Stabilisce norme armonizzate per la composizione e l’etichettatura degli alimenti a base di cereali e degli alimenti destinati ai lattanti1 e ai bambini2.
Tali prodotto vengono attentamente monitorati poiché possono contenere residui di antiparassitari3 che possono nuocere alla salute di tale gruppo sensibile della popolazione. I residui di antiparassitari sono vietati o controllati sulla base di quantità massime accettabili che non possono superare i valori della dose giornaliera ammissibile.
È una direttiva specifica ai sensi della direttiva 89/398/CEE, direttiva che è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 609/2013 sugli alimenti destinati a lattanti e prima infanzia, alimenti destinati a fini medici speciali e sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (si veda la sintesi).
La presente direttiva si applica ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione specifica che rispondono alle esigenze dei lattanti e dei bambini in buona salute e che sono destinati ai lattanti nel periodo di svezzamento e ai bambini per completarne la dieta e abituarli gradualmente a un’alimentazione normale.
Detti prodotti comprendono:
alimenti a base di cereali, che si dividono in quattro categorie:
cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato;
cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine;
pastina utilizzata dopo averla fatta cuocere in acqua bollente o in qualsiasi altro liquido adatto;
biscotti e fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati e uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;
alimenti per bambini, diversi dagli alimenti a base di cereali.
La presente direttiva non si applica al latte destinato ai bambini.
Obbligo generale
I paesi dell’Unione europea garantiscono che solo i prodotti che rispondono alla direttiva vengono messi in commercio.
Composizione
Nella fabbricazione degli alimenti interessati possono essere utilizzati solo ingredienti idonei all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini (sulla base di dati scientifici).
Gli alimenti a base di cereali devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell’allegato I.
Gli alimenti per lattanti e bambini descritti nell’allegato II devono essere conformi ai criteri di composizione ivi fissati.
Nella fabbricazione degli alimenti a base di cereali e degli alimenti per bambini possono essere aggiunte unicamente le sostanze nutritive elencate nell’allegato IV. I criteri di purezza di queste sostanze saranno definiti successivamente.
Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini [si veda il regolamento (CE) n. 1881/2006] (si veda la sintesi).
Etichettatura
Oltre alle diciture obbligatorie previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 (si veda la sintesi), l’etichettatura deve riportare le seguenti informazioni:
l’indicazione dell’età a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato, che non può essere inferiore a quattro mesi. I prodotti raccomandati a partire dall’età di quattro mesi possono recare la dicitura che sono indicati a partire da tale età salvo parere contrario di persone specializzate in medicina, scienza dell’alimentazione ecc.;
la presenza o assenza di glutine, se il prodotto è indicato a partire da un’età inferiore ai sei mesi;
il valore energetico disponibile (espresso in kJ e kcal), nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, (in forma numerica) per 100 g o 100 ml di prodotto messo in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo;
il tenore medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine per cui è fissato un limite specifico specificato nell’allegato I e nell’allegato II rispettivamente, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto offerto al consumo;
le istruzioni per un’appropriata preparazione, ove necessario, con l’indicazione dell’importanza di seguire le istruzioni.
L’etichetta può contenere diciture non obbligatorie:
il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell’allegato IV (in forma numerica) per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, ove necessario, di quantità specifica di prodotto offerto al consumo;
informazioni sulle vitamine e sui minerali di cui all’allegato V (espresse come percentuale dei valori di riferimento ivi indicati) per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, ove necessario, di quantità specifica di prodotto offerto al consumo, qualora le quantità presenti nel prodotto siano pari almeno al 15 % del valore di riferimento.
Quantità massime di antiparassitari
La direttiva fissa il livello massimo ammissibile di residui di antiparassitari negli alimenti a base di cereali e negli alimenti per bambini a 0,01 mg / kg, ad eccezione di alcune sostanze il cui limite è stabilito nell’allegato VI.
Per determinare i livelli per i residui di antiparassitari devono essere utilizzati metodi analitici generalmente accettati.
Antiparassitari vietati
La direttiva vieta l’uso di taluni antiparassitari nei prodotti agricoli destinati agli alimenti per l’infanzia (elenco nell’allegato VII).
Per i pesticidi o i metaboliti dei pesticidi presenti in questo elenco, il livello massimo di 0,01 mg/kg può essere eccessivo per i lattanti e i bambini. È il caso di antiparassitari o dei loro metaboliti con una DGA inferiore a 0,0005 mg/kg di peso corporeo.
Il limite di quantificazione dei metodi analitici è di 0,003 mg/kg. A questo livello, gli antiparassitari sono da considerarsi non utilizzati. Tale limite potrà variare in rapporto al progresso tecnico o alla contaminazione ambientale.
Bambini: i bambini di età compresa fra 1 e 3 anni.
residui di antiparassitari: residui di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, compresi i suoi metaboliti (prodotti intermedi che si creano durante il metabolismo cellulare) e i prodotti della sua degradazione o reazione.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del , sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Versione codificata) (GU L 339 del , pag. 16).
DOCUMENTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del , pag. 35).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 609/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.
Regolamento (CE) n. 1881/2006 del Consiglio, del , che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del , pag. 5).
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del , pag. 1).