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Document 62011CN0231
Case C-231/11 P: Appeal brought on 13 May 2011 by the European Commission against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 3 March 2011 in Joined Cases T-122/07 to T-124/07 Siemens AG Österreich and Others v Commission.
Causa C-231/11 P: Impugnazione proposta il 13 maggio 2011 dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 marzo 2011 , cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich e a./Commissione
Causa C-231/11 P: Impugnazione proposta il 13 maggio 2011 dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 marzo 2011 , cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich e a./Commissione
GU C 204 del 9.7.2011, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 204/17 |
Impugnazione proposta il 13 maggio 2011 dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich e a./Commissione
(Causa C-231/11 P)
2011/C 204/31
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, R. Sauer, N. von Lingen, agenti)
Altre parti nel procedimento: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia,
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in primo luogo, in via principale,
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in secondo luogo, in subordine,
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in terzo luogo,
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in quarto luogo,
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Motivi e principali argomenti
1) |
L’obbligo imposto alla Commissione di determinare le quote individuali di responsabilità nei rapporti interni tra i condebitori solidali non terrebbe conto dei limiti alle competenze e agli obblighi assegnati alla Commissione in virtù dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003 ed interferirebbe negli ordinamenti giuridici nazionali. Tali competenze ed obblighi comprenderebbero i rapporti verso l’esterno, vale a dire la comminazione di ammende e, se del caso, la determinazione della responsabilità solidale dei destinatari della decisione. Al contrario, il rapporto interno dei condebitori solidali risultante dalla determinazione della responsabilità solidale, incluse possibili azioni di regresso tra i condebitori solidali, sarebbe sostanzialmente regolato dal diritto degli Stati membri. |
2) |
Determinando in maniera vincolante le quote di responsabilità nei rapporti interni, con riguardo ad eventuali diritti di chiedere un risarcimento dinanzi ai tribunali nazionali, il Tribunale avrebbe oltrepassato i limiti della sua competenza di merito. |
3) |
L’obbligo della Commissione, stabilito dal Tribunale, di regolare in maniera esauriente gli effetti giuridici risultanti dall’obbligazione solidale non potrebbe basarsi sul principio di personalità delle pene e delle sanzioni citato in proposito dal Tribunale; esso sarebbe peraltro contrario al principio della responsabilità delle imprese per violazioni degli artt. 101 TFUE e 102 TFUE. |
4) |
Effettuando una ripartizione della responsabilità nei rapporti interni e modificando implicitamente la decisione che non è stata oggetto di istanza né è stata sufficientemente dibattuta, il Tribunale avrebbe statuito ultra petita ed avrebbe violato il principio del contraddittorio. |
5) |
Inoltre, il Tribunale non rispetterebbe l’obbligo di motivazione, in quanto le motivazioni fondamentali non risulterebbero con sufficiente chiarezza dalla sentenza ed il Tribunale non si sarebbe occupato in modo approfondito degli argomenti esposti dalla Commissione con riguardo all’obbligazione solidale. |
6) |
Infine, la sentenza interferirebbe nella discrezionalità della Commissione nello stabilire i soggetti responsabili. |