegati della BEI.

7

A partire dal 1o gennaio 2007, i fogli paga dei dipendenti della BEI non sono più emessi su carta come prima, ma in formato elettronico. Sono inseriti oramai ogni mese nel sistema informatico «Peoplesoft» della BEI e possono quindi essere consultati da ciascun dipendente dal proprio computer di lavoro.

8

Sabato 13 febbraio 2010 i fogli paga del mese di febbraio 2010 venivano inseriti nel sistema informatico «Peoplesoft». Detti fogli paga mettevano in evidenza, rispetto a quelli del mese di gennaio 2010, un aumento della percentuale contributiva per il regime pensionistico, aumento risultante da decisioni prese dalla BEI nell’ambito della riforma del regime pensionistico dei propri dipendenti.

L’ordinanza del 4 febbraio 2011

9

Come risulta dai punti 15 e 16 dell’ordinanza del 4 febbraio 2011, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che, tenuto conto, da un lato, del fatto che i dipendenti interessati hanno preso conoscenza del contenuto dei loro fogli paga relativi al mese di febbraio 2010 soltanto lunedì 15 febbraio 2010 e, dall’altro, del termine di distanza forfettario di dieci giorni, detti dipendenti disponevano, per proporre un ricorso, di un termine che scadeva martedì 25 maggio 2010.

10

Orbene, secondo il punto 17 di detta ordinanza, il ricorso dei dipendenti interessati è giunto mediante posta elettronica alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica soltanto durante la notte tra martedì 25 e mercoledì 26 maggio 2010, più precisamente il 26 maggio 2010 alle 00:00.

11

Con tale ricorso, i dipendenti interessati intendevano ottenere, da un lato, l’annullamento dei loro fogli paga del mese di febbraio 2010 e, dall’altro, la condanna della BEI al pagamento di un euro simbolico a titolo di risarcimento del loro danno morale.

12

Con atto separato inviato alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, in applicazione dell’articolo 78 del regolamento di procedura di tale Tribunale, la BEI chiedeva a quest’ultimo di statuire sull’irricevibilità del ricorso, senza avviare la discussione nel merito.

13

Con l’ordinanza del 4 febbraio 2011, detto Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile. In sostanza, esso ha dichiarato che, poiché il termine di ricorso era scaduto il 25 maggio 2010, il ricorso dei dipendenti interessati, pervenuto per via elettronica alla cancelleria di detto Tribunale il 26 maggio 2010 alle ore 00:00, era tardivo e, pertanto, irricevibile. Esso ha disatteso gli argomenti di detti dipendenti relativi, da un lato, ad un pregiudizio al loro diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo e, dall’altro, alla sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

La sentenza del 19 giugno 2012

14

Con la sentenza del 19 giugno 2012, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto l’impugnazione presentata dai dipendenti interessati, confermando così l’ordinanza del 4 febbraio 2011.

15

In primo luogo, ai punti 22-25 della sentenza del 19 giugno 2012, detto Tribunale ha ricordato, in sostanza, la giurisprudenza secondo la quale, in mancanza di qualsiasi disposizione che stabilisca i termini di ricorso applicabili alle controversie tra la BEI e i suoi dipendenti, la proposizione di un simile ricorso deve avvenire entro un «termine ragionevole», il quale deve essere valutato in funzione delle circostanze specifiche. Ritenendo, al punto 26 della stessa sentenza, che il termine di tre mesi previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari per le controversie tra le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea e i propri funzionari o agenti offrisse «un pertinente punto di paragone», in quanto tali controversie sono assimilabili per natura a quelle interne tra la BEI e i suoi dipendenti per gli atti di quest’ultima che li danneggiano e di cui essi chiedono l’annullamento, al punto 27 di detta sentenza esso ha dichiarato, fondandosi su alcune delle sue precedenti sentenze, che un termine di tre mesi, «in linea di principio», deve essere considerato ragionevole.

16

Al suddetto punto 27 della sentenza del 19 giugno 2012, il Tribunale dell’Unione europea ne ha dedotto «a contrario (…) che qualsiasi ricorso proposto da un dipendente della BEI dopo la scadenza del termine di tre mesi, aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, in linea di principio doveva essere considerato proposto entro un termine non ragionevole». Esso ha aggiunto che una simile interpretazione a contrario è ammissibile «dal momento che soltanto un’applicazione rigorosa delle norme procedurali che stabiliscono un termine di decadenza consente di rispondere al requisito della certezza del diritto e di evitare discriminazioni o trattamenti arbitrari nell’amministrazione della giustizia».

