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Document 31989L0440

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (89/440/CEE)

OJ L 210, 21.7.1989, p. 1–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 23
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 23

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1993; abrogato e sostituito da 393L0037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/440/oj

31989L0440

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (89/440/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 21/07/1989 pag. 0001 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 5 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 5 pag. 0003


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (89/440/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che è necessario definire le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando le conclusioni dei Consigli europei successivi in merito alla necessità di realizzare il mercato interno;

considerando il libro bianco sul completamento del mercato interno, in particolare il suo calendario e il suo programma d'azione previsti per realizzare l'apertura dei mercati degli appalti di lavori pubblici;

considerando la comunicazione della Commissione al Consiglio del 19 giugno 1986 sugli appalti pubblici nella Comunità;

GU n. C 69 del 20. 3. 1989, pag. 69.

considerando che gli appalti di lavori pubblici sono disciplinati dalla direttiva 71/305/CEE (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nonché dalla direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972, relativa alle modalità e condizioni di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici (4), dalla dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 26 luglio 1971, sulle procedure da seguire in materia di concessioni di lavori pubblici (5), e dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un comitato consultivo per gli appalti pubblici (6), modificata dalla decisione 77/63/CEE (7);

considerando che la realizzazione di una libertà di stabilimento e di una libera prestazione dei servizi effettive in materia di appalti di lavori pubblici esige il miglioramento e l'ampliamento di garanzie previste dalle direttive relative alla trasparenza delle procedure e pratiche di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, al fine di rafforzare la vigilanza sul rispetto del divieto di restrizioni e ridurre nel contempo la disparità delle condizioni di concorrenza tra cittadini degli Stati membri;

considerando che la presente direttiva non osta all'applicazione in particolare dell'articolo 36 del trattato;

considerando che occorre precisare meglio la nozione di appalti di lavori pubblici, per tener conto in particolare delle

nuove forme contrattuali di aggiudicazione degli appalti e introdurre criteri intesi a definire tutti gli enti assoggettati alle norme della direttiva 71/305/CEE;

considerando che l'elenco degli organismi e delle categorie di organismi figurante nell'allegato I deve essere il più completo possibile;

considerando che occorre anche estendere le disposizioni della direttiva 71/305/CEE ai lavori che sono sovvenzionati dagli Stati e che non rientrano nelle definizioni dell'articolo 1;

considerando che, tenuto conto della crescente importanza delle concessioni nel settore dei lavori pubblici e della loro natura specifica, è opportuno includere nella direttiva 71/305/CEE regole di pubblicità in materia;

considerando che occorre precisare la portata delle deroghe per settore di attività, al fine di evitare, tenuto conto delle interpretazioni divergenti, un inasprimento degli squilibri tra Stati membri nell'applicazione della direttiva 71/305/CEE;

considerando che nel 1971 il limite a partire da cui gli appalti di lavori pubblici erano disciplinati dalla direttiva 71/305/CEE era stato fissato a un milione di ecu; che, tenuto conto dell'aumento dei costi dell'edilizia e dell'interesse delle piccole e medie imprese a partecipare ad appalti di entità media, è opportuno stabilire a 5 milioni di ecu il suddetto limite;

considerando che al fine di eliminare pratiche restrittive della concorrenza in generale e al fine, in particolare, della completa partecipazione agli appalti di cittadini di altri Stati membri in particolare occorre realizzare una migliore apertura agli offerenti nelle procedure di aggiudicazione di appalti;

considerando che è opportuno istituire una procedura negoziata che già esiste nella pratica di taluni Stati membri, al fine di limitare il ricorso alla procedura eccezionale prevista all'articolo 9 della direttiva 71/305/CEE;

considerando che la procedura negoziata deve essere considerata eccezionale e che pertanto deve essere applicata soltanto in casi elencati tassativamente;

considerando che è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici facciano conoscere ai candidati o agli offerenti esclusi i motivi del rigetto della loro candidatura o offerta e redigano un verbale sullo svolgimento di ciascuna procedura di aggiudicazione di appalti;

considerando che occorre adattare le norme tecniche comuni alla nuova politica comunitaria in materia di normalizzazione e standardizzazione;

considerando che, al fine di instaurare le condizioni necessarie per una concorrenza efficace al livello comunitario, le quali mettano le imprese degli altri Stati membri in grado di rispondervi in condizioni comparabili a quelle delle imprese nazionali e suscitino un maggior interesse e una maggiore

partecipazione agli appalti di lavori pubblici da parte di un numero più elevato di imprenditori, è opportuno rendere più trasparente l'insieme delle operazioni e procedure che assicurano la concorrenza tra imprenditori; che occorre anche che le amministrazioni aggiudicatrici facciano conoscere i loro progetti di futuri appalti di lavori per mezzo di una preinformazione a livello comunitario e che sia inoltre resa pubblica con lo stesso mezzo qualsiasi informazione utile sulle condizioni in cui sono stati aggiudicati i vari appalti;

