ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 308

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
19 novembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1138/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII, del GATT 1994, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1139/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008, che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1140/2008 della Commissione, del 18 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1141/2008 della Commissione, del 13 novembre 2008, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1142/2008 della Commissione, del 13 novembre 2008, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1143/2008 della Commissione, del 13 novembre 2008, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1144/2008 della Commissione, del 18 novembre 2008, recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la Croazia ( 1 )

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1145/2008 della Commissione, del 18 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1146/2008 della Commissione, del 18 novembre 2008, recante divieto della pesca dei berici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese

25

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/870/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 ottobre 2008, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea

27

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea.

29

 

 

2008/871/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2008, relativa all’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991

33

Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

35

 

 

2008/872/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2008, recante nomina di due supplenti tedeschi del Comitato delle regioni

50

 

 

ACCORDI

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e il governo di Cuba relativo alla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

51

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2008/873/PESC del Consiglio, del 18 novembre 2008, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1138/2008 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2008

concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII, del GATT 1994, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2)

Con la decisione 2008/870/CE (2) il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba («l'accordo») al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

(3)

È pertanto opportuno modificare e completare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato 7 della sezione III della terza parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dal titolo «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie» vanno aggiunti i volumi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Cfr. la pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Nell’allegato 7 della sezione III della terza parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dal titolo «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie» si aggiungono i seguenti altri termini e condizioni:

Codice NC

Descrizione

Altri termini e condizioni

Voci tariffarie

1701 11 10

Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati

Aggiunta di un'assegnazione nazionale (per Cuba) di 20 000 tonnellate al contingente tariffario comunitario per la campagna di commercializzazione 2008/2009, tasso contingentale di 98 EUR/t

Aggiunta di un'assegnazione nazionale (per Cuba) di 10 000 tonnellate al contingente tariffario comunitario a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, tasso contingentale di 98 EUR/t


19.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1139/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2008

che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, incombe al Consiglio stabilire le misure necessarie per disciplinare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio fissa le possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca e le ripartisce tra gli Stati membri.

(3)

Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca è opportuno stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca.

(5)

A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure menzionate da tale regolamento.

(6)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2009 vengano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(7)

La riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) per lo spratto non pregiudica futuri livelli per tale stock, che dovrebbero tener conto delle attività di pesca degli altri paesi che si affacciano sul Mar Nero.

(8)

Occorre che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente normativa comunitaria, segnatamente del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3), e del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (4).

(9)

Considerato che in uno Stato membro, anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, per la pesca del rombo chiodato si sono utilizzate tradizionalmente reti aventi una maglia di dimensione inferiore a 400 mm e al fine di consentire un adeguato adattamento alle misure tecniche introdotte dal presente regolamento, è opportuno autorizzare tale Stato membro a praticare la pesca del rombo chiodato con reti aventi una maglia di dimensione minima pari a 360 mm.

(10)

Allo scopo di garantire la applicazione del presente regolamento e l’efficacia dei controlli, occorre che la dimensione delle maglie sia misurata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (5).

(11)

Data l’urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock ittici del Mar Nero, le possibilità di pesca per l’anno 2009 e le condizioni alle quali tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») operanti nel Mar Nero.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro interessato, delle quali la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

b)

«Mar Nero»: la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/31/2007/2;

c)

«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d)

«contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E RELATIVE CONDIZIONI

Articolo 4

Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all’allegato I non pregiudica:

1)

gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

2)

le ridistribuzioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

3)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

4)

le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 6

Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

1.   La conservazione a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock soggetti a limiti di cattura sono autorizzati solo se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

2.   Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente o alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti.

Articolo 7

Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato II.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi prelevati da ciascuno stock, prevista all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

(5)  GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 5.


ALLEGATO I

Limiti di cattura e relative condizioni per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie

:

Rombo chiodato

Psetta maxima

Zona

:

Mar Nero

Bulgaria

50

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

Romania

50

CE

100 (1)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

Mar Nero

CE

12 750 (2)

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente


(1)  TAC preliminare. Il TAC definitivo sarà stabilito, il prima possibile, alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2009.

(2)  Può essere pescato solo da navi battenti bandiera della Bulgaria o della Romania.


ALLEGATO II

MISURE TECNICHE TRANSITORIE

1.

Dal 15 aprile al 15 giugno è vietata qualsiasi attività di pesca del rombo chiodato nelle acque comunitarie del Mar Nero.

2.

La dimensione minima autorizzata delle maglie delle reti da fondo utilizzate per la pesca del rombo chiodato è di 400 mm.

In uno Stato membro in cui la dimensione minima autorizzata delle maglie delle reti da fondo utilizzate per la pesca del rombo chiodato era inferiore a 400 mm prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono essere utilizzate per tale pesca reti aventi maglie di dimensione minima di almeno 360 mm. Tuttavia lo Stato membro interessato provvede affinché entro la fine del 2009 non più del 40 %, in numero, delle navi da pesca autorizzate a praticare la pesca del rombo chiodato con reti da fondo utilizzi ancora maglie di dimensione inferiore a 400 mm.

3.

La dimensione delle maglie è misurata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, che stabilisce fra l’altro norme dettagliate per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia.

4.

La taglia minima di sbarco del rombo chiodato corrisponde a una lunghezza totale di 45 cm, misurata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 850/98.


19.11.2008   

IT

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L 308/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

25,7

MA

60,8

TR

77,1

ZZ

54,5

0707 00 05

JO

167,2

MA

55,4

TR

91,2

ZZ

104,6

0709 90 70

MA

59,8

TR

103,0

ZZ

81,4

0805 20 10

MA

66,1

ZZ

66,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,0

HR

49,0

IL

74,6

MA

82,1

TR

67,2

ZZ

66,6

0805 50 10

MA

65,5

TR

69,9

ZA

47,3

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

214,2

TR

133,6

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

174,9

0808 10 80

CA

87,1

CL

67,1

CN

55,8

MK

37,6

US

103,2

ZA

75,3

ZZ

71,0

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

103,0

ZZ

71,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


19.11.2008   

IT

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L 308/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1141/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2008

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti che sono state fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Sistema di movimento lineare comprendente un meccanismo di scorrimento con due scanalature e un carrello rettangolare contenente sfere per cuscinetti.

Il carrello si sposta lungo le scanalature del meccanismo di scorrimento mediante le sfere per cuscinetti.

Il sistema di movimento lineare è usato per vari tipi di macchine quali, ad esempio, attrezzature per la movimentazione delle merci, macchine utensili o lettori di DVD.

8482 10 90

Classificazione effettuata in base alle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, alla nota 2 a) della sezione XVI e al testo dei codici NC 8482, 8482 10 e 8482 10 90.

Poiché il sistema di movimento lineare può essere usato con vari tipi di macchine, esso non può essere considerato una parte riconoscibile come destinata esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare ai sensi della nota 2 b) della sezione XVI. La classificazione del sistema quale parte di una macchina in una voce come 8431, 8466 o 8522 è pertanto esclusa.

Il sistema di movimento lineare è considerato un meccanismo di scorrimento con sfere per cuscinetti a corsa illimitata della voce 8482 (cfr. anche le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 8482, A, 3).

Poiché il sistema di movimento lineare è un prodotto specificato nella voce 8482, deve essere classificato in tale voce conformemente alla nota 2 a) della sezione XVI.


19.11.2008   

IT

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L 308/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1142/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2008

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato debbono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Cavo, lungo circa 250 cm, del tipo utilizzato esclusivamente con un apparecchio videogioco della voce 9504.

Il cavo è munito, ad un’estremità, di un connettore appositamente concepito per l’apparecchio videogioco e, all’altra, di cinque connettori per la connessione ad un monitor o ad un televisore.

I dati possono essere trasferiti dall’apparecchio videogioco al monitor o al televisore mediante il cavo e, a seconda del contenuto, possono essere visualizzati come videogioco, video o immagine fissa, oppure riprodotti sotto forma di suono.

8544 42 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8544, 8544 42 e 8544 42 90.

È esclusa la classificazione alla voce 9504 come accessorio di apparecchio videogioco, poiché la voce 8544 fornisce la descrizione più specifica per quanto concerne i cavi ed altri conduttori elettrici.

Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 8544 42 90 quale conduttore elettrico munito di connettori.


19.11.2008   

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L 308/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1143/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2008

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti che sono state fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Assortimento condizionato per la vendita al minuto composto di:

un dispositivo con componenti elettronici avente la forma di una sigaretta,

due cartucce,

due batterie al litio ricaricabili, e

un caricatore di batterie.

Il dispositivo è composto di un involucro di acciaio inossidabile con un circuito microelettronico, un sensore ad alta sensibilità, un alloggiamento per le batterie e un alloggiamento per una cartuccia.

