ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 86

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
8 aprile 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2006/C 086/1

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 ottobre 2005, nelle cause riunite C-465/02 e C-466/02: Repubblica federale di Germania, Regno di Danimarca contro Commissione delle Comunità europee (Agricoltura — Indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari — Denominazione feta — Regolamento (CE) n. 1829/2002 — Validità)

1

2006/C 086/2

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 27 ottobre 2005, nel procedimento C-234/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional): Contse SA e a. contro Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), già Instituto Nacional de la Salud (Insalud) (Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 92/50/CEE — Appalti pubblici di servizi — Divieto di discriminazione — Servizi sanitari di terapie respiratorie a domicilio — Requisito di ammissione — Criteri di valutazione)

1

2006/C 086/3

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 9 febbraio 2006, nella causa C-305/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Sesta direttiva IVA — Artt. 2, punto 1, 5, n. 4, lett. c), 12, n. 3, e 16, n. 1 — Operazione all'interno del paese — Vendita all'asta d'oggetti d'arte importati in regime di ammissione temporanea — Commissione degli organizzatori di vendite all'asta)

2

2006/C 086/4

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 ottobre 2005, nella causa C-350/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landgericht Bochum): Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte contro Deutsche Bausparkasse Badenia AG (Tutela dei consumatori — Vendita a domicilio — Acquisto di un bene immobile — Operazione di investimento finanziata con un contratto di mutuo ipotecario — Diritto di recesso — Conseguenze)

2

2006/C 086/5

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 31 gennaio 2006, nella causa C-503/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (Libera circolazione delle persone — Direttiva 64/221/CEE — Cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino di uno Stato membro — Diritto d'ingresso e di soggiorno — Restrizione per motivi di ordine pubblico — Sistema di informazione Schengen — Segnalazione ai fini della non ammissione)

3

2006/C 086/6

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 gennaio 2006, nella causa C-514/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 49 CE — Limiti allo stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi — Imprese e servizi di vigilanza privati — Requisiti — Personalità giuridica — Capitale sociale minimo — Cauzione — Numero minimo di dipendenti — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Riconoscimento di attestati di competenza)

4

2006/C 086/7

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 gennaio 2006, nella causa C-533/03: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea (Regolamento (CE) n. 1798/2003 — Direttiva 2003/93/CE — Scelta del fondamento normativo)

4

2006/C 086/8

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), del 9 febbraio 2006, nei procedimenti riuniti da C-23/04 a C-25/04 (domande di pronuncia pregiudiziale dal Dioikitiko Protodikeio Athinon): Sfakianakis AEVE e Elliniko Dimosio (Accordo di associazione CEE-Ungheria — Obbligo di reciproca assistenza delle autorità doganali — Riscossione a posteriori dei dazi all'importazione a seguito della revoca, nello Stato d'esportazione, dei certificati di circolazione dei prodotti importati)

5

2006/C 086/9

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 febbraio 2006, nel procedimento C-127/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito)]: Declan O'Byrne contro Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA (Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Nozione di messa in circolazione del prodotto — Fornitura del produttore ad una società interamente controllata)

5

2006/C 086/0

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 16 febbraio 2006, nel procedimento C-215/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret): Marius Pedersen A/S contro Miljøstyrelsen (Rifiuti — Spedizioni di rifiuti — Rifiuti destinati ad operazioni di recupero — Nozione di notificatore — Obblighi che incombono al notificatore)

6

2006/C 086/1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 febbraio 2006, nei procedimenti riuniti C-226/04 e C-228/04 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio): La Cascina Soc. coop. a rl e a. contro Ministero della Difesa e a. e Consorzio G. f. M. contro Ministero della Difesa e a. (Appalti pubblici di servizi — Direttiva 92/50/CEE — Art. 29, primo comma, lett. e) e f) — Obblighi dei prestatori di servizi — Pagamento dei contributi di sicurezza sociale nonché delle imposte e tasse)

7

2006/C 086/2

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 25 ottobre 2005, nella causa C-229/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen): Crailsheimer Volksbank eG contro Klaus Conrads, Frank Schulzke e Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke (Tutela dei consumatori — Contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Contratto di mutuo connesso con l'acquisto di un bene immobile stipulato a domicilio — Diritto di revoca)

7

2006/C 086/3

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 ottobre 2005, nel procedimento C-247/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): Transport Maatschappij Traffic BV contro Staatssecretaris van Economische Zaken (Codice doganale comunitario — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione — Nozione di legalmente dovuto)

8

2006/C 086/4

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 9 febbraio 2006, nel procedimento C-415/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contro Stichting Kinderopvang Enschede (Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Prestazioni di servizi connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale, nonché con la protezione e l'educazione dell'infanzia o della gioventù)

8

2006/C 086/5

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 9 febbraio 2006, nel procedimento C-473/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie): Plumex contro Young Sports NV (Cooperazione giudiziaria — Regolamento (CE) n. 1348/2000 — Artt. 4-11 e 14 — Notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari — Notificazione tramite organi designati — Notificazione per posta — Rapporti tra le modalità di trasmissione e di notificazione — Priorità — Termine d'appello)

9

2006/C 086/6

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 26 gennaio 2006, nel procedimento C-2/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel): Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contro Herbosch Kiere NV (Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Determinazione della normativa applicabile — Lavoratori distaccati in un altro Stato membro — Portata del modello E 101)

9

2006/C 086/7

Causa C-456/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania presentato il 23 dicembre 2005

10

2006/C 086/8

Causa C-14/06: Ricorso del Parlamento europeo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 gennaio 2006

11

2006/C 086/9

Causa C-40/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht München (Germania) con ordinanza 8 dicembre 2005, nel procedimento Juers Pharma Import-Export GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg

11

2006/C 086/0

Causa C-43/06: Ricorso presentato il 27 gennaio 2006 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese

12

2006/C 086/1

Causa C-44/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht des Landes Brandenburg con ordinanza 12 ottobre 2005 nel procedimento Gerlach & Co. mbH contro Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

12

2006/C 086/2

Causa C-51/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Livorno con ordinanza 13/01/2006 nel procedimento Alberto Bianchi contro De Robert Calzature Srl

13

2006/C 086/3

Causa C-56/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Düsseldorf con decisione 31 gennaio 2006, nel procedimento Euro Tex Textilverwertung GmbH contro Hauptzollamt Duisburg

13

2006/C 086/4

Causa C-61/06: Ricorso del 03/02/2006 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

13

2006/C 086/5

Causa C-62/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) con decisione 11 gennaio 2006 nel procedimento Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas contro ZF — ZEFESER — Importação e Exportação de Productos Alimentares, Ld.

14

2006/C 086/6

Causa C-63/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta con ordinanza 20 dicembre 2005 dal Lietuvos vyriaussiasis administracinis teismas, nel procedimento UAB Profisa contro Muitinės departamentas prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos

14

2006/C 086/7

Causa C-65/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 6 febbraio 2006

15

2006/C 086/8

Causa C-70/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato il 7 febbraio 2006

15

2006/C 086/9

Causa C-75/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato l'8 febbraio 2006

16

2006/C 086/0

Causa C-79/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese presentato il 10 febbraio 2006

16

2006/C 086/1

Causa C-81/06: Ricorso dell'8/02/2006 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

17

2006/C 086/2

Causa C-82/06: Ricorso dell'8/2/2006 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

17

2006/C 086/3

Causa C-83/06: Ricorso del 9/2/2006 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

18

2006/C 086/4

Causa C-89/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 febbraio 2006

18

2006/C 086/5

Causa C-90/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese proposto il 14 febbraio 2006

19

2006/C 086/6

Causa C-93/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 14 febbraio 2006

19

2006/C 086/7

Causa C-94/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 14 febbraio 2006

19

2006/C 086/8

Causa C-98/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen (Svezia), con ordinanza 8 febbraio 2006, nel procedimento Freeport PLC contro sig. Olle Arnoldsson

20

2006/C 086/9

Causa C-100/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 21 febbraio 2006

20

2006/C 086/0

Causa C-101/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 21 febbraio 2006

21

2006/C 086/1

Causa C-105/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 22 febbraio 2006

21

2006/C 086/2

Causa C-106/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 22 febbraio 2006

21

2006/C 086/3

Causa C-107/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 22 febbraio 2006

22

2006/C 086/4

Causa C-110/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 23 febbraio 2006

22

2006/C 086/5

Causa C-113/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 27 febbraio 2006

23

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2006/C 086/6

Causa T-202/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2006 — Alecansan/UAMI (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo COMP USA — Marchio figurativo nazionale anteriore COMP USA — Assenza di somiglianza dei prodotti e servizi — Rigetto dell'opposizione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

24

2006/C 086/7

Causa T-251/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2006 — Albrecht e a./Commissione (Polizia sanitaria — Medicinali veterinari — Prodotti contenenti benzatina benzilpenicilina — Decisione della Commissione recante sospensione delle autorizzazioni di immissione al commercio — Competenza)

24

2006/C 086/8

Causa T-273/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2006 — Merck Sharp & Dohme e a./Commissione (Medicinali per uso umano — Autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali contenenti la sostanza enalapril — Decisione della Commissione che dispone la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto — Competenza)

25

2006/C 086/9

Causa T-293/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 31 gennaio 2006 — Giulietti/Commissione (Dipendenti — Concorso generale — Non ammissione al concorso — Illegittimità del bando di concorso — Irricevibilità — Esperienza professionale — Attività a tempo pieno)

25

2006/C 086/0

Causa T-206/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 1o febbraio 2006 — Rodrigues Carvalhais/UAMI (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio figurativo comprendente l'elemento denominativo PERFIX — Marchio comunitario figurativo anteriore comprendente l'elemento denominativo cerfix — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

26

2006/C 086/1

Cause riunite T-466/04 e T-467/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 1o febbraio 2006 — Elisabetta DAMI/UAMI (Marchio comunitario — Marchio denominativo GERONIMO STILTON — Opposizione — Sospensione del procedimento — Limitazione dell'elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto — Ritiro dell'opposizione)

26

2006/C 086/2

Cause riunite T-376/05 e T-383/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 14 febbraio 2006 — TEA-CEGOS e a./Commissione (Appalti pubblici — Procedimento di gara comunitaria — Assunzione di esperti a breve termine incaricati di fornire assistenza tecnica a favore di paesi terzi beneficiari di aiuti esterni — Rigetto delle offerte)

27

2006/C 086/3

Causa T-249/02: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2005 — Fintecna/Commissione (Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità)

27

2006/C 086/4

Causa T-48/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2006 — Schneider Electric/Commissione (Concorrenza — Concentrazioni — Riapertura della procedura di controllo dopo che il Tribunale ha annullato una decisione che vieta un'operazione di concentrazione — Avvio della fase di esame approfondito — Rinuncia alla concentrazione — Chiusura della procedura di controllo — Ricorso di annullamento — Atti che arrecano pregiudizio — Interesse ad agire — Irricevibilità)

27

2006/C 086/5

Causa T-278/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 gennaio 2006 — Van Mannekus/Consiglio (Dumping — Importazioni di ossido di magnesio originario della Cina — Modifica delle misure antidumping precedentemente introdotte — Ricorso di annullamento — Eccezione di irricevibilità)

28

2006/C 086/6

Causa T-280/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 gennaio 2006 — Van Mannekus/Consiglio (Dumping — Importazione di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Cina — Modifica delle misure antidumping precedentemente istituite — Ricorso di annullamento — Eccezione di irricevibilità)

28

2006/C 086/7

Causa T-42/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 gennaio 2006 — Komninou e a./Commissione (Ricorso per risarcimento — Responsabilità extracontrattuale — Archiviazione di una denuncia riguardante un comportamento di uno Stato membro che può dar luogo all'avvio di una procedure per inadempimento — Trattamento della denuncia da parte della Commissione — Principio della buona amministrazione)

29

2006/C 086/8

Causa T-396/05 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 10 gennaio 2006 — ArchiMEDES/Commissione (Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori — Clausola compromissoria — Ricevibilità — Urgenza — Assenza)

29

2006/C 086/9

Causa T-397/05 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 10 gennaio 2006 — ArchiMEDES/Commissione (Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori — Clausola compromissoria — Urgenza — Assenza)

29

2006/C 086/0

Procedimento T-417/05 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 1o febbraio 2006 — Endesa/ Commissione (Procedimento sommario — Controllo delle concentrazioni — Urgenza)

30

2006/C 086/1

Procedimento T-437/05 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2006 — Brink's Security Luxembourg/Commissione (Procedimento sommario — Urgenza — Assenza)

30

2006/C 086/2

Causa T-8/06: Ricorso presentato il 12 gennaio 2006 — FAB Fernsehen aus Berlin/Commissione

31

2006/C 086/3

Causa T-14/06: Ricorso presentato il 16 gennaio 2006 — K-Swiss/UAMI

31

2006/C 086/4

Causa T -18/06: Ricorso presentato il 23 gennaio 2006 — Deutsche Telekom/UAMI

32

2006/C 086/5

Causa T-21/06: Ricorso presentato il 21 gennaio 2006 — Germania/Commissione

32

2006/C 086/6

Causa T-24/06: Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — Medienanstalt Berlin-Brandenburg/Commissione

32

2006/C 086/7

Causa T-28/06: Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — RheinfelsQuellen H. Hövelmann/UAMI

33

2006/C 086/8

Causa T-29/06: Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — Procter & Gamble/UAMI

33

2006/C 086/9

Causa T-30/06: Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — Procter & Gamble/UAMI

34

2006/C 086/0

Causa T-31/06: Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — Procter & Gamble/UAMI

34

2006/C 086/1

Causa T-35/06: Ricorso presentato il 30 gennaio 2006 — Honig Verband/Commissione

35

2006/C 086/2

Causa T-39/06: Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 — Transcatab/Commissione

35

2006/C 086/3

Causa T-42/06: Ricorso presentato il 13 febbraio 2006 — Gollnisch/Parlamento

36

2006/C 086/4

Causa T-43/06: Ricorso presentato il 9 febbraio 2006 — Cofira SAC/Commissione

37

2006/C 086/5

Causa T-44/06: Ricorso presentato il 14 febbraio 2006 — Commissione/Hellenic Ventures e altre cinque parti

37

2006/C 086/6

Causa T-45/06: Ricorso presentato il 13 febbraio 2006 — Reliance Industries Ltd/Consiglio e Commissione

38

2006/C 086/7

Causa T-46/06: Ricorso presentato il 13 febbraio 2006 — Galileo Lebensmittel/Commissione

39

2006/C 086/8

Causa T-48/06: Ricorso presentato il 17 febbraio 2006 — Astex Therapeutics/UAMI

40

2006/C 086/9

Causa T-50/06: Ricorso presentato il 17 febbraio 2006 — Irlanda/Commissione

40

2006/C 086/0

Causa T-53/06: Ricorso presentato il 21 febbraio 2006 — UPM-Kymmene/Commissione

41

2006/C 086/1

Causa T-59/06: Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Low & Bonar e Bonar Technical Fabrics/Commissione

42

2006/C 086/2

Causa T-61/06: Ricorso presentato il 13 febbraio 2006 — Repubblica italiana/Commissione

43

2006/C 086/3

Causa T-62/06: Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Eurallumina SpA/Commissione delle Comunità europee

44

2006/C 086/4

Causa T-63/06: Ricorso presentato il 16 febbraio 2006 — Eyropaïki Dynamiki/OEDT

45

2006/C 086/5

Causa T-330/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2006 — Aqua-Terra Bioprodukt/UAMI

46

 

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

2006/C 086/6

Causa F-124/05: Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — A/Commissione

47

2006/C 086/7

Causa F-2/06: Ricorso presentato il 5 gennaio 2006 — Marcuccio/Commissione

48

2006/C 086/8

Causa F-12/06: Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 — Suleimanova/Comitato delle regioni

48

 

III   Informazioni

2006/C 086/9

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 74 del 25.3.2006

49

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

8.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

25 ottobre 2005

nelle cause riunite C-465/02 e C-466/02: Repubblica federale di Germania, Regno di Danimarca contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Agricoltura - Indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari - Denominazione “feta” - Regolamento (CE) n. 1829/2002 - Validità»)

(2006/C 86/01)

Lingue processuali: il tedesco e il danese

Nelle cause riunite C-465/02 e C-466/02, aventi ad oggetto ricorsi d'annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposti il 30 dicembre 2002, Repubblica federale di Germania (agente: sig. W. D. Plessing, assistito dal sig. M. Loschelder, Rechtsanwalt), ricorrente nella causa C-465/02, Regno di Danimarca (agenti: sigg. J. Molde e J. Bering Liisberg), ricorrente nella causa C-466/02, sostenuti da: Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra A. Colomb), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra C. Jackson), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. L. Iglesias Buhigues e H. C. Støvlbæk, nonché sig.re A. M. Rouchaud-Joët e S. Grünheid), sostenuta da: Repubblica ellenica (agenti: sigg. V. Kontolaimos e I. K. Chalkias), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, J. P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), J. Klučka, U. Lõhmus e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 25 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese relative alla causa C-465/02 e il Regno di Danimarca è condannato alle spese relative alla causa C-466/02.

