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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2017/C 6/01 |
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Tribunale |
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2017/C 6/02 |
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Rettifiche |
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2017/C 6/72 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2017/C 006/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Tribunale
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/2 |
Nomina del Cancelliere
(2017/C 006/02)
Il mandato del sig. Emmanuel Coulon, cancelliere del Tribunale dell’Unione europea, scadrà il 5 ottobre 2017.
Il Tribunale ha deciso, il 16 novembre 2016, di rinnovare il mandato del sig. Emmanuel Coulon, conformemente all’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento di procedura, per il periodo dal 6 ottobre 2017 al 5 ottobre 2023 incluso.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg
(Causa C-448/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Nuovi prodotti alimentari e nuovi ingredienti alimentari - Regolamento (CE) n. 258/97 - Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) - Nozione di «prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova»))
(2017/C 006/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Davitas GmbH
Convenuta: Stadt Aschaffenburg
con l’intervento di: Landesanwaltschaft Bayern
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che l’espressione «struttura molecolare primaria nuova» si riferisce ai prodotti alimentari o agli ingredienti alimentari che non siano stati utilizzati per il consumo umano nel territorio dell’Unione europea prima del 15 maggio 1997.
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/4 |
Sentenza della Corte (Pirma Sezione) del 27 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl
(Causa C-465/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articoli 18 e 45 TFUE - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articoli 3 e 94 - Regolamento (CE) n. 859/2003 - Articolo 2, paragrafi 1 e 2 - Assicurazione vecchiaia e assicurazione morte - Ex lavoratori marittimi cittadini di uno Stato terzo divenuto membro dell’Unione europea nel 1995 - Esclusione dal diritto a prestazioni di vecchiaia))
(2017/C 006/04)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
Convenuti: F. Wieland, H. Rothwangl
Dispositivo
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1) |
L’articolo 94, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro che non prende in considerazione, per la determinazione dei diritti a prestazioni di vecchiaia, un periodo di assicurazione asseritamente compiuto sotto la propria legislazione da un lavoratore straniero, qualora lo Stato di cui tale lavoratore è cittadino abbia aderito all’Unione europea successivamente al compimento del periodo in parola. |
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2) |
Gli articoli 18 e 45 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, in forza della quale un lavoratore marittimo che ha fatto parte, per un determinato periodo, dell’equipaggio di una nave immatricolata nel territorio di detto Stato membro e che viveva abitualmente a bordo di tale nave viene escluso dal beneficio dell’assicurazione vecchiaia relativa al periodo in parola per il motivo che durante detto periodo non era cittadino di uno Stato membro. |
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3) |
L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro secondo la quale un periodo di occupazione compiuto sotto la legislazione di detto Stato membro da un lavoratore subordinato che non era cittadino di uno Stato membro durante il periodo in parola, ma che, alla data in cui richiede il versamento di una pensione di vecchiaia, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del menzionato regolamento, non viene preso in considerazione da tale Stato membro ai fini della determinazione dei diritti pensionistici di tale lavoratore. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy/Työ- ja elinkeinoministeriö
(Causa C-506/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Metodo di assegnazione gratuita delle quote - Modalità di calcolo del fattore di correzione transettoriale uniforme - Decisione 2013/448/UE - Articolo 4 - Allegato II - Validità - Applicazione del fattore di correzione transettoriale uniforme agli impianti dei settori esposti a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio - Determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida - Decisione 2011/278/UE - Articolo 10, paragrafo 9 - Allegato I - Validità))
(2017/C 006/05)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrenti: Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy
Convenuto: Työ- ja elinkeinoministeriö
Dispositivo
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1) |
L’esame delle questioni terza e quarta non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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2) |
L’esame delle questioni sesta e settima non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’allegato I della decisione 2011/278. |
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3) |
L’esame della quinta questione sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 10, paragrafo 9 della decisione 2011/278. |
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4) |
L’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono invalidi. |
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5) |
Gli effetti della dichiarazione di invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448 sono limitati nel tempo nel senso che, da un lato, tale dichiarazione produrrà effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi decorrente dalla data di pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311) al fine di consentire alla Commissione europea di adottare le misure necessarie e, dall’altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni dichiarate invalide non potranno essere rimesse in discussione. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/6 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 27 ottobre 2016 — Debonair Trading Internacional Lda/Groupe Léa Nature SA, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-537/14 P) (1)
((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5 - Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «SO’BiO ētic» - Opposizione del titolare dei marchi denominativi e figurativi dell’Unione europea e nazionali contenenti l’elemento denominativo «SO…?» - Diniego di registrazione))
(2017/C 006/06)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Debonair Trading Internacional Lda (rappresentanti: D. Selden, Advocate, T. Alkin, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Groupe Léa Nature SA (rappresentante: S. Arnaud, avvocato), Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e P. Geroulakos, agenti)
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 settembre 2014, Groupe Léa Nature/UAMI — Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) (T-341/13, non pubblicata, EU:T:2014:802), è annullata. |
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2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
(1) GU C ## del ##.
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/6 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov
(Causa C-554/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2008/909/GAI - Articolo 17 - Diritto applicabile all’esecuzione della pena - Interpretazione di una norma nazionale dello Stato di esecuzione che prevede una riduzione della pena detentiva a motivo del lavoro svolto dalla persona condannata durante la sua detenzione nello Stato di emissione - Effetti giuridici delle decisioni quadro - Obbligo di interpretazione conforme))
(2017/C 006/07)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad
Parte nel procedimento penale principale
Atanas Ognyanov
con l’intervento di: Sofyiska gradska prokuratura
Dispositivo
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1) |
L’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale, interpretata in modo tale da autorizzare lo Stato di esecuzione a concedere alla persona condannata una riduzione di pena a motivo del lavoro da essa svolto durante la sua detenzione nello Stato di emissione, quando le autorità competenti di quest’ultimo Stato, conformemente al diritto dello stesso, non hanno concesso una siffatta riduzione di pena. |
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2) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme del diritto interno nel loro complesso e ad interpretarle, quanto più possibile, conformemente alla decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, al fine di conseguire il risultato da essa perseguito, disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l’interpretazione accolta dal giudice nazionale di ultima istanza, allorché tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell’Unione. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/7 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 ottobre 2016 — Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Alouminion tis Ellados VEAE, già Alouminion AE, Commissione europea
(Causa C-590/14 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Produzione d’alluminio - Tariffa agevolata per l’energia elettrica concessa per contratto - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Recesso dal contratto - Sospensione giudiziale degli effetti del recesso - Decisione che dichiara un aiuto illegale - Articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Nozioni di «aiuto esistente» e di «aiuto nuovo» - Distinzione))
(2017/C 006/08)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (rappresentanti: E. Bourtzalas, avocat, e E. Salaka, C. Synodinos, C. Tagaras e A. Oikonomou, dikigoroi)
Altre parti nel procedimento: Alouminion tis Ellados VEAE, già Alouminion AE (rappresentanti: G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos e N. Keramidas, dikigoroi)
Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e A. Bouchagiar, agenti)
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 ottobre 2014, Alouminion/Commissione (T-542/11, EU:T:2014:859), è annullata. |
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2) |
La causa T-542/11 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Glostrup — Danimarca) — procedimento penale a carico di Canal Digital Danmark A/S
(Causa C-611/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Pratiche commerciali sleali - Direttiva 2005/29/CE - Articoli 6 e 7 - Pubblicità relativa a un abbonamento a una televisione satellitare - Prezzo dell’abbonamento comprendente, oltre alla tariffa mensile dell’abbonamento, una tariffa semestrale per la tessera necessaria per decodificare le trasmissioni - Prezzo del forfait semestrale omesso o presentato in maniera meno evidente di quello del forfait mensile - Azione ingannevole - Omissione ingannevole - Trasposizione di una disposizione di una direttiva unicamente nei lavori preparatori della legge nazionale di trasposizione e non nel testo di tale legge))
(2017/C 006/09)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Retten i Glostrup
Imputato nel procedimento penale principale
Canal Digital Danmark A/S
Dispositivo
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1) |
L’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») dev’essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se una pratica commerciale debba essere considerata un’omissione ingannevole, occorre tenere conto del contesto nel quale detta pratica si inserisce, in particolare dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato ai fini di detta pratica commerciale, delle restrizioni in termini di spazio o di tempo imposte da tale mezzo di comunicazione nonché di qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione del consumatore con altri mezzi, anche qualora tale requisito non risulti espressamente dal tenore letterale della normativa nazionale di cui trattasi. |
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2) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che dev’essere qualificata come ingannevole una pratica commerciale consistente nel suddividere il prezzo di un prodotto in più elementi e nel mettere in evidenza uno di essi, qualora tale pratica possa, da un lato, dare al consumatore medio l’impressione erronea che gli venga proposto un prezzo vantaggioso e, dall’altro, indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del procedimento principale. Tuttavia, i vincoli temporali ai quali possono essere soggetti taluni mezzi di comunicazione, come gli spot pubblicitari televisivi, non possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del carattere ingannevole di una pratica commerciale alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva. |
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3) |
L’articolo 7 della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che, quando un professionista ha scelto di fissare il prezzo di un abbonamento in modo tale che il consumatore debba pagare sia un forfait mensile sia un forfait semestrale, tale pratica dev’essere considerata un’omissione ingannevole nel caso in cui il prezzo del forfait mensile sia messo in particolare evidenza nella pubblicità, mentre quello del forfait semestrale è completamente omesso o è presentato in maniera meno evidente, se tale omissione induce il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tenendo conto dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché delle altre misure che il professionista ha effettivamente adottato al fine di mettere le informazioni rilevanti relative al prodotto a disposizione del consumatore. |
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4) |
L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che contiene un elenco esaustivo delle informazioni rilevanti che devono comparire in un invito all’acquisto. Spetta al giudice nazionale valutare se il professionista interessato abbia assolto il suo obbligo di informazione tenendo conto della natura e delle caratteristiche del prodotto, ma anche del mezzo di comunicazione impiegato per l’invito all’acquisto e delle informazioni supplementari eventualmente fornite da detto professionista. Il fatto che in un invito all’acquisto il professionista fornisca tutte le informazioni elencate all’articolo 7, paragrafo 4, di detta direttiva non esclude che tale invito possa essere qualificato come pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, o dell’articolo 7, paragrafo 2, della richiamata direttiva. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited
(Causa C-613/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Competenza della Corte - Nozione di «disposizione del diritto dell’Unione» - Direttiva 89/106/CEE - Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione - Norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in forza di un mandato della Commissione europea - Pubblicazione della norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - Norma armonizzata EN 13242:2002 - Norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 13242:2002 - Contenzioso contrattuale tra privati - Metodo di constatazione della (non-)conformità di un prodotto a una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata - Data della constatazione della (non-conformità di un prodotto a tale norma - Direttiva 98/34/CE - Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Ambito di applicazione))
(2017/C 006/10)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrente: James Elliott Construction Limited
Convenuto: Irish Asphalt Limited
Dispositivo
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1) |
L’articolo 267 TFUE, primo comma, deve essere interpretato nel senso che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a interpretare in via pregiudiziale una norma armonizzata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, e i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. |
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2) |
La norma armonizzata EN 13242:2002, intitolata «Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade», deve essere interpretata nel senso che non vincola il giudice nazionale, adito con una controversia vertente sull’esecuzione di un contratto di diritto privato in forza del quale una parte è tenuta a fornire un prodotto da costruzione conforme a una norma nazionale che recepisce tale norma armonizzata, né in relazione alla modalità di accertamento della conformità alle specificazioni contrattuali di un prodotto da costruzione né in merito al momento in cui deve essere accertata la conformità di quest’ultimo. |
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3) |
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106, come modificata dalla direttiva 93/68, letto alla luce del dodicesimo considerando di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad applicare la presunzione di idoneità all’uso di un prodotto da costruzione fabbricato conformemente a una norma armonizzata per stabilire la qualità commerciale o l’idoneità all’uso di tale prodotto qualora una normativa nazionale a carattere generale che disciplina la vendita di beni, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esiga che un prodotto da costruzione presenti caratteristiche siffatte. |
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4) |
L’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata, in ultimo luogo, dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che enunciano, salva una contraria volontà delle parti, condizioni contrattuali implicite riguardanti la qualità commerciale e l’idoneità all’uso o la qualità dei prodotti venduti, non costituiscono «regole tecniche», ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto della previa comunicazione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/10 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — Gerard Dowling e a./Minister for Finance
(Causa C-41/15) (1)
((Regolamento n. 407/2010/UE - Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria - Decisione di esecuzione 2011/77/UE - Assistenza finanziaria dell’Unione europea all’Irlanda - Ricapitalizzazione delle banche nazionali - Diritto delle società - Seconda direttiva 77/91/CEE - Articoli 8, 25 e 29 - Ricapitalizzazione di una banca mediante un’ordinanza ingiuntiva di un giudice - Aumento del capitale sociale senza una decisione dell’assemblea generale e senza offrire in opzione agli azionisti esistenti le azioni emesse - Emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale))
(2017/C 006/11)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited
Convenuto: Minister for Finance
con l’intervento di: Permanent TSB Group Holdings plc, già Irish Life and Permanent Group Holdings plc, Permanent TSB plc, già Irish Life and Permanent plc
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafo 1, nonché gli articoli 25 e 29 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo [54, secondo comma, TFUE], per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura, come l’ordinanza ingiuntiva controversa nel procedimento principale, adottata in una situazione di grave perturbamento dell’economia e del sistema finanziario di uno Stato membro che minacci la stabilità finanziaria dell’Unione, e avente come effetto un aumento del capitale di una società per azioni, senza il consenso dell’assemblea generale di quest’ultima, mediante l’emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale e senza un diritto di opzione a favore degli azionisti esistenti.