Ogni cartuccia è composta di un inalatore e di una fiala. La fiala contiene nicotina, una miscela aromatizzante per sigarette e normali additivi alimentari. Sia l’inalatore che la fiala sono monouso.

Il circuito elettronico, quando viene attivato dall’inalazione, avvia l’atomizzazione del diluente della nicotina e la produzione del «fumo» atomizzato che sarà inalato dal fumatore.

8543 70 90

Classificazione effettuata in base alle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 e al testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90.

Il componente che conferisce all’assortimento il suo carattere essenziale è il dispositivo elettronico, poiché è il circuito elettronico che avvia l’atomizzazione del diluente della nicotina e la produzione del «fumo» atomizzato che sarà inalato dal fumatore.

La classificazione nella voce 8424 è esclusa poiché il dispositivo non è un apparecchio meccanico per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide.

Il dispositivo elettronico è considerato un apparecchio elettrico, con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.

In virtù della regola generale 3 b), l’assortimento deve pertanto essere classificato nella voce 8543 (cfr. anche le note esplicative del Sistema armonizzato, voce 8543, terzo paragrafo).


19.11.2008   

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L 308/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1144/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2008

recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la Croazia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.

(2)

Tali condizioni differiscono a seconda che i movimenti degli animali da compagnia avvengano tra Stati membri o tra paesi terzi e Stati membri. Inoltre le condizioni applicabili ai movimenti da paesi terzi sono ulteriormente differenziate tra i paesi elencati nella parte B, sezione 2, dell’allegato II del suddetto regolamento e i paesi terzi elencati nella parte C del suddetto allegato.

(3)

I paesi terzi che applicano norme relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 998/2003 sono elencati nella parte B, sezione 2, dell’allegato II del suddetto regolamento. Tali norme comprendono la possibilità per i paesi terzi di utilizzare il passaporto conformemente al modello di cui alla decisione 2003/803/CE della Commissione (2), anziché il certificato.

(4)

I movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia da detti paesi terzi nella Comunità sono sottoposti alle stesse norme applicabili ai movimenti di tali animali tra Stati membri, conformemente al capitolo II del regolamento (CE) n. 998/2003.

(5)

L’elenco di cui all’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 comprende i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori compresa la Croazia, per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza da tali paesi terzi e territori, non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(6)

Allo scopo di semplificare i movimenti degli animali da compagnia tra la Croazia e l’UE, la Croazia ha chiesto recentemente di essere inserita nella parte B, sezione 2, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

(7)

Considerando le informazioni fornite dalla Croazia sulla sua legislazione nazionale, risulta che la Croazia applica norme relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 998/2003.

(8)

Occorre quindi eliminare la Croazia dall’elenco di cui alla parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 e inserirla nell’elenco di cui alla parte B, sezione 2, del suddetto allegato.

(9)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/2003.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è modificato come segue:

1)

nella parte B, sezione 2, la seguente voce è inserita tra quella della Svizzera e quella dell’Islanda:

«HR Croazia»;

2)

nella parte C è soppressa la seguente voce:

«HR Croazia».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(2)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.


19.11.2008   

IT

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L 308/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1145/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008 contiene disposizioni relative ai programmi di ristrutturazione, da decidersi a livello degli Stati membri allo scopo di finanziare misure di sostegno specifiche nel settore del cotone. Appare opportuno completare tale disciplina mediante l’adozione di modalità di applicazione.

(2)

Occorre precisare quali elementi devono contenere i programmi di ristrutturazione che gli Stati membri sono tenuti a presentare. Occorre inoltre stabilire le modalità per la modifica dei programmi di ristrutturazione che permettono di adattarli se si verificano condizioni nuove non prevedibili al momento della loro presentazione iniziale.

(3)

Per un monitoraggio e una valutazione adeguati dei programmi di ristrutturazione, è necessario imporre la presentazione di relazioni di valutazione contenenti informazioni dettagliate operative e finanziarie sull’attuazione del programma di ristrutturazione.

(4)

Occorre inoltre garantire a tutti i soggetti interessati l’accesso alle informazioni relative ai programmi di ristrutturazione.

(5)

È opportuno stabilire prescrizioni minime per la gestione dell’assegnazione e del pagamento del sostegno finanziario. Per le misure per le quali si prevedono spese ingenti, è inoltre opportuno permettere il pagamento di uno o più anticipi.

(6)

Occorre stabilire disposizioni riguardo all’obbligo degli Stati membri di contenere la spesa, in particolare per quanto attiene ai tempi e alla natura dei controlli in loco delle misure di smantellamento e di investimento. Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità sono inoltre necessarie norme specifiche sul recupero degli importi indebitamente erogati e sulle sanzioni da irrogare. A tal fine è opportuno applicare il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2) e il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (3).

(7)

È necessario definire dettagliatamente i criteri dello smantellamento completo e permanente degli stabilimenti di sgranatura disposto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 637/2008. Anche se spetta agli Stati membri decidere, in base a criteri obiettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto da concedere per lo smantellamento, occorre stabilire un tetto massimo per evitare il rischio di sovracompensazione.

(8)

È necessario definire con esattezza il sostegno a favore del miglioramento della lavorazione del cotone, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 637/2008 che riguarda gli aiuti agli investimenti nell’industria della sgranatura e determinare le spese ammissibili. Occorre inoltre stabilire il contributo massimo della Comunità, onde garantire la partecipazione finanziaria e l’impegno dei beneficiari dell’investimento.

(9)

Per quanto riguarda il sostegno alla partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità del cotone, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 637/2008, è necessario individuare i sistemi di qualità comunitari pertinenti, stabilire i criteri relativi ai sistemi di qualità nazionali e determinare il livello dell’aiuto e i costi ammissibili.

(10)

Per garantire la complementarità tra le attività di promozione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 637/2008 e le norme relative alle azioni di informazione e di promozione stabilite dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (4), è opportuno precisare le modalità applicabili al sostegno a favore della promozione dei prodotti di qualità, in particolare per quanto attiene ai beneficiari e alle attività sovvenzionabili.

(11)

Occorre definire con precisione l’aiuto per i fornitori di macchinari, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 637/2008. Anche se spetta agli Stati membri decidere, in base a criteri obiettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto da concedere, occorre stabilire un tetto massimo per evitare il rischio di sovracompensazione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione riguardanti i programmi nazionali di ristrutturazione previsti dal regolamento (CE) n. 637/2008, contenenti le cinque misure ammissibili di cui all’articolo 7 di tale regolamento.

Articolo 2

Contenuto dei programmi di ristrutturazione

I programmi di ristrutturazione presentati dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008, sono costituiti dagli elementi seguenti:

a)

una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;

b)

i risultati delle consultazioni svolte a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008;

c)

una valutazione dell’impatto tecnico, economico, ambientale e sociale atteso;

d)

una descrizione degli stabilimenti di sgranatura presenti nello Stato membro e dell’uso fatto della relativa capacità dal 2005, ove il programma di ristrutturazione comprenda le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 637/2008;

e)

uno scadenzario di attuazione per ciascuna delle misure;

f)

una tabella finanziaria generale, conforme al modello riportato nell’allegato del presente regolamento, indicante le risorse da stanziare e la prevista ripartizione delle medesime tra le misure, nei limiti della dotazione di bilancio fissata all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008;

g)

i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione della pertinente misura del programma di ristrutturazione e le disposizioni adottate per garantire l’adeguata ed effettiva attuazione dei programmi;

h)

la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l’attuazione del programma.

Articolo 3

Modifiche dei programmi di ristrutturazione

Le modifiche dei programmi di ristrutturazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 637/2008, sono presentate non più di una volta l’anno.

I programmi modificati indicano chiaramente e precisamente le modifiche proposte, i motivi e le conseguenze finanziarie delle medesime e, se del caso, contengono una versione riveduta della tabella finanziaria, conforme al modello riportato nell’allegato del presente regolamento.

Le spese derivanti dalle modifiche dei programmi di ristrutturazione sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione del programma riveduto. Gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data di ricevimento, da parte della Commissione, del programma di ristrutturazione modificato fino alla data in cui il programma entra in applicazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008.

Articolo 4

Relazioni e valutazione

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del programma di ristrutturazione insieme a ogni nuovo programma di ristrutturazione, eccezion fatta per il primo programma, da presentare nel 2009 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008.

