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Document 52011PC0320

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo(rifusione)

/* COM/2011/0320 def. */

52011PC0320




RELAZIONE

1. Contesto della proposta

1.1. Motivazione e obiettivi

Come annunciato nel piano strategico sull'asilo[1], il 9 dicembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri[2] (di seguito "direttiva accoglienza"). La proposta è stata preparata sulla base della valutazione dell'applicazione dell'attuale direttiva negli Stati membri e dopo un ampio processo di consultazione con gli Stati membri, l'UNHCR, le ONG e altre parti interessate.

Il 7 maggio 2009 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione[3] sulla proposta della Commissione, nella quale approva la grande maggioranza delle modifiche proposte. La proposta è stata discussa in sede di Consiglio, principalmente sotto le presidenze ceca e svedese, ma i negoziati sono stati difficili e non è stato possibile raggiungere una posizione sul testo.

Presentando la proposta modificata, la Commissione intende esercitare il suo diritto d'iniziativa per compiere un passo avanti verso il completamento di un autentico sistema europeo comune di asilo, convinta che tale sistema, al contempo equo ed efficiente, porterà benefici sia agli Stati membri che ai rifugiati.

La Commissione ha la responsabilità politica di agevolare i negoziati e procurare concrete opportunità affinché l'Unione possa rispettare l'impegno, previsto dal programma di Stoccolma, di realizzare il CEAS entro il 2012. Un forte impulso in questa direzione è stato dato dall'adozione della nuova "direttiva soggiorno di lungo periodo", che adesso si applica anche ai beneficiari di protezione internazionale.

Contemporaneamente la Commissione adotta la sua proposta modificata di direttiva sulle procedure di asilo ("direttiva procedure").

Le condizioni di accoglienza dovrebbero garantire un livello di vita dignitoso ed essere analoghe in tutta l'Unione, a prescindere dal luogo in cui viene presentata la domanda di asilo. Per conseguire tali obiettivi, la Commissione ha continuato a raccogliere informazioni su come consolidare le migliori prassi nazionali e facilitarne l'applicazione in tutta l'Unione.

La proposta modificata mette insieme le conoscenze e le esperienze raccolte durante i negoziati e grazie alla consultazione di altre parti interessate, quali l'UNHCR e le ONG, per delineare un sistema di accoglienza più semplice e coerente, conforme ai diritti fondamentali.

In particolare, introduce concetti più chiari e regole semplificate, accordando agli Stati membri maggiore flessibilità per l'inserimento di tali norme nei sistemi giuridici nazionali. Offre inoltre agli Stati membri maggiori possibilità di contrastare eventuali abusi dei loro sistemi di accoglienza e viene incontro alle loro preoccupazioni relative alle implicazioni finanziarie e amministrative di alcune delle misure proposte. Al contempo, la proposta modificata mantiene norme elevate sul trattamento, nel rispetto dei diritti fondamentali. Questo vale soprattutto per il trattenimento: restrizioni severe al diritto di libera circolazione possono applicarsi soltanto se necessarie e proporzionate e devono essere accompagnate dalle necessarie garanzie giuridiche. La particolare situazione delle persone vulnerabili deve costituire sempre una preoccupazione primaria. Occorre infine armonizzare di più le norme di accoglienza per limitare i movimenti secondari, che sono per l'appunto indotti dalla coesistenza di norme divergenti.

La presente proposta modificata va considerata insieme alla proposta modificata della direttiva procedure. Quest'ultima è intesa, fra l'altro, a migliorare l'efficienza e la qualità dei sistemi nazionali di asilo, il che ridurrebbe i costi di accoglienza sostenuti dagli Stati membri permettendo loro di adottare più rapidamente le decisioni.

La proposta modificata si collega anche al regolamento che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, adottato il 19 maggio 2010 e quindi dopo l'adozione della proposta iniziale di direttiva accoglienza. L'Ufficio potrebbe dare agli Stati membri il sostegno pratico e le competenze necessari per attuare le disposizioni della direttiva e individuare le migliori prassi. Potrebbe inoltre sostenere gli Stati membri i cui sistemi di accoglienza sono esposti a pressioni particolari, identificando i modi economicamente più efficaci per applicare le misure previste grazie alla condivisione di buone prassi e a scambi strutturati di prassi di alto livello. Per la prima volta dacché è stato, l'Ufficio fornirà questo tipo di assistenza alla Grecia, inviando squadre di sostegno per l'asilo per affrontare le urgenti necessità emerse nell'ambito della procedura di asilo.

1.2. Contesto generale

La proposta del 2008 e la presente proposta modificata fanno parte di un pacchetto legislativo nel settore dell'asilo, diretto a stabilire un sistema europeo comune di asilo entro il 2012.

In particolare, nel 2008, insieme alla proposta di modifica della direttiva accoglienza, la Commissione ha adottato anche proposte di modifica dei regolamenti Dublino ed EURODAC. Nel 2009 ha adottato proposte di modifica della direttiva procedure e della direttiva qualifiche. Nel 2010 è stato adottato il regolamento che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, il cui scopo è aumentare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e agevolare l'applicazione di norme comuni nel settore dell'asilo.

Questo pacchetto legislativo è in linea con il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato il 16 ottobre 2008, che ha riconfermato gli obiettivi del programma dell'Aia e ha invitato la Commissione a presentare proposte intese a introdurre, al più tardi nel 2012, una procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni. Nel medesimo quadro, il programma di Stoccolma adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 10-11 dicembre 2009 ha sottolineato la necessità di stabilire entro il 2012 "uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale", che si fondi su "norme elevate in materia di protezione" e "procedure eque ed efficaci". Più specificamente, il programma di Stoccolma prevede che, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda d'asilo, sia riservato agli interessati un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza .

Nel corso della redazione della precedente proposta è stata svolta una valutazione d'impatto[4]. La proposta modificata si basa sugli stessi principi della proposta precedente e, in aggiunta, mira a semplificare e chiarire alcune disposizioni per facilitarne l'applicazione. Per tale motivo, la valutazione d'impatto svolta per la precedente proposta continua ad applicarsi alla proposta modificata.

1.3. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La presente proposta è pienamente conforme alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, al programma dell'Aia del 2004, al patto europeo sull'immigrazione e l'asilo del 2008 e al programma di Stoccolma del 2009 per quanto riguarda la creazione del sistema europeo comune di asilo.

È inoltre coerente con gli obiettivi della strategia Europa 2020, poiché accorda ai richiedenti asilo un accesso adeguato all'occupazione. I richiedenti asilo che apportano un contributo economico non hanno più bisogno di un sostegno aggiuntivo dai sistemi di protezione sociale nazionali e quindi contribuiscono in modo positivo, anche se temporaneo, alla crescita.

2. Consultazione delle parti interessate

Nel corso della preparazione della proposta precedente la Commissione ha presentato un libro verde, ha organizzato diverse riunioni di esperti, fra cui quelle con l'UNHCR e i partner della società civile, ha commissionato uno studio esterno e ha raccolto dati con una serie di questionari dettagliati.

Ha inoltre adottato una relazione di valutazione sull'applicazione della direttiva, dalla quale sono emerse numerose carenze nelle normative e nelle politiche degli Stati membri.

In seguito all'adozione della proposta iniziale, nel dicembre 2008, si sono svolte discussioni a livello tecnico in sede di Consiglio, soprattutto sotto le presidenze ceca e svedese. Da tali discussioni è risultato che molti Stati membri si opponevano ad alcune disposizioni specifiche della proposta a causa delle specificità dei loro sistemi di asilo e/o giuridici, temendo che gli adeguamenti richiedessero impegni finanziari e riforme amministrative gravosi e ostacolassero l'efficacia della procedura di asilo.

