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Document 31978Y0708(01)

Risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi

GU C 162 del 8.7.1978, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document In force

31978Y0708(01)

Risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi

Gazzetta ufficiale n. C 162 del 08/07/1978 pag. 0001 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0105
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0105


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1978 concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, nella sessione del 7 e 8 aprile 1978 a Copenaghen, il Consiglio europeo ha ritenuto che la Comunità debba fare della prevenzione e del controllo dell'inquinamento marino, in particolare quello dovuto agli idrocarburi, un importante obiettivo della sua azione;

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (3) hanno sottolineato l'importanza fondamentale che riveste per l'Europa occidentale lo svolgimento di un'azione efficace contro i pericoli inerenti al trasporto d'idrocarburi comprese le minacce di un serio inquinamento delle coste derivante da sinistri in altomare, ed hanno precisato che la protezione delle acque marine al fine di assicurare il mantenimento di equilibri ecologici vitali costituisce un compito prioritario;

considerando che le autorità responsabili degli Stati membri che si trovano a dover far fronte a un inquinamento marino da idrocarburi debbono poter disporre rapidamente di informazioni sulle risorse umane e materiali che permettono di controllarlo;

considerando che, per controllare rapidamente o anche per prevenire un inquinamento accidentale da idrocarburi, dette autorità debbono poter conoscere le caratteristiche delle navi e delle strutture artificiali che lo prossono provocare e debbono essere informate delle infrazioni eventualmente commesse dalle navi nelle acque territoriali degli Stati membri;

considerando che le medesime autorità debbono poter contare, entro il più breve termine, sull'assistenza di specialisti adeguatamente addestrati alla lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi e che gli appositi mezzi debbono poter essere facilmente utilizzati;

considerando che è necessario studiare le modalità di un eventuale contributo comunitario ai lavori di progettazione e di allestimento di navi adibite al disinquinamento, tenuto conto del loro costo elevato;

considerando che le norme giuridiche riguardanti il risarcimento nei casi di inquinamento accidentale da idrocarburi debbono garantire un'adeguata indennizzazione delle vittime dell'inquinamento; (1)Parere reso il 13. 6. 1978 (non ancora pubblicato nella GU). (2)Parere reso il 13. 6. 1978 (non ancora pubblicato nella GU). (3)GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1 e GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

considerando che è necessario intraprendere ricerche per migliorare i metodi di trattamento meccanico e chimico degli idrocarburi versati in mare e per far progredire le conoscenze sul comportamento e la sorte di questi idrocarburi, nonché sui loro effetti sulla fauna e la flora marine;

considerando che le azioni da intraprendere nel quadro della presente risoluzione non possono in alcun caso esonerare gli operatori dalle loro responsabilità civili e penali;

considerando che la Commissione deve poter disporre dei mezzi necessari per preparare le proposte particolareggiate previste nel programma allegato;

considerando che esistono già accordi internazionali relativi a misure di controllo dell'inquinamento da idrocarburi di cui gli Stati membri sono firmatari, e che occorre completare tali accordi evitando doppioni inutili,

approva gli orientamenti definiti nel programma d'azione che figura in allegato;

prende atto che la Commissione intraprenderà degli studi prima di presentare, entro il più breve termine, proposte appropriate per l'esecuzione di detto programma;

s'impegna a deliberare su tali proposte entro nove mesi dalla data di inoltro da parte della Commissione o, se del caso, dalla data di trasmissione dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale;

chiede agli Stati membri di fornire alla Commissione, ogniqualvolta ne farà richiesta, tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente risoluzione.

ALLEGATO

Programma d'azione delle Comunità europee in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi

La Commissione intraprenderà gil studi preliminari atti a individuare le lacune da colmare nell'attuale quadro delle misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi ed a proporre azioni appropriate a livello comunitario e, se necessario, nell'ambito di organizzazioni o accordi internazionali. Alla luce di questi studi la Commissione presenterà quanto prima al Consiglio proposte appropriate. Gli studi riguarderanno i seguenti settori: 1. Elaborazione elettronica dei dati esistenti o da raccogliere sui mezzi di lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi, ai fini dell'utilizzazione immediata di tali informazioni in caso di inquinamento accidentale

Lo studio intrapreso dalla Commissione riguarderà le eventuali ulteriori iniziative di cui potrebbe essere necessaria l'adozione per far sì che gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi interessati, dispongano di informazioni complete, rapide e sicure sui mezzi di lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi. Le informazioni esaminate comprenderanno in particolare: - le squadre di personale qualificato per la lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi, le qualifiche particolari di queste squadre e le indicazioni relative alle modalità pratiche per il loro intervento;

- i prodotti e il materiale disponibili per il trattamento chimico degli idrocarburi (disperdenti, agenti precipitanti, pompe polverizzatrici e apparecchiature per spargere disperdenti);

- le attrezzature disponibili per il trattamento meccanico degli idrocarburi e le caratteristiche delle navi e delle attrezzature per mezzo delle quali si potrebbero effettuare i trattamenti succitati (velocità e stabilità delle navi, attrezzature di bordo), nonché la loro localizzazione;

- le risorse disponibili per la protezione delle coste (materiali per circoscrivere le chiazze di idrocarburi, assorbirli o farli precipitare per sedimentazione, gelatine che rendono possibile l'utilizzazione dei disperdenti su scogli od opere maritime, polverizzatori e dispositivi di raccolta adatti ai bassi fondali e attrezzature per ripulire le spiagge).