3)

La Repubblica ellenica, la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.


8.4.2006   

IT

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C 86/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

27 ottobre 2005

nel procedimento C-234/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional): Contse SA e a. contro Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), già Instituto Nacional de la Salud (Insalud) (1)

(«Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 92/50/CEE - Appalti pubblici di servizi - Divieto di discriminazione - Servizi sanitari di terapie respiratorie a domicilio - Requisito di ammissione - Criteri di valutazione»)

(2006/C 86/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nel procedimento C 234/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Audiencia Nacional (Spagna), con decisione 16 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2003 nella causa tra Contse SA, Vivisol Srl, Oxigen Salud SA e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), già Istituto Nacional de la Salud (Insalud), intervenienti: Air Liquide Medicinal SL, Sociedad Española de Carburos Metálicos SA, la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský, J. P. Puissochet, S. von Bahr e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 49 CE osta a che un'amministrazione aggiudicatrice, nel capitolato d'oneri per un appalto pubblico di servizi sanitari di terapie respiratorie a domicilio e altre tecniche di ventilazione assistita, preveda, da un lato, un requisito di ammissione che obbliga l'impresa offerente a disporre, al momento della presentazione dell'offerta, di un ufficio aperto al pubblico nel capoluogo della provincia in cui il servizio dovrà essere fornito e, dall'altro, criteri di valutazione delle offerte che tengono conto, attraverso l'attribuzione di punti supplementari, dell'esistenza, al momento della presentazione dell'offerta, di impianti di produzione, di condizionamento e di imbottigliamento di ossigeno, situati nel raggio di 1 000 chilometri da detta provincia, o di uffici aperti al pubblico in altre specifiche località della stessa e, che in caso di parità tra più offerte, favoriscono l'impresa che abbia già fornito precedentemente il servizio in questione, qualora tali elementi siano applicati in modo discriminatorio, non siano giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico né siano idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito o vadano al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questo, circostanze che spetta al giudice nazionale accertare.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


8.4.2006   

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C 86/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

9 febbraio 2006

nella causa C-305/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1)

(Inadempimento di uno Stato - Sesta direttiva IVA - Artt. 2, punto 1, 5, n. 4, lett. c), 12, n. 3, e 16, n. 1 - Operazione all'interno del paese - Vendita all'asta d'oggetti d'arte importati in regime di ammissione temporanea - Commissione degli organizzatori di vendite all'asta)

(2006/C 86/03)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-305/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 16 luglio 2003, nella causa tra Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R. Lyal) e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sigg.re C. Jackson e R. Caudwell, assistite dal sig. N. Paines, QC), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 9 febbraio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo applicato un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sulla commissione percepita dagli organizzatori di vendite all'asta in occasione di vendite all'incanto di oggetti d'arte, da collezione e d'antiquariato importati in regime di ammissione temporanea, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, punto 1, 5, n. 4, lett. c), 12, n. 3, e 16, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/49/CE.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 226 del 20.9.2003.


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C 86/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

25 ottobre 2005

nella causa C-350/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landgericht Bochum): Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte contro Deutsche Bausparkasse Badenia AG (1)

(Tutela dei consumatori - Vendita a domicilio - Acquisto di un bene immobile - Operazione di investimento finanziata con un contratto di mutuo ipotecario - Diritto di recesso - Conseguenze)

(2006/C 86/04)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-350/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landgericht Bochum (Germania) con decisione 29 luglio 2003, pervenuta in cancelleria l'8 agosto 2003, nella causa tra Elisabeth Schulte, Wolfgang Sculte e Deutsche Bausparkasse Badenia AG, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dal sig. S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 25 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali deve essere interpretato nel senso che esso esclude dalla sfera di applicazione della direttiva medesima i contratti di compravendita immobiliari, ancorché essi siano mera parte integrante di un investimento finanziario il cui finanziamento sia garantito mediante mutuo e le cui trattative precontrattuali, tanto in relazione al contratto di vendita dell'immobile, quanto al contratto di mutuo diretto esclusivamente al finanziamento, vengano svolte nel contesto di un'operazione di vendita a domicilio.

2)

La direttiva 85/577 non osta a norme nazionali che prevedano, quale unica conseguenza del recesso dal contratto di mutuo, l'annullamento del contratto stesso, anche ove si tratti di investimenti finanziari in cui il mutuo non sarebbe stato concesso senza l'acquisto dell'immobile.

3)

La direttiva 85/577 non osta a che:

il consumatore che abbia esercitato il proprio diritto di recesso conformemente alla direttiva medesima sia obbligato a restituire l'importo del mutuo all'istituto mutuante, anche qualora il mutuo, in base al metodo applicato all'investimento finanziario, sia diretto esclusivamente al finanziamento dell'acquisto dell'immobile e venga versato direttamente al venditore dell'immobile medesimo;

l'importo del mutuo debba essere versato immediatamente;

una normativa nazionale preveda l'obbligo per il consumatore, nell'ipotesi di recesso da un contratto di mutuo ipotecario, non solo di restituire gli importi percepiti in base al detto contratto, ma anche di versare al mutuante gli interessi al tasso di mercato.

Tuttavia, in una fattispecie nella quale, se la banca avesse adempiuto l'obbligo di informare il consumatore in merito al suo diritto di recesso, questi avrebbe potuto evitare di esporsi ai rischi inerenti ad investimenti come quelli oggetto della causa principale, l'art. 4 della direttiva 85/577 fa obbligo agli Stati membri di garantire che le loro rispettive normative tutelino i consumatori che non abbiano potuto evitare di esporsi a tali rischi, adottando provvedimenti tali da evitare che essi si trovino esposti alle conseguenze della realizzazione dei rischi medesimi.


(1)  GU C 264 dell'1.11.2003.


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C 86/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

31 gennaio 2006

nella causa C-503/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)

(«Libera circolazione delle persone - Direttiva 64/221/CEE - Cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino di uno Stato membro - Diritto d'ingresso e di soggiorno - Restrizione per motivi di ordine pubblico - Sistema di informazione Schengen - Segnalazione ai fini della non ammissione»)

(2006/C 86/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-503/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 novembre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. O'Reilly e sig. L. Escobar Guerriero) contro Regno di Spagna (agente: sig. M. Muñoz Pérez), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), C.W.A. Timmermans, A. Rosas, J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 31 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Avendo rifiutato l'ingresso sul territorio degli Stati parti contraenti dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato il 14 giugno 1985 a Schengen, al sig. Farid nonché il rilascio di un visto ai fini dell'ingresso in tale territorio ai sigg. Farid e Bouchair, cittadini di uno Stato terzo coniugi di cittadini di uno Stato membro, per il solo motivo che essi erano segnalati nel sistema d'informazione Schengen ai fini della non ammissione, senza aver preliminarmente verificato se la presenza di tali persone costituisse una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 1-3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


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C 86/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

26 gennaio 2006

nella causa C-514/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 43 CE e 49 CE - Limiti allo stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi - Imprese e servizi di vigilanza privati - Requisiti - Personalità giuridica - Capitale sociale minimo - Cauzione - Numero minimo di dipendenti - Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE - Riconoscimento di attestati di competenza)

(2006/C 86/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-514/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto l'8 dicembre 2003, nella causa tra Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra M. Patakia e sig. L. Escobar Guerrero) e Regno di Spagna (agente: sig. E. Braquehais Conesa), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues ed E. Levits (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno di Spagna, avendo mantenuto in vigore talune disposizioni della legge 30 luglio 1992, n. 23, sui servizi di vigilanza privati, e del regio decreto 9 dicembre 1994, n. 2364, con cui è stato approvato il regolamento relativo ai servizi di vigilanza privati, che impongono alle imprese straniere di vigilanza privata una serie di requisiti per l'esercizio delle proprie attività in Spagna, vale a dire l'obbligo:

di costituzione in forma di persona giuridica;

di disponibilità di un determinato capitale sociale minimo;

di versamento di una cauzione obbligatoria ad un organismo spagnolo;

di assunzione di un numero minimo di dipendenti, laddove l'impresa in questione eserciti le proprie attività in settori diversi da quello del trasporto e della distribuzione di esplosivi;

l'obbligo generale, per il personale, di essere in possesso di un'autorizzazione amministrativa speciale rilasciata dalle autorità spagnole, e

non avendo adottato le disposizioni necessarie per garantire il riconoscimento degli attestati di competenza professionale per l'esercizio dell'attività di investigatore privato, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti, in forza, da un lato, degli artt. 43 CE e 49 CE nonché, dall'altro, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Regno di Spagna è condannato a tre quarti delle spese della Commissione delle Comunità europee e sopporta le proprie spese.

4)

La Commissione delle Comunità europee sopporta un quarto delle proprie spese.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


8.4.2006   

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C 86/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

26 gennaio 2006

nella causa C-533/03: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(Regolamento (CE) n. 1798/2003 - Direttiva 2003/93/CE - Scelta del fondamento normativo)

(2006/C 86/07)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-533/03, avente ad oggetto un ricorso d'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 19 dicembre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R. Lyal) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.re A.M. Colaert ed E. Karlsson), sostenuto da: Irlanda (agente: sig. D. O'Hagan, assistito dal sig. A. Collins, SC), Repubblica portoghese (agente: sig. L. Fernandes), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra R. Caudwell, assistita dal sig. D. Wyatt, QC), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

3)

L'Irlanda, la Repubblica portoghese ed il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


8.4.2006   

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C 86/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

del 9 febbraio 2006

nei procedimenti riuniti da C-23/04 a C-25/04 (domande di pronuncia pregiudiziale dal Dioikitiko Protodikeio Athinon): Sfakianakis AEVE e Elliniko Dimosio (1)

(Accordo di associazione CEE-Ungheria - Obbligo di reciproca assistenza delle autorità doganali - Riscossione a posteriori dei dazi all'importazione a seguito della revoca, nello Stato d'esportazione, dei certificati di circolazione dei prodotti importati)

(2006/C 86/08)

Lingua processuale: il greco

Nei procedimenti riuniti da C-23/04 a C-25/04, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grecia), con decisioni 30 settembre 2003, pervenute in cancelleria il 26 gennaio 2004, nella causa tra Sfakianakis AEVE e Elliniko Dimosio, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 9 febbraio 2006, una sentenza, il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Gli artt. 31, n. 2, e 32 del protocollo n. 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, come modificato dalla decisione del Consiglio di Associazione tra le Comunità Europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, 28 dicembre 1996, n. 3/96, vanno interpretati nel senso che le autorità doganali dello Stato di importazione sono tenute a prendere in considerazione le decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato di esportazione sui ricorsi proposti avverso i risultati del controllo di validità dei certificati di circolazione delle merci effettuato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, allorché esse vengono informate della pendenza di tali ricorsi e del contenuto di tali decisioni, e ciò indipendentemente dal fatto che il controllo di validità dei certificati di circolazione sia stato effettuato o meno su richiesta delle autorità doganali dello Stato di importazione.

2)

L'effetto utile della soppressione dei dazi doganali sancita dall'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, concluso ed approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, si oppone alle decisioni amministrative di applicazione di dazi doganali, maggiorati di imposte e ammende, assunte dalle autorità doganali dello Stato di importazione, prima che sia loro comunicato l'esito definitivo dei ricorsi proposti avverso i risultati del controllo a posteriori e quando le decisioni delle autorità dello Stato di esportazione che ha inizialmente rilasciato i certificati EUR.1 non sono state revocate o annullate.

3)

Sulla soluzione delle prime tre questioni non può incidere il fatto che né le autorità doganali greche, né quelle ungheresi abbiano richiesto la riunione del comitato di associazione di cui all'art. 33 del protocollo n. 4, come modificato dalla decisione n. 3/96.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.

GU C 85 del 3.4.2004.


8.4.2006   

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C 86/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 febbraio 2006

nel procedimento C-127/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito)]: Declan O'Byrne contro Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA (1)

(Direttiva 85/374/CEE - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Nozione di «messa in circolazione» del prodotto - Fornitura del produttore ad una società interamente controllata)

(2006/C 86/09)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-127/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito), con decisione 18 novembre 2003, pervenuta in cancelleria l'8 marzo 2004, nella causa tra Declan O'Byrne e Sanofi Pasteur MSD Ltd, ex Aventis Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA, ex Aventis Pasteur SA, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász e M. Ilešič, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 9 febbraio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che un prodotto è messo in circolazione allorché è uscito dal processo di fabbricazione messo in atto dal produttore ed è entrato nel processo di commercializzazione in cui si trova nello stato offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato.

2)

Quando viene intentata un'azione contro una società erroneamente considerata il produttore di un prodotto mentre, in realtà, quest'ultimo era fabbricato da un'altra società, in linea di principio spetta al diritto nazionale stabilire le condizioni in base alle quali la sostituzione di una parte ad un'altra può intervenire nell'ambito di una siffatta azione. Un giudice nazionale che valuta le condizioni cui è subordinata tale sostituzione deve tuttavia assicurare che sia rispettato l'ambito di applicazione ratione personae della direttiva, determinato dagli artt. 1 e 3 della medesima.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


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C 86/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

16 febbraio 2006

nel procedimento C-215/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret): Marius Pedersen A/S contro Miljøstyrelsen (1)

(«Rifiuti - Spedizioni di rifiuti - Rifiuti destinati ad operazioni di recupero - Nozione di “notificatore” - Obblighi che incombono al notificatore»)

(2006/C 86/10)

Lingua processuale: il danese

Nel procedimento C-215/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Østre Landsret (Danimarca), con decisione 14 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2004, nel procedimento Marius Pedersen A/S contro Miljøstyrelsen, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dal sig. K. Schiemann (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, e dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 febbraio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I termini «qualora questo risultasse impossibile», figuranti all'art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 1o febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, vanno interpretati nel senso che la mera circostanza che una persona sia un operatore riconosciuto non gli conferisce la qualità di notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero. Tuttavia, le circostanze che il produttore dei rifiuti è ignoto, o che il numero di produttori è talmente elevato e la produzione derivante dalla loro attività talmente esigua da rendere irragionevole che essi notifichino singolarmente la spedizione di rifiuti, possono giustificare che l'operatore riconosciuto sia considerato notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero.

2)

L'autorità competente di spedizione è legittimata, ai sensi dell'art. 7, nn. 2 e 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 259/93, ad opporsi ad una spedizione di rifiuti in assenza di informazioni sulle condizioni del trattamento di questi ultimi nello Stato di destinazione. Non si può però richiedere al notificatore di dimostrare che il recupero nello Stato di destinazione sarà equivalente a quello previsto dalla normativa dello Stato di spedizione.

3)

L'art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento n. 259/93 va interpretato nel senso che l'obbligo di informazione sulla composizione dei rifiuti non può considerarsi adempiuto se il notificatore dichiara una categoria di rifiuti con la menzione «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici».

4)

Il termine fissato dall'art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93 comincia a decorrere dalla spedizione della conferma della notifica da parte delle autorità competenti dello Stato di destinazione, indipendentemente dal fatto che la competenti autorità dello Stato di spedizione non ritengano di aver ricevuto tutte le informazioni richieste all'art. 6, n. 5, del detto regolamento. Il superamento di tale termine esclude la possibilità, per le autorità competenti, di sollevare obiezioni contro la spedizione o di chiedere ulteriori informazioni al notificatore.


(1)  GU C 190 del 24.7.2004.


8.4.2006   

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C 86/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 febbraio 2006

nei procedimenti riuniti C-226/04 e C-228/04 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio): La Cascina Soc. coop. a rl e a. contro Ministero della Difesa e a. e Consorzio G. f. M. contro Ministero della Difesa e a. (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Direttiva 92/50/CEE - Art. 29, primo comma, lett. e) e f) - Obblighi dei prestatori di servizi - Pagamento dei contributi di sicurezza sociale nonché delle imposte e tasse»)

(2006/C 86/11)

Lingua processuale: l'italiano

Nei procedimenti riuniti C-226/04 e C-228/04, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italia) con decisioni 22 aprile 2004, pervenute in cancelleria il 2 giugno 2004, nelle cause La Cascina Soc. coop. a rl, Zilch Srl (C-226/04) contro Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pedus Service, Cooperativa Italiana di Ristorazione Soc. coop. a rl (CIR), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Consorzio G. f. M. (C-228/04) contro Ministero della Difesa, La Cascina Soc. coop. a rl, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Lenaerts e E. Juhász (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 9 febbraio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, non si oppone ad una normativa o ad una prassi amministrativa nazionali in base alle quali un prestatore di servizi che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non ha adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse, può regolarizzare la sua situazione successivamente

in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato, o

in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti, o

mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale,

a condizione che provi, entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali, di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato, o che abbia presentato un tale ricorso entro questo termine.


(1)  GU C 190 del 24.7.2004.