Durante le discussioni, gli Stati membri hanno avuto l'opportunità di spiegare i problemi di applicazione che avrebbero potuto incontrare in ordine a talune disposizioni. È apparso chiaro che, invece di inserire molteplici eccezioni per singoli Stati membri compromettendo in tal modo la coerenza generale del sistema proposto, la Commissione avrebbe potuto rivedere la sua proposta per presentare una soluzione più globale alle questioni sollevate, pur salvaguardando il valore specifico del testo. Chiarire e semplificare le disposizioni proposte allo scopo di facilitarne l'applicazione agli Stati membri avrebbe dato un nuovo impulso al dibattito. La Commissione ha perciò annunciato, nella sessione del Consiglio Giustizia e Affari interni dell'8 novembre 2010, che avrebbe presentato una proposta modificata di direttiva accoglienza e di direttiva procedure prima che la Polonia rilevasse la presidenza del Consiglio nel 2011.

Le proposte di emendamenti comprese nella posizione del Parlamento europeo adottata il 7 maggio 2009 sono in larga misura assunte nella proposta modificata. Quest'ultima tiene inoltre debitamente conto del parere del Comitato economico e sociale europeo[5] e del Comitato delle regioni[6], nonché dei risultati delle consultazioni con altre parti interessate, quali l'UNHCR e le ONG attive nel campo dei diritti fondamentali.

Nel corso della preparazione della presente proposta modificata, la Commissione ha condotto nel periodo gennaio-aprile 2010 una serie di consultazioni tecniche bilaterali con le parti interessate, comprese le amministrazioni nazionali, in occasione delle quali sono state spiegate dettagliatamente le difficoltà e le riserve sulla proposta iniziale della Commissione stessa.

La proposta modificata tiene infine conto delle discussioni svoltesi nell'ambito della conferenza ministeriale sulla qualità e sull'efficienza della procedura di asilo, organizzata dalla presidenza belga il 13-14 settembre 2010, che ha trattato fra l'altro la questione delle esigenze dei richiedenti asilo più vulnerabili.

3. Elementi giuridici della proposta

3.1. Sintesi della misura proposta

L'obiettivo principale della presente proposta modificata è rendere più chiare e flessibili le norme di accoglienza proposte, per agevolarne il recepimento nei sistemi giuridici nazionali. Sono al contempo mantenuti gli elementi fondamentali della proposta del 2008: garantire condizioni di accoglienza adeguate e analoghe in tutta l'UE. La proposta continua altresì a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, specie per il diritto di libera circolazione e il rispetto della dignità.

Infine, la proposta è più coerente con il pacchetto legislativo del sistema europeo comune di asilo, in particolare con la proposta modificata di direttiva procedure. Dove necessario, comprende anche modifiche derivanti dai negoziati della direttiva qualifiche e del regolamento Dublino, per garantire la coerenza con tali strumenti riguardo alle questioni orizzontali.

Si espongono qui di seguito le principali questioni affrontate dalla proposta modificata.

3.1.1. Agevolare l'applicazione per gli Stati membri

Rispetto alla proposta del 2008, la proposta modificata accorda agli Stati membri un margine di manovra più ampio per applicare alcune delle misure previste, rispondendo così alle preoccupazioni relative a implicazioni finanziarie e oneri amministrativi potenzialmente elevati. Questo scopo si ottiene proponendo nozioni giuridiche meglio definite , norme e dispositivi di accoglienza semplificati e regole più adattabili , che possano inserirsi più facilmente nelle prassi nazionali.

Le modifiche riguardano, in particolare, le garanzie per i richiedenti asilo in stato di trattenimento, le condizioni di accoglienza nei centri di trattenimento, i termini per l'accesso al mercato del lavoro, il livello dell'assistenza sanitaria fornita alle persone che hanno esigenze di accoglienza particolari e i meccanismi per identificare tali esigenze, l'accesso al sostegno materiale e gli obblighi di informazione destinati a garantire un migliore monitoraggio delle disposizioni fondamentali della direttiva.

La proposta modificata, inoltre, garantisce meglio che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per affrontare i casi in cui le norme di accoglienza sono oggetto di abuso e/o diventano fattori attrattivi . Autorizza, in particolare, una serie più ampia di casi di revoca del sostegno materiale, a condizione che siano applicate le necessarie garanzie e sia rispettata la situazione delle persone particolarmente vulnerabili.

3.1.2. Norme chiare e rigorose in materia di trattenimento

Occorre stabilire norme rigorose ed esaustive a livello dell'Unione per garantire che il trattenimento non sia arbitrario e che in ogni circostanza vengano rispettati i diritti fondamentali. La Commissione è preoccupata per l'ampio ricorso al trattenimento dei richiedenti asilo, mentre l'acquis dell'Unione in materia di asilo tace in proposito. La proposta modificata mantiene pertanto l'impostazione generale della proposta del 2008 sulla questione: in particolare, il trattenimento può essere disposto soltanto per i motivi previsti e secondo i principi di proporzionalità e necessità, previa valutazione di ogni singolo caso. Devono essere disponibili le garanzie necessarie, come l'accesso a un ricorso effettivo e all'assistenza legale gratuita ove necessario. Anche in caso di trattenimento, le condizioni di accoglienza devono rispettare la dignità umana. Le modifiche proposte sono pienamente conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sua interpretazione dell'articolo 3 della convenzione.

Al contempo è stata introdotta una maggiore flessibilità per alcune delle norme proposte in materia di trattenimento e sono state chiarite varie nozioni, per agevolarne l'applicazione e per venire incontro a talune specificità dei diversi sistemi giuridici degli Stati membri (ad esempio per quanto riguarda l'accesso all'assistenza legale gratuita e la possibilità che il trattenimento sia disposto dalle autorità amministrative). La proposta modificata introduce inoltre condizioni di trattenimento più flessibili in relazione ad aree geografiche nelle quali è difficile, nella pratica, assicurare sempre l'intera serie di garanzie proposte, ossia i posti di frontiera e le zone di transito. Sono state inserite varie modifiche in linea con le norme dell'Unione in materia di trattenimento dei cittadini di paesi terzi che sono oggetto di una decisione di rimpatrio, volte a garantire, ove opportuno, un approccio più coerente a tali norme.

Le discussioni in sede di Consiglio hanno rivelato che in alcune circostanze è nell'interesse superiore dei minori non accompagnati essere tenuti in centri di trattenimento, soprattutto per impedire i rapimenti cui sono soggetti, secondo quanto riferito, i minori ospitati nei centri aperti. Da questo punto di vista, la proposta modificata autorizza il trattenimento di minori non accompagnati, purché sia nel loro interesse superiore quale definito nella proposta di direttiva e se le misure alternative al trattenimento non sono efficaci. Inoltre occorre garantire, tramite valutazioni di ogni singolo caso, che il trattenimento non ne danneggi la salute e il benessere e che siano trattenuti esclusivamente in centri che offrono condizioni di accoglienza specifiche (accesso ad attività di svago, anche all'aperto, ecc.). La disposizione proposta è in linea con la giurisprudenza della CEDU.