2.   La relazione presentata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e quella presentata con la comunicazione che richiede la fine del programma, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 637/2008:

a)

elencano e descrivono le misure per le quali è stato concesso il contributo comunitario nell’ambito dei programmi di ristrutturazione, per ciascuno degli anni del periodo di programmazione in questione;

b)

se del caso, descrivono le eventuali modifiche apportate al programma di ristrutturazione, i loro motivi e le conseguenze per il futuro;

c)

descrivono i risultati conseguiti con ciascuna misura con riferimento agli obiettivi quantificabili fissati nel programma di ristrutturazione;

d)

contengono una dichiarazione delle spese, per esercizio finanziario, già sostenute nel corso del periodo di programmazione, che in nessun caso superano il bilancio complessivo assegnato agli Stati membri a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008;

e)

contengono stime delle spese fino al termine del periodo previsto per l’attuazione del programma di ristrutturazione, nei limiti del bilancio complessivo assegnato agli Stati membri a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008;

f)

se del caso, contengono un’analisi della partecipazione di altri fondi comunitari e della loro compatibilità con gli aiuti finanziati dal programma di ristrutturazione.

3.   Gli Stati membri tengono una registrazione particolareggiata dei programmi di ristrutturazione, modificati o no, nonché di tutte le misure realizzate in applicazione dei medesimi.

Articolo 5

Accesso del pubblico alle informazioni sui programmi di ristrutturazione

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su un sito web il programma di ristrutturazione, le relative modifiche, la relazione sull’attuazione del programma e la normativa nazionale completa relativa al programma.

Articolo 6

Condizioni per le domande e i pagamenti

1.   Per tutte le misure contenute nel programma di ristrutturazione ed elencate all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008 gli Stati membri:

a)

determinano gli elementi che le domande di sostegno devono contenere;

b)

fissano il periodo di presentazione delle domande;

c)

approvano le domande valide e complete in base a criteri obiettivi e non discriminatori, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili entro i limiti dei massimali annui previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008;

d)

versano il sostegno ammissibile, o il saldo del finanziamento ammissibile ove sia stato erogato un anticipo, dopo il completamento della misura e l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

2.   Per le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (CE) n. 637/2008, gli Stati membri possono versare al beneficiario uno o più anticipi. La somma degli anticipi non supera complessivamente il 75 % delle spese ammissibili.

Il pagamento di un anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell’anticipo medesimo.

La cauzione è svincolata una volta completate le misure e svolti i controlli di cui all’articolo 7.

3.   Tutti i pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti una particolare domanda sono effettuati entro il 30 giugno del quarto anno successivo all’anno di scadenza del termine di presentazione del progetto di programma di ristrutturazione fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008. Nel primo anno del primo periodo di programmazione i pagamenti sono effettuati a decorrere dal 16 ottobre 2009.

4.   Gli Stati membri fissano le modalità specifiche di applicazione del presente articolo.

Articolo 7

Monitoraggio e controllo

1.   Fermi restando gli obblighi di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri procedono al monitoraggio, al controllo e alla verifica dell’attuazione del programma di ristrutturazione in corso.

Per le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 637/2008, gli Stati membri effettuano, prima del pagamento finale, un’ispezione in loco di ciascuno stabilimento e sito di produzione che riceve un finanziamento nell’ambito del programma di ristrutturazione, onde verificare che sussistano tutte le condizioni per l’ottenimento dell’aiuto.

In relazione alle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 637/2008, tutti gli stabilimenti e i siti di produzione sono ispezionati in loco pertinenti entro tre mesi dalla fine del periodo di un anno di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per verificare il rispetto delle condizioni di cui a tale paragrafo.

2.   Per ciascuna ispezione in loco viene redatta entro un mese una relazione contenente una descrizione esauriente dell’operazione svolta, dei principali risultati emersi e degli ulteriori interventi raccomandati. In particolare, le relazioni di ispezione:

a)

contengono informazioni relative al beneficiario, al sito di produzione ispezionato e alle persone presenti;

b)

precisano se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;

c)

citano le prescrizioni e le norme oggetto dell’ispezione;

d)

descrivono la natura e la portata delle verifiche eseguite;

e)

contengono i risultati emersi;

f)

precisano gli elementi in relazione ai quali sono state rilevate inadempienze;

g)

contengono una valutazione dell’importanza delle inadempienze riscontrate per ciascun elemento, in particolare in termini di gravità, portata, persistenza e antecedenti.

Il beneficiario è informato delle eventuali inadempienze rilevate.

Articolo 8

Ripetizione dell’indebito

Gli importi indebitamente erogati sono recuperati, maggiorati di interessi, presso i beneficiari. Le norme di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 si applicano mutatis mutandis.

L’applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (5).

Articolo 9

Sanzioni

1.   Ove non soddisfi una o più delle condizioni per l’ottenimento dell’aiuto per le misure del programma di ristrutturazione, il beneficiario è tenuto a pagare, a titolo di sanzione, il 10 % dell’importo da recuperare a norma dell’articolo 8.

2.   La sanzione di cui al paragrafo 1 non è irrogata se il beneficiario, dopo aver segnalato per iscritto in modo chiaro e tempestivo l’inadempienza all’autorità competente, è in grado di dimostrare, con soddisfazione di quest’ultima, che l’inadempienza è dovuta a forza maggiore.

3.   La sanzione di cui al paragrafo 1 non è irrogata se il pagamento è stato eseguito a seguito di un errore delle stesse autorità competenti dello Stato membro o di un’altra autorità interessata, errore che non era ragionevolmente individuabile dal beneficiario che abbia agito in buona fede.

4.   Se l’inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la sanzione è pari al 30 % dell’importo da recuperare a norma dell’articolo 8.

CAPO II

MISURE AMMISSIBILI

SEZIONE 1

Smantellamento degli stabilimenti di sgranatura

Articolo 10

Campo di applicazione

1.   Lo smantellamento completo e permanente degli stabilimenti di sgranatura disposto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 637/2008 presuppone:

a)

la cessazione definitiva e totale della sgranatura del cotone nello stabilimento o negli stabilimenti interessati;

b)

lo smantellamento di tutti i macchinari per la sgranatura ivi presenti e la loro rimozione dal sito o dai siti di cui trattasi entro un anno dall’approvazione della domanda dello Stato membro;

c)

l’esclusione definitiva dei macchinari per la sgranatura dal processo di lavorazione del cotone nella Comunità mediante:

i)

il trasferimento dei macchinari in un paese terzo;

ii)

la garanzia che i macchinari sono utilizzati in un altro settore; oppure

iii)

la distruzione dei macchinari;

d)

il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito o nei siti dismessi e l’agevolazione del reimpiego della manodopera; e

e)

l’impegno scritto di non usare il sito o i siti di produzione per la sgranatura del cotone per un periodo di 10 anni.

Per «macchinari per la sgranatura» si intendono tutti i macchinari specifici utilizzati per la trasformazione del cotone non sgranato in cotone sgranato e nei suoi sottoprodotti, comprese le macchine alimentatrici, essiccatrici, lavatrici, le frese, le ginnatrici, le condensatrici, le carde e le presse per balle.

2.   Gli Stati membri possono imporre ulteriori prescrizioni in relazione alle operazioni di smantellamento di cui al paragrafo 1.

3.   Affinché una domanda possa essere ammissibile, gli stabilimenti di sgranatura di cui al paragrafo 1 devono essere in buone condizioni di funzionamento.

4.   I fabbricati e i siti in cui si trovavano gli stabilimenti possono continuare ad essere utilizzati per attività non connesse alla produzione, alla trasformazione o al commercio del cotone.

Articolo 11

Contributo comunitario

1.   Gli Stati membri decidono, in base a criteri obiettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto da concedere nell’ambito della misura di cui all’articolo 10.

2.   Per ciascuno stabilimento di sgranatura, l’importo massimo dell’aiuto è limitato a 100 EUR per tonnellata di cotone non sgranato per il quantitativo di cotone trasformato nello stabilimento medesimo, che è stato ammesso a beneficiare del sostegno previsto dal capitolo V del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio (6) nella campagna di commercializzazione 2005/2006.

SEZIONE 2

Investimenti nell’industria della sgranatura

Articolo 12

Campo di applicazione

Il sostegno per la misura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 637/2008, è concesso per investimenti materiali o immateriali diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e riguardanti:

a)

la trasformazione e/o la commercializzazione del cotone; e/o

b)

lo sviluppo di nuovi processi e tecnologie relativi al cotone.

Articolo 13

Spese ammissibili

1.   Gli investimenti sovvenzionati rispettano le norme comunitarie che si applicano al tipo di investimento considerato.

2.   Le spese ammissibili sono le seguenti:

a)

il miglioramento di beni immobili;

b)

l’acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato, esclusi i costi connessi al contratto di leasing (interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.);

c)

le spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

3.   I costi per lo sviluppo di nuovi processi e tecnologie a norma dell’articolo 12 riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali ad essi connessi, precedenti all’uso commerciale dei nuovi processi e tecnologie.

4.   I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono spese ammissibili.

Articolo 14

Contributo comunitario

1.   Al contributo comunitario al sostegno di cui all’articolo 12 si applicano le seguenti intensità massime di aiuto:

a)

50 % nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (7);

b)

40 % nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza.

