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Document 32014H0663

2014/663/UE: Raccomandazione della Commissione, dell' 11 settembre 2014 , che modifica l'allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 272, 13.9.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/663/oj

13.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/17


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2014

che modifica l'allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/663/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La raccomandazione 2013/711/UE della Commissione (1) ha stabilito livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili negli alimenti.

(2)

È opportuno allineare il livello d'azione per i PCB diossina-simili nelle argille vendute come integratori alimentari al livello d'azione applicabile alle stesse argille destinate all'alimentazione degli animali, quale stabilito dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e allineare il livello d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili nei cereali destinati al consumo umano ai livelli d'azione applicabili ai cereali destinati all'alimentazione degli animali.

(3)

I semi oleosi sono risultati contaminati da diossine e PCB diossina-simili e se è stato stabilito un livello d'azione per i semi oleosi destinati all'alimentazione degli animali, un tale livello non è stato stabilito per quelli destinati al consumo umano. È quindi opportuno fissare livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili nei semi oleosi destinati al consumo umano.

(4)

Per la frutta e gli ortaggi essiccati (incluse le erbe aromatiche essiccate) è opportuno applicare i fattori specifici di concentrazione relativi all'operazione di essiccazione secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (3).

(5)

La raccomandazione 2013/711/UE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

L'allegato della raccomandazione 2013/711/UE è sostituito dall'allegato della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  Raccomandazione 2013/711/UE della Commissione, del 3 dicembre 2013, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 37).

(2)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

(3)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a)

per “diossine + furani (OMS-TEQ)” si intende la somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente);

b)

per “PCB diossina-simili (OMS-TEQ)” si intende la somma di policlorobifenili (PCB), espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS utilizzando gli OMS-TEF;

c)

per “OMS-TEQ” si intendono i fattori di tossicità equivalente dell'OMS per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety — IPCS), tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. 2005, “The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”, Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

ALIMENTI

LIVELLO D'AZIONE PER DIOSSINE + FURANI (OMS-TEQ) (1)

LIVELLO D'AZIONE PER PCB DIOSSINA-SIMILI (OMS-TEQ) (1)

Carni e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) (2) dei seguenti animali

 

 

bovini e ovini

pollame

suini

Grassi misti

1,75 pg/g di grasso (3)

1,25 pg/g di grasso (3)

0,75 pg/g di grasso (3)

1,00 pg/g di grasso (3)

1,75 pg/g di grasso (3)

0,75 pg/g di grasso (3)

0,50 pg/g di grasso (3)

0,75 pg/g di grasso (3)

Muscolo di pesci d'allevamento e prodotti dell'acquacoltura

1,50 pg/g di peso umido

2,50 pg/g di peso umido

Latte crudo (2) e prodotti lattiero caseari (2), compreso il grasso del burro

1,75 pg/g di grassor (3)

2,00 pg/g di grasso (3)

Uova di galline e ovoprodotti (2)

1,75 pg/g di grasso (3)

1,75 pg/g di grasso (3)

Argille come integratori alimentari

0,50 pg/g di peso umido

0,50 pg/g di peso umido

Cereali e semi oleosi

0,50 pg/g di peso umido

0,35 pg/g di peso umido

Frutta e ortaggi (incluse le erbe aromatiche) (4)

0,30 pg/g di peso umido

0,10 pg/g di peso umido


(1)  Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

(2)  Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(3)  I livelli d'azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 2 %.

(4)  Per la frutta e gli ortaggi essiccati (incluse le erbe aromatiche essiccate), si applica l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006. Per le erbe aromatiche essiccate si tiene conto di un fattore di concentrazione per l'essiccazione pari a 7.»


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