ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 127

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
20 aprile 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 127/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 127/02

Causa C-651/13: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Lb Group Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura — Questioni pregiudiziali identiche — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale — Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze — Nuova procedura di gara — Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato — Restrizione — Motivi imperativi di interesse generale — Proporzionalità)

2

2015/C 127/03

Causa C-652/13: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 febbraio 2015 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Cagliari — Italia) — procedimento penale a carico di Mirko Saba (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura — Questioni pregiudiziali identiche — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale — Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze — Nuova procedura di gara — Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato — Restrizione — Motivi imperativi di interesse generale — Proporzionalità)

3

2015/C 127/04

Causa C-86/14: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 1 de Granada — Spagna) — Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Clausola 3, punto 1 — Nozione di lavoratore a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 — Misure di prevenzione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Sanzioni — Riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato non permanente — Diritto ad un indennizzo)

3

2015/C 127/05

Causa C-457/14: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 febbraio 2015 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Cagliari — Italia) — procedimento penale a carico di Claudia Concu, Isabella Melis (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura — Questioni pregiudiziali identiche — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale — Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze — Nuova procedura di gara — Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato — Restrizione — Motivi imperativi di interesse generale — Proporzionalità)

4

2015/C 127/06

Causa C-478/14: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 febbraio 2015 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Cagliari — Italia) — procedimento penale a carico di Roberto Siddu (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura — Questioni pregiudiziali identiche — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale — Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze — Nuova procedura di gara — Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato — Restrizione — Motivi imperativi di interesse generale — Proporzionalità)

5

2015/C 127/07

Causa C-480/14: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Società Sogno di Tolosa Ltd e a./Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura — Questioni pregiudiziali identiche — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale — Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze — Nuova procedura di gara — Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato — Restrizione — Motivi imperativi di interesse generale — Proporzionalità)

5

2015/C 127/08

Causa C-57/14 P: Impugnazione proposta il 4 febbraio 2014 da Recaro Holding GmbH, già Recaro Beteiligungs-GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 novembre 2013, causa T-524/12: Recaro Holding GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

6

2015/C 127/09

Causa C-320/14 P: Impugnazione proposta il 3 luglio 2014 da Asos plc avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 aprile 2014, causa T-647/11, Asos plc/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

6

2015/C 127/10

Causa C-370/14 P: Impugnazione proposta il 30 luglio 2014 dalla Argo Group International Holdings Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 maggio 2014, causa T-247/12, Argo Group International Holdings Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

7

2015/C 127/11

Causa C-594/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 22 dicembre 2014 — Simona Kornhaas/Thomas Dithmar als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

7

2015/C 127/12

Causa C-2/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 gennaio 2015 — DHL Express (Austria) GmbH

8

2015/C 127/13

Causa C-7/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen (Germania) il 12 gennaio 2015 — Procedimento penale nei confronti di Kanapathippilai Kanageswaran

9

2015/C 127/14

Causa C-19/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 19 gennaio 2015 — Verband Sozialer Wettbewerb e.V./Innova Vital GmbH

9

2015/C 127/15

Causa C-25/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Törvényszék (Ungheria) il 21 gennaio 2015 — Processo penale contro István Balogh

10

2015/C 127/16

Causa C-38/15: Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — Commissione europea/Regno di Spagna

10

2015/C 127/17

Causa C-44/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 5 febbraio 2015 — Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & Co. KG

11

2015/C 127/18

Causa C-82/15 P: Impugnazione proposta il 20 febbraio 2015 dalla PP Nature-Balance Lizenz GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 dicembre 2014, causa T-189/13, PP Nature-Balance Lizenz GmbH/Commissione europea

11

2015/C 127/19

Causa C-93/15 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2015 dalla Banco Privado Português, SA, in liquidazione, e dalla Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2014, causa T-487/11, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commissione

13

2015/C 127/20

Causa C-94/15 P: Impugnazione proposta il 24 febbraio 2015 dalla Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2014, causa T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Commissione europea

14

2015/C 127/21

Causa C-100/15 P: Impugnazione proposta il 26 febbraio 2015 dalla Netherlands Maritime Technology Association, già Scheepsbouw Nederland avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 dicembre 2014, causa T-140/13, Netherlands Maritime Technology Association/Commissione europea

15

2015/C 127/22

Causa C-124/14: Ordinanza del presidente della Corte del 23 gennaio 2015 — Commissione europea/Repubblica italiana

16

 

Tribunale

2015/C 127/23

Causa T-366/11 RENV: Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2015 — Bial-Portela/UAMI — Isdin (ZEBEXIR) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ZEBEXIR — Marchio comunitario denominativo anteriore ZEBINIX — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

17

2015/C 127/24

Causa T-496/11: Sentenza del Tribunale del 4 marzo 2015 — Regno Unito/BCE (Politica economica e monetaria — BCE — Ricorso di annullamento — Quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell’Eurosistema — Atto impugnabile — Ricevibilità — Sorveglianza dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli — Requisito di ubicazione in uno Stato membro dell’Eurosistema applicato ai sistemi di compensazione a controparte centrale — Competenza della BCE)

18

2015/C 127/25

Causa T-41/12: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015 — LS Fashion/UAMI — Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo L’Wren Scott — Marchio denominativo nazionale anteriore LOREN SCOTT — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo del marchio — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009)

19

2015/C 127/26

Causa T-188/12: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015 — Breyer/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di un procedimento per inadempimento dinanzi alla Corte — Diniego di accesso]

19

2015/C 127/27

Causa T-377/12: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015 — Spa Monopole/UAMI — Olivar Del Desierto (OLEOSPA) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo OLEOSPA — Marchi Benelux denominativi anteriori SPA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

20

2015/C 127/28

Causa T-572/12: Sentenza del Tribunale 4 marzo 2015 — Nissan Jidosha/UAMI (CVTC) (Marchio comunitario — Domanda di rinnovo del marchio comunitario figurativo CVTC — Rinnovo parziale — Articolo 47 del regolamento (CE) n 207/2009)

21

2015/C 127/29

Causa T-45/13: Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2015 — Rose Vision e Seseña/Commissione [Clausola compromissoria — Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Convenzioni di sovvenzione relative ai progetti FIRST, FutureNEM e sISI — Ricorso per annullamento e risarcimento danni — Riqualificazione del ricorso — Ricevibilità — Sospensione dei pagamenti — Termine per la comunicazione del rapporto di audit — Diffusione di informazioni ai terzi]

22

2015/C 127/30

Causa T-227/13: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015 — Bayer Intellectual Property/UAMI — Interhygiene (INTERFACE) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo INTERFACE — Marchio comunitario denominativo anteriore Interfog — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Identità dei prodotti — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE n. 207/2009]

22

2015/C 127/31

Causa T-430/13 P: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015 — CESE/Achab (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Remunerazione — Indennità di dislocazione — Naturalizzazione — Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato VII allo Statuto — Ripetizione dell'indebito — Articolo 85, primo comma, dello Statuto)

23

2015/C 127/32

Cause riunite T-492/13 e T-493/13: Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2015 — Schmidt Spiele/UAMI (Raffigurazione di tavoli per giochi di società) [Marchio comunitario — Domande di marchi comunitari figurativi rappresentanti tavoli per giochi di società — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]

24

2015/C 127/33

Causa T-543/13: Sentenza del Tribunale 4 marzo 2015 — Three-N-Products/UAMI — Munindra(PRANAYUR) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Pranayur — Marchio comunitario denominativo anteriore AYUR e marchi comunitari figurativi anteriori Ayur, Ayur Naturals Herbals e Aanb — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n 207/2009)

24

2015/C 127/34

Causa T-558/13: Sentenza del Tribunale 4 marzo 2015 — FSA srl/UAMI — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE) (Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo FSA K-FORCE — Marchio comunitario denominativo anteriore FORCE-X — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n 207/2009)

25

2015/C 127/35

Causa T-106/14: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015 — Universal Utility International/UAMI (Greenworld) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Greenworld — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

26

2015/C 127/36

Causa T-505/14: Ordinanza del Tribunale del 23 febbraio 2015 — Seven for all mankind/UAMI — Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SEVEN FOR ALL MANKIND — Marchi comunitario e internazionale figurativi anteriori Seven — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

26

2015/C 127/37

Causa T-812/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 febbraio 2015 — BPC Lux 2 e a./Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Settore finanziario — Aiuto concesso nell’ambito della risoluzione di un fallimento bancario — Decisione di non sollevare obiezioni — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

27

2015/C 127/38

Causa T-826/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 febbraio 2015 — Spagna/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Regime d’imposta sulle società che consente alle imprese domiciliate fiscalmente in Spagna l’ammortamento dell’avviamento derivante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie indirette in imprese domiciliate fiscalmente all‘estero — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ingiunge il suo recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris — Insussistenza dell’urgenza)

28

2015/C 127/39

Causa T-633/14: Ricorso proposto il 18 agosto 2014 — Monster Energy/UAMI (Raffigurazione del simbolo della pace)

28

2015/C 127/40

Causa T-666/14: Ricorso proposto il 16 settembre 2014 — Monster Energy/UAMI (GREEN BEANS)

29

2015/C 127/41

Causa T-789/14: Ricorso proposto il 28 novembre 2014 — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/UAMI — Meissen Keramik (MEISSEN)

29

2015/C 127/42

Causa T-851/14: Ricorso proposto il 26 dicembre 2014 — Slovak Telekom/Commissione

30

2015/C 127/43

Causa T-47/15: Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — Germania/Commissione

31

2015/C 127/44

Causa T-78/15: Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 — Mudhook Marketing/UAMI (IPVanish)

32

2015/C 127/45

Causa T-80/15 P: Impugnazione proposta il 19 febbraio 2015 da Luigi Macchia avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2014, causa F-63/11 RENV, Macchia/Commissione