3.1.3. Garantire un tenore di vita dignitoso

- Le esigenze di accoglienza particolari sono considerate uno dei settori in cui le norme nazionali vigenti presentano molti problemi. L'identificazione di tali esigenze non solo incide sull'accesso a un trattamento appropriato, ma rischia anche di influire sulla qualità del processo decisionale. La proposta modificata è intesa a prescrivere che siano disposte misure nazionali per individuare rapidamente le esigenze di accoglienza particolari delle persone vulnerabili e per sostenere e monitorare ininterrottamente i singoli casi. Un'attenzione specifica è rivolta alle precise esigenze di accoglienza di gruppi particolarmente vulnerabili, quali i minori e le vittime di tortura. Al contempo la proposta modificata semplifica tale procedimento di identificazione e definisce più chiaramente il collegamento tra le persone vulnerabili e le persone con esigenze di accoglienza particolari.

La proposta non fa riferimento alla parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria, tenendo conto della posizione del Parlamento europeo e delle forti riserve del Consiglio in materia.

- Dalla valutazione dell'attuazione della direttiva in vigore sono emerse lacune relative al livello di sostegno materiale fornito dagli Stati membri ai richiedenti asilo. Malgrado l'attuale direttiva preveda l'obbligo di garantire norme di trattamento adeguate, nella pratica si è rivelato difficile definire il livello di sostegno richiesto. Occorre pertanto introdurre punti di riferimento per "quantificare" meglio tale obbligo, che le amministrazioni nazionali possano poi applicare efficacemente.

Durante i negoziati in sede di Consiglio e le recenti consultazioni con gli Stati membri, è risultato chiaro che le legislazioni o le prassi nazionali prevedono in effetti punti di riferimento in materia, seppure divergenti. Tenendo conto di ciò, la proposta modificata consente una certa flessibilità e non mira a stabilire un punto di riferimento unico per tutta l'Unione, ma permette di applicare diversi parametri nazionali al riguardo, purché siano misurabili e possano agevolare il monitoraggio del livello di sostegno fornito ai richiedenti.

3.1.4. Aumentare l'autosufficienza dei richiedenti asilo

L'accesso all'occupazione potrebbe impedire l'esclusione dei richiedenti asilo dalla società ospite e promuoverne l'autosufficienza. La disoccupazione obbligatoria, invece, comporta spese per lo Stato, che è tenuto a versare sussidi supplementari, e potrebbe incoraggiare il lavoro illegale[7]. Da questo punto di vista, agevolare l'accesso all'occupazione è vantaggioso sia per i richiedenti asilo, sia per lo Stato membro ospitante.

La proposta modificata consente un grado più elevato di flessibilità per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, in linea con le disposizioni sulla durata dell'esame di una domanda di asilo previste dalla proposta di modifica della direttiva procedure.

3.2. Base giuridica

La proposta modificata si basa sull'articolo 78, paragrafo 2, lettera f), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede l'istituzione di "norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo".

3.3. Applicazione territoriale

Gli Stati membri sono destinatari della direttiva proposta. L'applicazione della direttiva al Regno Unito e all'Irlanda sarà decisa conformemente alle disposizioni del protocollo n. 21 allegato al TFUE.

Secondo gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TFUE, la Danimarca non è vincolata dalla direttiva né soggetta alla sua applicazione.

3.4. Principio di sussidiarietà

Il titolo V del TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia conferisce all'Unione europea talune competenze su queste materie, da esercitare in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

L'attuale base giuridica per l'azione dell'Unione è costituita dall'articolo 78 del TFUE, ai sensi del quale "l'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti". Ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera f), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa "norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea".

Per il carattere transnazionale dei problemi inerenti all'asilo e alla protezione dei rifugiati, l'Unione si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni nel quadro del sistema europeo comune di asilo, in particolare norme di accoglienza applicabili in tutta l'Unione. Anche se la direttiva nel 2003 ha permesso di raggiungere un notevole livello di armonizzazione, è necessario un ulteriore intervento dell'Unione per raggiungere norme più elevate e armonizzate sulle condizioni di accoglienza.

3.5. Principio di proporzionalità

La valutazione d'impatto sulla modifica della direttiva accoglienza, condotta nel contesto della preparazione della precedente proposta, ha esaminato le singole opzioni per la soluzione dei problemi individuati, in modo da ottenere un equilibrio ideale tra utilità pratica e sforzo necessario, ed è giunta alla conclusione che privilegiando un'azione a livello dell'UE non si va oltre quanto è necessario alla soluzione di questi problemi, che è poi l'obiettivo perseguito. La presente proposta modificata mantiene i principi guida della proposta precedente, introducendo al tempo stesso maggiore flessibilità per gli Stati membri e contribuendo ancora al rispetto del principio di proporzionalità.

3.6. Impatto sui diritti fondamentali

La presente proposta è stata oggetto di un esame approfondito diretto a garantirne la piena compatibilità con i diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), e con gli obblighi di diritto internazionale. Di conseguenza, particolare rilievo è stato dato alle disposizioni sul trattenimento e sulle garanzie procedurali, sul trattamento delle persone con esigenze di accoglienza particolari, specialmente minori, minori non accompagnati e vittime di tortura, e sull'accesso alle condizioni materiali di accoglienza.

Garantendo norme di accoglienza più elevate ed eque si avranno conseguenze generali molto positive sui richiedenti asilo dal punto di vista dei diritti fondamentali. In particolare, si rafforzerà il diritto alla libertà sancito dall'articolo 6 della Carta, perché sarà specificato che non si può essere trattenuti per il solo fatto di aver presentato domanda di protezione internazionale e che il provvedimento può essere disposto soltanto in casi eccezionali previsti nella direttiva, ed esclusivamente nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità per quanto attiene sia al modo, sia allo scopo del trattenimento. È inoltre garantito il diritto a un ricorso effettivo previsto dall'articolo 47 della Carta.

I diritti dei minori saranno tutelati meglio nella nuova versione, in cui sarà introdotta una definizione in proposito, sarà chiarito il principio dell'interesse superiore del minore secondo l'articolo 24 della Carta e saranno limitate le possibilità di trattenimento. Per giunta saranno affrontate in maniera più adeguata le situazioni specifiche dei gruppi vulnerabili, facendo in modo di identificarne tempestivamente le esigenze e offrire loro un trattamento appropriato. Un accesso più agevole al mercato del lavoro potrebbe aiutare i richiedenti asilo a raggiungere una maggiore indipendenza economica e integrarsi più facilmente nello Stato membro ospitante. Il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta sarà rafforzato, garantendo che i richiedenti asilo non siano trattati meno favorevolmente rispetto ai cittadini nazionali senza giustificazione. Infine, l'obbligo di riferire sulle disposizioni essenziali della direttiva connesse ai principi dei diritti fondamentali garantirà un miglior monitoraggio dell'attuazione di tali principi a livello dell'UE. A tale riguardo, va sottolineato che gli Stati membri sono tenuti ad attuare e ad applicare le disposizioni della direttiva nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

⎢ 2003/9/CE

2008/0244 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera f),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

visto il parere del Comitato delle regioni[9],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

∫nuovo

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri[10]. Per ragioni di chiarezza, è quindi opportuno provvedere alla rifusione di tale direttiva.

⎢ 2003/9/CE considerando 1 (adattato)

?nuovo

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo √ sistema europeo comune di asilo ∏, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione √ nell’Unione europea ∏ nella Comunità. ?Essa dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. ⎪

⎢ 2003/9/CE considerando 2

?nuovo

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, mantenendo così il principio di non respingimento (non-refoulement). ?La prima fase del sistema europeo comune di asilo è stata completata con l'adozione dei pertinenti strumenti giuridici previsti dai trattati, tra cui la direttiva 2003/9/CE. ⎪

⎢ 2003/9/CE considerando 3

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe includere a breve termine condizioni comuni minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo.