considerando che al fine di migliorare l'accesso e la partecipazione di un maggior numero di imprese e consentire loro la presentazione di offerte in termini ragionevoli, in particolare per i lavori di grande portata, che in generale comportano una notevole complessità tecnica e organizzativa, è opportuno prolungare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte;

considerando che è nell'interesse generale incoraggiare il progresso tecnico nell'edilizia e nei lavori pubblici, affinché il trasferimento di tecnologie e di know-how da uno Stato membro all'altro giovi non solo a tutti gli utilizzatori, ma anche alle categorie professionali interessate;

considerando che nella Comunità sono già in corso lavori per giungere a istituire capitolati d'oneri basati sui risultati in luogo di prescrizioni tecniche dettagliate; che pertanto è opportuno dare sin da ora agli imprenditori della Comunità la possibilità di proporre, nel rispetto di talune condizioni, certe varianti;

considerando che per assicurare la trasparenza delle condizioni di esecuzione dell'apppalto in questione le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere informazioni sulla quota di mercato che verrebbe eventualmente subappaltata dall'offerente a terzi;

considerando che potrebbe essere utile migliorare la trasparenza nel settore degli obblighi relativi alla tutela ed alle condizioni di lavoro vigenti nello Stato membro in cui verranno eseguiti i lavori;

considerando che è opportuno che le disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici a favore dello sviluppo regionale rispondano agli obiettivi della Comunità e siano conformi ai principi del trattato;

considerando che è opportuno includere nella direttiva 71/305/CEE opportune disposizioni in materia di statistiche, per migliorare e sistematizzare l'informazione sul modo in cui le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti;

considerando che il Regno di Spagna ha adottato recentemente una legislazione per recepire la direttiva 71/305/CEE; che è opportuno accordare al Regno di Spagna un periodo supplementare per recepire la presente direttiva, dato che nuove modifiche in questo momento pregiudicherebbero negativamente l'adattamento del settore privato in questo Stato;

considerando che per motivi analoghi la Repubblica portoghese ha bisogno di un periodo transitorio;

considerando che la Repubblica ellenica sta per adattare la propria legislazione alla direttiva 71/305/CEE e che l'incorporazione in questo momento di altre regolamentazioni comunitarie pregiudicherebbe negativamente il settore degli appalti pubblici ed in particolare taluni fattori economicamente importanti come la stabilità, la trasparenza ed il mantenimento a lungo termine delle condizioni commerciali;

considerando che, in seguito alle conclusioni delle citate sessioni del Consiglio europeo, nonché del libro bianco e della citata comunicazione della Commissione al Consiglio, è opportuno modificare la direttiva 71/305/CEE e abrogare la direttiva 72/277/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 La direttiva 71/305/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva

a) gli "appalti di lavori pubblici'' sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera di cui alla lettera c) oppure di far eseguire, con qualsiasi mezzo, un'opera rispondente ai bisogni specificati dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) si considerando "amministrazioni aggiudicatrici'' lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico nonché le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.

Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e

- dotato di personalità giuridica, e

- la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta a controllo di questi ultimi,

oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi degli organismi o delle categorie di organismi di diritto pubblico che possiedono i requisiti di cui alla presente lettera, secondo comma figurano nell'allegato I. Questi elenchi devono essere il più completi possibile e possono subire revisioni secondo la procedura di cui all'articolo 30 ter. A tal fine, gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate ai suddetti elenchi;

c) s'intende per opera il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplica una funzione economica o tecnica;

d)

la "concessione di lavori pubblici'' è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di quelle contemplate alla lettera a), ad eccezione del fatto che la controprestazione di lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo;

e)

le "procedure aperte'' sono le procedure nazionali in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;

f)

le "procedure ristrette'' sono le procedure nazionali in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;

g)

le "procedure negoziate'' sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto;

h)

l'imprenditore che ha presentato un'offerta è designato con il termine "offerente''; chi ha chiesto un invito a partecipare a una procedura ristretta e negoziata, è destinato con il termine "candidato''.»

2) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 bis

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50 % un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

2. Il paragrafo 1 riguarda solo gli appalti rientranti nella classe 50, gruppo 502 della Nomenclatura gene-

rale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) e gli appalti riguardanti i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi.

Articolo 1 ter

1. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici concludano un contratto di concessione di lavori, le regole di pubblicità definite all'articolo 12, paragrafi 3, 6, 7 e 9 a 13, nonché all'articolo 15 bis sono applicabili a tale contratto se il suo valore è pari o superiore a 5 000 000 di ecu.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può:

- imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 % del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare detta percentuale; questa percentuale minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori;

- oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.