2.   Il sostegno non è concesso a imprese in difficoltà ai sensi della sezione 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (8).

3.   L’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (9) si applica mutatis mutandis al sostegno di cui all’articolo 12.

SEZIONE 3

Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità del cotone

Articolo 15

Campo di applicazione

Il sostegno per la misura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 637/2008 è concesso:

a)

per sistemi comunitari di qualità del cotone istituiti dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (10) o dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (11) o per sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati membri;

b)

a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di quattro anni.

Non sono ammessi a beneficiare del sostegno previsto nella presente sezione i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell’ambito della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 16

Criteri di ammissibilità

1.   Per poter beneficiare del sostegno, i sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati membri, di cui all’articolo 15, primo comma, lettera a), devono rispondere ai seguenti criteri:

a)

la specificità del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi precisi concernenti i metodi di ottenimento e di trasformazione, che garantiscono:

i)

caratteristiche specifiche, compreso il processo di produzione; oppure

ii)

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di salute delle piante o tutela ambientale;

b)

i sistemi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;

c)

i sistemi sono aperti a tutti i produttori;

d)

i sistemi sono trasparenti e assicurano la completa tracciabilità dei prodotti;

e)

i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

2.   I produttori che partecipano a un sistema di qualità possono beneficiare del sostegno unicamente se il prodotto di qualità è stato ufficialmente riconosciuto a norma dei regolamenti e delle disposizioni dei sistemi comunitari o dei sistemi di qualità riconosciuti da uno Stato membro, secondo il disposto dell’articolo 15, primo comma, lettera a).

Per quanto riguarda i sistemi di qualità istituiti dal regolamento (CE) n. 510/2006, il sostegno può essere concesso soltanto per le denominazioni iscritte nel registro comunitario.

3.   Se un programma di ristrutturazione prevede un sostegno per la partecipazione a un sistema di qualità previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007, i costi fissi occasionati dalla partecipazione al suddetto sistema non vengono presi in considerazione per calcolare l’importo dell’aiuto concesso nell’ambito di una misura agroambientale a sostegno dell’agricoltura biologica.

4.   Ai fini dell’articolo 15, primo comma, lettera b), per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un sistema di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

Articolo 17

Contributo comunitario

L’importo massimo del sostegno per la misura di cui all’articolo 15 è limitato a 3 000 EUR annui per azienda.

SEZIONE 4

Informazione e promozione

Articolo 18

Campo di applicazione

1.   Il sostegno per la misura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 637/2008 riguarda il cotone prodotto nell’ambito dei sistemi di qualità di cui all’articolo 15 e i prodotti ottenuti prevalentemente da tale cotone.

2.   Non sono ammesse a beneficiare del sostegno le attività di informazione e promozione che beneficiano del sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 3/2008.

Articolo 19

Attività ammissibili

1.   Le attività di informazione e di promozione sovvenzionabili sono le attività intese a indurre i consumatori ad acquistare il cotone prodotto nell’ambito dei sistemi di qualità di cui all’articolo 15 o i prodotti ottenuti prevalentemente da tale cotone.

Tali attività mettono in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione e la tutela dell’ambiente prescritta dal sistema di qualità e possono comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di cui trattasi. In queste attività rientrano in particolare l’organizzazione di fiere ed esposizioni e/o la partecipazione alle stesse, le campagne di pubbliche relazioni e la pubblicità attraverso i vari canali di comunicazione o presso i punti vendita.

2.   Possono beneficiare dell’aiuto soltanto attività di informazione, promozione e pubblicità sul mercato interno.

Tali attività non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dal sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006. L’origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che i riferimenti all’origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.

3.   Se le attività di cui al paragrafo 1 riguardano un prodotto tutelato dai sistemi di qualità comunitari istituiti dal regolamento (CE) n. 834/2007 o dal regolamento (CE) n. 510/2006, il materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario reca il logo comunitario previsto da tali sistemi.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario redatto nell’ambito di un’attività sovvenzionata sia conforme alla normativa comunitaria. A tale scopo, i beneficiari trasmettono all’autorità competente dello Stato membro le bozze di detto materiale.

Articolo 20

Contributo comunitario

Il sostegno per la misura di cui all’articolo 18 è limitato al 70 % dei costi dell’attività.

SEZIONE 5

Aiuti per i fornitori di macchinari

Articolo 21

Campo di applicazione

Gli aiuti per la misura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 637/2008 sono concessi in base a criteri obiettivi e non discriminatori per compensare le perdite subite, compresa la perdita di valore dei macchinari specializzati per la raccolta che non possono essere utilizzati per altri fini.

Articolo 22

Contributo comunitario

1.   Gli Stati membri stabiliscono il livello dell’aiuto da concedere nell’ambito della misura di cui all’articolo 21. L’importo massimo di tale aiuto non supera le perdite subite ed è limitato a 10 EUR per tonnellata di cotone non sgranato, raccolto per contratto nella campagna di commercializzazione 2005/2006 e consegnato a uno stabilimento di sgranatura da smantellare a norma dall’articolo 10.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno soddisfino i criteri di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 637/2008.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(4)  GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

(5)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.

(6)  GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2005.

(7)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(8)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(9)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(10)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(11)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


ALLEGATO

Tabella finanziaria generale per il programma di ristrutturazione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 637/2008

(in 1000 EUR)

Stato membro:

Data della comunicazione:

Tabella finanziaria modificata: sì/no

In caso affermativo, numero:

 

Esercizio finanziario

Misure

Regolamento (CE) n. 637/2008

Anno 1 (2010)

Anno 2 (2011)

Anno 3 (2012)

Anno 4 (2013)

Totale

Smantellamento

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

 

 

 

 

 

Investimenti

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

 

 

 

 

 

Sistemi di qualità

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

 

 

 

 

 

Informazione e promozione

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

 

 

 

 

 

Fornitori di macchinari

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


19.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1146/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2008

recante divieto della pesca dei berici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È pertanto necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.


ALLEGATO

N.

08/DSS

Stato membro

PRT

Stock

ALF/3X14-

Specie

Berici (Beryx spp.)

Zona

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

Data

30.9.2008


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

19.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2008

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea

(2008/870/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall’articolo 133 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba. È opportuno approvare l’accordo.

(4)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1),

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le modalità di attuazione dell’accordo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere di cui all’articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità (3).

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3)  La data di entrata in vigore dell’accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea.

Ginevra, 24 ottobre 2008

Egregio signore,

in seguito ai negoziati svolti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, la Comunità europea e la Repubblica di Cuba hanno concordato quanto segue.

La Comunità europea integrerà nel suo elenco, valido per il territorio doganale della CE 27, la seguente modifica:

 

aggiunta di un’assegnazione nazionale (per Cuba) di 10 000 tonnellate all’attuale volume di 106 925 tonnellate del contingente tariffario CE di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione (voce NC 1701 11 10), mantenendo l’attuale tasso contingentale di 98 EUR/t/netto.

 

Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 l’assegnazione nazionale per Cuba ammonterà a 20 000 tonnellate. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010 l’assegnazione nazionale per Cuba ammonterà a 10 000 tonnellate.

La Repubblica di Cuba accetta l’approccio della Comunità europea riguardo al calcolo sulla base netta dei contingenti tariffari come maniera per adeguare gli obblighi GATT della CE 25 nonché quelli della Repubblica di Bulgaria e della Romania in seguito al recente allargamento della Comunità europea.

Il presente accordo entra in vigore due mesi dopo la data della lettera firmata della Repubblica di Cuba.

A nome della Comunità europea

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στις Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Ginevra, 24 ottobre 2008

Egregio signore,

con riferimento alla Vostra lettera:

«in seguito ai negoziati svolti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, la Comunità europea e la Repubblica di Cuba hanno concordato quanto segue.

La Comunità europea integrerà nel suo elenco, valido per il territorio doganale della CE 27, la seguente modifica:

 

aggiunta di un’assegnazione nazionale (per Cuba) di 10 000 tonnellate all’attuale volume di 106 925 tonnellate del contingente tariffario CE di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione (voce NC 1701 11 10), mantenendo l’attuale tasso contingentale di 98 EUR/t/netto.

 

Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 l’assegnazione nazionale per Cuba ammonterà a 20 000 tonnellate. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010 l’assegnazione nazionale per Cuba ammonterà a 10 000 tonnellate.

La Repubblica di Cuba accetta l’approccio della Comunità europea riguardo al calcolo sulla base netta dei contingenti tariffari come maniera per adeguare gli obblighi GATT della CE 25 nonché quelli della Repubblica di Bulgaria e della Romania in seguito al recente allargamento della Comunità europea.

