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Dokument 32004R0868

    Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea

    GU L 162 del 30.4.2004, s. 1—7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
    edizione speciale in lingua ceca: capitolo 07 tomo 008 pag. 207 - 213

    Altre edizioni speciali (ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Právní stav dokumentu Již není platné, Datum konce platnosti: 29/05/2019; abrogato da 32019R0712

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/868/oj

    32004R0868

    Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea

    Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/04/2004 pag. 0001 - 0007


    Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

    del 21 aprile 2004

    relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

    considerando quanto segue:

    (1) La posizione concorrenziale dei vettori aerei comunitari nella prestazione dei servizi di trasporto aereo da, attraverso e verso la Comunità potrebbe essere compromessa da pratiche sleali e discriminatorie poste in essere da vettori aerei non comunitari che prestano servizi simili di trasporto aereo.

    (2) Queste pratiche sleali e discriminatorie possono derivare da sovvenzioni o da altre forme di aiuto concesse da un governo, da un ente regionale o da un altro organismo pubblico di uno Stato non membro della Comunità o da pratiche tariffarie attuate da un vettore aereo non comunitario che beneficia di vantaggi non commerciali.

    (3) È necessario definire le misure di riparazione da adottare relativamente a tali pratiche sleali.

    (4) All'interno della Comunità esistono regole rigorose concernenti la concessione di aiuti di stato ai vettori aerei, ed è necessario adottare uno strumento che offra protezione contro vettori aerei non comunitari che beneficino di sovvenzioni o contro vettori che ricevono altri benefici dai governi, per far sì che i vettori aerei comunitari non siano posti in una situazione concorrenziale svantaggiosa e non subiscano danni.

    (5) Il presente regolamento non è destinato a sostituirsi agli accordi in materia di servizi aerei conclusi con i paesi terzi che possano essere utilizzati per trattare in modo efficace i problemi relativi alle pratiche oggetto del presente regolamento: laddove esista, a livello degli Stati membri, uno strumento giuridico che consenta di trovare, entro un limite di tempo ragionevole, una risposta soddisfacente a tali problemi, esso prevarrebbe sul presente regolamento per tale periodo.

    (6) È opportuno che la Comunità sia in grado di assumere iniziative per porre rimedio a tali pratiche sleali derivanti dalle sovvenzioni concesse dal governo di un paese non membro della Comunità. È altresì opportuno che la Comunità sia in grado di assumere le iniziative necessarie per lottare contro le pratiche tariffarie sleali.

    (7) È opportuno precisare in quali circostanze si consideri esistente una sovvenzione e in base a quali principi essa possa essere passibile di misure compensative, in particolare se la sovvenzione sia concessa a talune imprese o settori o sia subordinata alla prestazione di servizi aerei ai paesi terzi.

    (8) Nell'accertare l'esistenza di una sovvenzione è necessario dimostrare che vi sia stato il contributo finanziario di un governo, di un ente regionale o di un altro organismo pubblico mediante trasferimento di fondi o che debiti di qualsiasi natura rappresentanti entrate pubbliche siano stati oggetto di rinuncia o di mancata riscossione, e che l'impresa beneficiaria ne abbia tratto un vantaggio.

    (9) È opportuno precisare in quali circostanze si consideri esistente una pratica tariffaria sleale. Un esame delle pratiche tariffarie di un vettore aereo di un paese terzo dovrebbe essere limitato al numero ridotto di casi in cui il vettore aereo beneficia di vantaggi non commerciali che non possono essere chiaramente identificati come sovvenzioni.

    (10) È opportuno chiarire che si può ritenere che sussista una pratica tariffaria sleale solo quando essa è chiaramente distinguibile rispetto alle normali pratiche concorrenziali. La Commissione dovrebbe sviluppare una metodologia dettagliata per stabilire l'esistenza di pratiche tariffarie sleali.

