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Document 32014R0804

Regolamento di esecuzione (UE) n. 804/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014 , recante deroga al regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell'aiuto in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche e delle domande per l'assegnazione di diritti all'aiuto in relazione ad alcune zone d'Italia colpite da inondazioni nel 2014

GU L 219 del 25.7.2014, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/804/oj

25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 804/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

recante deroga al regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell'aiuto in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche e delle domande per l'assegnazione di diritti all'aiuto in relazione ad alcune zone d'Italia colpite da inondazioni nel 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l'articolo 142, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (2) prevede, all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 24, le riduzioni da applicare in caso di presentazione tardiva della domanda unica, nonché di documenti, contratti o dichiarazioni che sono determinanti ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, e della domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto.

(2)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, l'Italia ha fissato al 15 maggio 2014 il termine ultimo per la presentazione delle domande uniche e delle domande per l'assegnazione di diritti all'aiuto per il 2014.

(3)

Il 3 maggio 2014 alcune parti della regione Marche sono state colpite da precipitazioni eccezionali che hanno provocato inondazioni, danni alle infrastrutture, frane, l'evacuazione di cittadini, nonché danni alle aziende agricole e ai raccolti.

(4)

Questa situazione ha compromesso le possibilità per i richiedenti di presentare domande uniche e domande di assegnazione di diritti all'aiuto per parcelle agricole nei comuni colpiti entro i termini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

(5)

In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1122/2009 è pertanto opportuno non applicare le riduzioni per motivi di presentazione tardiva delle domande uniche e delle domande per l'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno presentato le loro domande relative ad almeno una parcella agricola nei comuni indicati dall'Italia tra quelli colpiti da gravi inondazioni nella regione Marche al più tardi entro il 9 giugno 2014.

(6)

Poiché la deroga deve applicarsi alle domande uniche e alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto per il 2014, occorre che il presente regolamento si applichi retroattivamente.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, relativamente all'anno di domanda 2014, le riduzioni in seguito a presentazione tardiva non si applicano agli agricoltori della regione Marche che hanno presentato una domanda unica relativa ad almeno una parcella agricola ubicata nei comuni di Senigallia, Ripe, Corinaldo, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Castel Colonna, Serra de' Conti, Montemarciano, Chiaravalle o Osimo al più tardi entro il 9 giugno 2014. Le domande presentate dopo il 9 giugno 2014 non sono ritenute ammissibili.

Articolo 2

In deroga all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1122/2009, relativamente all'anno di domanda 2014, le riduzioni in seguito a presentazione tardiva non si applicano agli agricoltori della regione Marche che hanno presentato una domanda di assegnazione di diritti all'aiuto relativa ad almeno una parcella agricola ubicata nei comuni di Senigallia, Ripe, Corinaldo, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Castel Colonna, Serra de' Conti, Montemarciano, Chiaravalle o Osimo al più tardi entro il 9 giugno 2014. Le domande presentate dopo il 9 giugno 2014 non sono ritenute ammissibili.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).


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