33

2015/C 127/46

Causa T-83/15: Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — Swatch/UAMI — L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

34

2015/C 127/47

Causa T-91/15: Ricorso proposto il 19 febbraio 2015 — AEDEC/Commissione

34

2015/C 127/48

Causa T-93/15: Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — Navitar/UAMI — Elukuva (NaviTar)

35

2015/C 127/49

Causa T-95/15: Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — Printeos e a./Commissione

36

2015/C 127/50

Causa T-96/15: Ricorso proposto il 26 febbraio 2015 — Mozzetti/UAMI — di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

37

2015/C 127/51

Causa T-97/15: Ricorso proposto il 26 febbraio 2015 — Mozzetti/UAMI — di Lelio (ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma)

38

2015/C 127/52

Causa T-582/10: Ordinanza del Tribunale del 18 febbraio 2015 — Acron e Dorogobuzh /Consiglio

39

2015/C 127/53

Causa T-207/14: Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2015 — Aluwerk Hettstedt/ECHA

39

2015/C 127/54

Causa T-208/14: Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2015 — Richard Anton/ECHA

39

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 127/55

Causa F-15/15: Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — ZZ/Commissione europea

40

2015/C 127/56

Causa F-17/15: Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — ZZ/Commissione

40

2015/C 127/57

Causa F-20/15: Ricorso proposto il 3 febbraio 2015 — ZZ/Commissione

41

2015/C 127/58

Causa F-21/15: Ricorso proposto il 5 febbraio 2015 — ZZ/Comitato delle regioni

41

2015/C 127/59

Causa F-22/15: Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — ZZ/Parlamento

42

2015/C 127/60

Causa F-23/15: Ricorso proposto il 9 febbraio 2015 — ZZ/Commissione

42

2015/C 127/61

Causa F-24/15: Ricorso proposto l’11 febbraio 2015 — ZZ/Consiglio

43

2015/C 127/62

Causa F-26/15: Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 — ZZ/Parlamento

44

2015/C 127/63

Causa F-27/15: Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 — ZZ e a./Consiglio

44


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

20.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 127/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2015/C 127/01)

Ultima pubblicazione

GU C 118 del 13.4.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 107 del 30.3.2015

GU C 96 del 23.3.2015

GU C 89 del 16.3.2015

GU C 81 del 9.3.2015

GU C 73 del 2.3.2015

GU C 65 del 23.2.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

20.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 127/2


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Lb Group Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl

(Causa C-651/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura - Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Normativa nazionale - Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze - Nuova procedura di gara - Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato - Restrizione - Motivi imperativi di interesse generale - Proporzionalità))

(2015/C 127/02)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Lb Group Ltd

Convenuti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl

Dispositivo

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


20.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 127/3


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 febbraio 2015 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Cagliari — Italia) — procedimento penale a carico di Mirko Saba

(Causa C-652/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura - Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Normativa nazionale - Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze - Nuova procedura di gara - Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato - Restrizione - Motivi imperativi di interesse generale - Proporzionalità))

(2015/C 127/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Cagliari

Imputato nella causa principale

Mirko Saba

Dispositivo

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


20.4.2015   

IT

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C 127/3


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 1 de Granada — Spagna) — Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega

(Causa C-86/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Clausola 3, punto 1 - Nozione di «lavoratore a tempo determinato» - Clausola 5, punto 1 - Misure di prevenzione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Sanzioni - Riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato non permanente - Diritto ad un indennizzo))

(2015/C 127/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 1 de Granada

Parti

Ricorrente: Marta León Medialdea

Convenuto: Ayuntamiento de Huetor Vega

Dispositivo

1)

Le clausole 2 e 3, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretate nel senso che un lavoratore come la ricorrente nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro in parola nella misura in cui detto lavoratore è stato vincolato al suo datore di lavoro tramite contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi delle menzionate clausole.

2)

L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che non comporta misure effettive per sanzionare gli abusi, ai sensi della clausola 5, punto 1, di detto accordo quadro, risultanti dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, dato che nell’ordinamento giuridico interno non vi sono misure effettive per sanzionare siffatti abusi.

3)

Spetta al giudice del rinvio valutare, conformemente alla legislazione, ai contratti collettivi e/o alle prassi nazionali, di quale natura debba essere l’indennità accordata ad un lavoratore come la ricorrente nel procedimento principale affinché detta indennità costituisca una misura sufficientemente effettiva allo scopo di sanzionare gli abusi, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

Spetta parimenti al giudice del rinvio, eventualmente, fornire alle disposizioni pertinenti del diritto interno, per quanto possibile, una interpretazione conforme al diritto dell’Unione.


(1)  GU C 142 del 12.05.2014.


20.4.2015   

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C 127/4


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 febbraio 2015 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Cagliari — Italia) — procedimento penale a carico di Claudia Concu, Isabella Melis

(Causa C-457/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura - Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Normativa nazionale - Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze - Nuova procedura di gara - Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato - Restrizione - Motivi imperativi di interesse generale - Proporzionalità))

(2015/C 127/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Cagliari

Imputati nella causa principale

Claudia Concu, Isabella Melis

Dispositivo

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.


(1)  GU C 439 dell’8.12.2014.


20.4.2015   

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C 127/5


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 febbraio 2015 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Cagliari — Italia) — procedimento penale a carico di Roberto Siddu

(Causa C-478/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura - Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Normativa nazionale - Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze - Nuova procedura di gara - Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato - Restrizione - Motivi imperativi di interesse generale - Proporzionalità))

(2015/C 127/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Cagliari

Imputato nella causa principale

Roberto Siddu

Dispositivo

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015.


20.4.2015   

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C 127/5


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Società Sogno di Tolosa Ltd e a./Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

(Causa C-480/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura - Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Normativa nazionale - Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze - Nuova procedura di gara - Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato - Restrizione - Motivi imperativi di interesse generale - Proporzionalità))

(2015/C 127/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Società Sogno di Tolosa Limited, Ds di Dimarco Enzo & C. Sas, Centro Servizi di Barillà Marco, Assok di Rambaldi Stefano e Casbarra Luca Snc, Dg Comunicazioni di Di Giorno Giancarlo, Tamara Maraboli, Andrea Cappiello, Depa di Delberba C. Sas, Luca Campioni, Danio Milazzo, Andrea Menna, Emilio Schiavone, Sandro Casalboni, Lorena Bertora, Andromeda di Novellis Alessandro e Stellini Roberto Snc

Convenuti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

Con l’intervento di: Carmelo Sisino, Gianni Viano, Vincenzo Brancati, Marco Decortes, Filippo Sangineto, Luca Piccolo, Salvatore Rosolia, Giada Aricò, Giuseppe Parrelli, Wett-Pads Vermittlungs, Galassio Game Srl

Dispositivo

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015.


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C 127/6


Impugnazione proposta il 4 febbraio 2014 da Recaro Holding GmbH, già Recaro Beteiligungs-GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 novembre 2013, causa T-524/12: Recaro Holding GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-57/14 P)

(2015/C 127/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Recaro Holding GmbH, già Recaro Beteiligungs-GmbH (rappresentante: J. Weiser, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Con ordinanza del 14 gennaio 2015, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato la Recaro Holding GmbH a sopportare le proprie spese.


20.4.2015   

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C 127/6


Impugnazione proposta il 3 luglio 2014 da Asos plc avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 aprile 2014, causa T-647/11, Asos plc/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-320/14 P)

(2015/C 127/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Asos plc (rappresentanti: P. Kavanagh, Solicitor, A. Lykiardopoulos QC, A. Edwards-Stuart, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Roger Maier

Con ordinanza del 13 gennaio la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione e condannato la Asos plc a sopportare le proprie spese.


20.4.2015   

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C 127/7


Impugnazione proposta il 30 luglio 2014 dalla Argo Group International Holdings Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 maggio 2014, causa T-247/12, Argo Group International Holdings Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-370/14 P)

(2015/C 127/10)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Argo Group International Holdings Ltd (rappresentanti: F. Petillion, avvocato, e J. Janssen, barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Arisa Assurances SA

Con ordinanza del 12 febbraio 2015, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha respinto l’impugnazione e condannato la Argo Group International Holdings Ltd a sopportare le proprie spese.


20.4.2015   

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C 127/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 22 dicembre 2014 — Simona Kornhaas/Thomas Dithmar als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

(Causa C-594/14)

(2015/C 127/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Simona Kornhaas

Convenuto: Thomas Dithmar als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

Questioni pregiudiziali

a)

Se a un’azione promossa dal curatore fallimentare dinanzi a un giudice tedesco nei confronti del direttore di una private company limited by shares di diritto inglese o gallese, in relazione alla quale sia stata avviata la procedura di insolvenza in Germania ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (1) sulle procedure di insolvenza, volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti prima dell’avvio della procedura di insolvenza ma successivamente all’insorgere dello stato insolvenza, si applichi la legge tedesca in materia di procedure di insolvenza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle procedure di insolvenza.

b)

Se un’azione del tipo sopra descritto violi la libertà di stabilimento ai sensi degli articoli 49 e 54 TFUE.


(1)  Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).


