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Document 32007R0162

Regolamento (CE) n. 162/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 51 del 20.2.2007, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 75–83 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. impl. da 32019R1009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/162/oj

20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/7


REGOLAMENTO (CE) N. 162/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I, sezione E, del regolamento (CE) n. 2003/2003 elenca quei tipi di concimi minerali per l'apporto di microelementi che possono essere classificati come «Concimi CE» a norma dell'articolo 3 del regolamento medesimo. Detto elenco comprende una serie di concimi in cui il microelemento è legato chimicamente a un agente chelante. La tabella E.3.1 di tale allegato contiene un elenco degli agenti chelanti autorizzati.

(2)

Le caratteristiche del tipo di concime in cui il microelemento chelato è il ferro consentono l'impiego di un unico agente chelante autorizzato oppure di una loro miscela, purché la frazione chelata possa essere quantificata con il metodo descritto dalla norma europea EN 13366 e i singoli agenti chelanti della miscela possano essere individuati e quantificati separatamente mediante la norma EN 13368.

(3)

È opportuno aggiornare sotto tre profili le disposizioni relative ai concimi contenenti come microelemento il ferro sotto forma di ferro chelato. Ciò al fine di chiarire, in primo luogo, che perlomeno il 50 % del ferro solubile in acqua deve essere chelato dagli agenti chelanti autorizzati, in secondo luogo per precisare che l'agente chelante autorizzato può essere indicato nella denominazione del tipo di concime solo se chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua, in terzo luogo per generalizzare il riferimento alle norme europee in modo da consentire l'impiego di altre norme europee.

(4)

Le denominazioni chimiche degli agenti chelanti autorizzati di cui all'allegato I, sezione E.3.1, del regolamento (CE) n. 2003/2003 servono a distinguere i diversi isomeri della stessa sostanza in forma descrittiva. Considerato che per queste sostanze esiste una serie di nomenclature diverse di cui la comunità scientifica fa comunemente uso, c'è il rischio di un errore di identificazione. Per garantire l'identificazione inequivocabile degli agenti chelanti, si devono indicare, per ciascuna voce dell'allegato in questione, i corrispondenti numeri CAS (Chemical Abstracts Service dell'American Chemical Society), che identificano in modo univoco i diversi isomeri degli agenti chelanti. È quindi opportuno sopprimere tre isomeri di agenti chelanti che non possono essere identificati in modo inequivocabile mediante un numero CAS.

(5)

Inoltre si deve utilizzare una nomenclatura più coerente per gli agenti chelanti e precisare ulteriormente che gli agenti chelanti autorizzati devono essere conformi anche alle altre norme comunitarie.

(6)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 descrive nel dettaglio i metodi di analisi da utilizzare per misurare il titolo degli elementi nutritivi dei concimi CE. Occorre mettere a punto tali descrizioni in modo da avere valori di analisi corretti.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

2.   L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue.

1)

La tabella E.1.4 è sostituita dalla seguente:

«E.1.4.   Ferro

N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo in elementi nutritivi

(percentuale del peso)

Indicazioni relative all'espressione degli elementi nutritivi

Altre prescrizioni

Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo

Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato

Forme e solubilità degli elementi nutritivi

Altri criteri

1

2

3

4

5

6

4a

Sale di ferro

Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di ferro

12 % Fe solubile in acqua

La denominazione deve contenere il nome dell'anione caratteristico del minerale

Ferro (Fe) solubile in acqua

4b

Chelato di ferro

Prodotto solubile in acqua ottenuto per reazione chimica del ferro con uno o più degli agenti chelanti elencati nell'allegato I, sezione E.3

5 % ferro solubile in acqua, la cui frazione chelata è pari almeno all'80 %, e di cui almeno il 50 % è chelato dallo o dagli agenti chelanti dichiarati

Nome di ciascuno degli agenti chelanti di cui all'elenco dell'allegato I, sezione E.3.1, che chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua

Ferro (Fe) solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato da ciascun agente chelante dichiarato nella denominazione del tipo e che può essere individuato e quantificato mediante una norma europea

4c

Soluzione di concime a base di ferro

Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di concimi del tipo 4a e/o di un concime del tipo 4b

2 % Fe solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

1)

i nomi degli anioni caratteristici del minerale;

2)

il nome di qualsiasi agente chelante presente che chela almeno l'1 % del ferro (Fe) solubile in acqua

Ferro (Fe) solubile in acqua

Ferro chelato (Fe) eventualmente presente

Ferro (Fe) chelato da ciascun agente chelante dichiarato nella denominazione del tipo e che può essere individuato e quantificato mediante una norma europea»

2)

La sezione E.3 è sostituita dalla seguente:

«E.3.   Elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati per i microelementi:

Le sostanze che seguono sono autorizzate purché il relativo microelemento chelato risponda ai requisiti della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (1).