⎢ 2003/9/CE considerando 4

Stabilire norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo costituisce un ulteriore passo nella direzione di una politica europea sull'asilo.

∫nuovo

(4) Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell’Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase.

(5) Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo adottava il programma di Stoccolma confermando l'impegno a stabilire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, e fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Secondo il programma di Stoccolma è essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda d'asilo, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza.

(6) Occorre mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, istituito con regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(7) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate sull'attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2003/9/CE onde migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.

(8) Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti asilo nell'Unione, la presente direttiva deve applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedura di domanda di protezione internazionale e a tutti i luoghi e centri di accoglienza dei richiedenti asilo.

(9) Gli Stati membri devono provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'importanza dell'unità familiare, in applicazione rispettivamente della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

ê 2003/9/EC considerando 6

(10) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano le discriminazioni.

⎢ 2003/9/CE considerando 7 (adattato)

(11) Dovrebbe essere adottato √ È opportuno adottare ∏ norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che siano normalmente sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.

⎢ 2003/9/CE considerando 8 (adattato)

(12) L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo dovuti alla varietà √ diversità ∏ delle condizioni di accoglienza.

∫nuovo

(13) Per assicurare la parità di trattamento di tutti coloro che chiedono protezione internazionale e per garantire la coerenza con il vigente acquis dell'Unione europea sull'asilo, in particolare con la direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche], è opportuno ampliare il campo di applicazione della presente direttiva per estenderlo ai richiedenti protezione sussidiaria.

⎢ 2003/9/CE considerando 9 (adattato)

?nuovo

(14) ?L'identificazione immediata e il monitoraggio delle persone ⎪ L'accoglienza di gruppi aventi particolari esigenze ? di accoglienza ⎪ dovrebbero? essere la prima preoccupazione delle autorità nazionali affinché la loro accoglienza sia ⎪ configurata specificamente per rispondere √ alle loro speciali esigenze ∏ a tali esigenze.

∫nuovo

(15) Il trattenimento dei richiedenti asilo deve rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, come specifica l'articolo 31 della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951. In particolare, gli Stati membri non devono applicare sanzioni penali per l'ingresso o il soggiorno irregolare né altre restrizioni ai movimenti dei richiedenti asilo se non quelle necessarie. A tale riguardo, il trattenimento dei richiedenti asilo deve essere possibile soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella direttiva e fatti salvi i principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità del provvedimento. Il richiedente asilo in stato di trattenimento dovrebbe poter godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario di diritto interno.

⎢ 2003/9/CE considerando 10 (adattato)

?nuovo

(16) L'accoglienza di I richiedenti asilo che si trovano in stato di trattenimento ? devono essere trattati nel pieno rispetto della dignità umana e la loro accoglienza deve ⎪ dovrebbe essere configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. ? In particolare, gli Stati membri devono assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. ⎪

∫nuovo

(17) In alcuni casi può risultare impossibile, nella pratica, assicurare immediatamente il rispetto di determinate garanzie di accoglienza nel quadro di un trattenimento, per esempio a causa della situazione geografica o della struttura specifica del centro di trattenimento. È tuttavia opportuno che qualsiasi deroga a tali garanzie sia temporanea e applicata esclusivamente nelle circostanze previste dalla presente direttiva. Le deroghe dovrebbero in effetti applicarsi solo in circostanze eccezionali ed essere debitamente giustificate, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso, tra cui il livello di gravità della deroga, la sua durata e il suo effetto sull'interessato.

⎢ 2003/9/CE considerando 11 (adattato)

(18) Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali minime, che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale, dovrebbero essere Ö è opportuno che siano Õ fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.

∫nuovo

(19) Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti asilo e ridurre le ampie divergenze tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti asilo al mercato del lavoro. Tali norme dovrebbero essere coerenti con le norme sulla durata della procedura di esame previste dalla direttiva […/…/UE/] [direttiva procedure].

(20) Per garantire che il sostegno materiale ai richiedenti asilo sia conforme ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario che gli Stati membri ne determinino il livello in base a termini di riferimento appropriati e misurabili.

⎢ 2003/9/CE considerando 12 (adattato)

?nuovo

(21) La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata prevedendo casi di riduzione o revoca delle √ specificando le circostanze in cui le ∏ condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo √ possono essere ridotte o revocate, ∏ ? pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti asilo ⎪.

⎢ 2003/9/CE considerando 13

(22) Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

⎢ 2003/9/CE considerando 14

(23) È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo, e dovrebbero pertanto essere promosse relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri di accoglienza.

⎢ 2003/9/CE considerando 15 (adattato)

(24) Discende dal concetto stesso di norme minime che gGli Stati membri hanno Ö dovrebbero avere Õ facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.

ê 2003/9/EC considerando 16

ð nuovo

(25) In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita dalla convenzione di Ginevra, presentata dai cittadini di paesi terzi e apolidi ð direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] ï .

⎢ 2003/9/CE considerando 17

(26) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

⎢ 2003/9/CE considerando 18 (adattato)

(27) Poiché gli obiettivi scopi dell'azione proposta, segnatamente l'istituzione di norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, non possono essere conseguiti realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere conseguiti meglio realizzati a livello √ dell'Unione ∏ comunitario, √ l'Unione ∏ la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⎢ 2003/9/CE considerando 19

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 18 agosto 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.

⎢ 2003/9/CE considerando 20

In applicazione dell'articolo 1 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'Irlanda.

∫nuovo

(28) A norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo il paragrafo 2 di tale articolo, fintantoché non abbia notificato l'intenzione di accettare la presente misura in conformità dell'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non è da essa vincolato e continua a essere vincolato dalla direttiva 2003/9/CE.

(29) A norma dell'articolo 1 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva. Pertanto, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non è vincolata dalla presente direttiva.

⎢ 2003/9/CE considerando 21

(30) La Danimarca, a A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,.

ê 2003/9/EC considerando 5

ð nuovo

(31) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione dell'gli articoloi 1 ð , 6, 7, ï e dell'articolo 18 ð , 21, 24 e 47 ï di detta Carta ð e deve essere attuata di conseguenza ï .

∫nuovo

(32) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

(33) La presente direttiva non deve pregiudicare gli obblighi degli Stati membri inerenti al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva stessa, di cui all'allegato II, parte B,

⎢ 2003/9/CE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

SCOPO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) "Convenzione di Ginevra": la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

b) "domanda di asilo": la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale ad uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino di un paese terzo o l'apolide richieda esplicitamente un altro tipo di protezione che possa essere richiesto con domanda separata;

∫nuovo

a) "domanda di protezione internazionale": la domanda di protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera h), della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];

⎢ 2003/9/CE (adattato)

?nuovo

b)c) "richiedente" √ , "richiedente protezione internazionale" ∏ o "richiedente asilo": qualsiasi il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo ð protezione internazionale ï in merito alla sulla quale non sia è stata ancora presa adottata una decisione definitiva;

c) d) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente asilo, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di asilo ð protezione internazionale ï :

√i) se il richiedente è un adulto: ∏

i) - il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri √ sui cittadini di paesi terzi ∏;

ii) - i figli minori dellae coppia √ coppie ∏ di cui al primo trattino punto i) o del richiedente asilo, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