3. Se il concessionario è egli stesso una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b), egli è tenuto, per i lavori da fare eseguire a terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i concessionari di lavori, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, applichino le regole di pubblicità definite all'articolo 12, paragrafi 4, 6, 7 e da 9 a 13, nonché all'articolo 15 ter, per gli appalti che essi concludono con terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 5 000 000 ecu. Tuttavia, non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori soddisfa le condizioni d'applicazione dei casi elencati all'articolo 5, paragrafo 3.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione né le imprese ad esse collegate.

Per "impresa collegata'' s'intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per via della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano. Si presuppone l'influenza dominante se un'impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa:

- detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa

o

- dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa

o

- può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o di vigilanza dell'impresa.

L'elenco tassativo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. Tale elenco viene aggiornato secondo le modifiche che intervengono successivamente nei rapporti tra le imprese.»

3) L'articolo 2 è soppresso.

4) L'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 è soppresso ed il testo dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5 è sostituito dal testo seguente:

«4. La presente direttiva non riguarda:

a) gli appalti di lavori attribuiti da vettori che effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali;

b) gli appalti di lavori attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nella misura in cui tali appalti abbiano per oggetto la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile, nonché dalle amministrazioni aggiudicatrici la cui principale attività consiste nella produzione e nell'erogazione di energia;

c) gli appalti di lavori se essi sono dichiarati segreti o se la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato o se lo esige la tutela degli interessi essenziali di tale Stato.»

5) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

La presente direttiva non riguarda gli appalti di lavori pubblici disciplinati da norme di procedura diverse e aggiudicati in virtù:

a) di un accordo internazionale, concluso, conformemente al trattato CEE, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà comunicato alla Commissione, che potrà procedere a una consultazione in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, istituito dalla decisione 71/306/CEE (8), modificata dalla decisione 77/63/CEE (9);

b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

(10) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15.

(11) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 15.»

6) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

1. Le disposizioni della presente direttiva riguardano gli appalti di lavori pubblici il cui importo, stimato IVA esclusa, è pari o superiore a 5 000 000 di ecu.

2. Il controvalore del limite in monete nazionali è, di norma, riveduto ogni due anni con effetto al 1g gennaio 1993. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero delle monete nazionali espresse in ecu durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di ottobre precedente la revisione che ha effetto il 1g gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre.

3. Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali è oggetto di un appalto, il valore di ciascun lotto deve essere preso in considerazione per valutare l'importo di cui al paragrafo 1. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all'importo di cui al paragrafo 1, le disposizioni di tale paragrafo si applicano a tutti i lotti. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'applicazione del paragrafo 1 per i lotti il cui valore, stimato senza IVA, sia inferiore a 1 milione di ecu, purché l'importo cumulato di detti lotti non superi il 20 % del valore complessivo dei lotti.

4. Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi, al fine di sottrarsi all'applicazione dei paragrafi precedenti.

5. Per il calcolo dell'importo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 5 viene preso in considerazione, oltre al valore degli importi degli appalti di lavori pubblici, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori e messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.»

7) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1. Nell'attribuire gli appalti di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, lettere e), f) e g), adattate alla presente direttiva.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori pubblici mediante la procedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e noti, nei casi seguenti:

a) in caso di offerte irregolari, dopo che sia stata esperita una procedura aperta o ristretta, o in caso di deposito di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici non pubblicano un bando di gara, qualora includano nella procedura negoziata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 23 a 28 e che, in base alla procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione dell'appalto;

b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;

c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori pubblici mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi seguenti:

a) in mancanza di offerte o di un'offerta appropriata a seguito di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Una relazione deve essere presentata alla Commissione, su sua richiesta;

b) per lavori la cui esecuzione - per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva - può essere affidata solo ad un imprenditore determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, qualora l'urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate di cui al paragrafo 2. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso e che siano divenuti necessari, a

seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera:

- qualora tali lavori non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;

- oppure qualora tali lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non può superare il 50 % dell'importo dell'appalto principale;

e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, purché tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure di cui al paragrafo 4.

La possibilità di ricorrere a questa procedura deve essere indicata in occasione del primo appalto e l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 bis. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale.

4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di lavori mediante la procedura aperta o la procedura ristretta.»

8) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

1. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro il termine di 15 giorni, a decorrere dal ricevimento della domanda, a ogni candidato o offerente respinto che lo richieda, i motivi del rigetto della sua candidatura o della sua offerta e, nel caso dell'offerta, il nome dell'aggiudicatario.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ai candidati o offerenti, che lo richiedano, i motivi per cui ha deciso di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara o di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

3. Per ciascun appalto aggiudicato, le amministrazioni aggiudicatrici compilano un verbale in cui devono figurare almeno:

- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;

- i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;

- i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi del rigetto;

- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

- per quanto riguarda le procedure negoziate, le circostanze di cui all'articolo 5 che giustificano il ricorso a tali procedure.