8.4.2006   

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C 86/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

25 ottobre 2005

nella causa C-229/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen): Crailsheimer Volksbank eG contro Klaus Conrads, Frank Schulzke e Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke (1)

(Tutela dei consumatori - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Contratto di mutuo connesso con l'acquisto di un bene immobile stipulato a domicilio - Diritto di revoca)

(2006/C 86/12)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-229/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dello Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Germania) con decisione 27 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2004, nella causa tra Crailsheimer Volksbank eG e Klaus Conrads, Frank Schulzke e Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, C Gulmann (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. P. Kūris, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 25 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Gli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, devono essere interpretati nel senso che, qualora un terzo intervenga in nome o per conto di un commerciante nella negoziazione o nella stipula di un contratto, l'applicazione della direttiva non può essere subordinata alla condizione che il commerciante fosse o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il contratto era stato stipulato in una situazione di vendita a domicilio rientrante sotto l'art. 1 della detta direttiva.

2)

La direttiva 85/577, in particolare il suo art. 5, n. 2, non osta a che:

il consumatore che si è avvalso del diritto di revoca conformemente a tale direttiva deve rimborsare al mutuante l'importo del prestito, anche se, secondo il dispositivo predisposto nell'investimento finanziario, il prestito serve esclusivamente al finanziamento dell'acquisto del bene immobile e venga versato direttamente al venditore di tale bene;

sia richiesto che l'importo del prestito dev'essere rimborsato immediatamente;

una normativa nazionale prevede l'obbligo per il consumatore, in caso di revoca di un contratto di credito immobiliare, non solo di rimborsare gli importi ricevuti in forza di tale contratto, ma anche di versare al mutuante gli interessi praticati sul mercato.

Tuttavia, in una situazione in cui, se la banca avesse rispettato l'obbligo di informare il consumatore del suo diritto di revoca, questi avrebbe potuto evitare di esporsi ai rischi inerenti ad investimenti come quelli di cui alle cause principali, l'art. 4 della direttiva 85/577 impone agli Stati membri di fare in modo che la loro normativa nazionale tuteli i consumatori che non hanno potuto evitare di esporsi a siffatti rischi, con l'adozione di misure idonee a evitare loro di subire le conseguenze del verificarsi di siffatti rischi.


(1)  GU C 201 del 7.8.2004.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 ottobre 2005

nel procedimento C-247/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): Transport Maatschappij Traffic BV contro Staatssecretaris van Economische Zaken (1)

(«Codice doganale comunitario - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Nozione di “legalmente dovuto”»)

(2006/C 86/13)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-247/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 28 maggio 2004, pervenuta in cancelleria l'11 giugno 2004, nella causa Transport Maatschappij Traffic BV contro Staatssecretaris van Economische Zaken, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk (relatore), C. Gulmann, R. Schintgen, e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 20 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Ai fini dell'art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, i dazi all'importazione o i dazi all'esportazione sono legalmente dovuti allorché un'obbligazione doganale è sorta, alle condizioni previste dal capitolo 2 del titolo VII del detto regolamento, e allorché l'importo di tali dazi ha potuto essere determinato in applicazione della Tariffa doganale delle Comunità europee, conformemente alle disposizioni del titolo II dello stesso regolamento.

L'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione rimane legalmente dovuto ai sensi dell'art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, quand'anche tale importo non sia stato comunicato al debitore in conformità all'art. 221, n. 1, dello stesso regolamento.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

9 febbraio 2006

nel procedimento C-415/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contro Stichting Kinderopvang Enschede (1)

(«Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Prestazioni di servizi connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale, nonché con la protezione e l'educazione dell'infanzia o della gioventù»)

(2006/C 86/14)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-415/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 24 settembre 2004, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nella causa tra Staatssecretaris van Financiën e Stichting Kinderopvang Enschede, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. J. Malenovský, A. La Pergola, A. Borg Barthet (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 febbraio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, letto in combinazione con il paragrafo 2, lett. b), del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi in qualità di intermediario tra persone che domandano e persone che offrono un servizio di custodia di bambini, fornite da un ente di diritto pubblico o da un organismo riconosciuto come avente carattere sociale dallo Stato membro interessato, possono beneficiare dell'esenzione ai sensi delle dette disposizioni soltanto a condizione:

che il servizio di custodia di bambini soddisfi esso stesso i presupposti per l'esenzione previsti dalle dette disposizioni;

che tale servizio abbia delle caratteristiche od una qualità tali che i genitori non potrebbero avere la garanzia di beneficiare di un servizio di valore identico senza l'intervento di un servizio di intermediazione quale quello costituente l'oggetto della causa principale;

che tali servizi di intermediazione non siano essenzialmente destinati a procurare entrate supplementari al prestatore mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 284 del 20.11.2004.


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C 86/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

9 febbraio 2006

nel procedimento C-473/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie): Plumex contro Young Sports NV (1)

(«Cooperazione giudiziaria - Regolamento (CE) n. 1348/2000 - Artt. 4-11 e 14 - Notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari - Notificazione tramite organi designati - Notificazione per posta - Rapporti tra le modalità di trasmissione e di notificazione - Priorità - Termine d'appello»)

(2006/C 86/15)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-473/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), con decisione 22 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2004, nella causa Plumex contro Young Sports NV, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), A. La Pergola, S. von Bahr e A. Borg Barthet, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 febbraio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, dev'essere interpretato nel senso che esso non stabilisce alcuna gerarchia tra il mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 e quello previsto all'art. 14 e che, di conseguenza, un atto giudiziario può essere notificato con l'uno o con l'altro mezzo oppure cumulativamente.

2)

Il regolamento n. 1348/2000 dev'essere interpretato nel senso che, in caso di cumulo del mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 con quello previsto all'art. 14, per determinare nei confronti del destinatario il dies a quo di un termine processuale connesso al perfezionamento di una notificazione occorre fare riferimento alla data della prima notificazione validamente effettuata.


(1)  GU C 19 del 22.1.2005.


8.4.2006   

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C 86/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

26 gennaio 2006

nel procedimento C-2/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel): Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contro Herbosch Kiere NV (1)

(«Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Determinazione della normativa applicabile - Lavoratori distaccati in un altro Stato membro - Portata del modello E 101»)

(2006/C 86/16)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-2/05, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeidshof te Brussel (Belgio), con decisione 23 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 5 gennaio 2005, nel procedimento Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contro Herbosch Kiere NV, la Corte (Quarta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Fintantoché non venga revocato o invalidato dalle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciato, il modello E 101, rilasciato conformemente all'art. 11, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195, vincola l'organo competente e i giudici dello Stato membro in cui sono distaccati i lavoratori. Di conseguenza, un giudice dello Stato membro che ospita i detti lavoratori non può verificare la validità di un modello E 101 per quanto riguarda l'attestazione degli elementi in base ai quali un tale certificato è stato rilasciato, in particolare l'esistenza di un legame organico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato del regolamento n. 2195/91, e del punto 1 della decisione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 17 ottobre 1985, n. 128, relativa all'applicazione degli artt. 14, n. 1, lett. a), e 14 ter, n. 1, del regolamento n. 1408/71, tra l'impresa avente sede in uno Stato membro e i lavoratori da essa distaccati nel territorio di un altro Stato membro, per la durata del distacco di questi ultimi.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.


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C 86/10


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania presentato il 23 dicembre 2005

(Causa C-456/05)

(2006/C 86/17)

Lingua processuale: il tedesco

Il 23 dicembre 2005, la Commissione delle Comunità europee rappresentata dal sig. Hans Støvlbaek e dalla sig.ra Sabine Grünheid, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia constatare che:

1.

La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi derivatile dall'art. 43 CE, in quanto applica le norme transitorie e, rispettivamente, di protezione degli effettivi, in virtù delle quali gli psicoterapeuti conseguono una autorizzazione e, rispettivamente, una abilitazione all'esercizio della professione indipendentemente dalle norme in vigore in materia di autorizzazione, soltanto agli psicoterapeuti che hanno esercitato la loro attività nell'ambito del regime delle casse malattie tedesche e non tiene in considerazione l'attività professionale simile o assimilabile degli psicoterapeuti negli altri Stati membri.

2.

Porre le spese del procedimento a carico della Repubblica federale di Germania.

Motivi e principali argomenti:

Secondo la normativa transitoria in materia di autorizzazione degli psicoterapeuti in soprannumero, uno psicoterapeuta viene autorizzato nel luogo da lui scelto in soprannumero se in precedenza ha svolto una attività degna di protezione nell'ambito del regime legale di assicurazione contro la malattia. A parere della Commissione siffatta normativa viola la libertà di stabilimento di cui all'art. 43 del Trattato CE, nella misura in cui nella verifica della precedente attività degna di protezione, viene presa in considerazione esclusivamente una attività nell'ambito dell'assicurazione legale contro la malattia, e non viene preso in considerazione se l'assistenza terapeutica degli assicurati a carico del sistema legale di cassa malattia negli altri Stati membri debba essere considerata come equivalente o analoga.

Le disposizioni del Trattato CE in materia di libertà di stabilimento trovano applicazione nella specie. La circostanza che la controversa normativa sia parte della legislazione sociale tedesca non è di ostacolo. Gli Stati membri hanno senz'altro il potere di conformare liberamente il loro sistema di previdenza sociale e anche di disciplinare la questione circa i presupposti in base ai quali gli psicoterapeuti possono partecipare all'assistenza prevista dalla casse malattia, ma siffatta normativa deve essere conforme alle disposizioni di diritto comunitario, e, in particolare alle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE. La normativa transitoria tedesca qui in esame non risponde a tale requisito in quanto è tale da dissuadere coloro che intendono stabilirsi da altri Stati membri e che in precedenza hanno curato prevalentemente assicurati di altri Stati membri dal trasferire in Germania il loro ambulatorio.

La normativa tedesca qui in esame non integra la giustificazione, stabilita dalla Corte di giustizia per le misure nazionali che limitano le libertà di stabilimento garantite dal trattato. Da un lato provoca una discriminazione indiretta, poiché per il suo modo d'essere, produce i suoi effetti più sugli psicoterapeuti di altri Stati membri, che su quelli nazionali. Mentre, in particolare, gli psicoterapeuti tedeschi hanno di norma svolto la loro attività anche per conto delle casse tedesche di assicurazione legale contro le malattie, gli psicoterapeuti degli altri Stati membri non dispongono di una corrispondente precedente attività in Germania. Dall'altro lato la limitazione delle normative transitorie a siffatti richiedenti, che hanno esercitato nel periodo di riferimento una precedente attività in Germania è priva di proporzionalità: lo scopo della normativa, quello cioè di limitare il numero dei psicoterapeuti da autorizzare in soprannumero, non viene messo a repentaglio, qualora attività analoghe o equivalenti, che i lavoratori migranti hanno esercitato negli altri Stati membri, debbano essere riconosciute come attività precedenti degne di protezione. Per questi motivi, nella presente fattispecie si è in presenza di una limitazione della libertà di stabilimento, che non deve considerarsi giustificata.


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C 86/11


Ricorso del Parlamento europeo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 gennaio 2006

(Causa C-14/06)

(2006/C 86/18)

Lingua processuale: l'inglese

L'11 gennaio 2006 (telefax del 6 gennaio 2006), il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. K. Bradley, A. Neergaard e dalla sig.ra I. Klavina, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare la decisione della Commissione 13 ottobre 2005, 2005/717/CE, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, dell'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

2.

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione della Commissione 13 ottobre 2005, 2005/717/CE (1) esonera il decabromodifenil etere («DecaBDE») dal divieto di messa in commercio previsto dall'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/95/CE (2) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il ricorrente afferma che la Commissione è venuta meno al rispetto delle condizioni imposte per tali esenzioni dall'art. 5, n. 1, di tale direttiva ed ha dunque abusato dei poteri che le sono attribuiti da tale disposizione. Dal momento che esiste un'incertezza scientifica quanto alle conseguenze dell'uso del DecaBDE per la salute e l'ambiente, la Commissione è incorsa in un manifesto errore nella valutazione della prova scientifica ed è venuta meno al rispetto del principio di precauzione. Estendendo l'esenzione a tutte le applicazioni polimeriche del DecaBDE, senza alcuna eccezione, essa ha violato il principio di proporzionalità. La Commissione non ha fornito un'adeguata motivazione in merito alla sua decisione di esentare il DecaBDE.


(1)  GU L 271, del 15.10.2005, pagg. 48-50

(2)  GU L 37 del 13.02.2003, pagg. 19-23


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C 86/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht München (Germania) con ordinanza 8 dicembre 2005, nel procedimento Juers Pharma Import-Export GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Causa C-40/06)

(2006/C 86/19)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 8 dicembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 gennaio 2006, nel procedimento Juers Pharma Import-Export GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg, il Finanzgericht München ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se la Nomenclatura Combinata (NC), nel testo di cui all'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003 (1), n. 1789, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1), debba essere interpretata nel senso che le capsule di melatonina, che vengono presentate come integratori alimentari a causa dell'assenza di un'autorizzazione come prodotto medicinale, vanno classificate nella voce 3004.


(1)  GU L 281, pag. 1.


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C 86/12


Ricorso presentato il 27 gennaio 2006 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese

(Causa C-43/06)

(2006/C 86/20)

Lingua processuale: il portoghese

Il 27 gennaio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Hans Støvlbæk e Pedro Andrade, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che, esigendo dai titolari di qualifiche professionali nel settore dell'architettura conferite da altri Stati membri di sottoporsi a una prova di ammissione all'Ordine degli architetti portoghesi qualora non siano iscritti all'Ordine di un altro Stato membro, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 10 della direttiva 85/384/CEE (1);

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha presentato ricorso per inadempimento contro la Repubblica portoghese in quanto quest'ultima non avrebbe attuato integralmente la direttiva 85/384.

Pur avendo attuato la direttiva mediante il decreto legge 8 gennaio 1990, n. 14, la pubblicazione del decreto legge 3 luglio 1998, n. 176, costituisce una regressione.

Sulla base del decreto legge n. 176/98, l'Ordine degli architetti portoghesi impone un esame di ammissione agli architetti formatisi negli altri Stati membri che non siano iscritti ai rispettivi ordini.

Gli architetti degli altri Stati membri non iscritti ai rispettivi ordini devono pertanto sottoporsi ad esami di architettura nello Stato ospitante poiché non possono esercitare la professione in Portogallo senza esser iscritti all'Ordine degli architetti portoghesi.

La Commissione considera tale situazione illegittima in quanto in contrasto con il disposto della direttiva 85/384. La direttiva non distingue, come fa lo Stato portoghese, tra titolo accademico e titolo professionale. Il riconoscimento dei diplomi nell'ambito dei regimi di settore è automatico. Qualora la formazione soddisfi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva 85/384, lo Stato membro deve riconoscere il titolo, autorizzando l'architetto dello Stato membro di provenienza ad esercitare la professione con il titolo di architetto.


(1)  Direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15).


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C 86/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht des Landes Brandenburg con ordinanza 12 ottobre 2005 nel procedimento Gerlach & Co. mbH contro Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(Causa C-44/06)

(2006/C 86/21)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 12 ottobre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 30 gennaio 2006, nel procedimento Gerlach & Co. mbH contro Hauptzollamt Frankfurt (Oder), il Finanzgericht des Landes Brandenburg ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se un'amministrazione doganale nazionale sia autorizzata a contabilizzare i dazi prima della concessione del termine di cui all'art. 11 bis, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1062/87 (1), nella versione del regolamento (CEE) n. 1429/90 (2), relativo al luogo dell'infrazione o dell'irregolarità e a fissare tale termine in modo giuridicamente vincolante per la prima volta in sede di ricorso.


(1)  GU L 107, pag. 1.

(2)  GU L 137, pag. 21.


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C 86/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Livorno con ordinanza 13/01/2006 nel procedimento Alberto Bianchi contro De Robert Calzature Srl

(Causa C-51/06)

(2006/C 86/22)

Lingua di procedura: italiano

Con ordinanza 13/01/2006, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 01/02/2006, nel procedimento Alberto Bianchi contro De Robert Calzature Srl, il Tribunale di Livorno ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

se in base al contenuto dell'art. 17 della direttiva 653/86 (1) del Consiglio del 18.12.1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, il successivo art. 19 della direttiva sia interpretabile nel senso che alla normativa nazionale di attuazione sia consentito di prevedere che la disciplina dell'indennità dovuta all'agente sia liquidata secondo un accordo collettivo, vincolante per coloro che lo sottoscrivono, che prescinda dai presupposti di cui ai due trattini della lettera a) del paragrafo 2 dell'art. 17 e che sia quantificabile secondo i criteri ricavabili non dalla direttiva ma dall'accordo collettivo medesimo con la conseguenza che in molti casi l'indennità dovrebbe essere liquidata in misura nettamente inferiore a quella massima prevista dalla direttiva;

2)

se il calcolo dell'indennità deve avvenire in maniera analitica stimando le ulteriori provvigioni che l'agente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione del rapporto in relazione ai clienti da lui procurati o all'incremento degli affari da lui realizzato, utilizzando il criterio dell'equità solo per rettifiche dell'importo oppure se siano consentiti metodi di calcolo diversi e più sintetici che facciano maggior ricorso al criterio dell'equità.