E.3.1.   Agenti chelanti (2)

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:

 

Numero CAS dell'acido (3)

Acido etilendiamminotetraacetico

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

Acido dietilentriamminopentaacetico

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

Acido etilendiammino-N,N′-di (orto-idrossifenilacetico)

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

Acido etilendiammino-N-(orto-idrossifenilacetico)N′-(para-idrossifenilacetico)

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

Acido etilendiammino-N,N′-di (orto-idrossi-metilfenilacetico)

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

Acido etilendiammino-N-(orto-idrossi-metilfenilacetico)N′-(para-idrossi-metilfenilacetico)

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

Acido etilendiammino-N,N′-di (5-carbossi-2-idrossifenilacetico)

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

Acido etilendiammino-N,N′-di (2-idrossi-5-sulfofenil-acetico) e suoi prodotti di compensazione

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 e 642045-40-7

E.3.2.   Agenti complessanti:

Elenco ancora da redigere.


(1)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(2)  Gli agenti chelanti devono essere individuati e quantificati mediante le norme europee ad essi applicabili.

(3)  Solo a titolo informativo.»


ALLEGATO II

L'allegato IV, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:

1)

La parte «Metodi 2» è modificata come segue:

a)

la voce «Metodo 2.1» è modificata come segue:

i)

i punti da 4.2 a 4.7 sono sostituiti dai seguenti:

«4.2.

Acido solforico: 0,05 mol/l

per la variante a

4.3.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

4.4.

Acido solforico: 0,1 mol/l

per la variante b (cfr. nota 2)

4.5.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

4.6.

Acido solforico: 0,25 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2)»

4.7.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

ii)

al punto 9, tabella 1, variante a, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Acido solforico 0,05 mol/l nella beuta di raccolta del distillato: 50 ml.»;

iii)

al punto 9, tabella 1, variante b, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Acido solforico 0,1 mol/l nella beuta di raccolta del distillato: 50 ml.»;

iv)

al punto 9, tabella 1, variante c, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Acido solforico 0,25 mol/l nella beuta di raccolta del distillato: 35 ml.»;

b)

alla voce «metodo 2.2.1», il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.

Acido solforico: 0,05 mol/l»;

c)

la voce «Metodo 2.2.2» è modificata come segue:

i)

i punti da 4.2 a 4.7 sono sostituiti dai seguenti:

«4.2.

Acido solforico: 0,05 mol/l

per la variante a

4.3.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

4.4.

Acido solforico: 0,1 mol/l

per la variante b (cfr. nota 2, metodo 2.1)

4.5.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

4.6.

Acido solforico: 0,25 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

4.7.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

ii)

il punto 7.4 è sostituito dal seguente:

«7.4.   Prove di controllo

Prima di effettuare le analisi controllare il buon funzionamento dell'apparecchio e l'applicazione della tecnica corretta servendosi di un'aliquota di una soluzione di nitrato di sodio (4.13) preparata di fresco che contenga da 0,050 a 0,150 g di azoto nitrico in funzione della variante prescelta.»;

d)

alla voce «Metodo 2.2.3», i punti da 4.2 a 4.7 sono sostituiti dai seguenti:

«4.2.

Acido solforico: 0,05 mol/l

per la variante a

4.3.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

4.4.

Acido solforico: 0,1 mol/l

per la variante b (cfr. nota 2, metodo 2.1)

4.5.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

4.6.

Acido solforico: 0,25 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

4.7.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

e)

alla voce «Metodo 2.3.1», i punti da 4.5 a 4.10 sono sostituiti dai seguenti:

«4.5.

Acido solforico: 0,05 mol/l

per la variante a (cfr. metodo 2.1)

4.6.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

4.7.

Acido solforico: 0,1 mol/l

per la variante b (cfr. nota 2, metodo 2.1)

4.8.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

4.9.

Acido solforico: 0,25 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

4.10.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

f)

alla voce «Metodo 2.3.2», i punti da 4.4 a 4.9 sono sostituiti dai seguenti:

«4.4.

Acido solforico: 0,05 mol/l

per la variante a (cfr. metodo 2.1)

4.5.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

4.6.

Acido solforico: 0,1 mol/l

per la variante b (cfr. nota 2, metodo 2.1)

4.7.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

4.8.

Acido solforico: 0,25 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

4.9.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

g)

alla voce «Metodo 2.3.3», i punti da 4.3 a 4.8 sono sostituiti dai seguenti:

«4.3.

Acido solforico: 0,05 mol/l

per la variante a (cfr. metodo 2.1)

4.4.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

4.5.

Acido solforico: 0,1 mol/l

per la variante b (cfr. nota 2, metodo 2.1)

4.6.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

4.7.

Acido solforico: 0,25 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

4.8.

Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

h)

alla voce «Metodo 2.4», il punto 4.8 è sostituito dal seguente:

«4.8.

Acido solforico: 0,05 mol/l»;

i)

la voce «Metodo 2.5» è modificata come segue:

i)

il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.