Il verbale o i principali punti del medesimo sono comunicati alla Commissione, su sua richiesta.»

9) Gli articolo 7, 8 e 9 sono soppressi.

10) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

1. Le specificazioni tecniche di cui all'allegato III sono contenute nei documenti generali o in quelli contrattuali relativi a ciascun appalto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, dette specificazioni tecniche sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, o a benestare tecnici europei oppure a specificazioni tecniche comuni.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice può derogare al paragrafo 2 qualora:

a) tali norme, tali benestare tecnici europei o tali specificazioni tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;

b) tali norme, tali benestare tecnici europei o tali specificazioni tecniche comuni impongano l'uso di prodotti o di materiali incompatibili con apparecchiature già impiegate dall'amministrazione aggiudicatrice o comportino costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma unicamente nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni;

c) il progetto di cui trattasi costituisca un'effettiva innovazione e sarebbe inadeguato il ricorso a norme o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni esistenti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che fanno ricorso al paragrafo 3 ne indicano i motivi, salvo il caso cui ciò non sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o nel capitolato d'oneri e indicano comunque tali motivi nella propria documentazione interna, e forniscono queste informazioni, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione.

5. In mancanza di norme europee, di benestare tecnici europei o di specificazioni tecniche comuni, le specificazioni tecniche:

a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime e in particolare secondo le procedure previste nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti da costruzione (12);

b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti;

c) possono essere definiti con riferimento ad altri documenti.

In questo caso occorre riferirsi, in ordine di preferenza:

iii) alle norme nazionali che traspongono norme internazionali accettate dal paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

iii) alle altre norme e benestare tecnici nazionali del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

iii) a qualsiasi altra norma.

6. Salvo che tali prescrizioni siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o procedimenti particolari e che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare talune imprese. È in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi, o quella di un'origine o di una produzione determinata; tuttavia tale indicazione accompagnata dalla menzione "o equivalente'' è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non hanno la possibilità di dare una

descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili a tutti gli interessati.

(13) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.»

11) L'articolo 11 è soppresso.

12) Il testo degli articoli da 12 a 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono note, mediante avviso indicativo, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono attribuire ed i cui importi eguagliano o superano il limite indicato all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono attribuire un appalto di lavori pubblici mediante procedura aperta, ristretta o negoziata nei casi previsti all'articolo 5, paragrafo 2, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricorrere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

4. I concessionari di lavori che non sono le amministrazioni aggiudicatrici e che intendono stipulare un appalto di lavori con un terzo, ai sensi dell'articolo 1 ter, paragrafo 4, fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno attribuito un appalto ne rendono noto il risultato mediante avviso. Tuttavia, in determinati casi, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto possono non essere rese note qualora la loro comunicazione sia di ostacolo all'applicazione delle leggi, risulti contraria al pubblico interesse, sia lesiva degli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private, o possa pregiudicare una leale concorrenza tra imprese.

6. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi precedenti sono inviati dall'amministrazione aggiudicatrice, nei più brevi termini e per i canali più appropriati, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 15, detti bandi e avvisi sono inviati per telescritto, telegramma, o telecopia.

a) L'avviso di cui al paragrafo 1 viene inviato il più rapidamente possibile dopo che sia stata adottata la decisione che autorizza il programma in cui si inquadrano gli appalti di lavori che le amministrazioni aggiudicatrici intendono attribuire.

b) L'avviso di cui al paragrafo 5 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo la stipulazione del contratto in questione.

7. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono redatti secondo i modelli che figurano negli

allegati IV, V e VI e precisano le informazioni richieste nei suddetti allegati.

Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere condizioni diverse da quelle previste agli articoli 25 e 26 allorché domandano informazioni sulle condizioni di carattere economico e tecnico che esse esigono dalle imprese per la loro selezione (punto 11 dell'allegato IV B, punto 10 dell'allegato IV C e punto 9 dell'allegato IV D).

8. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 5 vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e presso la Banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

9. I bandi di gara di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e presso la Banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

10. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara non oltre dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 15, tale termine è ridotto a cinque giorni.

11. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell'amministrazione aggiudicatrice non può effettuarsi prima della data della summenzionata spedizione e deve recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.

13. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ossia deve risultare di 650 parole circa. Ciascun numero della Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.

Articolo 13

1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte viene stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere ridotto a trentasei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell'allegato IV A.

3. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati alle imprese dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda.

4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere adeguatamente prorogati.