∫nuovo

- i figli minori coniugati delle coppie di cui al primo trattino del punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, purché non siano accompagnati dai coniugi, se è nel loro interesse superiore essere considerati familiari;

ii) se il richiedente è un minore non coniugato:

- il padre, la madre, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale, o l'adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi nazionale dello Stato membro interessato;

- i fratelli minori del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, purché non siano coniugati o, se coniugati, non siano accompagnati dai coniugi, se è nel loro interesse superiore essere considerati familiari;

iii) se il richiedente è un minore coniugato, le persone di cui al punto ii), purché il richiedente non sia accompagnato dal coniuge, se è nell'interesse superiore del richiedente o dei suoi fratelli considerare familiari le persone di cui al punto ii);

⎢ 2003/9/CE

e) "rifugiato": qualsiasi persona rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;

f) "status di rifugiato": lo status riconosciuto da uno Stato membro alle persone aventi la qualità di rifugiato ed ammesse in quanto tali nel territorio di tale Stato membro;

g) "procedimenti" e "ricorsi": i procedimenti e i ricorsi stabiliti dal diritto nazionale degli Stati membri;

∫nuovo

d) "minore": il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore agli anni diciotto;

⎢ 2003/9/CE (adattato)

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e)h) "minore non accompagnato": persone d'età inferiore ai diciotto anni ? il minore ⎪ che entrino nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnateo da un adulto che ne sia responsabile per legge o ? per prassi nazionale dello Stato membro interessato ⎪ in base agli usi, fino a quando non siano effettivamente affidateo ad un tale adulto; il termine include il minorie che vengono viene abbandonatio dopo essere entratio nel territorio degli Stati membri;

f)i) "condizioni di accoglienza": il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva;

g)j) "condizioni materiali di accoglienza": le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, ? o una combinazione delle tre possibilità ⎪, nonché un sussidio per le spese giornaliere;

h)k) "trattenimento": il confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;

i)l) "centro di accoglienza": qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo;.

∫nuovo

j) “rappresentante”: la persona o l'organizzazione designata dalle autorità competenti ad agire in qualità di tutore per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l’interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione che funge da rappresentante designa una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore del minore, in conformità della presente direttiva;

k) "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente vulnerabile ai sensi dell'articolo 21, che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

⎢ 2003/9/CE (adattato)

?nuovo

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪ alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, √ comprese la frontiera, ∏ ? le acque territoriali o le zone di transito, ⎪ purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari già definiti all'articolo 2, lettera d), se inclusi nella domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪ a norma del diritto nazionale.

⎢ 2003/9/CE

?nuovo

2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3. La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi[12].

4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla ð direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] ï convenzione di Ginevra per i cittadini di paesi terzi e apolidi cui sia stato negato lo status di rifugiato.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e di parenti stretti dei richiedenti asilo presenti nello stesso Stato membro quando siano dipendenti da loro, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

Articolo 5

Informazione

1. Gli Stati membri informano i richiedenti asilo, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda ? di protezione internazionale ⎪ d'asilo all'autorità competente, almeno su di qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

⎢ 2003/9/CE (adattato)

?nuovo

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e, per quanto possibile, in una lingua ? che il richiedente asilo comprende o ⎪ Ö che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile Õ che è ragionevole presumere che il richiedente asilo comprenda. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

Articolo 6

Documentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ? protezione internazionale ⎪ asilo all'autorità competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.

2. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando il richiedente asilo è in stato di trattenimento e durante l'esame della domanda di ? protezione internazionale ⎪ asilo presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della domanda di ? protezione internazionale ⎪ asilo, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti asilo altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.

3. Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente asilo.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti asilo il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che ne rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato.

∫nuovo

6. Gli Stati membri non esigono documenti né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti asilo prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale.

⎢ 2003/9/CE

?nuovo

Articolo 7

Residenza e libera circolazione

1. I richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda ? di protezione internazionale ⎪.

3. Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi legali o di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale.

3.4. Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente asilo in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è presa caso per caso e definita dalla legislazione nazionale.

4.5. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti asilo un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 43 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.

Il richiedente asilo non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

5.6. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti asilo di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.

∫nuovo

Articolo 8

Trattenimento

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale ai sensi della direttiva […/…/UE] [direttiva procedure].

2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente asilo, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

3. Fatto salvo l'articolo 11 e il trattenimento ai fini di un procedimento penale, un richiedente può essere trattenuto soltanto:

a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;

b) per determinare, nel quadro di un colloquio preliminare, gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non avrebbero potuto ottenersi senza il trattenimento;

c) nel contesto di un procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio;

d) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Tutti questi motivi sono specificati nella normativa nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la normativa nazionale contempli disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un luogo assegnato.

Articolo 9

Garanzie per i richiedenti asilo trattenuti

1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto soltanto per il periodo in cui sussistono i motivi previsti dall'articolo 8, paragrafo 3.

Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono espletate con diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente asilo non giustificano un prolungamento del provvedimento.

2. Il trattenimento è disposto dall'autorità giudiziaria o amministrativa. Se è disposto dall'autorità amministrativa, deve essere confermato dall'autorità giudiziaria entro 72 ore dal suo inizio. Se l'autorità giudiziaria giudica illegittimo il trattenimento, o se non è presa alcuna decisione entro 72 ore, il richiedente asilo interessato è rilasciato immediatamente.

3. Il trattenimento è disposto per iscritto. Il provvedimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa e le procedure previste dalla normativa nazionale per contestarlo, in una lingua che il richiedente asilo comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Esso viene immediatamente consegnato al richiedente asilo trattenuto.

4. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giudiziaria a intervalli ragionevoli, o d'ufficio o su richiesta del richiedente asilo in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati o qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possono mettere in discussione la legittimità del trattenimento.

5. Nei casi di ricorso contro il provvedimento di trattenimento o di riesame del medesimo, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali qualora non possano sostenerne i costi e se necessario per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia.

L'assistenza e la rappresentanza legali comprendono, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la rappresentanza dinanzi alle autorità giudiziarie.

L'assistenza e la rappresentanza legali possono essere limitate agli avvocati o ai consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti asilo.

Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 10

Condizioni di trattenimento

1. Il trattenimento si effettua unicamente in appositi centri di trattenimento.

I richiedenti asilo trattenuti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale, salvo ove sia necessario preservare l'unità familiare e il richiedente vi acconsenta.

2. I richiedenti asilo trattenuti hanno accesso a spazi all'aria aperta.

3. Gli Stati membri garantiscono ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati la possibilità di comunicare con i richiedenti e di accedere ai centri di trattenimento. Lo stesso si applica alle organizzazioni che operano nel territorio dello Stato membro interessato per conto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, conformemente a un accordo con quello Stato membro.

4. Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato la possibilità di comunicare con i richiedenti asilo e di accedere ai centri di trattenimento. Possono essere imposte limitazioni all'accesso soltanto se obiettivamente necessarie, in virtù della legge nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purché non riducano drasticamente o rendano impossibile l'accesso.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile.

6. In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare:

a) al paragrafo 1, primo comma, qualora la sistemazione in appositi centri di trattenimento sia temporaneamente indisponibile e, di conseguenza, gli Stati membri siano costretti a ricorrere a istituti penitenziari, purché i richiedenti asilo trattenuti siano tenuti separati dai detenuti ordinari; i minori non accompagnati non possono comunque essere trattenuti in istituti penitenziari;

(b) al paragrafo 5, qualora i richiedenti asilo siano trattenuti in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'articolo 43 della direttiva […/…/UE] [direttiva procedure].