17

In secondo luogo, al punto 30 della citata sentenza, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto la critica dei dipendenti interessati secondo la quale il Tribunale della funzione pubblica avrebbe sostituito all’applicazione del principio del rispetto del termine ragionevole, per sua natura stessa flessibile e aperto alla concreta ponderazione degli interessi in gioco, la rigidità e la genericità del rispetto di un termine fisso di tre mesi. Esso, in particolare, ha considerato che il Tribunale della funzione pubblica si era limitato ad applicare una «norma giuridica (...) che discende chiaramente e precisamente da una lettura a contrario della giurisprudenza [del Tribunale dell’Unione europea citata al punto 27 della sentenza del 19 giugno 2012]», norma che applica specificamente il principio del rispetto del termine ragionevole alle controversie tra la BEI ed i suoi dipendenti, le quali presentano ampie similitudini con le controversie tra l’Unione ed i suoi funzionari e agenti. Il Tribunale dell’Unione europea ha aggiunto che «tale norma, che riposa sulla presunzione generale che un termine di tre mesi è, in linea di principio, sufficiente a consentire ai dipendenti della BEI di valutare la legittimità degli atti di quest’ultima che li danneggiano e a prepararne, eventualmente, l’impugnazione, non impone al giudice dell’Unione incaricato di applicarla di tener conto delle circostanze di ciascun caso di specie e, in particolare, di procedere ad una ponderazione concreta degli interessi in gioco».

18

Ai punti 33-35 della sentenza del 19 giugno 2012, il Tribunale dell’Unione europea ha fatto riferimento a tale ragionamento relativo alla determinazione del termine di ricorso per escludere tanto la presa in considerazione di un guasto elettrico sopravvenuto che avrebbe asseritamente ritardato l’invio dell’atto introduttivo quanto la circostanza che la BEI avrebbe omesso di esercitare la propria responsabilità regolamentare riguardante la fissazione di termini di ricorso precisi nonché talune altre circostanze specifiche del caso dedotte dai dipendenti interessati.

19

Ai punti 42 e 43 di detta sentenza, il Tribunale dell’Unione europea ha altresì disatteso l’argomentazione dei dipendenti interessati attinente alla violazione del principio di proporzionalità e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

20

Infine, detto Tribunale, ai punti 51-58 della sentenza del 19 giugno 2012, ha respinto il motivo dei dipendenti interessati attinente al rifiuto del Tribunale della funzione pubblica di qualificare come caso fortuito o di forza maggiore le circostanze che li avevano indotti a proporre tardivamente il loro ricorso. Ai punti 59-66 della stessa sentenza, il Tribunale dell’Unione europea ha parimenti rifiutato di accogliere il motivo di detti dipendenti relativo ad uno snaturamento degli elementi di prova relativi all’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Procedimento dinanzi alla Corte

21

In seguito alla proposta del primo avvocato generale di riesaminare la sentenza del 19 giugno 2012, la sezione specializzata prevista all’articolo 123 ter del regolamento di procedura della Corte, nella sua versione applicabile alla data di tale proposta, ha considerato, con la decisione del 12 luglio 2012, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C-334/12 RX), che occorre procedere al riesame di tale sentenza al fine di determinare se essa pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.

22

Per quanto riguarda l’oggetto del riesame, detta decisione del 12 luglio 2012 ha identificato due motivi più precisi che giustificano il riesame. In primo luogo, occorre determinare se, considerando, come il Tribunale della funzione pubblica, che nella valutazione della ragionevolezza del termine entro il quale è stato proposto ricorso di annullamento da dipendenti della BEI avverso un atto da essa emanante che li danneggia, il giudice dell’Unione non è obbligato a tener conto delle circostanze particolari del caso di specie, il Tribunale dell’Unione europea, sulla base di un ragionamento a contrario, abbia formulato un’interpretazione coerente con la giurisprudenza secondo la quale la ragionevolezza di un termine non fissato dal diritto primario o derivato dell’Unione deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa.

23

In secondo luogo, occorre determinare se, collegando un effetto preclusivo al superamento di un termine, non fissato dal diritto primario o derivato dell’Unione, per la proposizione di un ricorso, l’interpretazione del Tribunale dell’Unione europea non sia tale da pregiudicare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito all’articolo 47 della Carta.

