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Quadro relativo ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva armonizza le norme relative ai gestori di crediti* e agli acquirente di crediti* che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato.
  • Il suo obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati* nell’Unione europea (Unione), garantendo al contempo che la vendita di tali crediti non pregiudichi i diritti dei debitori.

PUNTI CHIAVE

La direttiva, a parte alcune esenzioni chiaramente definite, si applica sia ai gestori di crediti che agli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato.

Autorizzazione dei gestori di crediti

I gestori di crediti sono tenuti a:

  • richiedere l’autorizzazione all’autorità nazionale competente;
  • soddisfare determinate condizioni (in caso contrario, la domanda può essere respinta), in particolare devono:
    • essere una persona giuridica e avere la propria sede principale in tale Stato membro dell’Unione,
    • dimostrare che i membri del proprio organo di direzione o di amministrazione godono di una buona reputazione, possiedono un certificato penale che non riporta condanne, non sono stati dichiarati falliti e sono in possesso dell’esperienza e delle conoscenze adeguate per agire in modo competente e responsabile,
    • disporre di un solido governo societario e di adeguati controlli interni,
    • attenersi alle norme per la tutela e il leale e diligente trattamento dei debitori e per la registrazione e il trattamento gratuiti dei reclami dei debitori,
    • applicare idonee procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo,
    • essere soggetti agli obblighi nazionali in materia di segnalazione e informativa al pubblico.

Le autorità nazionali competenti sono tenute a:

  • applicare una procedura di autorizzazione che imponga ai gestori di crediti l’obbligo di dimostrare di soddisfare tutte le condizioni;
  • decidere entro 90 giorni se concedere o negare l’autorizzazione;
  • disporre di poteri di vigilanza e indagine, nonché dei poteri sanzionatori e avere la possibilità, in talune circostanze, di revocare un’autorizzazione;
  • mantenere un registro online pubblicamente accessibile di tutti i gestori di crediti;
  • consentire, a determinate condizioni, ai gestori di crediti autorizzati in uno Stato membro di esercitare altrove nell’Unione.

Gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti, nei loro rapporti con i debitori, sono tenuti a:

  • agire in buona fede, in modo equo e professionale;
  • fornire ai debitori informazioni che non siano fuorvianti, poco chiare o false;
  • rispettare e tutelare le informazioni personali e la riservatezza dei debitori;
  • non esercitare molestia, coercizione o indebito condizionamento nei confronti dei debitori;
  • fornire ai debitori le seguenti informazioni dopo il trasferimento dei diritti del creditore e prima dell’avvio dell’attività di recupero dei crediti o ogniqualvolta richiesto dai debitori:
    • la data del trasferimento e l’identità e i dati di contatto dell’acquirente di crediti,
    • gli importi dovuti dal debitore, suddivisi in capitale, interessi, commissioni e altri oneri,
    • una dichiarazione attestante che tutto il pertinente diritto dell’Unione e nazionale continua ad applicarsi,
    • il nome, l’indirizzo e i dati di contatto delle autorità nazionali competenti.

Diritto alle informazioni

Gli enti creditizi sono tenuti a:

  • fornire ai potenziali acquirenti di credito informazioni sui diritti del creditore, in modo che possano valutare loro stessi la probabilità di recuperare il credito residuo;
  • fornire alle autorità nazionali, due volte all’anno, informazioni come i dettagli degli acquirenti di credito e il saldo aggregato dei portafogli creditizi trasferiti, compreso il numero e l’entità.

Gli acquirenti di crediti che trasferiscono i diritti di un creditore sono tenuti, con cadenza semestrale o possibilmente trimestrale, a fornire alle autorità competenti i dettagli del nuovo acquirente e informazioni come il saldo aggregato.

Gli Stati membri hanno la responsabilità di stabilire sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi da applicare in caso di violazioni della direttiva.

L’Autorità bancaria europea elabora orientamenti e norme tecniche su aspetti dettagliati della direttiva.

La direttiva modifica la direttiva 2008/48/CE (si veda la sintesi) e la direttiva 2014/17/UE (si veda la sintesi).

La Commissione europea presenta una relazione relativa a:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 28 dicembre 2021. Le norme si applicano a partire dal 30 dicembre 2023.
  • I soggetti che al 30 dicembre 2023 già svolgono attività di gestione dei crediti in conformità del diritto nazionale saranno autorizzati a continuare a svolgere tali attività nel loro Stato membro di origine fino al 29 giugno 2024 o fino alla data in cui ottengono un’autorizzazione ai sensi della direttiva, se quest’ultima data è anteriore.

CONTESTO

  • Un credito bancario è generalmente considerato deteriorato quando passano più di 90 giorni senza che il debitore paghi le rate o gli interessi concordati, o quando diventa improbabile che venga rimborsato.
  • Una gestione efficiente dei crediti deteriorati riduce i rischi nei bilanci delle banche, consentendo loro di concentrarsi sui prestiti alle imprese e ai privati.

TERMINI CHIAVE

Gestore di crediti. Persona giuridica che gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi di un creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato.
Acquirente di crediti. Persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio che acquisisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso.
Credito deteriorato. Credito bancario soggetto a ritardi nel rimborso o che difficilmente verrà rimborsato dal debitore.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU L 438 dell’8.12.2021, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

Le modifiche successive alla direttiva 2014/17/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e che abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 27.04.2022

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