Soluzione di acido solforico: circa 0,05 mol/l.»;

ii)

al punto 7.1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Portare il volume a circa 50 ml con acqua, aggiungere una goccia di indicatore (4.7) e neutralizzare, all'occorrenza, con acido solforico 0,05 mol/l (4.2).»;

iii)

il punto 7.3 è sostituito dal seguente:

«In funzione del titolo presunto di biureto prelevare dalla soluzione preparata di cui al punto 7.2, servendosi di una pipetta, una quantità di 25 o 50 ml e trasferirla in un pallone graduato da 100 ml e neutralizzare all'occorrenza per mezzo di 0,05 mol/l o 0,1 mol/l di reagente (4.2 o 4.3) in base alla necessità, utilizzando come indicatore il rosso metile, e aggiungere poi, con la medesima precisione usata nel tracciare la curva di taratura, 20 ml della soluzione alcalina di tartrato di sodio e di potassio (4.4) e 20 ml della soluzione di rame (4.5). Portare a volume, omogeneizzare accuratamente e lasciar riposare 15 minuti a 30 (±2) °C.»;

j)

la voce «Metodo 2.6.1» è modificata come segue:

i)

il punto 4.8 è sostituito dal seguente:

«4.8.

Soluzione standard di acido solforico: 0,1 mol/l»;

ii)

il punto 4.17 è sostituito dal seguente:

«4.17.

Soluzione standard di acido solforico: 0,05 mol/l»;

iii)

al punto 7.1.1.2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Servendosi di una pipetta di precisione trasferire nella beuta di raccolta dell'apparecchio 50 ml di una soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8).»;

iv)

al punto 7.1.1.4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;

v)

al punto 7.1.2.6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;

vi)

al punto 7.2.2.4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;

vii)

al punto 7.2.3.2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;

viii)

al punto 7.2.5.2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;

ix)

al punto 7.2.5.3, le prime due frasi del secondo paragrafo sono sostituite dalle seguenti:

«Servendosi di una pipetta di precisione trasferire nel pallone asciutto dell'apparecchio (5.2), un'aliquota del filtrato (7.2.1.1 o 7.2.1.2) contenente un massimo di 20 mg d'azoto ammoniacale, indi collegare le diverse parti dell'apparecchio. Pipettare nella beuta di raccolta da 300 ml, 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,05 mol/l (4.17) e una quantità d'acqua distillata sufficiente a portare il livello del liquido a circa 5 cm sopra l'uscita del tubo di sviluppo.»;

x)

al punto 7.2.5.5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.2) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,05 mol/l (4.17),»;

k)

la voce «Metodo 2.6.2» è modificata come segue:

i)

il punto 4.6 è sostituito dal seguente:

«4.6.

Acido solforico soluzione: 0,1 mol/l»;

ii)

il punto 4.14 è sostituito dal seguente:

«4.14.

Soluzione titolata di acido solforico: 0,05 mol/l»;

iii)

al punto 7.2.4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione titolata di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l (4.8), impiegati per la prova in bianco, effettuata versando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (4.6) 50 ml della soluzione titolata di acido solforico 0,1 mol/l,»;

iv)

al punto 7.3.3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione titolata di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l (4.8) impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (4.6) 50 ml della soluzione titolata di acido solforico 0,1 mol/l,»;

v)

al punto 7.5.1, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Pipettare nella beuta di raccolta da 300 ml esattamente 50 ml della soluzione titolata d'acido solforico 0,05 mol/l (4.14) ed una quantità d'acqua distillata sufficiente a portare il livello del liquido a circa 5 cm sopra l'apertura del tubo di aspirazione.»;

vi)

Al punto 7.5.3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«a= ml di soluzione titolata di idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l (4.17) impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.2) 50 ml della soluzione titolata di acido solforico 0,05 mol/l (4.14),».

2)

La parte «Metodi 3» è modificata come segue:

a)

alla voce «Metodo 3.1.5.1», punto 4.2, le prime tre frasi sono sostituite dalle seguenti:

«Acido citrico (C6H8O7.H2O): 173 g per litro.

Ammoniaca: 42 g/l d'azoto ammoniacale.

Acido solforico: 0,25 mol/l

pH compreso tra 9,4 e 9,7.»;

b)

alla voce «Metodo 3.1.5.3», punto 4.1.2, il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«1 ml di H2SO4 0,25 mol/l = 0,008516 g di NH3».

3)

La parte «Metodi 8» è modificata come segue:

a)

alla voce «Metodo 8.5», punto 8, la terza frase è sostituita dalla seguente:

Formula;

b)

alla voce «Metodo 8.6», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Principio

Precipitazione del calcio contenuto in un'aliquota della soluzione di estrazione sotto forma di ossalato, previa separazione e dissoluzione dell'ossalato, mediante titolazione dell'acido ossalico utilizzando permanganato di potassio.»


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