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Document 62014TN0851
Case T-851/14: Action brought on 26 December 2014 — Slovak Telekom v Commission
Causa T-851/14: Ricorso proposto il 26 dicembre 2014 — Slovak Telekom/Commissione
Causa T-851/14: Ricorso proposto il 26 dicembre 2014 — Slovak Telekom/Commissione
OJ C 127, 20.4.2015, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 127/30 |
Ricorso proposto il 26 dicembre 2014 — Slovak Telekom/Commissione
(Causa T-851/14)
(2015/C 127/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentanti: D. Gerardin, avvocato, e R. O'Donoghue, barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
— |
annullare gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente; |
— |
in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’articolo 2 della decisione impugnata; |
— |
condannare la Commissione alle spese; |
— |
nell’ipotesi in cui il Tribunale respinga il ricorso in quanto irricevibile o lo respinga nel merito, condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 16 ottobre 2014 (AT.39523 — Slovak Telekom) che sanziona la ricorrente e la sua società madre per condotta abusiva nel mercato slovacco della banda larga, ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sugli errori di diritto e sul manifesto errore di valutazione della Commissione nell’affermare che la ricorrente abbia commesso un rifiuto abusivo di fornitura. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa della ricorrente rispetto alla sua valutazione della compressione dei margini. La ricorrente sostiene che:
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3. |
Terzo motivo, vertente sugli errori di fatto e/o di diritto e/o sul manifesto errore di valutazione della Commissione nell’affermare che la condotta della ricorrente costituiva una compressione dei margini. La ricorrente sostiene che:
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4. |
Quarto motivo, vertente sugli errori di diritto e sul manifesto errore di valutazione della Commissione, laddove ha concluso che la ricorrente e la Deutsche Telekom fanno parte di un’unica impresa e che sono entrambe responsabili della presunta violazione della ricorrente. |
5. |
Quinto motivo, vertente sugli errori di diritto e sul manifesto errore di valutazione della Commissione, nonché sulla violazione da parte di quest’ultima del principio della parità di trattamento nella determinazione dell’ammontare dell’ammenda. |