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Document 21987A0410(03)

Accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986

GU L 98 del 10.4.1987, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/05/1989

Related Council decision

21987A0410(03)

Accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986

Gazzetta ufficiale n. L 098 del 10/04/1987 pag. 0009 - 0009
L 160 20/06/1987 P. 0012


ACCORDO che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986

Articolo 1

Il protocollo n. 1 allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è modificato nel modo seguente:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

In virtù dell'articolo 2 dell'accordo, durante l'applicazione del presente protocollo, limitata a tre anni, le licenze di pesca del tonno nella zona malgascia riguardano 49 tonniere oceaniche congelatrici, di cui però soltanto 33 al massimo sono autorizzate ad esplicare contemporaneamente la loro attività. Le autorità competenti della Comunità comunicano periodicamente l'elenco dei pescherecci che eserciteranno l'attività di pesca in virtù della presente disposizione.»

2. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

L'importo della partecipazione di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato forfettariamente ad un minimo di 1 530 000 ECU per la durata del protocollo stesso, pagabili in tre quote annue uguali. Tale importo copre le attività di pesca di cui all'articolo 1, fino a concorrenza di un peso di catture nella zona malgascia di 10 200

tonnellate all'anno di tunniformi; se il volume delle catture di tunniformi effettuate dai pescherecci comunitari nella zona di pesca malgascia supera tale quantità, l'importo di cui sopra è aumentato proporzionalmente; tuttavia, indipendentemente dalle catture effettivamente realizzate, l'importo della compensazione finanziaria è pari ad un massimo di 3 000 000 di ECU per la durata del protocollo, cioè a 1 000 000 di ECU all'anno.»

Articolo 2

Nell'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, il testo del punto 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) Gli armatori di tonniere versano ogni anno all'erario malgascio, come anticipo sui canoni, un importo di 555 ECU per ciascuna tonniera con sciabica».

Articolo 3

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e malgascia, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore il giorno della sua firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 28 novembre 1986.

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