Il presente accordo entra in vigore due mesi dopo la data della lettera firmata della Repubblica di Cuba.».

Ho l’onore di esprimere con la presente l’accordo del mio governo.

A nome della Repubblica di Cuba

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στη Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιόιδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie, dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

Por la República de Cuba

За Република Куба

Za Kubánskou republiku

For Det Republikken Cuba

Für die Republik Kuba

Kuuba Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κούβας

For the Republic of Cuba

Pour la République de Cuba

Per la Repubblica di Cuba

Kubas Republikas vāradā —

Kubos Respublikos vardu

A Kubai Köztársaság résezéről

Għar-Repubblika ta' Kuba

Voor de Republiek Cuba

W imieniu Republiki Kuby

Pela República de Cuba

Pentru Republica Cuba

Za Kubánsku republiku

Za Republiko Kubo

Kuuban tasavallan puolesta

För Republiken Kubas vägnar

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19.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2008

relativa all’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991

(2008/871/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 maggio 2003, in occasione della quinta conferenza ministeriale «Un ambiente per l’Europa» svoltasi a Kiev, in Ucraina, i giorni 21-23 maggio 2003, la Commissione, a nome della Comunità, ha firmato il protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione d’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991 («protocollo VAS»).

(2)

Il protocollo VAS contribuisce alla tutela dell’ambiente istituendo una serie di disposizioni per la valutazione dei probabili effetti significativi sull’ambiente e sulla salute di piani e programmi e cercando di assicurare che le questioni ambientali e sanitarie siano considerate e integrate, nella misura opportuna, nell’elaborazione delle proposte relative alle politiche e alla legislazione.

(3)

È opportuno che la Comunità e gli Stati membri adottino le misure necessarie per depositare, per quanto possibile simultaneamente, gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione.

(4)

È opportuno che la Comunità approvi il protocollo VAS,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Il protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione di Espoo sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero («protocollo VAS») è approvato a nome della Comunità europea.

2.   Il testo del protocollo VAS è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione del protocollo VAS presso il segretario generale delle Nazioni Unite che funge da depositario ai sensi dell’articolo 22 del protocollo stesso.

2.   Contemporaneamente, la persona o le persone designate depositano la dichiarazione di competenza prevista nell’allegato della presente decisione, come prescritto dall’articolo 23, paragrafo 5, del protocollo VAS.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-L. BORLOO


(1)  Parere dell’8 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Dichiarazione fatta dalla Comunità europea ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991

La Comunità europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare dell’articolo 175, paragrafo 1, a stipulare e a adempiere agli obblighi derivanti da accordi internazionali che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,

protezione della salute umana,

utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.

Inoltre, la Comunità europea dichiara di avere già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri in relazione agli aspetti disciplinati dal presente protocollo, tra i quali la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e che presenterà, aggiornandolo come opportuno, un elenco di tali strumenti giuridici al depositario, conformemente a quanto disposto dall’articolo 23, paragrafo 5, del protocollo.

La Comunità europea è responsabile dell’adempimento degli obblighi risultanti dal protocollo che sono contemplati dal diritto comunitario.

L’esercizio delle competenze comunitarie è, per sua natura, in costante evoluzione.


PROTOCOLLO

sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

RICONOSCENDO l’importanza di integrare le considerazioni ambientali e sanitarie nella preparazione e nell’adozione di piani e programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione,

IMPEGNANDOSI a favore dello sviluppo sostenibile e pertanto appoggiandosi sulle conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile, 1992), in particolare sui principi 4 e 10 della dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo e agenda 21, nonché sull’esito della terza conferenza ministeriale su ambiente e salute (Londra, 1999) e del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, Sudafrica, 2002),

CONSIDERANDO la convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991, e la decisione II/9 delle sue parti, adottata a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, di preparare un protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica,

RICONOSCENDO che la valutazione ambientale strategica deve avere un ruolo importante nella preparazione e nell’adozione di piani, programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione e riconoscendo altresì che un’applicazione più ampia dei principi della valutazione d’impatto ambientale a piani, programmi, programmazione e legislazione rafforzerà ulteriormente l’analisi sistematica dei loro effetti ambientali significativi,

NOTANDO la convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata a Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, e notando altresì i paragrafi pertinenti della dichiarazione di Lucca, adottata dalla prima riunione delle parti,

CONSAPEVOLI, pertanto, dell’importanza di prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica,

PRENDENDO ATTO dei vantaggi per la salute e il benessere delle generazioni presenti e future che deriveranno dal considerare l’esigenza di tutelare e migliorare la salute quale parte integrante della valutazione ambientale strategica e riconoscendo il lavoro svolto in questo campo dall’organizzazione mondiale della sanità,

RAMMENTANDO la necessità e l’importanza di approfondire la cooperazione internazionale nel valutare gli effetti ambientali e sanitari transfrontalieri di piani e programmi proposti e, ove appropriato, della programmazione e della legislazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo del presente protocollo è di ottenere un livello elevato di tutela dell’ambiente e della salute, mediante i seguenti provvedimenti:

a)

garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie;

b)

contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell’elaborazione programmatica e legislativa;

c)

istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica;

d)

prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica;

e)

integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1)

per «convenzione» s’intende la convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

2)

per «parte» s’intende qualsiasi parte contraente del presente protocollo, salvo diversa indicazione;

3)

per «parte di origine» s’intende una parte o più parti al presente protocollo sotto la cui giurisdizione si preveda di preparare un piano o un programma;

4)

per «parte colpita» s’intende una parte o più parti al presente protocollo che possono essere interessate dagli effetti transfrontalieri ambientali e sanitari di un piano o di un programma;

5)

per «piani e programmi» s’intendono piani e programmi, comprese le loro eventuali modifiche che:

a)

sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

b)

sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte di un’autorità o sono preparati da un’autorità ai fini dell’adozione, mediante procedura formale, da parte di un parlamento o di un governo;

6)

per «valutazione ambientale strategica» s’intende la valutazione dei probabili effetti ambientali e sanitari, che comprende la determinazione dell’ambito di un rapporto ambientale e la preparazione dello stesso, la realizzazione della partecipazione e della consultazione del pubblico e la presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati della partecipazione e della consultazione del pubblico in un piano o programma;

7)

per «effetto ambientale e sanitario» s’intende qualsiasi effetto sull’ambiente, in particolare su salute umana, flora, fauna, biodiversità, suolo, clima, aria, acqua, paesaggio, siti naturali, beni materiali, patrimonio culturale e sull’interazione fra questi fattori;

8)

per «pubblico» s’intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

Articolo 3

Disposizioni generali

1.   Ciascuna parte adotta le necessarie misure legislative, regolamentari e, se del caso, di altra indole per attuare le disposizioni del presente protocollo in un quadro chiaro e trasparente.

2.   Ciascuna parte si adopera per garantire che i responsabili e le autorità assistano e guidino il pubblico nell’ambito delle questioni di cui al presente protocollo.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi che promuovono la protezione dell’ambiente e della salute nel contesto del presente protocollo siano adeguatamente riconosciuti e sostenuti.

4.   Le disposizioni di cui al presente protocollo lasciano impregiudicato il diritto di una parte di mantenere od introdurre misure aggiuntive relative alle questioni disciplinate dal presente protocollo.

5.   Ciascuna parte promuove gli obiettivi del presente protocollo nell’ambito dei pertinenti processi decisionali internazionali e delle organizzazioni internazionali interessate.

6.   Ciascuna parte provvede affinché le persone che esercitano i propri diritti a norma del presente protocollo non siano penalizzate, perseguite o molestate in alcun modo a causa delle loro iniziative. questa disposizione non pregiudica il potere dei giudici nazionali di esigere il pagamento di importi ragionevoli a titolo di spese processuali.

7.   Nell’ambito delle disposizioni del presente protocollo, il pubblico deve poter esercitare i propri diritti senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza o, nel caso delle persone giuridiche, fondate sull’ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle attività.

Articolo 4

Campo di applicazione relativamente a piani e programmi

1.   Ciascuna parte provvede affinché si svolga una valutazione ambientale strategica per piani e programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 ritenuti portatori di probabili effetti significativi sull’ambiente e sulla salute.

2.   Viene svolta una valutazione ambientale strategica per piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale (comprese le industrie estrattive), dei trasporti, dello sviluppo regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione dei progetti elencati nell’allegato I, e per qualsiasi altro progetto elencato nell’allegato II che necessiti di una valutazione di impatto ambientale ai sensi della legislazione nazionale.

3.   Per i piani e programmi non contemplati dal paragrafo 2 che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione di progetti, viene svolta una valutazione ambientale strategica se una delle parti ne ravvisa l’opportunità a norma dell’articolo 5, paragrafo 1.

