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Proteggere l’euro contro la falsificazione — Centro tecnico-scientifico europeo

 

SINTESI DI:

Decisione 2005/37/CE che istituisce il Centro tecnico-scientifico europeo e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

  • La decisione 2005/37/CE istituisce il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) nell’ambito della Commissione europea a Bruxelles. Originariamente legato all’Ufficio europeo per la lotta antifrode, la decisione di modifica (Unione) 2017/1507 istituisce il CTSE all’interno della direzione generale Affari economici e finanziari (si veda la sintesi).
  • Il ruolo del CTSE è quello di proteggere le monete in euro contro la falsificazione. A questo scopo, analizza e classifica le falsificazioni delle monete in euro e presta assistenza alle autorità nazionali degli Stati membri dell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

Compiti del centro

Il CTSE:

  • analizza e classifica ogni nuovo tipo di falsificazione delle monete in euro in conformità con il regolamento (CE) n. 1338/2001 concernente la protezione dell’euro contro la falsificazione (si veda la sintesi);
  • contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma Pericle;
  • svolge alcuni compiti ai sensi dei regolamenti (Unione) n. 1210/2010, che definisce le misure per il controllo dell’autenticità delle monete in euro (si veda la sintesi), e (CE) n. 2182/2004, che riguarda medaglie e gettoni simili alle monete in euro (si veda la sintesi);
  • presta assistenza ai centri nazionali di analisi delle monete e alle autorità di polizia nello svolgimento dei loro compiti e collabora con le autorità competenti al fine di analizzare le monete in euro false e di rafforzarne la protezione;
  • esegue un’analisi avanzata e non distruttiva delle monete in euro false di alta qualità per informare l’Europol e le autorità di contrasto in merito alle minacce emergenti. Si tratta di un nuovo compito aggiunto dalla decisione di modifica (Unione) 2023/616.

Analisi tecnica e scientifica delle monete false in euro

  • Il CTSE conduce un’analisi tecnica preliminare a Bruxelles. Un’analisi complementare può essere effettuata presso il Centro nazionale di analisi delle monete francese, all’interno della zecca francese.
  • La direzione generale Affari economici e finanziari mette a disposizione del CTSE le attrezzature tecniche appropriate per effettuare un’analisi non distruttiva a Bruxelles. Ciò ha lo scopo di individuare e rispondere in modo tempestivo alle future minacce relative alle monete in euro false di alta qualità.
  • Il CTSE può utilizzare il personale e le attrezzature presso il laboratorio della zecca francese per qualsiasi analisi complementare necessaria eseguita nei suoi locali. Questi costi sono a carico delle autorità francesi.
  • I costi per il personale del CTSE e le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti a Bruxelles sono a carico del bilancio dell’Unione, così come i costi delle missioni del personale del CTSE presso la zecca francese e le varie spese minori giustificate che possono verificarsi durante l’utilizzo dell’attrezzatura tecnica presso il suo laboratorio.

Attività di coordinamento e di informazione

  • La Commissione coordina le azioni necessarie per proteggere le monete in euro contro la falsificazione e assicura un’attuazione efficace e uniforme delle procedure di autenticazione nella zona euro, tra l’altro attraverso riunioni periodiche con l’Europol ed esperti di monete false.
  • Il comitato economico e finanziario, la Banca centrale europea, l’Europol e le autorità nazionali competenti vengono regolarmente aggiornati sulle attività del CTSE e sulla situazione relativa alla falsificazione delle monete.

Autenticazione delle monete in euro

  • Il regolamento (Unione) n. 1210/2010 introduce norme e procedure comuni nell’ambito della zona euro per quanto attiene l’autenticità delle monete in euro in circolazione (processo di autenticazione) e per il trattamento e il rimborso di quelle non adatte alla circolazione.
  • Stabilisce che il CTSE sia responsabile della definizione, tra l’altro, di:
    • specifiche tecniche per i test delle apparecchiature il trattamento delle monete impiegate per verificare l’autenticità delle monete in euro;
    • prassi di formazione per il personale incaricato di verificare le monete in euro;
    • Il periodo di validità delle relazioni sui test;
    • informazioni contenute nell’elenco, pubblicato sul sito Internet della Commissione, delle apparecchiature per il trattamento delle monete che hanno superato un test di individuazione;
    • linee guida per controlli annuali sul posto della capacità dei soggetto che operano con il contante di autenticare le monete in euro;
    • norme per correggere la non conformità al regolamento da parte delle apparecchiature per il trattamento delle monete.
  • Le decisioni 2003/861/CE e 2003/862/CE prevedono l’istituzione, da parte della Commissione, del CTSE e del suo funzionamento rispettivamente nella zona euro e negli Stati membri non appartenenti alla zona euro.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

  • La decisione 2005/37/Unione è in vigore dal 10 febbraio 2005.
  • La decisione di modifica (Unione) 2023/616 è in vigore dal 9 aprile 2023.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2005/37/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73).

Le modifiche successive alla decisione 2005/37/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2015, che istituisce il gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete nell’ambito della politica della Commissione e della regolamentazione in materia di protezione delle monete in euro contro la falsificazione (GU L 347 del 20.10.2015, pag. 4).

Regolamento (Unione) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

Decisione 2003/862/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti della decisione 2003/861/CE relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 45).

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 05.05.2023

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