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Document 32013R0657

Regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 190, 11.7.2013, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2023; abrog. impl. da 32023R1770

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/657/oj

11.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 657/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione (3), prevede l’introduzione coordinata delle comunicazioni vocali bordo-terra basate su una riduzione della spaziatura dei canali a 8,33 kHz, con l’obiettivo di aumentare il numero di frequenze disponibili per comunicazioni vocali bordo-terra e che consentono un aumento del numero di settori di spazio aereo e le relative capacità di controllo del traffico aereo.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 3) del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 intende imporre un obiettivo agli Stati membri elencati nell’allegato I, qualora il numero di nuove conversioni alla canalizzazione a 8,33 kHz equivalga ad almeno il 25 % del numero totale delle assegnazioni di frequenze con canalizzazione a 25 kHz assegnate a tutti i centri di controllo d’area nello Stato membro. Tuttavia, l’attuale testo pubblicato dell’articolo 6, paragrafo 3, potrebbe essere interpretato come un obbligo meno ambizioso, che potrebbe in effetti ridurre in maniera significativa la funzione di generare ulteriori frequenze, per gli Stati membri che hanno più di un centro di controllo di area.

(3)

Scopo della modifica è chiarire l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 e pertanto la data di applicazione di tale atto prevista in origine deve restare immutata.

(4)

Occorre dunque modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri elencati nell’allegato I attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, un numero di nuove conversioni alla canalizzazione a 8,33 kHz pari almeno al 25 % del numero totale di assegnazioni di frequenze con canalizzazione a 25 kHz riportate nel registro centrale e destinate a centri di controllo d’area (di seguito "ACC") situati nel loro territorio. Tali conversioni non si limitano alle assegnazioni di frequenze agli ACC e non includono le assegnazioni di frequenze per le comunicazioni di controllo operativo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14.


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