Articolo 11

Trattenimento di persone vulnerabili e di persone con esigenze di accoglienza particolari

1. In qualsiasi circostanza, le persone vulnerabili possono essere trattenute soltanto se è stabilito che il loro stato di salute, anche mentale, e il loro benessere non risentiranno in maniera significativa del trattenimento.

Alle persone vulnerabili trattenute gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro situazione particolare, anche dal punto di vista sanitario.

2. I minori possono essere trattenuti soltanto nell'interesse superiore del singolo minore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2.

Il trattenimento di minori è disposto solo in ultima istanza, avendo appurato che misure alternative meno coercitive non avrebbero effetto. I minori sono trattenuti per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei.

Il trattenimento di minori non accompagnati è disposto solo in casi particolarmente eccezionali.

Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.

I minori hanno accesso a spazi all'aria aperta.

Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.

3. Le famiglie trattenute usufruiscono di una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità.

4. Alle richiedenti asilo trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli uomini, salvo se si tratti di familiari e tutti gli interessati vi acconsentano.

Si possono applicare eccezioni anche per l'uso degli spazi comuni destinati ad attività ricreative o sociali, compresa la fornitura dei pasti.

5. In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2, quarto comma, al paragrafo 3 e al paragrafo 4, primo comma, se il richiedente asilo è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'articolo 43 della direttiva […/…/UE] [direttiva procedure].

⎢ 2003/9/CE

?nuovo

Articolo 12 8

Nucleo familiare

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente asilo, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente asilo.

Articolo 13 9

Esami medici

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti ad esame medico per ragioni di sanità pubblica.

Articolo 14 10

Scolarizzazione e istruzione dei minori

1. Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti asilo e ai richiedenti asilo minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini dello Stato membro ospitante, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

Sono considerati minori le persone di età inferiore alla maggiore età fissata nello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata. Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di ? protezione internazionale ⎪ asilo da parte ? o per conto ⎪ del minore o dei suoi genitori. Questo periodo può essere esteso a un anno quando è impartita un'istruzione specifica per facilitare l'accesso al sistema educativo.

∫nuovo

Sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l'accesso al sistema educativo nazionale e l'integrazione nel medesimo.

⎢ 2003/9/CE

?nuovo

3. Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro ? offre ⎪ può offrire altre modalità d'insegnamento ? conformemente al diritto e alle prassi nazionali ⎪.

Articolo 15 11

Lavoro

1. Gli Stati membri stabiliscono un periodo a decorrere dalla data di presentazione della domanda di asilo in cui i richiedenti asilo non hanno accesso al mercato del lavoro.

∫nuovo

1. Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Gli Stati membri possono prorogare tale termine per un periodo massimo di ulteriori sei mesi, nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, lettere b) e c), della direttiva […/…/UE] [direttiva procedure].

ê 2003/9/CE

ð nuovo

2. Se entro un anno dalla presentazione della domanda di asilo non è stata presa una decisione in primo grado e il ritardo non può essere attribuito al richiedente asilo, gGli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro ð conformemente alla normativa nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso ï

3. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

4. Per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare

Articolo 16 12

Formazione professionale

Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti asilo alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente asilo, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 15 11.

Articolo 17 13

Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di asilo ð protezione internazionale ï .

⎢ 2003/9/CE (adattato)

2. Gli Stati membri √ provvedono a che ∏ adottano disposizioni relative alle condizioni materiali di accoglienza che garantiscano una √ assicurino un'adeguata ∏ qualità di vita √ che garantisca il sostentamento dei richiedenti protezione internazionale e ne tuteli la salute fisica e mentale ∏ adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo.

⎢ 2003/9/CE

?nuovo

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone ? vulnerabili ⎪ portatrici di particolari esigenze, ai sensi dell'articolo ? 21 ⎪ 17 , nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti asilo non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti asilo a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti asilo dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.

5. Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o mediante una combinazione di queste misure.

Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato in conformità dei principi stabiliti nel presente articolo.

∫nuovo

5. Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base del punto o dei punti di riferimento stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, per garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini, come il livello minimo di assistenza sociale. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono accordare ai richiedenti asilo un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini.

⎢ 2003/9/CE (adattato)

?nuovo

Articolo 18 14

Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

1. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti asilo durante l'esame della domanda d'asilo ? di protezione internazionale ⎪ presentata alla frontiera ? o in zone di transito ⎪;

b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;

c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

2. ð Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli articoli 10 e 11, ï Ö in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), Õ Ggli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti asilo alloggiati ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia garantito quanto segue:

a) √sia garantita ai richiedenti ∏ la tutela della vita familiare;

b) √i richiedenti abbiano ∏ la possibilità di comunicare con i parenti, ? gli avvocati o ⎪ i consulenti √ legali, ∏ giuridici, nonché i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e ? altri organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi competenti; ⎪ delle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dagli Stati membri.

⎢ 2003/9/CE articolo 14, paragrafo 7 (adattato)

?nuovo

c) ð ai familiari, ï Ai consulenti giuridici o ai consiglieri √ agli avvocati o ai consulenti legali ∏ dei richiedenti asilo nonché ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati √ (UNHCR) e di ∏ o delle organizzazioni non governative ? competenti ⎪ da esso delegate e riconosciute dallo Stato membro interessato, è sia consentito l'accesso ai centri di accoglienza e alle altre strutture alloggiative, al fine di assistere tali richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza √ di tali locali ∏ dei centri e delle strutture e dei richiedenti asilo.

∫nuovo

3. Gli Stati membri tengono conto delle differenze di sesso e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

⎢ 2003/9/CE (adattato)

?nuovo

4. Gli Stati membri √ prendono le misure opportune per prevenire ∏ prestano particolare attenzione alla prevenzione della violenza ? e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale, ⎪ all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in base agli usi.

5. 4. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti asilo da una struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti asilo possano informare i loro ? avvocati o ⎪ consulenti √ legali ∏ giuridici del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

6. 5. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette all'obbligo di riservatezza, quale previsto dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

7. 6. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

7. Ai consulenti giuridici o ai consiglieri dei richiedenti asilo nonché ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o delle organizzazioni non governative da esso delegate e riconosciute dallo Stato membro interessato, è consentito l'accesso ai centri di accoglienza e alle altre strutture alloggiative, al fine di assistere tali richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei centri e delle strutture e dei richiedenti asilo.

8. ?In casi debitamente giustificati ⎪ Ggli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

a) - sia richiesta una prima valutazione delle esigenze specifiche del richiedente asilo ? , ai sensi dell'articolo 22 ⎪,

- le condizioni materiali di accoglienza di cui al presente articolo non siano disponibili in una determinata area geografica,

b) - le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite,

- il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o confinato in posti di frontiera.

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.

Articolo 19 15

Assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie ? o dei disturbi post-traumatici ⎪.

2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo che presentino con esigenze ð di accoglienza ï particolari ? , comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica ⎪.

CAPO III

RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI √ MATERIALI ∏ DI ACCOGLIENZA

Articolo 20 16

Riduzione o revoca delle condizioni √ materiali ∏ di accoglienza

1. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni √ materiali ∏ di accoglienza nei seguenti casi:

a) qualora il richiedente asilo:

a) - lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o

b) - contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o,

c) - abbia già presentato ð una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 2, lettera q), della direttiva […/…/UE] [direttiva procedure] ï una domanda nel medesimo Stato membro √, o ∏

√d) qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza. ∏

√In relazione ai casi a) e b), ∏ Sse il richiedente asilo viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene presa una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino dellea concessione di tutte le condizioni √ materiali ∏ di accoglienza √ revocate o ridotte ∏ o di una parte di esse;.

b) qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.

