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Document 32014H0663

    2014/663/UE: Raccomandazione della Commissione, dell' 11 settembre 2014 , che modifica l'allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 272 del 13.9.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/663/oj

    13.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 272/17


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

    dell'11 settembre 2014

    che modifica l'allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/663/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La raccomandazione 2013/711/UE della Commissione (1) ha stabilito livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili negli alimenti.

    (2)

    È opportuno allineare il livello d'azione per i PCB diossina-simili nelle argille vendute come integratori alimentari al livello d'azione applicabile alle stesse argille destinate all'alimentazione degli animali, quale stabilito dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e allineare il livello d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili nei cereali destinati al consumo umano ai livelli d'azione applicabili ai cereali destinati all'alimentazione degli animali.

    (3)

    I semi oleosi sono risultati contaminati da diossine e PCB diossina-simili e se è stato stabilito un livello d'azione per i semi oleosi destinati all'alimentazione degli animali, un tale livello non è stato stabilito per quelli destinati al consumo umano. È quindi opportuno fissare livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili nei semi oleosi destinati al consumo umano.

    (4)

    Per la frutta e gli ortaggi essiccati (incluse le erbe aromatiche essiccate) è opportuno applicare i fattori specifici di concentrazione relativi all'operazione di essiccazione secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (3).

    (5)

    La raccomandazione 2013/711/UE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    L'allegato della raccomandazione 2013/711/UE è sostituito dall'allegato della presente raccomandazione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  Raccomandazione 2013/711/UE della Commissione, del 3 dicembre 2013, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 37).

    (2)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    per “diossine + furani (OMS-TEQ)” si intende la somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente);

    b)

    per “PCB diossina-simili (OMS-TEQ)” si intende la somma di policlorobifenili (PCB), espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS utilizzando gli OMS-TEF;

    c)

    per “OMS-TEQ” si intendono i fattori di tossicità equivalente dell'OMS per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety — IPCS), tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. 2005, “The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”, Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

    ALIMENTI

    LIVELLO D'AZIONE PER DIOSSINE + FURANI (OMS-TEQ) (1)

    LIVELLO D'AZIONE PER PCB DIOSSINA-SIMILI (OMS-TEQ) (1)

    Carni e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) (2) dei seguenti animali

     

     

    bovini e ovini

    pollame

    suini

    Grassi misti

    1,75 pg/g di grasso (3)

    1,25 pg/g di grasso (3)

    0,75 pg/g di grasso (3)

    1,00 pg/g di grasso (3)

    1,75 pg/g di grasso (3)

    0,75 pg/g di grasso (3)

    0,50 pg/g di grasso (3)

    0,75 pg/g di grasso (3)

    Muscolo di pesci d'allevamento e prodotti dell'acquacoltura

    1,50 pg/g di peso umido

    2,50 pg/g di peso umido

    Latte crudo (2) e prodotti lattiero caseari (2), compreso il grasso del burro

    1,75 pg/g di grassor (3)

    2,00 pg/g di grasso (3)

    Uova di galline e ovoprodotti (2)

    1,75 pg/g di grasso (3)

    1,75 pg/g di grasso (3)

    Argille come integratori alimentari

    0,50 pg/g di peso umido

    0,50 pg/g di peso umido

    Cereali e semi oleosi

    0,50 pg/g di peso umido

    0,35 pg/g di peso umido

    Frutta e ortaggi (incluse le erbe aromatiche) (4)

    0,30 pg/g di peso umido

    0,10 pg/g di peso umido


    (1)  Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

    (2)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (3)  I livelli d'azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 2 %.

    (4)  Per la frutta e gli ortaggi essiccati (incluse le erbe aromatiche essiccate), si applica l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006. Per le erbe aromatiche essiccate si tiene conto di un fattore di concentrazione per l'essiccazione pari a 7.»


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