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Documento 62009CA0410

Causa C-410/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Repubblica di Polonia) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea — Art. 58 — Direttiva 2002/21/CE — Linee direttrici della Commissione — Mancata pubblicazione nella GU nella lingua di uno Stato membro — Opponibilità)

GU C 204 del 9.7.2011, p. 7/8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Repubblica di Polonia) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Causa C-410/09) (1)

(Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea - Art. 58 - Direttiva 2002/21/CE - Linee direttrici della Commissione - Mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di uno Stato membro - Opponibilità)

2011/C 204/13

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy (Repubblica di Polonia)

Parti

Ricorrente: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

Convenuto: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Con l’intervento di: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Najwyższy — Interpretazione dell’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) — Pubblicazioni degli atti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — Applicazione da parte dell’autorità di regolamentazione di uno Stato membro di orientamenti della Commissione non pubblicati nella lingua di tale Stato

Dispositivo

L’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’autorità nazionale di regolamentazione possa riferirsi alle linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica in una decisione con cui tale autorità impone taluni obblighi normativi a un operatore di servizi di comunicazioni elettroniche, e ciò nonostante tali linee direttrici non siano state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di tale Stato membro, sebbene quest’ultima sia una lingua ufficiale dell’Unione.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


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