20.4.2015   

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C 127/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 gennaio 2015 — DHL Express (Austria) GmbH

(Causa C-2/15)

(2015/C 127/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: DHL Express (Austria) GmbH

Autorità appellata: Post-Control-Kommission

Altra parte: Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministro federale dei Trasporti, dell’Innovazione e della Tecnologia)

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 97/67/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, in particolare il suo articolo 9, osti a una normativa nazionale secondo cui i fornitori di servizi postali sono obbligati, indipendentemente dal fatto che forniscano servizi universali, a cofinanziare i costi operativi dell’autorità nazionale di regolamentazione.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

a)

Se sia sufficiente a fondare un obbligo di finanziamento il fatto che il fornitore interessato fornisca servizi postali i quali, ai sensi della normativa nazionale, devono essere classificati come servizi universali, ma eccedono l’insieme minimo di servizi universali che dev’essere obbligatoriamente offerto ai sensi della direttiva in questione.

b)

Se la quota di contributi di finanziamento della relativa impresa debba essere calcolata alla stregua di come si calcolano i contributi di finanziamento al fondo di compensazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva in parola.

c)

Se inoltre l’obbligo di rispettare i principi di non discriminazione e di proporzionalità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della menzionata direttiva e la considerazione dell’«intercambiabilità (…) rispetto al servizio universale» a norma del considerando 27 della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, implichi che quote di fatturato ascrivibili a prestazioni con un valore aggiunto, e dunque servizi postali non attribuibili al servizio universale ma comunque ad esso connessi, siano detratte e non prese in considerazione nel calcolo delle quote.


(1)  GU L 1998 L 15, pag. 14.

(2)  Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 , che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, pag. 3).


20.4.2015   

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C 127/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen (Germania) il 12 gennaio 2015 — Procedimento penale nei confronti di Kanapathippilai Kanageswaran

(Causa C-7/15)

(2015/C 127/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Essen

Imputato nel procedimento principale

Kanapathippilai Kanageswaran

Questione pregiudiziale

Se l’iscrizione della Liberation Tigers of Tamil Eelam (organizzazione Tigri per la liberazione della patria Tamil) nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), sia invalida per il periodo che va dal 9 settembre 2007 al 24 maggio 2009 compreso, segnatamente in ragione delle decisioni del Consiglio: 2006/379/CE, del 29 maggio 2006 (2), 2007/445/CE, del 28 giugno 2007 (3), 2007/868/CE, del 20 dicembre 2007 (4) (nella versione di cui alla decisione di rettifica recante pari data), 2008/583/CE, del 15 luglio 2008 (5) e 2009/62/CE, del 26 gennaio 2009 (6).


(1)  GU L 344, pag. 70.

(2)  GU L 144, pag. 21.

(3)  GU L 169, pag. 58.

(4)  GU L 340, pag. 100.

(5)  GU L 188, pag. 21.

(6)  GU L 23, pag. 25.


20.4.2015   

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C 127/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 19 gennaio 2015 — Verband Sozialer Wettbewerb e.V./Innova Vital GmbH

(Causa C-19/15)

(2015/C 127/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti

Ricorrente: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Convenuta: Innova Vital GmbH

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 (1) debba essere interpretato nel senso che le disposizioni di detto regolamento valgano anche per le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti, in quanto tali, al consumatore finale qualora la comunicazione commerciale o la pubblicità si rivolga esclusivamente al settore specializzato.


(1)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).


20.4.2015   

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C 127/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Törvényszék (Ungheria) il 21 gennaio 2015 — Processo penale contro István Balogh

(Causa C-25/15)

(2015/C 127/15)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budapest Környéki Törvényszék

Imputato nella causa principale

István Balogh

Questione pregiudiziale

Se la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, secondo il quale «la presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo» debba essere interpretata nel senso che i tribunali ungheresi devono applicare questa direttiva anche nel procedimento speciale [capitolo XXIX della legge n. XIX del 1998 sulla procedura penale (codice di procedura penale ungherese) (a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény XXIX. fejezet)], ossia, che il procedimento speciale previsto nel diritto ungherese debba ritenersi compreso nell’espressione «procedimenti penali», o, piuttosto, se con tale espressione siano da intendersi soltanto i procedimenti che si concludono con una decisione definitiva sulla responsabilità penale dell’imputato.


(1)  GU L 280, pag. 1.


20.4.2015   

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C 127/10


Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-38/15)

(2015/C 127/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e D. Loma-Osorio Lerena, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza:

dell’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE (1) del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, per quanto concerne l’agglomerato di Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (Galizia); e

dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, per quanto concerne gli agglomerati di Bollulos Par del Condado, di Abrera, di Berga, di Capellades, di Figueres, di El Terri (Banyoles) e di Pontevedra-Marín-Poio-Bueu.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

In seguito ad un’indagine condotta nell’ambito della procedura d’infrazione no 2002/2123, con lettera di messa in mora del 19 dicembre 2003 la Commissione europea ha attirato l’attenzione del Regno di Spagna sul rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 14 della direttiva 91/271 e, in particolare, sul trattamento delle acque reflue urbane nelle «aree sensibili».

L’oggetto del procedimento si è progressivamente ridotto grazie alla regolarizzazione, da parte della Spagna, degli impianti di risanamento, trattamento e scarico di determinati agglomerati. Al momento della presentazione del ricorso, tuttavia, la violazione degli articoli 4 e 5 della direttiva persiste per quanto attiene alla situazione degli agglomerati di Bollulos Par del Condado (nella Comunità autonoma dell’Andalusia), Abrera, Berga, Capellades, Figueres e El Terri-Banyoles (nella Comunità autonoma della Catalogna) e Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (nella Comunità autonoma della Galizia).


(1)  GU L 135, pag. 40.


20.4.2015   

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C 127/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 5 febbraio 2015 — Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & Co. KG

(Causa C-44/15)

(2015/C 127/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Resistente e ricorrente in cassazione: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Ricorrente e resistente in cassazione: Duval GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in assenza di una definizione astratta degli elementi che caratterizzino un termometro ai sensi della voce 9025 della NC, debbano essere classificati nella voce medesima («Termometro») eccezionalmente soltanto gli apparecchi elencati nelle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9025 della NC, sezione B (Termometri e pirometri elettronici, registratori o non — punti da 08.0 a 28.0 —).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: Se dall’elenco degli apparecchi nelle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9025 della NC si debba desumere che i dispositivi che non presentino le funzioni insite in tali apparecchi (misurazione della temperatura sulla base, ad esempio, dell’espansione meccanica di liquidi o metalli, di variazioni fisiche o di impulsi elettrici, ecc.) non possano essere classificati nella voce 9025 della NC.

3)

In caso di risposta negativa anche a detta questione: Se sia classificabile come termometro, ai sensi della voce 9025 della NC, anche un dispositivo che indichi il raggiungimento del livello prescritto (soglia) da parte dell’unica temperatura da misurare, benché il suddetto dispositivo non soddisfi criteri quali la riproducibilità dell’esito della misurazione, l’indicazione continua dell’andamento della temperatura e la possibilità di utilizzare l’apparecchio ripetutamente.


20.4.2015   

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C 127/11


Impugnazione proposta il 20 febbraio 2015 dalla PP Nature-Balance Lizenz GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 dicembre 2014, causa T-189/13, PP Nature-Balance Lizenz GmbH/Commissione europea

(Causa C-82/15 P)

(2015/C 127/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (rappresentante: M. Ambrosius, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2014, causa T-189/13;

annullare la decisione di esecuzione impugnata C (2013) 369, nella parte in cui ordina agli Stati membri di modificare l’autorizzazione all’immissione in commercio, eliminando l’indicazione locomotrice;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce nell’insieme cinque motivi.

Primo motivo: violazione dell’articolo 116 della direttiva 2001/83 (1) in combinato disposto con il principio di precauzione

Il Tribunale si basa sul principio di precauzione per considerare sufficienti seri dubbi in relazione alla valutazione dei benefici. Il principio di precauzione fa riferimento, tuttavia, alla valutazione dei rischi e non, invece, alla valutazione dell’efficacia di un medicinale.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 116 della direttiva 2001/83, nella parte in cui il Tribunale ha considerato quattro studi come nuove informazioni

Costituiscono nuove informazioni, che possono essere prese in considerazione nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 31 della direttiva 2001/83, solo quelle che sono emerse successivamente all’autorizzazione all’immissione in commercio, oppure alla sua prima proroga. Al contrario il Tribunale ritiene che la valutazione del Comitato per i medicinali per uso umano (Committee for Medicinal Products for Human use; in prosieguo: il «CMUU») sia indipendente dalla valutazione delle autorità nazionali. Di conseguenza, un’informazione sarebbe già nuova quando il CMUU non ha ancora esaminato la questione.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 116 della direttiva 2001/83 in relazione alla considerazione del criterio dell’efficacia non dimostrata

Il Tribunale ritiene che l’esistenza di studi non idonei a dimostrare l’efficacia sia già di per sé sufficiente per supporre che un medicinale non abbia benefici, oppure che ne abbia meno di quanto supposto in precedenza. Esso avrebbe dovuto correttamente riconoscere che, in tale contesto, dev’essere tenuto conto dei motivi che hanno condotto al fallimento dello studio.

Quarto motivo: snaturamento degli elementi di prova

Il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova, nella parte in cui ha affermato che non vi è alcuna contraddizione tra la valutazione del rischio di reazioni di ipersensibilità effettuata dal relatore, dal co-relatore e dal SAG-N nel procedimento di riesame e la valutazione del CMUU.

Quinto motivo: violazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2001/83 e dell’allegato della direttiva

Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 10 bis della direttiva 2001/83 e l’allegato I della direttiva nella parte in cui ha supposto che tale disposizione si applichi solo nel contesto del procedimento di nuove autorizzazioni all’immissione in commercio. Costituirebbe altresì una violazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2001/83, l’approvazione da parte del Tribunale del fatto che il CMUU si sia concentrato sulla valutazione soltanto di 4 studi, mentre vi sono nell’insieme oltre 80 studi sul tolperisone.


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).


