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Document 32015L2392

Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento

GU L 332 del 18.12.2015, p. 126–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2015/2392/oj

18.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/126


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2015/2392 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

I soggetti che segnalano violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 596/2014 (di seguito «gli informatori») alle autorità competenti possono portare nuove informazioni all'attenzione di queste ultime ed assisterle nell'individuare e irrogare sanzioni per i reati di abuso di mercato. Tuttavia tali segnalazioni di infrazioni possono essere scoraggiate del timore di ritorsioni, discriminazioni o divulgazione dei dati personali. Sono quindi necessarie disposizioni adeguate in materia di segnalazione al fine di garantire la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali dell'informatore e della persona accusata. Coloro i quali forniscano consapevolmente informazioni errate o fuorvianti alle autorità competenti non dovrebbero essere considerati come informatori e non dovrebbero pertanto beneficiare dei meccanismi di tutela.

(2)

Le autorità competenti dovrebbero consentire segnalazioni anonime e i meccanismi di tutela di cui alla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche qualora un informatore anonimo decida, in una fase successiva, di rivelare la propria identità all'autorità competente. Gli informatori dovrebbero essere liberi di effettuare segnalazioni tramite procedure interne, ove tali procedure esistano, o direttamente all'autorità competente.

(3)

È auspicabile che le autorità competenti dispongano di personale addetto, con un'adeguata formazione professionale, anche sulle norme applicabili in materia di tutela dei dati, al fine di gestire le segnalazioni di violazione del regolamento (UE) n. 596/2014 e assicurare sia la comunicazione con la persona segnalante sia che sia dato un adeguato seguito alla segnalazione.

(4)

Le persone che desiderano segnalare violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbero essere in grado di prendere una decisione informata sull'opportunità di presentare una segnalazione e sulle modalità e i tempi della presentazione. Le autorità competenti dovrebbero pertanto comunicare pubblicamente e rendere facilmente accessibili le informazioni circa la disponibilità di canali di comunicazione con le autorità competenti, le procedure applicabili e il personale addetto, in seno all'autorità, alle segnalazioni di violazione. Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di violazione dovrebbero essere trasparenti, facilmente comprensibili e affidabili, al fine di promuovere e non scoraggiare la segnalazione di violazioni.

(5)

Per consentire un'efficace comunicazione con il personale addetto, è necessario che le autorità competenti abbiano a disposizione e sfruttino diversi canali di comunicazione, che dovrebbero essere di facile utilizzo e permettere comunicazioni in forma scritta e orale, elettronica e tradizionale.

(6)

È importante che le persone che lavorano nel quadro di un contratto di lavoro, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro e dall'eventuale retribuzione, e che segnalano violazioni o sono accusate di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 siano tutelate con procedure che li mettono al riparo da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo, diretto o indiretto. Il trattamento iniquo può assumere forme molto diverse a seconda delle circostanze. Pertanto è opportuno che i singoli casi siano valutati mediante le regole per la risoluzione delle controversie o i procedimenti giudiziari previsti dal diritto nazionale.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano di procedure di tutela adeguate per il trattamento delle segnalazioni di violazione e dei dati personali delle persone segnalate. Tali procedure dovrebbero garantire la tutela dell'identità di ogni persona segnalante e di ogni persona segnalata in tutte le fasi della procedura. Questo obbligo non dovrebbe pregiudicare la necessità e la proporzionalità dell'obbligo di fornire informazioni ove ciò sia prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale e dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate ai sensi di tali disposizioni legislative, anche nel contesto di indagini o procedimenti giudiziari o per tutelare le libertà di altri soggetti, compresi i diritti di difesa della persona segnalata.

(8)

È molto importante e necessario che sia il personale addetto che il resto del personale dell'autorità competente che ha accesso alle informazioni fornite da una persona segnalante all'autorità competente rispetti l'obbligo del segreto professionale e della riservatezza nella trasmissione dei dati sia all'interno dell'autorità competente che a terzi, anche qualora un'autorità competente apra un'inchiesta o un'indagine o metta in atto successivamente attività di contrasto in relazione alle segnalazioni di violazione.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la documentazione relativa a tutte le segnalazioni di violazione sia adeguatamente conservata, che ogni segnalazione sia consultabile all'interno dell'autorità competente e che le informazioni ricevute attraverso le segnalazioni possano, se del caso, essere utilizzate come elementi di prova nell'ambito di azioni di contrasto. Gli Stati membri dovrebbero garantire la conformità con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e con la normativa nazionale che la recepisce.