    (11) È inoltre opportuno stabilire indirizzi chiari e particolareggiati in relazione ai fattori che possono contribuire a determinare se servizi sovvenzionati o offerti a prezzi sleali da parte dei vettori aerei non comunitari abbiano causato o minaccino di causare pregiudizio. Per dimostrare che le pratiche tariffarie relative alla prestazione di tali servizi di trasporto aereo causano un pregiudizio all'industria comunitaria, è opportuno tener conto dell'incidenza di altri fattori e dovrebbero essere presi in considerazione tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti e conosciuti che abbiano un'incidenza sulla situazione di tale industria e, in particolare, le condizioni di mercato che prevalgono nella Comunità.

    (12) È fondamentale definire i termini "vettore aereo comunitario", "industria comunitaria" e "servizi di trasporto aereo simili".

    (13) È necessario specificare quali soggetti siano legittimati a presentare le denunce e le informazioni che la denuncia dovrebbe contenere. Una denuncia dovrebbe essere respinta, qualora manchino prove sufficienti dell'esistenza di un pregiudizio per procedere.

    (14) È opportuno stabilire la procedura da seguire nelle indagini relative al ricorso a pratiche sleali da parte di vettori aerei non comunitari. Tale procedura dovrebbe essere soggetta a limiti temporali.

    (15) È necessario stabilire le modalità secondo cui alle parti interessate viene comunicato quali siano le informazioni richieste dalle autorità. È opportuno che alle parti interessate siano offerte ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i propri interessi. È inoltre necessario stabilire le norme sostanziali e procedurali da osservare durante l'indagine e, in particolare, quelle secondo cui le parti interessate devono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini specificati, se tali osservazioni e informazioni debbano essere presi in considerazione. Nel rispetto della riservatezza commerciale, è necessario consentire alle parti interessate l'accesso a tutte le informazioni inerenti all'indagine che siano rilevanti per la tutela dei loro interessi. È necessario stabilire che, nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente, possano essere utilizzate ai fini delle risultanze altre informazioni e che queste possano essere meno favorevoli di quelle disponibili nell'ipotesi di collaborazione.

    (16) È necessario stabilire le modalità secondo cui possono essere imposte misure provvisorie. In tutti i casi tali misure possono essere imposte dalla Commissione solo per un periodo di sei mesi.

    (17) È opportuno che le indagini o i procedimenti vengano chiusi quando non vi è necessità di imporre alcuna misura, ad esempio quando risulti che l'importo della sovvenzione è minimo o il livello delle tariffe sleali o il pregiudizio sono trascurabili. È inoltre opportuno che il procedimento venga chiuso solo con decisione debitamente motivata. È opportuno anche che le misure siano inferiori all'importo delle sovvenzioni compensabili o al livello delle tariffe sleali, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio.

    (18) È necessario disporre che il livello delle misure non dovrebbe essere superiore all'importo delle sovvenzioni o dei vantaggi non commerciali conferiti secondo i casi o all'importo corrispondente al pregiudizio arrecato, se inferiore.

    (19) È necessario disporre che le misure restino in vigore solo fino al momento in cui risultino necessarie per controbilanciare le sovvenzioni o le pratiche tariffarie sleali che causano un pregiudizio.

    (20) Nell'imposizione di misure si dovrebbe dare la preferenza ai dazi. Qualora tali dazi dovessero rivelarsi inadeguati è possibile ricorrere ad altre misure.

    (21) È necessario stabilire le procedure per l'accettazione di impegni idonei ad eliminare o controbilanciare le sovvenzioni compensabili o le pratiche tariffarie sleali e il pregiudizio arrecato, in alternativa all'imposizione di misure provvisorie o definitive. È inoltre opportuno specificare le conseguenze della violazione degli impegni assunti o il recesso da essi.

    (22) È necessario prevedere la possibilità di riesaminare le misure imposte in presenza di un cambiamento delle circostanze sufficientemente dimostrato.

    (23) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4).

    (24) La forma e il livello delle misure e l'esecuzione delle stesse dovrebbero essere definite dettagliatamente da un regolamento recante imposizione delle medesime.