Articolo 14

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:

a) se del caso l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) gli estremi del bando di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili for-

95 19. 7. 1989

15. d)

nite dal candidato a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 25 e 26;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.

4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell'allegato IV A.

5. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

6. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte,

7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 deve essere adeguatamente prorogato.

Articolo 15

1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all'articolo 14, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatte per i canali

più rapidi possibili. Quando vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telecopia o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.»

13) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 15 bis

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricorrere alla concessione di lavori pubblici fissano un termine per la presentazione delle relative candidature, il quale non può essere inferiore a cinquantadue giorni, a decorrere dalla data di spedizione del bando.

Articolo 15 ter

Negli appalti dei lavori stipulati da concessionari di lavori che non siano essi stessi amministrazioni aggiudicatrici, il termine di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dal concessionario in modo da non essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando, e il termine di ricezione delle offerte viene stabilito in modo da non essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.»

14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi.

15) Il testo degli articoli 19 e 20 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 19

Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee bandi di gara concernenti gli appalti di lavori pubblici non soggetti alla pubblicità obligatoria prevista dalla presente direttiva.

Articolo 20

L'aggiudicazione è fatta in base ai criteri previsti nel capitolo 2 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 20 bis, previo accertamento dell'idoneità degli imprenditori non esclusi dalla gara in applicazione dell'articolo 23. Tale accertamento è effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 25 a 28.»

16) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 20 bis

Allorché il contratto viene aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalle suddette amministrazioni aggiudicatrici.

Nel capitolato d'oneri le amministrazioni aggiudicatrici menzionano le condizioni minime che tali varianti

devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Nel bando di gara esse indicano se le varianti non sono autorizzate.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere la presentazione di una variante soltanto perché è stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, oppure con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettere a) e b).

Articolo 20 ter

Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di comunicarle, nella sua offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente affidare a terzi.

Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'imprenditore principale.»

17) Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 22

1. Nelle procedure ristrette o negoziate le amministrazioni aggiudicatrici, sulla base delle informazioni in merito alla situazione personale dell'imprenditore nonché sulla base delle informazioni e formalità necessarie ai fini di una valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico alle quali l'imprenditore deve soddisfare, scelgono i candidati che esse inviteranno a presentare un'offerta o a negoziare, fra quelli che posseggono i requisiti prescritti agli articoli da 23 a 28.

2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono un contratto con la procedura ristretta, esse possono prevedere la forcella all'interno della quale si collocherà il numero delle imprese che esse intendono invitare. In questo caso, la forcella è indicata nel bando di gara. La forcella verrà stabilita in funzione della natura dell'opera da realizzare. Il limite inferiore della forcella deve essere pari o superiore a cinque. Il limite superiore della forcella può essere fissato a venti.

In ogni caso, il numero dei candidati ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

3. Quando le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono un contratto con procedura negoziata, nei casi previsti all'articolo 5, paragrafo 2, il numero dei candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Ciascuno Stato membro provvede affinché le amministrazioni aggiudicatrici facciano appello, senza discriminazioni, ai cittadini degli altri Stati membri con le qualifiche prescritte, secondo condizioni uguali a quelle previste per i propri cittadini.»

18) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 5 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.»

19) Il testo dell'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 24

Ogni imprenditore che desideri partecipare a un appalto pubblico di lavori può essere invitato a comprovare di essere iscritto nel registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito:

- per il Belgio, "Registre du Commerce'' - "Handelsregister'';

- per la Danimarca, "Handelsnegistret'', "Aktieselskalesnegistret'' og "Erhversvsregistret'';

- per la Germania, "Handelsregister'' e "Handwerksrolle'';

- per la Grecia può essere chiesto un attestato, sotto giuramento dinanzi al notaio, sull'esercizio della professione di imprenditore di lavori pubblici;

- per la Spagna, "Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria y Energia'';

- per la Francia, "Registre du commerce'' e "Répertoire des métiers'';

- per l'Italia, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato'';

- per il Lussemburgo, "Registre aux firmes'' e "Rôle de la Chambre des métiers'';

- per i Paesi Bassi, "Handelsregister'';

- per il Portogallo, "Commisao de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares'' (CAEOPP);

- per il Regno Unito e per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del "Registrar of Companies'' o del "Registrar of Friendly Societies'' o, se così non fosse, un attestato indicante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la suddetta professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare.»

20) L'articolo 29, paragrafo 3 è soppresso ed il testo dell'articolo 29, paragrafi 4 e 5 è sostituito dal testo seguente:

«4. Il paragrafo 1 non è applicabile quando uno Stato membro, nell'ambito di una regolamentazione in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, a condizione che la regolamentazione invocata sia compatibile con il trattato.