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda — Slovacchia) — Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová
(Causa C-42/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/48/CE - Tutela dei consumatori - Credito ai consumatori - Articolo 1, articolo 3, lettera m), articolo 10, paragrafi 1 e 2, articolo 22, paragrafo 1, e articolo 23 - Interpretazione delle espressioni «su supporto cartaceo» e «su altro supporto durevole» - Contratto che rinvia ad un altro documento - Requisito della «forma scritta» ai sensi del diritto nazionale - Indicazione delle informazioni richieste tramite un rinvio a parametri oggettivi - Elementi da indicare in un contratto di credito a tempo determinato - Conseguenze dell’assenza delle informazioni obbligatorie - Proporzionalità))
(2017/C 006/12)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Dunajská Streda
Parti
Ricorrente: Home Credit Slovakia a.s.
Convenuta: Klára Bíróová
Dispositivo
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1) |
L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera m), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che:
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2) |
L’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che non è necessario che il contratto di credito indichi ogni scadenza delle rate che il consumatore deve versare, in riferimento ad una data precisa, sempreché le condizioni del contratto di cui trattasi consentano a detto consumatore di individuare senza difficoltà e con certezza le date di tali rate. |
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3) |
L’articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l’ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale. |
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4) |
L’articolo 23 della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro preveda, nella sua normativa nazionale, che, qualora un contratto di credito non menzioni tutti gli elementi richiesti dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola, tale contratto sia considerato esente da interessi e spese, sempreché si tratti di un elemento la cui assenza possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del proprio impegno. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/12 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 novembre 2016 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), LG Electronics Inc.
(Causa C-43/15 P) (1)
((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Domanda di registrazione del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «compressor technology» - Opposizione del titolare dei marchi denominativi KOMPRESSOR PLUS e KOMPRESSOR - Diniego parziale di registrazione - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 60 - Regolamento (CE) n. 216/96 - Articolo 8, paragrafo 3 - Ricorso «accessorio» - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Carattere debolmente distintivo dei marchi nazionali anteriori - Rischio di confusione))
(2017/C 006/13)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (rappresentanti: S. Biagosch e R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: M. Fischer, agente), LG Electronics Inc.
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH è condannata alle spese. |
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9.1.2017 |
IT |
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C 6/12 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Pau (Corte d’appello di Pau — Francia) — Francia] — Procedimento penale a carico della Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) e a.
(Causa C-114/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle merci - Articoli 34 e 36 TFUE - Restrizioni quantitative - Importazioni parallele di medicinali veterinari - Direttiva 2001/82/CE - Articolo 65 - Regime nazionale di previa autorizzazione - Esclusione degli allevatori dal beneficio della procedura semplificata di autorizzazione all’immissione in commercio - Obbligo di disporre di un’autorizzazione per il commercio all’ingrosso - Obbligo di disporre di uno stabilimento sul territorio dello Stato membro d’importazione - Obblighi di farmacovigilanza))
(2017/C 006/14)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Pau
Parti nel procedimento penale principale
Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace), Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL, Soulard Max EARL, Francisco Xavier Erneta Azanza, Amestoya GAEC, La Vinardière GAEC reconnu, Lagunarte GAEC, André Jacques Iribarren, Ramuntcho Iribarren, Phyteron 2000 SAS, Cataloune SCL.
con l’intervento di: Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, già Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires, Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral, Direction des douanes et des droits indirects
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che riserva l’accesso alle importazioni parallele di medicinali veterinari ai distributori all’ingrosso titolari dell’autorizzazione prevista dall’articolo 65 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, come modificata dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 e che, pertanto, esclude dall’accesso a simili importazioni gli allevatori che intendono importare medicinali veterinari per le necessità dei propri allevamenti. |
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2) |
Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che impone agli allevatori, che effettuano importazioni parallele di medicinali veterinari per le necessità dei propri allevamenti, di disporre di uno stabilimento nel territorio dello Stato membro di destinazione e di soddisfare tutti gli obblighi di farmacovigilanza previsti agli articoli da 72 a 79 della direttiva 2001/82, come modificata dal regolamento n. 596/2009. |
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9.1.2017 |
IT |
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C 6/13 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL
(Causa C-149/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 1999/44/CE - Vendita e garanzie dei beni di consumo - Ambito di applicazione - Nozione di «venditore» - Intermediario - Circostanze eccezionali))
(2017/C 006/15)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Liège
Parti
Ricorrente: Sabrina Wathelet
Convenuto: Garage Bietheres & Fils SPRL
Dispositivo
La nozione di «venditore» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che si riferisce anche ad un professionista che agisce in veste di intermediario per conto di un privato e che non abbia debitamente informato il consumatore acquirente del fatto che il proprietario del bene venduto è un privato, circostanza che incombe al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione il complesso delle circostanze del caso di specie. Questa interpretazione prescinde dal fatto che l’intermediario sia stato o meno retribuito per il suo intervento.
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9.1.2017 |
IT |
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C 6/14 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — SCI Senior Home, in amministrazione controllata/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG
(Causa C-195/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure di insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 5 - Nozione di «diritti reali dei terzi» - Onere pubblico che grava sui beni immobili e garantisce la percezione dell’imposta fondiaria))
(2017/C 006/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: SCI Senior Home, in amministrazione controllata
Convenute: Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG
Dispositivo
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che costituisce un «diritto reale», ai sensi di tale articolo, una garanzia costituita in forza di una disposizione di diritto nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, secondo cui l’immobile del debitore di imposte fondiarie è gravato ex lege da un onere fondiario di diritto pubblico e tale proprietario deve tollerare l’esecuzione forzata, su tale immobile, del titolo che constata il credito fiscale.
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9.1.2017 |
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C 6/14 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 ottobre 2016 — Orange, già France Télécom/Commissione europea
(Causa C-211/15 P) (1)
((Impugnazione - Concorrenza - Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalla Repubblica francese alla France Télécom - Riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti della France Télécom - Riduzione del corrispettivo da versare allo Stato a carico della France Télécom - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a determinate condizioni - Nozione di «aiuto» - Nozione di «vantaggio economico» - Carattere selettivo - Incidenza sulla concorrenza - Snaturamento dei fatti - Difetto di motivazione - Sostituzione di motivazione))
(2017/C 006/17)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Orange, già France Télécom (rappresentanti: S. Hautbourg e S. Cochard-Quesson, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e L. Flynn, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
L’Orange è condannata alle spese. |
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9.1.2017 |
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C 6/15 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureş — Romania) — ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)
(Causa C-212/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure di insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 4 - Effetti che la normativa di uno Stato membro prevede sui crediti che non sono soggetti ad una procedura di insolvenza - Decadenza - Natura tributaria del credito - Irrilevanza - Articolo 15 - Nozione di «procedimento pendente» - Esecuzione forzata - Esclusione))
(2017/C 006/18)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Mureş
Parti
Ricorrente: ENEFI Energiahatékonysági Nyrt
Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP),
Dispositivo
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1) |
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che rientrano nel suo ambito d’applicazione le disposizioni del diritto interno dello Stato membro sul territorio del quale una procedura di insolvenza è aperta, che prevedono, nei confronti del creditore che non abbia partecipato alla procedura suddetta, la decadenza dal diritto di far valere il proprio credito o la sospensione dell’esecuzione forzata di tale credito in un altro Stato membro. |
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2) |
Il carattere tributario del credito oggetto di esecuzione forzata in uno Stato membro diverso da quello sul territorio del quale la procedura di insolvenza è aperta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è privo di rilievo riguardo alla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale. |
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9.1.2017 |
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C 6/16 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-220/15) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle merci - Direttiva 2007/23/CE - Immissione sul mercato di articoli pirotecnici - Articolo 6 - Libera circolazione degli articoli pirotecnici conformi ai requisiti previsti dalla direttiva - Normativa nazionale che subordina l’immissione sul mercato degli articoli pirotecnici a ulteriori requisiti - Obbligo di dichiarazione previa presso un organismo nazionale autorizzato a verificare e a modificare le istruzioni per l’uso degli articoli pirotecnici))
(2017/C 006/19)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec e A. C. Becker, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e K. Petersen, agenti)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica federale di Germania, nello stabilire, al di là dei requisiti previsti dalla direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, e malgrado la valutazione previa di conformità degli articoli pirotecnici, da un lato, che la procedura prevista all’articolo 6, paragrafo 4, della Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (primo regolamento attuativo della legge sugli esplosivi), quale modificata dalla legge del 25 luglio 2013, deve essere applicata a detti articoli prima della loro immissione sul mercato e, dall’altro, che la Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung (Istituto federale per la ricerca e la verifica dei materiali, Germania) ha il potere, in forza di tale disposizione, di controllare e, se del caso, di modificare le istruzioni per l’uso di detti articoli pirotecnici, si è resa inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva. |
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2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
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9.1.2017 |
IT |
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C 6/16 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín
(Causa C-243/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Articolo 6, paragrafo 3 - Convenzione di Aarhus - Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale - Articoli 6 e 9 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Progetto di costruzione di una recinzione - Sito protetto di Strážovské vrchy - Procedimento amministrativo di autorizzazione - Organizzazione per la tutela dell’ambiente - Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento - Rigetto - Ricorso giurisdizionale))
(2017/C 006/20)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrente: Lesoochranárske zoskupenie VLK
Convenuta: Obvodný úrad Trenčín
in presenza di: Biely potok a.s.