4.   Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, si procede a una valutazione ambientale strategica solo se una parte ne ravvisa l’opportunità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.

5.   I seguenti piani e programmi non rientrano nell’ambito di applicazione del presente protocollo:

a)

piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;

b)

piani e programmi finanziari o di bilancio.

Articolo 5

Selezione

1.   Ciascuna parte determina se i piani e i programmi di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, possono avere effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, attraverso un esame caso per caso oppure specificando le differenti tipologie di piani e di programmi, oppure combinando queste due impostazioni. a tal fine, ciascuna parte prende in considerazione in tutti i casi i criteri di cui all’allegato III.

2.   Ciascuna parte garantisce che le autorità ambientali e sanitarie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, siano consultate in merito all’applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Ciascuna parte si adopera per fornire al pubblico congrue possibilità di partecipazione alla selezione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo.

4.   Ciascuna parte assicura che siano tempestivamente rese pubbliche, mediante avvisi pubblici od altri mezzi adeguati, quali mezzi elettronici, le conclusioni di cui al paragrafo 1, che comprendono i motivi per i quali non si chiede una valutazione ambientale strategica.

Articolo 6

Limitazione dell’ambito del rapporto ambientale

1.   Ciascuna parte adotta disposizioni per determinare le informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le autorità ambientali e sanitarie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, siano consultate in merito alla determinazione delle informazioni pertinenti di cui al precedente paragrafo.

3.   Ciascuna parte si adopera — nella misura opportuna — per fornire al pubblico congrue possibilità di partecipare alla determinazione delle informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale.

Articolo 7

Rapporto ambientale

1.   Per i piani e i programmi soggetti alla valutazione ambientale strategica, ciascuna parte provvede affinché sia elaborato un rapporto ambientale.

2.   Il rapporto ambientale, in conformità della limitazione del suo ambito di cui all’articolo 6, individua, descrive e valuta i probabili effetti ambientali e sanitari significativi derivanti dall’applicazione del piano o del programma e le alternative ragionevoli esistenti. Il rapporto contiene le informazioni specificate dall’allegato IV, nei limiti di un obbligo ragionevole, prendendo in considerazione:

a)

conoscenze e metodi di valutazione attuali;

b)

contenuti e livelli di dettaglio del piano o del programma e la fase del processo decisionale in cui si trova;

c)

l’interesse del pubblico;

d)

le esigenze in termini di informazioni dell’organo preposto alla decisione.

3.   Ciascuna parte provvede affinché i rapporti ambientali possiedano la qualità richiesta per soddisfare i requisiti sanciti dal presente protocollo.

Articolo 8

Partecipazione del pubblico

1.   Ciascuna parte assicura al pubblico la possibilità di partecipare in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili, alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

2.   Ciascuna parte, mediante mezzi elettronici o altri mezzi adeguati, provvede a rendere pubblico in tempo utile il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale.

3.   Ciascuna parte provvede all’individuazione, ai fini dei paragrafi 1 e 4, del pubblico interessato, comprese le organizzazioni non governative.

4.   Ciascuna parte provvede affinché il pubblico di cui al paragrafo 3 possa esprimere il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro un termine ragionevole.

5.   Ciascuna parte provvede affinché siano adottate e rese pubbliche le modalità particolareggiate relative all’informazione del pubblico e alla consultazione del pubblico interessato. A tal fine, ciascuna parte tiene nella dovuta considerazione gli elementi elencati nell’allegato V.

Articolo 9

Consultazione delle autorità ambientali e sanitarie

1.   Ciascuna parte designa le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali e sanitarie, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente e sulla salute dovuti all’attuazione dei piani e dei programmi.

2.   Il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale sono trasmessi alle autorità di cui al paragrafo 1.

3.   Ciascuna parte provvede affinché alle autorità di cui al paragrafo 1 sia offerta la possibilità di esprimere, in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale.

4.   Ciascuna parte adotta le disposizioni particolareggiate per informare e consultare le autorità ambientali e sanitarie di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Consultazioni transfrontaliere

1.   Qualora una parte di origine ritenga che l’attuazione di un piano o di un programma possa avere effetti transfrontalieri significativi sull’ambiente o sulla salute, o qualora ne faccia richiesta una parte che possa essere significativamente interessata da tali effetti, la parte di origine lo notifica senza indugio alla parte colpita, prima dell’adozione del piano o del programma.

2.   La notifica contiene, fra l’altro:

a)

il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale, comprese le informazioni sulle possibili conseguenze transfrontaliere sull’ambiente e sulla salute;

b)

informazioni sul procedimento decisionale, fra cui l’indicazione di un calendario ragionevole per la trasmissione di osservazioni.

3.   La parte colpita comunica alla parte di origine, entro il termine specificato nella notifica, se desidera avviare consultazioni previe all’adozione del piano o del programma. in tal caso, le parti interessate avviano consultazioni sui probabili effetti transfrontalieri ambientali e sanitari dell’attuazione del piano o del programma e sulle misure prospettabili per prevenire, ridurre o attenuare le conseguenze negative.

4.   Se tali consultazioni hanno luogo, le parti interessate convengono specifiche modalità affinché il pubblico interessato e le autorità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, nella parte colpita siano informati e abbiano l’opportunità di esprimere il loro parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro termini ragionevoli.

Articolo 11

Decisione

1.   Ciascuna parte provvede affinché all’atto dell’adozione di un piano o di un programma si tenga debito conto:

a)

delle conclusioni del rapporto ambientale;

b)

delle misure volte a prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative individuate nel rapporto ambientale

c)

delle osservazioni ricevute a norma degli articoli 8 e 10.

2.   Ciascuna parte provvede affinché, in sede di adozione di un piano o di un programma, le autorità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e le parti consultate a norma dell’articolo 10 siano informate e ottengano il piano o programma corredato di una dichiarazione recante un riassunto di come le considerazioni ambientali e sanitarie sono state integrate nel piano o nel programma, di come si è tenuto conto delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 8 e 10 e dei motivi dell’adozione del piano o del programma alla luce delle alternative ragionevoli considerate.

Articolo 12

Monitoraggio

1.   Ciascuna parte controlla gli effetti ambientali e sanitari significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi adottati a norma dell’articolo 11, al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritiene opportune.

2.   I risultati del monitoraggio effettuato sono trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale, alle autorità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e sono resi pubblici.

Articolo 13

Programmazione e legislazione

1.   Ciascuna parte si adopera per assicurare che le questioni ambientali e sanitarie siano considerate e integrate in modo congruo nell’elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi.

2.   Nell’applicare il paragrafo 1, ciascuna parte prende in considerazione i principi ed elementi pertinenti del presente protocollo.

3.   Ciascuna parte determina, ove necessario, le modalità pratiche per la presa in considerazione e l’integrazione delle questioni ambientali e sanitarie ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto dell’esigenza di assicurare la trasparenza del processo decisionale.

4.   Ciascuna parte riferisce in merito all’applicazione del presente articolo alla riunione delle parti della convenzione, agente come riunione delle parti del presente protocollo.

Articolo 14

Riunione delle parti della convenzione agente come riunione delle parti del protocollo

1.   La riunione delle parti della convenzione funge da riunione delle parti del presente protocollo. La prima riunione delle parti della convenzione agente come riunione delle parti del presente protocollo è indetta entro un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente protocollo, in concomitanza con una riunione delle parti della convenzione qualora una riunione di queste ultime sia prevista entro il periodo suddetto. Le successive riunioni delle parti della convenzione agenti come riunioni delle parti del presente protocollo coincidono con le riunioni delle parti della convenzione, a meno che la riunione delle parti della convenzione agente come riunione delle parti del presente protocollo non decida diversamente.

2.   Le parti della convenzione che non sono parti del presente protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori di ogni seduta della riunione delle parti della convenzione agente come riunione delle parti del presente protocollo. Quando la riunione delle parti della convenzione agisce come riunione delle parti del presente protocollo le decisioni contemplate dal presente protocollo vengono adottate esclusivamente dalle parti del presente protocollo.

3.   Quando la riunione delle parti della convenzione agisce come riunione delle parti del presente protocollo, ogni membro dell’ufficio della riunione delle parti che rappresenti una parte della convenzione che, in quel momento, non sia parte del presente protocollo sarà sostituito da un altro membro eletto dalle parti del presente protocollo e tra esse.