5. Se, per un determinato appalto, talune offerte presentano apparentemente carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima di poterle rifiutare, l'amministrazione aggiudicatrice richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite.

L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori oppure l'originalità del progetto dell'offerente.

Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.

Tuttavia, per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se la legislazione nazionale in vigore lo permette, l'amministrazione aggiudicatrice può eccezionalmente e fatta esclusione di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al primo comma, nel caso in cui il numero delle offerte per un appalto determinato sia talmente importante che il rispetto di questa procedura condurrebbe ad un ritardo sostanziale e comprometterebbe l'interesse pubblico per la realizzazione dell'appalto in questione. Il ricorso a

questa procedura eccezionale è menzionato nell'avviso indicativo di cui all'articolo 12, paragrafo 5.»

21) Sono inseriti gli articoli seguenti nel titolo V:

«Articolo 29 bis

1. Fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni nazionali che sono in vigore sull'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e il cui obiettivo consiste nella riduzione lavori pubblici e il cui obiettivo consiste nella riduzione delle disparità regionali e nella promozione della creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale, purché dette disposizioni siano compatibili con il trattato, in particolare con i principi dell'esclusione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nonché con gli obblighi internazionali della Comunità.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 29, paragrafo 4.

Articolo 29 ter

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali previste all'articolo 29, paragrafo 4 e all'articolo 29 bis nonché le modalità di applicazione delle stesse.

2. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, ogni anno, una relazione in merito all'applicazione delle suddette misure. Tali relazioni vengono sottoposte al comitato consultivo per gli appalti pubblici.»

22) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 30 bis

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati della messa in applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione un prospetto statistico relativo agli appalti conclusi dalle amministrazioni aggiudicatrici al massimo il 31 ottobre 1993 per quanto riguarda l'anno precedente, e successivamente ogni due anni il 31 ottobre.

Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese la data del 31 ottobre 1993 è sostituita da quella del 31 ottobre 1995.

2. I prospetti indicano almeno il numero e il valore degli appalti conclusi da ciascuna amministrazione aggiudicatrice o categoria di amministrazioni aggiudicatrici, sopra il limite, distinguendo ove possibile, a seconda delle procedure, le categorie di lavori e la nazionalità dell'imprenditore cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, suddivise

secondo l'articolo 5, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi.

3. La Commissione determina, in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici, la natura delle informazioni statistiche complementari prescritte a norma della presente direttiva.

Articolo 30 ter

1. L'allegato I della presente direttiva viene modificato dalla Commissione quando, in funzione in particolare delle notifiche degli Stati membri, risulta necessario:

a) escludere dall'allegato I gli organismi di diritto pubblico che non soddisfano più i criteri definiti all'articolo 1, lettera b);

b) includere nel suddetto allegato gli organismi di diritto pubblico che soddisfano tali criteri.

2. La Commissione modifica l'allegato I, previo parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici.

Il presidente del comitato sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo ad una votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

3. Le versioni modificate dell'allegato I vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»

23) L'articolo 31 è soppresso.

24) Il testo degli allegati I e II della direttiva 71/305/CEE è sostituito dal testo degli allegati da I a VI della presente direttiva.

Articolo 2 La direttiva 72/277/CEE è abrogata.

Articolo 3 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi un anno dopo la data della sua notifica (14). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1g marzo 1992.

Articolo 4 Gli Stati membri provvedono affinché vengano comunicate alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno, di carattere legislativo, regolamentare e amministrativo, che essi adottano in esecuzione della presente direttiva.

Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

(1) GU n. C 167 del 27. 6. 1988, pag 76 e(2) GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 55.(3) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

(4) GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.

(5) GU n. C 82 del 16. 8. 1971, pag. 13.

(6) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15.

(7) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 15.(8) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 luglio 1989. ALLEGATO I ELENCHI DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA b) VIII. In BELGIO:

- «le Fonds des routes 1955-1969» - «Het Wegenfonds»,

- «la régie des voies aériennes» - «de Regie der Luchtwegen»,

- centri pubblici di assistenza sociale,

- organismi per la manutenzione delle chiese,

- «l'office régulateur de la navigation intérieure» - «de Dienst voor regeling van de binnenvaart»,

- «la régie des services frigorifiques de l'Etat belge» - «de Regie der Belgische Rijkskoel - en Vriesdiensten».

VIII. In DANIMARCA:

«andre forvaltningssubjekter».

VIII. Nella REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

le «Bundesunmittelbare Koerperschaften, Anstalten und Stiftungen des oeffentlichen Rechts»; le «Landesunmittelbaren Koerperschaften, Anstalten und Stiftungen des oeffentlichen Rechts» soggette a controllo finanziario dello Stato.

IIIV. In GRECIA:

le altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono soggetti al controllo dello Stato.