    (25) È necessario assicurare che le misure adottate ai sensi del presente regolamento corrispondano pienamente agli interessi della Comunità. La valutazione dell'interesse della Comunità comporta l'individuazione di qualsiasi valido motivo che induca alla chiara conclusione che l'adozione di misure non sarebbe nell'interesse generale della Comunità. Siffatto valido motivo potrebbe, ad esempio, comprendere casi in cui lo svantaggio per i consumatori o per altri interessati fosse chiaramente sproporzionato agli eventuali vantaggi assicurati all'industria comunitaria dall'imposizione di misure.

    (26) Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire la protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che causano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Obiettivo

    1. Il presente regolamento stabilisce la procedura da seguire per assicurare protezione avverso le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea, nella misura in cui esse causano un pregiudizio all'industria comunitaria.

    2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione preliminare di eventuali disposizioni particolari contenute in accordi in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri con paesi non membri della Comunità europea.

    3. Il presente regolamento non osta all'applicazione di eventuali disposizioni particolari contemplate da accordi conclusi tra la Comunità e paesi non membri della Comunità europea.

    Articolo 2

    Principi

    Può essere imposta una misura di riparazione allo scopo di controbilanciare:

    1) una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, a un vettore aereo non comunitario; oppure

    2) pratiche tariffarie sleali poste in essere da vettori aerei non comunitari,

    nella fornitura di servizi aerei su una o più rotte da e verso la Comunità, che causano un pregiudizio all'industria comunitaria.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) "pregiudizio", un pregiudizio grave o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell'industria comunitaria, accertato in base all'articolo 6;

    b) "industria comunitaria", il complesso dei vettori aerei comunitari che forniscono servizi di trasporto aereo simili o i vettori comunitari che, collettivamente considerati, rappresentano la maggioranza dell'offerta comunitaria globale di questi servizi;

    c) "vettore aereo comunitario", il vettore aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro in forza del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei(5);

    d) "servizi di trasporto aereo simili", i servizi di trasporto aereo forniti sulla stessa rotta o sulle stesse rotte dei servizi aerei in questione, ovvero i servizi di trasporto aereo forniti su una o più rotte che presentano caratteristiche molto somiglianti alla rotta o alle rotte sulle quali viene prestato il servizio di trasporto aereo in questione.

    Articolo 4

    Sovvenzioni

    1. Vi è sovvenzione qualora:

    a) il governo o un ente regionale o un altro organismo pubblico di un paese non membro della Comunità europea concede un contributo finanziario, vale a dire quando:

    i) provvedimenti del governo, di un ente regionale o di un altro organismo pubblico comportino il trasferimento diretto di fondi, ad esempio sotto forma di sovvenzioni, prestiti o iniezioni di capitale, potenziali trasferimenti diretti di fondi alla società o la presa a carico di passivi della società, quali ad esempio garanzie su prestiti;

    ii) il governo o un ente regionale o un altro organismo pubblico rinunci ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuota;

    iii) il governo o un ente regionale o un altro organismo pubblico fornisca beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquisti beni o servizi;

    iv) il governo o un ente regionale o un altro organismo pubblico effettui versamenti ad un meccanismo di finanziamento o incarichi o dia ordine ad un ente privato di espletare una o più delle funzioni di cui ai punti i), ii) e iii) che di norma sono di sua competenza e l'attività svolta non differisca in sostanza dalla consueta prassi dei governi;

    b) e venga in tal modo conferito un vantaggio.

    2. Le sovvenzioni sono soggette a misure di riparazione soltanto quando siano specifiche, di diritto o di fatto, per una impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie rientrante nella competenza dell'autorità concedente.

    Articolo 5

    Pratiche tariffarie sleali

    1. Vi è pratica tariffaria sleale su un determinato servizio di trasporto aereo a destinazione delle Comunità o proveniente dalla stessa quando vettori aerei non comunitari:

    - beneficiano di vantaggi non commerciali, e

    - praticano tariffe sufficientemente inferiori a quelle offerte dai vettori comunitari concorrenti da causare un pregiudizio.