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1986 pag. 0017


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C 86/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Düsseldorf con decisione 31 gennaio 2006, nel procedimento Euro Tex Textilverwertung GmbH contro Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-56/06)

(2006/C 86/23)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 31 gennaio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 2 febbraio 2006, nella causa Euro Tex Textilverwertung GmbH contro Hauptzollamt Duisburg, il Finanzgericht Düsseldorf ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se le attività di assortimento dettagliatamente illustrate nell'ordinanza eccedano quelle di semplice assortimento ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sulle misure di cooperazione amministrativa nella versione della decisione 30 giugno 1997, n. 1/97 (1), del Consiglio di associazione tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra.


(1)  GU L 221, pag. 1.


8.4.2006   

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C 86/13


Ricorso del 03/02/2006 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-61/06)

(2006/C 86/24)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 03/02/2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Schima e dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

constatare che la Repubblica italiana, non avendo presentato, anteriormente al 1o luglio 2004, la relazione nazionale annuale sulla promozione dei biocarburanti, è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/30/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, sulla promozione e l'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti,

2)

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La relazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva avrebbe dovuto essere comunicata alla Commissione anteriormente al 1o luglio 2004. A tutt'oggi la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione da parte delle autorità italiane.

La Commissione ritiene pertanto che, allo stato attuale, l'Italia non ha comunicato la relazione sulla promozione dell'uso dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili nei trasporti prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.


(1)  GU L 123, p.42.


8.4.2006   

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C 86/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) con decisione 11 gennaio 2006 nel procedimento Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas contro ZF — ZEFESER — Importação e Exportação de Productos Alimentares, Ld.

(Causa C-62/06)

(2006/C 86/25)

Lingua processuale: il portoghese

Con decisione 11 gennaio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte delle Comunità europee il 6 febbraio 2006, nel procedimento Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas contro ZF — ZEFESER — Importação e Exportação de Productos Alimentares, Ld., il Supremo Tribunal Administrativo ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se ai fini dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697 (1), la qualificazione di «atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva» sia la qualificazione effettuata dall'autorità doganale essendo quest'ultima sufficiente o se risulti necessario che ad una siffatta qualificazione proceda il competente tribunale penale.

2.

Se, in codesta seconda ipotesi, sia sufficiente la mera accusa mossa dalla competente autorità penale (nel caso portoghese, il Pubblico Ministero) o se occorra la condanna del debitore nel relativo procedimento penale.

3.

Se, anche in codest'ultima ipotesi, si debbano trarre conclusioni differenti dalla circostanza che, rispettivamente, il tribunale assolva il debitore grazie all'applicazione del principio in dubio pro reo o assolva per aver comprovato che il debitore non ha commesso la relativa infrazione.

4.

Nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero non formuli accuse contro il debitore affermando che non ha indizi di «atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva», quali siano le conseguenze che ne derivino e se una decisione siffatta osti all'avvio di un'azione di recupero delle imposizioni non percepite.

5.

Nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero o lo stesso tribunale penale procedano all'archiviazione del processo per prescrizione dell'azione penale, se una decisione siffatta conduca a che non si possa avviare la relativa azione di recupero delle imposizioni non percepite.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1).


8.4.2006   

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C 86/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta con ordinanza 20 dicembre 2005 dal Lietuvos vyriaussiasis administracinis teismas, nel procedimento UAB Profisa contro Muitinės departamentas prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos

(Causa C-63/06)

(2006/C 86/26)

Lingua processuale: il lituano

Con ordinanza 20 dicembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 febbraio 2006, nel procedimento UAB Profisa contro Muitinės departamentas prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos, il Lietuvos vyriaussiasis administracinis teismas ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se, tenuto conto delle divergenze tra le varie versioni linguistiche della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE (1), relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche, l'art. 27, n. 1, lett. f), di detta direttiva, vada interpretato nel senso che faccia obbligo agli Stati membri di esonerare dall'accisa l'alcol etilico importato nel territorio doganale delle Comunità europee contenuto in prodotti a base di cioccolato destinati ad essere utilizzati direttamente, qualora la quantità di alcol contenuta nei prodotti a base di cioccolato non ecceda 8,5 litri ogni 100 chili di prodotto.


(1)  GU L 316, pag. 21.


8.4.2006   

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C 86/15


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 6 febbraio 2006

(Causa C-65/06)

(2006/C 86/27)

Lingua processuale: l'olandese

Il 6 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Ramón Vidal Puig e Wouter Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo stabilito sanzioni per violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 (1), è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 16, n. 3, di tale regolamento.

2)

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'art. 16, n. 3, del regolamento n. 261/2000 dispone:«Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive». L'art. 19 dispone che tale regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2005. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, il Belgio non ha ancora stabilito sanzioni per violazioni del regolamento che siano effettive, proporzionate e dissuassive.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004 n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


8.4.2006   

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C 86/15


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato il 7 febbraio 2006

(Causa C-70/06)

(2006/C 86/28)

Lingua processuale: il portoghese

Il 7 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Xavier Lewis e António Caeiros, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per eseguire la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 14 ottobre 2004, emessa nella causa C-275/03, Commissione/Repubblica portoghese, in merito al recepimento della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE (1), che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 228, n. 1, del Trattato CE;

2)

condannare la Repubblica portoghese a versare alla Commissione, nel conto relativo alle «risorse proprie» delle Comunità europee di cui all'art. 9 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1150/2000 (2) una sanzione pecuniaria obbligatoria di EUR 21 450 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-275/03 di cui sopra, a decorrere dal giorno in cui la Corte di giustizia ha pronunciato la sua sentenza nella causa in esame fino al giorno di esecuzione della sentenza emessa nella causa C-275/03;

3)

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Secondo la Commissione, la proposta di legge relativa alla responsabilità civile extracontrattuale dello Stato e degli altri enti pubblici presentata dal governo portoghese all'Assembleia da República non prevede i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 14 ottobre 2004 nella causa C-275/03; non essendole stato comunicato fino ad oggi qualsiasi altro provvedimento per dare esecuzione a detta sentenza, la Commissione considera che la Repubblica portoghese non ha adempiuto gli obblighi impostile dall'art. 228, n. 1, CE.


(1)  GU L 395, pag. 33.

(2)  Del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).


8.4.2006   

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C 86/16


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato l'8 febbraio 2006

(Causa C-75/06)

(2006/C 86/29)

Lingua processuale: il portoghese

L'8 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Carmel O'Reilly e Piedade Costa de Oliveira, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare la direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE (1), recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi impostile dalla direttiva 2003/9/CE.

2)

Condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine di recepimento della direttiva 2003/9 è scaduto il 6 febbraio 2005.


(1)  GU L 31, pag. 18.


8.4.2006   

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C 86/16


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese presentato il 10 febbraio 2006

(Causa C-79/06)

(2006/C 86/30)

Lingua di procedura: il francese

Il 10 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Heller, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1)

constatare che non avendo adottato le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 27 novembre 2003 nella causa C-429/01 (1) avente ad oggetto la trasposizione incorretta e incompleta della direttiva 90/219/CEE (2), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 228, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

2)

ordinare alla Repubblica francese di pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «risorse proprie della Comunità europea», una penale di EUR 168 800 al giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-429/01 a partire dal giorno in cui sarà stata emessa la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui non sarà stata eseguita la sentenza pronunciata nella causa C-429/01;

3)

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La Repubblica francese avrebbe dovuto mettere immediatamente in atto dopo la sentenza della Corte, il procedimento legislativo necessario e adottare le modifiche opportune per conformarsi alla direttiva 90/219/CEE.

Orbene, a tutt'oggi, 14 anni, ovvero17 anni dopo la scadenza del termine di trasposizione e, rispettivamente, più di due anni dopo la sentenza della Corte che ha accertato l'inadempimento, non sono state ancora adottate le modifiche necessarie sia al livello legislativo che regolamentare.


(1)  Racc. 2003, pag. I-4355.

(2)  Direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, n. 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 1).


8.4.2006   

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C 86/17


Ricorso dell'8/02/2006 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-81/06)

(2006/C 86/31)

Lingua di procedura: l'italiano

L' 8/02/2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.e F. Simonetti e D. Recchia, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/42/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva;

2.

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 21 luglio 2004.


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 197 del 21/07/2001 pag. 30.


8.4.2006   

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C 86/17


Ricorso dell'8/2/2006 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-82/06)

(2006/C 86/32)

Lingua di procedura: l'italiano

L' 08/02/2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia e dal sig. M. Konstantinidis, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

constatare che la Repubblica italiana, non avendo elaborato né comunicato

un piano di gestione dei rifiuti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE (1), modificata, per la Provincia di Rimini,

un piano di gestione dei rifiuti comprendente i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, quarto trattino, della direttiva 75/442/CEE, modificata, per la Regione Lazio,

un piano di gestione dei rifiuti, conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE (2), per le Regioni Friuli Venezia-Giulia e Puglia e per la Provincia Autonoma di Bolzano Alto-Adige, nonché per la Provincia di Rimini,

è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, modificata, e all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi;

2.

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Gli stati membri sono tenuti, ai sensi degli articolo 7 e 6, rispettivamente, della direttiva Rifiuti, modificata, e della direttiva Rifiuti pericolosi, ad elaborare e comunicare alla Commissione i piani di gestione dei rifiuti.

La situazione italiana circa l'elaborazione e la comunicazione dei piani di gestione dei rifiuti non è ancora completa. A tutt'oggi, la Commissione non ha ancora ricevuto le notifiche di tutti i piani ai sensi delle due direttive summenzionate.


(1)  GU L 194, p. 39.

(2)  GU L 377, p. 20.


8.4.2006   

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C 86/18


Ricorso del 9/2/2006 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-83/06)

(2006/C 86/33)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 9/2/2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/103/CE (1) del Consiglio, del 7 ottobre 2004, che ha per oggetto i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE (2) del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8, n. 1, di tale direttiva.

2.

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 31 dicembre 2004.


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 313 del 12/10/2004 pag. 16.

(2)  Gazzetta ufficiale n. L 169 del 10/07/2000 pag. 1.


8.4.2006   

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C 86/18


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 febbraio 2006

(Causa C-89/06)

(2006/C 86/34)

lingua processuale: il portoghese

Il 14 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. António Caeiros e Bernhard Schima, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

in via principale, dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (1), è venuta meno all'obbligo ad essa incombente in forza dell'art. 7, n. 1, della direttiva stessa;

in via subordinata, dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo informato immediatamente la Commissione in ordine a tali disposizioni, è venuta meno all'obbligo ad essa incombente in forza dell'art. 7, n. 1, della direttiva citata;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/30 è scaduto il 31 dicembre 2004.


(1)  GU L 123, pag. 42


8.4.2006   

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C 86/19


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese proposto il 14 febbraio 2006

(Causa C-90/06)

(2006/C 86/35)

Lingua processuale: il portoghese

Il 14 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. António Caeiros e dalla sig.ra Amparo Alcover in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

in via principale, dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 14, n. 1, della detta direttiva 2002/49/CE;

in subordine, dichiarare che, non informando immediatamente la Commissione di tali disposizioni, la Repubblica portoghese è venuta meno all'obbligo ad essa incombente ai sensi dell'art. 14, n. 1, della detta direttiva;

condannare il la Repubblica portoghese alle spese

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2002/49 è scaduto il 18 luglio 2004.


(1)  GU L 189 del 18 luglio 2002, pag. 13.


8.4.2006   

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C 86/19


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 14 febbraio 2006

(Causa C-93/06)

(2006/C 86/36)

Lingua processuale: il tedesco

Il 14 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra María Amparo Alcover San Pedro e dal sig. Bernhard Schima, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 luglio 2003, 2003/73/CE, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, ad ogni modo, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 2, n. 1, di tale direttiva;

2.

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 25 luglio 2004.


(1)  GU L 186, pag. 34.


8.4.2006   

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C 86/19


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 14 febbraio 2006

(Causa C-94/06)

(2006/C 86/37)

Lingua processuale: il tedesco

Il 14 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra María Amparo Alcover San Pedro e dal sig. Bernhard Schima, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (1) e, ad ogni modo, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 14, n. 1, di tale direttiva;

2.

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 18 luglio 2004.


(1)  GU L 189, pag. 12.


8.4.2006   

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C 86/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen (Svezia), con ordinanza 8 febbraio 2006, nel procedimento Freeport PLC contro sig. Olle Arnoldsson

(Causa C-98/06)

(2006/C 86/38)

Lingua di procedura: lo svedese

Con ordinanza dall'Högsta domstolen (Svezia), pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 febbraio 2006, nel procedimento Freeport PLC contro sig. Olle Arnoldsson, l'8 febbraio 2006, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

«Se un ricorso, fondato sull'affermazione che una società per azioni deve effettuare un pagamento come conseguenza dell'assunzione di un'obbligazione, debba essere considerato come una domanda in materia contrattuale ai fini dell'applicazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento Bruxelles I, anche se la persona che ha assunto l'obbligazione in quel momento non era né il rappresentante legale di tale società né era stato autorizzato dalla medesima.

2)

Se la risposta alla prima questione è affermativa: se costituisca un ulteriore requisito della competenza giurisdizionale, oltre a quelli indicati all'art. 6, n. 1, che il ricorso proposto contro il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato in cui ha il domicilio non sia intentato al solo scopo far decidere il ricorso proposto contro un altro convenuto da un giudice diverso da quello che sarebbe stato normalmente competente.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se la probabilità che sia accolto il ricorso contro il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato in cui ha il domicilio, debba essere valutata in modo diverso in sede di esame della questione relativa al rischio di soluzioni incompatibili di cui all'art. 6, n. 1».


8.4.2006   

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C 86/20


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 21 febbraio 2006

(Causa C-100/06)

(2006/C 86/39)

lingua processuale: il francese

Il 21 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Schima e dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 3 luglio 2003, 2003/66/CE, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (1) e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva;

2.

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi di ricorso e principali argomenti:

Il termine assegnato per la trasposizione della direttiva 2003/66/CE è scaduto il 30 giugno 2004.


(1)  GU L 170, pag. 10.


8.4.2006   

IT

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C 86/21


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 21 febbraio 2006

(Causa C-101/06)

(2006/C 86/40)

lingua processuale: il francese

Il 21 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 aprile 2001, 2001/20/CE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

2.

dichiarare che la Repubblica francese, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 aprile 2001, 2001/20/CE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

3.

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per il recepimento della direttiva 2001/20/CE è scaduto il 30 aprile 2003.


(1)  GU L 121, pag. 34.


8.4.2006   

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C 86/21


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 22 febbraio 2006

(Causa C-105/06)

(2006/C 86/41)

lingua processuale: il francese

Il 22 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Schima e dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (1) e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva;

2.

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi di ricorso e principali argomenti:

Il termine assegnato per la trasposizione della direttiva 2003/30/CE è scaduto il 31 dicembre 2004.


(1)  GU L 123, pag. 42.


8.4.2006   

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C 86/21


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 22 febbraio 2006

(Causa C-106/06)

(2006/C 86/42)

lingua processuale: il francese

Il 22 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Schima e dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo presentato la relazione nazionale sulla promozione dei biocarburanti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (1);

2.

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il Granducato di Lussemburgo non ha ancora inviato alla Commissione la prima relazione sulla promozione dei biocarburanti, che doveva essere consegnata prima del 1o luglio 2004.


(1)  GU L 123, pag. 42.


8.4.2006   

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C 86/22


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 22 febbraio 2006

(Causa C-107/06)

(2006/C 86/43)

Lingua processuale:il greco

Il 22 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sigg. Richard Lyal e Dimitrios Triantafyllou, con domicilio eletto in Lussemburgo ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare:

che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al fine di conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE (1), che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi,

o, in ogni caso, che, non avendo comunicato le disposizioni di cui trattasi alla Commissione, essa è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2 della direttiva in questione;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 1o gennaio 2005.


(1)  GU L 7 del 13.1.2004, pag. 41.


8.4.2006   

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C 86/22


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 23 febbraio 2006

(Causa C-110/06)

(2006/C 86/44)

lingua processuale: il francese

Il 23 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. U. Wölker e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma di tale direttiva.

2.

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per il recepimento della direttiva 2003/4/CE è scaduto il 14 febbraio 2005.


(1)  GU L 41, pag. 26.


8.4.2006   

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C 86/23


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 27 febbraio 2006

(Causa C-113/06)

(2006/C 86/45)

lingua processuale: il francese

Il 27 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da Joanna Hottiaux e Florence Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 23 aprile 2004, 2004/57/CE (1), sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma della detta direttiva;

2.

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per il recepimento della direttiva 2004/57/CE è trascorso il 31 dicembre 2004.


