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Document 31997D0145

97/145/CE: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Spagna ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

GU L 56 del 26.2.1997, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/145/oj

31997D0145

97/145/CE: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Spagna ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 26/02/1997 pag. 0018 - 0018


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Spagna ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (97/145/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE (1), del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dalla Spagna il 2 luglio 1996, consolidata dalla documentazione pervenuta alla Commissione in data 15 luglio 1996 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo e due sue varianti, di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 del regolamento ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) n. 7 installato in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE della Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore, e dei loro rimorchi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga presentata dalla Spagna per la produzione e l'installazione di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 del regolamento ECE n. 7 istallato in conformità del regolamento ECE n. 48 sui tipi di veicolo ai quali è destinato, è approvata.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

(4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.

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