Dispositivo
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in quanto sancisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in condizioni che garantiscono un ampio accesso alla giustizia, dei diritti conferiti a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente che soddisfi i requisiti prescritti dall’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione dal diritto dell’Unione, nella specie dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detta convenzione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, osta a un’interpretazione delle norme di diritto processuale nazionale secondo la quale un ricorso contro una decisione recante diniego a un’organizzazione del genere della qualità di parte nel procedimento amministrativo di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, non deve necessariamente essere esaminato nel corso dello svolgimento di quest’ultimo procedimento, che può essere concluso in via definitiva prima che sia adottata una decisione giurisdizionale definitiva sulla qualità di parte, ed è automaticamente respinto non appena tale progetto è autorizzato, costringendo in tal modo tale organizzazione a proporre un ricorso di altro tipo per poter ottenere tale qualità e sottoporre a controllo giurisdizionale il rispetto da parte delle autorità nazionali competenti dei loro obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva.
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9.1.2017 |
IT |
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C 6/17 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad
(Causa C-269/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 4 - Ambito di applicazione ratione materiae - Trattenute sulle pensioni legali di vecchiaia nonché su ogni altro beneficio integrativo - Articolo 13 - Determinazione della legislazione applicabile - Residenza in un altro Stato membro))
(2017/C 006/21)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie
Parti
Ricorrente: Rijksdienst voor Pensioenen
Convenuto: Willem Hoogstad
con l’intervento di: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Dispositivo
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il prelievo dei contributi che presentino un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 di detto regolamento n. 1408/71, come modificato, su prestazioni provenienti da regimi pensionistici complementari anche qualora il beneficiario di tali pensioni complementari non risieda in detto Stato membro e sia soggetto, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del medesimo regolamento come modificato, alla legislazione in materia sociale dello Stato membro nel cui territorio egli risiede.
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/18 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, in qualità di proprietario
(Causa C-276/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 1 - Medicinali preparati industrialmente o nella cui fabbricazione interviene un processo industriale - Articolo 3, punto 2 - Preparato officinale))
(2017/C 006/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Hecht-Pharma GmbH
Convenuto: Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, in qualità di proprietario
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, deve essere interpretato nel senso che un medicinale per uso umano, come quello di cui al procedimento principale, il quale, in forza di una normativa nazionale, non necessiti di un’autorizzazione all’immissione in commercio a motivo del fatto che esso viene prescritto comprovatamente di frequente da medici o dentisti, che viene prodotto, nei passaggi di fabbricazione essenziali, all’interno di una farmacia e nell’ambito della normale attività della stessa in una quantità giornaliera non superiore a 100 confezioni pronte per la fornitura, e che è destinato alla consegna nell’ambito della corrente autorizzazione di gestione della farmacia, non può essere considerato quale medicinale preparato industrialmente o nella cui fabbricazione interviene un processo industriale ai sensi della citata disposizione e, di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della summenzionata direttiva, fatti salvi gli accertamenti di fatto che competono al giudice del rinvio.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui tali accertamenti portassero il giudice del rinvio ad affermare che il medicinale di cui al procedimento principale è stato preparato industrialmente o secondo un metodo in cui interviene un processo di fabbricazione industriale, occorre del pari rispondere dichiarando che l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2011/62, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni come quelle di cui all’articolo 21, paragrafo 2, punto 1, della legge relativa al commercio dei medicinali, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sull’esercizio delle farmacie, nella misura in cui esse impongano, in sostanza, ai farmacisti di rispettare la farmacopea nell’allestimento di preparati officinali. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, nelle circostanze di fatto del caso di specie sottopostogli, il medicinale controverso nel procedimento principale sia stato preparato in base alle indicazioni di una farmacopea.
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/19 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Patrice D'Oultremont e a./Région wallonne
(Causa C-290/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Articolo 2, lettera a), e articolo 3, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «piani e programmi» - Presupposti per l’installazione degli impianti eolici, fissati con decreto regolamentare - Disposizioni riguardanti in particolare misure di sicurezza, di controllo, di ripristino e di salvaguardia, nonché norme relative al livello acustico, definite in considerazione della destinazione delle zone))
(2017/C 006/23)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Patrice D'Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL
Convenuta: Région wallonne
con l’intervento di: Fédération de l’énergie d’origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA)
Dispositivo
L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello oggetto del procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all’installazione di impianti eolici, che devono essere osservate nell’ambito del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all’installazione e alla gestione di tali impianti, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi della direttiva medesima.
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/20 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vergabekammer Südbayern- Germania) — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg
(Causa C-292/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Articolo 4, paragrafo 7 - Subappalto - Obbligo per l’operatore di fornire direttamente una parte importante dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri - Portata - Articolo 5, paragrafo 1 - Procedura di aggiudicazione dell’appalto - Aggiudicazione dell’appalto conformemente alla direttiva 2004/18/CE))
(2017/C 006/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Vergabekammer Südbayern
Parti
Ricorrente: Hörmann Reisen GmbH
Convenuti: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg
Dispositivo
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1) |
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che, nel corso di una procedura di aggiudicazione di un appalto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri con autobus, l’articolo 4, paragrafo 7, di tale regolamento resta applicabile a tale appalto. |
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2) |
L’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’amministrazione aggiudicatrice stabilisca nella misura del 70 % la quota di fornitura diretta da parte dell’operatore a cui è affidata la gestione e la prestazione di un servizio pubblico di trasporto di passeggeri con autobus, come quello oggetto del procedimento principale. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/21 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Child and Family Agency/J. D.
(Causa C-428/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 15 - Trasferimento del caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro - Ambito di applicazione - Condizioni per l’applicazione - Autorità giurisdizionale più adatta - Interesse superiore del minore))
(2017/C 006/25)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrente: Child and Family Agency
Convenuta: J. D.
con l’intervento di: R. P. D.
Dispositivo
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1) |
L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che si applica in presenza di un ricorso in materia di tutela dei minori presentato sulla base del diritto pubblico dalla competente autorità di uno Stato membro e avente ad oggetto l’adozione di misure relative alla responsabilità genitoriale, come quello di cui al procedimento principale, qualora la dichiarazione di competenza di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro necessiti, a valle, dell’avvio, da parte di un’autorità di tale altro Stato membro, ai sensi del suo diritto interno e alla luce di circostanze di fatto eventualmente diverse, di un procedimento distinto da quello avviato nel primo Stato membro. |
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2) |
L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che:
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3) |
L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il giudice competente di uno Stato membro non deve tenere conto, in sede di attuazione di tale disposizione in un determinato caso in materia di responsabilità genitoriale, né dell’incidenza di un possibile trasferimento di detto caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sul diritto di libera circolazione delle persone interessate diverse dal minore interessato, né del motivo per il quale la madre di tale minore si è avvalsa di tale diritto, prima che detto giudice fosse adito, salvo che considerazioni di questo tipo siano tali da ripercuotersi in modo negativo sulla situazione di tale minore. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/22 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 ottobre 2016 — PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH
(Causa C-468/15 P) (1)
((Impugnazione - Dumping - Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1138/2011 e (UE) n. 1241/2012 - Importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 2, paragrafo 10, lettera i) - Adeguamento - Funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni - Articolo 2, paragrafo 10, primo comma - Simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione - Principio di buona amministrazione))
(2017/C 006/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (rappresentante: D. Luff, avocat)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da N. Tuominen, avocate), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti), Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
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9.1.2017 |
IT |
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C 6/22 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 ottobre 2016 — Westermann Lernspielverlage GmbH, già Westermann Lernspielverlag GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-482/15 P) (1)
((Impugnazione - Domanda di marchio dell’Unione europea - Marchio figurativo contenente gli elementi verbali «bambino» e «lük» - Opposizione - Marchio figurativo anteriore dell’Unione europea contenente l’elemento verbale «bambino» - Parziale diniego di registrazione - Decadenza del marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione - Lettera della ricorrente che comunica al Tribunale tale decadenza - Rifiuto del Tribunale di versare al fascicolo di causa tale lettera - Difetto di motivazione))
(2017/C 006/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Westermann Lernspielverlage GmbH, ex Westermann Lernspielverlag GmbH (rappresentanti: A. Nordemann e M. Maier, Rechtsanwälte,)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: J. Crespo Carrillo)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Westermann Lernspielverlag GmbH è condannata alle spese. |
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9.1.2017 |
IT |
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C 6/23 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Emil Milev
(Causa C-439/16 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva (UE) 2016/343 - Articoli 3 e 6 - Applicazione nel tempo - Controllo giurisdizionale della custodia cautelare di un imputato - Normativa nazionale che vieta, durante la fase dibattimentale del procedimento, di esaminare se vi siano motivi plausibili di supporre che l’imputato abbia commesso un reato - Contrarietà all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Margine di discrezionalità lasciato dalla giurisprudenza nazionale ai giudici nazionali per decidere se applicare o meno detta Convenzione))
(2017/C 006/28)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Imputato nella causa principale
Emil Milev
Dispositivo
Il parere reso il 7 aprile 2016 dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) all’inizio del periodo di trasposizione della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e che conferisce ai giudici nazionali competenti a giudicare su un ricorso proposto contro una decisione di custodia cautelare la facoltà di decidere se, durante la fase dibattimentale del procedimento penale, il mantenimento di un imputato in custodia cautelare debba essere sottoposto a un controllo giurisdizionale relativo anche alla questione se vi siano motivi plausibili che consentono di supporre che egli ha commesso il reato contestatogli, non è tale da compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, la realizzazione degli obiettivi prescritti da quest’ultima.