24

Qualora in esito alle constatazioni effettuate risultasse che la sentenza del 19 giugno 2012 è viziata da un errore di diritto, occorrerà valutare se e, eventualmente, in quale misura detta sentenza pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.

Sulle questioni che formano oggetto del riesame

25

In via preliminare, occorre constatare che nessun testo del diritto dell’Unione impone un termine entro il quale un dipendente della BEI deve proporre un ricorso di annullamento avverso un atto da essa emanante che li danneggia.

26

Va altresì constatato che il Tribunale dell’Unione europea, dopo aver ricordato, ai punti 22-25 della sentenza del 19 giugno 2012, che il problema di sapere se un ricorso di annullamento sia stato proposto entro un «termine ragionevole» comporta una presa in considerazione dell’insieme delle circostanze del caso di specie, ha dichiarato irricevibile il ricorso dei dipendenti interessati a causa della tardività di quest’ultimo senza prendere in considerazione le circostanze proprie del caso di specie.

27

Così giudicando, detto Tribunale si è altresì allontanato dalla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «termine ragionevole», cui peraltro fa riferimento il punto 25 della sentenza del 19 giugno 2012.

28

Infatti, risulta da detta giurisprudenza che, qualora la durata del procedimento non sia fissata da una disposizione del diritto dell’Unione, il carattere «ragionevole» del termine assunto dall’istituzione per adottare l’atto in questione deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in causa (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Racc. pag. I-8375, punto 187).

29

La Corte ha precisato, al punto 192 di detta sentenza, che il carattere ragionevole di un termine non può essere esaminato facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato astrattamente, bensì deve essere valutato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie.

30

Tale obbligo per le istituzioni e gli organi dell’Unione di rispettare, nell’ambito dei procedimenti amministrativi, un termine ragionevole che non può essere esaminato facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato astrattamente, è stato successivamente confermato dalla Corte (v., in particolare, sentenze del 30 novembre 2006, Commissione/Italia, C-293/05, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 aprile 2011, Grecia/Commissione, C-321/09 P, punti 33 e 34).

31

Contrariamente a quanto sostengono la BEI e la Commissione europea nelle loro osservazioni scritte, tale interpretazione della nozione di «termine ragionevole» non è valida solo quando si tratta di determinare la ragionevolezza della durata di un procedimento amministrativo o giurisdizionale non definita da un termine imperativo fissato da una norma giuridica dell’Unione.

32

Risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’approccio seguito nella giurisprudenza menzionata ai punti 28-30 della presente sentenza prevale altresì a proposito di una questione che incide direttamente sulla ricevibilità del ricorso, vale a dire quella del termine entro il quale l’interessato deve chiedere all’istituzione interessata il testo integrale di un atto che non è stato pubblicato, né notificatogli, per averne una conoscenza esatta al fine di chiederne l’annullamento (v. ordinanza del 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA, C-626/10 P, punti 127, 128, 130 e 131). Infine, nello stesso senso, la Corte subordina la ricevibilità delle domande di rimborso delle spese sostenute dinanzi al giudice dell’Unione al rispetto di un termine ragionevole tra la pronuncia della sentenza che ha fissato la ripartizione delle spese e la richiesta di rimborso nei confronti dell’altra parte in causa (v. ordinanza del 21 giugno 1979, Diez/Commissione, 126/76 DEP, Racc. pag. 2131, punto 1).

33

Risulta da quanto precede che se è vero che la giurisprudenza della Corte menzionata ai punti 28 e 30 della presente sentenza fa riferimento al problema della ragionevolezza della durata di un procedimento amministrativo allorché nessuna disposizione del diritto dell’Unione prevede un termine preciso per lo svolgimento di un siffatto procedimento, occorre tuttavia applicare la nozione di «termine ragionevole» nello stesso modo allorché essa riguarda un ricorso o una domanda per cui nessuna disposizione del diritto dell’Unione ha previsto il termine entro il quale tale ricorso o tale domanda devono essere proposti. In entrambi i casi, il giudice dell’Unione è tenuto a prendere in considerazione le circostanze proprie del caso di specie.

34

Tale interpretazione, che garantisce un’applicazione coerente della nozione di «termine ragionevole» che il giudice dell’Unione impiega in situazioni diverse, è peraltro stata adottata dal Tribunale dell’Unione europea nella sua giurisprudenza precedente alla sentenza del 19 giugno 2012.

