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Document 32015D1020(01)

Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2015, che istituisce il gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete nell’ambito della politica della Commissione e della regolamentazione in materia di protezione delle monete in euro contro la falsificazione

OJ C 347, 20.10.2015, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

20.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2015

che istituisce il gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete nell’ambito della politica della Commissione e della regolamentazione in materia di protezione delle monete in euro contro la falsificazione

(2015/C 347/05)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2015/512 della Commissione (1) dispone che la direzione generale per gli affari economici e finanziari (di seguito «la direzione generale») è competente per le mansioni relative alla preparazione delle iniziative legislative e regolamentari della Commissione per il conseguimento degli obiettivi della protezione dell’euro contro la falsificazione e del sostegno in tale settore attraverso la formazione e l’assistenza tecnica. Al fine di coordinare le azioni necessarie per la protezione delle monete in euro contro la falsificazione, la Commissione deve ricorrere all’esperienza di specialisti riuniti in un organo consultivo (2).

(2)

È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel settore della protezione delle monete in euro dalla falsificazione e definirne le mansioni e la struttura.

(3)

Il gruppo dovrebbe assistere la Commissione nell’elaborazione della legislazione o nella definizione delle politiche e fornire consulenza per la messa a punto di misure di esecuzione in materia di protezione delle monete in euro contro la falsificazione. Dovrebbe inoltre instaurare una cooperazione tra le autorità pubbliche responsabili della protezione dell’euro contro la falsificazione.

(4)

Il gruppo dovrebbe essere composto da esperti delle autorità degli Stati membri, della Banca centrale europea (BCE) e di Europol.

(5)

È opportuno stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo.

(6)

I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti della Commissione sulla falsificazione delle monete.

Articolo 2

Compiti

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

a)

assistere la Commissione nell’elaborazione di proposte legislative, atti delegati o iniziative politiche per la protezione delle monete in euro contro la falsificazione;

b)

instaurare una cooperazione tra i responsabili dei centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) istituiti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (4), la Commissione, il Centro tecnico scientifico europeo (CTSE) (5), la Banca centrale europea (BCE) e l’Europol in materia di iniziative e azioni politiche volte ad attuare un’efficace strategia di lotta alla contraffazione;

c)

fornire pareri e consulenze alla Commissione per l’attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell’Unione, in particolare per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

d)

scambiare esperienze e istituire buone pratiche per la protezione delle monete in euro contro la falsificazione;

e)

sensibilizzare alle future minacce le autorità pubbliche coinvolte nella protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria e controllare l’attuazione di misure repressive efficaci nel quadro di una strategia di lotta contro la contraffazione;

f)

promuovere iniziative di formazione per la protezione delle monete in euro contro la contraffazione;

g)

promuovere e sviluppare studi o assistenza tecnica per facilitare le attività volte a individuare la contraffazione;

h)

discutere di questioni inerenti alle specifiche tecniche delle monete in euro contraffatte e alle caratteristiche di sicurezza per la protezione delle monete in euro contro la falsificazione.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su ogni questione relativa alla protezione delle monete in euro contro la falsificazione.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   I membri sono i CNAC degli Stati membri, la BCE e Europol.

2.   I membri comunicano alla Commissione i nomi dei rappresentanti e dei supplenti designati.

3.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il servizio competente della Commissione nomina il presidente del gruppo.

2.   Sulla base di un mandato definito dal gruppo e di concerto con il servizio competente della Commissione, il gruppo può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche.

3.   In funzione di esigenze specifiche, il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo esperti ad essi esterni con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno. Inoltre può concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3) (7) e paesi candidati all’adesione.

4.   I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (8) e (UE, Euratom) 2015/444 (9) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

5.   Le riunioni del gruppo si svolgono presso i locali della Commissione, ad eccezione delle riunioni dei sottogruppi che possono tenersi al loro esterno. La Commissione assume i compiti di segreteria.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

7.   La Commissione pubblica tutti i documenti relativi alle attività del gruppo, quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti, inserendoli nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altre entità analoghe, o mediante un link dal registro verso un sito web dedicato contenente tali documenti. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), tale documento non verrà pubblicato.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo e dei relativi sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne. Le spese di viaggio e di soggiorno sono rimborsate allo stesso modo per i membri dei sottogruppi.

3.   Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di adozione fino al 31 dicembre 2025.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2015

Per la Commissione

Pierre MOSCOVICI

Membro della Commissione


(1)  Decisione (UE) 2015/512 della Commissione, del 25 marzo 2015, che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 81 del 26.3.2015, pag. 4).

(2)  A norma dell’articolo 4 della decisione 2005/37/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE), la Commissione è tenuta a coordinare le azioni necessarie per la protezione delle monete in euro contro la falsificazione attraverso riunioni periodiche di esperti sulla falsificazione delle monete (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73).

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

(5)  Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

(6)  Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

(7)  GU C(2010) 7649 definitivo.

(8)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(9)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(10)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 45).


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