EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0231

Causa C-231/11 P: Impugnazione proposta il 13 maggio 2011 dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 marzo 2011 , cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich e a./Commissione

GU C 204 del 9.7.2011, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/17


Impugnazione proposta il 13 maggio 2011 dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich e a./Commissione

(Causa C-231/11 P)

2011/C 204/31

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, R. Sauer, N. von Lingen, agenti)

Altre parti nel procedimento: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia,

 

in primo luogo, in via principale,

annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, nella parte in cui si basa sulla considerazione del Tribunale, di cui al punto 157 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione sarebbe obbligata a determinare i rispettivi importi pro quota delle singole società a cui queste ultime sono state condannate in solido;

annullare il punto 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, nella parte in cui il Tribunale, ai sensi delle considerazioni di cui al punto 158 in combinato disposto con i punti 245, 247, 262 e 263 della sentenza impugnata, stabilisce nuovamente le ammende, inclusa una determinazione della quota di ammenda inflitta a ogni singola società;

 

in secondo luogo, in subordine,

annullare la sentenza del Tribunale 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, nella parte in cui impone alla Commissione, ai sensi del punto 157 della sentenza impugnata, l’obbligo di determinare i rispettivi importi pro quota delle singole società a cui queste ultime sono state condannate in solido;

annullare la sentenza del Tribunale 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, nella parte in cui il Tribunale, ai sensi delle considerazioni di cui al punto 158 della sentenza impugnata, determina, ai punti 245, 247, 262 e 263 della sentenza, la quota di ammenda inflitta alle singole società, modificando così la decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., caso COMP/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas;

 

in terzo luogo,

respingere i ricorsi nelle cause T-122/07, T-123/07 e T-124/07 relativi alla domanda di annullamento dell’art. 2, lett. j), k) e l), della decisione C(2006) 6762 def.;

 

in quarto luogo,

condannare le convenute e ricorrenti nella causa dinanzi al Tribunale alle spese dell’impugnazione nonché della causa di primo grado.

Motivi e principali argomenti

1)

L’obbligo imposto alla Commissione di determinare le quote individuali di responsabilità nei rapporti interni tra i condebitori solidali non terrebbe conto dei limiti alle competenze e agli obblighi assegnati alla Commissione in virtù dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003 ed interferirebbe negli ordinamenti giuridici nazionali. Tali competenze ed obblighi comprenderebbero i rapporti verso l’esterno, vale a dire la comminazione di ammende e, se del caso, la determinazione della responsabilità solidale dei destinatari della decisione. Al contrario, il rapporto interno dei condebitori solidali risultante dalla determinazione della responsabilità solidale, incluse possibili azioni di regresso tra i condebitori solidali, sarebbe sostanzialmente regolato dal diritto degli Stati membri.

2)

Determinando in maniera vincolante le quote di responsabilità nei rapporti interni, con riguardo ad eventuali diritti di chiedere un risarcimento dinanzi ai tribunali nazionali, il Tribunale avrebbe oltrepassato i limiti della sua competenza di merito.

3)

L’obbligo della Commissione, stabilito dal Tribunale, di regolare in maniera esauriente gli effetti giuridici risultanti dall’obbligazione solidale non potrebbe basarsi sul principio di personalità delle pene e delle sanzioni citato in proposito dal Tribunale; esso sarebbe peraltro contrario al principio della responsabilità delle imprese per violazioni degli artt. 101 TFUE e 102 TFUE.

4)

Effettuando una ripartizione della responsabilità nei rapporti interni e modificando implicitamente la decisione che non è stata oggetto di istanza né è stata sufficientemente dibattuta, il Tribunale avrebbe statuito ultra petita ed avrebbe violato il principio del contraddittorio.

5)

Inoltre, il Tribunale non rispetterebbe l’obbligo di motivazione, in quanto le motivazioni fondamentali non risulterebbero con sufficiente chiarezza dalla sentenza ed il Tribunale non si sarebbe occupato in modo approfondito degli argomenti esposti dalla Commissione con riguardo all’obbligazione solidale.

6)

Infine, la sentenza interferirebbe nella discrezionalità della Commissione nello stabilire i soggetti responsabili.


Top