35

Così nell’ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2010, Marcuccio/Commissione (T-157/09 P), a proposito della quale la Corte non ha considerato che si dovesse procedere ad un riesame (v. decisione della Corte del 27 ottobre 2010, Riesame Marcuccio/Commissione, C-478/10 RX), il Tribunale dell’Unione europea ha ricordato al punto 47 di detta ordinanza, che, in mancanza di un termine previsto dalla disciplina applicabile per proporre una domanda risarcitoria derivante dal rapporto di impiego tra un funzionario e l’istituzione da cui dipende, tale domanda doveva essere proposta in un «termine ragionevole» che è determinato alla luce delle circostanze del caso di specie.

36

Inoltre, nella sentenza del Tribunale del 6 marzo 2001, Dunnett e a./BEI (T-192/99, Racc. pag. II-813), è soltanto al termine di un esame delle circostanze del caso di specie che, al punto 58 di quest’ultima, il Tribunale dell’Unione europea ha concluso che, «[t]raendo spunto dai termini previsti agli artt. 90 e 91 dello Statuto [dei funzionari], si deve constatare che i ricorrenti hanno presentato ricorso entro un termine ragionevole» [v., per quanto riguarda le controversie tra la Banca centrale europea (BCE) ed i suoi dipendenti, ordinanza del Tribunale dell’11 dicembre 2001, Cerafogli e a./BCE, T-20/01, RaccPI pag. I-A-235 e II-1075, punto 63)].

37

Analogamente, nell’ordinanza del Tribunale del 6 dicembre 2002, D/BEI (T-275/02 R, RaccPI pag. I-A-259 e II-1295), il presidente di detto Tribunale, dopo aver ricordato, al punto 33 di tale ordinanza, che un termine di tre mesi, in linea di principio, doveva essere considerato ragionevole per la proposizione di un ricorso di annullamento contro decisioni della BEI e constatato, al punto 38 della stessa ordinanza, che il ricorso era stato proposto, nella causa in questione, cinque mesi dopo l’adozione della decisione impugnata, ha concluso nel senso del carattere tardivo del ricorso soltanto in esito ad un esame che l’ha indotto a constatare, al punto 39 di detta ordinanza, che la ricorrente non faceva valere alcuna circostanza particolare che potesse giustificare il superamento di tale termine di tre mesi e controbilanciare l’esigenza della certezza del diritto.

38

Va precisato che l’interpretazione della nozione di «termine ragionevole» contenuta ai punti 33 e 34 della presente sentenza non comporta, contrariamente a quanto suggerisce la BEI nelle proprie osservazioni scritte, che la legittimità degli atti che tale organo adotta potrebbe essere rimessa in discussione indefinitamente, poiché un’applicazione di tale nozione conformemente alla giurisprudenza della Corte è intesa precisamente ad escludere che il giudice dell’Unione proceda all’esame della fondatezza di un ricorso proposto entro un termine considerato irragionevole.

39

L’interpretazione accolta non può neanche essere inficiata, contrariamente a quanto fa valere la BEI nelle sue osservazioni scritte, dalla sentenza del 22 maggio 1990, Parlamento/Consiglio (C-70/88, Racc. pag. I-2041), in cui la Corte, sebbene il Parlamento europeo non disponesse del diritto di proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 173 del Trattato CEE (divenuto articolo 173 CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, articolo 230 CE), ha ammesso che tale ultima istituzione proponesse un ricorso di annullamento ricevibile. Infatti, in tale causa, il termine di ricorso di due mesi fissato da detto articolo doveva necessariamente imporsi con la medesima forza tanto al Parlamento quanto alle altre istituzioni ivi menzionate. Nel presente caso di specie, invece, in cui l’articolo 41 del regolamento del personale della BEI non fissa un termine di ricorso, ma si limita ad enunciare la competenza del giudice dell’Unione a pronunciarsi sulle controversie tra la BEI ed i suoi dipendenti, quest’ultimo si è trovato, nel silenzio di detto regolamento, nell’obbligo di applicare la nozione di termine ragionevole. Tale nozione, che presuppone la presa in considerazione di tutte le circostanze del caso di specie, non può essere intesa come un termine di decadenza specifica. Di conseguenza, il termine di tre mesi previsto all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari non può essere applicato per analogia come termine di decadenza ai dipendenti della BEI allorché essi propongono un ricorso di annullamento avverso un atto da essa emanante che li danneggia.