20.4.2015   

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C 127/13


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2015 dalla Banco Privado Português, SA, in liquidazione, e dalla Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2014, causa T-487/11, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commissione

(Causa C-93/15 P)

(2015/C 127/19)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Banco Privado Português, SA, in liquidazione, e Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA, in liquidazione (rappresentanti: C. Fernández Vicién, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, M. Ferreira Santos, R. Leandro Vasconcelos, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia dichiarare l’ammissibilità della presente impugnazione e accoglierla, in quanto fondata, e di conseguenza:

annullare la sentenza impugnata e sostituirla con un’altra sentenza che disponga l’annullamento integrale della decisione della Commissione (1);

altrimenti, in subordine, annullare la sentenza impugnata e sostituirla con una sentenza che annulli la decisione nella parte in cui essa dichiara l’aiuto di Stato relativo alla garanzia illegittimo e incompatibile per il periodo compreso tra il 5 dicembre 2008 e il 5 giugno 2009;

altrimenti, in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata e sostituirla con una sentenza che annulli la decisione nella parte in cui essa dispone il recupero del (presunto) aiuto, ai sensi degli articoli da 2 a 4;

altrimenti, in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata e sostituirla con una sentenza che annulli la decisione nella parte in cui essa dispone il recupero tra il 5 dicembre 2008 e il 5 giugno 2009; e

condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono sei motivi:

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe tentato di supplire all’assenza di motivazione della decisione della Commissione presentando esso stesso i propri motivi e avrebbe commesso un errore di diritto esaminando i motivi della Commissione e ritenendoli sufficienti;

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e avrebbe proceduto ad un’erronea qualificazione giuridica dei fatti, poiché ha ritenuto che al BPP fosse stato conferito un vantaggio, convertendo così la garanzia in un aiuto incompatibile con il mercato interno;

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, in quanto ha ritenuto che la Commissione non fosse incorsa in un errore manifesto di valutazione ed in un errore di diritto per non aver tenuto conto delle condizioni derogatorie previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE;

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale, mantenendo la decisione di recupero, avrebbe commesso un errore di diritto, poiché ha mantenuto la decisione di recupero di un (presunto) aiuto che non era incompatibile con il mercato interno, atteso che il BPP non ha ottenuto alcun vantaggio, non ha tenuto conto del fatto che la decisione impugnata disponeva il recupero di aiuti per motivi processuali ed ha ritenuto erroneamente che la Commissione avesse rispettato i principi stabiliti nei suoi orientamenti al momento del calcolo dell’importo dell’aiuto;

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe disatteso i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, poiché ha mantenuto la decisione impugnata nella parte in cui dispone il recupero del (presunto) aiuto;

6)

Sesto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della violazione del diritto ad un trattamento equo del BPP da parte della Commissione, in quanto il presente caso ha ricevuto un trattamento diverso rispetto a quello dispensato in situazioni simili.


(1)  Decisione 2011/346/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l’aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del BPP (GU 2011, L 159, pag. 95).


20.4.2015   

IT

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C 127/14


Impugnazione proposta il 24 febbraio 2015 dalla Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2014, causa T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Commissione europea

(Causa C-94/15 P)

(2015/C 127/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (rappresentanti: Dr. U. Itzen e J. Ziebarth LLM, Rechtsanwältinnen)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente, reiterando le conclusioni della domanda proposta in primo grado, chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2014, causa T-550/08, nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, ridurre, in misura adeguata, l’importo dell’ammenda, pari a EUR 12 milioni, inflitta alla ricorrente in forza dell’articolo 2 della decisione impugnata del 1o ottobre 2008;

in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca nuovamente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione verte sulla sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2014, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso inteso all’annullamento della decisione della Commissione C (2008) 5467 definitivo del 1o ottobre 2008, caso COMP.39181, cere per candele, nella parte in cui riguarda la ricorrente e in subordine alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.

A sostegno della propria impugnazione la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Con il primo motivo essa fa valere una violazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 296 TFUE nonché di diritti essenziali procedurali e della difesa, in quanto il Tribunale avrebbe dichiarato la sua responsabilità del pagamento dell’ammenda in contraddizione con i principi di imputazione applicabili alla nozione di impresa ai sensi del diritto dell’Unione in materia di intese. La contraddizione fondamentale consisterebbe nel fatto che il Tribunale avrebbe considerato la ricorrente, da un lato, e la H&R KG, cui è stata inflitta un’ammenda a sé, e le sue controllate, dall’altro, come imprese distinte, sotto il profilo del diritto dell’Unione in materia di intese, ai fini dell’irrogazione dell’ammenda. Al tempo stesso, il Tribunale, come in precedenza la Commissione, avrebbe trattato tali imprese come un’unica impresa, la «H&R/Tudapetrol», ai fini dell’imputazione dell’azione e dell’accertamento dell’asserita violazione. Tuttavia, le stesse società non potrebbero, al tempo stesso, aver commesso una violazione in veste di unica impresa ma essere considerate come due imprese ai fini dell’inflizione dell’ammenda. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe erroneamente confermato, per un determinato periodo, una duplice sanzione per le medesime azioni della medesima unità d’impresa.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce una violazione dell’obbligo di motivazione (articolo 296 TFUE) da parte della sentenza impugnata. Essa consiste, anzitutto, nel fatto che la sentenza non conterrebbe chiarimenti sufficientemente individualizzati in relazione all’addebito a carico della ricorrente. A causa della motivazione indifferenziata, accettata dal Tribunale, circa la violazione da parte dell’unità comune non meglio qualificata «H&R/Tudapetrol» non emergerebbe né dalla decisione della Commissione né dalla sentenza quali siano le azioni imputate alla ricorrente. Con la seconda parte del secondo motivo la ricorrente contesta che non sono state sufficientemente prese in considerazione le sue censure in relazione all’accertamento dei fatti. Il Tribunale avrebbe esaminato e preso in considerazione solo parzialmente le censure sollevate. Nei limiti in cui il Tribunale ha esaminato tali censure, la motivazione del Tribunale risulterebbe illegittima per violazione dei principi in materia di prova o ragionamento, e per snaturamento dei fatti sottoposti al Tribunale.

Con il suo terzo motivo la ricorrente deduce una violazione decisiva dei suoi diritti della difesa. Essa consiste, in particolare, nella circostanza che il Tribunale, come la Commissione in precedenza, non opererebbe una sufficiente individualizzazione degli addebiti mossi, bensì argomenterebbe di continuo, in modo inammissibile, facendo riferimento all’imprecisa denominazione collettiva «H&R/Tudapetrol». Di conseguenza, non sarebbe chiaro alla ricorrente quali accuse le siano addebitate nel dettaglio sulla base di quali prove. In tal modo verrebbe violato il principio in dubio pro reo e verrebbe resa più difficile, in modo inammissibile, per la ricorrente la difesa contro gli addebiti mossi.


20.4.2015   

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C 127/15


Impugnazione proposta il 26 febbraio 2015 dalla Netherlands Maritime Technology Association, già Scheepsbouw Nederland avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 dicembre 2014, causa T-140/13, Netherlands Maritime Technology Association/Commissione europea

(Causa C-100/15 P)

(2015/C 127/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Netherlands Maritime Technology Association, già Scheepsbouw Nederland (rappresentanti: K. Struckmann, Rechtsanwalt, G. Forwood, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza appellata nella parte in cui la stessa ha respinto la domanda della ricorrente di annullamento della Decisione;

Annullare la Decisione contestata o, in alternativa, rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci in conformità alla sentenza della Corte di giustizia per le questioni di diritto; e

In ogni caso, aggiudicare le spese in favore della ricorrente, incluse le spese sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale abbia commesso errori di diritto quando ha valutato la sufficienza e completezza dell’esame preliminare della Commissione, in particolare:

Nel non aver adeguatamente preso in esame tutti gli argomenti sui quali la ricorrente si è basata in primo grado;

Nell’aver commesso un manifesto errore di valutazione; e

Nell’aver motivato in modo insufficiente e contraddittorio.

I principali argomenti possono essere così sintetizzati:

Quanto al primo motivo, il Tribunale ha frainteso gli argomenti della ricorrente con riguardo alla complessa struttura del nuovo regime spagnolo di tax lease, alla sua attuazione automatica e selettività, e pertanto non ha valutato se la Decisione avesse preso correttamente in esame il funzionamento del regime nel suo complesso, e unitamente alle altre norme di diritto tributario e societario.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha commesso un errore manifesto nella propria lettura della Decisione, che l’ha portato a concludere, erroneamente, che la Decisione aveva sufficientemente esaminato l’ambito dei beneficiari del nuovo regime spagnolo di tax lease.

Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha omesso di fornire una motivazione sufficiente e coerente che spieghi per quale ragione sia corretto che la decisione contestata non avesse considerato i gruppi d’interesse economico quali potenziali beneficiari del nuovo regime spagnolo di tax lease, o non avesse definito un quadro di riferimento per la valutazione della misura. Inoltre, il Tribunale ha omesso di fornire una motivazione sufficiente che spieghi per quale ragione la decisione contestata avesse sufficientemente illustrato come il nuovo regime spagnolo di tax lease fosse parte integrante del sistema generale.


20.4.2015   

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C 127/16


Ordinanza del presidente della Corte del 23 gennaio 2015 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-124/14) (1)

(2015/C 127/22)

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.


Tribunale

20.4.2015   

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C 127/17


Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2015 — Bial-Portela/UAMI — Isdin (ZEBEXIR)

(Causa T-366/11 RENV) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ZEBEXIR - Marchio comunitario denominativo anteriore ZEBINIX - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 127/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portogallo) (rappresentanti: B. Braga da Cruz e J. Pimenta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Isdin, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: P. López Ronda, G. Macias Bonilla e G. Marín Raigal, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 aprile 2011 (procedimento R 1212/2009-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bial Portela & Ca, SA e la Isdin, SA.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 aprile 2011 (procedimento R 1212/2009-1) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bial-Portela & Ca, SA.

