Sicurezza dei pesticidi sul mercato dell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1107/2009 — Immissione dei prodotti fitosanitari sul mercato dell’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

La Commissione ha adottato la seguente legislazione:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il .

CONTESTO

L’Unione europea attribuisce una grande importanza alla protezione della salute umana e animale nonché alla salvaguardia dell’ambiente. L’unificazione delle norme relative all’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo, al buon funzionamento del mercato unico e al miglioramento della produzione agricola.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Pesticida. Una sostanza in grado di prevenire, distruggere o controllare un organismo nocivo (parassita) o una malattia oppure di proteggere vegetali o prodotti vegetali durante la produzione, la conservazione e il trasporto. Si tratta di un termine più ampio rispetto a «prodotto fitosanitario», poiché comprende prodotti diversi da quelli usati su vegetali e colture, come ad esempio i biocidi.
  2. Antidoto agronomico. Una sostanza o un preparato aggiunti a un prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti tossici del prodotto fitosanitario su determinati vegetali.
  3. Sinergizzanti. Una sostanza o un preparato in grado di dare maggiore attività alla o alle sostanze attive in un prodotto fitosanitario.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1107/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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