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9.1.2017 |
IT |
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C 6/23 |
Impugnazione proposta il 2 giugno 2016 dall’Ucraina avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) dell’11 marzo 2015, causa T-346/14, Yanukovych/Consiglio
(Causa C-317/16 P)
(2017/C 006/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ucraina (rappresentante: M. Kostytska, avocat)
Altre parti nel procedimento: Viktor Fedorovych Yanukovych, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Repubblica di Polonia
Con ordinanza del 5 ottobre 2016 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l’impugnazione inammissibile.
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9.1.2017 |
IT |
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C 6/24 |
Impugnazione proposta il 2 giugno 2016 dall’Ucraina avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) dell’11 marzo 2015, causa T-347/14, Yanukovych/Consiglio
(Causa C-318/16 P)
(2017/C 006/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ucraina (rappresentante: M. Kostytska, avocat)
Altre parti nel procedimento: Viktor Viktorovych Yanukovych, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Con ordinanza del 5 ottobre 2016 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l’impugnazione inammissibile.
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9.1.2017 |
IT |
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C 6/24 |
Impugnazione proposta il 2 giugno 2016 dall’Ucraina avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) dell’11 marzo 2015, causa T-348/14, Yanukovych/Consiglio
(Causa C-319/16 P)
(2017/C 006/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ucraina (rappresentante: M. Kostytska, avocat)
Altre parti nel procedimento: Oleksandr Viktorovych Yanukovych, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Con ordinanza del 5 ottobre 2016 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l’impugnazione inammissibile.
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9.1.2017 |
IT |
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C 6/24 |
Impugnazione proposta il 13 settembre 2016, dal Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 5 luglio 2016, causa T-167/15, Bundesverband Souvenir- Geschenke –Ehrenpreise e. V./Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-488/16 P)
(2017/C 006/32)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. (rappresentante: B. Bittner, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Freistaat Bayern
Conclusioni del ricorrente
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— |
annullare la sentenza del 5 luglio 2016, nella causa T-167/15; |
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— |
dichiarare la nullità del marchio dell’Unione n. 010144392 «Neuschwanstein»; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La sentenza impugnata T-167/15 violerebbe l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) del Consiglio, per le seguenti ragioni:
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1) |
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la denominazione «Neuschwanstein» costituisce un’indicazione di provenienza geografica. Al punto 27 della sentenza — il quale è di per sé contraddittorio — esso ha dichiarato che sebbene il castello di Neuschwanstein sia «geograficamente localizzabile», esso tuttavia non sarebbe un «luogo geografico» in quanto la funzione principale del luogo sarebbe la conservazione del patrimonio culturale e non la produzione o commercializzazione di souvenir o di servizi. La «funzione principale» di un luogo geografico, però, non rileverebbe ai fini dell’impedimento assoluto alla registrazione consistente nell’indicazione di provenienza. Il castello di Neuschwanstein è chiaramente e definitivamente localizzabile e, contrariamente al giudizio del Tribunale, si distinguerebbe da un comune museo, il quale è caratterizzato dalle opere ivi esposte che, a differenza del castello di Neuschwanstein, possono anche essere trasferite. Il pubblico destinatario non eseguirà un esame analitico del nome, quale esposto nella sentenza impugnata, come «la nuova pietra del cigno», ma assocerà tale nome di fantasia unicamente al castello noto in tutto il mondo. Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe anche in contrasto con i requisiti sanciti dalla Corte nella sentenza Windsurfing Chiemsee (2), in quanto il pubblico destinatario stabilirà un nesso tra i prodotti contrassegnati dal segno «Neuschwanstein» e il castello di Neuschwanstein come centro turistico di fama mondiale. Di conseguenza, tale luogo sarebbe indubitabilmente adatto a influenzare le preferenze dei consumatori per le associazioni positive che suscita. Quale indicazione geografica, tale segno non può dunque essere protetto. Sussisterebbe un interesse generale a sottrarre i nomi di attrazioni turistiche rinomate a una monopolizzazione tramite la protezione del marchio, perlomeno per i tipici souvenir distribuiti e acquistati per ricordarsi dell’attrazione turistica di cui trattasi. Nella sentenza impugnata non è stata fatta alcuna analisi dei prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione per verificare se sono idonei a servire come souvenir. Tuttavia, detta analisi sarebbe stata necessaria in particolare in quanto il marchio di cui trattasi è stato depositato per concetti generali che coprono altresì articoli tipici da souvenir. Il fatto che, nel caso di specie, il marchio sia stato depositato dal Freistaat Bayern non influisce su tali principi, come sottolineato dal Tribunale nella sentenza MEM/UAMI (MONACO) (3), giacché per uno Stato richiedente un marchio valgono gli stessi principi che per gli altri operatori di mercato. |
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2. |
In contrasto con i requisiti sanciti dalla giurisprudenza anteriore, il Tribunale avrebbe concluso, per quanto concerne l’impedimento assoluto alla registrazione consistente nell’assenza di carattere distintivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, che il pubblico destinatario riconoscerebbe che tutti i prodotti designati dal marchio «Neuschwanstein» sarebbero fabbricati, commercializzati o forniti sotto controllo del Freistaat Bayern (in tal senso, punto 43). Tuttavia, gli acquirenti di prodotti tradizionalmente messi in vendita in prossimità di un’attrazione turistica e su cui viene apposto il nome della medesima, non comprendono tale nome come riferimento al suo proprietario e non si aspettano che tali prodotti siano fabbricati o commercializzati dallo stesso. La marcatura «Neuschwanstein» servirebbe solamente a ricordarsi della loro visita dell’attrazione turistica e del luogo di distribuzione. Conoscere il produttore non interessa i gruppi di persone di cui trattasi. |
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3. |
Si dovrebbe considerare che la richiedente il marchio Neuschwanstein non abbia agito in buona fede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché il pubblico destinatario e, secondo quanto dimostrato, la richiedente il marchio sapevano, già prima che il marchio venisse depositato, che nelle immediate vicinanze del castello di Neuschwanstein sono in vendita vari prodotti recanti il nome di tale attrazione turistica. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) ECLI:EU:C:1999:230
(3) ECLI:EU:T:2015:16
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9.1.2017 |
IT |
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C 6/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portogallo) il 5 ottobre 2016 — Superfoz — Supermercados Lda/Fazenda Pública
(Causa C-519/16)
(2017/C 006/33)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra
Parti
Ricorrente: Superfoz — Supermercados Lda
Convenuta: Fazenda Pública
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 27, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 882/2004 (1), del 29 aprile 2004, o qualsiasi altra norma o principio generale del diritto dell’Unione europea che la Corte di giustizia ritenga applicabile, possa interpretarsi nel senso che osta ad una disposizione nazionale istitutiva di una tassa per il finanziamento di controlli ufficiali di sicurezza alimentare, la quale grava unicamente sui proprietari di negozi al dettaglio nel settore alimentare o misto, senza che tale tributo corrisponda ad alcun controllo ufficiale specifico realizzato a causa o a favore dei detti soggetti passivi. |
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2) |
Se la risposta alla precedente questione sarebbe diversa nel caso in cui, invece di una tassa, venisse previsto il pagamento di un contributo finanziario a favore di un ente pubblico, a carico degli stessi soggetti passivi, e che detto contributo fosse destinato a coprire i costi dei controlli di qualità alimentare, sebbene con l’unico obiettivo di estendere a tutti gli operatori della catena alimentare la responsabilità del finanziamento di tali controlli. |
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3) |
Se l’esenzione di determinati operatori economici da una tassa di sicurezza alimentare che grava unicamente su taluni dettaglianti del settore alimentare o misto (fondamentalmente le grandi imprese di commercio al dettaglio di prodotti alimentari) e che viene destinata a finanziare i costi di esecuzione dei controlli ufficiali nell’ambito della sicurezza alimentare, della protezione e della salute degli animali nonché della protezione dei vegetali e della salute delle piante, costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, nei limiti in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o se, quanto meno, l’esenzione dalla summenzionata tassa faccia parte di un aiuto di Stato soggetto all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. |
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4) |
Se i principi di diritto dell’Unione europea, e in particolare i principi di uguaglianza, di non discriminazione, di concorrenza (incluso il divieto di discriminazione inversa — c.d. «reverse discrimination») e di libertà di impresa, ostino ad una disposizione nazionale che:
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(1) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU 2004, L 165, pag. 1).
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9.1.2017 |
IT |
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C 6/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 18 ottobre 2016 — Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras/«Specializuotas transportas» UAB
(Causa C-531/16)
(2017/C 006/34)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrenti: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, «Specializuotas transportas» UAB
Altri parti:«VSA Vilnius» UAB, «Švarinta» UAB, «Specialus autotransportas» UAB, «Ecoservice» UAB
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se la libera circolazione delle persone e dei servizi sancita, rispettivamente, dagli articoli 45 TFUE e 56 TFUE, i principi della parità degli offerenti e di trasparenza sanciti dall’articolo 2 della direttiva 2004/18 (1) e il principio, che discende da questi, della libera e leale concorrenza tra gli operatori economici (letti in combinato disposto tra loro o separatamente, ma non limitandosi a tali disposizioni) debbano essere interpretati nel senso che: se offerenti collegati, i cui legami economici, amministrativi, finanziari o di altra natura possono dare adito a dubbi quanto alla loro indipendenza e alla protezione di informazioni confidenziali e/o possono offrire loro i presupposti (potenziali) per avere un vantaggio rispetto ad altri offerenti, che hanno deciso di presentare offerte separate (indipendenti) nella procedura di aggiudicazione d’appalto pubblico, abbiano in ogni caso l’obbligo di svelare i loro legami all’amministrazione aggiudicatrice, anche se detta autorità non lo chiede esplicitamente, senza riguardo alla circostanza se le disposizioni nazionali in materia di appalti pubblici stabiliscano o meno che detto obbligo di fatto esiste. |
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2. |
Se la risposta alla prima questione:
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3. |
A prescindere dalla risposta alla prima questione e in considerazione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-583/13, eVigilo, se le disposizioni normative a cui rinvia la prima questione e il terzo comma dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665 (2) e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della medesima (letti in combinato disposto tra loro o separatamente, ma non limitandosi a tali disposizioni) debbano essere intesi nel senso che:
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4. |
Se le disposizioni a cui rinvia la terza questione e l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (letti in combinato disposto tra loro o separatamente, ma non limitandosi a tali disposizioni) debbano essere interpretati, alla luce delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-538/13, eVigilo, C-74/14, Eturas e altri, e C-542/14, VM Remonts, nel senso che:
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5. |
Se le azioni di operatori economici collegati (entrambi società controllate della stessa società), che partecipano separatamente nella stessa procedura d’aggiudicazione d’appalto pubblico, il valore della quale raggiunge il valore per una gara d’appalto internazionale, e se la sede dell’amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la gara d’appalto e il luogo dove i servizi devono essere prestati non sono molto distanti da un altro Stato membro (la Repubblica di Lettonia), possano in linea di principio essere valutate — anche tenendo conto della comunicazione volontaria ad opera di uno di detti operatori economici che avrebbe garantito una concorrenza leale — alla luce del disposto dell’articolo 101 TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia ad esso relativa. |
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004 L 134, pag. 114).