    Tali pratiche devono essere chiaramente distinguibili rispetto alle normali pratiche tariffarie concorrenziali.

    2. Nel raffronto delle tariffe aeree si tiene conto dei seguenti elementi:

    a) il prezzo effettivo al quale vengono offerti in vendita i biglietti;

    b) il numero di posti proposto a un prezzo che si presume sleale rispetto al totale dei posti disponibili sull'aereo;

    c) le restrizioni e le condizioni connesse ai biglietti venduti a un prezzo che si presume sleale;

    d) il livello di servizio proposto da tutti i vettori aerei che forniscono il servizio di trasporto aereo simile in questione;

    e) i costi effettivi del vettore aereo non comunitario che fornisce i servizi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto; e

    f) la situazione, per quanto riguarda le lettere da a) ad e), su rotte comparabili.

    3. La Commissione sviluppa, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3, una metodologia dettagliata per stabilire l'esistenza di pratiche tariffarie sleali, che tenga conto tra l'altro del modo in cui sono valutati nel contesto specifico del settore dei trasporti aerei le normali pratiche tariffarie concorrenziali, i costi effettivi e i ragionevoli margini di profitto.

    Articolo 6

    Accertamento del pregiudizio

    1. L'accertamento dell'esistenza di un pregiudizio si fonda su elementi di prova positivi e implica un esame obiettivo:

    a) del livello dei prezzi praticati sui servizi di trasporto aereo in questione e dell'incidenza esercitata da tali servizi di trasporto aereo sulle tariffe praticate dai vettori aerei comunitari; e

    b) dell'incidenza di tali servizi di trasporto aereo sull'industria comunitaria, quale risulta dall'andamento tendenziale di vari indicatori economici, come il numero dei voli, l'utilizzo della capacità, le prenotazioni dei passeggeri, la quota di mercato, gli utili, la redditività dell'investimento, il livello degli investimenti e i livelli occupazionali.

    Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

    2. Deve essere dimostrato, con l'ausilio di tutti gli elementi di prova positivi presentati a norma del paragrafo 1, che i servizi di trasporto aereo in questione causano un pregiudizio ai sensi del presente regolamento.

    3. Oltre ai servizi di trasporto aereo in questione sono esaminati fattori noti che contemporaneamente causano un pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che il pregiudizio dovuto a tali altri fattori sia attribuito ai servizi di trasporto aereo in questione.

    4. L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio è accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile e imminente.

    Articolo 7

    Apertura del procedimento

    1. Un'indagine ai sensi del presente regolamento è aperta in seguito alla presentazione di una denuncia scritta in nome dell'industria comunitaria presentata da persone fisiche o giuridiche o da associazioni, oppure per iniziativa della Commissione, qualora esistano prove sufficienti dell'esistenza di sovvenzioni (compreso, se possibile, il loro importo) o di pratiche tariffarie sleali compensabili ai sensi del presente regolamento, dell'esistenza di un pregiudizio e di un nesso causale tra i servizi di trasporto aereo che si presumono sovvenzionati e l'asserito pregiudizio.

    2. Quando esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, avvia il procedimento entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora la questione sia discussa nell'ambito di un accordo bilaterale dallo Stato membro interessato, il termine di 45 giorni è prorogato su richiesta dello Stato membro, per un periodo massimo di 30 giorni. Qualunque ulteriore proroga del termine è decisa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

    Se gli elementi di prova addotti risultano insufficienti, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, ne informa il denunziante entro 45 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata.

    3. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'indagine, ne indica l'ambito di applicazione, i servizi di trasporto aereo sulle rotte interessate, i paesi nei quali i governi avrebbero concesso le sovvenzioni o rilascia le licenze ai vettori aerei che avrebbero posto in essere le pratiche tariffarie sleali; indica inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, presentare le proprie osservazioni scritte e fornire informazioni, se tali informazioni devono essere prese in considerazione nel corso dell'indagine. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione.