(1)  GU L 127, pag. 73.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8.4.2006   

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C 86/24


Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2006 — Alecansan/UAMI

(Causa T-202/03) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo COMP USA - Marchio figurativo nazionale anteriore COMP USA - Assenza di somiglianza dei prodotti e servizi - Rigetto dell'opposizione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2006/C 86/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alecansan, SL (Madrid, Spagna) [Rappresentanti: avv.ti M. Baylos Morales, P. Merino Baylos, J. Arribas García, A. Velázquez Ibáñez e A. Angulo Lafora]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: D. Botis e A. Folliard-Monguiral, agenti]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: CompUSA Management Co. (Dallas, Stati Uniti) [Rappresentante: P. Brownlow, solicitor]

Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 24 marzo 2003 (procedimento R 711/2002-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Alecansan, SL e la CompUSA Management Co.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

3)

L'interveniente sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 184 del 2/8/03.


8.4.2006   

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C 86/24


Sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2006 — Albrecht e a./Commissione

(Causa T-251/03) (1)

(Polizia sanitaria - Medicinali veterinari - Prodotti contenenti benzatina benzilpenicilina - Decisione della Commissione recante sospensione delle autorizzazioni di immissione al commercio - Competenza)

(2006/C 86/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Albert Albrecht GmbH & Co. KG (Aulendorf, Germania), AniMedica GmbH (Seden-Bösensell, Germania), Ceva Tiergensundheit GmbH (Düsseldorf, Germania), Fatro SpA (Bologna, Italia), Laboratorios Syva, SA (Leone, Spagna), Laboratorios Virbac, SA, (Barcellona, Spagna), Química Farmacéutica Bayer, SA (Barcellona), Univete Técnica Pecuaria Comercio Industria, Lda (Lisbona, Portogallo), Vétoquinol Especialidades Veterinarias, SA (Madrid, Spagna) e Virbac SA (Carros, Francia) Rappresentanti: D. Waelbroeck, U. Zinsmeister e N. Rampal, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: H. Støvlbæk et M. Shotter, agenti]

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repubblica francese [Rappresentanti: G. de Bergues e R. Loosli-Surrans, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 aprile 2003, C (2003) 1404, riguardante la sospensione delle autorizzazioni di immissione al commercio di medicinali veterinari contenenti la sostanza benzatina benzilpenicilina destinati ad essere somministrati per via intramuscolare e/o sotto cutanea agli animali produttori di alimenti.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione 22 aprile 2003, riguardante la sospensione delle autorizzazioni di immissione al commercio di medicinali veterinari contenenti la sostanza benzatina benzilpenicilina destinati ad essere somministrati per via intramuscolare e/o sotto cutanea agli animali produttori di alimenti è annullata.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti.

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 239 del 4.10.2003.


8.4.2006   

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C 86/25


Sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2006 — Merck Sharp & Dohme e a./Commissione

(Causa T-273/03) (1)

(«Medicinali per uso umano - Autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali contenenti la sostanza enalapril - Decisione della Commissione che dispone la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto - Competenza»)

(2006/C 86/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Merck Sharp & Dohme Ltd (Hoddesdon, Regno Unito), Merck Sharp & Dohme BV (Haarlem, Paesi Bassi), Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret (Parigi, Francia), MSD Sharp & Dohme GmbH (Haar, Germania), Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA (Roma), Merck Sharp & Dohme, Lda (Paço de Arcos, Portogallo), Merck Sharp & Dohme de España, SA (Madrid, Spagna), Merck Sharp & Dohme GmbH (Vienna, Austria), Vianex SA (Erythrea, Grecia) [Rappresentanti: G. Berrisch e P. Bogaert, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: L. Flynn e B. Stromsky]

Oggetto della causa

Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 21 maggio 2003, C (2003) 1752, concernente l'immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti la sostanza enalapril.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione 21 maggio 2003, C (2003) 1752, riguardante l'immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti la sostanza enalapril è annullata.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 251 del 18.10.2003.


8.4.2006   

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C 86/25


Sentenza del Tribunale di primo grado del 31 gennaio 2006 — Giulietti/Commissione

(Causa T-293/03) (1)

(«Dipendenti - Concorso generale - Non ammissione al concorso - Illegittimità del bando di concorso - Irricevibilità - Esperienza professionale - Attività a tempo pieno»)

(2006/C 86/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carla Giulietti (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon e P. Reyniers, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/6/01 di non ammettere la ricorrente al detto concorso per mancanza di esperienza professionale, notificata con lettera 16 ottobre 2002, in secondo luogo, della decisione di conferma della detta commissione, a seguito di una domanda di riesame presentata dalla ricorrente, notificata con lettera 21 novembre 2002, e, in terzo luogo, dell'espressa decisione di rigetto del reclamo 11 giugno 2003.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 251del 18.10.2003.


8.4.2006   

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C 86/26


Sentenza del Tribunale di primo grado 1o febbraio 2006 — Rodrigues Carvalhais/UAMI

(Causa T-206/04) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Marchio figurativo comprendente l'elemento denominativo “PERFIX” - Marchio comunitario figurativo anteriore comprendente l'elemento denominativo “cerfix” - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2006/C 86/50)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fernando Rodrigues Carvalhais (Almada, Portogallo) [Rappresentante: inizialmente avv. P. Graça, poi avv. J. Lopes]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante: sig. J. Novais Gonçalves, agente]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, e interveniente dinanzi al Tribunale: Profilpas Snc (Cadoneghe (Italia) [Rappresentante: inizialmente avv. J.L. Revenga Santos poi avv. J.M. Monravá]

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 18 marzo 2004 (procedimento R 408/2003-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Fernando Rodrigues Carvalhais e la Profilpas Snc

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il ricorrente è condannato alle spese.


(1)  GU C 217 del 28.08.2004


8.4.2006   

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C 86/26


Sentenza del Tribunale di primo grado del 1o febbraio 2006 — Elisabetta DAMI/UAMI

(Cause riunite T-466/04 e T-467/04) (1)

(«Marchio comunitario - Marchio denominativo GERONIMO STILTON - Opposizione - Sospensione del procedimento - Limitazione dell'elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto - Ritiro dell'opposizione»)

(2006/C 86/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elisabetta Dami (Milano) [Rappresentanti: P. Beduschi e S. Giudici, avvocati]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente]

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: The Stilton Cheese Makers Association (Surbiton, Surrey, Regno Unito)

Oggetto della causa

Due ricorsi proposti contro le decisioni 20 settembre 2004 della seconda commissione di ricorso dell'UAMI (procedimenti R 973/2002-2 e R 982/2002-2), relative ad un procedimento di opposizione tra la sig.ra Elisabetta Dami e The Stilton Cheese Makers Association

Dispositivo della sentenza

1)

Le decisioni 20 settembre 2004 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (procedimenti R 973/2002 2 e R 982/2002 2) sono annullate.

2)

L' UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 69 del 19.3.2005.


8.4.2006   

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C 86/27


Sentenza del Tribunale di primo grado 14 febbraio 2006 — TEA-CEGOS e a./Commissione

(Cause riunite T-376/05 e T-383/05) (1)

(Appalti pubblici - Procedimento di gara comunitaria - Assunzione di esperti a breve termine incaricati di fornire assistenza tecnica a favore di paesi terzi beneficiari di aiuti esterni - Rigetto delle offerte)

(2006/C 86/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: TEA-CEGOS, SA (Madrid, Spagna) e Services techniques globaux (STG) SA (Bruxelles, Belgio), nella causa T-376/05 [Rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avvocati], e GHK Consulting Ltd (Londra, Regno Unito), nella causa T-383/05 [Rappresentanti: M. Dittmer e J.-E. Svensson, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: M. Wilderspin e G. Boudot, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento, da un lato, delle decisioni della Commissione 12 ottobre 2005, recanti rigetto delle offerte presentate dalle ricorrenti nell'ambito del procedimento di gara recante il riferimento «Europe Aid/119860/C/SV/multi-Lot 7» e, dall'altro, di qualsivoglia altra decisione emanata dalla Commissione nell'ambito dello stesso procedimento di gara a seguito delle decisioni del 12 ottobre 2005.

Dispositivo della sentenza

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Le ricorrenti sono condannate alle spese, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti sommari.


(1)  GU C 315 del 10.12.2005.


8.4.2006   

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C 86/27


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2005 — Fintecna/Commissione

(Causa T-249/02) (1)

(«Fondo sociale europeo - Riduzione di un contributo finanziario - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità»)

(2006/C 86/53)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Fintecna — Finanziaria per i settori industriale e dei servizi SpA (Roma, Italia) [Rappresentanti: avv.ti G. Roberti, A. Franchi e R. De Lisa]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: inizialmente L. Flynn e A. Aresu, poi E. de March e L. Flynn, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro]

Oggetto del procedimento

Domanda di annullamento della lettera della Commissione 31 marzo 2000 relativa a diversi contributi finanziari del Fondo sociale europeo (FSE), concessi a vari programmi operativi rientranti nel quadro comunitario di sostegno alla realizzazione degli obiettivi n. 1, n. 3 e n. 4 in Italia (Centro-Nord e Mezzogiorno).

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.


(1)  GU C 233 del 28.9.2002


8.4.2006   

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C 86/27


Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2006 — Schneider Electric/Commissione

(Causa T-48/03) (1)

(«Concorrenza - Concentrazioni - Riapertura della procedura di controllo dopo che il Tribunale ha annullato una decisione che vieta un'operazione di concentrazione - Avvio della fase di esame approfondito - Rinuncia alla concentrazione - Chiusura della procedura di controllo - Ricorso di annullamento - Atti che arrecano pregiudizio - Interesse ad agire - Irricevibilità»)

(2006/C 86/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Schneider Electric SA (Rueil-Malmaison, Francia) [Rappresentanti: inizialmente A. Winckler, M. Pittie, e É de La Serre, successivamente M. Pittie e A. Winckler, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: inizialmente P. Oliver e F. Lelièvre, successivamente P. Oliver e O. Beynet, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione della Commissione 4 dicembre 2002 di aprire la fase di esame approfondito dell'operazione di concentrazione tra la Schneider e la Legrand (caso COMP/M.2283 — Schneider/Legrand II) e, dall'altro, della decisione della Commissione 13 dicembre 2002 di chiudere la procedura di controllo su tale operazione.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 101 del 26.4.2003


8.4.2006   

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C 86/28


Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 gennaio 2006 — Van Mannekus/Consiglio

(Causa T-278/03) (1)

(Dumping - Importazioni di ossido di magnesio originario della Cina - Modifica delle misure antidumping precedentemente introdotte - Ricorso di annullamento - Eccezione di irricevibilità)

(2006/C 86/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Van Mannekus (Schiedam, Paesi Bassi) [Rappresentante: avv. H. Bleier]

Convenuto: Consiglio [Rappresentanti: sig. S. Marquardt, agente, assistito dal sig. G. Berrisch, avocat]

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: T. Scharf e K. Talaber Ricz, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 5 giugno 2003, n. 985, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1334/1999 sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 143, pag. 1)

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio.

3)

La Commissione sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 264 dell'1.11.2003


8.4.2006   

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C 86/28


Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 gennaio 2006 — Van Mannekus/Consiglio

(Causa T-280/03) (1)

(«Dumping - Importazione di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Cina - Modifica delle misure antidumping precedentemente istituite - Ricorso di annullamento - Eccezione di irricevibilità»)

(2006/C 86/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Van Mannekus & Co. BV (Schiedam, Paesi Bassi) [Rappresentante: avv. H. Bleier]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea [Rappresentanti: S. Marquardt, assistito da G. Berrisch, agenti]

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: T. Scharf e K. Talaber Ricz, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 5 giugno 2003, n. 986, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 360/2000 sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 143, pag. 5).

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio.

3)

La Commissione sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 251 del 18/10/03.


8.4.2006   

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C 86/29


Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 gennaio 2006 — Komninou e a./Commissione

(Causa T-42/04) (1)

(«Ricorso per risarcimento - Responsabilità extracontrattuale - Archiviazione di una denuncia riguardante un comportamento di uno Stato membro che può dar luogo all'avvio di una procedure per inadempimento - Trattamento della denuncia da parte della Commissione - Principio della buona amministrazione»)

(2006/C 86/57)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Léonidas Grepis, Nikolaos Grepis, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis e Thomas Bolossis (Parga, Grecia) [Rappresentante: avv. P. Stroumpos]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: M. Konstantinidis, agente]

Oggetto della causa

Domanda di risarcimento del danno morale che i ricorrenti affermano di avere subito a causa del comportamento della Commissione per quanto riguarda il trattamento della loro denuncia relativa a presunti inadempimenti del diritto comunitario ambientale da parte della Repubblica ellenica.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I ricorrenti sopportano le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 85 del 3/4/04.


8.4.2006   

IT

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C 86/29


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 10 gennaio 2006 — ArchiMEDES/Commissione

(Causa T-396/05 R)

(«Procedimento sommario - Domanda di provvedimenti provvisori - Clausola compromissoria - Ricevibilità - Urgenza - Assenza»)

(2006/C 86/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud (ArchiMEDES) SARL (Ganges, Francia) [Rappresentanti: avv.ti P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon e P. Reyniers].

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: K. Kańska e E. Manhaeve, agenti].

Oggetto della causa

Domanda di sospensione dell'esecuzione, in primo luogo, della decisione della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera 5 ottobre 2005 di opporre alla ricorrente la compensazione dei crediti, in secondo luogo della decisione della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera 30 agosto 2005 e, in terzo luogo, della nota di debito 23 agosto 2005, n. 3240705638.

Dispositivo dell'ordinanza

1.

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2.

Le spese sono riservate.


8.4.2006   

IT

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C 86/29


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 10 gennaio 2006 — ArchiMEDES/Commissione

(Causa T-397/05 R)

(«Procedimento sommario - Domanda di provvedimenti provvisori - Clausola compromissoria - Urgenza - Assenza»)

(2006/C 86/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud (ArchiMEDES) SARL (Ganges, Francia) [Rappresentanti: avv.ti P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon e P. Reyniers]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: K. Kańska e E. Manhaeve, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di sospensione dell'esecuzione, in primo luogo, della decisione della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera 5 ottobre 2005, di opporre alla ricorrente una compensazione di crediti, in secondo luogo, della decisione della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera 30 agosto 2005 e, in terzo luogo, della nota di debito del 23 agosto 2005, no 3240705638.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


8.4.2006   

IT

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C 86/30


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 1o febbraio 2006 — Endesa/ Commissione

(Procedimento T-417/05 R)

(Procedimento sommario - Controllo delle concentrazioni - Urgenza)

(2006/C 86/60)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedente: Endesa, SA (Madrid, Spagna) [Rappresentanti: J. Flynn, QC, S. Baxter, solicitor, M. Odriozola, M. Muñoz de Juan, M. Merola e J. García de Enterría Lorenzo-Velázquez, avvocati]

Resistente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier, A. Whelan e M. Schneider, agenti]

Intervenienti a sostegno della resistente: Regno di Spagna [Rappresentanti: N. Díaz Abad, abogado del Estado] e Gas Natural SDG, SA (Barcellona, Spagna) [Rappresentanti: F. E. González Diáz e J. Jiménez de la Iglesia, avvocati]

Oggetto del procedimento

Domanda diretta ad ottenere, da una parte, la sospensione dell'esecuzione della lettera della Commissione 15 novembre 2005 nella quale quest'ultima dichiara che una concentrazione tra Gas Natural SDG, SA e Endesa, SA non possiede dimensione comunitaria ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004 n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), e, dall'altra, ulteriori provvedimenti urgenti

Dispositivo dell'ordinanza

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


8.4.2006   

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C 86/30


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2006 — Brink's Security Luxembourg/Commissione

(Procedimento T-437/05 R)

(«Procedimento sommario - Urgenza - Assenza»)

(2006/C 86/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Brink's Security Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo) [Rappresentanti: C. Point e G. Dauphin, avvocati]

Resistente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: E. Manhaeve, M. Šimerdová e K. Mojzesowicz, agenti, assistiti da J. Stuyck, avvocato]

Interveniente a sostegno della resistente: Group 4 Falck SA (Lussemburgo) [Rappresentanti: M. Molitor, P. Lopes Da Silva, N. Cambonie e N. Bogelmann, avvocati]

Oggetto del procedimento

Domanda di provvedimenti provvisori sostanzialmente diretti, in primo luogo, ad ordinare alla Commissione di non procedere alla firma del contratto relativo al bando di gara n. 16/2005/OIL (sicurezza e vigilanza degli immobili), in secondo luogo, nel caso in cui la Commissione abbia già stipulato questo contratto, a sospenderne l'esecuzione fino alla delibera del Tribunale nel merito del ricorso e, in terzo luogo, ad ordinare altri provvedimenti

Dispositivo dell'ordinanza

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


8.4.2006   

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C 86/31


Ricorso presentato il 12 gennaio 2006 — FAB Fernsehen aus Berlin/Commissione

(Causa T-8/06)

(2006/C 86/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: FAB Fernsehen aus Berlin GmbH (Berlino, Germania) (Rappresentante: avv. A. Böken)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 9 novembre 2005 [aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land di Berlino-Brandeburgo], C(2005) 3903 def..