(10)

La tutela dei dati personali della persona segnalante e della persona segnalata è fondamentale al fine di evitare trattamenti iniqui o danni alla reputazione dovuti alla divulgazione di dati personali, in particolare dati che rivelino l'identità di una persona coinvolta. Pertanto, oltre alla legislazione nazionale in materia di tutela dei dati che recepisce la direttiva 95/46/CE, le autorità competenti dovrebbero stabilire adeguate procedure di tutela dei dati mirate specificamente alla tutela della persona segnalante e della persona segnalata, che dovrebbe prevedere all'interno dell'autorità competente un sistema sicuro i cui diritti di accesso siano limitati esclusivamente al personale autorizzato.

(11)

Per valutare una segnalazione di violazione e intraprendere le necessarie indagini e azioni di contrasto, l'autorità competente potrebbe dover trasmettere i dati personali collegati alle segnalazioni di violazione. Durante la trasmissione dei dati al loro interno o verso terzi, le autorità competenti dovrebbero tutelare la riservatezza nella massima misura possibile, in conformità con il diritto nazionale.

(12)

I diritti della persona segnalata e accusata di aver violato il regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbero essere tutelati in modo da evitare danni alla sua reputazione o altre conseguenze negative. Inoltre, i diritti alla difesa e l'accesso ai mezzi di ricorso della persona segnalata dovrebbero essere pienamente rispettati in ogni fase del procedimento che segue la segnalazione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare il diritto alla difesa della persona segnalata, compreso il diritto di accedere al fascicolo, il diritto di essere sentita e il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione concernente la persona segnalata ai sensi delle vigenti procedure previste dalla legislazione nazionale, nel quadro di indagini o successivi procedimenti giudiziari.

(13)

Le procedure delle autorità competenti dovrebbero essere riesaminate regolarmente, almeno una volta ogni due anni, per garantire che siano adeguate e aggiornate, e quindi atte allo scopo. A tal fine, è importante che le autorità competenti valutino le proprie esperienze e che condividano esperienze e buone prassi con altre autorità competenti.

(14)

Considerando che norme particolareggiate relativamente alla tutela degli informatori renderebbero più difficile per gli Stati membri garantire la compatibilità e l'idoneità sul piano operativo rispetto ai sistemi nazionali, anche dal punto di vista amministrativo, procedurale e istituzionale, è necessaria una certa flessibilità per quanto concerne l'atto di esecuzione. Tale flessibilità potrebbe essere ottenuta più facilmente con una direttiva anziché un regolamento; pertanto, la direttiva sembra lo strumento più idoneo al fine di consentire agli Stati membri di adattare efficacemente il regime di segnalazione delle violazioni ai propri ordinamenti nazionali, anche per quanto concerne il quadro istituzionale.

(15)

In considerazione del fatto che il regolamento (UE) n. 596/2014 entra in vigore il 3 luglio 2016, è opportuno che gli Stati membri recepiscano e applichino disposizioni relative alla presente direttiva a decorrere dal 3 luglio 2016.

(16)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le procedure di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, compresi i dispositivi di segnalazione, le modalità con cui viene dato seguito alle segnalazioni, le misure per la tutela delle persone che esercitano un'attività lavorativa in base a un contratto di lavoro e le misure per la tutela dei dati personali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «persona segnalante»: una persona che segnala all'autorità competente violazioni potenziali o effettive del regolamento (UE) n. 596/2014;

2)   «persona segnalata»: una persona accusata dalla persona segnalante di aver commesso, o di voler commettere, una violazione del regolamento (UE) n. 596/2014;

3)   «segnalazione di violazione»: una segnalazione presentata dalla persona segnalante all'autorità competente per quanto riguarda una violazione effettiva o potenziale del regolamento (UE) n. 596/2014.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RICEVIMENTO DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE E PER IL RELATIVO SEGUITO

Articolo 3

Personale addetto

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di personale addetto al trattamento delle segnalazioni di violazione (di seguito «il personale addetto»). Il personale addetto riceve una formazione specifica in materia di trattamento delle segnalazioni di violazione.

2.   Il personale addetto esercita le seguenti funzioni:

a)

fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sulle procedure per la segnalazione di infrazioni;

b)

ricevere le segnalazioni di violazione e dare loro seguito;

c)

mantenere i contatti con la persona segnalante ove questi abbia rivelato la propria identità.

Articolo 4

Informazioni sul ricevimento delle segnalazione di violazione e sul relativo seguito

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino sui loro siti web, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile, le informazioni relative al ricevimento delle segnalazioni di violazione di cui al paragrafo 2.

