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Document 32014D0507

Decisione 2014/507/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2014 , che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

GU L 226 del 30.7.2014, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/507/oj

30.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/20


DECISIONE 2014/507/PESC DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2014

che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC (1).

(2)

In considerazione del protrarsi dell'annessione illegale della Crimea, il Consiglio ritiene opportuno adottare misure aggiuntive che impongono restrizioni agli scambi e agli investimenti in Crimea e a Sebastopoli.

(3)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/386/PESC è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per la creazione, l'acquisizione o lo sviluppo di progetti di infrastrutture nei seguenti settori in Crimea e a Sebastopoli, siano esse originarie o meno di detti territori:

a)

trasporti;

b)

telecomunicazioni;

c)

energia.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.   È vietato fornire le seguenti prestazioni a imprese in Crimea e a Sebastopoli operanti nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture nei settori di cui al paragrafo 1 in Crimea e a Sebastopoli:

a)

la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 ter

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per lo sfruttamento delle seguenti risorse naturali in Crimea e a Sebastopoli, siano esse originarie o meno di detti territori:

a)

petrolio;

b)

gas;

c)

minerali.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.   È vietato fornire le seguenti prestazioni a imprese operanti nello sfruttamento, in Crimea e a Sebastopoli, delle risorse naturali di cui al paragrafo 1:

a)

la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 quater

I divieti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter non pregiudicano l'esecuzione, fino al 28 ottobre 2014, di contratti conclusi prima del 30 luglio 2014 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti, da concludere ed eseguire entro il 28 ottobre 2014.

Articolo 4 quinquies

Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis;

b)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea e a Sebastopoli che sono impegnate nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;

c)

la creazione di imprese in partecipazione connesse alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture dei settori di cui all'articolo 4 bis.

Articolo 4 sexies

Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi allo sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli;

b)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea e a Sebastopoli che sono impegnate nello sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;

c)

la creazione di imprese in partecipazione connesse allo sfruttamento delle risorse naturali di cui all'articolo 4 ter in Crimea e a Sebastopoli.

Articolo 4 septies

I divieti di cui agli articoli 4 quinquies e 4 sexies:

a)

si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 30 luglio 2014;

b)

non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 30 luglio 2014.

Articolo 4 octies

I divieti di cui agli articoli 4 ter e 4 sexies non pregiudicano le transazioni connesse alla manutenzione intesa a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.»;

3)

all'articolo 5 è aggiunta la frase seguente:

«Gli articoli 4 bis e 4 octies sono rivisti entro il 31 dicembre 2014.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).


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