3)

La Isdin, SA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


20.4.2015   

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C 127/18


Sentenza del Tribunale del 4 marzo 2015 — Regno Unito/BCE

(Causa T-496/11) (1)

((«Politica economica e monetaria - BCE - Ricorso di annullamento - Quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell’Eurosistema - Atto impugnabile - Ricevibilità - Sorveglianza dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli - Requisito di ubicazione in uno Stato membro dell’Eurosistema applicato ai sistemi di compensazione a controparte centrale - Competenza della BCE»))

(2015/C 127/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Ossowski, S. Behzadi-Spencer ed E. Jenkinson, poi S. Behzadi-Spencer ed E. Jenkinson, e infine V. Kaye, agenti, assistiti da K. Beal, QC, e P. Saini, QC)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente A. Sáinz de Vicuña Barroso e K. Laurinavičius, poi A. Sáinz de Vicuña Barroso e P. Papapaschalis, e infine P. Papapaschalis e P. Senkovic, agenti, assistiti da R. Subiotto, QC, F.-C. Laprévote, avvocato, e P. Stuart, barrister)

Interveniente a sostengno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson e H. Karlsson, agenti)

Intervenienti a sostengno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, abogado del Estado) e Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e E. Ranaivoson, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell’Eurosistema pubblicato dalla BCE il 5 luglio 2011, nella parte in cui esso impone un requisito di ubicazione applicabile alle controparti centrali stabilite in Stati membri non facenti parte dell’Eurosistema.

Dispositivo

1)

Il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell’Eurosistema, pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) il 5 luglio 2011, è annullato nella parte in cui stabilisce a carico delle controparti centrali che intervengono nella compensazione di titoli finanziari un requisito di ubicazione all’interno di uno Stato membro dell’Eurosistema.

2)

La BCE sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3)

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e il Regno di Svezia sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 340 del 19.11.2011.


20.4.2015   

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C 127/19


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015 — LS Fashion/UAMI — Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott)

(Causa T-41/12) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo L’Wren Scott - Marchio denominativo nazionale anteriore LOREN SCOTT - Impedimento relativo alla registrazione - Uso effettivo del marchio - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»))

(2015/C 127/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: LS Fashion, LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Black e S. Davies, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Gestión de Activos Isorana, SL (La Orotava, Spagna) (rappresentanti: F. Brandolini Kujman, J.-B. Devaureix e L. Montoya Terán, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 novembre 2011 (procedimento R 1584/2009-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Gestión de Activos Isorana, SL e la LS Fashion, LLC.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La LS Fashion, LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


20.4.2015   

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C 127/19


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015 — Breyer/Commissione

(Causa T-188/12) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di un procedimento per inadempimento dinanzi alla Corte - Diniego di accesso»])

(2015/C 127/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Germania) (rappresentante: M. Starostik, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Costa de Oliveira e H. Krämer, successivamente H. Krämer e M. Konstantinidis, agenti, assisttiti inizialmente da A. Krämer e R. Van der Hout, successivamente R. Van der Hout, avvocati)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e S. Hartikainen, agenti); e Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre e H. Karlsson, successivamente A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson e F. Sjövall, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione della Commissione del 16 marzo 2012 che respinge una domanda del ricorrente volta ad ottenere l’accesso al parere giuridico di quest’ultima relativo alla direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54), e, dall’altro, della decisione della Commissione del 3 aprile 2012 che rifiuta di concedere al ricorrente l’accesso integrale ai documenti attinenti alla trasposizione della direttiva 2006/24 da parte della Repubblica d’Austria e ai documenti riguardanti la causa oggetto della sentenza del 29 luglio 2010, Commissione/Austria (C-189/09, EU:C:2010:455), nella parte in cui, per quanto riguarda quest’ultima decisione, è negato l’accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di quest’ultima causa.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 3 aprile 2012 che rifiuta di concedere al sig. Patrick Breyer l’accesso integrale ai documenti attinenti alla trasposizione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, e ai documenti riguardanti la causa oggetto della sentenza del 29 luglio 2010, Commissione/Austria (C 189/09), è annullata nella parte in cui nega l’accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di tale causa.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione del 16 marzo 2012 che respinge una domanda, presentata dal sig. Breyer, volta ad ottenere l’accesso al parere giuridico di quest’ultima relativo alla direttiva 2006/24.

3)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal sig. Breyer.

4)

La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 194 del 30.6.2012.


20.4.2015   

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C 127/20


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015 — Spa Monopole/UAMI — Olivar Del Desierto (OLEOSPA)

(Causa T-377/12) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo OLEOSPA - Marchi Benelux denominativi anteriori SPA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 127/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: L. De Brouwer, E. Cornu ed E. De Gryse, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente V. Melgar, successivamente V. Melgar e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Olivar Del Desierto, SL (Almeria, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 22 giugno 2012 (procedimento R 135/2011-4), relativa a un’opposizione tra la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV e la Olivar Del Desierto, SL.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 22 giugno 2012 (procedimento R 135/2011-4) è annullata nella parte in cui respinge l’opposizione per i prodotti cosmetici rientranti nella classe 3, ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 331 del 27.10.2012.


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C 127/21


Sentenza del Tribunale 4 marzo 2015 — Nissan Jidosha/UAMI (CVTC)

(Causa T-572/12) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di rinnovo del marchio comunitario figurativo CVTC - Rinnovo parziale - Articolo 47 del regolamento (CE) n 207/2009»))

(2015/C 127/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nissan Jidosha KK (Yokohama, Giappone) (rappresentanti: B. Brandreth, avvocato, e D. Cañadas Arcas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina poi P. Bullock, in qualità di agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 settembre 2012 (procedimento R 2469/2011-1), relativa ad una domanda di rinnovo della registrazione del marchio comunitario figurativo CVTC.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nissan Jidosha KK è condannata alle spese.


(1)  GU C 79 del 16.3.2013.


20.4.2015   

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C 127/22


Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2015 — Rose Vision e Seseña/Commissione

(Causa T-45/13) (1)

([«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Convenzioni di sovvenzione relative ai progetti FIRST, FutureNEM e sISI - Ricorso per annullamento e risarcimento danni - Riqualificazione del ricorso - Ricevibilità - Sospensione dei pagamenti - Termine per la comunicazione del rapporto di audit - Diffusione di informazioni ai terzi»])

(2015/C 127/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Rose Vision, SL (Seseña, Spagna), e Julián Seseña (Pozuelo de Alarcón, Spagna) (rappresentanti: M. Muñiz Bernuy e A. Alonso Villa, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Sauka, agenti, assistiti da J. Rivas Andrés e X.M. García García, avvocati)

Oggetto

Da un lato, una domanda volta all’annullamento della lettera della Commissione con cui la stessa ha proceduto alla sospensione dei pagamenti nell’ambito della convenzione di sovvenzione no 246910, relativa al progetto FutureNEM, nonché del rapporto di audit finanziario 11-INFS-025, sul quale la Commissione si è basata per adottare l’atto citato, e, dall’altro lato, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito da parte dei ricorrenti a causa del comportamento della Commissione, per l’importo di EUR 5 8 54  264, fatti salvi i danni che potrebbero essere stimati nel corso del presente procedimento, nonché gli interessi maturati.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rose Vision, SL e il sig. Julián Seseña sono condannati alle spese.


(1)  GU C 178 del 22.6.2013.


20.4.2015   

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C 127/22


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015 — Bayer Intellectual Property/UAMI — Interhygiene (INTERFACE)

(Causa T-227/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo INTERFACE - Marchio comunitario denominativo anteriore Interfog - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Identità dei prodotti - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE n. 207/2009»])

(2015/C 127/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Sanz Cerralbo, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Schifko, successivamente D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Interhygiene GmbH (Cuxhaven, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 4 febbraio 2013 (procedimento R 1688/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Interhygiene GmbH e la Bayer Intellectual Property GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bayer Intellectual Property GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 178 del 22.6.2013.


20.4.2015   

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C 127/23


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015 — CESE/Achab

(Causa T-430/13 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Remunerazione - Indennità di dislocazione - Naturalizzazione - Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato VII allo Statuto - Ripetizione dell'indebito - Articolo 85, primo comma, dello Statuto»))

(2015/C 127/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: inizialmente M. Arsène, successivamente M. Pascua Mateo e L. Camarena Januzec, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Mohammed Achab (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 26 giugno 2013, Achab/CESE (F-21/12, RaccFP, EU:F:2013:95).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Mohammed Achab nell’ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


20.4.2015   

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C 127/24


Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2015 — Schmidt Spiele/UAMI (Raffigurazione di tavoli per giochi di società)

(Cause riunite T-492/13 e T-493/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domande di marchi comunitari figurativi rappresentanti tavoli per giochi di società - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 127/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schmidt Spiele GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: T. Sommer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 luglio 2013 (procedimenti R 1767/2012-1 e R 1768/2012-1), relative alle domande di registrazione di segni figurativi che rappresentano tavoli per giochi di società come marchi comunitari.

Dispositivo

1)

Le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 3 luglio 2013 (procedimenti R 1767/2012-1 e R 1768/2012-1), sono annullate, nella parte in cui esse hanno respinto i ricorsi della Schmidt Spiele GmbH per i prodotti e i servizi diversi dai «computer», dai «(software per) giochi; programmi di videogiochi su cassette video, floppy disk, CD Rom, cassette, nastri e minidischi», dai «software [programmi registrati]; programmi per computer (scaricabili); software [programmi registrati]», di cui alla classe 9; dagli «articoli in carta e cartone (compresi nella classe 16); cromolitografie», di cui alla classe 16; dai «giochi [compresi i giochi elettronici e i videogiochi], tranne quelli concepiti per essere utilizzati con schermi esterni o monitor», dalle «carte da gioco», dai «giochi di società; giochi di carte», dagli «apparecchi tascabili per giochi elettronici», dai «giochi di società» e dai «videogiochi concepiti per essere utilizzati con schermi esterni e monitor», di cui alla classe 28, e dal «divertimento», dall’«organizzazione e la direzione di manifestazioni d’intrattenimento» e dai «servizi ricreativi», di cui alla classe 41.

