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Document C2006/086/12

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 25 ottobre 2005 , nella causa C-229/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen): Crailsheimer Volksbank eG contro Klaus Conrads, Frank Schulzke e Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke (Tutela dei consumatori — Contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Contratto di mutuo connesso con l'acquisto di un bene immobile stipulato a domicilio — Diritto di revoca)

OJ C 86, 8.4.2006, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

25 ottobre 2005

nella causa C-229/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen): Crailsheimer Volksbank eG contro Klaus Conrads, Frank Schulzke e Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke (1)

(Tutela dei consumatori - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Contratto di mutuo connesso con l'acquisto di un bene immobile stipulato a domicilio - Diritto di revoca)

(2006/C 86/12)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-229/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dello Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Germania) con decisione 27 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2004, nella causa tra Crailsheimer Volksbank eG e Klaus Conrads, Frank Schulzke e Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, C Gulmann (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. P. Kūris, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 25 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Gli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, devono essere interpretati nel senso che, qualora un terzo intervenga in nome o per conto di un commerciante nella negoziazione o nella stipula di un contratto, l'applicazione della direttiva non può essere subordinata alla condizione che il commerciante fosse o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il contratto era stato stipulato in una situazione di vendita a domicilio rientrante sotto l'art. 1 della detta direttiva.

2)

La direttiva 85/577, in particolare il suo art. 5, n. 2, non osta a che:

il consumatore che si è avvalso del diritto di revoca conformemente a tale direttiva deve rimborsare al mutuante l'importo del prestito, anche se, secondo il dispositivo predisposto nell'investimento finanziario, il prestito serve esclusivamente al finanziamento dell'acquisto del bene immobile e venga versato direttamente al venditore di tale bene;

sia richiesto che l'importo del prestito dev'essere rimborsato immediatamente;

una normativa nazionale prevede l'obbligo per il consumatore, in caso di revoca di un contratto di credito immobiliare, non solo di rimborsare gli importi ricevuti in forza di tale contratto, ma anche di versare al mutuante gli interessi praticati sul mercato.

Tuttavia, in una situazione in cui, se la banca avesse rispettato l'obbligo di informare il consumatore del suo diritto di revoca, questi avrebbe potuto evitare di esporsi ai rischi inerenti ad investimenti come quelli di cui alle cause principali, l'art. 4 della direttiva 85/577 impone agli Stati membri di fare in modo che la loro normativa nazionale tuteli i consumatori che non hanno potuto evitare di esporsi a siffatti rischi, con l'adozione di misure idonee a evitare loro di subire le conseguenze del verificarsi di siffatti rischi.


(1)  GU C 201 del 7.8.2004.


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