40

Quanto al problema di sapere se, collegando un effetto preclusivo al superamento del termine ragionevole di cui dispongono i dipendenti interessati per proporre il loro ricorso, il Tribunale dell’Unione europea abbia arrecato pregiudizio al diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, va ricordato che il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, attualmente sancito dall’articolo 47 della Carta (v. sentenza dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C-389/10 P, Racc. pag. I-13125, punto 119 e giurisprudenza ivi citata).

41

A tal riguardo, l’articolo 47, primo comma, della Carta prevede che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel suddetto articolo. A termini del secondo comma del medesimo articolo, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

42

Secondo le spiegazioni relative a tale articolo, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, debbono essere prese in considerazione per l’interpretazione di quest’ultima, l’articolo 47, primo comma, della Carta è fondato sull’articolo 13 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), ed il secondo comma dello stesso articolo 47 corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

43

Risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, alla quale occorre fare riferimento conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, che il diritto ad un Tribunale non è assoluto. L’esercizio di tale diritto si presta a limitazioni, segnatamente per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso. Se da un lato gli interessati devono aspettarsi che tali regole siano applicate, dall’altro, l’applicazione che ne viene effettuata non deve tuttavia impedire ai singoli di avvalersi di un mezzo di ricorso disponibile (v., in tal senso, Corte eur. D. U., sentenza Anastasakis c. Grecia del 6 dicembre 2011, ricorso n. 41959/08, non ancora pubblicata nella Raccolta delle sentenze e delle decisioni, § 24).

44

Nel presente caso di specie, in cui il termine di ricorso dei dipendenti della BEI contro gli atti che li danneggiano non è fissato previamente da una norma giuridica dell’Unione, né limitato conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, è pacifico che i dipendenti interessati, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa all’applicazione della nozione di «termine ragionevole», avevano il diritto di aspettarsi non già che il Tribunale dell’Unione europea opponesse un termine prefissato di decadenza al loro ricorso, bensì che esso si limitasse ad applicare tale giurisprudenza della Corte per giudicare la ricevibilità di quest’ultimo.

45

Tale snaturamento della nozione di termine ragionevole ha posto i dipendenti interessati nell’impossibilità di difendere i loro diritti relativi alla loro retribuzione mediante un ricorso effettivo dinanzi ad un tribunale nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 47 della Carta.

46

Alla luce di quanto precede, si deve considerare che il Tribunale dell’Unione europea ha erroneamente interpretato la nozione di «termine ragionevole» come essa risulta dalla giurisprudenza cui si fa riferimento ai punti 28-30 e 32 della presente sentenza e, di conseguenza, ha snaturato l’essenza stessa della nozione di termine ragionevole considerando che, nel caso di specie, occorresse impiegare «una norma giuridica» la cui rigorosa applicazione conduce ad una soluzione contraria a quella risultante dalla sua stessa giurisprudenza.

Sulla sussistenza di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione

47

Il Tribunale dell’Unione europea, considerando, nella sua sentenza del 19 giugno 2012, che un termine di ricorso non fissato dal diritto primario o derivato dell’Unione, come quello applicabile nel caso di un ricorso di annullamento proposto da dipendenti della BEI avverso un atto da essa emanante che li danneggia, è un termine di una durata di tre mesi il cui superamento comporta automaticamente la tardività e, pertanto, l’irricevibilità del ricorso, ha proceduto ad un’interpretazione incompatibile con la giurisprudenza della Corte secondo la quale la ragionevolezza di un termine siffatto deve essere valutata in funzione delle circostanze proprie a ciascuna causa.

48

Occorre quindi esaminare se e, eventualmente, in quale misura la sentenza del 19 giugno 2012 pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.

49

A tal riguardo, vanno presi in considerazione i quattro aspetti seguenti.

50

In primo luogo, la sentenza del 19 giugno 2012 costituisce la prima decisione del Tribunale dell’Unione europea con cui quest’ultimo ha respinto l’impugnazione proposta avverso un’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che respinge in quanto irricevibile, a causa del suo carattere tardivo, un ricorso di annullamento proposto dopo la scadenza di un termine senza tener conto di tutte le circostanze del caso di specie. Essa può quindi costituire un precedente per cause future (v., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA, C-197/09 RX-II, Racc. pag. I-12033, punto 62).

51

In secondo luogo, il Tribunale dell’Unione europea si è allontanato, per quanto riguarda la nozione di «termine ragionevole», da una giurisprudenza costante della Corte, come rilevato in particolare ai punti 28-30 e 32 della presente sentenza (v., per analogia, sentenza Riesame M/EMEA, cit., punto 63).