2.   La comunicazione di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:

a)

i canali di comunicazione per ricevere e seguire le segnalazioni di violazione e per contattare il personale addetto, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, compresi:

1)

i numeri di telefono, indicando se le conversazioni sono registrate o meno quando si utilizzano tali linee telefoniche;

2)

gli indirizzi postali ed elettronici dedicati per contattare il personale addetto, che siano sicuri e garantiscano la riservatezza;

b)

le procedure applicabili alle segnalazioni di violazione di cui all'articolo 5;

c)

il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni di violazione, in conformità con le modalità applicabili alle segnalazioni di violazione di cui all'articolo 5;

d)

le procedure per la tutela delle persone che lavorano nel quadro di un contratto di lavoro;

e)

una dichiarazione che spieghi chiaramente che fornire informazioni all'autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 non costituisce violazione di eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica, per la persona segnalante, alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.

3.   Le autorità competenti possono pubblicare sui loro siti web informazioni più dettagliate per quanto riguarda il ricevimento delle violazioni di cui al paragrafo 2 e il relativo seguito.

Articolo 5

Procedure applicabili alle segnalazioni di violazione

1.   Le procedure applicabili alle segnalazioni di violazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), indicano chiaramente tutte le seguenti informazioni:

a)

la possibilità di presentare segnalazioni di violazione anche in forma anonima;

b)

le modalità con cui l'autorità competente può richiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni fornite o di fornire ulteriori informazioni di cui egli sia a conoscenza;

c)

la tipologia e il contenuto del riscontro sui risultati della segnalazione di violazione che sarà trasmesso alla persona segnalante, e i tempi previsti per la trasmissione;

d)

il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni di violazione, compresa una descrizione dettagliata delle circostanze in cui possono essere comunicati i dati riservati della persona segnalante, in conformità degli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2.   La descrizione dettagliata di cui al comma 1, lettera d), garantisce che la persona segnalante sia consapevole dei casi eccezionali in cui la riservatezza dei dati può non essere garantita, compreso il caso in cui la divulgazione di dati costituisca un obbligo proporzionato e necessario, prescritto dal diritto dell'Unione o da quello nazionale nell'ambito di indagini o di successivi procedimenti giudiziari, oppure al fine di tutelare le libertà di altri soggetti, quali il diritto alla difesa della persona segnalata, e comunque nel quadro delle adeguate tutele previste da tali legislazioni.

Articolo 6

Canali di comunicazione dedicati

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti stabiliscano canali di comunicazione indipendenti e autonomi, che garantiscano sicurezza e riservatezza, destinati al ricevimento delle segnalazioni di violazione e al relativo seguito (in appresso «i canali di comunicazione dedicati»).

2.   I canali di comunicazione dedicati sono considerati indipendenti ed autonomi a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

siano separati dai canali di comunicazione generali dell'autorità competente, compresi quelli con cui l'autorità competente comunica internamente e con terzi nel corso del normale svolgimento delle proprie attività;

b)

siano progettati, realizzati e gestiti in modo da garantire la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e impediscano l'accesso del personale dell'autorità competente non autorizzato;

c)

permettano la memorizzazione di informazioni su supporti durevoli, conformemente all'articolo 7, per consentire ulteriori indagini.

3.   I canali di comunicazione dedicati consentono la segnalazione di violazioni effettive o potenziali almeno in tutte le seguenti modalità:

a)

segnalazione scritta di violazione in formato elettronico o cartaceo;

b)

segnalazione orale di violazione mediante linee telefoniche, registrate o non registrate;

c)

incontro diretto con il personale addetto dell'autorità competente.

4.   L'autorità competente trasmette alla persona segnalante le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, prima di ricevere la segnalazione di violazione, o al più tardi al momento del ricevimento.

5.   Le autorità competenti assicurano che le segnalazioni di violazione ricevute con mezzi diversi rispetto ai canali di comunicazione dedicati di cui al presente articolo siano trasmesse senza indugio e senza modifiche al personale addetto dell'autorità competente utilizzando i canali di comunicazione dedicati.

Articolo 7

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni di violazione ricevute

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti conservino la documentazione inerente a ogni segnalazione di violazione ricevuta.

2.   Le autorità competenti confermano tempestivamente il ricevimento delle segnalazioni scritte di violazione all'indirizzo postale o elettronico indicato dalla persona segnalante, tranne nel caso in cui quest'ultima abbia esplicitamente richiesto di non ricevere la conferma o nel caso in cui l'autorità competente ritenga ragionevolmente che confermare la ricezione della segnalazione scritta metta a repentaglio la tutela dell'identità della persona segnalante.