(2) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395; pag. 33).
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9.1.2017 |
IT |
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C 6/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 18 ottobre 2016 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB bankas
(Causa C-532/16)
(2017/C 006/35)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Appellante: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Interveniente: AB SEB bankas
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, il meccanismo di rettifica della detrazione previsto dalla direttiva 2006/112 non si applica ai casi in cui una detrazione iniziale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non avrebbe neppure potuto essere operata poiché l’operazione in questione era un’operazione esente che riguardava la cessione di fondi. |
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2) |
Se sulla risposta alla prima questione incida il fatto che 1) l’IVA sull’acquisto degli appezzamenti di terreno era stata inizialmente detratta in virtù della prassi dell’amministrazione tributaria in base a cui la cessione in questione era stata erroneamente considerata come una cessione di terreno edificabile soggetta a IVA, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, e/o 2) dopo la detrazione operata inizialmente dall’acquirente, il venditore dei terreni aveva emesso una nota di credito dell’IVA all’acquirente rettificando gli importi dell’IVA indicati (specificati) nella fattura iniziale. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, gli articoli 184 e/o 185 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui una detrazione iniziale non avrebbe neppure potuto essere operata perché l’operazione in questione era esente da IVA, l’obbligo del soggetto passivo di rettificare tale detrazione deve essere considerato come sorto immediatamente oppure solo quando si è scoperto che la detrazione iniziale non avrebbe potuto essere operata. |
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4) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la direttiva 2006/112 e, in particolare, gli articoli 179, da 184 a 186 e 250 della stessa, debbano essere interpretati nel senso che gli importi rettificati dell’IVA a monte detraibile devono essere detratti nel periodo d’imposta in cui è sorto l’obbligo del soggetto passivo e/o il suo diritto di rettificare la detrazione operata inizialmente. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 25 ottobre 2016 — UAB «Spika», AB «Senoji Baltija», UAB «Stekutis», UAB «Prekybos namai Aistra» v Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
(Causa C-540/16)
(2017/C 006/36)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrenti: UAB «Spika», AB «Senoji Baltija», UAB «Stekutis», UAB «Prekybos namai Aistra»
Convenuto: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
Altre parti: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, BUAB «Sedija», UAB «Starkis», UAB «Baltijos šprotai», UAB «Ramsun», AB «Laivitė», UAB «Baltlanta», UAB «Strimelė», V. Malinausko gamybinė-komercinė firma «Stilma», UAB «Banginis», UAB «Monistico», UAB «Rikneda», UAB «Baltijos jūra», UAB «Grinvita», BUAB «Baltijos žuvys»
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 17 e 2, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, alla luce degli articoli 16 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che quando uno Stato Membro esercita la facoltà prevista dall’articolo 16, paragrafo 6, non può scegliere un metodo di ripartizione dei contingenti di pesca ad esso assegnati che causi condizioni di disparità nella concorrenza a scapito degli operatori economici che intraprendono l’attività in questo settore a motivo di un maggior numero di possibilità di pesca, anche se quel metodo si basa su un criterio oggettivo e trasparente.
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/30 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2016 — Commissione europea/Regno di Danimarca
(Causa C-541/16)
(2017/C 006/37)
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Grønfeldt e J. Hottiaux, agenti)
Convenuto: Regno di Danimarca
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 2, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; |
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— |
condannare il Regno di Danimarca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009 disciplina esaustivamente l’autorizzazione dei trasportatori ai trasporti di cabotaggio alle condizioni stabilite in tale articolo. Tale disposizione non prevede un numero massimo di luoghi di carico e/o di scarico nel corso dello stesso trasporto di cabotaggio. Il limite di tre trasporti di cabotaggio non significa che un trasporto di cabotaggio debba comportare un determinato numero di luoghi di carico e/o di scarico.
Secondo la normativa danese, un trasporto di cabotaggio può comportare più luoghi di carico oppure più luoghi di scarico, ma non entrambi i tipi di luoghi. La normativa danese impedisce ai trasportatori non residenti di effettuare un trasporto di cabotaggio comportante più luoghi di carico e di scarico, il che costituisce una limitazione delle possibilità per tale impresa di effettuare trasporti di cabotaggio in Danimarca secondo i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009.
(1) Regolamento (CE) n 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009 L 300, pag. 72).
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/31 |
Ricorso proposto il 27 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-543/16)
(2017/C 006/38)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, E. Manhaeve, in qualità di agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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accertare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato misure aggiuntive o azioni rafforzate, non appena è risultato chiaro che le misure del programma d’azione non erano sufficienti a conseguire gli obiettivi della direttiva, e non avendo rivisto il suo programma di azione, al fine di conformarlo ai requisiti obbligatori degli allegati II e III, è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’articolo 5, paragrafi 5 e 7, in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1); |
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condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica federale di Germania violerebbe l’articolo 5, paragrafo 5, non avendo adottato misure aggiuntive o azioni rafforzate nonostante, al più tardi con il quinto rapporto della Germania, presentato il 4 luglio 2012 in conformità con l’articolo 10 della direttiva per il periodo 2008-2011, fosse risultato chiaro che le misure del programma di azione tedesco non sarebbero state sufficienti a conseguire gli obiettivi della direttiva.
Inoltre la Repubblica federale di Germania violerebbe l’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva non avendo aggiornato il programma di azione tedesco, nonostante ciò si fosse reso necessario, tenuto conto della situazione evidenziata nel summenzionato rapporto del 4 luglio 2012. Al riguardo, la Repubblica federale di Germania avrebbe dovuto in ogni caso adottare le misure che avrebbero soddisfatto pienamente e correttamente i requisiti sostanziali dell’articolo 5, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva.
Nel contesto delle norme tedesche in vigore ciò non avverrebbe, poiché esse:
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— |
per quanto riguarda il principio di una concimazione equilibrata, prevedrebbero una valutazione sulla necessità di concimare che non corrisponderebbe al reale fabbisogno nutrizionale delle singole colture, alla necessità nelle diverse regioni pedoclimatiche e all’attenzione nei confronti dell’influenza della concimazione sulla tutela delle acque, e tollererebbero per le aziende un eccesso di principi nutrizionali fino a 60 chilogrammi di azoto per ettaro/anno (v. allegato III, numero 1, sub 3, della direttiva); |
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— |
prevedrebbero nel periodo di blocco una deroga per il «letame solido senza pollina», non conterrebbero alcuna distinzione a seconda delle regioni pedoclimatiche, dei tipi di fertilizzanti, delle tecniche di concimazione e di ulteriori fattori ambientali e prescriverebbero semplicemente un periodo di blocco di durata compresa tra due mesi e mezzo e tre mesi (v. allegato III, numero 1, sub 1 e allegato II, punto A, numero 1, della direttiva); |
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— |
per quanto riguarda la prescritta capacità dei depositi per effluenti di allevamento prescriverebbero capacità di stoccaggio basate su periodi di blocco troppo brevi e — ad eccezione dei regolamenti di Berlino, della Sassonia e della Turingia — riguarderebbero solo lo stoccaggio degli effluenti di allevamento (v. allegato II, punto A, numero 5, della direttiva); |
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— |
a determinate condizioni consentirebbero l’applicazione nei pascoli e nei prati di quantitativi massimi di effluenti corrispondenti a 230 kg di azoto per ettaro/anno (v. allegato III, numero 2, comma 1, della direttiva); |
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— |
per quanto riguarda l’applicazione di fertilizzante al terreno agricolo in pendenza ripida prevedrebbero eccezioni per il letame solido, esclusa la pollina, disporrebbero limitazioni per l’applicazione di fertilizzanti a forte contenuto di azoto solo a partire da una pendenza superiore al 10 % e divieti, in questo caso, soltanto entro una distanza di tre metri dall’estremità superiore dei corsi d’acqua, al riguardo discostandosi di molto dal relativo studio scientifico (v. allegato II, punto A, numero 2 e allegato III, numero 1, sub 3, lettera a), della direttiva); |
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— |
vieterebbero l’applicazione di fertilizzanti soltanto nei manti di neve oltre i cinque centimetri e nel «terreno, che è costantemente congelato e non si scioglie superficialmente nel corso della giornata» (v. allegato II, punto A, numero 3 e allegato III, numero 1, sub 3, lettere a) e b), della direttiva). |
I regolari rinvii del governo tedesco alle previste modifiche al regolamento sui fertilizzanti non confuterebbero l’asserita violazione dell’articolo 5, paragrafi 5 e 7, della direttiva. Infatti le norme corrispondenti non sarebbero entrate in vigore né entro la scadenza del termine stabilito nel parere motivato, vale a dire l’11 settembre 2014, né successivamente.
Tribunale
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/33 |
Sentenza del Tribunale del 9 novembre 2016 — Birkenstock Sales/EUIPO (Raffigurazione di un motivo di linee ondulate incrociate)
(Causa T-579/14) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo raffigurante un motivo di linee ondulate incrociate - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Motivo di superficie - Applicazione di un motivo di superficie sulla confezione di un prodotto»])
(2017/C 006/39)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Germania) (rappresentanti: C. Menebröcker e V. Töbelmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente G. Schneider e D. Walicka, successivamente Walicka, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2014 (procedimento R 1952/2013-1), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo raffigurante un motivo di linee ondulate incrociate.