    4. La Commissione informa i vettori aerei che forniscono i servizi di trasporto in questione, il governo interessato e i denunzianti dell'avvenuta apertura del procedimento.

    5. In qualsiasi momento, la Commissione può invitare il governo del paese terzo interessato a partecipare a consultazioni, allo scopo di chiarire la situazione con riferimento alle questioni di cui al paragrafo 2 e di pervenire ad una soluzione concordata. Se del caso la Commissione associa a tali consultazioni gli Stati membri interessati. Qualora siano già in corso consultazioni tra uno Stato membro e il governo del paese terzo interessato, la Commissione contatta preliminarmente detto Stato membro.

    Articolo 8

    Indagine

    1. Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione avvia l'indagine, la quale riguarda sia le sovvenzioni o le pratiche tariffarie sleali nei servizi di trasporto aereo prestati dai vettori aerei non comunitari su talune rotte sia il pregiudizio. L'indagine è effettuata rapidamente e si conclude di norma entro nove mesi dall'apertura del procedimento, eccetto nelle seguenti circostanze in cui può essere prorogata:

    - se i negoziati con il governo del paese terzo interessato hanno registrato progressi tali da far apparire imminente una soluzione soddisfacente per quanto riguarda la denuncia, o

    - se è necessario ulteriore tempo per arrivare a una soluzione rispondente all'interesse della Comunità.

    2. Le parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura del procedimento sono ascoltate, a condizione che abbiano presentato entro il termine prescritto una richiesta di essere sentite nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

    3. Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini prescritti, oppure ostacoli gravemente l'indagine, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, sulla base dei dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

    Articolo 9

    Misure di riparazione

    Le misure di riparazione, provvisorie o definitive, assumono di preferenza la forma di dazi imposti al vettore non comunitario in questione.

    Articolo 10

    Misure provvisorie

    1. Possono essere imposte misure provvisorie qualora sia stato accertato a titolo provvisorio che i vettori aerei non comunitari interessati beneficiano di sovvenzioni o pongono in essere pratiche tariffarie sleali e che da esse deriva un pregiudizio per l'industria comunitaria, e che l'interesse della Comunità richiede un intervento per prevenire un ulteriore pregiudizio.

    2. Le misure provvisorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Esse sono imposte per un periodo massimo di sei mesi.

    Articolo 11

    Chiusura del procedimento senza l'imposizione di misure

    1. In caso di ritiro della denuncia o qualora si sia ottenuto un rimedio soddisfacente nell'ambito di un accordo in materia di servizi aerei tra uno Stato membro e il paese terzo interessato, il procedimento può essere chiuso dalla Commissione, a meno che la chiusura non sia contraria all'interesse della Comunità.

    2. Qualora non siano necessarie misure di riparazione, il procedimento è chiuso secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La decisione che chiude il procedimento è debitamente motivata.

    Articolo 12

    Misure definitive

    1. Quando dall'accertamento definitivo dei fatti si desume l'esistenza di sovvenzioni o di pratiche tariffarie sleali e del conseguente pregiudizio da esse causato e quando l'interesse della Comunità richiede un intervento a norma dell'articolo 16, è imposta una misura definitiva secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

    2. Il livello delle misure imposte per controbilanciare le sovvenzioni non supera l'importo delle sovvenzioni, calcolate in base al vantaggio conferito all'impresa beneficiaria, di cui i vettori non comunitari hanno provatamente beneficiato, e dovrebbe essere inferiore all'importo totale delle sovvenzioni se tale minore importo è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

    3. Il livello delle misure imposte per controbilanciare le pratiche tariffarie sleali che beneficiano di un vantaggio non commerciale non supera la differenza fra le tariffe applicate dal vettore non comunitario interessato e la tariffa offerta dal vettore aereo comunitario concorrente in questione, ma dovrebbe essere inferiore a tale differenza se tale livello inferiore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. In ogni caso il livello delle misure non dovrebbe eccedere il valore del vantaggio non commerciale accordato al vettore non comunitario.

