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Document 32002R2331

Regolamento (CE) n. 2331/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 899/2002 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia

GU L 349 del 24.12.2002, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2331/oj

32002R2331

Regolamento (CE) n. 2331/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 899/2002 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/2002 pag. 0019 - 0019


Regolamento (CE) n. 2331/2002 della Commissione

del 23 dicembre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 899/2002 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002(4), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Si sono conclusi i negoziati per l'adozione di accordi commerciali tra la Comunità e la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e la liberalizzazione totale del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni previste è la soppressione delle restituzioni. Tale soppressione riguarda in particolare il frumento tenero.

(2) In vista dell'adozione di tali accordi e allo scopo di chiarire le condizioni di esportazione all'inizio del 2003 per tutti gli operatori del settore cerealicolo, tenuto conto in particolare della durata dei certificati d'esportazione, è opportuno sopprimere le restituzioni per il frumento tenero a partire dal 1o gennaio 2003.

(3) Occorre dunque modificare le destinazioni previste dal regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 1520/2002(6).

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 899/2002 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente testo:

"Regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia";

2) all'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

"2. L'aggiudicazione riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia.";

3) il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

"Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

(5) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 11.

(6) GU L 228 del 24.8.2002, pag. 18.

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