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone alla decisione della Commissione 9 novembre 2005, n. C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land di Berlino-Brandeburgo. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania alle emittenti radiotelevisive private partecipanti al DVB-T ed ha imposto al detto Stato membro di richiedere ai beneficiari, e dunque anche alla ricorrente, la restituzione dell'aiuto illegittimamente concesso.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che i contributi concessi non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Inoltre, non sussisterebbe un aiuto anche a motivo del fatto che risultano soddisfatti i presupposti indicati all'art. 86, n. 2, CE. La ricorrente afferma poi che nel suo caso la misura in questione non comporta un pregiudizio per gli scambi tra gli Stati membri e che dunque la decisione impugnata è illegittima sotto tale profilo.

La ricorrente adduce poi a fondamento del suo ricorso il fatto che, qualora si considerasse il contributo quale aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, esso sarebbe compatibile col mercato comune a norma dell'art. 87, n. 3, CE. In tale contesto la ricorrente deduce una violazione dei limiti imposti alla discrezionalità spettante alla convenuta nella valutazione circa la possibilità di considerare il contributo compatibile col mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c) e d), CE.


8.4.2006   

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C 86/31


Ricorso presentato il 16 gennaio 2006 — K-Swiss/UAMI

(Causa T-14/06)

(2006/C 86/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: K-Swiss (Westlake Village, USA) [Rappresentante: avv. H.E. Hübner]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 26 settembre 2005 della Prima commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 1109/2004-1);

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo costituito da una scarpa con cinque strisce parallele laterali per prodotti appartenenti alla classe 25 (scarpe da uomo, da donna e da bambini) — Domanda nr. 2788511.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94, in quanto la combinazione degli elementi costitutivi del marchio è ben idonea a distinguere i prodotti della ricorrente dagli altri. Violazione del divieto di discriminazione, in quanto l'UAMI avrebbe permesso la registrazione, inter alia, di un marchio figurativo costituito da una scarpa con due lacci paralleli sul davanti.


8.4.2006   

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C 86/32


Ricorso presentato il 23 gennaio 2006 — Deutsche Telekom/UAMI

(Causa T -18/06)

(2006/C 86/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) [Rappresentante: J.-C. Gaedertz, Rechtsanwalt]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 17 novembre 2005;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «Alles, was uns verbindet» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42 — domanda n. 3 648 441;

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda;

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso;

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché il marchio di cui si chiede la registrazione ha efficacia distintiva per le merci ed i servizi in causa e non presenta carattere descrittivo, in quanto la combinazione verbale sarebbe insolita ed inusuale con riferimento ai prodotti e servizi in causa.


8.4.2006   

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C 86/32


Ricorso presentato il 21 gennaio 2006 — Germania/Commissione

(Causa T-21/06)

(2006/C 86/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: sigg. M. Lumma e C. Schulze-Bahr, assistiti dall'avv. sig.ra G. Quardt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 9 novembre 2005, n. C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land di Berlino-Brandeburgo;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone alla decisione della Commissione 9 novembre 2005, n. C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land di Berlino-Brandeburgo. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania alle emittenti radiotelevisive private partecipanti al DVB-T ed ha imposto al detto Stato membro di richiedere ai beneficiari la restituzione dell'aiuto illegittimamente concesso.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma, in particolare, che i contributi concessi sono compatibili con il mercato comune, e deduce vari errori di discrezionalità e di valutazione da parte della Commissione nell'applicazione dell'art. 87, n. 3, CE. La convenuta, invece di effettuare un esame ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE, avrebbe sperimentato un nuovo schema di valutazione per le disfunzioni di mercato, che nella forma applicata non sarebbe idoneo per l'accertamento della compatibilità o meno dei contributi con il mercato comune. Oltre a ciò, la ricorrente lamenta che la Commissione non ha effettuato un esame sufficiente della compatibilità dei contributi concessi ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. b), CE.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha violato alcuni principi generali del diritto. Essa deduce la violazione del principio di buona amministrazione nonché del principio del contraddittorio.


8.4.2006   

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C 86/32


Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — Medienanstalt Berlin-Brandenburg/Commissione

(Causa T-24/06)

(2006/C 86/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) (Berlino, Germania) (Rappresentanti: avv.ti M. Schütte e B. Immenkamp)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 9 novembre 2005, C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania per l'introduzione della televisione digitale terrestre («DVB-T») nel Land di Berlino-Brandeburgo;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone alla decisione della Commissione 9 novembre 2005, n. C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land di Berlino-Brandeburgo. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania alle emittenti radiotelevisive private partecipanti al DVB-T ed ha imposto al detto Stato membro di richiedere ai beneficiari la restituzione dell'aiuto illegittimamente concesso. La ricorrente viene espressamente indicata nella decisione impugnata quale datrice di un aiuto.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi.

In primo luogo essa afferma che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto sarebbero state violate norme relative a requisiti di forma prescritti ad substantiam. In particolare, la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione, in quanto non avrebbe spiegato in modo condivisibile il motivo per cui nel caso di specie dovrebbe ritenersi sussistente un aiuto di Stato.

Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 87 CE. Da un lato, essa ritiene che non sussista un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Dall'altro, essa fa valere che, qualora ci si trovasse effettivamente in presenza di un aiuto, questo sarebbe compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c) e d), CE.

Infine, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 86, n. 2, CE, in quanto, qualora dovesse sussistere un aiuto, questo sarebbe compatibile con il mercato comune.


8.4.2006   

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C 86/33


Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — RheinfelsQuellen H. Hövelmann/UAMI

(Causa T-28/06)

(2006/C 86/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG (Duisburg, Germania) [Rappresentanti: avv.ti W. Kellenter e A. Lambrecht]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 novembre 2005, nel procedimento R 1179/2004-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN», per prodotti appartenenti alle classi 32 e 33 — Domanda di registrazione n. 2 806 875

Decisione dell'esaminatore: domanda respinta

Decisione della commissione di ricorso: ricorso respinto

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto il marchio non è composto da indicazioni esclusivamente descrittive e non è neppure privo del richiesto carattere distintivo


8.4.2006   

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C 86/33


Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — Procter & Gamble/UAMI

(Causa T-29/06)

(2006/C 86/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, USA) [Rappresentante: avv. G. Kuipers]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 22 novembre 2005 (procedimento R 1071/2004-1), notificata alla P&G con lettera 5 dicembre 2005, nella parte in cui afferma che il marchio non soddisfa i requisiti di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio tridimensionale avente la forma di una pastiglia bianca quadrata con un disegno floreale blu a cinque petali per beni della classe 3 (preparati per il lavaggio e la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; prodotti per il lavaggio e la pulizia dei piatti; saponi) — domanda n. 1 697 432

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto dell'impugnazione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.


8.4.2006   

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C 86/34


Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — Procter & Gamble/UAMI

(Causa T-30/06)

(2006/C 86/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, USA) [Rappresentante: avv. G. Kuipers]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 21 novembre 2005 (pratica R 1072/2004-1), notificata alla P&G con lettera 5 dicembre 2005, nella parte in cui dichiara che il marchio non soddisfa i requisiti posti dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio tridimensionale in forma di pasticca quadrata bianca che mostra un disegno floreale azzurro con quattro petali per merci della classe 3, (preparati per il lavaggio e la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; prodotti per il lavaggio e la pulizia dei piatti; saponi) — Domanda n. 1 683 408.

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94


8.4.2006   

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C 86/34


Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — Procter & Gamble/UAMI

(Causa T-31/06)

(2006/C 86/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, USA) [Rappresentante: avv. G. Kuipers]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 16 novembre 2005 (procedimento R 1183/2004-1), notificata alla P&G con lettera 23 novembre 2005, nella parte in cui afferma che il marchio non soddisfa i requisiti di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio tridimensionale avente la forma di una pastiglia bianca quadrata con un disegno floreale lilla a cinque petali per beni della classe 3 (preparati per il lavaggio e la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; prodotti per il lavaggio e la pulizia dei piatti; saponi) — domanda n. 1 683 457

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto dell'impugnazione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.


8.4.2006   

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C 86/35


Ricorso presentato il 30 gennaio 2006 — Honig Verband/Commissione

(Causa T-35/06)

(2006/C 86/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Honig Verband e. V. (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Hagenmayer e T. Teufer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare il regolamento (CE) della Commissione 14 novembre 2005, n. 1854, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Miel de Provence» (IGP)]

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

L'associazione ricorrente si oppone al regolamento (CE) n. 1854/2005 (1), in base al quale la denominazione d'origine «Miel de Provence» viene inserita nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (2) come indicazione geografica protetta (IGP). Prima dell'emanazione del regolamento n. 1854/2005, la ricorrente ha proposto dinanzi alla competente autorità tedesca un'opposizione contro la richiesta di iscrizione della denominazione «Miel de provence».

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

Con il primo motivo essa afferma che il regolamento impugnato deve essere annullato in quanto contrasta con le speciali e vincolanti norme in materia di denominazione d'origine per il miele di cui alla direttiva 2001/110/CE (3). Inoltre, a suo avviso, il detto regolamento configura una restrizione sproporzionata della libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 28 CE.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'incompatibilità del regolamento impugnato con le prescrizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 (4). In tale contesto essa fa valere la violazione degli artt. 2, 4 e 7, n. 4, secondo trattino, di tale regolamento.

Il terzo ed ultimo motivo riguarda un errore di diritto che vizierebbe il procedimento di adozione del regolamento n. 1854/2005. La convenuta non avrebbe affrontato sufficientemente la questione del pregiudizio economico cagionato ad una denominazione già esistente.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 14 novembre 2005, n. 1854, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Miel de Provence» (IGP)] (GU L 297, pag. 3).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1996, n. 2400, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11).

(3)  Direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/110/CE, concernente il miele (GU L 10, pag. 47).

(4)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).


8.4.2006   

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C 86/35


Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 — Transcatab/Commissione

(Causa T-39/06)

(2006/C 86/72)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Transcatab S.p.A in Liquidazione (Caserta, Italia) [Rappresentanti: Avv. Cristoforo Osti, Alessandra Prastaro]

Convenuto: Commissione delle Comunità Europee

Conclusioni del ricorrente

annullare parzialmente l'articolo 1.1 della Decisione della Commissione C (2005) 4012 def. del 20 ottobre 2005, laddove essa ha ritenuto che SCC (e dunque, Alliance One) dovesse essere considerata responsabile in solido delle infrazioni dell'articolo 81 commesse da Transcatab;

ridurre di conseguenza la sanzione inflitta a quest'ultima;

ordinare alla Commissione di sopportare tutte le spese e i costi, anche sostenuti da Transcatab.

Motivi e principali argomenti

La decisone oggetto della presente causa è la stessa della causa T-11/06 Tabacchi/Commissione. Per quanto riguarda la ricorrente, questa decisione riteneva la società Alliance One International solidamente responsabile, nella sua qualità di impresa ultima controllante TRANSCATAB.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere che la Commissione:

ha commesso un errore di diritto nel ritenere Alliance One International responsabile della condotta di TRANSCATAB. In particolare, la convenuta non avrebbe rispettato i principi riguardanti l'onere della prova, non avrebbe provato l'influenza esercitata da Alliance One International e, di conseguenza, avrebbe ecceduto il limite del 10 % del fatturato.

Ha errato nel considerare l'infrazione in questione come molto grave e non come tutt'al più grave, in ragione dell'impatto pressoché nullo dell'accordo sul mercato interessato, sul mercato a valle e sul consumatore, nonché delle ridotte dimensioni del mercato geografico interessato.

Ha violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nel determinare un ammontare di base alla sanzione pari a 10 milioni di Euro.

Avrebbe dovuto distinguere le condotte del periodo 1995-1998 da quelle del periodo successivo e considerare TRANSCATAB responsabile solo con riferimento alle prime. In fatti, nel ritenere la ricorrente responsabile anche dei comportamenti del periodo 1999-2002, la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento, nella misura in cui ha riconosciuto alle associazioni l'attenuante di un contesto normativo confuso e non ha applicato la stessa attenuante ai trasformatori.

Avrebbe violato il principio non bis in idem in quanto ha sanzionato TRANSCATAB e gli altri trasformatori una prima volta nella loro qualità di membri dell'Associazione professionale Trasformatori Tabacchi Italiani, e una seconda volta come singoli trasformatori.

Avrebbe errato nel non considerare applicabile alcuna delle circostanze attenuanti indicate dalla ricorrente, quali la propria collaborazione, la non applicazione degli accordi, l'interruzione degli stessi o l'esistenza di un dubbio ragionevole circa il carattere di infrazione delle condotte.


8.4.2006   

IT

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C 86/36


Ricorso presentato il 13 febbraio 2006 — Gollnisch/Parlamento

(Causa T-42/06)

(2006/C 86/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (Limonest, Francia) [Rappresentante: avv. W. De Saint Just]

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del Parlamento europeo 13 dicembre 2005, recante adozione della relazione n. A6-376/2005;

attribuire al sig. Gollnisch la somma di EUR 8 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

attribuire inoltre al ricorrente la somme di EUR 4 000 per le spese sostenute per la sua difesa legale e per la preparazione del ricorso in esame.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in esame il ricorrente, membro del Parlamento europeo, chiede l'annullamento dell'atto votato dal Parlamento nella sessione plenaria del 13 dicembre 2005 e recante adozione della relazione della commissione giuridica n. A6-376/2005 relativa alle affermazioni rilasciate dal ricorrente nel corso di una conferenza stampa e, di conseguenza alla decisione di non difendere le sue immunità ed i suoi privilegi. Egli chiede inoltre il risarcimento del danno che afferma di avere subito a seguito dell'adozione dell'atto impugnato.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere vari motivi vertenti, tra l'altro, sull'illegittimità della forma dell'atto del Parlamento di cui si chiede l'annullamento; sul suo carattere asseritamente in contrasto con principi generali di diritto quali il principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonché su vizi di procedura asseritamente commessi in occasione della sua adozione. Egli afferma altresì che l'atto impugnato è contrario alla costante giurisprudenza della commissione degli affari giuridici del Parlamento europeo in materia di libertà di espressione e di fumus persecutionis e che esso pregiudica l'indipendenza del deputato in quanto, secondo il ricorrente, gli viene contestato di essere intervenuto nel contesto delle sue attività politiche nazionali ed europee in occasione della conferenza stampa in questione.


8.4.2006   

IT

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C 86/37


Ricorso presentato il 9 febbraio 2006 — Cofira SAC/Commissione

(Causa T-43/06)

(2006/C 86/74)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Cofira SAC (Rousset Cedex, Francia) [Rappresentanti: Avv. ti Girolamo Addessi, Leonilda Mari, Daniella Magurno]

Convenuta: Commissione delle Comunità Europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la sanzione comminata alla Cofira SAC;

comminare la sanzione, in via solidale, a tutte le società nate dalla scissione della Cofira Sepso;

ridurre l'importo della sanzione;

condannare la Commissione a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 1 della decisione impugnata specifica che alcune imprese, tra le quali la ricorrente, avrebbero violato le regole comunitarie della concorrenza, nel periodo dal 24.3.1982 al 26.6.2002, partecipando ad accordi e pratiche concertate nel settore dei sacchi in plastica industriali in Belgio, Germania, Spagna, Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Tali violazioni, secondo la convenuta, avevano come oggetto la fissazione dei prezzi, la messa in opera di modelli comuni, il calcolo dei prezzi, la suddivisione dei mercati, l'attribuzione delle quote di vendita, l'allocazione di clienti, di affari e di ordini, la sottomissione concertata ad alcune gare e lo scambio di informazioni individuali.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa innanzitutto valere che essa non deve essere la destinataria della decisione.

Viene ricordato a questo riguardo che il 27.11.2003, la COFIRA SEPSO, contro di cui, fra altre aziende, si sono rivolte le indagini, veniva scissa in tre società, fra le quali la ricorrente. Pertanto, la COFIRA SAC verrebbe ad esistere successivamente all'avvenimento dei fatti sanzionati dalla Commissione.

La decisione impugnata non indica nemmeno i motivi per cui la sanzione è stata comminata solamente alla ricorrente, allorquando tutte le società risultanti dalla scissione della COFIRA SEPSO dovevano rispondere dell'illecito contestato.

La decisione non espressa neanche i parametri con cui l'ammontare della sanzione è stato determinato, dato che la sanzione viene commisurata al fatturato e la ricorrente, all'epoca dei fatti contestati, non aveva fatturato alcuno perché inesistente.

Dall'altro lato, la Commissione non indica gli elementi di fatto attraverso i quali si sarebbe realizzata l'infrazione. Infatti, l'intera decisione sarebbe fondata sulla presunzione che gli incontri tra i rappresentanti delle società corrispondessero, in seguito e di fatto, a un comportamento contrario all'articolo 81 del Trattato, e sulla presunzione che tali pratiche avessero un impatto rilevante sulla concorrenza. Tuttavia, pure accettando gli elementi indicati dalla Commissione, risulterebbe comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione.


