La direttiva non si applica a:
I gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) possono «esportare» i loro servizi in vari Stati membri dell’Unione sulla base di un’unica autorizzazione. Ciò significa che laddove siano stati autorizzati da uno Stato membro e operino in conformità con le norme imposte dalla direttiva, i GEFIA possono gestire o commercializzare fondi presso gli investitori professionali di tutta l’Unione.
per poter esercitare nell’Unione, i gestori dei fondi devono ottenere un’autorizzazione dall’autorità competente nel proprio Stato membro di origine. Per ottenere questa autorizzazione, i GEFIA devono detenere un livello minimo di capitale sotto forma di liquidità o crediti a breve termine.
I GEFIA devono garantire che i fondi da loro gestiti nominino un depositario indipendente, ad esempio una banca o un’impresa di investimento, responsabile per la sorveglianza e la protezione delle attività del fondo.
I GEFIA devono essere in grado di dimostrare all’autorità competente la solidità dei loro accordi interni per quanto riguarda la gestione del rischio.
Ciò include l’obbligo di comunicare regolarmente i principali mercati e strumenti nei quali negoziano, le esposizioni più importanti e le concentrazioni di rischio.
Al fine di incoraggiare la diligenza tra i propri investitori, i GEFIA devono fornire una descrizione chiara della propria politica di investimento, includendo informazioni dettagliate sul tipo di attività e sull’utilizzo della leva finanziaria. Su richiesta, gli investitori devono poter consultare la relazione annuale di ciascun anno finanziario.
La direttiva introduce requisiti specifici relativi alla leva finanziaria, ossia sull’utilizzo del debito per finanziare gli investimenti. Le autorità competenti possono fissare dei limiti per la leva finanziaria al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario.
I GEFIA che acquisiscano il controllo di una società non quotata o di un emittente saranno soggetti alle regole contro la disaggregazione delle attività. I GEFIA dovranno contrastare ogni distribuzione, riduzione di capitale, rimborso di azioni o acquisizione di azioni proprie da parte della compagnia per un periodo di due anni.
Soggetto alle condizioni contenute nella direttiva, il «passaporto» può essere esteso ai GEFIA di paesi terzi e alla commercializzazione di fondi di paesi terzi gestiti da GEFIA residenti o meno nell’Unione.
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) svolge un ruolo attivo nel garantire una cultura di vigilanza comune, in particolare emanando orientamenti su sane politiche di remunerazione e sviluppando norme tecniche per determinare i tipi di GEFIA.
Gli Stati membri possono scegliere di non applicare la direttiva ai GEFIA più piccoli, ossia ai fondi con attività gestite sotto i 100 milioni di euro, se utilizzano la leva finanziaria, e con attività inferiori ai 500 milioni di euro, se non la utilizzano. I fondi minori restano tuttavia soggetti ai requisiti minimi in materia di registrazione e notifica.
La direttiva (UE) 2016/2341 relativa agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (si veda la sintesi), introduce le due regole aggiuntive seguenti.
Gli Stati membri non devono:
Il regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione (si veda la sintesi), introduce una regola che impone ai GEFIA che, qualora siano esposti a una cartolarizzazione che non soddisfa più i requisiti da essa stabiliti, debbano, nel migliore interesse degli investitori nei FIA pertinenti, agire e intraprendere azioni correttive, se del caso.
La direttiva (UE) 2019/1160 contiene numerose modifiche.
Le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2034 assicurano che i fondi propri del GEFIA debbano ammontare ad almeno un quarto delle loro spese fisse generali dell’anno precedente. Le imprese di investimento devono utilizzare i dati risultanti dal quadro contabile applicabile.
La direttiva di modifica (UE) 2022/2556 allinea le norme della direttiva e diverse altre direttive correlate, con i requisiti sul rischio delle TIC per le entità finanziarie stabiliti nel regolamento sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario (DORA), regolamento (UE) 2022/2254 (si veda la sintesi).
La Commissione ha adottato numerosi atti delegati e atti di esecuzione.
La direttiva 2011/61/UE ha modificato anche le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.
La direttiva 2011/61/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Queste norme si applicano da tale data.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’, pag. 1).
Le successive modifiche alla direttiva 2011/61/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
ultimo aggiornamento