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Document 62016TN0749

Causa T-749/16: Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Stemcor London e Samac Steel Supplies/Commissione

OJ C 6, 9.1.2017, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 6/41


Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Stemcor London e Samac Steel Supplies/Commissione

(Causa T-749/16)

(2017/C 006/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Stemcor London Ltd (Londra, Regno Unito), Samac Steel Supplies Ltd (Londra) (rappresentanti: F. Di Gianni e C. Van Hemelrijck, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, (GU 2016, L 210, pag. 27), e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’interpretazione e l’applicazione della condizione dell’«importatore informato» prevista dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento anti-dumping di base (UE) 2016/1036 è erronea e illegittima.

Primo capo: l’interpretazione contenuta nel regolamento (UE) 2016/1329 (in prosieguo: il «regolamento controverso») della condizione dell’«importatore informato» prevista dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento anti-dumping di base (UE) 2016/1036 è erronea e illegittima.

Secondo capo: un’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento anti-dumping di base (UE) 2016/1036 alla luce degli strumenti consolidati d’interpretazione del diritto UE e dell’accordo anti-dumping dell’OMC mostra che, per poter determinare se tale condizione è soddisfatta, la Commissione deve valutare le informazioni effettivamente acquisite dall’importatore.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la valutazione della condizione del «sostanziale aumento delle importazioni» era erroneamente basata su un periodo compreso tra il primo mese completo successivo alla pubblicazione dell’apertura dell’inchiesta nella Gazzetta ufficiale e l’ultimo mese completo precedente all’istituzione delle misure provvisorie.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’interpretazione su cui si fonda il regolamento controverso rispetto alla condizione della «grave compromissione dell'effetto riparatore [del dazio]» prevista dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento anti-dumping di base (UE) 2016/1036 è erronea e illegittima.

Primo capo: la Commissione ha errato nel valutare globalmente la condizione della «grave compromissione dell'effetto riparatore [del dazio]» prevista dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento anti-dumping di base (UE) 2016/1036, mentre avrebbe dovuto analizzare individualmente la condotta di ciascun importatore per determinare se le sue importazioni avessero effettivamente contribuito a compromettere gravemente gli effetti riparatori dei dazi.

Secondo capo: il regolamento controverso è viziato allorché conclude che l’applicazione retroattiva dei dazi alle importazioni effettuate nel periodo di registrazione avrebbe evitato che l’effetto riparatore dei dazi venisse gravemente compromesso.


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