IIIV. In SPAGNA:

le altre persone giuridiche soggette a norme di diritto pubblico per l'aggiudicazione degli appalti.

IIVI. In FRANCIA:

- gli enti pubblici amministrativi a livello nazionale, regionale, dipartimentale o locale,

- le università, enti pubblici di carattere scientifico e culturale ed altri enti definiti dalla legge n. 68-978 del 12 novembre 1968 sugli orientamenti per l'istruzione superiore.

IVII. In IRLANDA:

gli altri enti pubblici i cui appalti di lavori sono soggetti al controllo dello Stato.

VIII. In ITALIA:

- le università statali, gli istituti universitari di Stato, i consorzi per i lavori di sistemazione delle università,

- gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologi,

- gli enti di riforma fondiaria,

- le istituzioni di assistenza o di beneficenza di qualsiasi tipo.

IIIX. In LUSSEMBURGO:

gli enti pubblici soggetti al controllo del governo, dei consorzi intercomunali e dei comuni.

IIIX. Nei PAESI BASSI:

- «Waterschappen»,

- «instelligen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 15 van de Wet of het Wetenschappelijk Onderwijs (1960)», «academische ziekenhuizen»,

- la «Nederlandse centrale organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)» e le organizzazioni da essa dipendenti.

IIXI. In PORTOGALLO:

le persone giuridiche di diritto pubblico l'aggiudicazione dei cui appalti di lavori pubblici è soggetta al controllo dello Stato.

IXII. Nel REGNO UNITO:

- Education Authorities,

- Fire Authorities,

- National Health Service Authorities,

- Police Authorities,

- Commission for the Towns,

- New Towns Corporation,

- Scottish Special Housing Association,

- Northern Ireland Housing Executive.

ALLEGATO II ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI corrispondenti alla nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea Classi

Gruppi

Sottogruppi

e voci

Denominazione

50

EDILIZIA E GENIO CIVILE

500

Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione

500.1

Costruzione di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non specializzate

500.2

Demolizione

501

Costruzione di immobili (d'abitazione e altri)

501.1

Imprese generali di costruzione di immobili

501.2

Imprese di copertura dei tetti

501.3

Costruzioni di forni e camini industriali

501.4

Imprese specializzate nell'impermeabilizzazione

501.5

Imprese di pulitura e manutenzione facciate

501.6

Imprese di ponteggi

501.7

Imprese specializzate in altre attività della costruzione (carpenteria compresa)

502

Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.

502.1

Imprese generali di genio civile

502.2

Lavori di sterro e miglioramento del terreno

502.3

Costruzione di opere d'arte in superficie e nel sottosuolo (ponti, gallerie e pozzi)

502.4

Costruzione di opere d'arte fluviali e marittime (canali, ponti, chiuse, argini, ecc.)

502.5

Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)

502.6

Imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione, drenaggio, erogazione, evacuazione delle acque usate, depurazione)

502.7

Imprese specializzate in altre attività di genio civile

503

Installazioni varie per l'edilizia

503.1

Imprese generali di installazione

503.2

Installazioni di gas, acqua e apparecchi sanitari

503.3

Impianti di riscaldamento e di ventilazione (impianti di riscaldamento centrale, condizionamento d'aria, ventilazione)

503.4

Isolamenti termici, acustici e antivibrazioni

503.5

Impianti elettrici

503.6

Installazione di antenne, parafulmini, telefoni, ecc.

504

Finitura dei locali

504.1

Finitura generale

504.2

Lavori in gesso: rasatura, plafonatura, stucchi

504.3

Lavori di falegnameria, soprattutto posa in opera di infissi e parquet

504.4

Decorazione (pittura, tappezzeria in carta), lavori da vetraio in carta), lavori da vetraio

504.5

Rivestimento di muri e pavimenti (in piastrelle e altri materiali per ricopertura), anche collati

504.6

Finiture diverse (impianto di stufe in ceramica, ecc.)

ALLEGATO III DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICAZIONI TECNICHE Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «specificazioni tecniche», l'insieme delle prescrizioni tecniche menzionate in particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Esse comprendono anche le norme relative alla progettazione e al calcolo delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di ricevimento delle opere nonché le tecniche o metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'autorità aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e relativamente ai materiali o elementi costituenti tali opere;

2) «norma», la specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto avente funzioni normative per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria;

3) «norma europea», le norme approvate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto «norme europee» (EN) o «documenti di armonizzazione» (HD), conformemente alle regole comuni di tali organismi;

4) «benestare tecnico europeo», la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. Il benestare tecnico europeo è rilasciato dall'organismo riconosciuto a tale scopo dallo Stato membro;

5) «specificazione tecnica comune», la specificazione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri per assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

6) «requisiti essenziali», requisiti relativi alla sicurezza, la salute e alcuni altri aspetti d'interesse collettivo, che le opere in questione possono soddisfare.