    4. È imposta una misura di importo adeguato per ogni caso, su base non discriminatoria, per i servizi di trasporto aereo prestati da tutti i vettori aerei non comunitari che abbiano provatamente beneficiato di sovvenzioni o che siano impegnate in pratiche tariffarie sleali sulle rispettive rotte, ad eccezione dei servizi aerei prestati dai vettori aerei non comunitari i cui impegni siano stati accettati ai sensi del presente regolamento.

    5. Le misure restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per contrastare gli effetti delle sovvenzioni o delle pratiche tariffarie sleali che causano pregiudizio.

    Articolo 13

    Impegni

    1. Le indagini possono essere chiuse senza l'imposizione di misure provvisorie o definitive quando sono presentati impegni volontari soddisfacenti in base ai quali:

    a) il governo che concede la sovvenzione o il vantaggio non commerciale accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o il vantaggio non commerciale, ovvero di adottare altre misure relative ai loro effetti; oppure

    b) il vettore aereo non comunitario si impegna a modificare i suoi prezzi o a cessare la prestazione dei servizi di trasporto aereo sulla rotta in questione così da eliminare gli effetti pregiudizievoli della sovvenzione o del vantaggio non commerciale.

    2. Gli impegni sono accettati secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

    3. In caso di violazione o di recesso da impegni ad opera di una delle parti, è imposta una misura definitiva ai sensi dell'articolo 12, in base ai fatti accertati nel corso dell'indagine nel cui ambito è stato accettato l'impegno, sempreché l'indagine sia stata conclusa con l'accertamento definitivo dell'esistenza delle sovvenzioni e il vettore aereo non comunitario interessato o il governo che ha concesso la sovvenzione, nei casi diversi dal recesso dall'impegno da parte del vettore aereo non comunitario o di tale governo, abbiano avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

    Articolo 14

    Riesame

    1. Se le circostanze lo giustificano, può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere le misure nella loro forma iniziale, per iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che siano trascorse almeno due stagioni IATA consecutive dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi vettore aereo non comunitario soggetto alle misure o di qualsiasi vettore aereo comunitario.

    2. La Commissione inizia il riesame di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Al riesame di cui al paragrafo 1 si applicano le pertinenti disposizioni degli articoli 7 e 8. Il riesame valuta se continuino a sussistere sovvenzioni o pratiche tariffarie sleali, e/o il pregiudizio da esse causato, e determina nuovamente nel contempo se l'interesse comunitario richieda la prosecuzione dell'intervento. Quando il riesame ne dimostra la necessità, le misure sono abrogate, modificate o mantenute, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

    Articolo 15

    Comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie(6) (in seguito denominato "il comitato").

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 16

    Interesse della Comunità

    Per decidere a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 1, se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità o se le misure debbano essere mantenute a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, è opportuno valutare i diversi interessi nel loro complesso. Si può decidere di non applicare alcuna misura qualora si possa chiaramente concludere che la loro applicazione non è nell'interesse della Comunità.

    Articolo 17

    Disposizioni generali

    1. Le misure di riparazione provvisorie o definitive sono imposte con regolamento ed eseguite dagli Stati membri secondo la forma, i livelli specificati e gli altri criteri stabiliti nel regolamento che impone tali misure. Qualora vengano imposte misure diverse dai dazi, il regolamento definisce la forma precisa di tali misure nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

    2. I regolamenti che impongono misure di riparazione provvisorie o definitive, nonché i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che sospendono o chiudono le indagini o i procedimenti, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 18

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    P. Cox

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D. Roche

    (1) GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 285.

    (2) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 29.

    (3) Parere del Parlamento europeo del 14 gennaio 2003 (GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 18 dicembre 2003 (GU C 66 E del 16.3.2004, pag. 14). Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

    (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (5) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

    (6) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

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