In tale studio si esamineranno in particolare le condizioni per effettuare, con il minor costo ed evitando duplicati, la raccolta e l'elaborazione elettronica di queste informazioni, che devono essere costantemente aggiornate. Si dovrà procedere ad un esame approfondito delle possibilità già esistenti, sia a livello nazionale sia nel contesto di convenzioni internazionali.

2. Studio della disponibilità per gli Stati membri dei dati relativi alle petroliere che possono causare un inquinamento dei mari circostanti la Comunità e delle coste degli Stati membri nonché alle strutture artificiali che rientrano nella giurisdizione degli Stati membri

Lo studio intrapreso dalla Commissione avrebbe lo scopo di: a) indagare in quale misura gli Stati membri possono già disporre rapidamente di informazioni complete e sicure per quanto riguarda: - le caratteristiche strutturali delle petroliere e delle strutture artificiali in oggetto, nonché i piani che consentano di intervenire prontamente in caso di emergenza,

- le infrazioni commesse nelle acque territoriali.

b) cercare, se necessario, di migliorare la disponibilità di tali informazioni.

3. Studi sulla necessità di misure intese ad accrescere la cooperazione e l'efficienza delle squadre di pronto intervento essistenti o che saranno costituite negli Stati membri

Per lottare efficacemente contro l'inquinamento è necessario disporre di squadre di specialisti adeguatamente addestrati e dotati di materiale facilmente utilizzabile, capaci d'intervenire immediatamente in caso di bisogno.

La Commissione esaminerà la necessità di migliorare la cooperazione tra gli Stati a livello multinazionale e, se necessario, comunitario. Tale studio riguarderà in particolare i metodi di formazione, la compatibilità dei vari materiali ed attrezzature utilizzati, nonché i programmi di formazione. La Commissione presenterà se del caso al Consiglio proposte per armonizzare le caratteristiche tecniche delle varie attrezzature utilizzate.

4. Esame di un'eventuale partecipazione comunitaria alla progettazione e all'allestimento di «navi adibite al disinquinamento», sulle quali possano essere installate le attrezzature necessarie per un efficace trattamento degli scarichi di idrocarburi

Il trattamento degli scarichi di idrocarburi richiede l'allestimento di tutta una serie di attrezzature da impiegare secondo le circostanze. È stata avanzata l'idea di installare tutte queste attrezzature su apposite navi adibite al disinquinamento, aventi una velocità sufficientemente elevata da raggiungere rapidamente i luoghi in cui necessita il loro intervento. I costi di progettazione e di allestimento di tali navi sembrano essere elevati. La Commissione esaminerà i pregi di tale operazione ed i problemi finanziari sollevati, nonché le possibilità di una partecipazione della Comunità alla soluzione di tali problemi, per esempio mediante premi di investimento o abbuoni d'interesse.

5. Studio delle modifiche e dei miglioramenti che potrebbe essere necessario apportare alle normative riguardanti i sistemi di risarcimento in caso di inquinamento accidentale da idrocarburi

Per quanto riguarda gli incidenti fonte di grave inquinamento, la Commissione esaminerà le misure necessarie per una migliore applicazione del principio «chi inquina paga», secondo il quale le persone fisiche o giuridiche, di diritto privato o pubblico, responsabili di un inquinamento debbono sostenere le spese delle misure necessarie per evitare questo inquinamento o per controllarlo, conformemente alla comunicazione della Commissione al Consiglio allegata alla raccomandazione 75/436/Euratom, CECA, CEE, del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (1).

In particolare, sarà necessario esaminare le misure da adottare affinché il risarcimento copra la totalità dei danni arrecati dall'inquinamento accidentale.

6. Elaborazione di una proposta di programma di ricerca sui mezzi chimici e meccanici da porre in opera per lottare contro l'inquinamento marino da idrocarburi, sul loro comportamento e sui loro effetti sulla fauna e la flora marine

La Commissione intraprenderà uno studio dei programmi di ricerca operanti a livello nazionale ed internazionale sui temi summenzionati. Essa presenterà al Consiglio proposte appropriate al fine di completare, su questo punto, il programma comunitario in materia di ricerca ambientale.

(1)GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 1.

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