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 maggio 2014 (procedimento R 1952/2013-1) è annullata per quanto riguarda i seguenti prodotti: «membra, occhi e denti artificiali», «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico» e «pellami, pellicce». |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Birkenstock Sales GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dall’EUIPO. L’EUIPO sopporterà la metà delle proprie spese. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/33 |
Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2016 — Polo Club/EUIPO — Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN)
(Causa T-67/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN - Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori BEVERLY HILLS POLO CLUB - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Produzione di prove supplementari - Potere discrezionale conferito dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 - Parziale rinvio della causa dinanzi alla divisione di opposizione - Articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009»])
(2017/C 006/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Polo Club (Gassin, Francia) (rappresentante: D. Masson, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente V. Melgar e H. Kunz, successivamente H. O’Neil, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: D. Russo e V. Wellens, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 novembre 2014 (procedimento R 1882/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lifestyle Equities e la Polo Club.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Polo Club è condannata alle spese del presente procedimento. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/34 |
Sentenza del Tribunale del 9 novembre 2016 — Trivisio Prototyping/Commissione
(Causa T-184/15) (1)
((«Contributo finanziario - Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Contratti relativi ai progetti ULTRA, CINeSPACE e IMPROVE - Parziale riqualificazione del ricorso - Decisione che costituisce titolo esecutivo - Articolo 299 TFUE - Clausola compromissoria - Costi ammissibili - Rimborso delle somme versate»))
(2017/C 006/41)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Trivisio Prototyping GmbH (Treviri, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Bartosch e A. Böhlke, successivamente A. Böhlke, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e F. Moro, agenti, assistiti da R. van der Hout e S. Blazek, avvocati)
Oggetto
Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2015) 633 final della Commissione europea, del 2 febbraio 2015, relativa al recupero dell’importo totale pari ad EUR 385 112,19, maggiorato degli interessi, e, dall’altro, domanda basata sull’articolo 272 TFUE e volta a far dichiarare l’inesistenza del credito che la Commissione asserisce di vantare nei confronti della Trivisio Prototyping.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Trivisio Prototyping GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/35 |
Sentenza del Tribunale del 9 novembre 2016 — Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL)
(Causa T-290/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SMARTER TRAVEL - Diniego assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - parità di trattamento»))
(2017/C 006/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Smarter Travel Media LLC (Boston, Massachusetts, Stati Uniti d’America) (rappresentante: P. Olson, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 marzo 2015 (procedimento R 1986/2014-2), relativo alla domanda di registrazione del segno figurativo SMARTER TRAVEL come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Smarter Travel Media LLC è condannata alle spese. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/35 |
Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2016 — Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY)
(Causa T-315/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ELECTRIC HIGHWAY - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 006/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dale Vince (Stroud, Regno Unito) (rappresentante: B. Longstaff, barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 marzo 2015 (procedimento R 1442/2014- 5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo ELECTRIC HIGHWAY come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Dale Vince è condannato alle spese. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/36 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2016 — For Tune/EUIPO -– Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)
(Causa T-579/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo fortune - Marchio tedesco denominativo anteriore FORTUNE-HOTELS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 006/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: For Tune sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: K. Popławska, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 agosto 2015 (procedimento R 2808/2014- 5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Gastwerk Hotel Hamburg e la For Tune.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La For Tune sp. z o.o. è condannata alle spese. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/36 |
Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2016 — Fedtke/CESE
(Causa T-157/16 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Atto puramente confermativo - Fatti nuovi e sostanziali - Onere della prova»))
(2017/C 006/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ingrid Fedtke (Wezembeek-Oppem, Belgio) (Rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)
Altra parte nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (Rappresentanti: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal e L. Camarena Januzec, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avocat)
Oggetto
Impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), e volta all’annullamento di tale ordinanza
Dispositivo
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1) |
L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2016, Fedtke/CESE, è annullata. |
|
2) |
La causa è rinviata ad una sezione del Tribunale diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione . |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/37 |
Ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2016 — Biofa/Commissione
(Causa T-746/15) (1)
([«Ricorso di annullamento - Prodotti fitosanitari - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 - Approvazione della sostanza di base idrogenocarbonato di sodio - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità»])
(2017/C 006/46)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Biofa AG (Münsingen, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti C. Stallberg e S. Knoblich, successivamente avv. C. Stallberg)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek, G. von Rintelen e F. Moro, agenti)
Oggetto
Domanda presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015, che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 301, pag. 42).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Non vi è luogo a statuire sull’istanza d’intervento del Regno di Danimarca. |
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3) |
La Biofa AG è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario. |
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4) |
Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese relative all’istanza d’intervento. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/38 |
Ordinanza del Tribunale 7 ottobre 2016 — Slovenia/Commissione
(Causa T-12/16) (1)
((«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dalla Slovenia - Adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 - Non luogo a statuire»))
(2017/C 006/47)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Rous Demiri e D. Triantafyllou, agenti
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 303, pag. 35), nella parte in cui tale decisione riguarda la Repubblica di Slovenia.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Repubblica di Slovenia. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/38 |
Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 novembre 2016 — Solelec e a./Parlamento
(Causa T-281/16 R)
([«Procedimento sommario - Appalti pubblici di lavori - Gara d’appalto - Lavori di elettricità (correnti forti) nell’ambito del progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’edificio Konrad Adenauer del Parlemento a Lussemburgo - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»])
(2017/C 006/48)
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedenti: Solelec SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Mannelli & Associés SA (Bertrange), Paul Wagner et fils SA (Lussemburgo), Socom SA (Foetz) (rappresentante: S. Marx, avvocato)
Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Mraz e L. Chrétien, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione del Parlamento del 27 maggio 2016 recante rigetto dell’offerta presentata dalle ricorrenti per il lotto n. 75 nell’ambito del bando di gara rif. n. INLO-D-UPIL-T-15-AO6, riguardante il progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo e, dall’altro, della decisione con cui tale lotto è stato aggiudicato a un altro offerente.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
L’ordinanza del 9 giugno 2016 nella causa T-281/16 R è revocata. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/39 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2016 — La Quadrature du Net e a./Commissione
(Causa T-738/16)
(2017/C 006/49)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: La Quadrature du Net (Parigi, Francia) French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (rappresentante: H. Roy, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione del 12 luglio 2016 contraria agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
|
— |
disporre l’annullamento di tale decisione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), considerato il carattere generalizzato delle raccolte di dati autorizzate dalla normativa degli Stati Uniti. La decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (in prosieguo: la «decisione impugnata») avrebbe comportato una tale violazione in quanto la Commissione non ha tratto la conclusione che la normativa degli Stati Uniti pregiudica segnatamente il contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata garantito dall’articolo 7 della Carta. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione della Carta, in quanto la decisione impugnata avrebbe erroneamente constatato che lo scudo UE-USA per la privacy assicura un livello di tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito in seno all’Unione nonostante la mancata limitazione allo stretto necessario delle operazioni autorizzate dalla normativa degli Stati Uniti. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione della Carta, poiché la decisione impugnata non avrebbe preso in considerazione l’assenza di ricorso effettivo previsto dalla normativa degli Stati Uniti e avrebbe, nonostante tale omissione, concluso per l’equivalenza della tutela succitata. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione della Carta, poiché nella decisione impugnata si sarebbe ritenuto in maniera manifestamente errata che lo scudo UE-USA per la privacy assicurasse una tutela equivalente a quella garantita nell’Unione, nonostante l’assenza di controllo indipendente previsto dalla normativa degli Stati Uniti. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/40 |
Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — BPCE/BCE
(Causa T-745/16)
(2017/C 006/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BPCE (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, C. Renner e P. Kupka, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Banca centrale europea n. ECB/SSM/2016-9695005MSXI0YEMGDF46/195 del 24 agosto 2016; |
|
— |
condannare, in ogni caso, la Banca centrale europea all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente su un vizio di incompetenza di cui sarebbe inficiata la decisione della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016, che respinge la domanda presentata dalla ricorrente di beneficiare dell’esclusione delle esposizioni sulla Caisse des dépôt et consignations (cassa depositi), le quali derivano dai fondi centralizzati raccolti nell’ambito del risparmio regolamentato, dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto la BCE non era competente a negare la concessione dell’esclusione richiesta dopo aver constatato che tutte le condizioni stabilite dalle disposizioni dell’Unione applicabili erano rispettate. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente su diversi errori di diritto in cui sarebbe incorsa la convenuta. La ricorrente, infatti, ritiene che, quand’anche la BCE fosse competente ad adottare la decisione impugnata, detta decisione non sarebbe valida poiché sarebbe viziata di vari errori di diritto, alla luce sia del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 575/2013») sia dell’intenzione del legislatore dell’Unione europea, attesa l’interpretazione errata della normativa in questione effettuata dalla BCE, la avrebbe altresì adottato una decisione che:
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente su vari errori manifesti di valutazione di cui sarebbe inficiata la decisione impugnata, in particolare riguardo alla natura dei fondi di risparmio regolamentato centralizzati, alle implicazioni dell’inserimento dei fondi nel bilancio della banca e agli effetti del meccanismo di adeguamento degli importi centralizzati. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione di vari principi generali del diritto dell’Unione, ossia il principio di proporzionalità, il principio della certezza del diritto e il principio di buona amministrazione, avendo la BCE violato il suo obbligo di diligenza. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente su un difetto di motivazione della decisione impugnata, poiché, sebbene la BCE fosse soggetta a un obbligo rinforzato di motivazione, detta decisione sarebbe motivata in maniera insufficiente ed equivoca. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/41 |
Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Stemcor London e Samac Steel Supplies/Commissione
(Causa T-749/16)
(2017/C 006/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Stemcor London Ltd (Londra, Regno Unito), Samac Steel Supplies Ltd (Londra) (rappresentanti: F. Di Gianni e C. Van Hemelrijck, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, (GU 2016, L 210, pag. 27), e |
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— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’interpretazione e l’applicazione della condizione dell’«importatore informato» prevista dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento anti-dumping di base (UE) 2016/1036 è erronea e illegittima.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la valutazione della condizione del «sostanziale aumento delle importazioni» era erroneamente basata su un periodo compreso tra il primo mese completo successivo alla pubblicazione dell’apertura dell’inchiesta nella Gazzetta ufficiale e l’ultimo mese completo precedente all’istituzione delle misure provvisorie. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’interpretazione su cui si fonda il regolamento controverso rispetto alla condizione della «grave compromissione dell'effetto riparatore [del dazio]» prevista dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento anti-dumping di base (UE) 2016/1036 è erronea e illegittima.