8.4.2006   

IT

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C 86/37


Ricorso presentato il 14 febbraio 2006 — Commissione/Hellenic Ventures e altre cinque parti

(Causa T-44/06)

(2006/C 86/75)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: sig.ra Maria Patakia, assistita dall'avv. Spyridon Chatzigiannis]

Convenuti: Società ellenica d'iniziativa imprenditoriale — Hellenic Ventures S.A., sigg. Kostantinos Katsigiannis, Panagiotis Chronopoulos, Minas Patsouris, Nikolaos Poulakos e Robert Ceurvost

Conclusioni della ricorrente

condannare, da una parte, la società convenuta e, dall'altra, in solido con essa, gli altri cinque convenuti, a rimborsare alla Commissione l'intero importo dell'anticipo che la prima delle parti convenute ha ricevuto dalla Comunità, pari a ECU (attualmente EUR) 70 000, maggiorato degli interessi, i quali, conformemente a quanto previsto nel contratto, ammontano, al 12 febbraio 2006, a ECU (attualmente EUR) 103 423,54, per un totale di ECU (attualmente EUR) 171 939,18 oltre agli interessi, sempre sulla base del tasso contrattuale mensile dell'1,5 %, pari a ECU (attualmente EUR) 34,52 per giorno di ritardo a decorrere dal 1o gennaio 2006 fino al saldo completo del debito da parte dei convenuti;

condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Commissione, ivi compresi gli onorari di avvocato.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, ha concluso con la società, prima convenuta, della quale gli altri convenuti sono azionisti e membri del consiglio di amministrazione o direttori, un contratto denominato «Seed Fund 601» nell'ambito dell'«Azione pilota per la creazione e lo sviluppo di fondi di capitali di avviamento (seed capital)» (1).

Nell'ambito di tale contratto, la Commissione si è impegnata a concedere alla prima convenuta un contributo finanziario sotto forma di anticipo rimborsabile, dell'importo massimo di ECU 350 000. Tale anticipo era destinato a coprire, fino a un massimo del 50 %, i costi di funzionamento che la prima convenuta avrebbe dovuto sostenere nell'ambito delle sue attività come fondo per la prestazione di capitale imprenditoriale di avviamento in Grecia. In tale contesto, la Commissione ha versato alla prima convenuta un primo anticipo annuale di ECU 70 000.

Con lettera del 16 giugno 1994, la Commissione ha comunicato ala convenuta la risoluzione del contratto, invitandola a restituire l'importo di ECU 70 000, maggiorato degli interessi. Con lettera del 19 settembre 1994 la Commissione ha comunicato che tale decisione era dovuta al rifiuto, da parte della convenuta, di sottoporsi a un controllo dettagliato da parte dei verificatori del servizio del controllo finanziario della Commissione, in violazione dell'art. 8.1 del contratto. La Commissione riteneva che un controllo del genere fosse indispensabile alla luce delle constatazioni di un suo dipendente che, dopo aver proceduto a un controllo in loco, aveva espresso seri dubbi in merito al fatto che gli investimenti che la società convenuta avrebbe dovuto finanziare corrispondessero ai criteri enunciati nel capitolato d'appalto.

Benché più volte diffidata, la prima convenuta non ha rimborsato l'importo richiesto.

Con il ricorso, la Commissione intende ottenere il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato dei relativi interessi.


(1)  GU C 306, dell'1.12.1988, pag. 12.


8.4.2006   

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C 86/38


Ricorso presentato il 13 febbraio 2006 — Reliance Industries Ltd/Consiglio e Commissione

(Causa T-45/06)

(2006/C 86/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reliance Industries Ltd (Bombay, India) [Rappresentanti: I. MacVay, S. Ahmed, Solicitors]

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare le decisioni della Commissione 1o dicembre 2005 relative all'avvio di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di un certo tipo di polietilene tereftalato («PET») «bottle grade», originario, tra l'altro, dell'India, relative all'avvio di un riesame in previsione della scadenza delle misure anti-dumping applicabili all'importazione di taluni PET originari di India, Indonesia, Repubblica di Corea, Malaysia, Taiwan e Thailandia ed all'avvio di un riesame parziale provvisorio delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di taluni PET originari della Repubblica di Corea e di Taiwan; (1)

Se il Tribunale lo considera necessario o appropriato, annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2603/2000, il regolamento (CE) del Consiglio n. 2604/2000 e la decisione della Commissione 2000/745/CE, nei limiti in cui la loro applicazione possa essere estesa alla ricorrente nel periodo successivo al 1o dicembre 2005; e

Solo ed esclusivamente se e nei limiti in cui il Tribunale giudichi, in contrasto con la tesi della ricorrente, che differiscono, se correttamente interpretati, dai termini dell'art. 11.3 dell'Accordo anti-dumping dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e/o dall'art. 21.3 dell'accordo contro le sovvenzioni dell'OMC, che esso voglia annullare l'art. 11, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96 («il regolamento di base anti-dumping») e l'art. 18, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2026/97 («il regolamento di base antisovvenzioni»);

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con le due decisioni contestate la Commissione ha deciso di avviare un riesame in previsione di scadenza con riferimento al regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2000, n. 2603, che istituisce un dazio compensativo definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia e che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (2) e al regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2000, n. 2604, che istituisce un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (3), nonché alla decisione della Commissione 2000/745/CE, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni di cui sopra (4). In forza degli artt. 11.2 del regolamento di base antidumping e 18.1 del regolamento di base antisovvenzioni, l'effetto di queste decisioni di apertura di riesame, se tempestive, consisterebbe nel fatto che le misure di cui trattasi rimarrebbero in vigore in pendenza del riesame.

A sostegno della domanda, la ricorrente allega non che non vi è stato valido avvio di riesame in previsione della detta scadenza, in modo tale che le dette misure ed impegni in questione sono scaduti, come ivi previsto, il 1o dicembre 2005. La ricorrente argomenta che le notifiche di avvio del riesame sono state pubblicate lo stesso giorno in cui le misure sono scadute (1o dicembre) e che, pertanto, il riesame sulla scadenza non è stato avviato prima della data di quest'ultima, come richiesto dalle disposizioni del OMC. Al riguardo, la ricorrente considera che i regolamenti di base devono essere interpretati in conformità agli accordi OMC e che, comunque, qualsiasi ambiguità di tali regolamenti deve essere risolta a suo favore, in accordo con i principi generali del diritto comunitario. La ricorrente afferma, inoltre, che qualora i regolamenti di base non potessero essere interpretati nel modo che essa suggerisce, tali disposizioni sarebbero di per sé contrarie alle regole dell'OMC e, pertanto, in tal misura, invalide.


(1)  GU C 304 del 1o dicembre 2005, pagg. 4 e 9.

(2)  GU L 301, del 30 novembre 2000, pag. 1.

(3)  GU L 301, del 30 novembre 2000, pag. 21.

(4)  GU L 301 del 30 novembre 2000, pag. 88.


8.4.2006   

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C 86/39


Ricorso presentato il 13 febbraio 2006 — Galileo Lebensmittel/Commissione

(Causa T-46/06)

(2006/C 86/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (Trierweiler, Germania) [Rappresentante: avv. K. Bott]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della convenuta di riservare il dominio Galileo.eu ed ingiungere alla convenuta di consentire la libera registrazione del dominio galileo.eu presso il registro per l'assegnazione dei domini di primo livello «.eu» (EURid);

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha richiesto, attraverso un conservatore del registro, la registrazione del dominio «galileo.eu» come dominio di primo livello. Il registro, EURid, ha rifiutato la registrazione con la motivazione che il dominio richiesto è riservato alla convenuta.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 874/2004 (1). A suo avviso, sono stati inoltre violati i suoi diritti ai sensi degli artt. 2, n. 2, 10, n. 1, primo comma, e 12, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 874/2004.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione.


8.4.2006   

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C 86/40


Ricorso presentato il 17 febbraio 2006 — Astex Therapeutics/UAMI

(Causa T-48/06)

(2006/C 86/78)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Astex Therareutics Limited (Cambridge, Regno Unito) [Rappresentanti: M. Edenborough, barrister e R. Harrison, solicitor]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Protec Health International Limited (Cirencester, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 novembre 2005, nel procedimento R 651/2004 — 2, interamente o, in subordine parzialmente;

ordinare all'opponente di pagare alla ricorrente/richiedente le spese da essa sostenute e relative a questo ricorso (qualora l'opponente intervenga in questo ricorso), al ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e all'opposizione dinanzi alla divisione d'opposizione (in ogni caso). Dichiarare inoltre che l'UAMI è responsabile in solido con l'opponente per le spese sostenute dalla ricorrente in relazione a questo ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «Astex Technology», per prodotti appartenenti alla classe 5 (preparati farmaceutici)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Protec Health International Limited

Marchio o segno fatto valere: marchio comunitario «Astex», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5 (insetticidi contro gli acari della polvere) e 24 (tessuti)

Decisione della divisione di opposizione: registrazione rifiutata

Decisione della commissione di ricorso: ricorso respinto

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 40/94.


8.4.2006   

IT

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C 86/40


Ricorso presentato il 17 febbraio 2006 — Irlanda/Commissione

(Causa T-50/06)

(2006/C 86/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Irlanda [Rappresentanti: sig. D. O'Hagan, agente, e sig. P. McGarry, barrister]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione 7 dicembre 2005, C[2005] 4436 fin., nella parte in cui si riferisce all'esenzione, applicata dall'Irlanda, dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Shannon;

condannare la Commissione alle spese di tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel 1970 venne stipulato un accordo con i promotori della Aughinish relativo all'esenzione dai dazi doganali sull'olio combustibile da utilizzare nella produzione di allumina nell'allora progettato impianto di Shannon, Irlanda. Nel 1983 l'impianto di Aughinish divenne operativo e le autorità irlandesi notificarono alla Commissione la loro intenzione di dar corso agli accordi relativi all'esenzione dalle accise. La ricorrente afferma che le esenzioni vennero ulteriormente autorizzate in forza delle successive decisioni del Consiglio (1). Nel 2000 la Commissione ha sollevato la questione di un presunto aiuto di Stato, che ha condotto all'avvio di un'indagine formale e, infine, all'adozione della decisione impugnata.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un errore di diritto affermando che l'aiuto in questione è un nuovo aiuto e non un aiuto esistente.

Secondo la ricorrente, anche se l'aiuto costituisse un nuovo aiuto ed avesse dovuto essere notificato subito dopo la sua attuazione, nel 1983, la Commissione accetta che l'aiuto sia stato notificato in tale data. La mancata adozione, da parte della Commissione, di qualsiasi decisione entro i tempi da essa stessa previsti renderebbero l'aiuto in questione un aiuto esistente. In subordine, la Commissione ha trattato l'aiuto come un aiuto esistente per tutto il periodo di riferimento, come confermerebbe la sua univoca dichiarazione rilasciata nel 1992.

Inoltre, in forza del combinato disposto degli artt. 15 ed 1, lett. b), iv), del regolamento n. 659/1999 (2), dato che l'aiuto è esistito per più di dieci anni ed il periodo limite previsto da tali norme è scaduto, tale aiuto è divenuto esistente ed il procedimento avviato dalla Commissione per valutarlo è viziato.

Per quanto riguarda il primo motivo, la ricorrente afferma inoltre che l'aiuto era stato oggetto di accordi giuridicamente vincolanti stipulati dalle autorità irlandesi prima dell'adesione nel 1973. Secondo la ricorrente, già per questa ragione l'aiuto avrebbe dovuto essere considerato esistente.

Come motivo ulteriore, la ricorrente adduce che la decisione viola il principio della certezza del diritto in quanto è in contrasto con la decisione unanime del Consiglio adottata su proposta della Commissione. A suo avviso, la decisione è anche in diretto contrasto con quanto disposto dall'art. 8, n. 5, della direttiva 92/81/EEC (3) concernente le aliquote delle accise sugli oli minerali, secondo cui la Commissione deve presentare una proposta relativa a distorsioni della concorrenza o incompatibilità con il mercato interno per l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha inoltre violato, per lo meno nei confronti del beneficiario dell'aiuto, il principio del legittimo affidamento, in quanto il Consiglio ha espressamente autorizzato la deroga fino al 31 dicembre 2006.

Infine, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato una norma giuridica fondamentale e, con la sua condotta, ha abusato dei suoi poteri, tra l'altro alla luce del ritardo nell'adottare la decisione contestata, visto che, in particolare, l'aiuto in esame le era stato notificato per la prima volta nel 1983. La Commissione avrebbe inoltre violato le procedure previste dalla direttiva 92/81/CEE e rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla compatibilità dell'aiuto in questione. Pertanto, considerata la sua condotta, secondo la ricorrente la Commissione, in ogni caso, non è legittimata a richiedere la restituzione dell'aiuto.


(1)  Decisione del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/510/CEE, che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (GU L 316, pag. 16) ed altre decisioni successive.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(3)  Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12).


8.4.2006   

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C 86/41


Ricorso presentato il 21 febbraio 2006 — UPM-Kymmene/Commissione

(Causa T-53/06)

(2006/C 86/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: UPM-Kymmene Oyj (Helsinki, Finlandia) [Rappresentanti: avv.ti B. Amory, E. Friedel, F. Bimont]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare parzialmente la decisione nella parte in cui conclude che la Rosenlew Saint Frères Emballage ha partecipato alle riunioni della Valveplast a livello europeo dal 18 luglio 1994 al 31 gennaio 1999 e che è stata commessa un'unica e continua infrazione in base alla breve partecipazione della Rosenlew Saint Frères Emballage alle riunioni della Valveplast (dal 21 novembre 1997 al 26 novembre 1998) ed alla sua collaborazione alle riunioni francesi sui sacchi a bocca aperta;

ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione;

ordinare alla Commissione di restituire alla ricorrente la parte dell'ammenda pagata indebitamente, più gli interessi dalla data del pagamento dell'ammenda fino al pieno e definitivo rimborso da parte della Commissione; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 fin., Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali. Essa non contesta la sostanza dei fatti accertati, ma lamenta che la decisione contiene vari errori di valutazione dei fatti riguardanti la Rosenlew Saint Frères Emballage, sua controllata, ed il suo ruolo nelle attività del cartello e chiede la riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta, ritenendola ingiustificata e sproporzionata.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere taluni errori di fatto nell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE. Essa sostiene che la decisione è viziata in quanto manca la prova di un'infrazione unica e continua commessa dalla Rosenlew Saint Frères Emballage. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha valutato in modo errato la durata dell'infrazione. A suo parere, la Commissione non ha dimostrato che la Rosenlew Saint Frères Emballage abbia preso parte alle attività del cartello nel settore dei sacchi richiudibili ed abbia partecipato alle riunioni della Valveplast a livello europeo dal 20 dicembre 2004. La ricorrente afferma inoltre che il coinvolgimento della Rosenlew Saint Frères Emballage nelle riunioni del gruppo francese sui sacchi a bocca aperta fino al 31 gennaio 1999 non è stato provato a sufficienza.

Essa lamenta poi la violazione dei principi della proporzionalità, della parità di trattamento e della correttezza, nonché taluni errori di valutazione nella quantificazione dell'ammenda.

In primo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha superato i limiti della sua discrezionalità, ai sensi dell'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, avendo fissato un importo di partenza dell'ammenda sproporzionato rispetto alla gravità dell'infrazione commessa. In proposito, la ricorrente contesta l'applicazione di un fattore deterrente pari a 2 ed afferma che la quota di mercato detenuta nel 1996 sul mercato dei sacchi industriali e coperta dall'intero cartello non costituiva un fondamento idoneo per calcolare l'importo di base dell'ammenda.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha sbagliato nel valutare la durata della partecipazione della Rosenlew Saint Frères Emballage alle attività del cartello.

In terzo luogo, essa afferma che la Commissione non ha dato il giusto peso al fatto che la ricorrente è stata ritenuta responsabile solo in qualità di società controllante, violando così il principio della correttezza.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha tenuto conto di talune circostanze attenuanti ed ha a torto ritenuto sussistente la circostanza aggravante della recidiva.

Infine, quanto alla determinazione dell'importo finale dell'ammenda, la ricorrente, alla luce del limitato effetto del cartello sulla concorrenza e della sua limitata portata geografica, contesta la definizione del cartello data dalla Commissione, secondo cui quest'ultimo avrebbe costituito una grave infrazione delle norme sulla concorrenza.

La ricorrente lamenta inoltre una violazione dei diritti della difesa poiché, nel corso della fase amministrativa, non le è stato concesso l'accesso a talune importanti prove su cui la Commissione si è basata per dimostrare la durata e la portata dell'infrazione commessa dalla Rosenlew Saint Frères Emballage.