4.   La riunione delle parti della convenzione agente come riunione delle parti del presente protocollo vigila permanentemente sull’attuazione del presente protocollo e a tal fine:

a)

verifica le politiche e gli approcci metodologici relativi alla valutazione ambientale strategica, onde migliorare ulteriormente le procedure dettate dal presente protocollo;

b)

scambia informazioni sulle esperienze acquisite in materia di valutazione ambientale strategica e nell’attuazione del presente protocollo;

c)

sollecita, ove necessario, l’ausilio e la collaborazione degli organi competenti dotati di esperienze utili alla realizzazione degli scopi del presente protocollo;

d)

istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l’attuazione del presente protocollo;

e)

ove necessario, esamina e adotta proposte di emendamenti al presente protocollo;

f)

esamina e svolge qualsiasi azione ulteriore, comprese azioni svolte congiuntamente ai sensi del presente protocollo e della convenzione, che possa rivelarsi necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo.

5.   Il regolamento interno della riunione delle parti della convenzione si applica mutatis mutandis al presente protocollo, a meno che la riunioni delle parti della convenzione agente come riunione delle parti del presente protocollo non decida diversamente in via consensuale.

6.   Nella prima seduta, la riunione delle parti della convenzione agente come riunione delle parti del presente protocollo discute e adotta le modalità di applicazione al presente protocollo della procedura di verifica di adempimento della convenzione.

7.   Ad intervalli decisi dalla riunione delle parti della convenzione agente come riunione delle parti del presente protocollo, ciascuna parte riferisce alla riunione delle parti della convenzione agente come riunione delle parti del protocollo sulle misure da essa adottate in attuazione del presente protocollo.

Articolo 15

Relazione con altri accordi internazionali

Le disposizioni pertinenti del presente protocollo si applicano senza pregiudizio delle convenzioni UNECE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 16

Diritto di voto

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna parte del presente protocollo dispone di un solo voto.

2.   Le organizzazioni d’integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono parti del presente protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

Articolo 17

Segretariato

Il segretariato istituito dall’articolo 13 della convenzione agisce come segretariato per il presente protocollo e l’articolo 13, lettere da a) a c), della convenzione sulle funzioni del segretariato si applica, mutatis mutandis, al presente protocollo.

Articolo 18

Allegati

Gli allegati del presente protocollo formano parte integrante dello stesso.

Articolo 19

Emendamenti al protocollo

1.   Qualsiasi parte può proporre emendamenti al presente protocollo.

2.   Fermo restando il paragrafo 3, la procedura relativa alla proposta, all’adozione e all’entrata in vigore di emendamenti alla convenzione, di cui all’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, della convenzione, si applica, mutatis mutandis, agli emendamenti al presente protocollo.

3.   Ai fini del presente protocollo, la maggioranza di tre quarti delle parti necessaria perché un emendamento entri in vigore per le parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato si calcola sulla base del numero di parti al momento dell’adozione dell’emendamento.

Articolo 20

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni sulla composizione delle controversie di cui all’articolo 15 della convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente protocollo.

Articolo 21

Sottoscrizione

Il presente protocollo è aperto alla sottoscrizione a Kiev (Ucraina) dal 21 al 23 maggio 2003 e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a New York sino al 31 dicembre 2003, per gli Stati membri della Commissione economica per l’Europa e per gli Stati aventi condizione giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l’Europa ai sensi dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione del Consiglio economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonché per le organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l’Europa, che abbiano loro trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere convenzioni su tali materie.

Articolo 22

Depositario

Il segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario del presente protocollo.

Articolo 23

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1.   Il presente protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale, di cui all’articolo 21, da cui è stata sottoscritta.

2.   Al presente protocollo possono aderire, dal 1o gennaio 2004, gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionali di cui all’articolo 21.

3.   Gli Stati membri delle Nazioni Unite non contemplati dal paragrafo 2 possono aderire al protocollo su autorizzazione emessa dalla riunione delle parti della convenzione agente come riunione delle parti del protocollo.

4.   Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale di cui all’articolo 21 che divenga parte del presente protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia parte contraente, assume la totalità degli obblighi stabiliti dal protocollo stesso. Se uno o più Stati dell’organizzazione sono parti del presente protocollo, l’organizzazione stessa e i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all’adempimento degli obblighi imposti dal protocollo. In tali casi, l’organizzazione e i suoi Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente protocollo.

5.   Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni di integrazione economica di cui all’articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente protocollo. Tali organizzazioni informano altresì il depositario in merito a qualsiasi cambiamento pertinente della loro sfera di competenza.

Articolo 24

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un’organizzazione di integrazione economica regionale di cui all’articolo 21 non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell’organizzazione stessa.

3.   Per ogni Stato o organizzazione di integrazione economica regionale di cui all’articolo 21 che ratifichi, accetti o approvi il presente protocollo o aderisca al medesimo successivamente al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l’organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4.   Il presente protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale è successivo alla data di entrata in vigore del presente protocollo. Qualora alla parte sotto la cui giurisdizione si prospetta l’elaborazione di un piano, programma, programmazione o legislazione si applichi il paragrafo 3, il presente protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale è successivo alla data di entrata in vigore del presente protocollo per tale parte.

Articolo 25

Denuncia

Ciascuna parte può, con notifica scritta al depositario, denunciare in ogni momento il presente protocollo dopo che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui esso è entrato in vigore nei suoi confronti. Gli effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno successivo al suo ricevimento presso il depositario. L’eventuale denuncia non pregiudica l’applicazione degli articoli da 5 a 9, 11 e 13, per quanto riguarda una valutazione ambientale strategica già avviata in virtù del presente protocollo o l’applicazione dell’articolo 10 per quanto riguarda una notifica o richiesta già effettuata prima che tale denuncia abbia preso effetto.

Articolo 26

Testi facenti fede

L’originale del presente protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.

FATTO a Kiev (Ucraina), addì ventuno maggio duemilatre.

ALLEGATO I

Elenco dei progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2

1.

Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2.

Centrali termiche e altri impianti a combustione con una produzione di calore pari o superiore a 300 mw e centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kw di durata permanente termica).

3.

Impianti progettati esclusivamente per la produzione o l’arricchimento di combustibili nucleari, per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati o per lo stoccaggio, lo smaltimento e il trattamento di residui radioattivi.

4.

Grandi impianti di prima fusione della ghisa e dell’acciaio e di produzione di metalli non ferrosi.

5.

Impianti per l’estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, con una produzione annua di oltre 20 000 tonnellate di prodotto finito; per le guarnizioni da attrito, con una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotto finito e, per gli altri impieghi dell’amianto, con un’utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

6.

Impianti chimici integrati.

7.

La costruzione di autostrade, superstrade (1) e tronchi ferroviari per il traffico su grande distanza e di aeroporti (2) con piste lunghe almeno 2 100 m.

8.

Oleodotti e gasdotti di grosso diametro.

9.

Porti marittimi commerciali e vie e porti di navigazione interna che permettono il passaggio di navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate.

10.

Impianti di smaltimento dei rifiuti adibiti ad incenerimento, trattamento chimico o discarica di rifiuti tossici e pericolosi.

11.

Grandi dighe e bacini artificiali.

12.

Attività di prelievo delle acque sotterranee dove il volume annuo dell’acqua prelevata è pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

13.

Produzione di pasta di cellulosa e di carta pari o superiore a 200 tonnellate di materiale secco al giorno.

14.

Grandi attività minerarie, estrazione e trattamento in situ di minerali metallici o carbone.

15.

Produzione offshore di idrocarburi.

16.

Grandi impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

17.

Disboscamento di grandi zone.


(1)  Ai fini del presente protocollo:

per «autostrada» s’intende una strada progettata e costruita specificamente per il traffico motorizzato, che non serve le proprietà adiacenti e:

a)

dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l’una dall’altra da una fascia divisoria non adibita alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi;

b)

non interseca a livello nessuna strada, ferrovia, tranvia o sentiero;

c)

è contraddistinta dalla segnaletica quale autostrada;

per «superstrada» s’intende una strada riservata al traffico motorizzato accessibile esclusivamente da svincoli o ingressi controllati e su cui, in particolare, sono proibite la sosta e il parcheggio sulla carreggiata (o sulle carreggiate) di circolazione.

(2)  Ai fini del presente protocollo, per «aeroporto» s’intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell’organizzazione internazionale dell’aviazione civile (allegato 14).

ALLEGATO II

Altri progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2

1.

Progetti di ricomposizione rurale.

2.

Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.

3.

Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.

4.

Allevamenti intensivi di bestiame e avicoli.

5.

Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.

6.

Piscicoltura intensiva.

7.

Centrali nucleari ed altri reattori nucleari (1), compresi lo smantellamento e la messa fuori servizio di tali centrali o reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e conversione delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non supera 1 kw di carico termico continuo), non comprese nell’allegato I.

8.

Costruzione di linee aeree di corrente elettrica con una tensione pari o superiore a 220 kv e una lunghezza superiore a 15 km ed altri progetti per la trasmissione di energia elettrica mediante cavi aerei.

9.