2)

I ricorsi sono respinti per il resto.

3)

La Schmidt Spiele è condannata a sopportare la metà delle spese dell’UAMI, nonché la metà delle proprie spese. L’UAMI è condannato a sopportare la metà delle spese della Schmidt Spiele, nonché la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


20.4.2015   

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C 127/24


Sentenza del Tribunale 4 marzo 2015 — Three-N-Products/UAMI — Munindra(PRANAYUR)

(Causa T-543/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Pranayur - Marchio comunitario denominativo anteriore AYUR e marchi comunitari figurativi anteriori Ayur, Ayur Naturals Herbals e Aanb - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n 207/2009»))

(2015/C 127/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Three-N-Products Private Ltd (Nuova Delhi, India) (rappresentante: N. Colombo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, in qualità di agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Munindra Holding BV (Lelystad, Paesi Bassi)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 25 luglio 2013 (procedimento R 638/2012-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Three-N-Products Private Ltd e la Munindra Holding BV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Three-N-Products Private Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 367 del 14.12.2013.


20.4.2015   

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C 127/25


Sentenza del Tribunale 4 marzo 2015 — FSA srl/UAMI — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

(Causa T-558/13) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo FSA K-FORCE - Marchio comunitario denominativo anteriore FORCE-X - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n 207/2009»))

(2015/C 127/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FSA Srl (Busnago, Italia) (rappresentanti: M. Locatelli e M. Cartella, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, in qualità di agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Motokit Veículos e Acessórios, SA (Vagos, Portugal)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 5 agosto 2013 (procedimento R 436/2012-2), relativa ad un procedimento di nullità tra la Motokit Veículos e Acessórios, SA e la FSA Srl.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 5 agosto 2013 (procedimento R 436/2012-2) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


20.4.2015   

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C 127/26


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2015 — Universal Utility International/UAMI (Greenworld)

(Causa T-106/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Greenworld - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 127/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Universal Utility International GmbH & Co.KG (Kaarst, Germania) (rappresentante: J. Mietzel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 dicembre 2013 (procedimento R 1658/2013-4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo Greenworld come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Universal Utility International GmbH & Co.KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 142 del 12.5.2014.


20.4.2015   

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C 127/26


Ordinanza del Tribunale del 23 febbraio 2015 — Seven for all mankind/UAMI — Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

(Causa T-505/14) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SEVEN FOR ALL MANKIND - Marchi comunitario e internazionale figurativi anteriori Seven - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])

(2015/C 127/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Seven for all mankind LLC (Vernon, California, Stati Uniti) (rappresentante: A. Gautier-Sauvagnac, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Seven SpA (Leinì, Italia) (rappresentante: L. Trevisan, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 aprile 2014 (procedimento R 1277/2013-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Seven SpA e la Seven for all mankind LLC.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Seven for all mankind LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 292 del 1.9.2014.


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C 127/27


Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 febbraio 2015 — BPC Lux 2 e a./Commissione

(Causa T-812/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Settore finanziario - Aiuto concesso nell’ambito della risoluzione di un fallimento bancario - Decisione di non sollevare obiezioni - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2015/C 127/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Lussemburgo); BPC UKI LP (George Town, Isole Cayman, Regno Unito); Bennett Offshore Restructuring Fund, Inc. (George Town); Bennett Restructuring Fund LP (Wilmington, Delaware, Stati Uniti); Queen Street Fund Ltd (George Town); BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP (George Town); BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP (George Town); CSS LLC (Chicago, Illinois, Stati Uniti); Beltway Strategic Opportunities Fund LP (George Town); EJF Debt Opportunities Master Fund LP (George Town); EJF DO Fund (Cayman) LP (George Town); TP Lux HoldCo (Lussemburgo, Lussemburgo); VR Global Partners LP (George Town); Absalon II Ltd (Dublino, Irlanda); CenturyLink, Inc. Defined Benefit Master Trust (Denver, Colorado, Stati Uniti); City of New York Group Trust (New York, New York, Stati Uniti); Dignity Health (San Francisco, California, Stati Uniti); GoldenTree Asset Management Lux Sàrl (Lussemburgo); GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd (Dublino); e San Bernardino County Employees Retirement Association (San Bernardino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Webber, M. Steenson, solicitors, e P. Fajardo, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e P.-J. Loewenthal, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C (2014) 5682 final della Commissione, del 3 agosto 2014, di non sollevare obiezioni contro l’aiuto di Stato SA.39250 (2014/N), notificato dal Portogallo, per la risoluzione del Banco Espírito Santo SA.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


20.4.2015   

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C 127/28


Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 febbraio 2015 — Spagna/Commissione

(Causa T-826/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Regime d’imposta sulle società che consente alle imprese domiciliate fiscalmente in Spagna l’ammortamento dell’avviamento derivante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie indirette in imprese domiciliate fiscalmente all‘estero - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ingiunge il suo recupero - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris - Insussistenza dell’urgenza»))

(2015/C 127/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione C (2014) 7280 finale della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.35550 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna e riguardante il regime di ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario in caso di acquisizione di partecipazioni azionarie estere.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza dell’8 gennaio 2015 emessa nella causa T-826/14 R è revocata.

3)

Le spese sono riservate.


20.4.2015   

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C 127/28


Ricorso proposto il 18 agosto 2014 — Monster Energy/UAMI (Raffigurazione del simbolo della pace)

(Causa T-633/14)

(2015/C 127/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, Stati Uniti d’America) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo (Raffigurazione del simbolo della pace) — Domanda di registrazione n. 1 1 3 63  611

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, dell’11 dicembre 2013, nel procedimento R 1285/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


20.4.2015   

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C 127/29


Ricorso proposto il 16 settembre 2014 — Monster Energy/UAMI (GREEN BEANS)

(Causa T-666/14)

(2015/C 127/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, Stati Uniti d’America) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «GREEN BEANS» — Domanda di registrazione n. 11 410 801

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 2 dicembre 2013, nel procedimento R 1530/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.


20.4.2015   

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C 127/29


Ricorso proposto il 28 novembre 2014 — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/UAMI — Meissen Keramik (MEISSEN)

(Causa T-789/14)

(2015/C 127/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (Meißen, Germania) (rappresentanti: O. Spuhler e M. Geitz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Meissen Keramik GmbH (Meißen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «MEISSEN» — Domanda di registrazione n. 9 4 13  527

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 settembre 2014 nei procedimenti R 1182/2013-4 e R 1245/2013-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.


20.4.2015   

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C 127/30


Ricorso proposto il 26 dicembre 2014 — Slovak Telekom/Commissione

(Causa T-851/14)

(2015/C 127/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentanti: D. Gerardin, avvocato, e R. O'Donoghue, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’articolo 2 della decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese;

nell’ipotesi in cui il Tribunale respinga il ricorso in quanto irricevibile o lo respinga nel merito, condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 16 ottobre 2014 (AT.39523 — Slovak Telekom) che sanziona la ricorrente e la sua società madre per condotta abusiva nel mercato slovacco della banda larga, ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sugli errori di diritto e sul manifesto errore di valutazione della Commissione nell’affermare che la ricorrente abbia commesso un rifiuto abusivo di fornitura.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa della ricorrente rispetto alla sua valutazione della compressione dei margini. La ricorrente sostiene che:

la Commissione ha omesso di presentare le proprie obiezioni motivate in merito ad alcuni importanti principi, metodologie e dati sui costi, forniti dalla ricorrente prima della decisione impugnata; e

la Commissione ha presentato, per la prima volta nella decisione impugnata, un nuovo approccio «basato su più periodi» per mutare il margine che inizialmente risultava positivo per il 2005 in uno negativo.

3.

Terzo motivo, vertente sugli errori di fatto e/o di diritto e/o sul manifesto errore di valutazione della Commissione nell’affermare che la condotta della ricorrente costituiva una compressione dei margini. La ricorrente sostiene che:

la Commissione ha erroneamente applicato i principi, la metodologia ed i dati relativi ai costi medi incrementali di lungo periodo (long-run average incremental cost, in prosieguo: «LRAIC») ed ha omesso di considerare i costi efficienti LRAIC della ricorrente; e

la Commissione ha commesso errori di diritto e/o manifesti errori di valutazione attraverso il suo approccio «basato su più periodi».

4.

Quarto motivo, vertente sugli errori di diritto e sul manifesto errore di valutazione della Commissione, laddove ha concluso che la ricorrente e la Deutsche Telekom fanno parte di un’unica impresa e che sono entrambe responsabili della presunta violazione della ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sugli errori di diritto e sul manifesto errore di valutazione della Commissione, nonché sulla violazione da parte di quest’ultima del principio della parità di trattamento nella determinazione dell’ammontare dell’ammenda.


20.4.2015   

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C 127/31


Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — Germania/Commissione

(Causa T-47/15)

(2015/C 127/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, K. Petersen, e T. Lübbig, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione C(2014) 8786 final della Commissione, del 25 novembre 2014, nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013) (ex 2013/NN) — Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione nell’apprezzamento dei fatti.

La Commissione europea avrebbe travisato i fatti alla base del caso di specie, vale a dire il funzionamento della legge sulla priorità delle energie rinnovabili, in particolare il sistema dei flussi finanziari sulla base di tale legge. Inoltre, la Commissione avrebbe travisato il ruolo «dello Stato» come legislatore e come istituzione responsabile per le autorità di vigilanza e avrebbe da ciò erroneamente desunto una situazione di controllo.