3.   Se si utilizza per la segnalazione orale delle violazioni una linea telefonica registrata, l'autorità competente ha il diritto di documentare la comunicazione orale mediante:

a)

una registrazione audio della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni, oppure

b)

una trascrizione completa e accurata della conversazione effettuata dal personale addetto dell'autorità competente. Ove la persona segnalante riveli la propria identità, l'autorità competente le consente di verificare, rettificare e approvare la trascrizione della chiamata mediante l'apposizione della propria firma.

4.   Se si utilizza per la segnalazione orale delle violazioni una linea telefonica non registrata, l'autorità competente ha il diritto di documentare la segnalazione mediante un resoconto dettagliato della conversazione redatto dal personale addetto dell'autorità stessa. Ove la persona segnalante riveli la propria identità, l'autorità competente le consente di verificare, rettificare e approvare il resoconto della chiamata mediante l'apposizione della propria firma.

5.   Se una persona chiede un incontro diretto con il personale addetto dell'autorità competente per segnalare una violazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), le autorità competenti assicurano che informazioni complete e accurate in merito a tale incontro siano conservate su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni. L'autorità competente ha il diritto di documentare l'incontro diretto mediante:

a)

una registrazione audio della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni, oppure

b)

un resoconto accurato dell'incontro redatto dal personale addetto dell'autorità competente. Ove la persona segnalante riveli la propria identità, l'autorità competente le consente di verificare, rettificare e approvare il resoconto dell'incontro mediante l'apposizione della propria firma.

Articolo 8

Tutela delle persone che lavorano nel quadro di un contratto di lavoro

1.   Gli Stati membri mettono in atto procedure per garantire uno scambio di informazioni e una cooperazione efficaci tra le autorità competenti e le altre autorità che operano nell'ambito della tutela delle persone che lavorano nel quadro di un contratto di lavoro, le quali segnalino violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 all'autorità competente o siano accusate di dette violazioni, contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo dovuti alla segnalazione di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 o ad essa collegate.

2.   Le procedure di cui al paragrafo 1 assicurano almeno quanto segue:

a)

che le persone segnalanti abbiano accesso a informazioni e consulenze esaustive sui mezzi di ricorso e sulle procedure previsti dal diritto nazionale per la tutela contro il trattamento iniquo, comprese le procedure per la richiesta di risarcimento pecuniario;

b)

che le autorità competenti forniscano alle persone segnalanti un'assistenza efficace di fronte a ogni altra autorità pertinente che si occupi della tutela contro il trattamento iniquo, anche attestandone la condizione di informatore nell'ambito di controversie di lavoro.

Articolo 9

Procedure per la tutela dei dati personali

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti conservino la documentazione di cui all'articolo 7 in un sistema sicuro e riservato.

2.   L'accesso al sistema di cui al paragrafo 1 è soggetto a restrizioni finalizzate a garantire che i dati ivi registrati siano accessibili soltanto al personale dell'autorità competente che ne ha bisogno per l'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 10

Trasmissione dei dati all'interno dell'autorità competente e a terzi

1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano di procedure adeguate per la trasmissione dei dati personali della persona segnalante e della persona segnalata sia all'interno dell'autorità competente che a terzi.

2.   Gli Stati membri si adoperano affinché la trasmissione, all'interno dell'autorità competente o a terzi, dei dati relativi ad una segnalazione di violazione non riveli, direttamente o indirettamente, l'identità della persona segnalante o della persona segnalata o eventuali altri riferimenti a circostanze che consentano di identificare la persona segnalante o la persona segnalata, fatti salvi i casi in cui detta trasmissione sia conforme al regime di riservatezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 11

Procedure per la tutela della persona segnalata

1.   Se l'identità delle persone segnalate non è nota al pubblico, lo Stato membro interessato provvede a che le loro identità siano tutelate almeno allo stesso modo in cui sono tutelate quelle delle persone oggetto di indagini da parte dell'autorità competente.

2.   Le procedure di cui all'articolo 9 si applicano anche per quanto concerne la tutela dell'identità della persona segnalata.

Articolo 12

Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti

Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti riesaminino regolarmente, almeno una volta ogni due anni, le proprie procedure per il ricevimento delle segnalazioni di violazione e il relativo seguito. Nel quadro di tale riesame le autorità competenti tengono conto della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti e adeguano le proprie procedure di conseguenza, in linea con l'evoluzione del mercato e delle tecnologie.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Attuazione

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a decorrere dal 3 luglio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


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