Impianti industriali per la produzione di elettricità, vapore e acqua calda.

10.

Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda.

11.

Stoccaggio in superficie di combustibili fossili e gas naturale.

12.

Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.

13.

Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

14.

Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

15.

Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

16.

Impianti, non compresi nell’allegato I, progettati per:

la produzione o l’arricchimento di combustibile nucleare,

il trattamento di combustibile nucleare irradiato,

lo smaltimento definitivo di combustibile nucleare irradiato,

esclusivamente lo smaltimento definitivo dei residui radioattivi,

esclusivamente lo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato in un sito diverso da quello di produzione,

il trattamento e lo stoccaggio dei residui radioattivi.

17.

Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere, non comprese nell’allegato I.

18.

Miniere sotterranee non comprese nell’allegato I.

19.

Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.

20.

Trivellazioni in profondità (in particolare trivellazioni geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari, trivellazioni per l’approvvigionamento di acqua), escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.

21.

Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

22.

Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio, non comprese nell’allegato I.

23.

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.

24.

Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi (laminazione a caldo, forgiatura con magli, applicazione di strati protettivi di metallo fuso).

25.

Fonderie di metalli ferrosi.

26.

Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici, non compresi nell’allegato I.

27.

Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.), non compresi nell’allegato I.

28.

Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.

29.

Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.

30.

Cantieri navali.

31.

Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.

32.

Costruzione di materiale ferroviario.

33.

Imbutitura di fondo con esplosivi.

34.

Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

35.

Cokerie (distillazione a secco del carbone).

36.

Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

37.

Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.

38.

Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.

39.

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.

40.

Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti chimici e al trattamento di prodotti intermedi, non compresi nell’allegato I.

41.

Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.

42.

Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, non compresi nell’allegato I.

43.

Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.

44.

Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.

45.

Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.

46.

Industria della birra e del malto.

47.

Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.

48.

Impianti per la macellazione di animali.

49.

Industrie per la produzione della fecola.

50.

Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.

51.

Zuccherifici.

52.

Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta di cellulosa, carta e cartoni, non compresi nell’allegato I.

53.

Impianti per il pretrattamento o la tintura di fibre o di tessili.

54.

Impianti per la concia delle pelli.

55.

Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.

56.

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

57.

Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.

58.

Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.

59.

Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto, non compresi nell’allegato I.

60.

Stabilimenti di squartamento.

61.

Banchi di prova per motori, turbine e reattori.

62.

Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.

63.

Gasdotti e oleodotti non compresi nell’allegato I.

64.

Condotti per il trasporto di prodotti chimici di diametro superiore a 800 mm e lunghe più di 40 km.

65.

Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali, non compresi nell’allegato I.

66.

Costruzione di tranvie, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.

67.

Costruzione di strade, compresi la rettifica e/o l’allargamento di strade esistenti, non comprese nell’allegato I.

68.

Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca, non compresi nell’allegato I.

69.

Costruzione di vie navigabili e porti di navigazione interna, non compresi nell’allegato I.

70.

Porti commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e porti esterni, non compresi nell’allegato I.

71.

Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua.

72.

Costruzione di aeroporti (2) e di campi di aviazione, non compresi nell’allegato I.

73.

Impianti di smaltimento dei rifiuti (comprese le discariche), non compresi nell’allegato I.

74.

Impianti di incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi.

75.

Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.

76.

Depositi di fanghi.

77.

Estrazione o ricarica artificiale delle acque freatiche, non comprese nell’allegato I.

78.

Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi.

79.

Impianti di trattamento delle acque reflue.

80.

Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, non compresi nell’allegato I.

81.

Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, ad esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.

82.

Installazione di acquedotti a lunga distanza.

83.

Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse.

84.

Porti turistici.

85.

Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.

86.

Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente.

87.

Parchi tematici.

88.

Progetti di sviluppo di zone industriali.

89.

Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.

90.

Recupero di terre dal mare.


(1)  Ai fini del presente Protocollo, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare ed altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell’impianto.

(2)  Ai fini del presente protocollo, per «aeroporto» s’intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell’organizzazione internazionale dell’aviazione civile (allegato 14).

ALLEGATO III

Criteri per la determinazione dei possibili effetti ambientali e sanitari significativi di cui all’articolo 5, paragrafo 1

1.

La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali e sanitarie, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

2.

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

3.

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

4.

Problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma.

5.

Il carattere degli effetti ambientali e sanitari, quali grado di probabilità, durata, frequenza, reversibilità, ampiezza ed estensione (area geografica o entità demografica delle popolazioni interessate).

6.

I rischi per l’ambiente e per la salute.

7.

Il carattere transfrontaliero degli effetti.

8.

In quale misura il piano o programma interesserà aree di particolare valore o vulnerabili, compresi territori che godono di una tutela nazionale o internazionale riconosciuta.

ALLEGATO IV

Informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2

1.

I contenuti e gli obiettivi principali del piano o programma e il nesso con altri pertinenti piani o programmi.

2.

Gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e della salute e la sua evoluzione probabile ove il piano o il programma non fosse attuato.

3.

Le caratteristiche ambientali e sanitarie nelle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

4.

I problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma.

5.

Gli obiettivi di protezione ambientale e sanitaria stabiliti a livello internazionale, nazionale od altro, pertinenti al piano o al programma, e i modi in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di altre considerazioni ambientali e sanitarie.

6.

Gli effetti significativi probabili, in termini di ambiente e salute (1), stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7.

7.

Le misure volte a prevenire, ridurre o attenuare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute che potrebbero derivare dall’attuazione del piano o del programma.

8.

Una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste, quali carenze tecniche o mancanza di conoscenze.

9.

Le misure previste per il monitoraggio degli effetti ambientali e sanitari dell’attuazione del piano o del programma.

10.

I probabili effetti transfrontalieri significativi sul piano dell’ambiente e della salute.

11.

Un compendio non tecnico delle informazioni fornite.


(1)  Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

ALLEGATO V

Informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5

1.

Il piano o il programma proposto e le caratteristiche dello stesso.

2.

L’autorità responsabile per l’adozione del piano o del programma.

3.

La procedura prevista, fra cui:

a)

l’avvio del procedimento;

b)

le opportunità di partecipazione offerte al pubblico;

c)

il tempo ed il del luogo di qualsiasi udienza pubblica prevista;

d)

l’autorità da cui può essere ottenuta l’informazione e il luogo in cui questa è stata depositata affinché il pubblico possa esaminarla;

e)

l’autorità a cui possono essere indirizzate osservazioni e domande e il calendario da osservare per farlo;

f)

quali informazioni ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma sono disponibili.

4.

La probabilità che il piano o il programma sia sottoposto ad una procedura transfrontaliera di valutazione.


19.11.2008   

IT

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L 308/50


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2008

recante nomina di due supplenti tedeschi del Comitato delle regioni

(2008/872/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni si sono resi vacanti in seguito alla scadenza dei mandati del sig. Stefan KRAXNER e della sig.ra Ulrike KUHLO,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

il sig. Roland HEINTZE, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft,

il sig. Roland RIESE, Mitglied des Niedersächsischen Landtages.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


ACCORDI

Consiglio

19.11.2008   

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Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e il governo di Cuba relativo alla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Il suddetto accordo tra la Comunità europea e il governo di Cuba (GU L 308 del 19.11.2008) entrerà in vigore il 24 dicembre 2008.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

19.11.2008   

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POSIZIONE COMUNE 2008/873/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2008

che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1) al fine di attuare le misure imposte nei confronti della Costa d’Avorio dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il 23 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/30/PESC (2) che proroga le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio dalla posizione comune 2004/852/PESC per ulteriori dodici mesi e le integra con le misure restrittive imposte dal punto 6 della risoluzione 1643 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il 12 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/92/PESC (3) che proroga tali misure restrittive fino al 31 ottobre 2007.

(3)

Il 22 novembre 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/761/PESC (4) che proroga le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio fino al 31 ottobre 2008.

(4)

In seguito a un riesame delle misure imposte dalle risoluzioni 1572 (2004) e 1643 (2005), il 29 ottobre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1842 (2008) che proroga le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio fino al 31 ottobre 2009.

(5)

Le misure imposte dalla posizione comune 2004/852/PESC e dalla posizione comune 2006/30/PESC dovrebbero pertanto essere prorogate a decorrere dal 1o novembre 2008, in applicazione della risoluzione 1842 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Le misure imposte dalla posizione comune 2004/852/PESC e dalla posizione comune 2006/30/PESC sono prorogate a decorrere dal 1o novembre 2008.

Articolo 2

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dal giorno dell’adozione. Essa è modificata o, se del caso, abrogata alla luce delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

(2)  GU L 19 del 24.1.2006, pag. 36.

(3)  GU L 41 del 13.2.2007, pag. 16.

(4)  GU L 305 del 23.11.2007, pag. 61.