2.

Secondo motivo, vertente sull’assenza di qualsivoglia «vantaggio» dal particolare regime compensativo.

La Commissione europea avrebbe commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto ha ravvisato, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia, un vantaggio a favore degli utenti a forte consumo di energia.

3.

Terzo motivo, vertente sull’assenza di concessione del presunto vantaggio da parte dello Stato o attraverso risorse dello Stato.

La Commissione europea avrebbe erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche poiché ha ritenuto che vi fosse un controllo delle autorità statali sui beni delle diverse imprese private partecipanti al sistema della legge sulla priorità delle energie rinnovabili.


20.4.2015   

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C 127/32


Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 — Mudhook Marketing/UAMI (IPVanish)

(Causa T-78/15)

(2015/C 127/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mudhook Marketing, Inc. (Winter Park, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Dellmeier e H. Eckermann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «IPVanish» — Domanda di registrazione n. 2 3 30  271

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 dicembre 2014 nel procedimento R 1417/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


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C 127/33


Impugnazione proposta il 19 febbraio 2015 da Luigi Macchia avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2014, causa F-63/11 RENV, Macchia/Commissione

(Causa T-80/15 P)

(2015/C 127/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Luigi Macchia (Roma, Italia) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del TFP del 12 dicembre 2014 nella causa F-63/11 RENV;

di conseguenza, accogliere le conclusioni esposte in primo grado dal ricorrente; ovvero:

dichiarare il ricorso ricevibile;

in via principale:

annullare la decisione implicita adottata il 12 agosto 2010 dal Direttore generale dell’OLAF, in qualità di AACC, di non rinnovare il contratto del ricorrente, quale risulta segnatamente dall’assenza di risposta alla domanda di quest’ultimo del 12 aprile 2010;

all’occorrenza, annullare la decisione adottata il 22 febbraio 2011 dall’AACC, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

reintegrare indi il ricorrente nelle funzioni che rivestiva in seno all’OLAF, nell’ambito di un prolungamento del suo contratto conforme alle disposizioni statutarie;

in via subordinata, qualora la suddetta domanda di reintegrazione non dovesse essere accolta, condannare la Commissione al risarcimento del danno materiale subito dal ricorrente, valutato provvisoriamente ex aequo et bono nella differenza tra la remunerazione che questi avrebbe percepito quale agente temporaneo dell’OLAF e quella corrispondente all’attuale impiego (circa EUR 3  000 al mese), per un periodo pari al minimo alla durata del suo contratto iniziale (4 anni), ovvero più à lungo per l’ipotesi di un terzo rinnovo del contratto, che gli avrebbe dato diritto ad un’assunzione a tempo indeterminato;

in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento della somma di EUR 5  000 (cinquemila euro), fissata provvisoriamente ex aequo et bono, a titolo di risarcimento del danno morale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’emananda decisione;

condannare la convenuta alla totalità delle spese, comprese quelle della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce un motivo unico, riguardante una violazione dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica (TFP), una violazione della portata del sindacato giurisdizionale del TFP, una violazione dell’obbligo di motivazione, uno snaturamento dei fatti di specie e un’inesattezza materiale nella constatazione dei documenti del fascicolo da parte del TFP.


20.4.2015   

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C 127/34


Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — Swatch/UAMI — L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

(Causa T-83/15)

(2015/C 127/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Swatch AG (Biel, Svizzera) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: L’atelier Wysiwyg (Besançon, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio di cui trattasi: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi denominativi «wysiwatch» e «WhatYouSeeIsTheWatchYouGet» — Domanda di registrazione n. 1 1 0 41  597

Procedimento dinanzi all’UAMI: Procedimento di opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 dicembre 2014, procedimento R 1873/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI e L’atelier Wysiwyg alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo, 5, del regolamento n. 207/2009.


20.4.2015   

IT

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C 127/34


Ricorso proposto il 19 febbraio 2015 — AEDEC/Commissione

(Causa T-91/15)

(2015/C 127/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) (Madrid, Spagna) (rappresentante: R. López López, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di diniego del finanziamento richiesto, adottata dalla Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione europea, Servizio E (Salute), nell’ambito del bando H2020-HCO-2014, ricevuta il 4 settembre 2014, ordinando il riesame nel merito del progetto stesso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce la violazione dei principi generali di buona amministrazione, nonché di trasparenza e di parità di trattamento, sulla base delle seguenti considerazioni.

Il consorzio LATIN PLAN, coordinato dall’AEDEC, ha diritto ad ottenere la sovvenzione offerta nell’ambito del bando H2020-HCO-2014, e pertanto la decisione di diniego e quella che conferma detto diniego sono manifestamente ingiuste, tenendo conto delle seguenti circostanze:

a).-

Le comunicazioni della Commissione europea nel corso dell’iter di valutazione del progetto hanno erroneamente identificato il coordinatore di quest’ultimo, e sono state indirizzate a una persona che non era il rappresentante legale, il referente e il coordinatore del progetto in argomento. Questo dato è di grande importanza in questo caso, poiché risulta che la suddetta persona non ha nulla a che vedere con l’AEDEC e fa parte del LATIN PLAN come membro del gruppo finlandese.

È evidente che la Commissione europea ha ritenuto che la suddetta persona non avesse titolo ad ottenere la sovvenzione, ritenendo che essa coordinasse il progetto LATIN PLAN come parte dell’AEDEC e che a sua volta fosse membro del gruppo finlandese, sulla base del «divieto di cumulo» vigente nel diritto comunitario in materia di sovvenzioni, il quale sancisce che nessuna azione può comportare la concessione, a favore dello stesso beneficiario, di più di una sovvenzione a carico del bilancio. Ogni partner del gruppo LATIN PLAN chiede un finanziamento. Se fosse stata infine concessa la sovvenzione al gruppo, secondo la tesi erronea della Commissione, la suddetta persona avrebbe percepito introiti come parte dell’AEDEC e come parte del gruppo finlandese.

b).-

La relazione che valuta i progetti afferma che non è stata adeguatamente spiegata e giustificata l’asimmetria sussistente tra i finanziamenti richiesti da ogni gruppo membro del consorzio LATIN PLAN, e che per tale motivo il punteggio assegnatogli è stato ridotto. Quest’ultima parte non nega che sussista qualche asimmetria riguardo al finanziamento richiesto dai diversi gruppi/partners, ma non è vero che ciò non sia stato spiegato. In concreto, nella sezione relativa alle giustificazioni del finanziamento sono perfettamente e dettagliatamente spiegati i motivi per i quali l’AEDEC è il partner che ha chiesto un contributo maggiore.

c).-

Inoltre, si deve considerare che il progetto è apprezzabile dal punto di vista scientifico. Il gruppo ha ottenuto 11 punti su un massimo di 15, e ha superato il punteggio minimo di 10 punti richiesto dal bando. Il progetto in questione ha ottenuto un punteggio più alto rispetto ad altri che hanno ottenuto un finanziamento, cosicché la decisione in questione risulta ingiusta.


20.4.2015   

IT

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C 127/35


Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — Navitar/UAMI — Elukuva (NaviTar)

(Causa T-93/15)

(2015/C 127/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Navitar, Inc. (Rochester, Stati Uniti) (rappresentante: J. Mattes, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MTÜ Elukuva (Tallinn, Estonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «NaviTar» — Domanda di registrazione n. 11 147 246

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 5 dicembre 2014, nel procedimento R 401/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese, ivi comprese quelle della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso;

condannare la MTÜ Elukuva alle spese, ivi comprese quelle della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, nel caso in cui la MTÜ Elukuva dovesse divenire parte interveniente nel procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


20.4.2015   

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C 127/36


Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — Printeos e a./Commissione

(Causa T-95/15)

(2015/C 127/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Spagna), Tompla Sobre Exprés, SL (Alcalá de Henares, Spagna), Tompla Scandinavia AB (Stoccolma, Svezia), Tompla France SARL (Fleury Mérogis, Francia), Tompla Druckererzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Germania) (rappresentanti: H. Brokelmann e P. Martínez-Lage Sobredo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ai sensi dell’articolo 263 TFUE, annullare l’articolo 2 della decisione C(2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 — Buste) in quanto l’importo delle ammende (in particolare la modifica apportata ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende) è stato determinato in assenza dell’obbligatoria motivazione; o

in subordine, in virtù della competenza estesa al merito riconsciutagli dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 in forza dell’articolo 261 TFUE, modificare l’articolo 2 della decisione C(2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 — Buste), (i) fissando la sanzione inflitta alla TOMPLA ad almeno il 55 % al di sotto del limite massimo edittale (articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003) — o, in mancanza, la percentuale che il Tribunale riterrà adeguata — per ristabilire così l’equilibrio della stessa rispetto alle ammende inflitte alla Bong y Hamelin, e (ii) riducendo la sanzione inflitta a titolo aggiuntivo di almeno il 33 % o, in mancanza, della percentuale che il Tribunale riterrà adeguata — per tenere conto dell’ammenda inflitta dalla Comisión Nacional de la Competencia (CNC) (autorità nazionale della concorrenza) nella risoluzione del 25 marzo 2013 nel caso 5/0316/10, Sobres de Papel, e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento accerta che le ricorrenti hanno violato gli articoli 101 TFUE e 53 SEE mediante la loro partecipazione, dall’8 ottobre 2003 al 22 aprile 2008, ad un’infrazione unica e continuata comprendente Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Svezia e Regno Unito nel settore delle buste disponibili a catalogo e delle buste speciali, consistente in accordi di coordinamento dei prezzi, ripartizione dei clienti e scambio d’informazioni commerciali sensibili.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto non è stata giustificata né la necessità di apportare una modifica dell’importo di base delle ammende ai sensi del punto 37 degli orientamenti sul calcolo delle ammende, né la percentuale concreta della riduzione applicata a ogni singola impresa.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e della fissazione dell’importo dell’ammenda in sede di modifica dell’importo di base delle ammende ai sensi del punto 37 degli orientamenti sul calcolo delle ammende.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione nella fissazione dell’importo dell’ammenda, in quanto non è stata presa in considerazione l’ammenda precedentemente inflitta dall’autorità spagnola della concorrenza.