52

In terzo luogo, gli errori del Tribunale dell’Unione europea riguardano una nozione procedurale che non rientra esclusivamente nell’ambito del diritto della funzione pubblica, bensì che è applicabile indipendentemente dalla materia di cui trattasi (v., per analogia, sentenza Riesame M/EMEA, cit., punto 64).

53

In quarto ed ultimo luogo, la nozione di «termine ragionevole» ed il principio di tutela giurisdizionale effettiva che il Tribunale dell’Unione europea ha disatteso occupano una posizione importante nell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., per analogia, sentenza Riesame M/EMEA, cit., punto 65). In particolare, il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un tribunale, garantito dall’articolo 47 della Carta, ha lo stesso valore giuridico delle disposizioni dei Trattati, conformemente all’articolo 6 TUE.

54

Alla luce di tali circostanze, considerate nel loro insieme, si deve constatare che la sentenza del 19 giugno 2012 pregiudica la coerenza del diritto dell’Unione, in quanto il Tribunale dell’Unione europea, quale giudice dell’impugnazione, ha interpretato la nozione di «termine ragionevole» in modo tale che il ricorso dei dipendenti interessati è stato respinto in quanto irricevibile senza che siano state esaminate le circostanze particolari del caso di specie.

55

Di conseguenza, vanno accertate le conseguenze da trarre dal constatato pregiudizio alla coerenza del diritto dell’Unione.

56

L’articolo 62 ter, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea dispone che, qualora la Corte constati che la decisione del Tribunale pregiudica la coerenza del diritto dell’Unione, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte. Nel rinviare la causa, la Corte può inoltre indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. In via eccezionale, la Corte può essa stessa statuire in via definitiva se la soluzione della controversia emerga, in considerazione dell’esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale.

57

Ne consegue che la Corte non può limitarsi a constatare il pregiudizio alla coerenza o all’unità del diritto dell’Unione senza trarre conseguenze da tale constatazione sulla controversia di cui trattasi. Nella fattispecie, occorre annullare la sentenza del 19 giugno 2012, per il motivo indicato al punto 54 della presente sentenza.

58

Atteso che il pregiudizio alla coerenza del diritto dell’Unione risulta, nel caso di specie, da un’erronea interpretazione della nozione di «termine ragionevole» e dalla violazione del principio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, la soluzione definitiva del problema della ricevibilità del ricorso dei dipendenti interessati non discende dalle constatazioni di fatto sulle quali si fonda la sentenza del 19 giugno 2012 e, di conseguenza, la Corte non può statuire essa stessa in via definitiva sulla controversia in applicazione dell’articolo 62 ter, primo comma, terza frase, dello statuto della Corte.

59

Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e non, come hanno fatto valere i dipendenti interessati, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ai fini della valutazione, alla luce dell’insieme delle circostanze proprie della causa, della ragionevolezza del termine entro il quale questi ultimi hanno proposto il loro ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Sulle spese

60

Secondo l’articolo 195, paragrafo 6, del regolamento di procedura della Corte, qualora la decisione del Tribunale oggetto di riesame sia stata emessa ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, TFUE, la Corte statuisce sulle spese.

61

In assenza di norme specifiche che disciplinino la ripartizione delle spese nell’ambito di un riesame, si deve stabilire che gli interessati di cui all’articolo 23 dello statuto della Corte e le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea che abbiano depositato dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame devono sopportare le loro spese relative al procedimento di riesame.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) del 19 giugno 2012, Arango Jaramillo e a./BEI (T-234/11 P), pregiudica la coerenza del diritto dell’Unione, in quanto il Tribunale, quale giudice dell’impugnazione, ha interpretato la nozione di «termine ragionevole», nel contesto della proposizione di un ricorso di annullamento da parte di dipendenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) avverso un atto da essa emanante che li danneggia, come un termine della durata di tre mesi il cui superamento comporta automaticamente la tardività e, pertanto, l’irricevibilità del ricorso, senza che il giudice dell’Unione sia obbligato a tener conto delle circostanze del caso di specie.

 

2)

Detta sentenza del Tribunale dell’Unione europea è annullata.

 

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

4)

Il sig. Oscar Orlando Arango Jaramillo e gli altri 34 dipendenti della Banca europea per gli investimenti, i cui nomi figurano all’inizio della presente sentenza, nonché la BEI, la Repubblica portoghese e la Commissione europea sopportano le loro spese relative al procedimento di riesame.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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