|
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/42 |
Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — FV/Consiglio
(Causa T-750/16)
(2017/C 006/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FV (Rhode-St-Genèse, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza:
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— |
annullare la decisione dell’8 dicembre 2015, adottata sul fondamento dell’articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari; |
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— |
se necessario, annullare la decisione del 19 luglio 2016, che ha respinto il reclamo della ricorrente dell’8 marzo 2016; |
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— |
condannare il convenuto al risarcimento dei danni materiali subiti dalla ricorrente, fissati, con riserva di ulteriore definizione, a EUR 151 101; |
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— |
condannare il convenuto al risarcimento dei danni morali subiti dalla ricorrente, fissati ex aequo et bono a EUR 70 000; |
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— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità diretta contro l’articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, sulla violazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sulla violazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), nonché sulla violazione dell’articolo 1 quinquies, dello Statuto. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 42 quater dello Statuto, su una violazione della comunicazione al personale n. 71/15 diretta a fornire talune informazioni sull’attuazione dell’articolo 42 quater dello Statuto, nonché su manifeste inesattezze e irregolarità in fatto e in diritto dei motivi che avrebbero portato alla collocazione in congedo d’ufficio della parte ricorrente. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto di essere ascoltati e su una violazione dei diritti della difesa. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione del dovere di sollecitudine. |
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5. |
Quinto motivo, vertente su uno sviamento di potere. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/42 |
Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Confédération Nationale du Crédit Mutuel/BCE
(Causa T-751/16)
(2017/C 006/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Confédération Nationale du Crédit Mutuel (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Grégoire, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare, sulla base dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la decisione della Banca centrale europea del 24 agosto 2016, adottata in riferimento alla domanda presentata dal Crédit Mutuel al fine di ottenere l’autorizzazione a escludere le esposizioni sul settore pubblico dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria, conformemente all’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013, per il Crédit Mutuel e per tutti i soggetti del gruppo sottoposti al coefficiente di leva finanziaria (ECB/SSM/2016 — 9695000CG7B84NLR5984/92); |
|
— |
condannare la Banca centrale europea all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’eccesso di potere di cui la decisione impugnata sarebbe viziata. Secondo la ricorrente, la Banca centrale europea (BCE) dispone solo del potere di verificare, al fine di assicurarne l’applicazione concreta, senza rafforzarle né valutarne la pertinenza, se sono soddisfatte le condizioni richieste affinché un istituto benefici di una deroga alle regole del calcolo del coefficiente di leva finanziaria, quali fissate in maniera definitiva e precisa dalla Commissione, sulla base di una competenza esclusiva, attraverso un regolamento delegato destinato a tener conto delle specificità del panorama bancario e finanziario dell’Unione europea. |
|
2. |
Secondo motivo, presentato in subordine rispetto al primo, vertente sull’errore di diritto commesso dalla BCE nella decisione impugnata. Secondo la ricorrente, le esposizioni sugli enti del settore pubblico, poiché assimilate a esposizioni sull’amministrazione centrale, devono essere considerate a rischio zero qualora siano denominate nella valuta nazionale del medesimo. |
|
3. |
Terzo motivo, presentato in via di subordine rispetto ai primi due motivi, vertente su un errore manifesto di valutazione. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata è manifestamente inadeguata rispetto agli obiettivi perseguiti con i requisiti prudenziali, stanti le caratteristiche del risparmio regolamentato, nonché manifestamente sproporzionata per quanto riguarda le conseguenze negative di cui l’istituto interessato è destinatario. |
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4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, nonché del principio di buona amministrazione, in quanto la BCE non avrebbe né esaminato né tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti nella fattispecie. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/43 |
Ricorso proposto il 2 novembre 2016 — Euro Castor Green/EUIPO — Netlon France (Tralicci occultanti)
(Causa T-756/16)
(2017/C 006/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Euro Castor Green (Bagnolet, Francia) (rappresentante: B. Lafont, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Netlon France (Saint Saulve, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 001 197 966 0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 agosto 2016, nel procedimento R 754/2014-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il ricorso e i suoi allegati ricevibili; |
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002; |
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— |
Violazione dell’articolo 5, del regolamento n. 6/2002; |
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— |
Violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002; |
|
— |
Violazione dell’articolo 6, del regolamento n. 6/2002; |
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/44 |
Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Société générale/BCE
(Causa T-757/16)
(2017/C 006/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société générale (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, C. Renner e P. Kupka, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Banca centrale europea n. ECB/SSM/2016-02RNE8IBXP4ROTD8PU41/72 del 24 agosto 2016; |
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— |
condannare, in ogni caso, la Banca centrale europea all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un vizio di incompetenza di cui sarebbe inficiata la decisione della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016, che respinge la domanda presentata dalla ricorrente di beneficiare dell’esclusione delle esposizioni sulla Caisse des dépôt et consignations (cassa depositi), le quali derivano dai fondi centralizzati raccolti nell’ambito del risparmio regolamentato, dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto la BCE non era competente a negare la concessione dell’esclusione richiesta dopo aver constatato che tutte le condizioni stabilite dalle disposizioni dell’Unione applicabili erano rispettate. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente su diversi errori di diritto in cui sarebbe incorsa la convenuta. La ricorrente, infatti, ritiene che, quand’anche la BCE fosse competente ad adottare la decisione impugnata, detta decisione non sarebbe valida poiché sarebbe viziata di vari errori di diritto, alla luce sia del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 575/2013») sia dell’intenzione del legislatore dell’Unione europea, attesa l’interpretazione errata della normativa in questione effettuata dalla BCE, la avrebbe altresì adottato una decisione che:
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente su vari errori manifesti di valutazione di cui sarebbe inficiata la decisione impugnata, in particolare riguardo alla natura dei fondi di risparmio regolamentato centralizzati, alle implicazioni dell’inserimento dei fondi nel bilancio della banca e agli effetti del meccanismo di adeguamento degli importi centralizzati. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione di vari principi generali del diritto dell’Unione, ossia il principio di proporzionalità, il principio della certezza del diritto e il principio di buona amministrazione, avendo la BCE violato il suo obbligo di diligenza. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente su un difetto di motivazione della decisione impugnata, poiché, sebbene la BCE fosse soggetta a un obbligo rinforzato di motivazione, detta decisione sarebbe motivata in maniera insufficiente ed equivoca. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/45 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2016 — Crédit Agricole/BCE
(Causa T-758/16)
(2017/C 006/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Crédit Agricole SA (Montrouge, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare sulla base degli articoli 256 e 263 del TFUE, la decisione ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/165 adottata dalla Banca centrale europea in data 24 agosto 2016; |
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— |
condannare la Banca centrale europea alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto che la Banca centrale europea (BCE) avrebbe commesso nell’interpretazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 575/2013»). La ricorrente censura, così, in particolare la decisione della BCE, del 24 agosto 2016 che respinge la domanda da essa presentata al fine di ottenere l’autorizzazione ad escludere le esposizioni del settore pubblico dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria (in prosieguo: la «decisione impugnata»):
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto che avrebbe inficiato la decisione impugnata nella valutazione del rischio prudenziale legato al risparmio regolamentato, poiché la BCE avrebbe omesso di prendere in considerazione il contesto giuridico e i dati empirici relativi a tale risparmio nonché le relazioni pertinenti dell’Autorità bancaria europea, e avrebbe commesso un siffatto errore di valutazione anche per quanto riguarda sia il rischio di leva finanziaria sia gli altri connessi rischi prudenziali. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, che avrebbe inficiato la decisione impugnata, nei limiti in cui essa, da un lato, violerebbe il principio generale di proporzionalità enunciato all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, e dall’altro, non rispetterebbe i requisiti specifici attinenti al principio di proporzionalità in materia di vigilanza prudenziale, che impone che i requisiti prudenziali siano adeguati al modello imprenditoriale della banca e ai rischi associati per il settore finanziario e per l’economia. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/46 |
Ricorso proposto il 4 novembre 2016 — Basil/EUIPO — Artex (cestini per biciclette)
(Causa T-760/16)
(2017/C 006/57)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Basil BV (Silvolde, Paesi Bassi) (rappresentanti: N. Weber e J. von der Thüsen, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Artex SpA (Zeno di Cassola, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio o modello controverso: Ricorrente
Marchio o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 142 245-0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 luglio 2016 nel procedimento R 535/2015-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare il convenuto e, se del caso, gli ulteriori intervenienti alle spese del procedimento. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002; |
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— |
Violazione dell’articolo 7, del regolamento n. 6/2002, violazione dei principi relativi all’onere della prova e violazione dei principi della logica nell’ambito della valutazione della prova; |
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— |
Violazione dell’articolo 6, del regolamento n. 6/2002. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/46 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2016 — PY/EUCAP Sahel Niger
(Causa T-763/16)
(2017/C 006/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Parte ricorrente: PY (Souffelweyersheim, Francia) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avvocati)
Convenuta: EUCAP Sahel Niger (Niamey, Nigeria)
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza:
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— |
riconoscere la responsabilità della Missione ai sensi dell’articolo 340 del TFUE; |
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— |
disporre il risarcimento del danno materiale della parte ricorrente; |
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— |
disporre il risarcimento del danno morale della parte ricorrente quantificato in EUR 70 000; |
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— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo, vertente sugli inadempimenti contrattuali commessi dalla Missione EUCAP Sahel Niger (in prosieguo: la «Missione») dai quali deriverebbe la responsabilità extracontrattuale di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 340 del TFUE.
La parte ricorrente, ex membro del personale della Missione, denuncia gli illeciti contrattuali della Missione per quanto attiene alle procedure di indagine interna e di protezione delle vittime in caso di denuncia di una situazione di molestie sul luogo di lavoro. A causa dell’inerzia della Missione e del mancato avvio di un’indagine interna, la situazione di molestie denunciata dalla parte ricorrente è continuata, si è aggravata e ha gravemente pregiudicato il suo stato di salute, con conseguente rimpatrio d’urgenza di quest’ultima. La parte ricorrente non avrebbe mai potuto riassumere le proprie funzioni prima della scadenza del proprio contratto.
Di conseguenza, la parte ricorrente chiede la riparazione del danno morale ad essa derivato dal fatto che è stata costretta a subire una situazione di molestie, peraltro denunciata, per lunghi mesi, circostanza che avrebbe potuto essere evitata dalla Missione, dal fatto che è stata costretta a interrompere la sua attività professionale e, infine, dal peggioramento del suo stato di salute e, in particolare, dallo stato depressivo in cui versa da allora. La parte ricorrente chiede anche un risarcimento del danno economico che deriva dalla perdita della propria remunerazione dopo 30 giorni di malattia e dall’aver perso la possibilità di vedere il proprio contratto di lavoro rinnovato.
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/47 |
Ricorso proposto il 5 novembre 2016 — Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)
(Causa T-765/16)
(2017/C 006/59)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grupo Ganaderos de Fuerteventura, SL (Puerto del Rosario, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «EL TOFIO El sabor de CANARIAS» — Domanda di registrazione n. 13 308 259
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 luglio 2016, procedimento R 1404/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e j), del regolamento n. 207/2009. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/48 |
Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Hércules Club de Fútbol/Commissione
(Causa T-766/16)
(2017/C 006/60)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Spagna) (rappresentanti: S. Rating e Y. Martínez Mata, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione C(2016) 4060 final della Commissione europea; e |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata ha ad oggetto, nella parte riguardante la Hércules, un prestito dell’importo di 18 milioni di euro concesso da un ente privato alla Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante, altro ente privato che ha impiegato una grande parte dell’importo prestato per la sottoscrizione di azioni della Hércules CF nell’ambito di un aumento di capitale. Detto prestito è stato garantito da un ente finanziario pubblico: l’Institut Valencià de Finances.