8.4.2006   

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C 86/42


Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Low & Bonar e Bonar Technical Fabrics/Commissione

(Causa T-59/06)

(2006/C 86/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Low & Bonar plc (Dundee, Regno Unito) e Bonar Technical Fabrics NV (Zele, Belgio) [Rappresentanti: avv. L. Garzaniti e M. O'Regan, solicitor]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare l'impugnata decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005)4634, Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali, interamente nella parte in cui riguarda le ricorrenti; o

in subordine, annullare parzialmente l'art. 1, n. 1, nella parte in cui riguarda le ricorrenti ed annullare in parte o, in subordine, ridurre adeguatamente, l'ammenda inflitta ai ricorrenti dall'art. 2; e

in ulteriore subordine, ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda inflitta ai ricorrenti dall'art. 2; e

condannare la convenuta alle spese del procedimento, inclusi gli interessi di mora gravanti sulle ricorrenti, o su una di esse, in relazione al pagamento della totalità o di una parte dell'ammenda e

adottare qualsiasi altro provvedimento la Corte ritenga adeguato.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha stabilito che la Bonar Phormium Packaging (in prosieguo: la «BPP») ha preso parte ad un cartello complesso tra produttori di sacchi industriali in plastica che riguardava Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna ed i Paesi Bassi. Essa ha altresì stabilito che tale cartello era stato organizzato a livello europeo mediante un'associazione di operatori economici denominata Valveplast, congiuntamente a vari sottogruppi. La Commissione ha ritenuto la prima ricorrente responsabile per la partecipazione della BPP, in quanto società controllante della Bonar Phormium NV (in prosieguo: la «BP»), di cui la BPP era una divisione, e la seconda ricorrente responsabile in quanto succeduta giuridicamente alla BP, con la quale si era fusa. La Commissione ha inflitto alle ricorrenti un'ammenda di 12,24 milioni di euro.

La prima ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto e di valutazione ritenendola responsabile dell'infrazione commessa dalla BPP. Essa afferma di non avere preso parte, contrariamente a quanto risulta dalla decisione impugnata, alla politica commerciale della BPP, il cui comportamento sul mercato era autonomamente determinato dalla sua dirigenza.

Entrambe le ricorrenti affermano poi, e in subordine, che la Commissione ha commesso taluni errori di diritto e di valutazione dichiarando che il complesso accordo identificato nella decisione impugnata consisteva in un'infrazione unica e continua dell'art. 81 CE, commessa, a livello europeo, mediante la Valveplast e, in subordine, sostenendo che la BPP aveva partecipato a tale accordo o ne era comunque al corrente e, di conseguenza, era responsabile di tale infrazione. Per le ricorrenti, la Commissione poteva solo dichiarare che la BPP era stata partecipe, o, in alternativa, era consapevole e responsabile, degli accordi relativi al Belgio ed ai Paesi Bassi, e che aveva partecipato al cartello Valveplast per una sola settimana, dal 21 novembre 1997, quando un rappresentante della BPP aveva preso parte ad una riunione della Valveplast, al 28 novembre 1997 quando, secondo la decisione impugnata, la partecipazione della BPP era terminata.

Le ricorrenti affermano in aggiunta, e in subordine, che l'ammenda inflitta dalla Commissione è eccessiva e sproporzionata e che quest'ultima ha violato il principio della parità di trattamento ed il divieto di discriminazione e che la Commissione ha commesso altri errori di diritto e di valutazione nel determinare il livello dell'ammenda e, per di più, non ha fornito la motivazione alla base del suo calcolo dell'ammenda. In tale contesto, le ricorrenti affermano che la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che la BPP aveva ricoperto un ruolo esclusivamente passivo e limitato e che, inoltre, la Commissione ha individuato un importo di base sproporzionatamente ed eccessivamente alto.


8.4.2006   

IT

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C 86/43


Ricorso presentato il 13 febbraio 2006 — Repubblica italiana/Commissione

(Causa T-61/06)

(2006/C 86/82)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana [Agente: Avv. dello Stato Paolo Gentili]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la nota del 01.12.2005, n. 12980 avente ad oggetto Certificazione e dichiarazione di spese intermedie e domanda di pagamento. Docup Veneto ob.2 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2 DO 005);

annullare la nota del 13.12.2005, n. 13683 avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma DOCUP Lombardia 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 014);

annullare la nota del 13.12.2005, n. 13684, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Puglia (no CCI 1999IT 16 1 PO 009);

annullare la nota del 13.12.2005, n. 13687, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto Rif. Programma DOCUP Piemonte (no CCI 2000 IT 16 2 DO 007);

annullare la nota del 19.12.2005, n. 14013 avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma DOCUP Toscana Ob.2 (no CCI 2000 IT 16 2DO 001);

annullare la nota del 19.12.2005, n. 14015, avente ad oggetto PON Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1DO 002) –Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto;

annullare la nota del 19.12.2005, n. 14016, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto Rif. Programma POR Campania (no CCI 1999 IT 16 1PO 007);

annullare la nota del 20.12.2005, n. 14082, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2DO 009);

annullare la nota del 20.12.2005, n. 14108, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma DOCUP Lombardia (no CCI 2000 IT 16 2DO 014);

annullare la nota del 21.12.2005, n.14133, avente ad oggetto Certificazione e dichiarazione di spese intermedie e domanda di pagamento. Docup Veneto ob.2 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2 DO 005);

annullare la nota del 21.12.2005, n. 14154 avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Puglia (no CCI 1999 IT 16 1PO 009);

annullare la nota del 23.01.2006, n. 00627, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Puglia (no CCI 1999 IT 16 1PO 009);

annullare tutti gli atti connessi e presupposti;

condannare la Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica Italiana contro Commissione (1).


(1)  G.U.U.E. C 262, del 23.10.04, p. 55.


8.4.2006   

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C 86/44


Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Eurallumina SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-62/06)

(2006/C 86/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) [Rappresentanti: L. Martin Alegi, R. Denton, M. Garcia, Solicitors]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata, oppure

dichiarare che la presente esenzione, autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CE, è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che ogni importo non riscosso o da non riscuotersi dallo Stato italiano non debba essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non debba essere recuperato; oppure

annullare integralmente la decisione impugnata e dichiarare che la presente esenzione, autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CE, è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che ogni importo non riscosso o da non riscuotersi dallo Stato italiano non debba essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non debba essere recuperato;

In alternativa, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli artt. 1, 4, 5 e 6 della decisione impugnata nella misura in cui riguardano Eurallumina; oppure

dichiarare che la presente esenzione, autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CE, è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che ogni importo non riscosso o da non riscuotersi dallo Stato italiano non debba essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non debba essere recuperato; oppure

annullare gli artt. 1, 4, 5 e 6 della decisione impugnata nella misura in cui riguardano Eurallumina e dichiarare che la presente esenzione, autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CE, è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che ogni importo non riscosso o da non riscuotersi dallo Stato italiano non debba essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non debba essere recuperato;

In alternativa, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia modificare gli artt. 5 e 6 della decisione impugnata nella misura in cui riguardano Eurallumina nel senso che, in conformità alla presente esenzione valida fino al 31 dicembre 2006, o quantomeno fino al 31 dicembre 2003, ogni importo non riscosso e da non riscutersi dallo Stato italiano non sia recuperato; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 7 dicembre 2005 indirizzata alla Repubblica francese, alla Repubblica irlandese ed alla Repubblica italiana, con riferimento ad una serie di decisioni del Consiglio che autorizzano esenzioni dalle accise dovute sugli oli minerali usati per la produzione di allumina a Gardanne, nella regione dello Shannon e in Sardegna. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che tali esenzioni costituiscono aiuti di Stato.

A sostegno della domanda, la ricorrente afferma che aveva il diritto di attendersi che la presente esenzione, proposta dalla Commissione ed approvata all'unanimità dalla decisione del Consiglio 2001/224/CE (1) fino alla fine del mese di dicembre 2006, fosse un atto comunitario legalmente valido e che ogni atto adottato dallo Stato italiano e dalla ricorrente in base a queste misure ed allo scopo di attuarle non potesse condurre ad un risultato illegittimo. La ricorrente sostiene che aveva il diritto di fare affidamento sul fatto che il denaro non riscosso dallo Stato italiano in conformità alle esenzioni legalmente concesse non sarebbe stato comunque recuperato. Essa asserisce che la Commissione, facendo valere il fatto che l'applicazione delle esenzioni costituiva un aiuto di Stato recuperabile dal 3 febbraio 2002 fino al 31 dicembre 2003, avrebbe violato i diritti della ricorrente alla luce del principio di legittimo affidamento, del principio di certezza del diritto, della presunzione di validità, del principio della «lex specialis» e dell'«effetto utile», nonché del principio di corretta amministrazione.

Si sostiene inoltre che, decidendo che il legittimo affidamento della ricorrente avesse termine il 2 febbraio 2002, la Commissione avrebbe mancato di prendere in considerazione un periodo appropriato nel corso del quale gli investimenti dovevano essere effettuati ed ammortizzati con riferimento agli impianti della ricorrente. Si asserisce pertanto che la Commissione avrebbe mancato di esporre le ragioni che giacciono alla base della decisione contestata.


(1)  Decisione del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/224/CE, relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle esenzioni dall'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84, pag. 23).


8.4.2006   

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C 86/45


Ricorso presentato il 16 febbraio 2006 — Eyropaïki Dynamiki/OEDT

(Causa T-63/06)

(2006/C 86/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eyropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) [Rappresentante: avv. N. Korogiannakis]

Convenuto: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze con cui l'offerta della ricorrente è stata respinta e l'appalto è stato aggiudicato al vincitore di quest'ultimo;

condannare l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze a pagare le spese legali della ricorrente e le altre spese sostenute in ragione del ricorso nonché i danni derivati dal procedimento di gara.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha presentato un'offerta rispondendo ad una gara d'appalto del convenuto per la prestazione di servizi di programmazione di software e di consulenza (GU 2005/S 187-183846). La ricorrente contesta la decisione di respingere la sua offerta e di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del divieto di discriminazione e del principio di trasparenza, nonché della direttiva 92/50 (1) e del regolamento finanziario (2). Secondo la ricorrente, la sua offerta è stata respinta sulla base di criteri che non erano inseriti nel bando di gara. Inoltre, la ricorrente fa valere che il convenuto ha omesso di chiederle chiarimenti e pertanto ha violato il principio di buona amministrazione. Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata contiene palesi errori di valutazione.


(1)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


8.4.2006   

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C 86/46


Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2006 — Aqua-Terra Bioprodukt/UAMI

(Causa T-330/05) (1)

(2006/C 86/85)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.


TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

8.4.2006   

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C 86/47


Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — A/Commissione

(Causa F-124/05)

(2006/C 86/86)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: A (Port-Vendres, Francia) [Rappresentanti: avv.ti B. Cambier e L. Cambier]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della convenuta 28 febbraio 2005, che respinge la domanda presentata dal ricorrente il 22 ottobre 2004, basata sull'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee e diretta alla chiusura del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti con decisione 16 gennaio 2004;

annullare la decisione della convenuta 26 settembre 2005, che respinge il reclamo proposto dal ricorrente il 20 maggio 2005 sulla base dell'art. 90, n. 2, dello Statuto e diretto alla riforma della citata decisione 28 febbraio 2005;

dichiarare che la detta domanda del ricorrente del 22 ottobre 2004 è ricevibile e fondata;

condannare la convenuta a versare al ricorrente ed alla sua famiglia la somma provvisoria di EUR 1 581 801, che corrisponde alla metà del danno arrecato dalla decisione di iniziare e mantenere il procedimento disciplinare avviato contro il ricorrente, mentre l'altra metà sarà precisata con l'ausilio di un perito;

condannare la convenuta a versare l'8 % d'interessi sull'insieme delle suddette somme, a partire dal 23 novembre 1999, data di chiusura della prima relazione d'indagine interna svolta dall'Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), in cui appaiono i primi segni di parzialità nei confronti del ricorrente o, in subordine, dal 16 gennaio 2004, data in cui l'autorità che ha il potere di nomina (APN) ha deciso di avviare un procedimento disciplinare contro il ricorrente;

designare un perito;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere sei motivi.

Nel primo motivo, egli afferma che il procedimento disciplinare in esame è stato avviato esclusivamente a causa dei procedimenti penali a suo carico, che si sono conclusi con una decisione definitiva di non luogo pronunciata dalla Chambre du Conseil di Bruxelles il 30 giugno 2004. A suo avviso, il procedimento disciplinare doveva avere la stessa sorte.

Nel secondo motivo, il ricorrente fa valere l'autorità di giudicato della citata decisione di non luogo, contro cui la convenuta non ha presentato appello.

In subordine, qualora si ritenesse che l'APN potesse proseguire il procedimento disciplinare fondato su fatti giudicati in via definitiva infondati dalla Chambre du Conseil de Bruxelles, il ricorrente, nel terzo motivo, sostiene che le decisioni controverse collegano ingiustamente la sorte del procedimento a suo carico con il risultato dei procedimenti pendenti a carico della sig.ra Cresson.

Il ricorrente afferma poi, nel quarto e nel quinto motivo, che i fatti che gli sono addebitati sono inesatti e che l'APN ha violato il dovere di sollecitudine prescritto all'art. 24 dello statuto ed il principio del legittimo affidamento, in quanto non ha fatto tutto ciò che era in suo potere per comprendere l'esatto svolgimento dei fatti.

Infine, nell'ultimo motivo, il ricorrente afferma che, in ogni caso, il termine ragionevole entro il quale l'APN avrebbe dovuto pronunciarsi è trascorso da parecchio tempo, in quanto i fatti risalgono agli anni 1995-1996.

Per quanto attiene alla domanda di risarcimento, il ricorrente sostiene che gli errori commessi dalla convenuta sono all'origine della sua depressione nervosa, che l'avrebbe obbligato a porre prematuramente fine alla sua carriera di funzionario. Tale circostanza avrebbe causato un danno materiale e morale a lui stesso ed alla sua famiglia.


8.4.2006   

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C 86/48


Ricorso presentato il 5 gennaio 2006 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-2/06)

(2006/C 86/87)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) [Rappresentante: I. Cazzato, avvocato]

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione di archiviazione della procedura concernente il riconoscimento al ricorrente delle guarentigie di legge in particolare ex art. 73 dello statuto, connesse ad un infortunio di cui egli fu vittima in data 10 settembre 2003.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere anzitutto che la decisione impugnata è viziata da illogicità manifesta e carenza assoluta di motivazione. Infatti, sebbene egli avesse più volte significato, da un lato, di essere assolutamente interessato alla prosecuzione della procedura volta a conferirgli le prestazioni di cui all'art. 73 dello statuto, e, dall'altro lato, di essere a disposizione del medico designato dalla convenuta, quest'ultima ha nondimeno concluso che il ricorrente non fosse interessato alla prosecuzione della procedura in questione e ne ha pertanto disposto l'archiviazione.

Il ricorrente lamenta poi che la convenuta sia incorsa in violazione di legge, atteso che nessuna norma impone al funzionario che sia stato vittima di un infortunio di mettersi in contatto diretto con il medico designato dall'istituzione per fissare un appuntamento.

Infine, il ricorrente rimprovera alla convenuta di aver violato il dovere di sollecitudine di cui all'art. 24 dello statuto, atteso che essa ha omesso di prendere in debita considerazione gli interessi dell'attore e ha tenuto una condotta non consona ai doveri d'ufficio.


8.4.2006   

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C 86/48


Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 — Suleimanova/Comitato delle regioni

(Causa F-12/06)

(2006/C 86/88)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Karina Suleimanova (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal]

Convenuto: Comitato delle regioni dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione di nominare la ricorrente funzionaria delle Comunità europee nella parte in cui tale decisione fissa il suo grado di assunzione in applicazione dell'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto;

condannare il Comitato delle regioni alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, vincitrice di un concorso il cui bando è stato pubblicato prima del 1o maggio 2004, è stata assunta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti (1).

Nel suo ricorso, la ricorrente fa valere innanzi tutto che la decisione impugnata viola lo sfondo giuridico costituito dal bando di concorso. In applicazione dell'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto, infatti, essa sarebbe stata assunta ad un grado inferiore a quello indicato nel bando di concorso.

La ricorrente giudica inoltre che la decisione impugnata violi gli artt. 5, 29 e 31 dello statuto, nonché il principio della parità di trattamento ed il divieto di discriminazione. L'inquadramento dei vincitori dello stesso concorso o di concorsi dello stesso livello sarebbe stato infatti fissato a livelli differenti a seconda che essi siano stati assunti prima o dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 723/2004.

La ricorrente lamenta inoltre la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto si aspettava legittimamente di essere assunta nel grado indicato nel bando di concorso per l'assegnazione del posto al quale si era candidata.


(1)  GU L 124, del 27/4/2004, pag. 1.


III Informazioni

8.4.2006   

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C 86/49


(2006/C 86/89)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 74 del 25.3.2006

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 60 dell'11.3.2006

GU C 48 del 25.2.2006

GU C 36 dell'11.2.2006

GU C 22 del 28.1.2006

GU C 10 del 14.1.2006

GU C 330 del 24.12.2005

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