20.4.2015   

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C 127/37


Ricorso proposto il 26 febbraio 2015 — Mozzetti/UAMI — di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

(Causa T-96/15)

(2015/C 127/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Mario Mozzetti (Roma, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ines di Lelio (Roma, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo contenente l’elemento verbale «Alfredo alla Scrofa» — Marchio comunitario n. 6 7 79  151

Procedimento dinanzi all’UAMI: Procedimento di nullità

Decisione impugnata:Decisione della Prima commissione di ricorso dell’UAMI del 2 dicembre 2014 nel procedimento R 655/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la parte controinteressata al pagamento di tutte le spese relative al procedimento innanzi al Tribunale di Primo Grado della Comunità Europee.

Motivo(i) invocato(i)

Violazione dell’art. 50, comma 1 e, di rinvio dell’art. 20, comma 2, del regolamento n. 2868/95;

Violazione dell’art. 8, comma 1, lett. b) del regolamento n. 207/2009.


20.4.2015   

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C 127/38


Ricorso proposto il 26 febbraio 2015 — Mozzetti/UAMI — di Lelio (ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma)

(Causa T-97/15)

(2015/C 127/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Mario Mozzetti (Roma, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ines di Lelio (Roma, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo contenente gli elementi verbali «ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma» — Marchio comunitario n. 3 1 08  289

Procedimento dinanzi all’UAMI: Procedimento di nullità

Decisione impugnata: Decisione della Prima commissione di ricorso dell’UAMI del 2 dicembre 2014 nel procedimento R 656/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la parte resistente al pagamento di tutte le spese relative al procedimento innanzi al Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee.

Motivo(i) invocato(i)

Violazione dell’art. 50, comma 1 e, di rinvio, dell’art. 20, comma 2, del regolamento n. 2868/95;

Violazione dell’art. 8, comma 1, lett. b) del regolamento n. 207/2009.


20.4.2015   

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C 127/39


Ordinanza del Tribunale del 18 febbraio 2015 — Acron e Dorogobuzh /Consiglio

(Causa T-582/10) (1)

(2015/C 127/52)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 55 del 19.2.2011.


20.4.2015   

IT

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C 127/39


Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2015 — Aluwerk Hettstedt/ECHA

(Causa T-207/14) (1)

(2015/C 127/53)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 202 del 30.6.2014.


20.4.2015   

IT

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C 127/39


Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2015 — Richard Anton/ECHA

(Causa T-208/14) (1)

(2015/C 127/54)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 202 del 30.6.2014.


Tribunale della funzione pubblica

20.4.2015   

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C 127/40


Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — ZZ/Commissione europea

(Causa F-15/15)

(2015/C 127/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Mock, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni della convenuta che fissano il rimborso forfettario delle spese di viaggio dal luogo dalla sede di servizio al luogo di origine, in applicazione dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013, del 22 ottobre 2013.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale della funzione pubblica voglia:

annullare i fogli paga 6/2014 e 7/2014, come confermati dalla decisione della convenuta del 15 ottobre 2014, notificata il 17 ottobre 2014, nella parte in cui con essa è fissato il rimborso forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine;

in caso di annullamento, ordinare alla convenuta di procedere nuovamente alla fissazione del rimborso forfettario tenendo conto dei motivi sui quali è basato l’annullamento;

statuire in ordine alle spese secondo diritto.


20.4.2015   

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C 127/40


Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-17/15)

(2015/C 127/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: D. Fouquet, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina di non modificare il rapporto informativo del 2013 del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Ordinare l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 31 ottobre 2014 (HR.D.2/AS/ac/Ares82014) in risposta al reclamo presentato da ZZ (n. R/781/14);

ordinare alla convenuta di adottare una nuova decisione, conforme alla pronuncia del Tribunale della funzione pubblica, eliminando in particolare la frase controversa dal rapporto informativo del ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.


20.4.2015   

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C 127/41


Ricorso proposto il 3 febbraio 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-20/15)

(2015/C 127/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Verlado, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione al grado AD13 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2014.

Conclusioni del ricorrente

Accertare l’illegittimità della decisione della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante le DGE di cui all’articolo 45, e della successiva comunicazione alla Commissione, del 18 dicembre 2013, che modifica le norme relative alla composizione dei gabinetti dei membri della Commissione ed ai portavoce;

annullare la successiva decisione dell’APN, notificata il 24 giugno 2014, di non includere il ricorrente nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione al grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di promozione annuale 2014, di cui all’articolo 45 dello Statuto, in quanto tale decisione non considera il ricorrente investito di responsabilità particolari, tali da dare luogo alla sua classificazione in un impiego tipo di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente», per assimilazione alla classificazione effettuata per i funzionari distaccati ai gabinetti, ai sensi della comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2013;

condannare la Commissione alle spese.


20.4.2015   

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C 127/41


Ricorso proposto il 5 febbraio 2015 — ZZ/Comitato delle regioni

(Causa F-21/15)

(2015/C 127/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)

Convenuto: Comitato delle regioni

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che constata che il ricorrente non poteva più esigere, a partire dalla sua promozione nel grado AST 5, l’indennità forfettaria per le ore supplementari e domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente sofferti;

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione n. 0112/2014 che sopprime l’indennità forfettaria del ricorrente per le ore supplementari a partire dal 1o luglio 2014, adottata il 3 giugno 2014 dal direttore f.f. dell’amministrazione e delle finanze;

condannare il Comitato delle regioni a versare nuovamente al ricorrente tale indennità a partire dalla stessa data, nonché gli interessi al tasso delle operazioni di rifinanziamento della BCE sull’importo corrispondente alle indennità che non gli saranno accordate, a partire dal giorno in cui esse avrebbero dovuto esserlo e fino al pagamento completo;

condannare il Comitato delle regioni a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale sofferto, una somma provvisoriamente stimata in EUR 1  000 e, a titolo del danno morale sofferto, una somma il cui importo sarà stabilito dal Tribunale;

condannare il Comitato delle regioni alle spese.


20.4.2015   

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C 127/42


Ricorso proposto il 6 febbraio 2015 — ZZ/Parlamento

(Causa F-22/15)

(2015/C 127/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che fissa i diritti del ricorrente ai fini del rimborso delle spese di viaggio annuali in applicazione dell'articolo 8 dell’allegato VII dello statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari e il RAA.

Conclusioni della parte ricorrente

Dichiarare illegittimo e inapplicabile l’articolo 8 dell’allegato VII dello statuto;

annullare la decisione che nega ogni rimborso delle spese di viaggio annuali del ricorrente a decorrere dal 2014;

condannare il Parlamento alle spese.


20.4.2015   

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C 127/42


Ricorso proposto il 9 febbraio 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-23/15)

(2015/C 127/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che infligge al ricorrente una sanzione disciplinare consistente in una nota di biasimo.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 15 aprile 2014 dell’APN che applica al ricorrente la sanzione disciplinare della nota di biasimo;

condannare la convenuta alle spese di giudizio, in applicazione dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.


20.4.2015   

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C 127/43


Ricorso proposto l’11 febbraio 2015 — ZZ/Consiglio

(Causa F-24/15)

(2015/C 127/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente diretta alla riclassificazione del suo contratto di agente contrattuale del gruppo di funzioni I in contratto di agente temporaneo o, alternativamente, in contratto di agente contrattuale del gruppo di funzioni III, nonché domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente sofferti.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’autorità abilitata alla conclusione dei contratti dell’11 aprile 2014, che nega al ricorrente la riclassificazione del suo contratto di agente contrattuale in contratto di agente temporaneo o, alternativamente, in contratto di agente contrattuale del gruppo III, nonché la decisione confermativa ed implicita di rigetto del reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

condannare il convenuto al pagamento del risarcimento dei danni morali e materiali sofferti e degli interessi di mora al tasso del 6,75 % alle spese;

in ogni caso, condannare il convenuto alle spese.


20.4.2015   

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C 127/44


Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 — ZZ/Parlamento

(Causa F-26/15)

(2015/C 127/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente di versargli l’indennità di prima sistemazione, in seguito al suo trasferimento dallo Yemen a Bruxelles, ove risiede il coniuge da cui è separato, nonché domanda di condannare il convenuto a versare al ricorrente tale indennità di prima sistemazione maggiorata degli interessi.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione impugnata del 15 aprile 2014;

se necessario, annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 17 novembre 2014;

condannare il Parlamento europeo a versare al ricorrente l’indennità di prima sistemazione pari a un mese di stipendio base maggiorata degli interessi calcolati a decorrere dalle date in cui tali somme erano dovute in forza dell’allegato VII allo Statuto;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.


20.4.2015   

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C 127/44


Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 — ZZ e a./Consiglio

(Causa F-27/15)

(2015/C 127/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni che fissano i diritti dei ricorrenti per il rimborso delle spese di viaggio annuali, in applicazione dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari e il RAA.

Conclusioni dei ricorrenti

Dichiarare illegittimo ed inapplicabile l’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto;

annullare le decisioni che sopprimono ogni rimborso delle spese di viaggio annuali dei ricorrenti, a partire dal 2014;

condannare il Consiglio alle spese.