2. Uno Stato membro può rifiutare condizioni di accoglienza qualora un richiedente asilo non abbia dimostrato di aver presentato la sua domanda non appena ciò fosse ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.

2. 3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

3. 4. Le decisioni di ridurre, revocare, o rifiutare le condizioni √ materiali ∏ di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 3 sono adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'articolo ? 21 ⎪ 17 , tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso al pronto soccorso ? all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 19 ⎪.

4. 5. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia presa una decisione negativa √ ai sensi del paragrafo 3 ∏.

CAPO IV

DISPOSIZIONI A FAVORE ? DELLE PERSONE VULNERABILI ⎪ DI PERSONE PORTATRICI DI ESIGENZE PARTICOLARI

Articolo 21 17

Principio generale

1. Nelle misure nazionali di attuazione ? della presente direttiva ⎪ delle disposizioni del capo II, relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, ? le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie fisiche o mentali o da disturbi post-traumatici e ⎪ le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto alle persone riconosciute portatrici di particolari esigenze in base ad una verifica individuale della loro situazione.

∫nuovo

Articolo 22

Determinare le particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili

1. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi diretti a determinare se il richiedente sia una persona vulnerabile e se, in tal caso, abbia esigenze di accoglienza particolari e a precisare la natura delle stesse. Tali meccanismi sono attivati entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

Gli Stati membri assicurano un sostegno adeguato alle persone con esigenze di accoglienza particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione.

2. I meccanismi di determinazione di cui al paragrafo 1 non pregiudicano la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cui alla direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

⎢ 2003/9/CE (adattato)

?nuovo

Articolo 23 18

Minori

1. Il prevalente L'interesse √ superiore ∏ del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. ?Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore. ⎪

∫nuovo

2. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) le possibilità di ricongiungimento familiare;

b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo all'appartenenza etnica, religiosa, culturale e linguistica;

c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta;

d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), e attività all'aria aperta.

⎢ 2003/9/CE

4. 2. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

⎢2003/9/CE, articolo 14, paragrafo 3

?nuovo

5. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in base agli usi ? alla prassi nazionale degli Stati membri interessati, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione ⎪.

⎢ 2003/9/CE (adattato)

?nuovo

Articolo 24 19

Minori non accompagnati

1. Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza ? che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Tale rappresentante ha la competenza necessaria a trattare con i minori e svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2. ⎪

Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche.

2. I minori non accompagnati che presentano domanda di ? protezione internazionale ⎪ asilo, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro ospite in cui la domanda ? di protezione internazionale ⎪ d'asilo è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

a) presso familiari adulti;

b) presso una famiglia affidataria;

c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;

d) in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti asilo ? , se è nel loro interesse superiore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2 ⎪.

Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto del prevalente dell'interesse √ superiore ∏ del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

⎢ 2003/9/CE (adattato)

?nuovo

3. ð Gli Stati membri stabiliscono meccanismi per rintracciare i familiari di un minore non accompagnato. ï Ö Essi Õ Gli Stati membri, a tutela del prevalente interesse del minore non accompagnato, si adoperano per ð iniziano a ï rintracciare quanto prima i suoi familiari Ö del minore non accompagnato Õ ð, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore ï Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

ê 2003/9/CE

ð nuovo

4. Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto ð e continuano a ricevere ï e ricevono una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

Articolo 25 20

Vittime di tortura e di violenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per i danni provocati dagli atti sopra menzionati ð, e accedano in particolare a servizi di riabilitazione, comprendenti la possibilità di usufruire di assistenza medica e psicologica ï.

∫nuovo

2. Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

⎢ 2003/9/CE (adattato)

?nuovo

CAPO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 26 21

Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni negative relative alla concessione ? , alla revoca o alla riduzione ⎪ di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate a norma dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti asilo possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o revisione ? , in fatto e in diritto, ⎪ dinanzi a un organo giudiziario.

∫nuovo

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che i richiedenti asilo abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali qualora non possano sostenerne i costi e se necessario per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia.

L'assistenza e la rappresentanza legali comprendono, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la rappresentanza dinanzi alle autorità giudiziarie.

L'assistenza e la rappresentanza legali possono essere limitate agli avvocati o ai consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti asilo.

⎢ 2003/9/CE

?nuovo

2. Le modalità di accesso all'assistenza ? e alla rappresentanza ⎪ legalei in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

CAPO VI

AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Articolo 22

Cooperazione

Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i dati, suddivisi per età e sesso, relativi al numero di persone alle quali si applicano le condizioni di accoglienza e forniscono informazioni complete su tipo, denominazione e forma dei documenti di cui all'articolo 6.

∫nuovo

Articolo 27

Autorità competenti

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

⎢ 2003/9/CE

?nuovo

Articolo 28 23

Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

1. Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, ? mettono in atto opportuni meccanismi con cui ⎪ assicuranore adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello qualitativo delle condizioni di accoglienza.

∫nuovo

2. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, con decorrenza da [un anno dal termine di recepimento], le pertinenti informazioni usando il modulo di cui all'allegato I.

⎢ 2003/9/CE

Articolo 29 24

Personale e risorse

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti asilo di entrambi i sessi.

2. Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie per l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

⎢ 2003/9/CE (adattato)

?nuovo

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 25

Relazioni

Entro ? [due anni dal termine di recepimento] ⎪ il 6 agosto 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione, ivi compresi i dati statistici di cui all'articolo 22 entro il ð […/…/…] ï 6 febbraio 2006

Successivamente a tale √ alla prima ∏ relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

⎢ 2003/9/CE (adattato)

Articolo 31 26

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2005 √ agli articoli […] [articoli modificati nella sostanza rispetto alla direttiva precedente] e all'allegato I entro il […] ∏. Essi ne informano √ comunicano ∏ immediatamente alla Commissione √ il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva ∏.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti. √Esse recano altresì un’indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri. ∏

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle √ principali ∏ disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

ê

Articolo 32

Abrogazione

La direttiva 2003/9/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

⎢ 2003/9/CE (adattato)

Articolo 33 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il √ ventesimo ∏ giorno √ successivo ∏ dealla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

√Gli articoli […] [ articoli rimasti invariati rispetto alla direttiva precedente ] e l'allegato I si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma]. ∏

Articolo 34 28

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità √ dei trattati ∏ del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a [...]

Per il Parlamento europeo

Il presidente […]

Per il Consiglio

Il presidente […]

∫nuovo

ALLEGATO I

Modulo per la comunicazione, a cura degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva […/…/UE]. Trascorsa la data di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della presente direttiva, occorre ripresentare alla Commissione tali informazioni se una modifica sostanziale nella legge o nella prassi nazionale rende necessario aggiornarle.

1. Sulla base dell'articolo 2, lettera k), e dell'articolo 22 della direttiva […/…/UE], indicare le varie fasi di identificazione delle persone con particolari esigenze di accoglienza, specificando il momento in cui tale identificazione ha inizio e come vengono affrontate di conseguenza tali esigenze, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati, le vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale e le vittime della tratta.

2. Fornire informazioni complete su tipo, denominazione e formato dei documenti di cui all'articolo 6 della direttiva […/…/UE].