ALLEGATO IV MODELLI DI COMUNICAZIONE DI APPALTI DI LAVORI A. Preinformazione 1. Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice:

2. a) Luogo di esecuzione:

b) Natura ed entità delle prestazioni e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera:

c) Se disponibile: stima della forcella dei costi delle prestazioni progettate:

3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti:

b) Se nota: data provvisoria per l'inizio dei lavori:

c) Se noto: calendario provvisorio di realizzazione dei lavori:

4. Se note: condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia:

5. Altre indicazioni:

6. Data di spedizione della comunicazione:

7. Data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

B. Procedure aperte 1. Nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice:

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta:

b) Forma del contratto oggetto dell'avviso di gara:

3. a) Luogo di esecuzione:

b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:

c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti:

d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando comporti anche l'elaborazione di progetti:

4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito:

5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari:

b) Eventualmente, importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti:

6. a) Data limite per la ricezione delle offerte:

b) Indirizzo a cui devono essere trasmesse:

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte le offerte:

7. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:

b) Data, ora e luogo dell'apertura:

8. Eventualmente, cauzioni e garanzie richieste:

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto,

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare:

12. Periodo di tempo durante cui l'offerente è vincolato dalla propria offerta:

13. Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri:

14. Eventualmente, divieto delle varianti:

15. Altre indicazioni:

16. Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della comunicazione di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione:

17. Data di spedizione del bando di gara:

18. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

C. Procedure ristrette 1. Nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice:

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta:

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata:

c) Forma del contratto di cui all'avviso di gara:

3. a) Luogo di esecuzione:

b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:

c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti:

d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando comporti anche l'elaborazione di progetti:

4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito:

5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto:

6. a) Data limite di ricezione delle domande di partecipazione:

b) Indirizzo a cui devono essere trasmesse:

c) Lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte:

7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare offerte:

8. Eventualmente, cauzioni e garanzie richieste:

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:

10. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve soddisfare;

11. Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare offerte:

12. Eventualmente, divieto delle varianti:

13. Altre indicazioni:

14. Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della comunicazione di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione:

15. Data di spedizione del bando di gara:

16. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

D. Procedure negoziate 1. Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice:

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta:

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata:

c) Forma del contratto di cui all'avviso di gara:

3. a) Luogo di esecuzione:

b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:

c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti:

d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando comporti anche l'elaborazione di progetti:

4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito:

5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto:

6. a) Data limite di ricezione delle domande di partecipazione:

b) Indirizzo a cui devono essere trasmesse:

c) Lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte:

7. Eventualmente, cauzioni e garanzie richieste:

8. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:

9. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimodeve soddisfare.

10. Eventualmente, divieto delle varianti:

11. Eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice;

12. Eventualmente, date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

13. Altre indicazioni:

14. Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della comunicazione di preinformazione:

15. Data di spedizione del bando di gara:

16. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

E. Appalti aggiudicati 1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:

3. Data dell'aggiudicazione dell'appalto:

4. Criteri di attribuzione dell'appalto:

5. Numero delle offerte ricevute:

6. Nome e indirizzo del o degli aggiudicatari:

7. Natura ed entità delle prestazioni effettuate, caratteristiche generali dell'opera costruita:

8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagato(i):

9. Eventualmente valore e parte del contratto che può essere subappaltato da un terzo:

10. Altre indicazioni:

11. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:

12. Data di spedizione della presente comunicazione:

13. Data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

ALLEGATO V MODELLO DI COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI 1. Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice:

2. a) Luogo di esecuzione:

b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni:

3. a) Data limite per la presentazione delle candidature:

b) Indirizzo a cui esse devono essere trasmesse:

c) Lingua o lingue in cui esse devono essere redatte:

4. Condizioni personali, tecniche e finanziarie che i candidati debbono soddisfare:

5. Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto:

6. Se del caso, percentuale minima di lavori affidati a terzi:

7. Altre informazioni:

8. Data di spedizione del bando di gara:

9. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

ALLEGATO VI MODELLO DI BANDO DI GARA PER APPALTI AGGIUDICATI DAL CONCESSIONARIO 1. a) Luogo di esecuzione:

b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:

2. Termine di esecuzione eventualmente stabilito:

3. Denominazione e indirizzo dell'organismo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari:

4. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte:

b) Indirizzo a cui debbono essere trasmesse:

c) Lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte:

5. Eventualmente, cauzioni e garanzie richieste:

6. Condizioni di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare:

7. Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto:

8. Altre indicazioni:

9. Data di spedizione del bando di gara:

10. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

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