La Commissione afferma che, a seguito a detta operazione, la Hércules CF è stata beneficiaria di un aiuto di Stato, consistente nella differenza tra il costo reale del prestito garantito e il costo che esso avrebbe avuto in determinate condizioni di mercato, aggiornata dalla data di concessione a quella della decisione.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’errata applicazione della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.
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2. |
Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente sull’assenza di effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.
|
|
3. |
Terzo motivo, dedotto anch’esso in subordine, vertente sull’incorretta quantificazione del presunto aiuto. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/49 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2016 — BNP Paribas/BCE
(Causa T-768/16)
(2017/C 006/61)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BNP Paribas (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare sulla base degli articoli 256 e 263 del TFUE, la decisione ECB/SSM/2016 — R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136 adottata dalla Banca centrale europea in data 24 agosto 2016; |
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— |
condannare la Banca centrale europea alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto che la Banca centrale europea (BCE) avrebbe commesso nell’interpretazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 575/2013»). La ricorrente censura, così, in particolare la decisione della BCE, del 24 agosto 2016 che respinge la domanda da essa presentata al fine di ottenere l’autorizzazione ad escludere le esposizioni del settore pubblico dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria (in prosieguo: la «decisione impugnata»):
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto che avrebbe inficiato la decisione impugnata nella valutazione del rischio prudenziale legato al risparmio regolamentato, poiché la BCE avrebbe omesso di prendere in considerazione il contesto giuridico e i dati empirici relativi a tale risparmio nonché le relazioni pertinenti dell’Autorità bancaria europea, e avrebbe commesso un siffatto errore di valutazione anche per quanto riguarda sia il rischio di leva finanziaria sia gli altri connessi rischi prudenziali. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, che avrebbe inficiato la decisione impugnata, nei limiti in cui essa, da un lato, violerebbe il principio generale di proporzionalità enunciato all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, e dall’altro, non rispetterebbe i requisiti specifici attinenti al principio di proporzionalità in materia di vigilanza prudenziale, che impone che i requisiti prudenziali siano adeguati al modello imprenditoriale della banca e ai rischi associati per il settore finanziario e per l’economia. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/50 |
Ricorso proposto il 2 novembre 2016 — Korwin-Mikke/Parlamento
(Causa T-770/16)
(2017/C 006/62)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Janusz Korwin Mikke (Jozefow, Polonia) (rappresentante: M. Cherchi, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza,
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— |
annullare la decisione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 1o agosto 2016; |
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— |
annullare la decisione anteriore del Presidente del Parlamento del 5 luglio 2016 che infligge le stesse sanzioni; |
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— |
ordinare il risarcimento del danno finanziario e morale cagionato dalle decisioni impugnate, ovvero assegnare al ricorrente la somma di EUR 13 306; |
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— |
ad ogni modo, condannare il Parlamento europeo all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 166 del regolamento del Parlamento europeo, sulla violazione della libertà di parola e di espressione dei cittadini dell’Unione europea, con la particolare circostanza che le dichiarazioni di cui trattasi nella decisione sono state fatte da un parlamentare europeo nell’esercizio delle sue funzioni e all’interno delle istituzioni dell’Unione europea, nonché sulla violazione del principio di motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione europea. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione europea e dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e/o sulla violazione del principio generale di imparzialità. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dei diritti della difesa, dell’articolo 166, primo comma, del regolamento del Parlamento europeo. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione europea e sulla violazione dei principi di proporzionalità e del ne bis in idem. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/50 |
Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Consejo Regulador del Cava/EUIPO — Cave de Tain- L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)
(Causa T-774/16)
(2017/C 006/63)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Consejo Regulador del Cava (Villafranca del Penedès, Spagna) (rappresentante: C. Prat, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cave de Tain- L'Hermitage, union des proprietaires (Tain- L'Hermitage, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo a colori contenente gli elementi denominativi «CAVE DE TAIN» — Marchio dell’Unione europea n. 11 345 824
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2016, nel procedimento R 980/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui non dichiara la nullità del marchio dell’Unione europea di cui si controverte in riferimento a «vini spumanti con denominazione di origine controllata»; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con gli articoli 102, paragrafo 1, lettera b) e 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/51 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2016 — Mediaexpert/EUIPO — Mediaexpert (mediaexpert)
(Causa T-780/16)
(2017/C 006/64)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mediaexpert sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: J. Aftyka, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mediaexpert S.A. (Varsavia, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo nei colori nero, giallo e bianco contenente l’elemento denominativo «mediaexpert» – Marchio dell’Unione europea n. 11 674 132.
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 agosto 2016, nel procedimento R 2583/2015-1.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
annullare la decisione della divisione di annullamento del 29 ottobre 2015 nel procedimento per la dichiarazione di nullità N 000009371 C; |
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— |
rinviare la causa dinanzi all’EUIPO affinché questi possa riformare la decisione nel merito e dichiarare la nullità del marchio dell’Unione europea n. 011674132 per tutti i servizi da esso coperti; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dinanzi alla divisione di annullamento, alla commissione di ricorso e al Tribunale. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/52 |
Ricorso proposto il 1 novembre 2016 — Pilla/Commissione e EACEA
(Causa T-784/16)
(2017/C 006/65)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Rinaldo Pilla (Venafro, Italia) (rappresentante: A. Silvestri, avvocato)
Convenute: Commissione europea, Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Previa sospensione della selezione in corso, annullare nella sua interezza il provvedimento di esclusione del signor Rinaldo Pilla, datato 2 settembre 2016, della European Commission — Directorate General for Education and Culture, Ref. Ares 2016 4930111, dalla partecipazione al progetto di finanziamento, per grave violazione di legge, e, in difetto di ciò annullare la selezione nella sua interezza in quanto illegittima per violazione di legge. |
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Nella denegata ipotesi di mancata declaratoria di idoneità del candidato Rinaldo Pilla, condannare le convenute al risarcimento dei danni in favore del ricorrente quale perdita di chance derivante dalla ingiustificata e immotivata esclusione dal progetto di finanziamento europeo di cui si tratta, in prelimine nella misura di euro 1 050 000,00, ed in via subordinata nella misura di euro 400 000,00. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla selezione per la partecipazione a finanziamento europeo [Call for proposals EAC/S05/2016, Support for a preparatory action to create en EU Festival Award and an EU Festival Label in the field of Culture: EFFE (Europe for Festivals — Festivals for Europe)].
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, relativo a grave violazione di legge in relazione al Titolo I dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2013, nonché dell’art. 2, punto 28, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013 L 347, pag. 320) e le Previsioni del Consiglio del 17 dicembre 2013, nonché dell’art. 1 comma 821 della legge di stabilità 2016.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla domanda di risarcimento del danno.
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/53 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2016 — BSH Electrodomesticos España/EUIPO — DKSH International (Ufesa)
(Causa T-785/16)
(2017/C 006/66)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: BSH Electrodomesticos España, SA (Huarte-Pamplona, Spagna) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DKSH International Ltd. (Zurigo, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Ufesa» — Domanda di registrazione n. 10 857 29
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 luglio 2016 nel procedimento R 1691/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5 del regolamento n. 207/2009. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/54 |
Ricorso proposto il 9 Novembre 2016 — Krasnyiy oktyabr/EUIPO — Kondyterska korporatsiia «Roshen» (CRABS)
(Causa T-795/16)
(2017/C 006/67)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Moscow Confectionery Factory «Krasnyiy oktyabr» OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: O. Spuhler e M. Geitz, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» (Kiev, Ucraina)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea con riferimento al marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «CRABS» — Domanda di registrazione n. 1 186 110
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 agosto 2016 nel procedimento R 2507/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/54 |
Ricorso proposto l’11 Novembre 2016 — CEDC International/EUIPO — Underberg (Rappresentazione di un filo d’erba verde-bruno in una bottiglia)
(Causa T-796/16)
(2017/C 006/68)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Polonia) (rappresentante: M. Siciarek, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Underberg AG (Dietlikon, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale (Rappresentazione di un filo d’erba verde-bruno in una bottiglia) — Domanda di registrazione n. 33 266
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 agosto 2016 nel procedimento R 1248/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO e la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
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Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettere a) e b), 42, paragrafi 2 e 3, 75 e 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/55 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2016 — Hanso Holding/EUIPO (REAL)
(Causa T-798/16)
(2017/C 006/69)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hanso Holding AS (Tomasjord, Norvegia) (rappresentante: M. Wirtz, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «REAL» — Domanda di registrazione n. 14 020 093
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 settembre 2016 nel procedimento R 2405/2015–2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 3, del regolamento n. 207/2009. |
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/56 |
Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2016 — Commissione/CINAR
(Causa T-720/15) (1)
(2017/C 006/70)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/56 |
Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2016 — ICA Laboratories e a./Commissione
(Causa T-732/15) (1)
(2017/C 006/71)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Rettifiche
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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/57 |
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-698/16
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 441 del 28 novembre 2016 )
(2017/C 006/72)
La comunicazione relativa alla causa T-698/16 Trasta Komercbanka e a./BCE si deve leggere come segue:
Ricorso proposto il 23 settembre 2016 — Trasta Komercbanka e a./BCE
(Causa T-698/16)
(2016/C 441/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Trasta Komercbanka AS (Riga, Lettonia) e altri 6 (rappresentanti: O. Behrends, L. Feddern e M. Kirchner, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della BCE, dell’11 luglio 2016, che revoca l’autorizzazione bancaria della Trasta Komercbanka AS, e |
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condannare la convenuta al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato l’articolo 24 del regolamento sull’MVU (1), e disposizioni ad esso correlate, connesse al riesame della precedente decisione della BCE da parte della commissione amministrativa del riesame. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha esaminato e valutato con attenzione e imparzialità tutti gli aspetti di fatto tra i quali, ma non solo, la circostanza che la BCE non ha reagito in modo appropriato al fatto che le informazioni e i documenti presentati dalla locale autorità di regolamentazione lettone erano imprecisi. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio di proporzionalità non riconoscendo la disponibilità di misure alternative. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio della parità di trattamento. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato l’articolo 19 e il considerando 75 del regolamento sull’MVU ed è incorsa in uno sviamento di potere. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato norme procedurali, tra cui il diritto al contraddittorio, il diritto di accesso al fascicolo, il diritto a una decisione adeguatamente motivata, nonché sulla violazione dell’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU. |
(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, del 29.10.2013, pag. 63).