3. Con riferimento all'articolo 15 della direttiva [.../.../UE], indicare in qual misura l'accesso dei richiedenti asilo al mercato del lavoro è subordinato a determinate condizioni e descrivere tali limitazioni nel dettaglio.

4. Con riferimento all'articolo 2, lettera g), della direttiva […/…/UE], descrivere in che modo sono fornite le condizioni materiali di accoglienza (cioè in natura, in denaro, in buoni o in una combinazione di questi elementi) e indicare l'importo del sussidio per le spese giornaliere versato ai richiedenti asilo.

5. Ove opportuno, con riferimento all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva [.../.../UE], illustrare il punto o i punti di riferimento applicati per legge o prassi nazionali per determinare il livello di assistenza finanziaria accordata ai richiedenti asilo. Se i richiedenti asilo sono trattati in modo meno favorevole rispetto ai cittadini nazionali, spiegarne i motivi.

ê

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata(cfr. articolo 32)

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio | (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18). |

Parte B

Termine di recepimento nel diritto interno(cfr. articolo 31)

Direttiva | Termine del recepimento |

2003/9/CE | 6 febbraio 2005 |

ê

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 2003/9/CE | La presente direttiva |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2, frase introduttiva | Articolo 2, frase introduttiva |

Articolo 2, lettera a) | - |

Articolo 2, lettera b) | - |

- | Articolo 2, lettera a) |

Articolo 2, lettera c) | Articolo 2, lettera b) |

Articolo 2, lettera d), frase introduttiva | Articolo 2, lettera c), frase introduttiva |

- | Articolo 2, lettera c), punto i), frase introduttiva |

Articolo 2, lettera d), punto i) | Articolo 2, lettera c), punto i), primo trattino |

Articolo 2, lettera d), punto ii) | Articolo 2, lettera c), punto i), secondo trattino |

- | Articolo 2, lettera c), punto i), terzo trattino |

- | Articolo 2, lettera c), punto ii), frase introduttiva |

- | Articolo 2, lettera c), punto ii), primo trattino |

Articolo 2, lettera c), punto ii), secondo trattino |

- | Articolo 2, lettera c), punto iii) |

Articolo 2, lettere e), f) e g) | - |

- | Articolo 2, lettera d) |

Articolo 2, lettera h) | Articolo 2, lettera e) |

Articolo 2, lettera i) | Articolo 2, lettera f) |

Articolo 2, lettera j) | Articolo 2, lettera g) |

Articolo 2, lettera k) | Articolo 2, lettera i) |

Articolo 2, lettera l) | Articolo 2, lettera j) |

- | Articolo 2, lettera k) |

- | Articolo 2, lettera l) |

Articolo 3 | Articolo 3 |

Articolo 4 | Articolo 4 |

Articolo 5 | Articolo 5 |

Articolo 6, paragrafi da 1 a 5 | Articolo 6, paragrafi da 1 a 5 |

- | Articolo 6, paragrafo 6 |

Articolo 6, paragrafi da 2 a 5 | Articolo 6, paragrafi da 2 a 5 |

Articolo 7, paragrafi 1 e 2 | Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 7, paragrafo 3 | - |

Articolo 7, paragrafi da 4 a 6 | Articolo 7, paragrafi da 3 a 5 |

- | Articolo 8 |

- | Articolo 9 |

- | Articolo 10 |

- | Articolo 11 |

Articolo 8 | Articolo 12 |

Articolo 9 | Articolo 13 |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 14, paragrafo 1 |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 14, paragrafo 2, primo comma |

- | Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma |

Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 14, paragrafo 3 |

Articolo 11, paragrafo 1 | - |

- | Articolo 15, paragrafo 1 |

Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 15, paragrafo 2 |

Articolo 11, paragrafo 3 | Articolo 15, paragrafo 3 |

Articolo 11, paragrafo 4 | - |

Articolo 12 | Articolo 16 |

Articolo 13, paragrafi da 1 a 4 | Articolo 17, paragrafi da 1 a 4 |

Articolo 13, paragrafo 5 | - |

- | Articolo 17, paragrafo 5 |

Articolo 14, paragrafo 1 | Articolo 18, paragrafo 1 |

Articolo 14, paragrafo 2, frase introduttiva, lettere a) e b) | Articolo 18, paragrafo 2, frase introduttiva, lettere a) e b) |

- [ex articolo 14, paragrafo 7, adattato] | Articolo 18, paragrafo 2, lettera c) |

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 18, paragrafo 4 |

Articolo 14, paragrafo 3 | - |

Articolo 14, paragrafo 4 | Articolo 18, paragrafo 5 |

Articolo 14, paragrafo 5 | Articolo 18, paragrafo 6 |

Articolo 14, paragrafo 6 | Articolo 18, paragrafo 7 |

Articolo 14, paragrafo 8, frase introduttiva, primo trattino | Articolo 18, paragrafo 8, frase introduttiva, lettera a) |

Articolo 14, paragrafo 8, secondo trattino | - |

Articolo 14, paragrafo 8, terzo trattino | Articolo 18, paragrafo 8, lettera b) |

Articolo 14, paragrafo 8, primo comma | Articolo 18, paragrafo 8, primo comma |

Articolo 14, paragrafo 8, terzo e quarto comma | Articolo 18, paragrafo 8, lettere b) e c) |

Articolo 14, paragrafo 8, quarto trattino | - |

Articolo 14, paragrafo 8, secondo comma | Articolo 18, paragrafo 8, secondo comma |

Articolo 15 | Articolo 19 |

Articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva | Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva |

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) | - |

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo comma | Articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |

- | Articolo 20, paragrafo 1, lettera d) |

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 20, secondo comma |

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), primo comma | - |

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), secondo comma | - |

Articolo 16, paragrafo 2 | - |

Articolo 16, paragrafi da 3 a 5 | Articolo 20, paragrafi da 2 a 4 |

Articolo 17, paragrafo 1 | Articolo 21 |

Articolo 17, paragrafo 2 | - |

- | Articolo 22 |

Articolo 18, paragrafo 1 | Articolo 23, paragrafo 1 |

- | Articolo 23, paragrafi 2 e 3 |

Articolo 18, paragrafo 2 | Articolo 23, paragrafo 4 |

Articolo 23, paragrafo 5 |

Articolo 19 | Articolo 24 |

Articolo 20 | Articolo 25, paragrafo 1 |

- | Articolo 25, paragrafo 2 |

Articolo 21, paragrafo 1 | Articolo 26, paragrafo 1 |

- | Articolo 26, paragrafo 2 |

Articolo 21, paragrafo 2 | Articolo 26, paragrafo 2 |

Articolo 22 | - |

- | Articolo 27 |

Articolo 23 | Articolo 28, paragrafo 1 |

- | Articolo 28, paragrafo 2 |

Articolo 24 | Articolo 29 |

Articolo 25 | Articolo 30 |

Articolo 26 | Articolo 31 |

- | Articolo 32 |

Articolo 27 | Articolo 33, primo comma |

- | Articolo 33, secondo comma |

Articolo 28 | Articolo 34 |

– | Allegato I |

– | Allegato II |

- | Allegato III |

[1] COM(2008) 360 definitivo.

[2] GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

[3] GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 348.

[4] SEC(2008) 2944.

[5] GU C 317 del 23.12.2009, pag. 110.

[6] GU C 79 del 27.3.2010, pag. 58.

[7] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Studio sulle connessioni tra migrazione legale e illegale", COM(2004) 412 definitivo.

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU C […] del […], pag. […].

[10] GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

[11] GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

[12] GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

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